Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
Provincia di Bergamo
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2008-2011
Preintesa sottoscritta nella riunione di Delegazione Trattante del 24 ottobre 2008 alle 13.30
Sigla definitiva sottoscritta nella riunione di Delegazione Trattante del 6 novembre 2008 alle 18.00
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2008-2011
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente non dirigente della Provincia di Bergamo e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente , a tempo indeterminato e a tempo determinato, (che nel corso del periodo di riferimento abbiano svolto almeno n. 180 giorni di servizio calcolati come da calendario).
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a quanto sopra specificato si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia per il quadriennio 2008-2011.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. La sua durata è quadriennale salvo:
1. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
2. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
3. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
Art. 2
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
a) per la parte sindacale dal rappresentante della RSU e dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
b) per la parte pubblica dal Presidente della delegazione, previo atto autorizzativo da parte della Giunta provinciale e previa acquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle XX.XX. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.
Art. 3
Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Dato atto che:
a) “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
b) le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
TITOLO II
Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all’art.10, c. 2 del CCNL dell’1.4.1999, nei casi previsti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
Di ogni seduta sarà previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e di ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell’amministrazione. Le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono alla sua sottoscrizione nella seduta immediatamente successiva. Successivamente il verbale firmato sarà consegnato a ciascuna delle parti firmatarie.
3. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell’incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l’ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta, anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
4. Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai Responsabili di Servizio riguardanti le materie oggetto di contrattazione di cui all’art.4, comma 2, del CCNL dell' 1.4.1999 lett. d)-e)-f)-
m) saranno riportati gli eventuali i pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non si sia raggiunto un accordo.
5. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 5
Norme di comportamento e clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. I protocolli d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto.
3. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.
Art. 6
Materie oggetto di contrattazione e materie oggetto di concertazione.
1. Sono oggetto di contrattazione le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.1999, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti, con particolare riferimento a:
a. criteri di ripartizione delle risorse indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 del CCNL del 1.4.1999 e nel rispetto delle disciplina dello stesso articolo 17;
b. criteri generali del sistema di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività collettiva e di miglioramento della qualità del servizio;
c. criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
d. criteri generali di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999;
e. fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 17, comma 2 lett. e), f), g) del CCNL dell'1.4.1999;
f. criteri e le forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art 15, comma 1, lett. K) del CCNL dell'1.4.1999;
g. linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti la prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
h. programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione ed aggiornamento del personale;
i. implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
j. pari opportunità;
k. modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario;
l. modalità di gestione delle eccedenze di personale;
m. criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
n. completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria;
o. modalità di ripartizione delle risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione
economica e per la loro distribuzione tra i fondi di cui all'art. 14 del CCNL del 31.3.1999;
Solo nelle materie indicate alle lettere g), h), i) e m) trova applicazione il comma 3 del precedente art. 4, per le restanti materie non è previsto che le parti riassumano libertà di iniziativa e di decisione.
2. Sono oggetto di concertazione le seguenti materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c) individuazione di nuovi profili di cui all’art. 3 comma 6 del Nuovo Ordinamento Professionale;
d) articolazione dell’orario di servizio;
e) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni;
f) andamento dei processi occupazionali;
g) criteri generali per la mobilità interna;
h) conferimento incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica (art. 16, comma 2, lett. c)
i) metodologia permanente di valutazione (art. 16, comma 2, lett. c)
j) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all’art.5 del nuovo ordinamento professionale
k) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazione di cui all’art. 14, comma 2 ccnl 31.3.99.
Art. 7
Modalità di concertazione
1. Ciascuna delle parti, in applicazione dell’art. 6, c. 1 del CCNL 22/1/2004, ricevuta l’informazione nelle forme previste dall’art. 7 del presente contratto può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell’informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica con conferma di ricevuta, alla controparte.
2. In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
3. Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l’attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l’Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell’assenso.
4. La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le posizioni delle parti. Il verbale, redatto su supporto informatico, al termine della seduta viene consegnato in copia a ciascuna delle parti presenti.
6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 8 Informazione
1. La Provincia informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.
3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione.
Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione sarà effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica.
Art. 9 Consultazione
1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, in particolare dall’art. 6 del decreto, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4 del D.Lgs 428/90.
Art. 10 Diritto di assemblea
1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da i soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate al servizio per la gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata al servizio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.
Art. 11 Diritto di affissione
1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una bacheca elettronica sindacale interna.
3. I comunicati e le notizie sindacali delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.
4. Di norma le XX.XX. territoriali inviano all’amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e-mail.
5. L’Amministrazione indica l’indirizzo di posta elettronica istituzionale attraverso il quale le organizzazioni sindacali possono inviare i loro comunicati ufficiali, provvedendo al successivo protocollo.
TITOLO III°
Forme di partecipazione
Art. 12
Pari opportunità
1. Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:
a) flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del lavoro a tempo parziale;
b) diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.
Art 13
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Il Comitato paritetico, è costituito ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 8 del CCNL 22.01.2004.
2. Al Comitato paritetico sono affidati i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. L’ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell’art. 8 del CCNL del 22.1.2004
TITOLO IV
Disposizioni diverse
Art. 14
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni manutentive ed ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, l’attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello psicologico e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
3. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
4. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare i Rappresentanti per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Art. 15
Formazione ed aggiornamento professionali
1. La Provincia promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. A tal fine la Provincia, per gli anni 2008-2011 e per ciascun anno a seguire, destina un importo annuo complessivo per la formazione e l’aggiornamento professionale nella misura non inferiore al 1% della spesa complessiva del personale dipendente.
3. La Provincia, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
• corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il
personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio;
• corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale di massima nei primi tre mesi;
• corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
4. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
• favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
• favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;
• favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;
• favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
• favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che deve farne uso pratico;
• favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/90 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
• favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
• favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 81/08 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;
• favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza;
• favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.
5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui la Provincia lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. La presente previsione sarà attuata mediante la stesura di un piano di formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.
6. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.
7. I risparmi dell’anno formativo saranno sommati alla quota prevista per l’anno successivo.
Art. 16
Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti
1. In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a
nuove forme organizzative o in conseguenza di esternalizzazione di servizi pubblici, l’amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.
2. In ogni caso, durante l’anno, viene svolto un incontro per valutare l’insieme delle problematiche inerenti la materia e le previsioni d’intervento.
TITOLO V
Utilizzo delle risorse decentrate
Le parti, avendo il CCNL del 11.4.2008 confermato la precedente disciplina contrattuale, convengono che l’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come definito nell’allegato C del presente contratto collettivo decentrato, sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.
