PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA L’AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA E L’AZIENDA SPECIALE SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE DELLA BASILICATA (ASSET) PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SLOW IN BASILICATA.
L’anno 2021 (Duemilaventuno) il giorno otto del mese di aprile,
TRA
l'Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata, con sede in Matera, Xxx Xx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, codice fiscale 80005050762 rappresentata nel presente atto dal Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di seguito indicata come “APT”.
E
l’Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata, avente sede in Matera alla xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, codice fiscale 00460310774, rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx, di seguito denominata ASSET;
nel seguito denominate anche Parti
PREMESSO
che l’APT è l’Ente pubblico per la promozione del territorio e del turismo in Basilicata, istituito con legge regionale n. 7 del 4 giugno 2008, che svolge il ruolo di strumento tecnico operativo regionale della promozione turistica territoriale;
che ASSET è un’Azienda speciale della Camera di Commercio della Basilicata costituita, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, per svolgere funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico promuovendo iniziative per favorire lo sviluppo dell’economia regionale, con finalità di interesse pubblico e senza scopi di lucro;
che ASSET e APT intendono avviare una collaborazione per lo sviluppo di azioni, programmi e progetti mirati alla promozione e valorizzazione del turismo slow in Basilicata, finalizzata all'accrescimento dell'attrattività turistica considerati i comuni intenti tesi alla promozione del territorio lucano e della filiera imprenditoriale che opera nel settore turistico.
CONSIDERATO
che le Parti condividono che è necessario operare con azioni di miglioramento qualitativo strutturale che consentano ai turisti di fruire attività improntate alla qualità nell’accoglienza e nell’informazione turistica;
che ASSET ha avviato un percorso di comunicazione, rispetto al quale ritiene opportuno e strategico il coinvolgimento dell’APT Basilicata, finalizzato alla promozione e valorizzazione della Basilicata e del suo tessuto imprenditoriale attraverso un’adeguata sensibilizzazione degli operatori del turismo;
che la comune volontà delle Parti è di instaurare e mantenere costanti rapporti di
reciproca collaborazione, finalizzati alla valorizzazione del turismo slow in Basilicata, in modo tale da implementare una strategia turistica che possa permettere di visitare la Basilicata da un nuovo punto di vista, promuovendo itinerari meno battuti che si prestano in modo particolare come alternativa alle proposte del turismo costiero.
VISTI
l’art. 15 della Legge 241/1990: “accordi tra pubbliche amministrazioni”, che stabilisce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di disciplinare tramite apposito accordo di diritto pubblico lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l’art. 2, comma 3, lettera m, dello Statuto di ASSET, approvato con delibera di Giunta camerale n. 49 del 10 luglio 2020, il quale prevede il compito di: “progettare e realizzare, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”;
l’art. 11, comma 3, lett. a) della L.R. 7/2008, il quale, tra i vari compiti assegnati all’A.P.T., prevede che questi: “promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale”.
Tutto ciò premesso, considerato e visto le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 - PREMESSE
Le premesse tutte formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ ACCORDO
I firmatari del presente Protocollo d’Intesa si impegnano a collaborare per la definizione di strategie comuni e alla realizzazione di azioni, programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del turismo slow in Basilicata, anche mediante il miglioramento delle azioni di comunicazione e di promozione finalizzate all'accrescimento dell'attrattività turistica ed all'incentivazione della domanda e dell'offerta turistica.
In particolare, quale prima azione attuativa del presente accordo, ASSET intende avvalersi della collaborazione dell'APT nell’ambito del progetto “Turismo- Mirabilia European Network of Unesco Sites”, finanziato con la maggiorazione del 20% del diritto annuale camerale, che ha quale finalità principale la promozione e la valorizzazione integrata dei territori attraverso l’individuazione di elementi distintivi, di prodotti e di destinazioni turistiche e il sostegno alla qualificazione delle imprese con specifici percorsi di crescita.
Per l’attuazione di tale progetto APT fornirà ad ASSET i dati delle strutture ricettive in suo possesso, già pubblicati in attuazione degli obblighi di comunicazione sanciti dalla legge regionale n. 6/2008 e dall’art. 19 del disciplinare di classificazione, approvato con DGR n. 2116 del 4/12/2009.
