COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DEL FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI
DEL FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI
DEFINIZIONI 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 6
Art. 2: Gestione del contratto 6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 7
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 7
Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta 7
Art. 6: Facoltà di recesso 8
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 9
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione 9
Art. 8: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia 10
Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro 11
Art. 10: Recupero delle cose rubate 12
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE 13
Art. 11: Esclusioni 13
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società 13
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno 14
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie 15
Art. 15: Anticipo dell’indennizzo 15
Art. 16: Coesistenza di altre assicurazioni 16
Art. 17: Costituzione del premio – Buona fede 16
Art. 18: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese 16
Art. 19: Trattamento dei dati 17
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari 17
Art. 21: Disposizione finale 17
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI 18
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Amministrazione o Ente: l’Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri (di se guito anche: Azienda) Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Amministrazione: l’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: il R.T.I. Xxxxxx Italia S.p.A./Samar Insurance Brokers S.r.l. Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per il rimpiazzo del bene con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio, dogana, progettazione, fiscali e simili;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso.
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Societa’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Amministrazione o di terzi e di cui l’Amministrazione stessa ne sia o non ne sia responsabile; rientra inoltre nella definizione tutto quanto dalla Amministrazione assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione, posto all’interno di immobili o impianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprieta’ od in uso o locazione alla Amministrazione, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Amministrazione o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Amministrazione se iscritti al P.R.A. .
I beni in uso al Contraente a titolo di locazione finanziaria si intendono coperti dalla garanzia in base alle condizioni tutte di polizza, qualora non assicurati con specifico contratto.
Fermo quanto normato da e la operativita’ di polizze specifiche eventualmente stipulate dalla Amministrazione con la Societa’, rientrano nella definizione di Beni Mobili anche le Apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali (anche, genericamente: apparecchiature elettroniche): qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato secondario rispetto alle finalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuita’, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant’altro nulla escluso e’ parte e/o e’ destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 8 “Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia”, rientrano nella definizione di Beni Mobili anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o destinato a servizio o ornamento di Beni Immobili (fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, o loro parti), fissati al suolo o ai beni immobili o loro parti;
Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonche’ quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprieta’ della Amministrazione o di terzi.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Amministrazione o di terzi e dei quali l’Amministrazione sia o non sia responsabile;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come sopra definiti, di proprieta’ o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonche’ agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione;
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011 fino alle ore 24.00 del 31/12/2014 e non è prorogabile automaticamente.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresì facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, con facoltà di pagamento per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice, il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 5: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.
Art. 6: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Amministrazione).
Nei 15 giorni successivi al termine di tale periodo la Societa’ rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emettera’ una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Amministrazione dovra’ corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione
La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio assoluto”. In caso di sinistro pertanto non si applicherà la regola proporzionale.
La Societa’ assicura:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonche’ il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Amministrazione:
1. per rimediare ai guasti e danni ai locali (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici), ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione, inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi, camere di sicurezza e corazzate), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli, o quelle conseguenti alla eventuale attivita’ delle Autorita’, della Amministrazione o di terzi per ridurre l’evento e/o le sue conseguenze o per porvi temporaneo rimedio, nonche’ per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonche’ per la eventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di conteggio del premio;
Alla presente garanzia non si applicano gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza.
2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entita’ dei danni subiti, per compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il massimo esborso aggiuntivo sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
3. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
4. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni mobili), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni e con il limite per sinistro dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
5. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico, artistico e/o culturale possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita economica subita dalla Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza di un importo pari al 30% (trentaprocento) del danno indennizzabile.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Amministrazione, con rinuncia della Societa’ alla azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 C.C. salvo il caso di dolo.
La presente garanzia opera anche in caso di furto commesso dai Dipendenti, dagli amministratori, da altre persone non dipendenti che prestano la propria attività per conto dell’Azienda, purchè:
- l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni previsti per la sorveglianza dei locali e dei beni assicurati;
- il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Art. 8: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. 7 Oggetto dell’assicurazione, posti all’interno di immobili se l’autore del reato:
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purche’ con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilita’ personale,
d) in modo clandestino, purche’ l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura
dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
◊ in caso di furto con destrezza (senza cioe’ scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
◊ il furto commesso presso la residenza anagrafica delle persone incaricate del trasporto dei valori, esclusivamente se autorizzati preventivamente dal Contraente, qualora esista impossibilità oggettiva alla immediata consegna o al trasporto dei valori assicurati.
