Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO
DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PARMA
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Con il presente Regolamento sono disciplinate le modalità per l'assunzione, a tempo determinato, dei
Collaboratori ed Esperti Linguistici presso l′Università di Parma
2. Il presente Regolamento non trova applicazione in relazione alla figura professionale dei lettori di scambio, per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 26 della Legge 30.12.2004, n. 240, che prevede, tra l’altro, la possibilità di conferire, con decreto rettorale, previa delibera degli Organi Accademici competenti, a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
Art. 2
Avvio del processo assunzionale
1. Il Responsabile apicale della struttura di riferimento, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, rende nota al Direttore Generale l’eventuale necessità, determinata da sopravvenute esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, anche a carattere sostitutivo, di implementare, nell’anno accademico successivo, il proprio organico di Collaboratori ed Esperti Linguistici, tramite assunzione con contratto di lavoro individuale a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
2. La suindicata richiesta dovrà specificare, in coerenza con le disposizioni del presente Regolamento:
a) il numero di unità richieste, la correlata lingua di riferimento ed il numero di ore annuali secondo quanto disposto al successivo art. 8, comma 3;
b) il periodo di durata del contratto;
c) il titolo di studio e le professionalità che i candidati devono possedere;
d) le materie oggetto delle prove.
3. Alla sostituzione di collaboratori assenti si può far luogo, di norma, se l'assenza prevista supera i 60 giorni consecutivi; deroghe particolari sono previste in casi debitamente motivati e in presenza di graduatorie ancora valide. La relativa disponibilità finanziaria, per far fronte alla relativa spesa, dovrà essere accertata e attestata dal Responsabile apicale della struttura di riferimento.
4. L'avvio del processo assunzionale di Collaboratori ed Esperti Linguistici, con contratto di lavoro a tempo determinato, è disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
5. Compatibilmente con la normativa nel tempo vigente, sarà facoltà dell’Università utilizzare le graduatorie
di selezioni approvate da altre Università, previo accordo tra le stesse.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Art. 3
Modalità di reclutamento
1. Il reclutamento di Collaboratori ed Esperti linguistici, con contratto di lavoro a tempo determinato, avviene mediante selezione pubblica, per titoli ed esami, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.
2. La selezione è volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 4 Bando di selezione
1. La selezione pubblica per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato, di Collaboratori ed Esperti Linguistici è indetta con provvedimento del Direttore Generale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – “Concorsi ed Esami”, nonché nell’Albo on-line e sul sito web dell’Università.
2. Il bando di selezione deve indicare:
a) il numero dei posti messi a selezione e la lingua a cui si riferisce;
b) il trattamento economico spettante stabilito sulla base dei principi sanciti dal contratto collettivo nazionale di comparto e dal contratto collettivo integrativo, di tempo in tempo vigenti;
c) i requisiti soggettivi, generali e specifici richiesti per l’ammissione;
d) la tipologia dei titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile agli stessi;
e) l’indicazione delle materie oggetto delle prove, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle stesse;
f) la modalità di comunicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, del calendario e della/e sedi delle prove;
g) il termine e la modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
h) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione, nonché i titoli che danno luogo a precedenza ovvero a preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa in materia di concorsi pubblici;
i) le modalità per la costituzione del rapporto di lavoro;
j) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all’interessato secondo quanto prescritto dal bando;
k) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di categorie riservatarie, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
l) il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241;
m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Art. 5
Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Diploma di Xxxxxx (DL) conseguito precedentemente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 e del D.M.
270/2004 (V.O.), ovvero Laurea (L) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004, ovvero
Laurea Specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, ovvero titolo equipollente;
b) idonea qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua, accertata secondo le modalità riportate, di volta in volta, nel bando di selezione;
a) madrelinguismo: sono da considerare di madre lingua i cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua madre di appartenenza;
b) capacità di esprimersi nella lingua italiana per necessità funzionali legate all’attività.
2. È altresì richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, possono partecipare alla selezione anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) idoneità fisica all’impiego da accertarsi a cura dell'Amministrazione al momento dell'eventuale
assunzione;
c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (dichiarazione riservata solo ai cittadini italiani);
d) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
e) non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
f) non aver riportato condanne penali definitive, in Italia e all’estero, che possano impedire, secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di partecipazione alla selezione di aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimenti penali.
I cittadini stranieri dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
4. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. L’esclusione del/la candidato/a è disposta per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all’interessato secondo quanto prescritto dal bando.
Art. 6 Commissione selezionatrice
1. La Commissione selezionatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre componenti scelti tra i professori di ruolo e ricercatori dell'area linguistica, letteraria e glottodidattica interessata, proposti dal Responsabile apicale della struttura di riferimento. La Commissione è presieduta da un professore di ruolo di I o II fascia.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all’area amministrativa di Categoria
non inferiore alla C.
3. Non possono fare parte della Commissione selezionatrice:
a) i componenti dell’organo di direzione politica dell'Università;
b) coloro che ricoprono cariche politiche;
c) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
d) coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.
4. Tutti i componenti della Commissione selezionatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dell’art. 51 c.p.c., dalla normativa vigente, nonché dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62. Qualora il componente ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse, lo stesso ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Direttore Generale. Esaminate le circostanze e valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, ove sussistente il conflitto, viene nominato un altro componente.
5. La Commissione selezionatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti e, in particolare, per le prove che necessitano di assistenza tecnica o di competenze relative ad apparecchiature e applicazioni informatiche.
6. Nel costituire la Commissione selezionatrice, devono essere nominati, ove possibile, i supplenti del Presidente e dei singoli componenti. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi.
Art. 7 Modalità di selezione
1. La selezione avviene per titoli ed esami, e prevede lo svolgimento di una prova scritta, anche a contenuto pratico, e di una prova orale, nonché la valutazione di titoli.
2. Le prove d’esame possono essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze delle materie indicate nel bando.
3. Le prove sono dirette ad accertare la padronanza della lingua, la chiarezza espositiva finalizzata all'attività di esercitazione richiesta, e la competenza nello svolgimento di attività didattica nella rispettiva lingua. Nel corso delle prove la Commissione selezionatrice verificherà la capacità del/la candidato/a di esprimersi nella lingua italiana, nonché la conoscenza, da parte del/la medesimo/a, delle applicazioni informatiche più diffuse, in relazione alle necessità funzionali allo svolgimento dei compiti propri della figura professionale.
4. Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione selezionatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così distribuiti:
▪ 35 punti sono riservati alla prova scritta;
▪ 35 punti sono riservati alla prova orale;
▪ 30 punti sono riservati alla valutazione dei titoli.
5. Ciascuna prova, scritta e orale, si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato un punteggio maggiore o uguale a 21 punti.
6. La valutazione complessiva del/la candidato/a è determinata sommando i punteggi riportati in ciascuna delle due prove a quello conseguito all’esito della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione selezionatrice.
7. I titoli fatti valere come requisito di accesso non possono rientrare tra i titoli valutabili. Le categorie di titoli valutabili, oggetto di specifica declinazione da parte della Commissione selezionatrice, ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di essa, sono così definiti:
CATEGORIA | PUNTEGGIO MASSIMO | |
A | titoli di studio, attinenti alle funzioni da svolgere, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso | 4 punti |
B | corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, sulla lingua per la quale si concorre e sulle relative metodologie | 4 punti |
C | pubblicazioni pertinenti all'insegnamento della lingua per la quale si concorre (saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali) | 5 punti |
D | servizi prestati, per l’insegnamento della lingua per la quale si concorre, presso Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici stranieri ovvero presso Istituzioni private italiane o straniere | 10 punti |
E | completamento di almeno un ciclo di studi, a partire dalla scuola secondaria, nella lingua per la quale si concorre | 5 punti |
F | certificazioni di competenze professionali pertinenti all'insegnamento della lingua per la quale si concorre | 2 punti |
8. La Commissione selezionatrice, in seguito alla definizione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, provvede alla verifica del possesso, da parte dei candidati dei requisiti di ammissione, generali e speciali, nonché alle ulteriori fasi della procedura selettiva. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
9. Al termine della selezione, la Commissione selezionatrice forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva conseguita da ciascun/a candidato/a. A parità di merito si terrà conto delle preferenze previste dalle disposizioni normative vigenti.
00.Xx graduatoria dei vincitori e degli idonei, approvata con provvedimento del Direttore Generale, è pubblicata sull'Albo on line, nonché nell'apposita sezione del sito web di Ateneo. Notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data sulla Gazzetta Ufficiale, sezione “Concorsi ed Esami”. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 8
Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico
1. I compiti, le attività e i diritti dei Collaboratori ed Esperti Linguistici sono previsti dal contratto individuale di lavoro sottoscritto con l’Università, in coerenza con quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva di riferimento, anche integrativa, nonché da ulteriori atti regolamentari emanati dall’Ateneo.
2. Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici si applicano:
- la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio, nonché le altre disposizioni previste dal C.C.N.L. per il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo le esigenze evidenziate nel contratto individuale di lavoro;
- il trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.N.L. del Comparto “Istruzione e Ricerca”, nonché il trattamento economico accessorio previsto dal contratto collettivo integrativo dell’Università, di tempo in tempo vigenti.
3. L'assunzione può avvenire per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue.
Art. 9
Norme di rinvio ed entrata in vigore
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge, dal C.C.N.L. di riferimento e dagli accordi integrativi, nonché da ulteriori atti regolamentari emanati dall’Università.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull’Albo on-line dell’Università.