Gli aspetti organizzativi e di coordinamento riferiti a tali azioni, programmi e progetti saranno definiti sulla base di apposite intese che verranno, di volta in volta, stabilite concordemente dalle Parti contraenti. A tal fine, il referente dell’APT Basilicata è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Responsabile del Servizio Marketing, mentre i referenti di ASSET sono la dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx.
Art. 3 - OBIETTIVI
L'obiettivo principale è quello di effettuare la valorizzazione del turismo slow in Basilicata, candidando tale modalità a punto di riferimento del turismo regionale attraverso una
interpretazione collettiva del territorio e della sua storia, evidenziandone i molteplici aspetti attraverso percorsi tematici e culturali tesi a valorizzare il turismo slow.
La reciproca collaborazione consentirà di porre a sistema e valorizzare al meglio le iniziative comuni, attraverso la condivisione degli investimenti progettuali delle rispettive Istituzioni.
Le Parti dichiarano di condividere in particolare i seguenti obiettivi:
- la valorizzazione delle eccellenze storiche, archeologiche, architettoniche, monumentali, del paesaggio, della enogastronomia della Basilicata, come luoghi nascosti, da fruire nel pieno rispetto dell’ambiente, il tutto procedendo con calma e lentamente in modo da cogliere ogni straordinario particolare, lasciando ai turisti un ricordo indelebile dei luoghi visitati;
- la promozione di attività e proposte culturali multiple, valorizzando unitariamente i diversi patrimoni museali, naturalistici, artistici, archeologici e culturali presenti sul territorio, anche tramite la presentazione di progetti specifici locali, regionali, nazionali ed europei di carattere innovativo;
- l’attuazione di azioni che rafforzino il senso di interazione dei cittadini con i turisti, come custodi del territorio cittadino e delle sue tradizioni;
- lo sviluppo di programmi di miglioramento della qualità dell'offerta turistica intesa come ottimizzazione delle prestazioni delle strutture ricettive e come creazione di prodotti e attività che favoriscano la scoperta del patrimonio storico e culturale della Basilicata, rimarcando le peculiarità ed eccellenze proprie di ogni luogo;
- l’adozione di un metodo di lavoro fondato sul principio del partenariato, che si traduca in una cooperazione tra ASSET, l’APT, gli operatori turistici, gli organizzatori di viaggi e gli attori locali;
- il sostegno all’aggregazione, all’integrazione, alla qualificazione ed alla promozione dell’offerta turistica della Basilicata in un’ottica di sistema;
- la creazione di un'immagine turistica forte ed integrata al comprensorio territoriale, attraverso un approccio sostenibile ecologico;
- l’integrazione con le politiche di qualificazione delle produzioni agricole ed artigianali di qualità, delle tipicità enogastronomiche di identificazione geografica, ecc, creando occasioni dirette e indirette di impiego e di vendita di prodotti locali per contribuire in questo modo allo sviluppo dell'economia locale;
- la qualificazione e sviluppo delle strutture ricettive;
- il miglioramento dei servizi di accoglienza, di informazione e di formazione degli operatori delle professioni turistiche.
Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI
Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere in atto, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, tutte le iniziative necessarie al miglior esito degli obiettivi, ricercando a tal fine anche il concorso di soggetti ed istituzioni terze; in particolare le Parti si impegnano a ricercare, tanto nell’ambito delle proprie disponibilità che con il ricorso a canali finanziari da individuare in relazione a quanto previsto dalla disciplina regionale, statale e comunitaria, le risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli obiettivi.
La programmazione e la verifica delle attività per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuata nell’ambito di un tavolo di lavoro composto dai sottoscrittori del presente protocollo e/o loro referenti, come indicato all’art. 2. Il tavolo di lavoro avrà anche il compito di verificare lo stato di attuazione delle attività programmate, di coordinare le iniziative e le relative risorse finanziarie, di valutare la validità e l’ammissibilità delle iniziative.
Le Parti si impegnano inoltre, ciascuno per la propria competenza, a compiere gli atti amministrativi, tecnici e politico-programmatici necessari al perfezionamento dell’iniziativa, sottoponendo ai propri organismi deliberanti le relative decisioni con la massima celerità e con la più ampia motivazione.
Le Parti stipulanti si impegnano a mantenere regolari rapporti di collegamento, collaborando per la diffusione della conoscenza delle risorse storico - culturali e perseguendo la valorizzazione del turismo slow in Basilicata.
Le Parti si impegnano a collaborare per la buona riuscita delle iniziative che saranno concordate, a mantenere contatti e a diffondere notizie utili circa le opportunità che si possono presentare.
Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e fino al 31/12/2022 e potrà essere rinnovata con il consenso scritto delle parti prima della scadenza indicata.
Art. 6 – RISORSE FINANZIARIE
ASSET si impegna a mettere a disposizione proprie risorse finanziarie per rendere operativo il Protocollo, anche attingendo ad eventuali finanziamenti nazionali, regionali e/o europei. Nello specifico, la quantificazione delle risorse finanziarie avverrà nell’ambito delle singole azioni. L’APT si impegna a fornire il proprio contributo per la ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione delle iniziative concordate, nonché a convogliare le risorse finanziarie, la fornitura di spazi, strutture, personale e mezzi per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica in Basilicata, al fine di rendere più efficace ed efficiente la spesa pubblica.
Art. 7 – CONFERENZA DI SERVIZI
Le Parti esprimono l’assenso all'istituzione di una "Conferenza di Servizi" ex art. 14 ss. L. 241/1990, atta a snellire le procedure amministrativo/burocratiche necessarie al raggiungimento delle finalità dell'accordo.
Art. 8 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, su concorde designazione delle Parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Matera.
La pronuncia del Collegio vincola le Parti ad accettarla.
Il Collegio Arbitrale deciderà con procedimento rituale secondo equità.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle Parti secondo principi di liceità per sole finalità istituzionali ad esse assegnate da specifiche norme individuate nel presente protocollo d’intesa e nelle successive intese operative, assicurando la protezione e la riservatezza delle
informazioni secondo la normativa vigente del Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali -, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.
In particolare, le Parti si obbligano a trattare i dati personali reciprocamente forniti, sia oggetto di trasmissione che di condivisione di archivi, rientranti nella tipologia dei dati comuni, in quanto Titolari autonomi del trattamento e per le sole finalità istituzionali connesse all’attuazione del presente protocollo d’intesa.
Le Parti pertanto, in relazione ai predetti dati, assumeranno nell’ambito della propria organizzazione la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei rapporti intercorrenti tra di esse che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti (titolari di strutture ricettive, guide turistiche, Associazioni, gestori, etc.), assicurando la tutela degli interessati e adottando le necessarie misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati in esecuzione del presente protocollo d’intesa, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate. In particolare, le Parti si obbligano ad assicurare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, il rispetto di tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei dati, operando ogni necessario e previsto controllo dei trattamenti svolti, oltre che dal proprio personale autorizzato, da eventuali rispettivi Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (soggetti esterni, in esecuzione di contratti di appalto, contratti di collaborazione o altra tipologia di rapporti).
Le Parti si obbligano ad attuare il divieto assoluto di utilizzo dei dati impiegati nella realizzazione del presente accordo per finalità di carattere commerciale, assicurando che tale obbligo sia rispettato dai soggetti che, a vario titolo, vengono in possesso di detti dati.
A tal uopo le Parti, in quanto Titolari autonomi del trattamento, condividono il principio di responsabilità individuale, nel senso che la parte eventualmente responsabile del trattamento dei dati non conforme assume in toto la responsabilità nei confronti dei terzi, senza alcun vincolo di solidarietà con l’altra Parte.
Art. 10 – ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE
Il presente atto sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.
Letto, confermato e sottoscritto. Matera, 8 aprile 2021
ASSET
Il Presidente
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXXXX
CN = XXXXXXXXXX XXXXXX C = IT
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA
Direttore Generale
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXXX
Data e ora della firma: 08/04/2021 10:44:46