CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING DEFINIZIONI
Società di factoring indica oltre alla UBI Factor S.p.A., anche la Società di factoring estera o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
Cliente indica l'impresa Cliente della Società di factoring , cioè la controparte del contratto di factoring;
Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Cliente il pagamento di uno o più crediti;
Credito indica a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cliente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cliente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Cliente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;
Cessione indica il contratto mediante il quale il Cliente trasferisce alla Società di factoring i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b);
Corrispettivo indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cliente, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all’atto del pagamento;
Pro solvendo indica che per determinati crediti ceduti la Società di factoring non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Cliente;
Pro soluto indica che per determinati crediti ceduti la Società di factoring ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Cliente, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore ai sensi del successivo art.10;
Plafond indica il limite quantitativo all’assunzione di rischio da parte della Società di factoring del mancato pagamento del Debitore, nel quadro delle disposizioni di cui alla Sezione IV;
Maturity indica la facoltà della Società di factoring di erogare il corrispettivo a favore del Cliente ad una data prestabilita, con possibilità in capo alla Società di factoring di concedere al Debitore una dilazione del pagamento dei Crediti ceduti oltre il termine della loro scadenza originaria, con contestuale assunzione da parte del Debitore dei relativi interessi e spese.
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina del rapporto di factoring fra la Società di factoring ed il Cliente, di cui saranno negozi attuativi le cessioni dei crediti (individuati o in massa) verso Debitori, che il Cliente effettuerà in favore della Società di factoring .
Il presente contratto disciplina, inoltre, i servizi che la Società di factoring eseguirà a favore del Cliente , di seguito identificati:
a) solleciti e/o diffide a ciascun Debitore per ottenere il pagamento e l’incasso dei crediti oggetto di cessione, ivi compresa l’azione legale per il loro recupero giudiziale, nonché la registrazione sulle evidenze della Società di factoring dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino all’incasso;
b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti, secondo le modalità e con la disciplina riportate nel successivo art. 8;
c) l’assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento di ciascun Debitore a causa dell’insolvenza dei medesimi (anche non giudizialmente accertata), secondo la disciplina di cui all’art. 9 e successivi del presente contratto.
La Società di factoring potrà effettuare inoltre, a richiesta del Cliente, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri, l’assunzione del rischio del ritardato pagamento da parte di ciascun Debitore, la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento a ciascun Debitore, ecc.
Per l’effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Cliente dovrà corrispondere alla Società di factoring i compensi meglio specificati nel frontespizio del presente contratto denominato, “Documento di sintesi” e nei suoi successivi aggiornamenti. Il Documento di sintesi è da considerarsi parte integrante del presente contratto, per espresso accordo in tal senso tra la Società di factoring ed il Cliente
Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE
Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito
Il Cliente, salvo diversi accordi, proporrà alla Società di factoring la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni, i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura e onere del Cliente segnalare alla Società di factoring il sorgere del credito, secondo le modalità previamente concordate. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Cliente dovrà proporla entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura rappresentativa del credito oggetto di cessione. Di ogni cessione accettata dalla Società di factoring sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Cliente, nelle forme più idonee, indicate dalla Società di factoring. Il Cliente autorizza comunque sin d’ora la Società di factoring ad effettuare tale comunicazione al Debitore, sottoscrivendola in sua vece; il tutto con promessa di rato e valido. L'avvenuta cessione potrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Cliente dovrà consegnare alla Società di factoring , entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.
Qualora la Società di factoring ed il Cliente concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo.
Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Cliente consegnerà alla Società di factoring copia di contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.
I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati alla Società di factoring, debitamente girati dal Cliente, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Cliente e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà la Società di factoring ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.
La Società di factoring pagherà al Cliente il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dalla Società di factoring, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 180 giorni dalla data di scadenza media indicata nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti. La Società di factoring ed il Cliente possono convenire che la Società di factoring ne anticipi la corresponsione.
Timbro e Firma Cliente Timbro e Firma Società di factoring
Art. 3 - Garanzie prestate dal Cliente in merito ai crediti ceduti
Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni cessione, il Cliente garantisca, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:
a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
b) che l'importo dei crediti ceduti è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, incontestabilmente dovuto dal Debitore al Cliente quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
d) che è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
e) che, all'atto della cessione, ciascun Xxxxxxxx non ha crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Cliente ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
f) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 9 del presente contratto;
g) che i crediti ceduti sono, o in caso di cessione di crediti futuri saranno, originati da contratti di fornitura regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga della Società di factoring;
h) che i contratti di fornitura non contengano clausole lesive degli interessi della Società di factoring.
Sezione II - OBBLIGHI DEL CLIENTE
Art. 4 – Informazione
Il Cliente dovrà preventivamente sottoporre alla Società di factoring l'elenco completo di tutta la sua Clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri eventuali rapporti di factoring occasionali e/o continuativi, nonché ogni altra informazione che la Società di factoring riterrà opportuno richiedere sull’andamento del rapporto con il Debitore, anche al fine di valutare l’eventuale rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Cliente .
In corso di rapporto il Cliente dovrà aggiornare tempestivamente la Società di factoring circa l'acquisizione di eventuale nuova Clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.
Il Cliente si obbliga a mettere a disposizione della Società di factoring o dei suoi incaricati tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei crediti ceduti e i rapporti commerciali dai quali detti crediti sorgono, con riguardo, ad esempio, alle procedure seguite nella istruttoria e valutazione della Clientela e della documentazione relativa ai contratti, alle forniture, ecc. Il Cliente è inoltre obbligato ad aggiornare periodicamente la suddetta documentazione e le informazioni, consentendo alla Società di factoring di verificare compiutamente l’adempimento dei suddetti obblighi.
Art. 5 - Rapporti con i Debitori
Il Cliente si impegna a far sì che i contratti di fornitura siano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali, e a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti siano effettuati da ogni Debitore esclusivamente alla Società di factoring, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti di ogni Debitore erroneamente effettuati al Cliente, questi é obbligato a trasmettere immediatamente alla Società di factoring le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cliente si asterrà dal negoziarli; in quest’ultimo caso il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce alla Società di factoring ampio mandato affinché questi abbia a girare per l’incasso sui propri conti tali titoli.
Il Cliente non potrà modificare, con ciascun Debitore, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con ogni Debitore, senza il consenso scritto della Società di factoring.
Il Cliente dovrà tempestivamente informare la Società di factoring dell'emissione di eventuali note di credito a favore di ciascun Debitore, trasmettendole alla Società di factoring per la contabilizzazione.
Art. 6 – Collaborazione
Il Cliente é tenuto a collaborare in ogni modo con la Società di factoring, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità di ogni Debitore, ogni eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale da ciascun Debitore avanzata. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con ogni Debitore offerto in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.
A semplice richiesta della Società di factoring il Cliente dovrà fornire, a proprie spese, copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti il rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti e provi la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.
Il Cliente è tenuto a comunicare alla Società di factoring ogni eventuale patto o convenzione in essere con ogni Debitore, riguardante un diverso trattamento degli interessi di mora - specificamente il tasso definito convenzionalmente con il Debitore - rispetto a quello previsto dalla normativa vigente in materia.
In tal senso e, comunque, ove ciò si rendesse necessario, il Cliente presterà alla Società di factoring la propria collaborazione nell’acquisizione di documentazione legale o contrattuale a firma di ogni Debitore e/o di eventuali terzi. In difetto di comunicazioni sul punto da parte del Cliente, la Società di factoring è autorizzata sin d’ora ad applicare al Debitore il tasso di mora previsto per legge in relazione a transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231/02.
Sezione III - PRESTAZIONI DEL SOCIETÀ DI FACTORING
Art. 7 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti
La Società di factoring provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ad ogni Debitore che presenti ritardi o irregolarità nei pagamenti, nonché alla registrazione dei crediti ceduti su apposite evidenze, dando periodica informazione al Cliente delle successive attività svolte.
Art. 8 - Pagamento anticipato del corrispettivo
Timbro e Firma Cliente Timbro e Firma Società di factoring
Su richiesta del Cliente, la Società di factoring potrà valutare se pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte della Società di factoring o alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.
Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Cliente garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta della Società di factoring, senza necessità da parte di quest’ultima di esercitare la facoltà di recesso, il Cliente dovrà restituire alla Società di factoring quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese. Il Cliente é inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta formulata dalla Società di factoring , anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Cliente, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di inadempimento e/o morosità del Debitore verso terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo, segnalazioni in Centrali Rischi, comprensive di banche dati private, protesti, ecc.) o verso la Società di factoring medesima, nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Cliente.
Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Cliente chieda alla Società di factoring, e questa vi acconsenta, di esperire, con spese a carico del Cliente medesimo, le azioni necessarie al recupero del credito.
In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, la Società di factoring avrà facoltà di agire nei confronti sia del Cliente sia del Debitore per il recupero di quanto dovutole e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dalla Società di factoring per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dalla Società di factoring al Cliente, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione, ratificando sin da ora eventuali accordi transattivi eventualmente posti in essere dalla Società di factoring.
Art. 9 - Assunzione da parte della Società di factoring del rischio del mancato pagamento del Debitore
La Società di factoring, esclusivamente previa espressa richiesta del Cliente, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore; in detta eventualità la cessione di credito si intenderà operativa nella forma Pro soluto. Quanto sopra avverrà nei limiti del Plafond predeterminato dalla Società di factoring, che sarà operativo secondo le modalità contenute nella sezione IV in tema di "Disciplina dell'assunzione da parte della Società di factoring del rischio del mancato pagamento del Debitore".
Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI FACTORING DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE
Art. 10 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio della Società di factoring
Il Cliente che intenda richiedere alla Società di factoring di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporle una specifica richiesta scritta al riguardo, con le modalità indicate dalla Società di factoring. Quest’ultima comunicherà al Cliente per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del Plafond accordato e le ulteriori condizioni. Detta comunicazione sarà considerata quale unico documento attestante le determinazioni della Società di factoring.
Nei limiti dell'importo del Plafond accordato, la Società di factoring si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art. 13, restandone pertanto espressamente esclusi:
- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc., che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti ceduti nell’ambito della cessione in massa, ma non segnalati entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione delle fatture rappresentative dei crediti ceduti;
- i crediti, in caso di cessione occasionale, relativi a forniture o prestazioni di servizi non ceduti entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione delle fatture rappresentative dei crediti stessi;
- i crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond;
- i crediti con termini di pagamento superiori a quelli definiti nella comunicazione della Società di factoring di assunzione del rischio;
- i crediti con modalità di pagamento di rischio superiore a quelle indicate nella comunicazione della Società di factoring di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, mezzi elettronici di pagamento (es. RID, RIBA, MAV), tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.
Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio della Società di factoring quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive, nonché leggi, decreti, ordinanze e comunque provvedimenti delle Autorità degli Stati in cui risiedono il Debitore, il Cliente o la Società di factoring.
L'assunzione di rischio in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Cliente di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso.
I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio della Società di factoring, salvo quanto previsto al successivo art. 11 in merito alla rotatività del Plafond.
Art. 11 - Caratteristiche del Plafond di credito
La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione mediante la quale la Società di factoring informerà il Cliente circa la sua decisione di accordare il Plafond di credito, o dalla diversa data espressamente ivi indicata.
Il Plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore o di terzi relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, nonché ogni nota di credito emessa in relazione agli stessi, renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel Plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura, a partire dalla più vecchia.
Art. 12 - Revoca e riduzione del Plafond di credito
E' facoltà della Società di factoring revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi, dandone comunicazione per iscritto al Cliente con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; a tal fine il Cliente autorizza sin d’ora la Società di factoring ad effettuare tale
Timbro e Firma Cliente Timbro e Firma Società di factoring
comunicazione anche tramite semplice messaggio di posta elettronica; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo.
La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempre che le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dalla Società di factoring.
In caso di revoca di un Plafond di credito, il Cliente sarà obbligato a cedere alla Società di factoring i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca e a non modificarne a danno della Società di factoring i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato e i crediti saranno considerati come non garantiti sin dall’origine.
In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Cliente e Società di factoring, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Cliente, saranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire da quella recante data emissione più remota, indipendentemente dalla causale di pagamento indicata dal Debitore, di modo che prioritariamente tali pagamenti vengano imputati sulla quota di crediti in relazione alla quale la Società di factoring si è assunta il rischio di solvenza del Debitore. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato, saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o i pagamenti effettuati da terzi saranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere.
In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.
Art. 13 - Riassunzione del rischio in capo al Cliente
Il rischio assunto dalla Società di factoring con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Cliente potrà ritornare in capo allo stesso, limitatamente a ciascun singolo credito, al venir meno di una delle garanzie prestate dal Cliente ed indicate all'art. 3. Conseguentemente il Cliente sarà tenuto a riacquistare il relativo credito, corrispondendo alla Società di factoring un importo pari al complessivo corrispettivo eventualmente già ricevuto, oltre interessi e spese.
In caso di inadempimento agli obblighi indicati nell’art. 2 e segnatamente a quello di cedere alla Società di factoring tutti i crediti vantati nei confronti di ciascun Xxxxxxxx, nonché di inadempimento agli obblighi indicati nella Sezione “Obblighi del Cliente”, il Cliente sarà tenuto a sanare il proprio inadempimento entro 15 giorni dal ricevimento della diffida al riguardo inviatagli dalla Società di factoring.
Qualora, l’inadempimento corrispondesse ad un ammontare pari o superiore al 30% del complessivo valore dei crediti ceduti nei confronti del medesimo Debitore, il Plafond si intenderà integralmente revocato, con la conseguente riassunzione in capo al Cliente, con efficacia retroattiva, della garanzia di solvenza per tutti i crediti oggetto di cessione, rientranti nel Plafond, di modo che tale garanzia sia da considerarsi come mai concessa dalla Società di factoring, a causa dell’inadempimento del Cliente.
Qualora, diversamente, l’inadempimento riguardi un ammontare di crediti di importo inferiore al 30% che precede, la garanzia di solvenza prestata dalla Società di factoring ritornerà in capo al Cliente nei limiti dell’inadempimento medesimo ed inoltre il Cliente sarà tenuto al versamento a favore della Società di factoring di una penale risarcitoria nella misura del 3% dell’ammontare dei crediti oggetto di inadempimento, salvo il maggior danno.
La Società di factoring potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il Cliente sia inadempiente nei confronti della Società di factoring al pagamento delle sue competenze, a qualsiasi titolo dovute, nonostante la Società di factoring gli abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per rimediare al proprio inadempimento.
Art. 14 - Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore
Considerato che il Cliente risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
- inadempienze contrattuali del Cliente,
- contestazioni sulle forniture,
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del Cliente,
la garanzia relativa ai crediti contestati si intenderà automaticamente sospesa, ed il Cliente dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 60 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore. In assenza di tale amichevole composizione il Cliente riacquisterà il credito corrispondendo alla Società di factoring un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese. In detta eventualità, il Cliente sin d’ora dà atto alla Società di factoring che tale circostanza implica il venire meno, sin dall’origine, della garanzia di solvenza prestata dalla Società di factoring a valere sui crediti ceduti.
Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15 – Contabilizzazione
Tutte le partite di dare e avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dalla Società di factoring in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.
La Società di factoring invierà periodicamente al Cliente estratti conto sui quali saranno annotati: a credito del Cliente e alla data dell’accettazione, l’ammontare dei corrispettivi della cessione dei crediti pro solvendo, che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso e dei crediti pro soluto, il cui ammontare sarà parimenti reso disponibile successivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento del Debitore ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato all’art. 2; a debito del Cliente e alla data di erogazione, l’ammontare dei corrispettivi anticipati dalla Società di factoring e degli interessi maturati nella misura e alle condizioni concordate separatamente.
La trasmissione di tale documentazione potrà avvenire da parte della Società di factoring mediante posta elettronica, all’indirizzo che il Cliente ha comunicato alla Società di factoring, mediante la sottoscrizione di specifica comunicazione al riguardo.
Se entro sessanta giorni dalla loro ricezione il Cliente non ne contesti il contenuto con lettera raccomandata a.r., gli estratti conto, le comunicazioni relative a documentazione contabile inerente al rapporto in essere ed ogni altra informazione sulla gestione dei crediti ceduti si intenderanno approvati, e faranno piena prova contro il Cliente stesso.
Art. 16 - Compensazione volontaria
Timbro e Firma Cliente Timbro e Firma Società di factoring
La Società di factoring avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Cliente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti di terzi nei confronti del Cliente in relazione ai quali la Società di factoring si sia resa cessionaria o comunque garante.
In caso di inadempimento del Cliente ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti della Società di factoring, quest’ultima potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti indipendentemente dalle rispettive scadenze.
Art. 17 - Norme in materia di trasparenza del rapporto
Il Cliente dà atto di essere stato esaurientemente informato dalla Società di factoring, nella fase antecedente la stipula del presente contratto, delle caratteristiche e dei costi del servizio complessivamente offerto dalla Società di factoring, dando altresì atto di aver ricevuto idonea documentazione al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
La Società di factoring potrà variare unilateralmente in senso sfavorevole al Cliente la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche a mezzo telefax o allegato di posta elettronica. La proposta di modifica unilaterale delle citate condizioni dovrà pervenire al Cliente con un preavviso di almeno 2 mesi e dovrà indicare il motivo che ne giustifica la modifica. La proposta potrà essere respinta dal Cliente entro la data di decorrenza della modifica unilaterale proposta, recedendo senza spese, dal contratto con applicazione delle condizioni economiche in essere alla data antecedente l’invio della proposta di modifica formulata dalla Società di factoring.
Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, la Società di factoring ed il Cliente procederanno alla liquidazione del rapporto (chiusura del rapporto), secondo le modalità previste nel successivo art. 20.
Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente in tema di Trasparenza saranno effettuate al domicilio del Cliente per posta o tramite altro idoneo mezzo di comunicazione concordato tra le parti, mediante invio di apposito prospetto riepilogativo delle condizioni effettivamente praticate.
Il Cliente, insoddisfatto delle prestazioni della Società di factoring, ha la possibilità di presentare reclamo anche per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica all’indirizzo della Società di factoring riportato nella documentazione pre-contrattuale, già nota al Cliente. La Società di factoring deve riscontrare il reclamo entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Società di factoring ovvero non ha ricevuto alcuna risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il Cliente può rivolgersi altresì al Conciliatore BancarioFinanziario anche in assenza di preventivo reclamo, come indicato all’articolo 23 che segue.
Art. 18 - Durata – Recesso
Il presente contratto ha durata indeterminata. E’ facoltà sia del Cliente che della Società di factoring, purché adempienti, recedere dal medesimo, senza preavviso, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ovvero tramite telefax, con possibilità di anticipare tale comunicazione con messaggio di posta elettronica con allegato in formato “pdf” agli indirizzi di posta elettronica noti al Cliente e alla Società di factoring. In quest’ultima eventualità, l’efficacia del recesso decorre dalla data di trasmissione della comunicazione anticipata a mezzo posta elettronica. La comunicazione di recesso potrà essere indirizzata sia alla sede, tanto legale che amministrativa, del Cliente e della Società di factoring, nonché al domicilio/residenza dei rispettivi legali rappresentanti, così come riportati in visure/certificati CCIAA.
Art. 19 – Risoluzione
Sia la Società di factoring che il Cliente possono chiedere la risoluzione del contratto. La Società di factoring potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (Garanzie prestate dal Cliente in merito ai crediti ceduti), 4 (Informazione), 5 (Rapporti con i Debitori), 6 (Collaborazione), 8 (Pagamento anticipato del corrispettivo) del presente contratto. E’ data possibilità di anticipare tale comunicazione con messaggio di posta elettronica con allegato in formato “pdf” agli indirizzi di posta elettronica noti al Cliente e alla Società di factoring. In quest’ultima eventualità, l’efficacia del recesso decorre dalla data di trasmissione della comunicazione anticipata a mezzo posta elettronica. La comunicazione di risoluzione potrà essere indirizzata sia alla sede, tanto legale che amministrativa, del Cliente e della Società di factoring, nonché al domicilio/residenza dei rispettivi legali rappresentanti, così come riportati in visure/certificati CCIAA.
Art. 20 - Effetti dello scioglimento
Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito, anche aventi ad oggetto crediti futuri, già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Cliente. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, la Società di factoring ed il Cliente procederanno alla chiusura del rapporto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti ceduti già sorti, ceduti alla Società di factoring, sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Cliente e fatta inoltre salva la facoltà della Società di factoring di procedere alla suddetta chiusura del rapporto anche qualora non risultino giunti a scadenza tutti i crediti ceduti già sorti. Entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni il Cliente avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora – di restituire alla Società di factoring i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Tutte le spese legali sostenute dalla Società di factoring saranno da quest’ultima addebitate al Cliente a valere su un conto intrattenuto presso la Società di factoring, per il quale opererà quanto previsto al precedente articolo 16. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell' obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.
Qualora il Cliente non provveda ad onorare le proprie obbligazioni di rimborso sopra riportate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta formulata dalla Società di factoring, il Cliente sarà considerato automaticamente moroso e sulle somme complessivamente a credito della Società di factoring si applicheranno interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 D.Lgs. 231/02, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso avanzata dalla Società di factoring
Art. 21 – Modalità di conclusione del contratto e registrazione
Il presente contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza commerciale e pertanto ciascuna Parte consegna all’altra un esemplare completo del contratto, delle sue eventuali appendici e del Documento di Sintesi (frontespizio del contratto), debitamente sottoscritti. Il perfezionamento del contratto potrà avvenire anche mediante scambio, per posta elettronica, della documentazione contrattuale in formato “pdf”, ovvero, tramite telefax, completo di sottoscrizione.
Timbro e Firma Cliente Timbro e Firma Società di factoring
Seguirà poi tra le parti lo scambio dell’originale sottoscritto da entrambe.
Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Cliente.
Art. 22 – Elezione di Xxxxxxxxx
A tutti gli effetti del presente contratto il Cliente elegge domicilio, anche per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, presso la propria sede legale.
Art. 23 – Legge applicabile. Giurisdizione. Foro Competente. Procedura stragiudiziale delle controversie.
Il presente contratto sarà disciplinato ed interpretato sulla base della legge italiana. Il Cliente accetta l’esclusiva giurisdizione del Giudice italiano in relazione ad ogni controversia nascente dal presente Xxxxxxxxx, e concorda nel non sollevare alcuna eccezione in relazione al fatto che le azioni siano coltivate innanzi al Giudice italiano. Il Tribunale di Milano sarà competente in relazione ad ogni controversia scaturente dal presente Contratto o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del presente Contratto, e delle relative cessioni di credito.
La Società di factoring e il Cliente, in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere riguardo il presente contratto all’organismo di conciliazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario - associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il ricorso al citato organismo di conciliazione può essere attivato sia dalla Società di factoring che dal Cliente e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo da parte del Cliente alla Società di factoring. Sia la Società di factoring che il Cliente, dopo la sottoscrizione del contratto, possono concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
L’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge, si intende assolto dal Cliente anche qualora quest’ultimo ricorra, previa presentazione di reclamo alla Società di factoring come indicato al precedente articolo 17, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Timbro e Firma del Cliente Timbro e Firma Società di factoring
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 lett. f): assunzione della garanzia della solvenza del Debitore;
Art. 4: Informazione;
Art. 5: Rapporti con i Debitori; Art. 6: Collaborazione;
Art. 8: Pagamento anticipato del corrispettivo;
Art. 10: Concessione, limiti ed effetti dell’assunzione di rischio della Società di factoring; Art. 12: Revoca e riduzione del Plafond di credito;
Art. 13: Riassunzione del rischio in capo al Cliente ;
Art. 14: Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore; Art. 16: Compensazione volontaria;
Art. 17: Norme in materia di trasparenza del rapporto; Art. 19: Risoluzione;
Art. 20: Effetti dello scioglimento;
Art. 21: Modalità di conclusione del contratto e registrazione; Art. 22: Elezione di Xxxxxxxxx;
Art. 23: Legge applicabile. Giurisdizione. Foro competente. Procedura stragiudiziale delle controversie.
Timbro e Firma del Cliente
Il Cliente attesta che un esemplare del presente contratto, comprensivo di appendici integrative dello stesso e del Documento di sintesi, frontespizio del presente contratto (formante parte integrante dello stesso per espresso accordo con la Società di factoring), sono stati al medesimo consegnati.
Timbro e Firma del Cliente