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, amministratori, di altre persone non dipendenti che prestano la propria attività per conto dell’Azienda, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% di quanto indicato nella scheda di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.
4) La garanzia opera inoltre per i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
Art. 9: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Amministrazione e’ esonerata).
In caso di sinistro la Societa’ si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquidati nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualita’ interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
La Amministrazione paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Societa’, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Societa’ dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 10: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Amministrazione ne dara’ avviso alla Societa’ appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprieta’ della Societa’ se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Societa’ l’intero importo riscosso a titolo di indennita’ per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facolta’ di mantenere la proprieta’ delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Societa’ per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11: Esclusioni
La Società’ in ogni caso non risarcisce i danni:
a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi;
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
d. conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni.
Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti esclusa.
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro quindici giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a conoscenza, e conterra’ l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonche’ la descrizione delle cause che lo determinarono.
La Amministrazione si attivera’ per fare quanto e’ possibile per evitare o diminuire il danno, nonche’ conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società’ tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società’.
Qualora la Amministrazione abbia necessita’ di proseguire le attivita’ che si svolgevano tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potra’ proseguire le attivita’ senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro. Tale obbligo però cessa al 45°giorno dal ricevimento da parte della Società d ella denuncia di sinistro.
La Amministrazione inoltre dovra’ fare immediata denuncia all’Autorita’ Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società’ contestualmente alla denuncia del sinistro.
La Amministrazione dovra’ altresi’ esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Societa’ – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
Le spese sostenute per esperire la procedura di ammortamento nonché quelle effettuate per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche nel caso in cui non sia stato raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, come anche in altre occasioni a semplice richiesta della Amministrazione, la Societa’ fornira’ ad essa, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno
Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo”, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verra’ liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento, intendendosi per tale il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni, verra’ erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu’ in uso, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra’ essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.
Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico, artistico e/o culturale e sia stato stimato da uno stimatore professionista abilitato, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; in sua assenza, verra’ stabilito il valore commerciale del bene. In caso di danno parziale, la Società risarcisce le spese sostenute per restaurare il bene danneggiato, ivi comprese eventuali richieste della Soprintendenza delle Belle Arti o Archeologica o altro e l’utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti, più l’eventuale deprezzamento subito dall’opera stessa.
La Società’ risarcira’ il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorita’ preposta, fermo il diritto della Societa’ alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dalla Amministrazione avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalita’ del sinistro e non sui singoli beni / partite.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sara’ applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente applicabili.
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti rispettivamente nominati.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e procederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di polizza.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se il perito dissenziente non l’ha sottoscritta.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna Parte.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15: Anticipo dell’indennizzo
La Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in un importo pari o superiore al 50% della somma assicurata alla partita interessata dal sinistro.
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30°(trentesimo) gi orno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
Art. 16: Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Societa’ la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Societa’ rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 17: Costituzione del premio – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute ai valori indicati nella tabella di conteggio del premio.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Societa’ riconoscera’ comunque la piena validita’ del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 18: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 19: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20: Tracciabilita’ dei flussi finanziari
La Societa’ assicuratrice, la Societa’ di brokeraggio assicurativo, nonche’ ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalita’ e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 21: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di euro | Franchigia euro | Massimo risarcimento per sinistro euro | |
Beni mobili | 250,00 | ========== | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori custoditi sottochiave | 250,00 | ========== | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori ovunque posti | 250,00 | ========== | ||
====== | ====== | |||
Denaro e valori trasportati | 10% | ====== | ========== | |
Denaro e valori di degenti e/o pazienti | 20% | 200,00 |
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Partite assicurate Valori
complessivi
Aliquota promille
Premio imponibile
totale
Beni mobili 50.000,00 .. ..
Denaro e valori custoditi 30.000,00 .. ..
Denaro e valori ovunque posti 20.000,00 .. ..
Denaro e valori trasportati 10.000,00 .. ..
Guasti da ladri e demolizione (aggiunt.)
10.000,00 .. ..
Onorari periti (aggiuntivo) xx.000,00 .. ..
Spese mantenimento attività e servizi xx.000,00 .. ..
Totale premio imponibile annuo di polizza euro ..
Imposte euro ..
Totale premio lordo annuo di polizza euro .. PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA