ANCE RAGUSA
ANCE RAGUSA
FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 13 MARZO 2017
INTEGRATIVO DEL CCNL 1 LUGLIO 2014
per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della provincia di Ragusa
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di marzo in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Ragusa (di seguito "ANCE Ragusa") sita in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx 00/X,
TRA
ANCE Ragusa, rappresentata dal Presidente pro-tempore Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, con la partecipazione della Commissione Lavoro e Sindacale, coordinata dal Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e composta dai Sigg: Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
con l'assistenza del Direttore, Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
E
FENEAL-UIL Ragusa, rappresentata dai Sigg. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Xxxxx Xxxxx e dai Sigg. Xxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx;
FILLEA-XXXX Xxxxxx, rappresentata dal Segretario Generale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dal componente la Segreteria provinciale Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx;
in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, sottoscritto in Roma fra le rispettive Associazioni nazionali ANCE e Feneal- Filca-Fillea
VIENE STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 01.07.2014, da valere in tutto il territorio per la cui circoscrizione è stato stipulato il CCPL 17.10.2012 comprendente i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel prima citato CCNL e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici ovvero per conto di terzi privati, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura industriale, cooperativa o artigiana delle Imprese stesse.
NORMA DI RINVIO
Per quanto non modificata dal presente Contratto resta in vigore la disciplina dei pregressi CCPL integrativi relativamente agli Istituti da essi richiamati.
***
ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa sottosiglano il presente Accordo di rinnovo dell’Integrativo provinciale per i Lavoratori edili della provincia di Ragusa demandando ad altro incontro la trattazione di ulteriori e specifiche tematiche.
ANCE RAGUSA FENEAL-FILCA-FILLEA RAGUSA
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
ART.1 INFORMAZIONE
Le Parti concordano di esaminare congiuntamente la situazione del settore edile nel corso di incontri, di norma quadrimestrali, che saranno organizzati su richiesta di una delle stesse, nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL.
In particolare, in occasione di tali incontri, verranno analizzati i problemi connessi alle prospettive di sviluppo dell’attività edilizia in provincia di Ragusa, sia per quanto riguarda le iniziative private che per quanto concerne le Opere Pubbliche, siano esse in corso di realizzazione ovvero in fase di programmazione.
Sarà, inoltre, esaminata la situazione inerente la formazione professionale e le prospettive occupazionali del Settore, con particolare riferimento alla possibilità di immettere i giovani nel processo produttivo e, se vi sono le condizioni, a concordare la stipula di contratti di apprendistato utilizzando la vigente legislazione.
In occasione di detti incontri, le Parti determineranno le iniziative, autonome o congiunte, da intraprendere per favorire la produzione e l’occupazione, per migliorare e rendere più funzionali i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, per vigilare sull’attuazione degli strumenti urbanistici nonchè sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di urbanistica e di Contratti Pubblici.
A) Appalti e sub-appalti
ART.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Ferma restando la disciplina prevista dall’Art.14 del CCNL 01.07.2014, nonché i contenuti di cui all’Art.105 del Decreto Legislativo 50/2016 (“Allegato 1”), le Parti ribadiscono i seguenti punti:
1. L’obbligo dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice di comunicare ai Dirigenti della R.S.A. costituita nel cantiere o, in mancanza, alle XX.XX., ad ANCE Ragusa ed alla Cassa Edile di Ragusa, la denominazione dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice, secondo lo schema che fa parte integrante del presente Contratto (“Allegato 2”);
2. L’impegno dell’Impresa “madre” a fare obbligo all’Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei Lavoratori, il trattamento economico previsto dal CCNL 01.07.2014, e dai susseguenti Contratti e Accordi integrativi provinciali, attraverso una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice, da inviare alla Cassa Edile;
3. La responsabilità solidale dell’Impresa “madre” nell’assicurare ai Lavoratori il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e degli Accordi Locali, ivi compreso il versamento degli oneri dovuti alla Cassa Edile.
B) Orario di lavoro
Ai sensi dell’Art.5 lettera A) comma 3 del CCNL 01.07.2014 le Parti concordano di fissare l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, ripartiti in 5 giorni con esclusione del sabato.
Ove non diversamente indicato si applica l’Art.5, per gli Operai, e l’Art.43, per gli Impiegati, del CCNL 01.07.2014.
C) Lavoro a cottimo
Ai sensi dell’Art.13 del CCNL 01.07.2014 le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la Direzione aziendale e i Lavoratori interessati, assistiti dalla RSA e RSU, ove esista, ed in mancanza, a richiesta dei Lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente Contratto.
D) Formazione professionale, sicurezza e igiene sul lavoro
Le Parti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione delle maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione e, parimenti, convengono nel dare rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, al fine di garantire i più alti standard di tutela.
Le Parti, conseguentemente, valutando inscindibile la funzione della formazione professionale e quella della sicurezza ed igiene sul lavoro, in data 16 settembre 2010 hanno proceduto, tramite rogito notarile in pari data, alla unificazione della Scuola Edile con il Comitato Paritetico Territoriale, costituendo, così, l’Ente Sicurezza e Formazione Edile di Ragusa – Scuola Edile e CPT (Ente Sfera), che, a tutt’oggi, mantiene ferma la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite agli Enti Scuola Edile e CPT.
In “Allegato 3” lo Statuto dell’Ente Sfera, conforme allo schema-tipo predisposto dalle Parti nazionali.
ART.3
ENTE CASSA EDILE
Le Parti si impegnano a studiare i sistemi più idonei affinché venga migliorato il sistema di acquisizione dati della Cassa Edile al fine di meglio far conoscere il settore delle Costruzioni nelle sue varie articolazioni produttive, dall’assetto tecnologico a quello del mercato del lavoro.
Il contributo alla Cassa Edile viene fissato nella misura del 2,35%, con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (1,95%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,40%).
Detto contributo, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014, viene così ripartito:
a) 1,84% al Fondo “Istituzionale Ente Cassa Edile”;
b) 0,25% al Fondo “Prestazioni agli Operai”;
c) 0,20% al Fondo “MIMP”;
d) 0,06% quale contributo alla Bilateralità nazionale.
Il contributo a carico del Lavoratore viene trattenuto sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga a cura del Datore di Lavoro, il quale provvede a versarlo insieme alla quota a proprio carico all’Ente Cassa Edile di Ragusa.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per esaminare i risultati di gestione dei singoli Fondi onde vagliare la possibilità di adeguare alle reali esigenze la contribuzione di cui al presente Contratto.
Si allega quale “Allegato 4”, il vigente Statuto dell’Ente Cassa Edile, conforme allo schema-tipo predisposto dalle Parti nazionali, ed in ciò aggiornato con rogito notarile il 16 settembre 2010.
ART.4
MALATTIA, INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE
Il regime delle prestazioni di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale è disciplinato dagli articoli 26 e 27 del CCNL 01.07.2014 che si intendono qui riportati per intero, nonché dal Regolamento “Allegato 5” al presente CCPL, che produce effetti per gli eventi insorti dal 01.03.2017, il quale abroga e sostituisce integralmente l’ACPL dello 07.03.1989.
ART.5
QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE
Con riferimento all’Art.36 del CCNL 01.07.2014 le quote di adesione contrattuale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono confermate nella misura paritetica dello 0,92% a carico del Datore di Lavoro e dello 0,92% a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014 maggiorati del 23,45%, con un importo minimo mensile di € 2,50 paritetico, quale quota di servizio contrattuale.
ART.6
ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE
L’entità del contributo APE, posto a carico del Datore di Xxxxxx, ai sensi all’Art.29 del CCNL 01.07.2014 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del medesimo CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, è fissata dalle Parti nazionali.
ART.7
INDENNITA TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
I valori dell’indennità territoriale di settore e del premio di produzione rimangono invariati negli importi di cui all’omonimo articolo del CCPL 17.10.2012.
ART.8
LIMITI TERRITORIALI
I limiti territoriali vengono confermati alla distanza di Km.4 dal perimetro urbano indicato nei Piani Regolatori Generali, o equivalenti strumenti urbanistici, dei vari Comuni superati i quali trova applicazione la disciplina di cui all’Art.21 del CCNL 01.07.2014.
ART.9 INDENNITÀ DI TRASPORTO
Con decorrenza dal 01.03.2017 l’indennità di trasporto non è in alcun caso dovuta per i cantieri posti entro i limiti territoriali di cui al citato Art.8.
L’indennità di trasporto non è altresì dovuta anche quando l’Impresa vorrà predisporre mezzi propri per consentire al Lavoratore il raggiungimento del cantiere.
Le Parti, quindi, convengono di confermarne l’entità nelle seguenti misure che verranno corrisposte solo quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all’Art.8, con mezzi propri:
A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nel precedente Art.8: .. € 0,90 giornalieri;
B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali di cui al precedente Art.8: ……. € 1,60 giornalieri;
L’indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al primo e al secondo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza in cantiere.
ART.10
FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI EDILI
Il Fondo, istituito con ACPL 28.02.1973 (Allegato 13 al CCPL 17.10.2012) viene confermato nella struttura e regolamentato in “Allegato 6”, l’aliquota da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014 resta fissata nello 0,50%, con un importo minimo mensile pari a € 5,00.
ART.11
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA
Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica dell’istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli Operai sia corrisposta una indennità sostitutiva comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia, di cui agli Artt.5 e 18 del CCNL 01.07.2014.
Con l’Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro del 28.11.2014, che oggi cessa la sua validità, le Parti stabilirono l’accantonamento dell’indennità sostitutiva di mensa presso la Cassa Edile; i soddisfacenti ed apprezzati risultati raggiunti convincono le Parti a sperimentare, per la vigenza del presente Contratto, una innovativa modalità della sua corresponsione, e pertanto concordano che, a far data dal 01.03.2017, agli Operai aventi diritto, essa sarà erogata tramite la consegna di appositi e nominativi “buoni pasto elettronici” dal valore nominale di € 3,00 giornalieri
corrispondenti ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di € 2,46 al giorno, pari ad € 0,3075 orarie di lavoro ordinario.
Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall’Art.51 del DPR 22.12.1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12.12.2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.
L’importo dell’indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:
a) l’Impresa provvede a calcolare l’ammontare mensile dell’indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
b) l’importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa;
c) l’indennità sostitutiva di mensa accantonata sarà integrata dalla compartecipazione della Cassa Edile per un valore di € 0,20 giornaliere;
La Cassa Xxxxx stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore “buoni pasto” la quale provvederà al recapito delle "card” ad ogni Operaio avente diritto garantendo che l’indennità nominale di € 3,00 giornaliere sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole “card”.
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l’Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.
L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.
Nel caso dei cosiddetti “grandi cantieri”, intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli Artt.88 e 113 del CCNL 01.07.2014, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l’ANCE Ragusa e le XX.XX..
ART.12
INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER LAVORI IN GALLERIA
A norma dell’Art.20 del CCNL 01.07.2014, le Parti stabiliscono che al personale addetto ai lavori in galleria sia corrisposta un’indennità la cui misura percentuale, in aggiunta alla normale retribuzione, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) Art.24 del CCNL 01.07.2014, sia determinata come segue a seconda che l’attività lavorativa si riferisca:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento 46%;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie 26%;
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie 18%.
ART.13
INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI PILONI STRADALI
Agli Operai addetti alla costruzione e/o alla manutenzione di piloni stradali e/o delle relative travi di collegamento che lavorano ad una altezza superiore a 20 metri va corrisposta un’indennità la cui misura percentuale, in aggiunta alla normale retribuzione, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) Art.24 del CCNL 01.07.2014, è pari al 22%.
Nei casi in cui l’altezza ove si svolgono le lavorazioni in parola superi i 50 metri, l’indennità di cui al comma precedente è fissata nel 35%.
ART.14 FERIE
In attuazione dell’Art.15 del CCNL 01.07.2014, si concorda che la fruizione delle 4 settimane di ferie avverrà nel seguente modo:
a) n. 2 settimane durante il periodo estivo (da giugno a settembre);
b) n.1 settimana per esigenze dell’Impresa;
c) n.1 settimana per esigenze del Lavoratore.
Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente al trattamento feriale per Impiegati, quadri e dirigenti si fa riferimento alle normative contrattuali vigenti.
Per i Lavoratori immigrati, e per loro comprovate esigenze, il Datore di Xxxxxx può concedere una gestione più lunga delle ferie mediante l’utilizzazione dei permessi retribuiti, maturati ai sensi dell’Art.5 del CCNL 01.07.2014, e di quelli non retribuiti, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’Impresa.
ART.15 ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE
Ai sensi dell’Art.18 del CCNL 01.07.2014 il trattamento economico spettante agli Operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) va assolto con l’accantonamento di una percentuale complessiva lorda del 18,50%, con accantonamento di un importo netto pari al 14,20%.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% della retribuzione viene, invece, corrisposta ogni mese direttamente dall’Impresa al Lavoratore in busta paga e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale.
L’accantonamento avverrà al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato D al CCNL 01.07.2014.
Le modalità, sia dell’accantonamento da parte delle Imprese che del pagamento delle somme ai Lavoratori aventi diritto, sono disciplinate dal Regolamento dell’Ente Cassa Edile, “Allegato 7”, oltre che dal presente Contratto e dallo Statuto del medesimo Ente.
ART.16 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Le Parti concordano di innovare il Regolamento sulle Prestazioni e in “Allegato 8” individuano e definiscono le modalità di erogazione dei nuovi istituti, e forme assistenziali, per i Lavoratori.
ART.17 FESTIVITÀ
Le Parti recepiscono i contenuti di cui all’Art.17 del CCNL 01.07.2014, che si intende qui riportato.
ART.18
ENTE SFERA, SCUOLA EDILE E CPT
In conformità con quanto previsto dalle Parti nazionali è stato istituito l’Ente Sfera, che assomma le funzioni di Scuola Edile e CPT, il cui Statuto, a rogito notarile datato 16 settembre 2010, qui si riporta in “Allegato 3”.
Aderiscono all’Ente Sfera tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa in regola con le norme contrattuali di cui al vigente CCNL ed ai Contratti ed Accordi Collettivi Provinciali.
Le Parti, impegnano l’Ente Sfera, nella sua funzione di Scuola Edile, ad attivare, almeno annualmente, corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori. All’uopo, a semplice richiesta dell’Ente Sfera, la Cassa Edile trasmette l’elenco dei Lavoratori che, dato il loro inquadramento contrattuale, potrebbero risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.
Le Parti, inoltre, ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate e ritengono necessaria, pertanto, una politica attiva della sicurezza mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l’apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro interconnessi, con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ed ambientali.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti di cui all’Art.86 del CCNL 01.07.2014 e si impegnano a dare maggiore impulso all’attività dell’Ente Sfera, nella sua funzione di CPT, mediante lo studio e l’approfondimento dei problemi inerenti la prevenzione infortuni, l’igiene ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Per adempiere ai suoi scopi statutari, l’Ente accede direttamente, tramite collegamento informatico on-line, all'anagrafe degli Operai e delle Imprese edili tenuta presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa anche al fine di individuare:
Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
Lavoratori immigrati;
assunti dalle Imprese, in maniera da attivare specifici percorsi formativi in materia di addestramento, di sicurezza ed igiene nel lavoro anche in relazione alla lingua.
L’Ente Sfera è l’Ente abilitato ad effettuare, con le procedure emanate dal suo CdA in data 20.12.2004 (“Allegato 9”) il servizio di consulenza gratuita nei cantieri temporanei e mobili presenti in provincia di Ragusa.
Il contributo a favore dell’Ente Sfera viene fissato nella misura del 1,00%, e posto a carico del Datore di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014 e da versarsi alla Cassa Edile ma gestito dall‘Ente Sfera, il quale viene così ripartito:
a) 0,55% al Fondo “Istituzionale Ente Sfera”;
b) 0,35% al Fondo “Formazione ed Addestramento – Scuola Edile”;
c) 0,10% al Fondo “Sicurezza e Salute – Comitato Paritetico Territoriale”;
ART.19 SORVEGLIANZA SANITARIA E DPI
Le Parti, verificate le soddisfacenti risultanze delle prestazioni sanitarie erogate ai Lavoratori e l’efficacia del sistema di sostegno garantito alle Imprese per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), confermano il Fondo mutualistico istituito con ACPL del 29 luglio 1999, al tempo denominato “Fondo 626/94”, posto a carico dei Datori di Lavoro nella misura dello 0,395% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014, da versarsi alla Cassa Edile e gestito dall’Ente Sfera, e, contestualmente, innovano il suo Regolamento ponendolo quale “Allegato 10”, rinominandolo in “Fondo DISS (Dispositivi Individuali e Sorveglianza Sanitaria)”
ART.20
OSSERVATORIO SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI PER LA PROVINCIA DI RAGUSA
Viene istituito un Osservatorio che, nelle more del collegamento operativo con l’Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’Industria delle Costruzioni nella provincia di Ragusa al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.