Art. 17
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alla Categoria A, B complessivamente considerata, e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate;
2. si intende per attività disagiata un’attività svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche derivare da un orario di lavoro particolarmente flessibile o prolungato o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti della Provincia;
3. l’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità;
4. il compenso collegato allo svolgimento di attività in condizioni di disagio è stabilito per le seguenti fattispecie:
a. gestione del servizio di pronto intervento - anche in orario notturno - da attribuire ai dipendenti individuati all’interno dei settori - in ambito tecnico-specialistico - della viabilità e protezione civile e polizia provinciale, per l’attività di presidio, prevenzione e sicurezza del territorio orobico, costituito da 244 comuni e con estensione della rete stradale di competenza provinciale di circa 1350 Km, collegata a prestazioni da rendersi su una superficie estesa ed articolata dal punto di vista morfologico e in relazione alla particolare attività lavorativa continuativa resa anche in condizioni climatiche avverse, nell’osservanza dei seguenti principi:
➢ il personale deve essere individuato dal dirigente competente in relazione alle esigenze organizzative territoriali e logistiche;
➢ al fine di una ottimale funzionalità di presidio dovrà essere assegnata una percentuale di personale interessato in misura non inferiore al 50%;
➢ ai dipendenti adibiti in via continuativa alla predetta attività disagiata resa in condizioni climatiche avverse, verrà corrisposta una quota annua pari a € 300,00 rapportata al periodo di servizio prestato; per ciascun intervento effettuato (anche per interventi di assistenza e sorveglianza manutentiva straordinaria in orari notturni),verrà inoltre riconosciuto un ulteriore compenso di € 65,00 ogni qualvolta interverranno al di fuori
dell’orario di servizio, su effettiva richiesta, in relazione ad un evento specifico o ad eventi fra loro collegati, nell'ambito della stessa giornata (nel caso in cui il dipendente sia già attivo sul territorio non verrà corrisposta la quota qualora gli sia richiesto un nuovo intervento). L'intervento, per essere compensato, va certificato mediante apposito modulo contenente:
• data e ora della chiamata;
• responsabile dell’attivazione dell'intervento;
• dati personali del dipendente intervenuto;
• motivazione, durata e contenuto dell’intervento con evidenza dell’emergenza;
• sottoscrizione di chi ha attivato l’intervento;
Detta indennità non compete durante l'orario di servizio stabilito dal Dirigente di riferimento.
➢ il dipendente adibito all’attività di presidio e sicurezza interverrà utilizzando il mezzo posto a disposizione dell'Amministrazione, o in mancanza, il proprio automezzo all'uopo autorizzato;
➢ qualora il dipendente non si attivi per due volte consecutive ritenute non giustificate dal Dirigente, al medesimo non sarà riconosciuta la quota di disagio a titolo di ristoro;
b. attività di assistenza fornita agli Organi Istituzionali in relazione alla particolare distribuzione oraria giornaliera e/o settimanale in relazione alle attività di:
- trasporto persone (Presidente e Assessori): il riconoscimento dell’indennità di disagio annua massima e proporzionata di € 3.500,00 sarà collegato all’effettuazione di un minimo di 15 servizi lavorati il sabato e festivi e all’effettuazione di almeno n. 50 servizi svolti nel corso dell’anno che si prolunghino oltre le ore 19.00; qualora, come sopra riportato, non venisse effettuato un numero minimo di servizi pari a 15 e l’effettuazione di almeno n. 50 servizi svolti nel corso dell’anno che si prolunghino oltre le ore 19.00 - resta confermato il compenso di € 2.065,75 - in proporzione al servizio prestato - quale importo minimo in considerazione dell’impegno profuso in condizioni di stress e di forte e costante attenzione, per l’incolumità e la sicurezza nell’ambito lavorativo in cui i dipendenti si trovano ad operare;
- partecipazione e verbalizzazione delle sedute di Consiglio Provinciale: € 40,00 a persona, per ogni seduta che comporti prolungamenti d’orario giornaliero oltre le 19.00;
- partecipazione e verbalizzazione delle sedute di Commissione Consiliari: € 1.500,00 da suddividere tra i dipendenti interessati, in proporzione all’impegno profuso;
- supporto agli organi di vertice (Presidente, Assessori, Dirigenti, Direttore Generale): xxx
€ 500,00 a persona, in relazione all’impegno lavorativo che comporti prolungamenti d’orario giornaliero oltre le 19.00 per almeno 50 volte nell’anno; l’indennità verrà corrisposta ove il dipendente presti almeno 50 ore di lavoro straordinario all’anno e secondo la seguente parametrazione:
da 50 a 70 ore straordinarie € 200,00
da 71 a 100 ore straordinarie € 350,00
oltre 101 ore straordinarie € 500,00.
Il personale in part-time dovrà rispettare il limite del 10 % delle ore straordinarie
c. attività disagiata degli addetti al servizio di trasporto libri resa anche in condizioni climatiche avverse e comportante continui spostamenti sull’esteso territorio provinciale in considerazione dell’impegno profuso in condizioni di stress e di forte attenzione nell’ambito lavorativo: quota annua pari a € 300,00 - in proporzione al servizio prestato.
5. i risparmi di cui sopra derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 5, del D.L. 112/08 convertito nella Legge n. 133/2008 andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, mentre i risparmi per
la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, costituiranno economie di bilancio, fatte salve future disposizioni in materia.
Art. 18
Risorse destinate all’indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo
1. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n. 6 del CCNL del 14.09.2000, in particolare:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente:
b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
• turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
• turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):
• turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
a) l'indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
Attualmente risultano interessati dalle turnazioni i dipendenti del Servizio Polizia Provinciale e gli addetti al servizio di sorveglianza presso i Centri di Formazione Professionale.
2. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
a) al personale che offre prestazioni lavorative che, come anche disciplinato nell’accordo sottoscritto il 15 novembre 2001 a conclusione di apposita istruttoria, comportano continua (che superi il 50% del tempo lavoro di ciascun dipendente) e diretta esposizione (che diminuisce, ma non si abbatte, adottando le misure di prevenzione e protezione, come ad esempio avviene per l’attività di addetti alla manutenzione; al contrario per gli utilizzatori di personal computer il rispetto di tempi pausa - 15 minuti ogni due ore - fa si che il rischio venga meno per l’operatore) a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale;
b) è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41del 22.1.2004);
c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;
d) viene corrisposta a consuntivo ogni quattro mesi.
I nominativi del personale a cui riconoscere l’indennità sono individuati dai dirigenti della Provincia e comunicati al Servizio Organizzazione. Attualmente risultano interessati:
- gli addetti ai servizi manutentivi, i collaboratori tecnico manutentivi e i tecnici manutentivi dei Servizi “Manutenzione strade”, “Infrastrutture viabilistiche”, “Manutenzione degli Immobili e del Patrimonio Provinciale” e “Biblioteche e Centro di Catalogazione” (autisti trasporto libri);
- i tecnici addetti al trasporto di persone e il collaboratore manutentivo dei “Servizi ausiliari”;
- gli istruttori agro-ambientali del Servizio “Produzioni Agricole”, impegnati nell'esecuzione quotidiana di sopralluoghi sul territorio;
- il collaboratore esecutivo del Servizio “Economato e Patrimonio” assegnato al magazzino di cancelleria e materiale di consumo;
3. L'indennità di reperibilità in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta per il servizio prestato in relazione alle esigenze della Provincia non differibili e riferite ad interventi dei servizi di seguito specificati, fatte salve ulteriori fattispecie di emergenza individuate dal dirigente di riferimento nell’ambito della:
❖ viabilità e protezione civile: tecnici per lo stato di efficienza e di sicurezza della circolazione relativi alle sole strade provinciali, ivi compreso lo sgombero neve (limitatamente al controllo delle ditte cui è stato appaltato il servizio), secondo prestazioni limitate ad un numero ridotto di causali, come di seguito riportate:
• incidente stradale con demolizione di impianti o arredi stradali
• frana di materiale sulla strada
• franamento della strada
• gelo o neve
• caduta di alberi per vento forte
• allagamenti della sede stradale
• presenza sulla sede stradale di sostanze pericolose per la circolazione
• perdita di carico da parte di un veicolo
• improvvisa formazione di buche nella pavimentazione comportanti l’immediato ripristino del manto per la sicurezza stradale
• mancato funzionamento di impianti semaforici o di illuminazione
• chiusura di strade provinciali, con conseguente deviazione dei flussi di traffico, derivante da frane, esondazioni, sinistri e calamità naturali; sono esclusi gli interventi su strade statali e comunali
• supporto negli interventi di protezione civile;
❖ polizia provinciale: interventi limitati alle attività connesse alle situazioni di emergenza, (nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza), come di seguito precisati:
• interventi per fauna selvatica ferita o morta (caprioli, cervi, cinghiali, ecc..) che, coinvolta in incidenti, rechi pregiudizio alla circolazione stradale o necessiti di urgente recupero; sono esclusi gli interventi di recupero di cani e altri animali domestici e/o inselvatichiti;
• interventi per emergenze ambientali derivanti da episodi di inquinamento delle acque pubbliche, in particolare per la presenza di idrocarburi o moria di fauna ittica:,
• chiusura di strade provinciali, con conseguente deviazione dei flussi di traffico, derivante da frane, esondazioni, sinistri e calamità naturali; sono esclusi gli interventi su strade statali e comunali;
• supporto negli interventi di protezione civile.
Entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto verrà redatto un manuale disciplinante le modalità operative da parte dei Dirigenti degli ambiti interessati da condividere con le organizzazioni sindacali e la RSU.
Tutte le segnalazioni di disservizio, emergenze, pericolo, ecc., (che dovranno essere attivate da parte della Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Asl, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Polizie Locali e uffici tecnici comunali) relative alle tipologie di cui sopra, dovranno essere indirizzate al Centralino, portineria della Provincia, che provvederà ad avvisare tempestivamente il dipendente reperibile. Le segnalazioni dovranno essere precise e dettagliate e contenere tutte le notizie utili per individuare la tipologia di intervento, il luogo e il tipo di emergenza. Chi effettua la segnalazione dovrà dare il proprio nominativo e, se possibile, un recapito telefonico per essere eventualmente ricontattato per ulteriori chiarimenti. All'uopo verrà fornito al personale interessato un apposito stampato che semplificherà le operazioni di annotazione delle chiamate. Per garantire, ove possibile, il rispetto della privacy la Provincia fornirà ai dipendenti reperibili un telefono cellulare.
Il dipendente in reperibilità in caso di chiamata dovrà adoperarsi al fine di risolvere il problema, attivandosi e prendendo tutti i provvedimenti necessari al caso; si recherà se necessario sul posto nel più breve tempo possibile (compatibilmente con la sede da raggiungere);
b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
e) non può essere superiore 6 “volte” in un mese per dipendente intendendosi per “volta” un periodo continuativo che può avere la durata massima di 24 ore nella stessa giornata;
f) nei giorni feriali non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo
g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata di norma unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dell’effettivo svolgimento.
h) Nel caso non sia effettuata alcuna chiamata nel giorno di riposo la fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro della settimana in cui il lavoratore fruisce del riposo stesso; pertanto, il lavoratore interessato sarà comunque tenuto ad effettuare le 36 ore di lavoro d’obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana. L’entità del riposo compensativo dipende ovviamente dalla durata del periodo di reperibilità e, pertanto, ove questa sia limitata a 4 ore, anche il riposo compensativo avrà tale durata; tuttavia, l’eventuale periodo lavorato, a seguito di chiamata di un dipendente in reperibilità, viene considerato “servizio a qualsiasi titolo prestato” e pertanto dovrà essere scomputato dalle ore di reperibilità sia ai fini del trattamento economico (nel rispetto del minimo rappresentato da 1/3 dell’indennità) sia ai fini del riposo compensativo.
Per le ore di lavoro effettivo prestato in reperibilità (a seguito di chiamata) nella giornata di riposo settimanale (di norma la domenica), il lavoratore ha diritto alla retribuzione oraria ivi prevista ed avrà diritto anche alle ore di riposo compensativo, che comportanno anche una corrispondente riduzione dell’orario della settimana di fruizione.
4. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 150,00 e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati.
L’indennità è calcolata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate; gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di € 1,55.
Tale indennità è graduata in relazione all’importo medio mensile che il servizio ha avuto nell’anno precedente secondo la seguente tabella:
Valore mensile | fino a € 250,00 | da € 250,00= a € 500,00 | oltre € 500,00 |
Indennità giornaliera | € 0,52 | € 0,80 | € 1,50 |
5. L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Art. 19
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, i compensi collegati all’effettivo esercizio delle specifiche responsabilità descritte nella tabella che segue:
Descrizione della specifica responsabilità | Compenso |
- Responsabilità di più procedimenti amministrativi (almeno 3) a sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, collegati al conseguimento di obiettivi e risultati specifici - Svolgimento temporaneo di attività di maggiore responsabilità rispetto alla categoria di inquadramento - Coordinamento di gruppi di lavoro (squadre di addetti ai servizi manutentivi o ausiliari), formati da almeno 3 persone, finalizzati al conseguimento di risultati unitari e specifici | € 1.000,00 |
- Personale inquadrato nella categoria D3 a cui venga assegnata, all’interno dei Servizi privi della posizione organizzativa, la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi del Servizio e il coordinamento del personale | € 1.350,00 |
- Responsabilità di procedimenti amministrativi a sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, implicanti funzioni di elevata specializzazione e di concorso decisionale, collegati alla realizzazione di piani di attività e programmi, comportanti la gestione di budget e la preposizione ad uffici, che incidono sui rapporti con l’utenza - Personale inquadrato nella categoria D1 a cui venga assegnata, all’interno dei Servizi privi della posizione organizzativa, la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi del Servizio e il coordinamento del personale | € 1.500,00 |
-Responsabilità di coordinamento del personale inquadrato in categoria C e D nell’attività di prevenzione, presidio e tutela su tutto il territorio provinciale (244 comuni) nell’ambito della manutenzione stradale e della sicurezza pubblica per migliorare il sistema di salvaguardia di pubblica incolumità, anche in orario notturno, rimuovendo ostacoli ed eventi dannosi attraverso la vigilanza stradale, ecologico-ambientale e ittico-venatoria del territorio e coordinamento degli interventi sulla estesa superficie, in proporzione all’impegno aggiuntivo profuso nell’effettivo esercizio della responsabilità, attestato dal dirigente di competenza, a partire da un minimo di € 300,00 e fino all’ammontare massimo di € 2.500,00 in proporzione dell’attività esercitata nelle funzioni di responsabilità | € 2.500,00 |
2. L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è erogata a consuntivo annualmente.
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. I risparmi per la quota derivante dall'applicazione dell’art. 71, comma 5, del Decreto Legge 112/08 convertito nella Legge n. 133/2008 andranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, mentre i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71 comma 1, del D. Legge 112/08 costituiranno economie di bilancio, fatte salve diverse disposizioni in materia.
Art. 20
Risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di direzione o di staff per i dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale e delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa
1. Al personale in servizio della ex 8^ qualifica funzionale già titolare dell’indennità di direzione ex art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa, è mantenuta ad personam tale indennità pari all’importo di €. 774,69.
2. Le retribuzioni di posizione e risultato nei limiti di cui:
a. all’art. 10, commi 2 e 3 del CCNL del 31.3.1999, in relazione allo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b. all’art. 10, comma 4 del CCNL del 22.1.2004, in relazione allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea specialistica e/o iscrizione in albi professionali ed allo svolgimento di attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza;
sono applicate solo a seguito dell’esperimento delle procedure di concertazione per la valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni di cui all’art. 16 del CCNL del 31.3.1999, confermate dall’art. 10, comma 3 del CCNL del 22.1.2004, secondo i criteri generali già definiti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 190 del 3 marzo 2000, integrata dalle successive n. 57 dell’8 febbraio 2001 e n. 643 del 20 dicembre 2001, la
deliberazione n. 164 del 25 marzo 2005, integrata dalle successive n. 366 del 30 giugno 2005, n.
634 del 3 novembre 2005, n. 678 del 21 dicembre 2006, e n. 160 del 5 aprile 2007;
3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi dell’anno successivo.
5. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
Art. 21
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria.
1. le parti danno atto che :
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
• per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
• per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
• per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
• per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
b) con l’art. 34, comma 5 del 22.1.2004.non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
c) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale
nella nuova categoria;
d) il presente articolo disciplina l’istituto della progressione orizzontale per il biennio 2008-2009 e per il biennio 2010-2011. La disciplina del biennio 2010-2011 sarà ripresa previa verifica della futura disciplina contrattuale in materia.
2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione la permanenza a tempo indeterminato nella posizione economica in godimento di almeno 24 mesi, (anche presso altro Ente del comparto);
b) relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale si tiene conto della media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione del biennio precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione; in caso di mobilità verrà concordata, tra parte pubblica e sindacale, la parametrazione relativa alle schede di valutazione degli enti interessati; si precisa che per le dipendenti che si siano assentate per maternità e alle quali sia stata attribuita la valutazione convenzionale di punti 600, il calcolo del punteggio verrà operato escludendo la valutazione dell’anno di assenza a tale titolo; in caso di più anni di assenza per maternità verrà esclusa soltanto la valutazione del primo anno utile;
c) a parità di punteggio la progressione economica verrà attribuita al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica presso la Provincia di Bergamo; quale secondo parametro si considererà la valutazione maggiore espressa dal proprio dirigente. In caso di ulteriore parità l’incremento economico verrà attribuito ad entrambe i dipendenti, con recupero della quota eccedente nell’anno successivo;
d) per ciascuno dei percorsi economici da A1 a A5, da B1 a B7, da C1 a C5, da D1 a D6 si procederà alla formazione di una graduatoria finale, distinta per categoria e per posizione economica;
e) al fine dell'attribuzione dei relativi incrementi economici di progressione orizzontale sono individuati gli aventi titolo dal Servizio competente, tra il personale appartenente alle diverse categorie secondo i criteri di seguito riportati, evidenziando che i requisiti base per accedere alla progressione economica sono:
• anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato nella posizione economica d’inquadramento pari ad anni 2; in quanto requisito base viene considerato senza distinzioni tra part-time e full-time mentre in relazione al punteggio attribuibile il calcolo viene effettuato in misura proporzionale all’orario, precisando che da 36 a 30 ore comprese il part-time è considerato come full-time.
• punteggio di valutazione individuale costituito della media dei punteggi attribuiti nel biennio antecedente, senza tenere conto dell’effettiva presenza in servizio, pari almeno a punti 790.
Voce di selezione | Categoria A (A1 € A5), Categoria B (B1€B2) | Categoria B (B2 € B7), Categoria C (C1 € C2) | Categoria C (C2 € C5) | Categoria D (D1 € D6) |
Valutazione individuale | (da 0 a 40) | (da 0 a 50) | (da 0 a 70) | (da 0 a 80) |
Corsi di formazione e altri interventi formativi | (da 0 a 10) | (da 0 a 10) | (da 0 a 15) | (da 0 a 20) |
Esperienza | (da 0 a 50) | (da 0 a 40) | (da 0 a 15) | ----- |
Totale massimo | (0-100) | (0-100) | (0-100) | (0-100) |
L’esperienza sarà valutata come segue:
• anzianità maturata nella medesima categoria o ex qualifica: punti 1 per trimestre;
• anzianita maturata nella categoria o ex qualifica immediatamente inferiore: punti 0,5 per trimestre;
• attribuzione formale di mansioni superiori: punti 0,5 per trimestre;
• esperienza professionale, debitamente documentata, di analogo contenuto professionale: 0,5 per trimestre.
Si precisa inoltre che:
✓ le mansioni superiori sono valutate solo se pari o superiori al trimestre;
✓ i periodi di aspettative (ad eccezione di quelle sindacali) e sospensioni sono decurtati solo quando superiori al mese - anche mediante cumulo;
✓ i periodi di servizio provvisorio inferiori al numero di mesi previsti non vengono valutati; gli arrotondamenti sono all’intero più prossimo;
✓ i servizi prestati presso altri Enti del comparto Autonomie Locali vengono valutati come se prestati presso la Provincia di Bergamo;
✓ per l’esperienza professionale, qualora dalla documentazione prodotta non risulti in modo univoco e chiaro il tipo di professionalità rivestita o le mansioni espletate dal dipendente detto periodo non viene conteggiato; non viene altresì conteggiato il periodo in cui il dipendente ha ricoperto mansioni non attinenti al percorso professionale dallo stesso svolto all’interno dell’Ente.
I corsi di formazione e gli altri interventi formativi sono valutati solo se attinenti l’ambito lavorativo del dipendente durante il percorso professionale dal medesimo svolto nella struttura dell’Ente provinciale e secondo quanto di seguito specificato:
• per le categorie A (A1 € A5) e B (B1 € B2): attestati a frequenza corsi fino a ore 18 = punti 2, da ore 18 a ore 30 = punti 5, oltre 30 ore = punti 10;
• per le categorie B (B2 € B7) e C (C1 € C2): attestati a frequenza corsi fino a ore 18 = punti 2, da ore 18 a ore 30 = punti 3, oltre ore 30 = punti 5; titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla corrispondente categoria = punti 5; per i dipendenti della sola categoria C: abilitazione all'esercizio di libera professione = punti 3;
• per le posizioni nell’ambito della categoria C (C2 € C5): attestati a frequenza corsi fino a ore 18 = punti 2, da ore 18 a ore 30 = punti 3, oltre ore 30 = punti 5; titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla corrispondente categoria = punti 12; abilitazione all'esercizio di libera professione = punti 3;
• per le posizioni nell’ambito della categoria D attestati a frequenza corsi fino a ore 18 = punti 2, da ore 18 a ore 30 = punti 3, oltre ore 30 e titoli professionali post diploma inferiori all’anno = punti 5; titoli professionali pari o superiori all’anno e o abilitazioni all'esercizio di libere professioni = punti 10.
Verranno valutati solo i corsi relativi all’ultimo quinquennio e nella valutazione del punteggio di cui sopra, per tutte le categorie, si procederà al cumulo dei corsi relativi allo stesso argomento frequentati nel biennio precedente, tenuto presente il termine di conclusione dello stesso; per corsi relativi allo stesso argomento si intendono i corsi aventi lo stesso oggetto nell’ambito della medesima materia.
Saranno riconosciuti solo i corsi frequentati per almeno 2/3 della loro durata e nel caso in cui, pur in presenza dell’attestato finale, la durata espressa in ore o il periodo di frequenza non siano deducibili, nemmeno da un ulteriore approfondimento d’ufficio, verrà attribuito il punteggio relativo ai corsi fino a 18 ore.
Non saranno valutati i corsi di formazione relativi a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.Lgs 626/94 e 242/96) obbligatori e destinati a tutti i dipendenti.
L’abilitazione professionale, purché attinente alla specifica posizione lavorativa, è considerata anche senza l’iscrizione all’albo; nel caso di più abilitazioni (es. geometra e architetto) si valuta solo quella relativa al titolo di studio superiore.
3. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno e consentiranno un solo incremento economico agli aventi titolo nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e comunque nella misura effettiva di almeno il 50% del personale in servizio a tale data (con esclusione di coloro che hanno raggiunto la posizione economica massima).
Sulla base dei criteri di cui sopra si redigerà apposito elenco da pubblicare all’albo pretorio
dell’ente e trasmettere al personale interessato tramite i dirigenti. I dipendenti potranno chiedere informazioni in merito alla proprio posizione entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco. Eventuali contestazioni potranno essere fatte valere nel suddetto termine d’innanzi al Direttore generale, il quale si pronuncerà al riguardo entro 2 giorni.
L’attribuzione del nuovo incremento economico al personale avente titolo avverrà con provvedimento dirigenziale.
Art. 22
Indennità professionale – art. 6 CCNL 5.10.2001 e art. 34 CCNL 14.09.2000
Agli istruttori tecnici del Servizio S.P.I.DI.S. addetti al sostegno ad alunni portatori di handicap, operanti nelle istituzioni scolastiche in ambito provinciale, è attribuita l’indennità (€ 464,80) prevista dall’art.37, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, incrementata di € 340,90 annui lordi (pari ad L. 660.000) a sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001 che prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla sua applicazione si faccia fronte con le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 C.C.N.L. 1 aprile 1999).
In applicazione dell’art. 34 del CCNL 14.9.00 al personale docente dei Centri di Formazione Professionale che, come attestato dal Dirigente di riferimento, svolga attività didattica, in aula o in laboratorio, entro il monte ore annuo definito in relazione con i contenuti della programmazione delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative, imputando l’intera spesa ai relativi capitoli per le spese del personale, è corrisposta una indennità professionale annua lorda, nell’importo massimo di € 464,80 da proporzionare alla percentuale delle ore lavorate.
L’erogazione dell’indennità viene sospesa o ridotta per le cause di riduzione o sospensione dello stipendio.
I risparmi per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 5, del D.L. 112/08 convertito nella Legge n. 133/2008 andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, mentre i risparmi per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, costituiranno economie di bilancio, fatte salve future disposizioni in materia.
Art. 23
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”. E’quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell’1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.
Art. 24
Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
1) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
2) La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell’1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
3) Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:
a) il fondo destinato a incentivare la produttività individuale e di progetto è ripartito per Settori e Centri di Costo, in modo proporzionale rispetto alla spesa del personale registrata nell'anno di riferimento (tabellare, come dal CCNL vigente) in funzione dei dipendenti in servizio nel corso dell’anno, aventi titolo alla corresponsione di una quota di premio incentivante;
b) Gli obiettivi devono essere assegnati e comunicati ai dipendenti interessati all'inizio di ogni anno, entro i 30 gg. successivi all'approvazione del PEG. (dell’avvenuta assegnazione dovrà essere tenuta una ricevuta). L’attività dovrà essere monitorata al fine di:
- procedere alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei sub-obiettivi e della
qualità della prestazioni del personale interessato;
- rilevare gli scostamenti ed individuare le azioni correttive perché il dipendente e l'Ente raggiungano l'obiettivo assegnato.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dall’apposito nucleo di valutazione (o servizio di controllo interno), esso rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004;
c. La valutazione finale viene portata a conoscenza e discussa, sulla base delle allegate schede. Il dipendente interessato, cui viene rilasciata copia della scheda, può presentare le eventuali osservazioni in ordine alla valutazione finale espressa dal dirigente competente al Direttore Generale entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione e ricevimento della scheda. Il Direttore Generale nei successivi 5 giorni deciderà sulla materia;
d. successivamente alla valutazione il fondo assegnato a ciascun Servizio, (anche con aggregazioni di più Centri di Xxxxx) su indicazione dei dirigenti di Settore, viene diviso per il punteggio complessivo di tutte le schede di valutazione (in rapporto alla effettiva presenza in servizio, tenute presenti le disposizione di legge in materia, - per le assenze equiparate alle presenze effettive si veda la tabella (allegato B) in funzione del parametro di categoria sotto indicato:
Categoria | Parametro |
A | 1 |
B | 1,10 |
Accesso B3 | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
Accesso D3 | 1,50 |
5) Il 5% (più un’ulteriore quota sino al massimo del 10% da valutarsi nell’arco dell’anno sulla base delle direttive del nucleo di valutazione) del fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, può essere destinato alla realizzazione di obiettivi strategici settoriali, presentati dal Dirigente competente con l’indicazione a preventivo di:
- grado di partecipazione del personale coinvolto, debitamente e tempestivamente informato;
- azione o attività per la quale viene proposto collegata agli obiettivi di PEG;
- specificazione degli obiettivi finali assegnati all’azione ed all’attività;
- individuazione del responsabile e del personale coinvolto;
- termine entro il quale deve essere operata la verifica di primo avanzamento;
- termine finale;
- individuazione dei rapporti con i soggetti esterni alla struttura interessata;
- dimensionamento e modalità di utilizzo del personale;
- individuazione e il dimensionamento delle risorse e dei costi.
I criteri e le modalità di valutazione dell’obiettivo strategico sono definiti dal Nucleo di Valutazione. Quest’ultimo ha altresì l’onere di:
- valutare l’ammissibilità delle proposte al fine di verificare la conformità con i criteri succitati, la realizzabilità e di stabilire il grado di priorità;
- dare indicazioni al fine dell’approvazione degli obiettivi strategici, tenendo presenti le disponibilità del fondo;
- monitorare i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.
A conclusione del processo e comunque entro il mese di gennaio dell’anno successivo il dirigente/responsabile interessato deve redigere una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e sul grado di partecipazione dei singoli, evidenziando le eventuali cause che ne hanno impedito una soddisfacente realizzazione.
Nella sua relazione il responsabile, individuata la percentuale di realizzazione, esprime anche una valutazione del grado di partecipazione individuale alla realizzazione dell’obiettivo. A ciascun dipendente partecipante non può comunque essere corrisposto un compenso complessivo inferiore a 500,00 € e superiore al 15% del valore annuale del trattamento tabellare in godimento. La mancata o parziale realizzazione dell’obiettivo strategico, se non giustificata da validi motivi, dà luogo ad una corrispondente riduzione delle somme destinate a tale fine e ad una loro riassegnazione nel fondo di competenza (nel fondo dell’anno successivo).
Il Direttore Generale, unitamente ai dirigenti dell’Ente, previa proposta da parte del Nucleo di Valutazione, esamina i risultati raggiunti al fine dell’erogazione delle competenze.
Alla RSU verrà fatto pervenire l’elenco degli obiettivi strategici approvati con indicazione dei relativi partecipanti e, a consuntivo, le relazioni finali prodotte dai responsabili.
6) La quote destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi saranno corrisposte al personale avente titolo, al termine del processo di valutazione individuale o di gruppo, entro il mese di maggio dell’anno successivo.
7) Al personale ex ANAS, applicandosi dal 1 ottobre 2001 il contratto aziendale in atto presso la Provincia di Bergamo, in sede di erogazione del saldo della produttività verrà detratto il trattamento accessorio (premio di produzione) già goduto all’atto del trasferimento nei ruoli organici provinciali.
TITOLO VI°
Disposizioni finali
Art. 25
Personale in distacco sindacale
1. Al personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, verrà garantito quanto disposto dalle vigenti norme contrattuale, anche in relazione a quanto disposto dell’art. 71 della Legge n. 133/2008.
2. A tal fine, tenuto conto dell’attuale sistema incentivante, si stabilisce che la valutazione annuale
convenzionale da riconoscere al personale in parola sia calcolato quale media delle valutazioni di tutto il personale provinciale inquadrato nella medesima categoria.
.
Art. 26 Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli.
3. Ogni dipendente non può partecipare alla ripartizione delle somme relative ai diversi fondi, indicati nei precedenti articoli, per lo stesso motivo, ad eccezione del fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi.
4. I risparmi per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 5, del D.L. 112/08 convertito nella Legge n. 133/2008 andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, mentre i risparmi per la quota derivante dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, costituiranno economie di bilancio, fatte salve future disposizioni in materia.
5. Il presente Contratto Collettivo Integrativo di lavoro, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula del futuro nuovo CCNL, rimane integralmente in vigore, per le materie in esso disciplinate, anche per gli anni successivi, salva diversa determinazione delle parti. Le risorse indicate si intendono automaticamente impegnate, nei limiti indicati dallo stanziamento di bilancio, salvo eventuali successive variazioni che si rendessero necessarie, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla procedura di autorizzazione della spesa.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
per la delegazione di parte pubblica:
R.S.U.: | Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
|
CISL FPS: | Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx |
|
CGIL FP: | Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx |
|
UIL FPL: | Sig. Xxxxxxx Xxxxxx |
|
Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx e per la delegazione di parte sindacale:
ALLEGATO A
PROVINCIA DI BERGAMO
Servizio Organizzazione e Relazioni Sindacali
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX Tel. 035-387.102 -Fax 000-000000
Xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO ……..
Settore: …………….
1° Fascia: cat. A, B1 e B2 | ||||
Nome e cognome | Xxxx assunzione | Titolo di studio | Categoria | Profilo professionale |
Descrizione delle funzioni svolte: | ||||
Elemento di valutazione | Punteggio massimo | Valutazione | ||
Preparazione professionale dimostrata (conoscenza di materiali ed attrezzi e del loro corretto utilizzo; rapporti con l’utenza) | 100 | |||
Qualità/rendimento nel lavoro svolto | 200 | |||
Rapidità nell’esecuzione del lavoro | 200 | |||
Cura dei materiali e delle attrezzature | 100 | |||
Capacità manifestata nell’organizzare il proprio lavoro | 100 | |||
Grado di adattamento a nuove situazioni lavorative | 50 | |||
Atteggiamento nei confronti dell’utenza | 100 | |||
Rapporti interpersonali con i propri colleghi, con i dipendenti di altri settori e con gli Organi Istituzionali | 150 | |||
Punteggio totale | 1.000 | |||
Motivazione del giudizio e comunicazione al valutato | Data | Firma del valutatore: | ||
Osservazioni del soggetto valutato | Data | Firma del valutato | ||
Responsabile: …………………………………………….. | Data | Firma |
PROVINCIA DI BERGAMO
Servizio Organizzazione e Relazioni Sindacali
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX Tel. 035-387.102 -Fax 000-000000
Xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO ……..
Settore: ……………………
2° Fascia: cat. B3 e C | ||||
Nome e cognome | Xxxx assunzione | Titolo di studio | Categoria | Profilo professionale |
Descrizione delle funzioni svolte: | ||||
Elemento di valutazione | Punteggio massimo | Valutazione | ||
Preparazione professionale dimostrata (conoscenze teorico pratiche delle procedure, grado di specializzazione raggiunto, rapporti con l'esterno) | 150 | |||
Capacità di rapportarsi con l'utenza | 100 | |||
Rapporti interpersonali con i propri colleghi, con altri colleghi del settore e con gli Organi Istituzionali - grado di inserimento nel lavoro di gruppo, spirito di collaborazione e senso di responsabilità | 100 | |||
Capacità di analisi e di sintesi dimostrate (prontezza nel cogliere l'essenza dei problemi) | 100 | |||
Organizzazione del proprio lavoro e/o abilità nel coordina- mento/vigilanza nell'ambito delle materie di competenza | 150 | |||
Qualità, quantità e rapidità dei risultati ottenuti (precisione e accuratezza) | 300 | |||
Spirito di iniziativa dimostrato e/o eventuali contributi innovativi - grado di adattamento alle novità inerenti il lavoro (ad es. metodi, strumenti, procedure) | 100 | |||
Punteggio totale | 1.000 | |||
Motivazione del giudizio e comunicazione al valutato | Data | Firma del valutatore: | ||
Osservazioni del soggetto valutato | Data | Firma del valutato | ||
Responsabile: …………………………………………….. | Data | Firma |
PROVINCIA DI BERGAMO
Servizio Organizzazione e Relazioni Sindacali
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX Tel. 035-387.102 -Fax 000-000000
Xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO …
Settore: …………….
3° Fascia: cat. D | ||||
Nome e cognome | Xxxx assunzione | Titolo di studio | Categoria | Profilo professionale |
Descrizione delle funzioni svolte: | ||||
Elemento di valutazione | Punteggio massimo | Valutazione | ||
Preparazione professionale dimostrata (studio, ricerca, elaborazione/progettazione di dati e/o piani di elevata specializzazione professionale) | 200 | |||
Grado di autonomia operativa dimostrata (ad es. capacità di risolvere situazioni e problemi), spirito di iniziativa e contributo innovativo (capacità propositiva e progettuale, assunzione di compiti e di responsabilità) - autorevolezza, consapevolezza | 200 | |||
Capacità dimostrata nell'organizzare e/o nel coordinare il lavoro di unità semplici - grado di adattamento ai mutamenti (accettazione delle novità sul lavoro, quali metodi, procedure, ambiente, ecc..) | 100 | |||
Capacità di comunicazione dimostrata (trasmissione dati/ informazioni di competenza e di interesse dei livelli sub e sovraordinati; delega di lavoro), rapporti interpersonali interni ed esterni e con gli Organi Istituzionali | 200 | |||
Attenzione dimostrata al risultato (sia con riferimento ai lavori assegnati sia con riguardo a quelli frutto di iniziativa propria) | 300 | |||
Punteggio totale | 1.000 | |||
Motivazione del giudizio e comunicazione al valutato | Data | Firma del valutatore: | ||
Osservazioni del soggetto valutato | Data | Firma del valutato: | ||
Responsabile: …………………………………………….. | Data | Firma |
ALLEGATO B
ASSENZE DEL PERSONALE DA COMPUTARSI COME PRESENZE EFFETTIVE | |
Codice | Causale |
100-101 | Ferie anno in xxxxx |
000-000 | Ferie anno pregresso |
104 | Recupero lavoro straordinario mese precedente |
109 | Riposo compensativo reperibilità |
201 | Assenza per donazione sangue |
206 | Assenza breve compensata nel mese |
208 | Permesso breve recuperato nel mese successivo |
215 - 220 | Permesso ex art. 33, commi 2 e 6 L. 104/92 |
221 | Mancata programmazione da compensare nel mese |
302 | Assenza per partecipazione congressi e convegni |
303 | Permesso per lutto |
308 | Permesso per partecipazione corsi professionali |
401 | Assenza per gravi complicanze della gestazione |
402 | Assenza per pre-parto |
403 | Assenza per puerperio |
415 | Congedo maternità adozione internazionale |
Citazione a testimoniare ed espletamento funzioni di giudice popolare | |
910 | Trasferta |
ALLEGATO C
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008
VOCI DEL FONDO | ANNO 2008 | |
RISORSE DECENTRATE STABILI | ||
Art. 31, comma 2, XXXX 0000-0000 | ||
art. 15, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x, x, j, l CCNL 1.04.1999 (1) | € | 2.625.701,24 |
art. 15, comma 5 CCNL 1.04.1999 (2) | € | 39.725,87 |
art. 15, comma 5 CCNL 1.04.1999 (3) | € | 16.280,98 |
art. 14 , comma 4 CCNL 1.04.1999 | € | 3.792,60 |
art. 4, commi 1 e 2 CCNL 5.10.2001 | € | 408.198,67 |
Totale Art. 31 | € | 3.093.699,36 |
Art. 32 XXXX 0000-0000:INCREMENTI | ||
comma 1: 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza | € | 69.031,39 |
comma 3: 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza | € | 55.670,48 |
comma 7: 0,20% del monte salari anno 2001, esclusa la dirigenza | € | 22.268,19 |
Totale Art. 32 | € | 146.970,06 |
Art. 4 CCNL biennio economico 2004-2005 | ||
comma 1: 0,5% del monte salari anno 2003, esclusa la dirigenza | € | 83.506,88 |
Art. 8 CCNL biennio economico 2006-2007 | ||
comma 1: 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la dirigenza | € | 109.778.70 |
Totale risorse decentrate stabili | € | 3.433.955,00 |
RISORSE DECENTRATE VARIABILI | ||
Art. 31, comma 3: | ||
art. 15, comma 1, lett. d, e, m, n CCNL 1.04.1999 (1) | € | 16.937,36 |
art. 15, comma 2 CCNL 1.04.1999 (1) (*) | € | 154.865,98 |
art. 15, comma 4 CCNL 1.04.1999 | - | |
art. 15, comma 5 CCNL 1.04.1999 | - | |
Totale Art. 31 | € | 171.803,34 |
Art. 8 CCNL biennio economico 2006-2007 | ||
comma 3b: 0,267% del monte salari anno 2005, esclusa la dirigenza (**) | € | 48.812.24 |
Totale risorse decentrate variabili | € | 220.615,58 |
RIDUZIONI DEL FONDO | ||
Stornate risorse relative a personale ex CFP cessato, nei ruoli ad esaurimento, ora gestite da ABF (4) | -€ | 158.289,60 |
TOTALE COMPLESSIVO | € 3.496.280,98 |
Art. 31, comma 3: PARTE VARIABILE | |
art. 15, comma 1, lett. k CCNL 1.04.1999 | € 500.000,00 |
(*) Risorse inserite sulla base della direttiva della Giunta Provinciale, da verificare a consuntivo
(**) Risorse applicate in misura ridotta rispetto a quanto previsto dal CCNL che consentirebbe aumenti fino allo 0,9%
(1) L’importo, sulla base dei dati desunti dal precedente CCDI sottoscritto il 18 marzo 2003, è così determinato:
- art. 15, comma 1, lett. a)+b) € 1.597.268,38 lett. d) € 0
lett. c),f),i) € 0 lett. e) economie part-time stornate in applicazione del CCNL 11.04.2008
lett. g) | € 144.802,24 | lett. m) € | 16.937,36 |
lett. h) | € 44.781,59 | lett. n) € | 0 |
lett. j) | € 67.108.59 | ||
lett. l) | € 771.740,43 | ||
€ 2.625.701,24 | € | 16.937,36 |
- art. 15, comma 2, monte salari anno 1997: € 12.905.498,37; 1,2% del monte salari = € 154.865,98
(2) L’importo si riferisce alla quota trasferita per il personale dipendente dall’ex Azienda di Promozione Turistica
(3) L’importo si riferisce alla quota trasferita per il personale dipendente dal Centro di Formazione Professionale di Clusone per i mesi di luglio e agosto
(4) L’importo è stato calcolato sulla base degli importi medi riferiti all’anno di costituzione dell’Azienda Bergamasca Formazione, liquidati al personale trasferito per deleghe in materia di formazione professionale
RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008
PER IL PERSONALE NON TRASFERITO PER LE DELEGHE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Riferimento CCNL 1.4.1999 | DESCRIZIONE | Importo 2008 | |
Art.17 c.2, lett. a) | Produttività individuale | € | 664.087,12 |
Art.17 c.2, lett. b) e c.4 | Progressione economica all'interno della categoria | € | 1.155.000,00 |
Art.17 c.2, lett. c) | Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato | € | 320.000,00 |
Art. 17 c. 3 | Indennità ex art. 37, comma 4, CCNL 1995 | € | 20.500,00 |
Art.17 c.2, lett. d) | Indennità di turno, rischio, reperibilità, … | € | 137.000,00 |
Art.17 c.2, lett. e) | Compenso attività disagiate personale categorie A,B,C. | € | 150.000,00 |
Art.17 c.2, lett. f) | Compenso per specifiche responsabilità | € | 146.000,00 |
CCNL 5.10.2001 Art.6 c.1 | Indennità integrativa aggiuntiva per il personale educativo (da destinare al relativo capitolo degli stipendi) | € 7.000,00 |
CCNL 22.01.2004 Art.33 | Indennità di comparto | € 284.000,00 |
Art. 10 | Alte professionalità | € 22.268,19 |
TOTALE | € 2.905.855,31 |
CCNL 1.4.1999 Art.17 c.2, lett. g) | Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge | € 500.000,00 |
PER IL PERSONALE TRASFERITO PER LE DELEGHE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Riferimento CCNL 1.4.1999 | DESCRIZIONE | Importo 2008 | |
Art.17 c.2, lett. a) | Produttività individuale | € | 123.644,69 |
Art.17 c.2, lett. b) e c.4 | Progressione economica all'interno della categoria | € | 340.000,00 |
Art.17 c.2, lett. c) | Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato | € | 51.000,00 |
Art.17 c.2, lett. d) | Indennità di turno, rischio, reperibilità, ... | € | 4.000,00 |
Art.17 c.2, lett. f) | Compenso per specifiche responsabilità | € | 7.500,00 |
CCNL 22.01.2004 Art.33 | Indennità di comparto | € 48.000,00 |
TOTALE | € 574.144,69 |
PER IL PERSONALE TRASFERITO IN SERVIZIO PRESSO IL C.F.P.A DI CLUSONE
Riferimento CCNL 1.4.1999 | DESCRIZIONE | Importo 2008 |
Art.17 c.2, lett. a) | Produttività individuale | € 6.300,00 |
Art.17 c.2, lett. b) e c.4 | Progressione economica all'interno della categoria | € 8.445,98 |
CCNL 22.01.2004 Art.33 | Indennità di comparto | € 1535,00 |
TOTALE | € 16.280,98 |
Dichiarazione congiunta
In relazione alla valutazione del personale trasferito presso la Provincia di Bergamo a seguito di mobilità, per l’applicazione dell’art. 21 “Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria”, paragrafo 2, lett. b), le parti concordano che si proceda alla comparazione numerica dei punteggi espressi dalle amministrazioni interessate.
In relazione all’art. 21 “Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria”, paragrafo 2, lett. c) “a parità di punteggio la progressione economica verrà attribuita al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica presso la Provincia di Bergamo; quale secondo parametro si considererà la valutazione maggiore espressa dal proprio dirigente. In caso di ulteriore parità l’incremento economico verrà attribuito ad entrambe i dipendenti, con recupero della quota eccedente nell’anno successivo”, le parti concordano che, applicati i paramenti di cui sopra, in caso di parità tra oltre due dipendenti, verrà riconosciuto l’incremento economico, nel rispetto delle quote attribuibili, solo al maggiore di età.
per la parte pubblica: Direttore generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx
per la parte sindacale: RSU Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx CGIL FP Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx CISL FPS Sig. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
UIL Sig. Xxxxxxx Stampa