DETERMINA DEL DIRIGENTE
DETERMINA DEL DIRIGENTE
Determina Repertorio n. 508/2019 Prot n. 59036 del 28/03/2019
Data della determina: 28.03.2019
Oggetto: G021 - Determina affidamento ex art. 63 co 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
Contenuto: Fornitura HPLC Nano Easy-nLC 1200 per il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze.
CUP: B16CC18000940001
CIG: 77572984D1
Struttura Esigente: Dipartimento di Biologia (UniFI)
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Referente Scientifico: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:
- conto CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche, bilancio unico di Ateneo, budget Dipartimento di Biologia, esercizio 2019
Allegato N. 1 Relazione del RUP Allegato N. 2 Offerta tecnica e economica
Tipologia della pubblicazione integrale
IL DIRIGENTE
VISTO la Deliberazione del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze del 19 ottobre 2018 (trasmessa con prot. n. 182071 del 29 ottobre 2018), con la quale viene richiesta alla Centrale Acquisti di Ateneo l’attivazione del procedimento di affidamento del contratto di fornitura dello strumento HPLC Nano Easy-nLC 1200, necessario alla Struttura Scientifica per l’esecuzione di analisi genetiche;
VISTO la relazione del 29 ottobre 2018 elaborata dal Pro. Xxxxx Xxxxxxxxx, responsabile scientifico del progetto di acquisizione, con la quale sono state indicate le caratteristiche tecniche del prodotto da acquistare nonché le motivazioni che hanno condotto alla sua individuazione, anche legate ad esigenze di integrazione del nuovo strumento con l’apparecchiatura già in uso al Dipartimento;
PRESO ATTO dell’attivazione, da parte del Dipartimento di Biologia (Determina del Direttore Rep.
N. 92/2019 – Prot. n. 2082 del 07 gennaio 2019), di un avviso esplorativo del mercato di riferimento finalizzato alla verifica della presenza di operatori economici potenzialmente in grado di eseguire la fornitura del bene oggetto di acquisizione;
VISTO il contenuto del Verbale 149/2019, assunto al Prot. dell’Ente n. 23849 del 05 febbraio 2019, con il quale il Dipartimento interessato ha certificato l’esito della procedura di interrogazione del mercato preliminare all’affidamento del contratto, con presa d’atto della limitazione del riscontro alla sola Società Thermo Xxxxxx Scientific SpA, corrente in Xxxxxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxx – Milano, Codice Fiscale/P.IVA 07817950152;
VISTA la Relazione finale redatta dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx in data 15 marzo 2019, con la quale vienen indicato, tra l’altro, il prodotto da acquistare
VISTO il documento di offerta/preventivo (allegato) prodotto dalla ThermoFisher Scientific SpA, corrente in Xxxxxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxx – Milano, Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 (scad. validità 29.03.2019), ove è indicato l’importo di corrispettivo di Euro 57.300,00, oltre iva di legge);
DATO ATTO che sulla base di quanto indicato dal R.U.P., in considerazione della particolare solidità dell’impresa affidataria e vista la diminuzione del prezzo di corrispettivo della fornitura, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non verrà richiesta l’attivazione della garanzia definitiva;
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, sulla base del quale è possibile procedere con l’affidamento del contratto sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività della titolarità di essa in capo all’operatore economico individuato dal Dipartimento;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli atti;
CONSIDERATO che in virtù del contenuto delle prestazioni oggetto di affidamento (mera fornitura), non è richiesta la compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la sicurezza da rischi da interferenze;
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente alla fase dell’affidamento del contratto
in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate;
DETERMINA
1. Di affidare alla Società Thermo Xxxxxx Scientific SpA Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxx – Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, il contratto di fornitura dello strumento “HPLC Nano Easy-nLC 1200” di cui al documento di offerta/preventivo allegato, per un importo di corrispettivo complessivo pari a € 57.300,00 oltre IVA 22%;
2. Di dare atto che:
• L’importo complessivo dell’affidamento, pari a € 69.906,00, iva compresa, troverà copertura sul Budget del Dipartimento di Biologia, anno 2019, conto CO.01.01.02.03.01.01 “Attrezzature scientifiche”;
• La stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016.
3. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente” - sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs 33/2013.
Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.
x.xx CENTRALE ACQUISTI IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ACQUISTO DI UNO STRUMENTO PER HPLC NANO EASY 1200
E NELL’AMBITO DELLE ANALISI GENETICHE per il PROGETTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA
RELAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento
La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx , direttore del Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Firenze, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del X.X.xx. 50/2016, incaricato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 Ottobre 2018.
Nell’ambito del progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA, si rende necessario acquistare:
- n. 1 (uno) strumento HPLC NANO Easy 1200, che coinvolgerà il personale tecnico amministrativo/ricercatori/professori afferenti al Dipartimento stesso, è stato predisposto il Progetto che sarà da porre a base di negoziazione ai sensi e per gli effetti dell'art. ex art.63 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.:
Il RUP Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx ha individuato la Società ThermoFisher Scientific per la fornitura dello strumento sopra indicato.
Oggetto del contratto
Il sistema EASY-nLC 1200 è completamente integrato e progettato per utenti di qualsiasi livello. Un campo di portata di 20-2000nL / min e una pressione nominale di 1200 bar offrono tempi di ciclo ridotti e un rendimento maggiore. Nuove valvole esenti da manutenzione, percorso completo del flusso nanoViper e nuove funzionalità software garantiscono una manutenzione intelligente del sistema, risultati in termini di tempi di inattività del sistema, costi di proprietà inferiori, connessioni affidabili e veloci per un sistema robusto e facilmente sostituibile che porta a dati MS migliori .
Il sottoscritto RUP Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx preso atto di quanto sopra dichiarato che si è pervenuti alla determinazione dell'importo pari a € Euro 60.120,00 +
1
Iva 22% da porre a base della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63.c.2 lett.b) p.3.
- Il contratto di appalto è “a corpo”.
- La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget anno – PROGETTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA sulle seguenti voci, a seconda della tipologia dei beni e servizi, ed è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento del 19 Ottobre 2018:
✓ CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche
- La fornitura non è acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa).
- La fornitura è acquisibile esclusivamente in “UNICITÀ” per le motivazioni di seguito dettagliate:
si può procedere per unicità, visto che il cromatografo Thermofisher si deve integrare in un sistema Dionex, adesso di proprietà Thermofisher, e deve essere configurato per il controllo con il software proprietario che gestisce il sistema già presente. Lo strumento Thermofisher garantirebbe quindi la piena compatibilità ed una installazione facilitata.
- Il Direttore di Esecuzione del contratto è nominato ed individuato internamente al Dipartimento di Biologia UNIFI come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 Ottobre 2018 nella persona di: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx – ruolo PA; .
- La Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo sarà nominata successivamente dal RUP Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
- Dato che si procederà all’avviso esplorativo sulla piattaforma START il RUP dichiara che non vi siano altri operatori economici che possono effettuare la fornitura degli strumenti sopra descritti
Il trasferimento degli atti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” Centrale Acquisti per l’espletamento della procedura di appalto e la contrattualizzazione.
2
Il Responsabile del procedimento
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
Firenze, 29/10/2018
3
Offerta per HPLC NANO Easy1200
CPQ-00149232
4 Ottobre 2018
Universita' Di Firenze Dipartimento di Biologia Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx
Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Offerta numero | Versione | Data dell'offerta | Pagina |
CPQ-00149232 | 1.00 | 4 Ottobre 2018 | 2 |
Tempi di consegna | Condizioni di pagamento | Termini di spedizione | Validità offerta |
RD 30 gg. df | DDP | 29 Marzo 2019 | |
Intestazione | Richiedente | ||
Universita' Di Firenze Dipartimento di Biologia | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx | ||
vedi fondo pagina |
Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx 0
00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx
Destinatario
Contatto
Richiedente: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx del referente Xxxxxxx Xxxx Intestazione: Universita' Di Firenze Dipartimento di Biologia Telefono x00 000 000 0000
Indirizzo Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Telefono 000 0000000
Offerta per HPLC NANO Easy1200
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
E-mail xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo Descrizione Qtà Prezzo totale
1.1
LC140
EASY nLC 1200
EASY-nLC 1200 è un sistema dedicato per analisi proteomiche. Un range di flusso di 20-2000nL/ min e una pressione nominale di 1200 bar offrono tempi di analisi ridotti e una produttività maggiore combinati ad una grande facilità operativa. È dotato di hardware completamente integrato con pompe, autocampionatore, valvole, fluidica, PC di controllo con interfaccia touch screen in un alloggiamento singolo e compatto
1 € 84.600,00
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Totale offerta al netto degli sconti | € 57.300,00 |
Importo totale IVA esclusa | € 57.300,00 |
Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. | Sede Legale: Strada Rivoltana: | x00 00 00000000 |
00000 Xxxxxx – Milano | x00 00 00000000 |
Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 – Cap. Soc. € 5.000.000 i.v.
R.E.A. Milano 1181397 - Reg. Imprese Milano 248661 – Reg. Produttori AEE: Nr. IT08020000001084 Società con socio unico – Direzione e Coordinamento Thermo Xxxxxx Scientific Holdings Europe Ltd, UK
Offerta numero | Versione | Data dell'offerta | Pagina |
CPQ-00149232 | 1.00 | 4 Ottobre 2018 | 3 |
Tempi di consegna | Condizioni di pagamento | Termini di spedizione | Validità offerta |
RD 30 gg. df | DDP | 29 Marzo 2019 | |
Intestazione | Richiedente | ||
Universita' Di Firenze Dipartimento di Biologia | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx | ||
vedi fondo pagina |
Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx 0
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Descrizione:
Il sistema Thermo Scientific ™ EASY-nLC ™ 1200 offre prestazioni di picco senza sforzo per applicazioni con nanoflussi fino a 1200 bar. Doppi sensori di flusso in linea prima della miscelazione con solvente offrono un'eccellente precisione di gradiente. Il suo software intuitivo facilita l'impostazione rapida del metodo e il controllo immediato del sistema.
EASY-nLC 1200 arriva preconfigurato per due modalità di analisi: iniezione diretta su una colonna di separazione e pre- concentrazione su una trap column. Il passaggio tra le due modalità di analisi non può essere più semplice richiedendo solo un clic nel software e aggiungendo la trap column al percorso del flusso.
Tutti i componenti che richiedono manutenzione o riparazione sono facilmente accessibili rimuovendo i pannelli laterali dell'alloggiamento.
Il software è progettato per essere intuitivo, mentre dà all'operatore il pieno controllo del sistema tramite un'interfaccia touch screen.
Il sistema nano EASY-nLC 1200 include tutte le funzionalità più diffuse delle generazioni precedenti, come la schermata panoramica interattiva e la procedura guidata del metodo, incorporando nuove funzionalità come la manutenzione intelligente per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente. Inoltre, EASY-nLC 1200 è
completamente integrato nel software Xcalibur ™ Thermo Scientific ™ per il controllo senza interruzioni del sistema LC-MS. Pertanto, l'impostazione e l'analisi del metodo possono essere eseguite da un singolo software suite.
Range di flusso (gradiente): 20–2000 nL/min Raccomandato: 100–1000 nL/min
Range di flusso (caricamento ed equilibrazione): ≤25 µL/min Range di pressione: 0-1200 bar
Pompe a gradiente e di iniezione: Single action syringe pumps (sapphire piston), 140 µL volume Gradient pumps: 100 µL/min refill speed
Injection pump: 0 µL/min refill speed
Loop di iniezione: 20 µL default (5 µL and 50 µL optional) Ritardo del gradiente: <1 µL
Valvole: 4 identical 6-port, 3-position proprietary valves from Thermo Xxxxxx Scientific
Tipologoe rack portacampioni: 6 × 8 HPLC vials - 1 × 96 or 1 × 384 MTP and 6 vials 2 × 48 or 4 × 96 PCR strips and 6 vials Range di raffreddamento autocampionatore: Minimo di 5 ° C Massimo di 20 ° C al di sotto T ambiente
MS Drivers: LC Devices 3.0 for XCalibur 3.0 e versioni successive
I documenti comprovanti diritti ad esenzioni, non imponibilità o altre agevolazioni circa il regime fiscale, possono essere prodotti fino al momento della presentazione dell'ordine. Qualora non vengano prodotti documenti attestanti il diritto alle esenzioni, il compratore è tenuto al pagamento dell'IVAin aggiunta al prezzo esposto in questa offerta.
Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. | Sede Legale: Strada Rivoltana: | x00 00 00000000 |
00000 Xxxxxx – Milano | x00 00 00000000 |
Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 – Cap. Soc. € 5.000.000 i.v.
R.E.A. Milano 1181397 - Reg. Imprese Milano 248661 – Reg. Produttori AEE: Nr. IT08020000001084 Società con socio unico – Direzione e Coordinamento Thermo Xxxxxx Scientific Holdings Europe Ltd, UK
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A.
Art. 1 Generalità
L’Acquirente riconosce che le seguenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i singoli acquisti da lui effettuati presso Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. (di seguito più brevemente “THERMO”.
L’Acquirente rinuncia a far valere le proprie condizioni d’acquisto le quali non diventano elemento del contratto nemmeno per effetto di silenzio o fornitura da parte di THERMO.
Eventuali accordi complementari o difformi dalle presenti condizioni necessitano per la loro validità della conferma scritta di XXXXXX. Lo stesso vale per le dichiarazioni rese dai dipendenti di THERMO.
Qualora le forniture non siano precedute dalla conferma d’ordine, la fattura o il documento di spedizione devono essere considerate quali conferma d’ordine con applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Art. 2 Prezzi
I prezzi convenuti si intendono sempre i prezzi di listino applicati da THERMO il giorno della fornitura, salvo che sia stato raggiunto un diverso accordo scritto sulla formazione del prezzo medesimo.
I prezzi dei Prodotti escludono tutte le tasse e i diritti conseguenti la vendita, consegna ed uso dei Prodotti che saranno sostenuti dall’Acquirente.
Art. 3 Condizioni di pagamento
3.1 Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni data fattura a mezzo bonifico bancario.
3.2 Il pagamento non potrà in nessun caso essere sospeso o rinviato in relazione al mancato, ritardato o parziale svolgimento da parte di THERMO di attività di messa a punto dei macchinari o collaudo degli stessi o di corsi di formazione del personale addetto.
3.3 In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento, fatti salvi gli ulteriori diritti di THERMO, su tutte le somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora.
Art. 4 Riserva di proprietà
4.1 Tutti i Prodotti forniti saranno soggetti a riserva di proprietà a favore di THERMO; la proprietà sarà, pertanto, trasferita al cliente a ricevimento del completo pagamento dei Prodotti stessi.
4.2 La riserva di proprietà opererà indipendentemente dal fatto che sia o meno specificato sulla conferma d’ordine.
4.3 L’acquirente si impegna a rendersi disponibile, a semplice richiesta di THERMO, per porre in essere tutte le formalità necessarie e/o utili a rendere la riserva di proprietà opponibile ai terzi nonché ad avvertire tempestivamente THERMO di ogni azione di terzi che possa ledere il suo diritto di proprietà.
Art.5 Offerte e termini di consegna
L’offerta ha una validità di 60 giorni dalla data del suo invio all’Acquirente da parte di THERMO.
Tutte le offerte non sono impegnative e vengono fatte con la riserva del venduto. Qualsiasi modifica a quanto convenuto, successivamente richiesta dall’Acquirente, non sarà valida se non accettata per iscritto da THERMO.
Non viene assunta alcuna garanzia per il mantenimento di determinati termini di consegna. Qualora vengano convenuti per iscritto dei termini od un giorno determinato per la consegna, tali date hanno un valore puramente indicativo. THERMO farà comunque tutto il possibile per osservare detti termini di consegna.
Nel caso la fornitura avvenga con ritardo sul termine stabilito, l’Acquirente non ha alcun diritto a indennizzo o risarcimento di danni o cancellazione dell’ordine, salvo che THERMO sia responsabile per colpa grave.
Sono ammesse forniture parziali.
Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di spedizione prevista senza che la fornitura sia stata effettuata, l’Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza onere alcuno per le parti.
Al verificarsi di casi di forza maggiore quali scioperi, serrate, intralci nel traffico, mancanza di materiale, disordini aziendali od altri simili eventi non previsti, verificatisi nell’Azienda THERMO o in quella dei suoi subfornitori, la decorrenza delle obbligazioni di fornitura è da ritenersi sospesa e THERMO è autorizzata a recedere del tutto od in parte dal contratto.
Qualora si tratti di un impedimento di carattere temporaneo, THERMO è autorizzata a differire o ad anticipare la fornitura nella misura in cui l’evento abbia conseguenze sulla possibilità di eseguire la medesima.
THERMO si riserva il diritto di modificare in ogni momento i propri Prodotti senza obbligo di informare l’Acquirente, salvo che il valore dei Prodotti offerti e le loro funzioni vengano sensibilmente compromessi da tali modifiche.
Art.6 Collaudo
Qualora la conferma d’ordine di THERMO preveda il collaudo presso l’Acquirente, questo dovrà avvenire entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce da parte dell’Acquirente stesso ed alla presenza di un incaricato di THERMO; l’Acquirente si impegna a comunicare la data del previsto espletamento con adeguato anticipo. Trascorsi detti venti giorni senza che, per qualunque motivo, non si sia provveduto al collaudo, la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Le spese del collaudo e relativo sopralluogo sono interamente a carico dell’Acquirente.
Art.7 Oggetto della fornitura
Misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale similare che accompagna la fornitura non impegnano in alcun modo THERMO.
Disegni e illustrazioni non sono mai in alcun caso compresi nella fornitura, essi rimangono di proprietà di THERMO e non possono essere né riprodotti né ceduti a terzi. La costruzione del macchinario, oggetto della vendita, può non corrispondere alle illustrazioni o disegni in tutto o in parte.
Art. 8 Spedizione e trasferimento del rischio
Se non diversamente pattuito per iscritto, la merce è consegnata da XXXXXX, nel suo imballaggio consueto, xxxxxx xxxxxxx, secondo le regole Incoterms 2010 FCA, e le parti pattuiscono che il costo ed il rischio della spedizione si trasferisce al destinatario non appena la merce lascia il magazzino di THERMO o dove THERMO ha depositato la merce e viene consegnata allo spedizioniere incaricato della consegna.
THERMO, quale fornitore, non ha alcun obbligo di provvedere all’assicurazione della merce e, anche in deroga a quanto previsto nel precedente comma, ogni eventuale costo, onere e attività connessa allo sdoganamento della merce destinata all’esportazione – compreso il rischio e l’onere per l’ottenimento di licenza per l’esportazione e/o altre autorizzazioni necessarie – è a carico dell’Acquirente.
Ogni diversa pattuizione dovrà risultare da accordo scritto sull’ordine d’acquisto. Qualora venga richiesto un imballaggio speciale, i relativi costi verranno addebitati all’Acquirente. La scelta della forma della spedizione spetta all’Acquirente.
Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta dell’Acquirente, il rischio relativo alla merce si trasferisce all’Acquirente sin dal giorno in cui la merce era pronta per la spedizione.
Nel caso l’acquirente rispedisca, per qualsiasi ragione, la merce oggetto della fornitura al venditore, tutti i costi e i rischi di tale spedizione saranno a carico dell’Acquirente.
Lo stesso per i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, che sono a carico dell’Acquirente, sin dal giorno in cui la merce era pronta per la consegna.
In deroga a quanto sopra le parti potranno convenire l’obbligo di THERMO di assicurare il trasporto della merce. Per tale evenienza, THERMO in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della merce durante il trasporto, – fermi gli obblighi di pagamento della merce stessa da parte del cliente alla scadenza – si rende disponibile a richiedere alla Compagnia di Assicurazione il ristoro del danno patito ed a trasferirne il ricavato al cliente.
Ove a seguito di rifiuto della Compagnia di Assicurazione si renda necessario procedere giudizialmente, le relative spese saranno a carico del cliente.
Art. 9 Garanzia, responsabilità e vizi
THERMO garantisce i propri Prodotti per il termine di dodici mesi dalla data di installazione (ove prevista a carico di THERMO).
Se l’installazione dovesse essere rinviata su richiesta del cliente, la garanzia prestata da THERMO nei confronti dello stesso non potrà, comunque, farsi valere trascorsi 15 mesi dalla data di consegna della merce.
Fanno eccezione le forniture di prodotti consumabili (ad esempio lampade, colonne, soppressori, elettrodi ecc) e di parti di ricambio fornite successivamente o indipendentemente dal Prodotto (ad esempio schede elettroniche, valvole, alimentatori), per i quali il periodo di garanzia termina dopo 90 giorni dalla consegna. Una responsabilità per vizi della merce viene riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale.
XXXXXX farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta, o mediante fornitura sostitutiva o mediante eliminazione dei vizi stessi dopo rispedizione della merce alla fabbrica od in altro luogo che verrà indicato, a cura e spese dell’Acquirente.
THERMO si riserva la facoltà di interrompere la prestazione della garanzia nel caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento di quanto dovuto, accettando, sin da ora, l’Acquirente quanto qui convenuto, rinunciando a qualsivoglia contestazione.
Le denunce dei vizi debbono pervenire per iscritto a THERMO entro 8 (otto) giorni da quello di ricevimento della merce. Le denunce vengono prese in considerazione solo se viene data contemporaneamente la prova che la merce è divenuta inutilizzabile o che la sua utilizzabilità si è notevolmente ridotta, prima del momento del trasferimento del rischio di cui al precedente Art. 8.
Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono esclusi.
Altre pretese, quali quelle di risarcimento del danno emergente o di ristoro del lucro cessante sono escluse.
Nessuna responsabilità potrà porsi a carico di THERMO in relazione a particolari normative o particolari vincoli e disposizioni di natura anche amministrativa connesse alla zona di consegna, di installazione o di uso dei Prodotti ed alla necessità di adeguare i Prodotti stessi in relazione a dette normative, vincoli o disposizioni.
Tali adeguamenti dovranno formare eventualmente oggetto di specifica pattuizione scritta e in assenza della stessa si intenderà che l’Acquirente ha assunto a proprio carico l’onere di adeguare o modificare i Prodotti rendendoli idonei all’uso ed ogni rischio di uso indebito.
In ogni caso, se la responsabilità di THERMO riguarda qualsiasi Prodotto, parte di esso o software nello stesso incorporato che THERMO stessa ha acquistato da terzi in deroga alle condizioni sopra menzionate, la responsabilità di THERMO si intende limitata alla garanzia concessa a THERMO stessa dal fornitore dei predetti prodotti, parte di essi o software in essi incorporati e THERMO potrà adempiere agli obblighi di garanzia e risarcitori attraverso la cessione al cliente dei propri diritti risarcitori nei confronti del fornitore.
Salvo quanto espressamente derogato, le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si intendono integralmente riportate all’art. 13 che segue.
Art. 10 Esclusione della garanzia
La garanzia viene esclusa nei seguenti casi:
- vizi e guasti dovuti a carenze nella manutenzione;
- vizi e guasti cagionati da un uso dei Prodotti non conforme alle istruzioni scritte di THERMO contenute nei manuali eventualmente acclusi alla merce;
- parti o pezzi dei prodotti palesemente fragili o a durata limitata quali parti in vetro, tubetti in plastica ecc.
- ove terzi non autorizzati da THERMO siano intervenuti sui Prodotti;
- vizi e guasti conseguenti ad immagazzinamento o installazione in ambienti inidonei.
Art. 11 Brevetti
Nessuna vendita di alcun Prodotto qui prevista verrà interpretata come concessione all’Acquirente di licenza od altro diritto su o relativamente a qualsiasi valido brevetto, segreto commerciale, know-how, diritto d’autore o marchio (inclusi tutti tali diritti eventualmente incorporati nel software contenuto nei Prodotti).
Art. 12 Software
Qualsiasi source code e programma di software incorporato nei Prodotti o facente parte integrante degli stessi sono di proprietà della THERMO ed è fornito all’Acquirente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma senza diritto di riproduzione) di detto software su detti Prodotti.
Questa licenza cessa quando l’utilizzatore legale cessa il proprio legittimo possesso dell’hardware fornito salvo il contratto venga risolto anticipatamente ai sensi delle presenti condizioni di contratto.
Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dall’Acquirente senza il preventivo consenso scritto di THERMO, ma potranno essere concessi in sub- licenza ai clienti dell’Acquirente che hanno acquistato i Prodotti contenenti il software a condizione che l’Acquirente stesso comunichi a THERMO l’identità del sub- licenzatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che THERMO non vieti tale sub-concessione.
E’ fatto espresso divieto all’Acquirente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il sistema di protezione dei software.
E’ inoltre fatto divieto all’Acquirente di effettuare le operazioni di cui all’art. 64 bis lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione scritta di XXXXXX.
THERMO avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora l’Acquirente violi qualunque impegno qui previsto.
THERMO non garantisce inoltre che il software Chromeleon possa essere installato su computer diversi da Personal Computer Dell; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla mancata installazione su computer di altra marca è a carico dell’Acquirente.
Art. 13 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
XXXXXX sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per ogni danno o pretesa che all’Acquirente stesso fosse a derivare a seguito di acquisto di Prodotti di THERMO, dalla violazione di brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, copyright, segreti industriali o marchi nel Paese in cui i Prodotti stessi fossero ad essere usati, venduti o ricevuti.
Quanto sopra a condizione che l’Acquirente:
a) provveda a notificare per iscritto a THERMO le contestazioni, le pretese e/o gli atti ricevuti sia in sede giudiziale che extragiudiziale entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e comunque in tempo utile per consentire a THERMO di provvedere alla difesa, nonché
b) cooperi con XXXXXX nella difesa e garantisca a THERMO. la completa libertà di condurre le difese e/o di procedere a transazioni.
Ove l’Acquirente non provveda a quanto sopra verrà meno ogni suo diritto – anche di natura risarcitoria – nei confronti di THERMO.
XXXXXX provvederà al pagamento dei danni pretesi da terzi e delle spese di difesa e di giudizio, essendo escluso ogni ulteriore onere o risarcimento a suo carico.
In ogni caso, salvo quanto sopra e salvo responsabilità ascrivibile a dolo o colpa grave, THERMO, indipendentemente dalla natura dei singoli danni richiesti, risponderà di eventuali danni per un importo massimo pari al minore tra le seguenti somme: (A) il prezzo d’acquisto pagato dal compratore al venditore rispetto al prodotto/i che hanno dato origine a tale responsabilità e (B) un milione di dollari ($ 1.000.000,00) o l’equivalente in Euro al tasso del cambio del giorno in cui si verifica l’evento al quale si applica la garanzia.
Xxx, a giudizio di XXXXXX, ciò si rendesse utile e/o opportuno, XXXXXX potrà provvedere a ritirare presso l’Acquirente i Prodotti che hanno dato origine alle pretese di terzi, rimborsando all’Acquirente stesso il costo di acquisto dei Prodotti ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna.
Ove i Prodotti in questione siano stati consegnati da oltre un anno, il prezzo di riacquisto sarà pari alla metà del prezzo originario di compravendita.
La garanzia di cui al presente punto sarà altresì inoperativa e l’Acquirente non potrà vantare diritti nei confronti di THERMO nel caso in cui:
a) XXXXXX abbia operato su disegni, specifiche e/o istruzioni forniti dall’Acquirente o abbia utilizzato informazioni tecniche o tecnologia fornite dall’Acquirente;
b) la violazione riguardi proprietà immateriali e diritti facenti capo all’Acquirente;
c) i Prodotti siano stati modificati dall’Acquirente;
d) la violazione consegua ad un uso dei Prodotti vietato da THERMO;
e) i Prodotti siano stati utilizzati in connessione e/o incorporati con altri non forniti da THERMO.
Le previsioni del presente Articolo definiscono ogni e qualunque responsabilità di THERMO in relazione a violazioni di diritti connessi alla proprietà intellettuale e industriale, con esclusione di ogni ulteriore responsabilità.
Art. 14 Imposte e tasse
Le tasse, le imposte e tutti gli oneri fiscali, presenti o futuri, inerenti o conseguenti alla vendita sono a esclusivo carico dell’Acquirente.
Art. 15 Norme finali
15.1 Qualsiasi deroga alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto; pertanto qualsiasi comportamento, anche ripetuto, delle parti non corrispondente alle presenti Condizioni non potrà pregiudicare il diritto di THERMO di chiedere in qualunque momento l’applicazione delle Condizioni stesse.
15.2 L’eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.
Art. 16 Osservanza di leggi
I prodotti offerti sono destinati all’uso finale in Italia. L’eventuale esportazione dei prodotti verso un altro paese è soggetta alla legislazione nazionale italiana sul commercio estero, alla legislazione dell’Unione Europea e – convenzionalmente - alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti d’America la quale prescrive che i beni ed i servizi non possano essere trasportati o esportati in nessun caso nelle Nazioni a cui sia applicato un embargo degli Stati Uniti d’America. I prodotti non possono essere messi a disposizione di individui, aziende, società o istituzioni quali elencate dettagliatamente in specifiche liste delle Autorità Americane (c.d. “denied parties lists”). Il medesimo divieto si applica alle esportazioni e alle forniture tra l’Italia ed i paesi dell’Unione Europea.
L’eventuale violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è responsabilità esclusiva dell’Acquirente così come l’ottenimento di tutti i permessi necessari all’esportazione e all’acquisto.
Art. 17 Legge regolatrice e foro competente
17.1 Il contratto è soggetto alla legge italiana.
17.2 Qualsiasi controversia in relazione all’interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
17.3 THERMO si riserva, tuttavia, il diritto di convenire l’Acquirente avanti qualsiasi altro Foro competente nel singolo caso.
L’Acquirente Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Acquirente dichiara di aver fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 1) Rinuncia dell’Acquirente a far valere le proprie condizioni d’acquisto e necessità conferma scritta di Xxxxxx Xxxxxx Scientific S.p.A. per applicazione accordi diversi dalle presenti Condizioni; Art. 2) Determinazione dei prezzi; Art. 3) termini di pagamento; maturazione di interessi moratori; Art. 4) Riserva di proprietà; Art. 5) Non vincolatività delle offerte e dei termini di consegna; improponibilità di azioni di indennizzo, risarcimento o di annullamento dell’ordine da parte dell’Acquirente; sospensione della decorrenza delle obbligazioni di Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. nei casi di forza maggiore; facoltà di Thermo Xxxxxx Scientific
S.p.A. di modificare i Prodotti; Art. 6) Nel caso di collaudo implicita accettazione della merce nel caso di mancato espletamento dello stesso nei termini; Art. 7) Esclusione della responsabilità derivante da misure, pesi, illustrazioni, disegni e altro materiale accompagnatorio; Art. 8) Trasferimento del rischio della spedizione; deroga previsioni FCA; esonero da responsabilità per Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. per danni verificatisi durante il trasporto; eventuale azione nei confronti della Compagnia di Assicurazione e di assunzione dei relativi costi; Art. 9) Diritto di scelta di Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. nell’esecuzione della garanzia; limitazioni convenzionali alla operatività della garanzia; facoltà per Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. di interrompere la prestazione della garanzia; esclusione della domanda di risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento del danno emergente e ristoro del lucro cessante; esonero da responsabilità di Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. in relazione a particolari normative, vincoli o disposizioni e assunzione da parte dell’Acquirente dell’onere delle opportune modifiche e dei rischi connessi all’uso indebito dei Prodotti; Art. 10) Esclusione della garanzia; Art. 11) Xxxxxxxx; Art. 12) Software; Art. 13) Limiti alle responsabilità di Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. e tutela dei diritti di proprietà intellettuale; Art. 14) Imposte e tasse; Art. 15) Applicazione delle condizioni generali di vendita; Art. 16) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all’esportazione; Art. 17) Legge regolatrice; deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria a favore di quella esclusiva del Foro di Milano; facoltà per Thermo Xxxxxx Scientific S.p.A. di adire qualsiasi altro Foro competente nel caso concreto.
L’Acquirente
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