A tal fine l’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
1. evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità;
2. evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle Imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;
3. andamento del Mercato del Lavoro con riferimento al fabbisogno occupazionale, ai processi di ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione, alla formazione professionale, alla struttura del costo del lavoro ed ai riflessi sul piano occupazionale contributivo;
4. andamento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di lavoro. L’Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:
a) monitorare e vigilare sul lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni ed intervenire anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
b) verificare sulla effettiva e corretta applicazione delle norme e degli Accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro.
L’Osservatorio, a cui accede direttamente l’Ente Sfera, ha sede operativa presso l’Ente Cassa Edile di Ragusa del cui personale si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali ed è disciplinato dal Regolamento che si allega al presente Contratto formandone parte integrante quale “Allegato 11”.
ART.21
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)
Le Parti concordano di dare pratica attuazione ai contenuti di cui all’Art.87 del CCNL 01.07.2014 nonché agli Artt.37 e 50 del D.L.vo 81/2008, questi ultimi in “Allegato 12”, e confermano, quindi, l’istituzione dell’apposito Fondo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale” (RLST), nella misura dello 0,005% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014, da versarsi alla Cassa Edile ma gestito dall’Ente Sfera, di cui al nuovo Regolamento posto in “Allegato 13”.
ART.22
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
Le Parti, ai sensi degli Artt.12 e 38 del CCNL 01.07.2014, concordano che l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) sia fissato nel 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014, ed in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio provinciale ragusano e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Le Parti concordano, altresì, che il quarto indicatore su base locale sia individuato nel rapporto fra “Massa Salari versata” e “Massa salari denunciata”, a cui attribuiscono una incidenza ponderale in termini percentuali pari al 25%.
Le Parti individuano, quindi, come sotto riportato, le incidenze ponderali dei restanti tre indicatori:
1. Numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile: ……… 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in Cassa Edile: 25%
La determinazione dell’EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all’Art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:
anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 con media triennio 2015/2014/2013;
anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014;
anno 2019: media triennio 2018/2017/2016 con media triennio 2017/2016/20115;
e così via per gli anni successivi, sino alla data che sarà stabilita dalle Parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di marzo di ogni anno, le Parti si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo aprile dell’anno corrente e fino al mese di marzo dell’anno successivo.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR:
qualora nessuno o solo uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’EVR non sarà riconosciuto;
qualora dovessero risultare pari o positivi solo due dei suddetti parametri, l’EVR sarà riconosciuto nella misura del 2% dei minimi di paga in vigore alla data del 01.07.2014 (in quanto la somma delle incidenze ponderali di qualunque dei due sui quattro parametri risulta superiore al 30% e, quindi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla loro somma: 25%+25%=50% del 4%);
qualora dovessero risultare pari o positivi tre dei suddetti parametri, l’EVR sarà riconosciuto nella misura del 3% dei minimi di paga in vigore alla data del 01.07.2014 (in quanto la somma delle incidenze ponderali di qualunque dei tre sui quattro parametri risulta pari al 75%, quindi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla loro somma: 25%+25%+25%=75% del 4%);
qualora dovessero risultare pari o positivi tutti i quattro suddetti parametri, l’EVR sarà riconosciuto nella misura piena del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 01.07.2014.
Fatti salvi eventuali errori di calcolo, si indicano i tre scaglioni dell’EVR:
Categoria | Valore mensile dell'EVR | ||
4% | 3% | 2% | |
Impiegato 1 cat. Liv. 7 | € 65,23 | € 48,92 | € 32,61 |
Impiegato 1 cat. Liv. 6 | € 58,71 | € 44,03 | € 29,35 |
Impiegato 2 cat. Liv. 5 | € 48,92 | € 36,69 | € 24,46 |
Impiegato 2 cat. Liv.4 Operaio Spec. Liv.4 | € 45,66 | € 34,25 | € 22,83 |
Impiegato 3 cat. Liv.3 Operaio Spec. Liv.3 | € 42,40 | € 31,80 | € 21,20 |
Impiegato 4 cat. Liv.2 Operaio Qualif. Liv.2 | € 38,16 | € 28,62 | € 19,08 |
Impiegato 4 cat. Liv.1 Operaio Comune Liv.1 | € 32,61 | € 24,46 | € 16,31 |
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni Impresa, annualmente e nel suo complesso – al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i – procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale triennio su triennio:
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
- Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;
Per il primo anno, con effetti dal 1° marzo 2017, l’EVR non sarà riconosciuto stante l’andamento dei suddetti parametri nei trienni 2016/2015/2014 e 2015/2014/2013 i cui valori così risultano:
Indicatore | Media triennio 16/14 | Media triennio 15/13 | Andamento |
1 | 3.201 Operai | 3.319 Operai | NEGATIVO |
2 | 24.720.114 Euro | 24.017.075 Euro | POSITIVO |
3 | 2.226.656 ore | 2.227.696 ore | NEGATIVO |
4 | 0,90995 | 0,9205 | NEGATIVO |
Verificata la non dovuta erogazione per il periodo aprile 2017/marzo 2018, come conseguenza dell’andamento prima rilevato, le prossime verifiche dovranno essere riferite al raffronto tra i dati registrati nei seguenti periodi:
erogazione da aprile 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014
erogazione da aprile 2019: media triennio 2018/2017/2016 con media triennio 2017/2016/2015
Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rimanda a quanto all’uopo disciplinato dal citato Art.38 del CCNL 01.07.2014 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini (“Allegato 14”) ed al nuovo Regolamento sull’EVR (“Allegato 15”) avendo a mente che l’erogazione dell’EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall’Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti.
Le Parti si danno atto che l’ammontare dell’EVR, come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
ART.23 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E’ istituito presso l’Ente Cassa Edile di Ragusa un fondo per la mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico dei Datori di Lavoro per la previdenza complementare, disciplinato dal Regolamento “Allegato 16” che si allega al presente Contratto, il cui contributo è fissato nello 0,005% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014
ART.24 BONUS PREMIALITÀ
Le Parti, coscientemente consapevoli di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, confermano in via sperimentale e per tutta la vigenza del presente Contratto il “Bonus Premialità”.
Pertanto alle Imprese aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici “Protocolli di Legalità” con il Ministero dell’Interno, e sue diramazioni territoriali, che rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro, è riconosciuto un bonus premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,84%) e all’Ente Sfera (1,00%).
Le Parti, conseguentemente, concordano di adottare il nuovo Regolamento che si allega al presente quale “Allegato 17”.
ART.25 CARENZA MALATTIA
Le Parti confermano l’istituto della carenza malattia, per eventi non superiori a sei giorni per anno, usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Xxxxx Xxxxx, anche se riferita a più eventi secondo il Regolamento che si allega al presente quale “Allegato 18”.
ART.26
FONDO LAVORI USURANTI
L’aliquota “Lavori Usanti” viene fissata nello 0,10% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014.
ART.27
ENTI BILATERALI NAZIONALI
Ai sensi dell’Allegato 8 al Verbale di Accordo fra le Parti nazionali del 01.07.2014, il contributo agli attuali Enti Bilaterali Nazionali viene erogato dalla Cassa Edile entro il 31 marzo di ciascun anno e calcolato sulle retribuzioni relative all'anno cassa edile precedente:
a) 0,02% quale contributo istituzionale per la CNCE;
b) 0,02% quale contributo istituzionale per la CNCPT;
c) 0,02% quale contributo istituzionale per il FORMEDIL Nazionale;
Allorquando le Parti nazionali provvederanno a modificare, in tutto o in parte, le modalità e l’entità di contribuzione agli Enti Bilaterali nazionali sarà cura delle Parti sottoscrittrici adeguare conseguentemente il contenuto del presente articolo.
ART.28
XXXX APPRENDISTI E XXXX APPRENDISTI ARTIGIANI
Ai sensi dell’Accordo Nazionale 22 dicembre 2015 a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti di cui all’Art. 92 del CCNL 01.07.2014 e, di conseguenza, l’Art. 27 del CCPL 17.10.2012 ed il suo Allegato 24 sono abrogati e non producono più effetti dal 01.09.2015. Gli avanzi di gestione del relativo Fondo sono utilizzate, fino ad un massimo del 50% della loro consistenza, per esigenze dovute alla pratica attuazione delle disposizioni di cui al precedente Art.4 e suo Regolamento, “Allegato 5”.
ART.29
VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE
A far data dal 1.3.2017, ai sensi e per gli effetti della Delibera n.2/2015 del Comitato della Bilateralità, si conviene che la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese, per cui la Cassa Edile è tenuta a controllare le denunce presentate dalle Imprese mensilmente.
Nel caso di superamento del numero massimo di ore non lavorate ma giustificate (ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, etc…), la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell’Impresa interessata.
Nel caso in cui l’Impresa non fornisca alla Cassa Xxxxx esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all’Impresa il pagamento dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.
In caso di mancato assolvimento, l’Impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell’irregolarità dell’Impresa con indicazione del relativo debito contributivo.
ART.30 VALIDITÀ E DURATA
Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della ex provincia regionale di Ragusa con decorrenza dal 1° marzo 2017 e fino al 29.02.2020, o, del caso, fino alla data che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.
ART.31 – STAMPA
Le Parti, infine, conferiscono mandato alla Cassa Edile di Ragusa di provvedere alla stampa del presente Contratto, alla sua divulgazione, sia ai Lavoratori che alle Imprese e, quindi, alle Parti stipulanti, entro il prossimo 30.04.2017.
Elenco degli Allegati al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 13 marzo 2017 Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 01 luglio 2014 da valere in tutta la Provincia di Ragusa
******
Allegato 1: Art.105, D.L.vo 50/2016, inerente la disciplina del subappalto nei Contratti Pubblici; Allegato 2: Schema di comunicazione dell’Impresa appaltatrice alla RSA-OO.SS.-ANCE Ragusa-
Xxxxx Xxxxx, nei casi di cui all’Art.2, lettera a), punto 1.;
Allegato 3: Statuto Ente Sfera, aggiornato con atto notarile in data 16.09.2010;
Allegato 4: Statuto dell’Ente Cassa Edile, aggiornato con atto notarile in data 16.09.2010; Allegato 5: Regolamento inerente malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale; Allegato 6: Regolamento del Fondo Assistenza Imprese edili;
Allegato 7: Regolamento dell’Ente Cassa Edile; Allegato 8: Regolamento Prestazioni Assistenziali; Allegato 9: Regolamento sulle visite in cantiere;
Allegato 10: Regolamento sul Fondo DISS – Dispositivi Individuali e Sorveglianza Sanitaria; Allegato 11: Osservatorio sull’Industria delle Costruzioni;
Allegato 12: Artt.37 e 50 del D.L.vo 81/2008, inerente funzioni e compiti dell’RLS ed RLST; Allegato 13: Regolamento sul Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e sugli RLST; Allegato 14: Art.38 del CCNL 01.07.2014;
Allegato 15: Regolamento sull’EVR;
Allegato 16: Regolamento sulla Mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare; Allegato 17: Regolamento sul “Bonus Premialità”;
Allegato 18: Regolamento sull’istituto della “Carenza” per la malattia.
ALLEGATO 1
D.L.VO 18/04/2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Art. 105 Subappalto (testo vigente al 13.03.2017)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a Lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art.80.
5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microImpresa o piccola Impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
ALLEGATO 2
Schema di comunicazione da effettuare da parte dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice nei casi di cui all’Art.2, lettera a) punto 1 del CCPL 13.03.2017
*****
(Carta intestata dell'Impresa)
Spett.le Cassa Edile di Ragusa Spett.le ANCE Ragusa Xxxxx.xx OOSS Ragusa
OGGETTO: APPALTO E SUBAPPALTO
Il sottoscritto ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ,
con sede legale in Via ………………………………………………………………………. n°…………
xxxx in ………………………….…………………….……………………..……., provincia di ……………..
immatricolata alla Cassa Edile di Ragusa con il n°....................
C.F./P.IVA ,
Tel ,
Fax ,
e-mail ,
PEC: ;
agli effetti della disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di cui all'Art.14 del vigente CCNL per i dipendenti di Imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo di avere affidato in appalto/subappalto all'Impresa sottoindicata l'esecuzione dei seguenti lavori:
Cantiere di: ......................................................................................................................................
Denominazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice: .............................................................
Avente sede legale in ............................................................, Via ...................................... n° ........
Indicazione delle opere appaltate o subappaltate: .............................................................................
Data presunta di inizio lavori: .............................................................................................................
Per codesta Cassa Edile si trasmette in allegato la dichiarazione di adesione al CCNL ed ai CCPL integrativi rilasciata dall'Impresa prima indicata.
Timbro e Firma
….............................
ALLEGATO 3
STATUTO ENTE SICUREZZA FORMAZIONE EDILE DI RAGUSA (S.F.E.RA.) SCUOLA EDILE E C.P.T.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1: Costituzione, Sede e Durata
1. Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Ragusa (ANCE Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente Sicurezza e Formazione Edile della provincia di Ragusa (SFERA) Scuola Edile e C.P.T., di seguito "Ente".
2. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei Lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e FilleaCGIL), nonché tra l'ANCE Ragusa e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei Lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, CNACOSTRUZIONI, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18/12/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. L'Ente fa parte del sistema Nazionale Paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL Nazionale e per la sicurezza dalla CNCPT, e dalle loro articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi collettivi di cui al presente articolo.
4. Le norme di costituzione e statutarie dell’Ente sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione, le prestazioni ed i servizi erogati sono disciplinati dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell’Ente.
6. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell’Ente.
7. L'Ente non ha fini di lucro.
8. All'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
9. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui dall'Art.2 c.1 lett. ee) e dall'Art.51 del
D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..
10. L'Ente ha sede in Ragusa.
11. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.
Art.2: Rappresentanza Legale e Foro Competente
1. La rappresentanza legale spetta al Presidente dell’Ente che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo Art.9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell’Ente è competente il Foro di Ragusa.
Art.3: Scopi statutari
1. L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per Operai, Impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.
2. L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, ed inoltre l’attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.
3. Per realizzare gli scopi statutari l'Ente si avvale:
- della propria struttura organizzativa e tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'edilizia, stipulato tra le Parti sociali nazionali di cui all'Art.1;
- di soggetti pubblici o privati competenti nelle singole materie.
Art.4: Compiti ed Attività dell'Ente
1. L'Ente:
gestisce l'attività della Borsa Lavoro, ai sensi dell'Art.114 del CCNL 18/06/2008;
gestisce le risorse di cui al Fondo regolamentato secondo l'Allegato 12 al CCPL 23/04/2007 e ss.mm.ii.;
provvede alla istituzione e conservazione dell’anagrafe dei nominativi dei rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio della provincia di Ragusa, rilasciando la certificazione dell'avvenuta formazione;
svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti del Lavoratori;
svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'Art.51 del D. L.vo 81/2008;
svolge ogni altro compito gli verrà assegnato dalle Organizzazioni di cui al punto 1 del precedente articolo
2. L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di formazione e sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle Imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti stabiliti sia dai Contratti e dagli Accordi, nazionali e territoriali, stipulati e siglati dalle Associazioni di cui al punto 1 dell'articolo 1, che dagli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e dalle loro articolazioni regionali.
3. Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative strettamente integrate tra di loro:
a. Area formazione ed addestramento, di cui al comma 1del precedente Art.3;
b. Area sicurezza e salute, di cui al comma 2 del precedente Art.3.
4. Le attività di cui alla lettera a. del comma 3 sono rivolte, di norma, a:
a) giovani diplomati e laureati;
b) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i Lavoratori stranieri immigrati;
c) giovani titolari di contratti di apprendistato o di inserimento;
d) Lavoratori in mobilità;
e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
f) partecipanti ad attività di formazione permanente e di recupero educativo;
g) personale (Operai, Impiegati tecnici e quadri) dipendente da Imprese edili.
L’Ente, almeno annualmente, progetta, organizza e realizza corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori edili e rivolti in modo particolare alle seguenti categorie:
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
Lavoratori immigrati.
In aggiunta l’Ente attiva periodici corsi formativi rivolti a quanti, dato il loro inquadramento contrattuale, possano risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.
Inoltre, compatibilmente con le disponibilità economico finanziarie, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente potrà:
I) istituire borse di studio per il conseguimento di diplomi tecnici pertinenti al settore;
II) istituire corsi professionali edili finanziati e gestiti dallo stesso Ente;
III) istituire Scuole Professionali Edili finanziate e gestite dallo stesso Ente.
5. Le attività di cui alla lettera b. del comma 3 sono rivolte, di norma, a:
a) Addetti al montaggio, smontaggio, uso e manutenzione dei ponteggi;
b) Addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze;
c) Addetti al servizio di pronto soccorso;
d) Coordinatori in materia di sicurezza e salute;
e) Lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di inserimento;
f) Lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
g) Lavoratori occupati;
h) Lavoratori stranieri immigrati;
i) Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
l) Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione;
m) Tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti, dipendenti di Imprese edili.
L'Ente si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, dai Datori di Lavoro o dai Lavoratori.
Inoltre, l'Ente esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati, secondo le procedure di cui al successivo Art.16.
L’Ente, in aggiunta, promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute, l’Ente, quindi, suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.
Art.5: Aderenti
1. Aderiscono all’Ente tutte le Imprese ed i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
2. L’Ente adempie alle proprie funzioni a favore degli aderenti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
TITOLO II CONTRIBUTI E SERVIZI
Art.6: Contribuzione
1. Gli obblighi di contribuzione e di versamento all’Ente sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. Gli Accordi locali di cui al precedente comma determinano la ripartizione della contribuzione fra il contributo istituzionale per il funzionamento dell’Ente e quelli per garantire i servizi di cui al successivo Art.7 e oggi sono:
- Contributo istituzionale Ente SFERA;
- Contributo Formazione e Addestramento;
- Contributo Visite in Cantiere;
- Contributo Xxxxxx e Sicurezza;
- Contributo Xxxxx Xxxxxx;
ai quali i singoli servizi attingono.
Art.7: Servizi Erogati
A) INTERVENTI FORMATIVI
1. Per la gestione dell'attività formativa il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti una Commissione Didattica.
2. La Commissione è formata da 2 persone di cui una designata dall’Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell’Art.1 e una dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori.
3. La Commissione controlla l'organizzazione didattica e funzionale dei corsi, qualunque sia la fonte di finanziamento, promuove lo studio e l'applicazione dei programmi curandone l'aderenza alle necessità degli scopi sociali e sovrintende a tutta l'attività formativa dell'Ente.
4. L’esecuzione didattica dei corsi verrà affidata di volta in volta ad insegnanti scelti dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della Commissione didattica. L'indicazione dei docenti è una facoltà insindacabile, di pertinenza autonoma ed esclusiva di ciascuna delle Organizzazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, le quali attenzioneranno debitamente i curriculum, studiorum e vitae, e la professionalità posseduta in riferimento alla tipologia di corsi da avviare.
5. Qualora l’Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, sotto il controllo e la supervisione della Commissione Didattica, ad altro Ente paritetico di cui al vigente CCNL di settore.
6. L’Ente, per opportunità economica, gestionale ed operativa, può programmare, organizzare ed attuare corsi interprovinciali di concerto con gli analoghi Enti delle province cointeressate.
B) INTERVENTI SUI LUOGHI DI LAVORO
1. Per l'attività di cui all'ultimo comma dell'Art.4, il Consiglio di Amministrazione determina le procedure concrete di attuazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.
2. Le suddette procedure sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:
a) su espressa richiesta delle Imprese aderenti o degli R.L.S., il Comitato di Presidenza programma l’effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle Imprese medesime ed ai suddetti R.L.S. su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell’Ente, può programmare in via autonoma l’effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L’effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Direttore dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e agli
R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro;
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’Impresa ed ai Lavoratori e/o loro Rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore.
Ove possibile, allo scadere di detti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore delle relazioni dei tecnici.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'Art.1 per le iniziative del caso.
3. Le procedure di cui sopra non esonerano le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
C) INTERVENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA
1. L'Ente promuove e favorisce la salute e la sicurezza nei posti di lavoro attraverso l'attuazione del Regolamento sulla gestione del Fondo di cui all'Allegato 12 del CCPL 23/04/2007 e ss.mm.ii..
D) INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO DEL LAVORO
1. L'Ente promuove e favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso lo sportello informativo della Xxxxx Xxxxxx di cui all'Art.114 del CCNL 18/06/2008.
E) NUOVI INTERVENTI
1. Le parti di cui all'articolo 1, comma 1, con apposito accordo, possono istituire nuovi servizi ed eventuali relativi contributi.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Art.8: Gli Organi Amministrativi e di Controllo
1. Sono Organi dell’Ente:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio di Amministrazione;
- le Commissioni d’Area;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. Gli Organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.
Art.9: Il Presidente
1. Il Presidente dell’Ente è designato dall’Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Ente di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, all’applicazione dello Statuto;
b) promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le adunanze;
c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale che lo ha designato.
6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Art.10: Il Vice Presidente
1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente dell’Ente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
3. Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concetto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, tutte o parte delle sue funzioni, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei Lavoratori.
5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
Art.11: Il Comitato di Presidenza
1. Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza.
2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. del precedente Art.1, giusto articolo 12, lettera B), prima alinea.
3. Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
a. curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b. intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
c. proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo Art.15;
d. proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
e. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
f. sovraintendere al lavoro delle Commissioni d'Area di cui al successivo Art.13.
4. Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art.12: Il Consiglio di Amministrazione
A) COMPITI
Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.
Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:
1. amministrare il contributo contrattuale della provincia di Ragusa ed il patrimonio dell'Ente;
2. provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite;
3. curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi statutari;
4. delegare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo Art.13, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabile ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto;
5. assegnare alle Commissioni d'Area, ai sensi del successivo Art.13, i budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo Art.13. Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio;
6. definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
7. curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai Contratti ed Accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'Art.1;
8. accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
9. promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
10. stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale;
11. nominare il Direttore di cui al successivo Art.15, su proposta del Comitato di Presidenza;
12. assumere e licenziare il personale dell'Ente;
13. approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; esso sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e, successivamente, sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui al punto 1 dell'Art.1;
14. verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
15. compiere tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
16. stabilire la composizione paritetica delle Commissioni d'Area la cui designazione è demandata alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1.
B) COMPOSIZIONE
L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 6 membri:
- n.3 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 3, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, previo accordo locale sulle modalità di attuazione, è designato, con nomina diretta ed unitaria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
- n. 3 dalle Organizzazioni dei Lavoratori della provincia di Ragusa di cui all'Art.1.
Le medesime Organizzazioni designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, i membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.
C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
E', però, data facoltà agli Organismi designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
La carica è gratuita.
D) CONVOCAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e/o dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione, da notificare sia ai Componenti il Consiglio di Amministrazione sia alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1, è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Direttore.
E) DELIBERAZIONI
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Xxxxxxx membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.
Art.13: Le Commissioni d’Area
1. Per il perseguimento dei fini di cui all'Art.3 l'Ente si articola in due Commissioni d’Area:
Commissione Formazione e Addestramento, ai sensi dell'Art.4 comma 3, lettera a.,
Commissione Sicurezza e Salute, ai sensi dell’Art.4 comma 3, lettera b.
2. Le suddette Commissioni d'Area valutano i progetti e le iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari competano loro negli ambiti di cui ai citati Artt.3 e 4. Le Commissioni d'Area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio di amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esso conferito dai Contratti Collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui al comma 1 dell'Art.1. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 2 del presente articolo attraverso il Direttore che può avvalersi di responsabili d'area, scelti fra il personale dipendente dell'Ente.
4. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 2 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
5. Ogni sei mesi, e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.
Art.14: Il Collegio dei Sindaci Revisori
A) COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei Datori di Lavoro e da quelle dei Lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
B) ATTRIBUZIONI
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli Artt.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo dell’Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo allorquando l’Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.
C) DURATA
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.
D) COMPENSI
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV PERSONALE PATRIMONIO BILANCI
Art.15: Il Direttore
1. Il Direttore, all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, e svolge, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al precedente Art.13;
c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT e loro articolazioni regionali.
3. Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Art.16: Il Personale dell'Ente
1. L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
2. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico e normativo conforme al CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.
3. Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Art.17: Il Patrimonio Sociale
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Xxxxx, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
2. è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.
Art.18: Le Entrate
1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'Art.1 e nell'ambito di questi dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della provincia di Ragusa, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.
Art.19: L'Amministrazione
1. L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.
2. I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente
3. Gli avanzi annuali dei singoli fondi vanno Impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie da utilizzarsi negli anni successivi per analoghe e specifiche destinazioni.
4. Viene fatto, in particolare, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
Art.20: Gli Esercizi Finanziari ed il Bilancio
1. L'esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo riguardante e comprendente le singole gestioni dell’Ente che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
4. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
6. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente dell’Ente e del Collegio di Sindaci e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati, agli organismi di coordinamento FORMEDIL – CNCPT e loro articolazioni regionali; devono inoltre essere inviati alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e sottoscrivendo, entro i successivi 30 giorni, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale
dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente dell'Ente ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione, all'uopo convocato, per le determinazioni conseguenti.
7. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Presidenza e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
8. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni.
9. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art.21: Il Segreto d'ufficio
1. I membri del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni d'Area e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.
Art.22: Liquidazione
1. La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui al comma 1 dell'Art.1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
2. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
3. Trascorsi n. 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
4. Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 0000 x 000.
Art.23: Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori di cui al comma 1 dell'Art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT.
Art.24: Controversie
1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'Art.1.
2. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'Art.1, che decidono in via definitiva.
Art.25: Norma di Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
ALLEGATO 4
STATUTO ENTE CASSA EDILE DI RAGUSA TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
1. Ai sensi dell'Art.36 e seguenti del Codice Civile, tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa (ANCE Ragusa) aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile di Ragusa, di seguito "Cassa Edile, per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
2. La Cassa Edile è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'attuazione, nella provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei Lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE Ragusa e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Ragusa. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Ragusa e per le materie indicate nel presente Statuto, dei Contratti e Accordi Collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei Lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, CNACOSTRUZIONI, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
3. La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
4. Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai Contratti ed Accordi nazionali stipulati dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati dalle rispettive Organizzazioni territoriali.
5. L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai Contratti ed Accordi Nazionali stipulati dalle Parti di cui al primo periodo del precedente comma 2 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai Contratti ed Accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Xxxxx Xxxxx.
6. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Xxxxx Xxxxx.
7. La Cassa Edile non ha fini di lucro.
8. Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la sua vita.
9. La Cassa Edile ha sede a Ragusa.
10. La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.
Articolo 2: RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE
1. La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa Edile è competente il Foro di Ragusa.
3. Il domicilio legale degli Operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.
Articolo 3: COMPITI
1. La Cassa Edile provvede, sulla base dei Contratti ed Accordi Collettivi stipulati si sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto:
alla gestione degli accantonamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
alle prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa Edile;
ad ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Ragusa ad esse aderenti.
2. Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di Accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai Contratti ed Accordi Collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. La Cassa Xxxxx attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli Accordi Nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.
Articolo 4: ISCRITTI E FUNZIONI
1. Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le Imprese e gli Operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da Contratti e Accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
2. La Cassa Edile adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
Articolo 5: RAPPORTO DI ISCRIZIONE
1. L'iscrizione alla Xxxxx Xxxxx si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle Parti Sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.
2. Con l'iscrizione alla Cassa Edile le Imprese e gli Operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai Contratti, Accordi ed Atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.
3. L'iscrizione dell'Impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
4. L'iscrizione dell'Impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia di Ragusa.
TITOLO II
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Articolo 6: CONTRIBUZIONI
1. Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli Accordi stipulati tra le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della provincia di Ragusa ad esse aderenti.
2. I contributi alla Cassa Edile, ai sensi del numero 4) dell’Accordo nazionale, sottoscritto fra le Organizzazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1, in data 14 dicembre 2000, sono versati dalle Imprese sulla base degli elementi retributivi territoriali come stabiliti dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle Parti di cui al comma 1 dell'Art. 1.
3. Gli obblighi contributivi e di versamento delle Imprese e dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.
4. Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
5. Le quote di contributo a carico degli Operai devono essere loro trattenute da parte delle Imprese sulla relativa retribuzione.
6. L'Impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'Operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.
Articolo 7: PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1. Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli Accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli Accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della provincia di Ragusa aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'Art. 1.
2. Le prestazioni demandate agli Accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.
3. La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
4. La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.
TITOLO III
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Articolo 8: ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
1. Sono Organi della Cassa Edile:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.
2. Gli Organi della Cassa Edile sono vincolati ad applicare gli Accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli Accordi nazionali medesimi.
Articolo 9: PRESIDENTE
1. Il Presidente della Cassa Edile è designato dall’Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
4. Spetta al Presidente:
a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
b) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, all’applicazione dello Statuto;
c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale che lo ha designato, tutte o parte delle sue funzioni.
6. In caso di dimissioni, non dovute a ragioni di forza maggiore, il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Articolo 10: VICE PRESIDENTE
1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente della Xxxxx Xxxxx dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
3. Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei Lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni, non dovute a ragioni di forza maggiore, il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
Articolo 11: COMITATO DI PRESIDENZA
1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il componente del Comitato di Gestione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. del precedente Art. 1, giusto l'Art. 12, lettera B), sub. a.
3. Spetta al Comitato di Presidenza:
sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Imprese ed Operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
4. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Xxxxx Xxxxx deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 12: COMITATO DI GESTIONE
A) COMPITI
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli Accordi di cui al comma 2, dell'articolo 1. In particolare il Comitato di Gestione:
a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli Accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
b) predispone il bilancio consuntivo;
c) delibera i regolamenti interni della Cassa Edile, previo parere vincolante delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 dell’articolo 1;
d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
e) stabilisce, in conformità agli Accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
f) provvede alla formazione ed all’amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Xxxxx Xxxxx, ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le Imprese e gli Operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione, tramite l’Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa, di cui all’Allegato 13 del CCPL 23/04/2007;
i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista e vende immobili per fini statutari;
l) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa Edile;
m) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo 16;
n) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili;
o) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.
B) COMPOSIZIONE
Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:
a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE; 1 componente dei 6, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo nazionale d'intesa 18 dicembre 1998, e con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso, previo accordo locale sulle modalità di attuazione, è designato, con nomina diretta ed unitaria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione territoriale dei Datori di Lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 1, dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell'articolo 1;
b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori di cui all'Art. 1.
C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.
È però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
La carica è gratuita.
D) CONVOCAZIONI
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato di Gestione, da notificare sia ai Componenti il Comitato di Gestione sia alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno.
Di norma il Direttore della Xxxxx Xxxxx partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.
E) DELIBERAZIONI
Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Comitato di Gestione e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.
Articolo 13: CONSIGLIO GENERALE
A) COMPITI
Spetta al Consiglio Generale:
esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
approvare il bilancio consuntivo della Cassa Edile;
decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Imprese o Operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.
B) COMPOSIZIONE
Il Consiglio Generale e composto da:
- 12 componenti del Comitato di Gestione;
- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2. dell'Art. 1, giusto Art. 12, lettera b, sub. a;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei Lavoratori di cui all'Art. 1.
C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.
È data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
La carica è gratuita.
D) CONVOCAZIONI
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da notificare sia ai Componenti il Consiglio Generale sia alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno.
E) DELIBERAZIONI
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Delle adunanze viene redatto un verbale a cura del Direttore o, in sua assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio Generale e sottoscritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore o da chi lo ha redatto.
Articolo 14: COLLEGIO SINDACALE
A) COMPOSIZIONE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei Datori di Lavoro e da quelle dei Lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le medesime Organizzazioni di cui al periodo precedente. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
B) ATTRIBUZIONI
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli Artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo allorquando l’Ordine del Giorno presenta argomenti di loro competenza.
C) DURATA
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari, essi possono essere confermati e non possono essere revocati se non per giusta causa.
D) COMPENSI
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione.
TITOLO IV
PERSONALE PATRIMONIO BILANCI
Articolo 15: DIRETTORE
1. Gli Uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato, all’infuori del Consiglio Generale, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
2. Il Direttore, sotto il controllo del Comitato di Presidenza e del Comitato di Gestione ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.
3. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa Edile da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.
4. In particolare, il Direttore:
a) organizza e dirige il personale della Xxxxx Xxxxx;
b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa Edile;
c) sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle Imprese ed ai Lavoratori non iscritti.
Articolo 16: PERSONALE DELLA CASSA
1. L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
2. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, ed in conformità con il CCNL per gli addetti edili ed affini del settore industria.
Articolo 17: PATRIMONIO
1. Il Patrimonio della Cassa Edile è costituito:
a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Xxxxx Xxxxx;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa Edile.
2. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.
Articolo 18: ENTRATE
1. Costituiscono entrate della Cassa Edile:
a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle Imprese, sia da parte dei Lavoratori;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa Edile;
e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa Edile.
Articolo 19: PRELEVAMENTI E SPESE
1. Alle spese di gestione la Xxxxx Xxxxx farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
2. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.
3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Xxxxx Xxxxx deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale che ha designato il Presidente e dai Sindacati dei Lavoratori.
Articolo 20: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
1. L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa Edile che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli Accordi nazionali.
4. Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri degli accordi nazionali.
5. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
6. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
7. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico -, insieme al piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui ai commi successivi, accompagnati dalle relazioni del Presidente della Xxxxx Xxxxx e del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, devono essere inviati alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili; devono, inoltre, essere inviati alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1 perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo e per le verifiche di conformità, redigendo e sottoscrivendo, entro i successivi 30 giorni, apposito verbale di ratifica. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di
trasmetterglielo, il Presidente della Xxxxx Xxxxx ne darà lettura al Comitato di Gestione, all’uopo convocato, per le determinazioni conseguenti.
8. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
9. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione per le valutazioni di merito le quali saranno trasmesse al Comitato di Presidenza entro i successivi 30 giorni.
10. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria della Cassa Edile di Ragusa, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 21: SEGRETO D'UFFICIO
1. I membri del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ogni altra persona che partecipi alle riunioni della Cassa Xxxxx, nonché il personale della Cassa Edile medesima, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.
Articolo 22: LIQUIDAZIONE
1. La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 1, con intesa con le Associazioni artigiane di cui al medesimo articolo 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1.
2. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa Edile cessi da ogni attività per disposizione di legge.
3. Trascorsi 6 (sei) mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Ragusa.
4. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa Edile, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
6. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Ragusa.
Articolo 23: MODIFICHE ALLO STATUTO
1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 dell’articolo 1, che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Articolo 24: CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del Presidente statuto è deferita all'esame delle organizzazioni territoriali di cui al comma 1, dell'Art.1;
2. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette organizzazioni nazionali di cui all'Art. 1, che decidono in via definitiva.
Articolo 25: NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
ALLEGATO 5
REGOLAMENTO RIMBORSO
MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO, MALATTIA PROFESSIONALE (MIMP)
Indennità Integrativa di Malattia
Durante l'assenza del Lavoratore per malattia l'Impresa, entro i limiti di conservazione del posto, è tenuta a erogare mensilmente in busta all'Operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal CCNL.
Indennità Integrativa di Infortunio e Malattia Professionale
Durante l'assenza dal lavoro, entro i limiti di conservazione del posto nel caso di malattia professionale e fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro, l'Impresa è tenuta a erogare mensilmente all'Operaio non in prova il relativo trattamento economico calcolato in base a quanto disposto dal CCNL.
Rimborso da parte della Cassa Edile
Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale già corrisposto dall’Impresa al Lavoratore in base a quanto previsto dalle norme contrattuali, viene rimborsato all’Impresa medesima dalla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
Il rimborso spetta per l’intero trattamento corrisposto al Lavoratore, non in prova, dal 1° giorno di malattia indennizzato dall’INPS, per tutta la durata dell’evento e per tutto il periodo di comporto, se nel trimestre solare scaduto prima dell’evento, risultino denunciate per il Lavoratore medesimo almeno 450 ore computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale:
40: 450 = y : x
dove: “y” è l’orario settimanale parziale
“x” è l’orario minimo per avere diritto al rimborso intero
Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Xxxxx Xxxxx, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’Impresa e le ore di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa integrazione guadagni.
Qualora le ore di cui al comma precedente risultino inferiori al numero indicato, il rimborso è proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:
450 : x = y : z
dove: “x” è l’importo da imborsare per intero (100%) “y” sono le ore effettive risultanti
“z” è l’importo ridotto da rimborsare
Per trimestre solare si deve intendere i tre mesi precedenti l’inizio della malattia o infortunio e, nel caso che questa/o si protragga anche nel mese successivo, i dati relativi al trimestre solare precedente l’evento rimangono gli stessi già denunciati in precedenza.
Per gli Operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato ai commi precedenti, è rimborsato all’Impresa per intero.
Per avere diritto al rimborso, pena la decadenza dall’esercizio del diritto, l’Impresa dovrà:
essere in possesso di Durc On Line ed in corso di validità al periodo di paga per il quale lo chiede;
presentare, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferisce il rimborso, specifica domanda corredata da tutta la documentazione di cui in appresso.
A decorrere dal 01.03.2017 si applicano le seguenti procedure:
1. L’Impresa dopo aver corrisposto i trattamenti di malattia ed infortunio spettanti ai Lavoratori, in attuazione della normativa nazionale vigente, per poter ottenerne il rimborso è tenuta ad inviare alla Cassa Edile, a pena di irricevibilità della richiesta, alla scadenza di ciascun mese:
a) la denuncia dei nominativi, con indicazione della categoria, dei Lavoratori che risultano ammalati nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile, dai quali deve risultare distintamente per i diversi periodi di assenza, le giornate indennizzate dall’Impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati, per i quali sarà richiesto il rimborso alla medesima Cassa Edile;
b) una copia, per ciascun Lavoratore, del certificato medico comprovante l’inizio e la durata della malattia o dell’infortunio che comporta la temporanea inidoneità al lavoro;
c) una copia, per ciascun Lavoratore, della busta paga dalla quale risultano distintamente gli importi corrisposti dall’Impresa a titolo di integrazione dei trattamenti di malattia od infortunio, dei quali si chiede il rimborso;
d) una copia del proprio Durc On Line e in corso di validità;
e) l’indicazione delle coordinate bancarie IBAN di un proprio conto corrente.
2. La Cassa Edile effettua, all’atto di presentazione della domanda di rimborso, i controlli formali tendenti a riscontrare la correntezza di tutti i versamenti degli accantonamenti e dei contributi e la presenza di tutta la documentazione di cui al precedente punto 1., e, del caso comunicherà immediatamente all’Impresa il debito contributivo e/o la carenza documentale riscontrata e assegnerà il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione per la necessaria regolarizzazione contributiva e/o integrazione documentale, trascorso inutilmente il quale l’Impresa decadrà dal beneficio.
3. La Cassa Edile, quindi, effettuate le verifiche provvederà alternativamente:
a) qualora l’Impresa sia al corrente con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi, a pena di decadenza, a comunicare all’Impresa l’intero importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso il quale, a scelta della medesima Impresa, potrà essere portato in compensazione con il dovuto della denuncia relativa al mese successivo ovvero essere bonificato sul conto corrente da essa comunicato, e tutto ciò entro i 30 giorni successivi decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla medesima Cassa la richiesta completa della documentazione di cui al precedente punto 1., fatto salvo il termine del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 2.;
b) qualora l’Impresa abbia in corso un procedimento di rateizzazione degli accantonamenti e dei contributi, a bonificare sul conto corrente da essa comunicato un acconto pari al 50% dell’importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso, entro i 30 giorni successivi decorrenti dalla data in cui è pervenuta alla medesima Cassa la richiesta completa della documentazione di cui al precedente punto 1., fatto salvo il termine del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 2., mentre il relativo saldo sarà bonificato 30 giorni dopo la data di avvenuta conclusione del predetto piano di rateizzazione; per tale fattispecie di Impresa è preclusa la facoltà di compensazione di cui alla lettera a).
La Cassa Edile, entro 30 giorni dal 13.03.2017, dovrà evadere tutto l’eventuale pregresso giacente alla data del 28.02.2017 e per gli eventi insorti fino a tale data, comunicando alle singole Imprese:
a) che hanno diritto al rimborso in quanto, dalle verifiche della stessa Xxxxx Xxxxx, risulta che le medesime erano in regola con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi fino al periodo di paga per il quale lo hanno chiesto fattispecie di cui al punto 2) dell’ACPL 7.3.1989 sempre che le domande di richiesta risultino complete della documentazione di cui al punto 3) dell’ACPL 7.3.1989; in tal caso la Cassa Edile, entro i successivi 30 giorni procederà a bonificare sul conto corrente dell’Impresa l’intero importo corrispondente alle somme per le quali è stato riconosciuto il diritto;
b) che non hanno diritto al rimborso poichè, dalle verifiche della stessa Xxxxx Xxxxx, risulta che le medesime non erano in regola con i versamenti degli accantonamenti e dei contributi fino al periodo di paga per il quale lo hanno chiesto fattispecie di cui al punto 2) dell’ACPL 7.3.1989;
c) che non hanno diritto al rimborso perchè, dalle verifiche della stessa Xxxxx Xxxxx, risulta che le richieste di rimborso non sono complete della documentazione di cui al punto 3) dell’ACPL 7.3.1989.
La Cassa Xxxxx trasmetterà alle Parti stipulanti dettagliata relazione concernente:
1) l’andamento economico del fondo MIMP, per i primi 4 trimestri di applicazione di questa nuova regolamentazione;
2) numero Imprese, periodo di rimborso, pratiche rimborsate/non rimborsate, e relativa motivazione, importo complessivo liquidato nel trimestre.
Qualora dovessero intervenire Accordi e/o Contratti nazionali modificativi o integrativi della omonima normativa in materia, di cui agli Artt. 26 e 27 del CCNL 01.07.2014 e relativi Allegati, le Parti si incontreranno prontamente per adeguare il presente Regolamento a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale.
ALLEGATO 6 REGOLAMENTO DEL FONDO ASSISTENZA IMPRESE EDILI (FAIE)
La Xxxxx Xxxxx riscuote la voce di contribuzione del Fondo costituito con ACPL 28.02.1973 dalle Imprese di cui ai commi successivi.
La quota è riscossa in nome e per conto dell’Associazione datoriale firmataria del CCPL 13.03.2017 e ad essa viene rimessa con le modalità e le cadenze di cui alle quote territoriali di adesione contrattuale istituite ai sensi dell’Art.36 del CCNL 01.07.2014.
ANCE Ragusa, periodicamente, comunica alla Cassa Edile l’elenco delle Imprese ad essa aderenti in quanto le stesse sono tenute ad ottemperare all’obbligo di contribuzione in uno con i versamenti contrattuali mensilmente dovuti.
Le Imprese assistite da ANCE Ragusa, ossia quelle Imprese esercenti l’attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Ragusa e non già iscritte ad altre organizzazioni imprenditoriali, possono liberamente alimentare il Fondo ed in tal caso usufruiscono dei servizi di assistenza associativa e partecipano alle iniziative di interesse specifico per la categoria promosse dalla parte datoriale.
L’aliquota contributiva percentuale, e l’eventuale valore minimo assoluto mensile, viene fissata in sede di rinnovo contrattuale e comunicata alla Cassa Edile per le necessarie incombenze del caso.
ALLEGATO 7
REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE DI RAGUSA
***
Denuncia nominativa dei Lavoratori occupati
Art.1
I Datori di Lavoro sono tenuti ad inviare mensilmente all’Ente Cassa Edile la denuncia nominativa dei Lavoratori occupati tramite l’apposita procedura informatica entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza.
Art.2
Il Datore di Xxxxxx è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte dell’Ente per il recupero e la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.
Versamenti all’Ente
Art.3
Gli importi degli accantonamenti previsti di volta in volta dal CCNL relativi alle percentuali delle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate e quelli previsti dai CCPL relativi alla percentuale delle ore di assenza dal lavoro dovuta ai casi di malattia o infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché gli importi delle multe applicate ai Lavoratori e le “Quote di Adesione Contrattuale”, dovranno essere versati all’Ente entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza. Qualora i Datori di Lavoro non dovessero provvedervi entro tale periodo sono comunque tenuti ad inviare all’Ente stesso la denuncia di cui al precedente Art.1 entro il suddetto termine.
Art.4
I detti versamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo dei c/c bancari indicati dall’Ente.
Art.5
Ai fini della verifica, ai sensi dell’Art.2 del DM 30.01.2015 e ss.mm.ii. per la generazione del documento (Durc On Line - DOL) di cui all’Art.7 del medesimo Decreto, l’Impresa si considera regolare se ha, non solo versato, ma anche presentato la denuncia di cui all’Art.1, entro i termini previsti dal DM di cui prima, per cui la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica ciò significa che l’Impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del terz’ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa (per esempio: mese di competenza gennaio – denuncia e versamento entro il mese di febbraio invio al SIRCE (Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile) entro il 15 del mese di marzo – verifica della regolarità contributiva relativa a tali adempimenti a partire dal 1° aprile).
Nel caso in cui l’Impresa abbia effettuato il versamento ma non abbia presentato la denuncia, la Xxxxx Xxxxx, tramite PEC, provvederà ad invitarla affinchè presenti detta denuncia entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. Ove l’Impresa ottemperi entro detto termine la Cassa Edile attesterà la regolarità sulla piattaforma per il DOL, in caso contrario, non essendo possibile il riscontro ai sensi dell’Art.3 del DM 30.01.2015, l’Impresa è irregolare e la Cassa Edile procederà alla sua segnalazione al SIRCE.
Art.6
Il contributo istituzionale verso l’Ente è fissato dalle Parti firmatarie del CCPL.
Le Parti, al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli uffici dell’Ente Cassa Edile, per quanto riguarda il pagamento di tutti i contributi e accantonamenti previsti dai CCNL e integrativi provinciali vigenti, convengono che:
- le Imprese sono tassativamente obbligate ad inviare all'Ente Cassa Edile la denuncia di cui al precedente Art.1 entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza;
- i versamenti delle somme debbono essere effettuati contestualmente alla presentazione delle denunce.
Se effettuati oltre il mese successivo a quello di competenza, il contributo di cui al comma 1 viene assoggettato al tasso d’interesse, individuato dall’INPS per i casi di omissione contributiva, ridotto del 50%. Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto da parte dell’Ente per il recupero delle somme ad esso dovute.
In caso di verifica per la generazione del DOL la non corresponsione dei soli interessi dovuti (di importo superiore a € 150,00) comporta l’irregolarità contributiva dell’Impresa al SIRCE.
Condizione per la regolarità dell’Impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun Operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali d’assenza) – non inferiore a quello contrattuale. Nel caso in cui l’Impresa non fornisca alla Cassa Xxxxx esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all’Impresa il pagamento dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l’Impresa è irregolare e la Cassa Edile procede alla segnalazione al SIRCE dell’irregolarità dell’Impresa con indicazione del relativo debito contributivo.
Art.7
Nel caso di versamenti di somme inferiori a quelle dovute, l’Ente imputerà il pagamento ai sensi dell’Art.1193 comma 2 del Codice Civile.
Procedure di recupero crediti
Art. 8
Le procedure per il recupero crediti sono di seguito esplicitate a seconda delle varie fattispecie riscontrabili.
A. Mancata denuncia
A.1 Invio della lettera, tramite PEC da parte della Cassa Xxxxx, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine di presentazione della denuncia;
A.2 Assegnazione di un termine di 15 giorni per l’invio della denuncia o per la comunicazione di sospensione dell’attività lavorativa;
A.3 In caso di inadempienza, segnalazione dell’Impresa al SIRCE e valutazione di eventuali iniziative legali per l’accertamento e il recupero del credito.
B. Mancato versamento
B.1 Lettera all’Impresa di sollecito ad adempiere (tramite PEC)
B.1.1 Invio della lettera, da parte della Cassa Edile, entro il secondo mese successivo a quello di mancata effettuazione del versamento, contenente i seguenti dati:
Periodo di omessa contribuzione;
Importo del credito della Cassa Edile;
Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione.
B.1.2 Trascorsi inutilmente i 10 giorni, la Cassa Edile procederà a segnalare il caso a:
I dipendenti dell’Impresa inadempiente;
La Stazione Appaltante (per i Lavori Pubblici);
L’Impresa appaltatrice (nei casi di inadempienza dell’Impresa subappaltatrice).
B.2 Lettera all’Impresa di diffida ad adempiere (tramite PEC)
B.2.1 Invio della lettera, contestuale alla segnalazione di mancato versamento ai soggetti di cui al punto B.1.2 (dopo 10 giorni dalla lettera di sollecito), contenente, oltre gli stessi dati di cui al punto B.1.1, anche:
Assegnazione del termine di 10 giorni per la regolarizzazione;
Avviso di ricorso, trascorsi inutilmente i 10 giorni, alla magistratura competente per il recupero del credito.
B.3 Affido della pratica al legale della Cassa Edile
B.3.1 Invio della pratica al legale dopo 10 giorni dalla lettera di diffida;
B.3.2 Immediata attivazione procedura ingiuntiva;
B.3.3 Richiesta interessi di mora maturati e maturandi;
B.3.4 Insinuazione della Cassa Edile nelle procedure fallimentari per recupero accantonamenti e contributi;
B.3.5 In caso di esito negativo, comunicazione ai Lavoratori interessati.
Nota: ovviamente la gradualità dei criteri sopra esposti non potrà trovare applicazione nel caso di chiusura o fallimento dell’azienda; in tali casi l’azione di recupero dovrà essere immediata.
C. Procedure di contestazione
Nel caso in cui alla Cassa Xxxxx sia fornita una documentazione relativa ad una probabile evasione contributiva dell’Impresa, la Cassa Xxxxx chiederà all’Impresa stessa di provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione o a dare proprie giustificazioni, trascorsi i quali, senza che l’Impresa vi abbia provveduto ovvero non abbia fornito alcuna giustificazione, la Cassa Xxxxx attiverà le procedure di cui alla precedente lettera B, punti B.2 e B.3. Qualora l’irregolarità risulti definitivamente accertata l’irregolarità, grave o meno secondo i criteri generali, sarà segnalata al SIRCE.
Il Direttore dell’Ente Cassa Edile di Ragusa, almeno ogni 2 mesi, trasmette al Comitato di Gestione l’elenco delle procedure attivate ai sensi delle precedenti lettere A., B. e C..
A far data dal 01/04/2017 sono annullate e non hanno più vigenza tutte le precedenti procedure e i pregressi deliberati in contrasto con i contenuti del presente articolo, fatte in ogni caso salve le procedure attivate entro il 31/03/2017.
Art.9
Sulla base degli atti d’ufficio e a richiesta di ciascun Operaio può essere rilasciato da parte dell’Ente un estratto conto di posizione. L’estratto conto non può essere richiesto durante i periodi che precedono la compilazione e la distribuzione degli assegni relativi alla liquidazione dei compensi per ferie e gratifica natalizia e precisamente dal 1 giugno al 31 luglio e dal 1 novembre al 20 dicembre di ciascun anno.
Regole per la verifica della regolarità per il DOL
Art.10
Le regole della Cassa Edile per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del DM 30.01.2015 (Durc On Line - DOL), sono stabilite, oggi, dalla Delibera del Comitato della Bilateralità del 10.07.2015, di cui alla Lettera circolare n. 29/2015 della CNCE del 10.07.2015, la quale sostituisce interamente le precedenti Regole adottate dal Comitato e che qui si intende integralmente riportata.
Art.11
Sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Imprese ed Operai, in materia di contributi e prestazioni decide, in prima istanza, il Comitato di Presidenza della Xxxxx Xxxxx.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
Anagrafe Datori di Lavoro e Operai
Art.12
Presso l’Ente sono istituite l’Anagrafe dei Datori di Lavoro che abbiano presentato denuncia ai sensi dell’Art.1 e l’Anagrafe dei Lavoratori di cui alle denunce.
Art.13
Sulle schede intestate ai singoli Datori di Lavoro devono essere partitariamente trascritti gli importi versati ogni mese, rispettivamente a titolo di trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, delle quote di adesione contrattuale, di multe, di interessi di mora e penalità, e di ogni altro contributo.
Sulle schede intestate ai singoli Operai devono, invece, essere trascritti per ogni mese le ore e gli importi relativi agli accantonamenti previsti dall’Art.3 del presente Regolamento, quali risultano dalle denunce nominative presentate dai Datori di Lavoro.
Art.14
Ad ogni trimestre, e comunque entro la fine del mese successivo, deve essere controllata la rispondenza tra gli importi dei versamenti registrati nell’Anagrafe Operai e gli importi degli accantonamenti registrati nell’Anagrafe dei Datori di Lavoro e confrontati i risultati con i libri contabili dell’Ente e con gli importi accreditati per lo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo dagli istituti bancari.
Dell’esito di detto controllo si deve dare atto con apposito verbale da sottoscrivere dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Presidente o dal Vice-Presidente.
Nei bimestri coincidenti con le liquidazioni degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia il termine utile del controllo viene postergato di un ulteriore mese.
Liquidazione accantonamenti per ferie e gratifica natalizia
Art.15
La liquidazione degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia agli aventi diritto viene effettuata di norma in due rate semestrali, rispettivamente: entro il 31 luglio, per l’importo maturato nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno in corso, ed entro il 20 dicembre, per l'importo maturato nel semestre dal 1° aprile al 30 settembre, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dell'Ente. Allo scopo di facilitare, per quanto possibile, le regolarità dei pagamenti è fatto obbligo ai Datori di Lavoro di provvedere ai versamenti di competenza, improrogabilmente, entro il 20 giugno per il semestre ottobre/marzo ed entro il 20 novembre per il semestre aprile/settembre. Agli Operai è fatto obbligo di comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di domicilio.
Art.16
Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente sulla rispondenza delle somme corrisposte per ferie e gratifica natalizia rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme stesse deve essere presentato dall’Operaio all’Ente medesimo, sotto pena di decadenza, entro due mesi della data in cui dette somme si sono rese liquidate ed esigibili, salvo i casi di cui all’Art.17.
Art.17
Gli importi degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia che, per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, rimangono disponibili fino alla prescrizione di legge, oggi fissata in 10 anni. Trascorso quest’ultimo termine, gli importi stessi possono essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato di Gestione per le forme di assistenza gestite dall’Ente.
Art.18
Ai fini del presente regolamento ed a chiarimento della norma di cui ai precedenti Artt.15, 16 e 17 per “data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dall’Ente si rendono liquidi ed esigibili”, si intende quella di emissione del titolo, di cui al precedente Art.15.
Art.19
Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo su domanda degli eventi diritto e su conforme inappellabile giudizio del Comitato di Presidenza – oltre che nei casi di morte dell’iscritto; cessazione dell’assistenza gestita dall’Ente; passaggio dell’iscritto ad altra attività; espatrio dell’iscritto; emigrazione dell’iscritto in altra provincia; cessazione permanente di attività lavorativa; ovvero quando l’iscritto all’Ente diventa Imprenditore – per i seguenti comprovati motivi:
1) in caso di chiamata alle armi per servizio di leva;
2) in caso di matrimonio;
3) in caso di nascita di figli;
4) in caso di infortunio di durata superiore ai 90 giorni, o di malattia di durata superiore ai 120 giorni;
5) in caso di altre particolari eventualità che saranno vagliate di volta in volta dal Comitato di Presidenza.
Art.20
Il Comitato di Gestione dell’Ente dovrà provvedere alla gestione della percentuale per ferie e gratifica natalizia separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell’Ente ed alla assistenza e previdenza.
Prestazioni nei casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art.21
L’Ente, compatibilmente con le disponibilità della gestione, eroga le prestazioni in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale secondo le modalità previste dalla Disciplina di cui all’Allegato E del CCNL 19.04.2010, mediante un apposito fondo denominato MIMP al quale affluisce una quota dei contributi di cui al precedente Art.6, comma 1, fissata dalle Parti sottoscrittrici le quali, con apposito Regolamento, hanno disciplinato le modalità e le procedure per il rimborso alle Imprese.
Le suddette prestazioni formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal citato contratto.
Art.22
I Datori di Lavoro sono tenuti a far pervenire all’Ente le denunce nominative mensili degli Operai ammalati, nonché la documentazione relativa alle singole pratiche entro il termine perentorio del giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono, pena l’irricevibilità della domanda e la conseguente decadenza al diritto al rimborso da parte dell’Impresa.
Art.23
Il Datore di Xxxxxx è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee od inesatte contenute nelle denunce, salvo ogni azione da parte dell’Ente per il recupero e la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.
Art.24
Il Comitato di Gestione dell’Ente dovrà provvedere alla gestione del fondo MIMP separatamente da quella dei fondi destinati al funzionamento dell’Ente ed alla assistenza e previdenza.
Prestazioni assistenziali
Art.25
Compatibilmente con le disponibilità del “Fondo Prestazioni agli Operai” vengono erogate le Prestazioni assistenziali, per le cui modalità ed i cui requisiti richiesti per accedervi si fa rifermento all’apposito Regolamento elaborato dalle Parti sociali stipulanti. Il Comitato di Gestione potrà inoltre deliberare altre forme di assistenza, previo vincolante parere favorevole delle Parti sociali stipulanti.
Art.26
Possono fruire dell’assistenza da parte dell’Ente gli Operai iscritti alla Cassa medesima relativamente ai quali risultino regolarmente versati sia il contributo paritetico che la percentuale per ferie e gratifica natalizia.
Art.27
Per ottenere l’assistenza da parte dell’Ente in una qualsiasi delle forme sopra previste gli Operai debbono presentare domanda scritta, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.
Art.28
Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli Operai deve essere tenuta registrazione cronologica per singola prestazione in apposito registro con l’indicazione del numero e degli importi erogati. Gli importi stessi debbono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli Operai beneficiati, precisando la causa dell’erogazione.
Art.29
Quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibera del Consiglio Generale previo vincolante parere favorevole delle Parti sociali stipulanti.
ALLEGATO 8
REGOLAMENTO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE DI RAGUSA
Programma di attività
L’Ente Cassa Edile della provincia di Ragusa appresta a favore degli Operai iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale e previdenziale, nonchè assume iniziative diverse nell’interesse degli iscritti.
Compatibilmente con le disponibilità di esercizio, vengono erogate le seguenti prestazioni assistenziali a norma degli Artt. 3 e 7 del vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, dell'Art. 25 del Regolamento della Cassa Edile e dei vigenti CCNL e CCPL.
Prestazioni assistenziali a favore degli Operai iscritti da valere per gli eventi maturati dopo il 1° marzo 2017
L’Ente eroga le prestazioni di cui al presente Regolamento all’Operaio non in prova, che incorra nell’evento alle dipendenze di Impresa iscritta all’Ente Cassa Edile di Ragusa, il quale abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia:
almeno 800 ore lavorative, nei dodici mesi precedenti l’evento, effettivamente accantonate;
N.B.: Per le lavoratrici, durante il periodo di assenza per maternità, da comprovarsi tramite idonea certificazione medica, o per interdizione obbligatoria, da comprovarsi tramite il certificato rilasciato dal competente Ispettorato del Lavoro, le ore figurative di presenza sono considerate utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle specifiche prestazioni.
1. Il Premio di matrimonio è stabilito nella misura di € 350,00.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza. L’Operaio è altresì tenuto a far pervenire all’Ente stesso il certificato attestante l’avvenuto matrimonio o documentazione equipollente.
2. Il Premio di natalità per i figli è stabilito nella misura di € 250,00.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza. L’Operaio è altresì tenuto a far pervenire all’Ente stesso il certificato attestante l’avvenuta nascita.
3. Il Sussidio di studio per i figli a carico studenti ovvero per il medesimo Lavoratore-studente è stabilito nella misura di:
3.1 € 80,00
all’atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore d’obbligo, e, quindi, per l’iscrizione alla 2^ ed alla 3^classe;
3.2 € 170,00
se frequentanti la scuola media superiore e riportino una media non inferiore ai 7/10; 3.3 € 170,00
qualora l’ammissione all’esame finale della scuola media superiore riporti una media non inferiore ai 7/10;
3.4 € 400,00
se frequentanti l’università agli studi e riportino una media non inferiore a 25/30 ed abbiano superato l’80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato dalla propria facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza. L’Operaio è altresì tenuto a far pervenire all’Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e l’attestato
rilasciato dalla scuola o dall’università agli studi nonché, per quest’ultima, anche il piano di studi, ovvero documentazione equipollente.
4. Il premio di laurea per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo Lavoratore-studente, è stabilito nella misura di:
4.1 € 300,00
se laureati di 1° livello, con al massimo un anno di fuori corso, con una votazione non inferiore a 75/100;
4.2 € 500,00
se laureati di 2° livello con al massimo un anno di fuori corso.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza. L’Operaio è altresì tenuto a far pervenire all’Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, e il certificato rilasciato dall’Università competente che attesti la durata legale del corso di laurea, l’anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo, la data in cui lo stesso è stato conseguito ed il voto riportato, ovvero documentazione equipollente.
5. n.1 Borsa di studio annuale di € 1.200,00 su un tema proposto annualmente dal Comitato di Gestione su problematiche del settore riservato a laureati della provincia di Ragusa, che abbiano conseguito la laurea con la tesi proposta.
6. L’assegno per morte ai superstiti aventi causa è stabilito nella misura di:
6.1 € 450,00 al coniuge superstite senza figli a carico;
6.2 € 550,00 al coniuge superstite con un figlio a carico;
6.3 € 650,00 al coniuge superstite con due figli a carico;
6.4 € 750,00 al coniuge superstite con tre figli a carico;
6.5 € 850,00 al coniuge superstite con oltre tre figli a carico;
6.6 € 300,00 per ogni genitore o familiare a carico nel caso di Operai celibi.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall’evento. Gli aventi causa sono tenuti altresì a far pervenire all’Ente stesso lo stato di famiglia, o documentazione equipollente, all’atto del decesso, il certificato di morte e la dichiarazione di responsabilità attestante la non avvenuta separazione legale ed il carico familiare.
7. Sussidi vari:
in via del tutto eccezionale e straordinaria, secondo le disponibilità di esercizio, su delibera del Comitato di Gestione, possono essere concessi sussidi straordinari fino al massimo di € 1.500,00 da corrispondersi una sola volta nell’anno.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza. L’Operaio è tenuto altresì a far pervenire all’Ente stesso la documentazione dalla quale risulti o sia possibile desumere la gravità dell’evento denunciato, la situazione familiare e le spese straordinarie sostenute.
8. L’Ente rimborsa le spese sostenute per cure odontoiatriche:
8.1 fino al 30% per una spesa massima di € 1.800,00 a tutti gli Operai iscritti alla Cassa che abbiano effettuato accantonamenti per almeno 4.000 ore; si specifica che fino ad una spesa sostenuta di € 420,00 il corrispondente contributo sarà di € 125,00 e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza, e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.
9. L’Ente rimborsa la spesa sostenuta per supporti acustici fino ad una spesa massima di € 200,00.
La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente, entro sei mesi dall’evento a pena di decadenza, e deve essere corredata dalla documentazione fiscale e medica probatoria, entrambe con originale in visione ovvero in copia autentica. La Cassa si riserva di sottoporre a visita fiscale i richiedenti.
10. È istituito il Premio d’ingresso per i Lavoratori iscritti per la prima volta all’anagrafe degli Operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili; a tali Lavoratori che abbiano maturato un monte ore lavorato pari ad almeno
2.100 è riconosciuto un premio di € 200,00.
La prestazione è erogata al Lavoratore automaticamente dall’Ente entro 30 giorni dal raggiungimento delle 2.100 ore e sempre che il Lavoratore si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell’Ente Cassa Edile di Ragusa.
Nelle more dell’attivazione dell’anagrafe nazionale dei Lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del Lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore. La Cassa Xxxxx richiederà tale autocertificazione al Lavoratore appena lo stesso avrà raggiunto le
2.100 ore.
11. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono estese:
11.1.fino a tre mesi dopo la cessazione dell’iscrizione all’Ente a quegli Operai che attestino di essere:
11.1.1 disoccupati, nel qual caso occorre presentare all’Ente Cassa Edile di Ragusa la certificazione rilasciata dall’Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
11.1.2 occupati con versamenti verso il sistema nazionale delle Casse Edili, nel qual caso sarà cura dell’Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.
11.2.per tutto il periodo della CIGO con un massimo di 13 settimane a quegli Operai che attestino di essere:
11.2.1 occupati ma sospesi dal lavoro per CIGO, nel qual caso sarà cura dell’Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.
12. Avvertenze:
12.1 I singoli eventi sono indennizzabili una sola volta nel periodo 01/10 – 30/09 di ogni anno;
12.2 Per accedere ad ogni singola prestazione il Lavoratore deve essere in possesso dei rispettivi requisiti al momento del verificarsi dell’evento;
12.3 In caso di cumulo di ore con altra Cassa Edile, per il raggiungimento del requisito richiesto, si procederà alla liquidazione della prestazione in modo proporzionale alle ore di effettivo accantonamento presso la Cassa edile di Ragusa;
12.4 Sui moduli predisposti dalla Cassa Edile e relativi ad ogni singola richiesta di prestazione deve contemplarsi l’autorizzazione all’Ente Cassa Edile, da parte del richiedente, a verificare presso gli Enti competenti, la veridicità delle singole dichiarazioni.
***
Gli importi delle singole prestazioni sono aumentati del 50% allorquando nello stato di famiglia del Lavoratore iscritto, da allegare alla domanda di erogazione della prestazione, vi sia un familiare a carico, entro il 1° grado di parentela, affetto da patologie cliniche complesse quali, per esempio, SLA, autismo, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome di Down, etc… da evincersi su idonea attestazione della ASP di competenza, anch’essa da allegare in originale alla prescritta documentazione.
ALLEGATO 9 REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE VISITE IN CANTIERE
***
L'anno quemilaquattro, il giorno 20 del mese di dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Ragusa e provincia, di seguito denominato CPT, presso la propria sede sita in Ragusa, Xxxxx xxx Xxxxxxx xx00/X,
Xxxxxxxx
x L'Art.3 dello Statuto del CPT, allegato al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro datato 16/09/2004, stabilisce che il CPT ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere Il miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative;
L'Art.4 del medesimo Statuto chiarisce che, per realizzare detti scopi, il CPT si avvale della propria struttura tecnica, delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell’edilizia e di soggetti pubblici o privati competenti in materia ed esercita, con le procedure di cui all'Art.16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
Analizzate
le cause degli incidenti gravi avvenuti nei cantieri edili della provincia;
i positivi risultati dell’attività di consulenza tecnica sui posti di lavori esercitata dai vari CPT territoriali;
tutto ciò premesso ed analizzato, dovendo dare pratica attuazione ai contenuti di cui all'Art.16 dello Statuto, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità approvano il "Regolamento sulle Procedure per le Visite in Cantiere" allegato al presente sotto la lettera "A" e del quale forma parte integrante.
Il CdA, dando mandato alla Segreteria di notificarne i contenuti alle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori nonchè alle Imprese ed ai Lavoratori iscritti alla locale Cassa Edile, dichiara chiusa la seduta.
Letto, Confermato e Sottoscritto
X.xx Geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Presidente X.xx Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vicepresidente
X.xx Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Segretario del CPT
“ALLEGATO A” AL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER LE VISITE IN CANTIERE
(ex Art.3 dello Statuto del CPT allegato al CCPL 16.09.2004)
Art. 1: Istituzione e scopo del Servizio
E' istituito il servizio di consulenza tecnica gratuito nei cantieri edili pubblici e privati presenti nel territorio della Provincia di Ragusa.
Il servizio, necessario per dare pratica attuazione ai contenuti previsti dal vigente CCNL del settore edile, è volto principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro nei cantieri temporanei e/o mobili così come definiti dal D.L.vo 494/96 e ss.mm.ii..
Il servizio è erogato tenuto conto delle risorse economico-finanziare e tecnico-organizzative in possesso del CPT come evidenziate dal piano previsionale delle entrate e delle uscite di cui alla lettera e), 4° comma dell'Art.8 dello Statuto.
Il CdA del CPT, in sede di approvazione del bilancio preventivo, fissa di anno in anno l'ammontare delle risorse economiche destinate al Servizio e l'emolumento, omnicomprensivo, per singola visita in cantiere di spettanza dei tecnici.
L'attivazione del servizio avviene:
Art. 2: Attivazione del Servizio
a) per espressa richiesta delle Parti Sociali componenti il CPT, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.3;
b) per espressa richiesta delle Imprese aderenti, degli RLS o degli RLST, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.4;
c) per scelta autonoma del CdA del CPT, secondo le modalità operative di cui al successivo Art.5;
Art. 3: Modalità operative per l'attivazione del Servizio da parte delle Parti Sociali
La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le richieste provenienti dai soggetti indicati alla precedente lettera a) dell'Art.2 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato di Presidenza, ove dalle segnalazioni ritenga che nel caso di specie non sia data integrale e corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di un sopralluogo da parte dei Tecnici.
Il Comitato di Presidenza riferirà in merito a tale attività al CdA durante la prima riunione utile.
Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo Art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.
La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Comitato di Presidenza ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e, se eletti, agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro, e concorda con i primi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.
Art. 4: Modalità operative per l'attivazione del Servizio da parte delle Imprese, RLS ed RLST
La Segreteria sottopone all'esame del Comitato di Presidenza le richieste provenienti dai soggetti indicati alla precedente lettera b) dell'Art.2 finalizzate a fornire valutazioni e supporto dei soggetti richiedenti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro
Le visite sono disposte dal Comitato di Presidenza che ne riferirà al CdA alla prima riunione successiva. La priorità dell'intervento è stabilita di norma per quei cantieri che non necessitano del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo Art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.
La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Comitato di Presidenza ai richiedenti soggetti di cui alla precedente lettera b) dell'Art.2 e concorda con i
medesimi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.
Nello stesso anno solare non è possibile realizzare più di due cicli di visite a richiesta per Impresa o gruppo di Imprese relative alle medesime fasi e/o tipologie di lavoro.
Art. 5: Modalità operative per l'attivazione autonoma del Servizio da parte del CPT
Il CPT, ai sensi dell'Art.17 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, accede direttamente all'anagrafe delle Imprese attive tenuta presso l'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa e, giusto Art.11 del D.L.vo 494/96, prende visione delle notifiche preliminari in possesso della locale AUSL ovvero del locale Ispettorato del Lavoro.
La Segreteria con cadenza mensile raccoglie i superiori dati ed elabora una proposta di programma di visite che viene posto all'Ordine del Giorno della successiva prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
Il CdA, esaminata la proposta di cui al precedente comma, può programmare in via autonoma l’effettuazione da parte dei tecnici delle visite ai luoghi di lavoro secondo il programma deliberato.
Il programma dispone le visite secondo:
a) l'entità del cantiere:
1) fino a 200 Uomini Giorno, ovvero fino a n°4 addetti, definito piccolo cantiere;
2) da 200 a 500 Uomini Giorno, ovvero da n°5 a n°10 addetti, definito medio cantiere;
3) oltre 500 Uomini Giorno, ovvero oltre n°10 addetti definito grande cantiere.
b) le fasi lavorative:
1) installazione del cantiere ed opere provvisionali;
2) lavori in elevazione o in sotterraneo;
3) lavori stradali;
4) lavori impiantistici.
La priorità dell'intervento è stabilita di norma per quei cantieri che non necessitano del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
Il Comitato di Presidenza individua, fra i tecnici dello staff di cui al successivo Art.6, il tecnico incaricato per ogni singola visita tenendo in debito conto l'esperienza specifica dello stesso relativa alla tipologia del cantiere e dei lavori da eseguirsi.
La Segreteria dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle Imprese e, se eletti, agli R.L.S. cui fanno capo i luoghi di lavoro, concordando con i primi la data e l'ora per effettuare il sopralluogo; sarà cura della Segreteria verificare l'eventuale incompatibilità fra il Tecnico e l'Impresa ospite e, in tal caso, informare tempestivamente il Comitato di Presidenza per la sua sostituzione.
Art. 6: Lo Staff Tecnico del CPT, composizione e ruoli
Il CPT per l'effettuazione delle visite in cantiere si avvale di un proprio Staff composto da n°6 tecnici operanti nel settore delle costruzioni, con competenze specifiche maturate nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I Tecnici del CPT, siano essi dipendenti che liberi professionisti, sono dotati di professionalità, competenza e riconoscibilità; essi sono selezionati secondo quanto previsto dalla lettera g), comma 4, dell'Art.9 dello Statuto su proposta del Comitato di Presidenza, ai sensi della lettera d), comma 4, dell'Art.8 del medesimo Statuto.
I Tecnici hanno il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'Impresa ed ai Lavoratori nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, anche in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica e di riferire tempestivamente al Comitato l'esito della visita.
Art. 7: Modalità esecutive delle visite in cantiere
Il Tecnico è dotato di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal CPT, indossa tutti i DPI richiesti dalle lavorazioni in corso, entra in cantiere solo previo consenso dell'Impresa e mantiene
all'interno del cantiere un comportamento tale da non arrecare fastidio all'Impresa o danno alle lavorazioni in corso.
In tutti i sopralluoghi il tecnico, dichiarando i propri dati e mostrando il tesserino di cui al comma precedente, si presenta al Titolare o al Legale Rappresentante o al preposto o al responsabile, anche temporaneo, del cantiere, presente al momento della visita, e richiede la presenza dell'RLS, se eletto e se presente nel luogo di lavoro, ed anche, se nel cantiere operano più Imprese, richiede la presenza dei Titolari o dei Legali Rappresentanti o dei preposti o dei responsabili, anche temporanei, delle medesime Imprese presenti al momento della visita.
Il Tecnico visita tutto il cantiere facendosi descrivere dal responsabile dell'Impresa le varie scelte operate, quindi individua i fattori di rischio segnalando le corrispondenti misure di prevenzione da applicare e fornisce gli opportuni suggerimenti per il miglioramento degli ambienti di lavoro offrendo anche soluzioni pratiche; nel corso della visita vengono evidenziate le eventuali situazioni di pericolo e insieme ai referenti dell'Impresa si cercano le soluzioni.
Completata la visita, il tecnico analizza la presenza in cantiere della parte documentale relativa alla sicurezza (notifica preliminare, PSC, POS, etc...) e, come promemoria, consegna al responsabile del cantiere una sintetica nota tecnica che riepiloga quando emerso durante il sopralluogo ed informa il responsabile del cantiere che sarà successivamente inviata all'Impresa una relazione sulle condizioni di sicurezza del cantiere, riportante le osservazioni e le relative prescrizioni per ricondurre le lavorazioni in condizioni di sicurezza.
La nota tecnica accompagnata dalla esaustiva relazione è tempestivamente trasmessa dal tecnico alla Segreteria del CPT.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari od ai legali rappresentanti delle Imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati e, per conoscenza ai loro committenti, una lettera dalla quale risulti il tipo e l'esito dell'intervento espletato e, ove del caso, l'invito ad attuare le istruzioni fornite indicandone i tempi di attuazione.
Le seconde visite vengono effettuate quando i cantieri si trovavano in cattive o pessime condizioni di sicurezza e le terze nei casi in cui tra le prime e le seconde non si osservavano significativi miglioramenti allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Ove si riscontrasse una palese e grave inosservanza delle norme contrattuali e di legge il Comitato Paritetico ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all’Art.1 dello Statuto per le iniziative del caso.
Il Comitato di Presidenza riferisce trimestralmente in merito alle singole visite al Consiglio di Amministrazione.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazioni alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
Art. 8: Segreto d'ufficio e riservatezza
I membri del Consiglio di Amministrazione, i tecnici di cui all’Art.6, il personale dell’Ente medesimo e il Segretario sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.
Il CPT assicura la riservatezza in conformità con la vigente normativa sulla Tutela dei dati personali in merito alle comunicazioni alle Imprese ed alle note tecniche redatte dai propri tecnici.
Art. 9: Durata dell'incarico affidato ai tecnici
L'incarico di nomina dei Tecnici dura di norma 12 mesi, rinnovabili.
Art. 10: Disposizioni finali
Il CdA ogni anno relaziona sull'attività del servizio inviando una nota statistica all'INAIL di Ragusa, all'Ispettorato del Lavoro di Ragusa, all'ASP n°7 di Ragusa e alle XX.XX. stipulanti.
ALLEGATO 10
REGOLAMENTO
“FONDO DISS – DISPOSITIVI INDIVIDUALI E SORVEGLIANZA SANITARIA”
********************
Art.1 - COSTITUZIONE DEL FONDO
Il Fondo, istituito dall'APCL del 29 luglio 1999, è costituito da:
1. Fondo DISS-AS: alimentato dal 70% del gettito annuo del Fondo;
2. Fondo DISS-DPI: alimentato dalla rimanente quota nonché da quanto non attivato dalle Imprese accreditate nell’anno precedente.
Art.2 - ISTANZA DI ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE
Entro il 28 febbraio di ciascun anno le Imprese edili operanti nel territorio della provincia di Ragusa che intendono avvalersi per l'anno corrente delle prestazioni di cui al presente Regolamento devono presentare una istanza di accreditamento presso l’Ente S.F.E.RA. secondo lo schema "Allegato A".
Tale istanza, inviata all’Ente S.F.E.RA. a mezzo Raccomandata R.R. o PEC ovvero presentata a mano all’Ente S.F.E.RA., a pena di inaccettabilità e fatto salvo l'ultimo periodo dell'Art.3, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. "Durc On Line - (DOL)” ed in corso di validità alla data del 28 febbraio dell’anno corrente;
2. nei casi di cui al successivo Art.7, comma 4 ("consorzi") e Art.11, comma 3 ("consorzi"), i "DOL" per ogni singola Impresa ed in corso di validità alla data del 28 febbraio dell’anno corrente;
3. Dichiarazione, secondo lo schema "Allegato B", del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa con la quale lo stesso attesti:
3.1 di applicare il CCNL e integrativo provinciale per le Imprese edili ed affini;
3.2 di aver adempiuto alle prescrizioni di cui agli Artt.17 e 18 del D.L.vo 81/2008,
3.3 di avere nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicandone le generalità (nome, cognome e residenza) il titolo di studio e se lo stesso è dipendente dell'Impresa ovvero consulente esterno;
3.4 di avere nominato il Medico Competente indicandone le generalità anagrafiche (nome, cognome e residenza);
3.5 se è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, nel caso affermativo, ne indicherà le generalità anagrafiche (nome, cognome, data di nascita e residenza);
3.6 di aver adempiuto, ove del caso, a quanto previsto dall'Art.87 del CCNL in tema di permessi retribuiti all'RLS;
3.7 di aver adempiuto agli obblighi di cui al Titolo III del D.L.vo 81/2008 in materia di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
3.8 di aver provveduto alle disposizioni inerenti l'informazione e la formazione dei dipendenti ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. L.vo 81/2008.
Art.3 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
L’Ente S.F.E.RA., ricevute entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'Art.2 le istanze di accreditamento di cui all'articolo precedente, le istruisce per l'anno corrente.
Le istanze corredate della prescritta documentazione sono istruite entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al primo comma dell’Art.2.
Ove l'istanza dovesse risultare incompleta o carente, l'istruttoria darà esito negativo nel termine suindicato e delle risultanze negative sarà data comunicazione all'Impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ente S.F.E.RA., potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine non sarà possibile per l’Ente S.F.E.RA. accreditare l'Impresa per l'anno di riferimento.
Art.4 - ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE
Istruite positivamente le istanze ai sensi dell'Art.3 le singole Imprese vengono accreditate presso l’Ente S.F.E.RA. che istituisce l'anagrafe delle Imprese accreditate per l'anno corrente.
Solo le Imprese accreditate per l'anno corrente possono avanzare richiesta di accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento le quali verranno erogate durante il medesimo anno.
TITOLO I - "IL FONDO DISS-AS"
Art.5 - REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DISS-AS
LE IMPRESE: Xxxxxxx presentare richiesta di accesso al servizio tutte le Imprese edili, che applicano il CCNL per l'edilizia e integrativo provinciale, operanti nel territorio della Provincia di Ragusa che siano accreditate presso l’Ente S.F.E.RA. secondo il precedente Art.4. Il numero massimo di prestazioni attivabili annualmente per Impresa è calcolato ai sensi dell'Art.7.
I LAVORATORI: Possono accedere alle prestazioni solo i Lavoratori che siano dipendenti di Imprese edili operanti in provincia di Ragusa e accreditate presso l’Ente S.F.E.RA., giusto Art.4.
Art.6 - LE PRESTAZIONI EROGATE DAL "FONDO DISS-AS"
Ai Lavoratori di cui all'Art.5 dipendenti delle Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 le quali abbiano presentato all’Ente S.F.E.RA. la prescritta richiesta secondo il successivo Art.8, verranno erogate, ove necessarie e a completo carico del "Fondo DISS-AS", esclusivamente le seguenti prestazioni:
1. Visita medica preventiva e periodica per il rilascio del certificato di idoneità alle mansioni svolte e conseguente istituzione della cartella sanitaria e di rischio;
2. Analisi cliniche di rito comprendenti: azotemia, glicemia, creatinina, colesterolo totale, colesterolo HDL, bilirubina, gamma CT, GOT, GPT, emocromo, gruppo sanguigno, esame urine;
3. Esame audiometrico tonale;
4. Esame spirografico;
5. Radiografia toracica;
6. Esame oculistico per VDT.
Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere eseguite solamente da medici competenti e strutture sanitarie convenzionate con l’Ente S.F.E.RA. ciascuno secondo la propria competenza.
La convenzione con i medici competenti disciplinerà il caso in cui il Medico Competente dell'Impresa accreditata non coincida con uno dei Medici Competenti convenzionati con l’Ente S.F.E.RA..
Resta inteso che qualora il Medico Competente convenzionato ovvero quello dell'Impresa ritenga di effettuare ulteriori indagini, analisi o visite specialistiche e, comunque, tutti gli ulteriori adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria di cui all’Art. 38 e seguenti del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, non disciplinati nel presente articolo, rimangono a totale carico delle Imprese.
Art.7 - CALCOLO DEL NUMERO DI PRESTAZIONI DEL "FONDO DISS-AS" PER IMPRESA
Ogni Impresa avrà diritto ad un numero di prestazioni pari al totale delle ore lavorate e denunciate alla Cassa Edile di Ragusa nell'anno precedente dai propri Lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'Art.5 diviso un coefficiente che verrà determinato annualmente dal CdA dell’Ente S.F.E.RA.. Tale coefficiente è funzione del plafond annuo del "Fondo DISS-AS", del monte ore di cui prima afferente alle Imprese accreditate per l'anno e del "costo base unitario".
Il "costo base unitario" è una funzione ponderata dei costi unitari delle prestazioni di cui al precedente Art.6 che l’Ente S.F.E.RA. ha rilevato presso la locale ASP mentre il coefficiente di ponderazione vale 30. Il CdA dell’Ente S.F.E.RA. di anno in anno può modificare il coefficiente di ponderazione.
Nel caso di consorzi fra Imprese operanti in Provincia di Ragusa il "monte ore lavorate" di cui al comma 1 precedente è calcolato in proporzione alle quote di partecipazione dell'Impresa
accreditata, fermo restando che il requisito delle ore lavorate deve riferirsi a quelle denunciate presso la Cassa Edile di Ragusa. In questo caso l'Impresa richiedente trasmette all’Ente S.F.E.RA., in aggiunta alla documentazione prescritta, anche l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio di cui fa parte e dai quali si evinca la quota di partecipazione societaria dell'Impresa richiedente.
Ogni Impresa accreditata presso l’Ente S.F.E.RA. ai sensi dell'Art.4 ha diritto al numero massimo di prestazioni annuali, come calcolato ai sensi dei precedenti commi, che sono cumulabili con quelli dell'anno successivo solo nel caso in cui la medesima Impresa sia accreditata per quell'anno, e, in aggiunta, l’Impresa, a prescindere da detto numero di prestazioni attivabili, può avviare al servizio, di cui al presente Titolo I, tutti i suoi Lavoratori stranieri immigrati.
L’Ente S.F.E.RA. entro il 30 aprile di ciascun anno provvede a comunicare alle singole Imprese accreditate il numero complessivo di prestazioni utilizzabili entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Art.8 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL "FONDO DISS-AS"
Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire delle prestazioni di cui al presente Titolo I devono presentare all’Ente S.F.E.RA. la richiesta di attivazione del servizio, "Allegato C", da utilizzare singolarmente per ogni Lavoratore.
La richiesta va inoltrata all’Ente S.F.E.RA., via fax, consegnata a mano, via posta AR o via e-mail.
L’Ente S.F.E.RA., ricevuta la richiesta nominativa di attivazione del servizio presentata dall'Impresa accreditata, verifica, per il tramite dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, la regolarità di detta Impresa nei confronti del medesimo Ente.
L’Ente S.F.E.RA. comunica all'Impresa l'esito della verifica e, nel caso di verifica positiva, comunica alla stessa il giorno, l'orario ed il luogo dove il Lavoratore deve trovarsi per assoggettarsi alle prestazioni di cui all'Art.6. Ove la verifica dovesse risultare negativa sarà data comunicazione all'Impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ente S.F.E.RA., potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine non sarà possibile per l’Ente S.F.E.RA. evadere la richiesta.
Effettuate le prestazioni di cui all'Art.6, l’Ente S.F.E.RA. consegnerà all'Impresa quanto di competenza.
TITOLO II - "IL FONDO DISS-DPI"
Art.9 - REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL "FONDO DISS-DPI"
LE IMPRESE: Xxxxxxx presentare richiesta di contributo tutte le Imprese edili, che applicano il CCNL per l'edilizia e integrativo provinciale, operanti nel territorio della Provincia di Ragusa che siano accreditate presso l’Ente S.F.E.RA. secondo il precedente Art.4. Il contributo massimo erogabile per Impresa è calcolato ai sensi dell'Art.11.
Art.10 - FINALITA' DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL "FONDO DISS-DPI"
Alle Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 le quali abbiano presentato all’Ente S.F.E.RA. la prescritta richiesta secondo il successivo Art.12, verrà erogato un contributo, fatto salvo quanto stabilito al successivo Art.13, comma 2, sull'acquisto dei DPI effettuato dalle stesse nell'anno corrente e forniti ai propri dipendenti.
Art.11 - CALCOLO DEL NUMERO DI BONUS PER IMPRESA
Il numero di bonus richiedibili per Impresa è pari al totale delle ore lavorate e denunciate alla Cassa Edile di Ragusa nell'anno precedente dai propri Lavoratori diviso un coefficiente che verrà determinato annualmente dal CdA dell’Ente S.F.E.RA.. Tale coefficiente è funzione del plafond annuo del "Fondo DISS-DPI" e del monte ore di cui prima afferente alle Imprese accreditate per l'anno e dei residui non assegnati ai sensi del successivo Art.13, comma 2.
Nel caso di consorzi fra Imprese operanti in Provincia di Ragusa il "monte ore lavorate" di cui al comma precedente è calcolato in proporzione alle quote di partecipazione dell'Impresa accreditata, fermo restando che il requisito delle ore lavorate deve riferirsi a quelle denunciate presso la Cassa Edile di Ragusa. In questa fattispecie l'Impresa richiedente trasmette all’Ente S.F.E.RA., in aggiunta alla documentazione prescritta, anche l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio di cui fa parte.
Ogni Impresa accreditata presso l’Ente S.F.E.RA., ai sensi dell'Art.4, ha diritto, per l'anno corrente, al numero massimo di bonus annuali, come calcolato ai sensi dei commi precedenti e fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 13, comma 2. La richiesta del contributo spettante, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 12, potrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno in corso.
Le prestazioni eventualmente non usufruite entro tale termine, potranno essere cumulate con quelle spettanti per l’anno successivo nel caso in cui l’Impresa si sia accreditata anche per tale anno, oppure convertite, sempre entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno in corso, su richiesta dell’Impresa, in prestazioni del “Fondo DISS- AS”.
La conversione avverrà sulla base del rapporto: € 100 contributo DPI = n.1 prestazione AS.
L’Ente S.F.E.RA. entro il 30 aprile di ciascun anno provvede a comunicare alle singole Imprese accreditate il numero complessivo di bonus utilizzabili per l'anno corrente ed il suo ammontare.
Art.12 - RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEL "FONDO DISS-DPI"
Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire del contributo di cui al presente Titolo II devono presentare all’Ente S.F.E.RA. apposita richiesta come da "Allegato D" corredata dalla seguente documentazione:
1. Fatture debitamente quietanzate emesse dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati nell'anno di riferimento;
2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e, ove eletto dell'RLS o RLST, dell'avvenuta consegna dei DPI avente data compresa nell'anno di riferimento.
La richiesta va inoltrata all’Ente S.F.E.RA., xxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx XX o via e- mail.
L’Ente S.F.E.RA., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo presentata dall'Impresa accreditata, verifica, per il tramite dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, la regolarità di detta Impresa nei confronti del medesimo Ente.
L’Ente S.F.E.RA. comunica all'Impresa l'esito della verifica e, nel caso di verifica positiva, provvede alla erogazione del contributo.
Ove la verifica dovesse risultare negativa sarà data comunicazione all'Impresa, la quale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ente S.F.E.RA., potrà regolarizzare ed integrare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine non sarà possibile per l’Ente S.F.E.RA. evadere la richiesta.
Art.13 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER SINGOLO BONUS DEL "FONDO DISS-DPI"
L’Ente S.F.E.RA. entro il 30 aprile di ogni anno provvede, sulla base dei dati forniti dall'Ente Cassa Edile di Ragusa e con riferimento alle Imprese accreditate giusto Art.3, a fissare l'entità del contributo per singolo bonus.
Qualora l’entità del contributo spettante alla singola Impresa, calcolato ai sensi del precedete Art.11, risulti inferiore ad € 100,00 (Euro cento/00) alla medesima Impresa non spetterà alcun contributo.
L'ammontare complessivo del contributo erogato per singola Impresa non potrà comunque superare l'importo dei documenti di spesa che l'Impresa ha presentato ai sensi del punto 1. comma 1 del precedente Art.12.
Art.14 - DISPOSIZIONI FINALI PER IL "FONDO DISS-AS" E PER IL "FONDO DISS-DPI"
Le prestazioni di cui al Titolo I ed al Titolo II vengono erogate in quanto compatibili con la disponibilità finanziaria rispettivamente del "Fondo DISS-AS" e del "Fondo DISS-DPI", seguendo il rigido ordine di protocollo in entrata delle richieste di cui agli Artt.8 e 12.
Il CdA dell’Ente S.F.E.RA. entro il 30 aprile di ogni anno rendiconterà le Parti stipulanti sull'andamento del Fondo DISS nel suo complesso con distinte relazioni per il Fondo DISS-AS e Fondo DISS-DPI.
Le Parti entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base del rendiconto di cui al comma precedente, provvederanno a modificare, integrare o confermare i contenuti di cui al presente Regolamento. Le
eventuali modifiche e/o integrazioni apportate entreranno in vigore il 01/01 dell'anno seguente ed avranno effetti sulle prestazioni relative all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore.
Art.15 - OBBLIGHI PER LE IMPRESE ACCREDITATE
Le Imprese accreditate ai sensi dell'Art.4 per usufruire delle prestazioni di cui al Titolo I (Fondo DISS-AS), secondo le procedure dell’Art.8, ed al Titolo II (Fondo DISS-DPI), secondo le disposizioni dell’Art.12, assumono il preventivo obbligo di assoggettare ad almeno una visita tecnica i propri cantieri, siti entro il territorio provinciale di Ragusa, a prescindere dalla loro natura pubblica o privata e dalla specifica qualifica di Impresa appaltatrice/subappaltatrice e/o cottimista.
Il servizio di visita tecnica in cantiere, fatto salvo quanto previsto nel caso di erogazione del servizio nei casi di cui all’Art.3 della Legge Regionale 20/2007, sarà regolato, in quanto compatibile, dal vigente Regolamento sulle visite tecniche, pertanto, le Imprese accreditate, contestualmente, ovvero prima, di inoltrare l’Allegato C (attivazione delle visite mediche) e/o l’Allegato D (richiesta contributo DPI) devono inviare all’Ente S.F.E.RA., a pena di decadenza dai benefici del Fondo, il “Modulo di richiesta di visita tecnica in cantiere”, denominato “Allegato E”.
ALLEGATO A
Spett.le Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T. Centro Direzionale ASI, Box 3 Q.B.
00000 Xxxxxx
OGGETTO: FONDO DISS - ISTANZA DI ACCREDITAMENTO E CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.L.vo 196/2003 sulla Privacy)
Il sottoscritto (*) ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa (*) ,
con sede legale in Via (*) ………………………..…………………………………..…………. n°………
xxxx in (*) ……………………………………………………………..……………., provincia di ….…..
C.F./P.IVA (*) ……......…………………………….……..., Tel. (*) ,
Fax. (*) …………………………………., e-mail (*) ,
PEC (*) immatricolata
alla Cassa Edile di Ragusa con il n° (*) ........................................ con la presente fa istanza di accreditamento presso codesto Ente S.F.E.RA. in modo da poter accedere alle prestazioni del "Fondo DISS".
All'uopo alla presente allega:
1. Durc On Line in corso di validità alla data del 28 febbraio ;
2. Dichiarazione "Allegato B";
3. In aggiunta (barrare la casella se pertinente):
avendo operato in regime di "consorzio":
3.1 Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio di cui fa parte.
3.2 Durc On Line in corso di validità alla data del 28 febbraio riferito al Consorzio.
4. Consenso scritto al trattamento dei dati personali giusto D.L.vo 196/2003 sulla Privacy.
Data, …………………………. Timbro e Firma
(*): campi obbligatori
INFORMATIVA RESA DALL’ENTE S.F.E.RA. DI RAGUSA ALL’INTERESSATO AI SENSI D.L.VO 196/2003
IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI E LORO TRATTAMENTO
Ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali che si intendono trattare, l’Ente S.F.E.RA. La informa di quanto segue:
1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questo Ente, delle finalità attinenti all’esercizio dell’attività regolamentata dal Regolamento per la gestione del “Fondo DISS” e di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle consentite dalla normativa.
3. Il conferimento dei dati personali è condizione essenziale per l'espletamento dei servizi di cui al citato regolamento.
4. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità, agli altri soggetti che gravitano intorno al mondo dell’Ente S.F.E.RA., quali, esemplificativamente, Imprese di assicurazioni, istituti di credito, Imprese fornitrici, periti, legali, consulenti, società di servizi a cui sia affidata la gestione delle prestazioni, organismi associativi propri del settore lavorativo, banche dati esterne (Cassa Edile, INAIL., INPS, CCIAA., etc…).
5. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti (medici competenti, laboratori analisi, strutture sanitarie, etcc..), alla Pubblica Amministrazione in genere e agli Organi di Vigilanza e Controllo (ASP, Ispettorato del Lavoro, etc…) ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. La norma vigente conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
8. Il Titolare del trattamento e i Responsabili sono domiciliati presso la Sede dell’Ente S.F.E.RA.; i rispettivi dati identificativi possono essere acquisiti presso la sede dell’Ente S.F.E.RA. sita al Box 3 Q.B. del Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX - 00000 Xxxxxx.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi del D.L.vo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.
Luogo e data
Nome e cognome dell’interessato (leggibili)
…………………, addì …………………
Con osservanza
TIMBRO E FIRMA
…………………………………….
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa.
ALLEGATO B
Il sottoscritto (*) ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa (*) ,
con sede legale in Via (*) ………………………..…………………………………..…………. n°………
xxxx in (*) ……………………………………………………………..……………., provincia di ….…..
C.F./P.IVA (*) ……......…………………………….……..., Tel. (*) ,
Fax. (*) …………………………………., e-mail (*) ,
PEC (*) ……………………………………………………... con riferimento all'istanza di accreditamento presso l’Ente S.F.E.RA. di Ragusa ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al "Fondo DISS"
D I C H I A R A
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt.38 e 47 del DPR 445/2000:
1. Di applicare il CCNL vigente per le Imprese edili ed affini ed il relativo CCPL per gli Operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Ragusa;
2. Di aver adempiuto alle prescrizioni di cui agli Artt.17 e 18 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii. e, specificatamente, di (barrare la casella di interesse):
Avere effettuato la Valutazione dei Rischi e redatto il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dei commi 1-2-3-4 dell’Art. 29 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.;
oppure
Avere effettuato la Valutazione dei Rischi e redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dei commi 5-6 dell’Art. 29 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii., sulla base delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012;
3. Di aver nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (sbarrare la casella di interesse):
Me medesimo (Art.34, D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) e di aver frequentato il prescritto corso di formazione di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 223/CSR del 21/12/2011 per settore ad ALTO RISCHIO;
oppure
Me medesimo (Art.34, D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) e di aver svolto una formazione con contenuti conformi all’Art. 3 del D.M. 16/01/1997;
oppure
Me medesimo (Art.34, D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) essendo esonerato dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’Art. 95 del D.L.vo 626/94;
nonchè
di aver frequentato il prescritto corso di aggiornamento di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 223/CSR del 21/12/2011 per settore ad ALTO RISCHIO;
di dover ancora frequentare il prescritto corso di aggiornamento di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 223/CSR del 21/12/2011 per settore ad ALTO RISCHIO;
oppure
Me medesimo (Art.34, D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.) e di dover frequentare il prescritto corso di formazione di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 223/CSR del 21/12/2011 per settore ad ALTO RISCHIO;
oppure
Cognome………………………………….…………… nome……………………………………
residenza…………………………………….………………………………………………………...
in possesso dei requisiti professionali di cui al c.2 o c. 3 dell’Art. 32 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii. ed in possesso di idoneo attestato di frequenza ai corsi di cui al c.2 dello stesso Art. 32 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.,
Dipendente di questa Impresa oppure Consulente esterno di questa Impresa;
4. Di aver nominato il/la Dr./Dr.ssa ……………………….……………………………………………
avente studio in …….………………….……….……, Via ……………..……..……………… n° ,
quale Medico Competente della scrivente;
5. Che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (barrare la casella di interesse):
Non avendo i propri dipendenti nominato un R.L.S. è stato designato dall’Ente S.F.E.RA. un R.L.S.T. nella persona del Sig. ……………………………………………………
oppure
È stato eletto dai propri dipendenti nella persona del Sig.……………………………………….……………, nato a ,
il ……………… e residente in ………………..….…... Via ……………..………………….. n°…., lo stesso usufruisce dei permessi retribuiti ai sensi dell'Art. 87 del CCNL 01 luglio 2014, ed
ha già svolto il corso di formazione di cui ai commi 10 e 11 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.
oppure
deve svolgere il corso di formazione di cui ai commi 10 e 11 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.
6. Che ai propri dipendenti, secondo i rischi connessi alle mansioni lavorative, vengono consegnati idonei Dispositivi di Protezione Individuale, conformi alle normative vigenti in materia, e in ottemperanza a quanto previsto del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii.;
7. Di provvedere periodicamente affinchè ciascun dipendente riceva un'adeguata informazione ai sensi dell'Art. 36 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii. e di adempiere periodicamente, in rispondenza dell'Art.37 del D.L.vo 81/08 e ss.mm.ii., a fornire un'adeguata formazione ad ognuno di essi con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle rispettive mansioni;
8. Di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della medesima normativa.
………………………, addì …………………….
TIMBRO E FIRMA
………………………………………………
(allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
(*): campi obbligatori
ALLEGATO C
Spett.le
Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T. Centro Direzionale ASI, Box 3 Q.B.
00000 Xxxxxx
FAX: 0000.000000 OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CUI AL “FONDO DISS-AS”
Il sottoscritto ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ,
con sede legale in …………………………………….. sita in ,
CAP…….……..…. Codice Cassa Edile Ragusa n°…..….…..… Tel ,
Fax. …………………….……..……., e-mail ………………….…………….…….….., accreditata presso codesto Ente ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa
N° ……..
D I C H I A R A
di avere diritto complessivamente a oggi usufruito per N° ;
prestazioni per il corrente anno e di averne ad
di voler avvalersi (barrare la casella di interesse):
del medico competente ………………………………………......................................................
della scrivente il quale risulta essere convenzionato con l’Ente S.F.E.RA.;
del laboratorio analisi il quale risulta essere convenzionato con l’Ente S.F.E.RA.:
………………………………………………………………………………………..;
………………………………………………………………………………..……..;
oppure
del Dr …………………………………………..…………………………………………………
avente studio in ,
Via ……………………..………………….………………….. n° ……., tel ,
Medico Competente della scrivente;
C H I E D E
L’attivazione del servizio per il seguente proprio dipendente:
(Nome, Cognome, data e luogo di nascita)
………………………………………………………………………………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………..…
addetto alla mansione:
………………………………………………………………………………………………………… Si specifica che tale richiesta è dovuta in quanto (sbarrare la casella di interesse):
il Lavoratore è un nuovo assunto e non è in possesso del libretto sanitario e di rischio;
oppure
il Lavoratore è un nuovo assunto e, pur in possesso del libretto sanitario e di rischio, è sprovvisto di certificato di idoneità alla mansione;
oppure
il Lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, deve subire un cambio di mansione connesso ad una nuova attività lavorativa;
oppure
il Lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, dovrà utilizzare un nuovo macchinario o una nuova attrezzatura;
oppure
giorno scadrà il certificato di idoneità alla mansione per il Lavoratore;
oppure (specificare):
………………………………………………………………………….…………………………………
………………………, addì …………………….
Distinti saluti TIMBRO E FIRMA
ALLEGATO D
Spett.le Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T. Centro Direzionale ASI, Box 3 Q.B.
00000 Xxxxxx
FAX: 0000.000000 OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI CUI AL “FONDO DISS-DPI” – ANNO ……………
Il sottoscritto ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ,
con sede legale in …………………………………….. sita in ………………………..…..., CAP……….
Codice Cassa Edile Ragusa n° ………… Tel. ………….…………., Fax ,
e-mail …………………………………………….., accreditata presso codesto Ente ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa
D I C H I A R A
di avere diritto, per il corrente anno, complessivamente a …………€ …………………………………
e di averne, ad oggi, avuto erogato per ……………………………... € ………………………..……….
C H I E D E
(sbarrare la casella x di interesse)
L'erogazione del contributo di cui al Titolo II del Regolamento per il Fondo DISS e all’uopo allega:
1. Fattura/e debitamente quietanzata/e emessa/e dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati nel corrente anno;
2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e
(se eletto o costituito sbarrare la casella x di interesse):
dal RLS
oppure
dal RLST
dell'avvenuta consegna dei DPI.
Comunica, quindi, che il contributo dovrà essere versato sul seguente proprio Xxxxx Xxxxxxxx identificato tramite il codice IBAN…………………………………………………………..………….
La conversione del contributo DPI spettante e non usufruito, nel limite di €
……………………….., in prestazioni del “Fondo DISS-AS” sulla base del rapporto:
€ 100 contributo DPI = n.1 prestazione AS.
In attesa di Vs comunicazioni in merito, si porgono
Distinti saluti TIMBRO E FIRMA
………………………, addì …………………….
ALLEGATO E
Spett.le Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T. Centro Direzionale ASI, Box 3 Q.B.
00000 Xxxxxx
FAX: 0000.000000
OGGETTO: MODULO DI RICHIESTA DI VISITA TECNICA IN CANTIERE
Il sottoscritto ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ,
con sede legale in …………………………………….. sita in ………………………..…..., CAP……….
Codice Cassa Edile Ragusa n° ………… Tel. ………….…………., Fax ,
e-mail …………………………………………….., acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa
C H I E D E
l’erogazione del servizio di consulenza tecnica da eseguirsi a cura di codesto Ente, presso il proprio cantiere, ubicato entro il territorio provinciale di Ragusa, e sito in: ………………………………………..
Comune di ……………………………………..………….…….…. tel. …………………………………….
Natura dell’opera ………………………………………….…………………………………………………..
Ente Appaltante/Committente: ………………………….…………………………..…………………….....
La persona della scrivente Impresa con cui prendere contatto è il
Sig.: ……………………………………………………….……………………………………………………
reperibile ai seguenti numeri telefonici …………………….………………………………………………
Il sopralluogo tecnico verrà eseguito dai Vostri Tecnici al fine di verificare l’adozione delle misure di sicurezza e salute nel cantiere sopra indicato e le eventuali misure da adottare.
Distinti saluti
TIMBRO E FIRMA
………………………, addì …………………….
AUTORIZZAZIONE: Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti D.L.vo. 196/2003. sulla tutela dei dati personali, autorizza l’Ente S.F.E.RA. di Ragusa al trattamento dei propri dati ed in particolare ad inserire, detenere, conservare e trasmettere negli archivi elettronici e cartacei del medesimo Ente, tutti i dati contenuti nel presente modulo. Il sottoscritto si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nel presente modulo. Ai sensi del medesimo Decreto è data facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati.
………………………, addì ……………………. Timbro e firma dell’Impresa
ALLEGATO 11
REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO SETTORIALE
SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
Art.1
Coerentemente a quanto sancito del CCNL, l’ANCE Ragusa e le XX.XX. di categoria di Ragusa stabiliscono di istituire l’Osservatorio per l’assolvimento dei compiti appresso specificati e per quelli che eventualmente ritenessero opportuno demandargli.
Art.2
L’Osservatorio è uno strumento operativo, conoscitivo e di indagine di cui le Parti si dotano per attuare a livello territoriale una razionale, efficace e attiva politica settoriale delle costruzioni, che possa servire, anche attraverso gli strumenti concertativi territoriali, ad individuare strategie, proposte e iniziative utili al superamento delle problematiche del settore edile.
Art.3
La struttura funzionale ed operativa dell’Osservatorio è collocata all’interno dell’Ente Cassa Edile, organo che viene così proposto all’indirizzo, al controllo, al coordinamento ed alla gestione, avvalendosi per il suo assolvimento, di un dipendente individuato tra quelli in forze presso l’Ente.
Art.4
L’Osservatorio ha come obiettivi:
La realizzazione, su scala provinciale, di un sistema informativo settoriale sull’industria delle costruzioni che ne rilevi i fenomeni congiunturali ed evolutivi su scala territoriale, con specifico riferimento:
Ai trend della domanda pubblica e privata;
Ai trend dell’offerta, con riferimento alla tipologia di Imprese, al loro livello di concentrazione, specializzazione e produttività;
All’andamento dei livelli occupazionali con riferimento ai processi di ingresso e di uscita, di mobilità, ai tempi di occupazione, ai livelli di qualificazione, agli orari di lavoro, ai livelli retributivi, al costo del lavoro ed ai riflessi sul piano contributivo;
All’andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Fornire un adeguato supporto al sistema di concertazione territoriale, che consenta alle Parti di disporre degli elementi informativi necessari, ivi compresi quelli relativi ad aspetti specifici, per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.
Art.5
L’Osservatorio cura, oltre al monitoraggio delle opere pubbliche e del sistema degli appalti di interesse territoriale, la tenuta di una banca dati del settore su:
Norme, regolamenti, procedure comunitarie, nazionali e regionali che interessano l’industria delle costruzioni;
Investimenti previsti nei loro programmi delle varie stazioni appaltanti provinciali;
Procedure di accesso a fonti di finanziamento.
Art.6
Il sistema informativo dell’Osservatorio, in funzione degli obbiettivi di cui ai precedenti articoli, sarà articolato in:
Sistema di base (rilevamento sistematico, a cadenza semestrale, dei dati specifici di settore, sia interni agli Enti Bilaterali – Cassa Edile ed Ente Sfera – sia da fonti esterne);
Sistema di approfondimento (analisi specifiche sui singoli temi di interesse territoriale individuati dal Comitato di Gestione dell’Ente Cassa Edile o dal CdA dell’Ente Sfera).
Art.7
Il sistema di base ha come principale fonte l’insieme dei dati derivanti dell’attività ordinaria dell'Ente Cassa di Ragusa e dell’Ente Sfera.
Ai fini dell’immediato avvio dell’Osservatorio e della progressiva ottimizzazione sia del sistema di raccolta dati che delle relative possibilità di elaborazione, l’Osservatorio è concepito come un sistema modulare progressivamente implementabile.
In funzione di tale obiettivo si stabilisce che:
a) Nella prima fase, i dati saranno raccolti presso gli Enti Bilaterali e, oltre a quanto previsto dal vigente CCNL, dovranno riguardare:
1. La distribuzione per qualifica, età e ore lavorate degli addetti;
2. La struttura delle Imprese per classe di addetti;
3. Il numero di infortuni, le giornate di malattia e le ore di CIG;
4. Le certificazioni di cui all’Art. 118 D.L.vo 163/2006 e quanto previsto dalle normative in materia;
5. Le aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti;
6. Le informazioni assumibili dal sistema paritetico di formazione professionale e di prevenzioni infortuni.
b) Contestualmente a quanto previsto alla precedente lettera a) si procederà a definire il sistema informatico in modo da poter interagire con l’Osservatorio nazionale, con strutture pubbliche e private che interessano il Settore.
Art.8
L’Osservatorio acquisirà dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni prodotti da:
Enti pubblici (INAIL, INPS, SULP, ISTAT, Svimez, ecc.);
Banche dati da cui siano acquisibili informazioni di interesse per il Settore;
Elaborazioni prodotte da soggetti interni al settore delle costruzioni, ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte da ANCE ed XX.XX..
L’acquisizione dei dati delle singole fonti sarà avviata su decisione del Comitato di Gestione dell’Ente Cassa Edile.
Ai fini del presente articolo, l’Osservatorio potrà collegarsi, attraverso apposite convenzioni, anche mediante procedure informatiche, con banche dati ed osservatori di enti pubblici/privati.
Il sistema di informatizzazione dell’Osservatorio sarà individuato anche in relazione a tale finalità.
Art.9
L’Osservatorio produce semestralmente rapporti informativi territoriali propri del sistema di base, di cui al precedente Art.7, comma 3, lettera a); produrrà su apposita richiesta, accolta dal Comitato di Gestione dell’Ente Cassa Edile, rapporti su fenomeni particolari e/o specifici con riferimento alla realtà territoriale.
ALLEGATO 12
D.L.vo 09/04/2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella GURI 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
Art. 37 - Formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti (testo vigente al 13.03.2017)
1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il Datore di Lavoro assicura, altresì, che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei Lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei Lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le Imprese che occupano dai 15 ai 50 Lavoratori e a 8 ore annue per le Imprese che occupano più di 50 Lavoratori.
12. La formazione dei Lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Datore di Lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei Lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i Lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi Lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal Datore di Lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, Lavoratori e rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai Lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
D.L.vo 09/04/2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella GURI 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (testo vigente al 13.03.2017)
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza dei Lavoratori rispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle Imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
ALLEGATO 13
REGOLAMENTO SUL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA (RLS) E SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA TERRITORIALI (RLST)
PREMESSO
Nelle Imprese, ovvero nelle unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato dai Lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all’articolo 19 della legge n°300 del 1970 e ss.mm.ii., l'RLS è eletto o designato dai Lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.
In assenza delle suddette rappresentanze, l'RLS è eletto dai Lavoratori al loro interno.
L'RLS dura in carica tre anni e allo scadere di tale termine ovvero nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro, verranno indette nuove elezioni.
All'Assemblea dei Lavoratori, nel corso della quale si procede alla nomina dell'RLS, partecipano tutti i Lavoratori dell’Impresa o dell’unità produttiva iscritti a libro matricola; essa deve essere esclusivamente e specificatamente dedicata alla funzione elettiva dell'RLS la quale si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti, secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e ss.mm.ii.. Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
I Lavoratori che intendono eleggere l'RLS ne danno tempestiva comunicazione alla loro Impresa e alle Organizzazioni Sindacali (ANCE Ragusa e XX.XX.: FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa) firmatarie del presente CCPL le quali potranno adottare una specifica modulistica da utilizzare per le necessarie procedure di elezione dell'RLS.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ai permessi retribuiti stabiliti dalla Legge e, oggi, pari a:
- 20 ore annue nelle Imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle Imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nelle Imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.
VISTO
- che il disposto del D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii, regolamentando alcuni principi generali di prevenzione, prevede che, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, l'RLS possa venire individuato per più Imprese in ambito territoriale, RLST;
- che l’Art.87 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini fissa i principi regolatori degli RLS, RLST ed RLSSP (RLS di Sito Produttivo);
- che il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, FILCA- CISL Ragusa, FILLEA-CGIL Ragusa in data 29 luglio 1999 ha istituito un apposito fondo denominato "Fondo RLS";
- che l'Art.20 del CCPL sottoscritto dall'ANCE Ragusa e dalla FENEAL-UIL Ragusa, XXXXXXXXX Xxxxxx, FILLEA-CGIL Ragusa in data 1° febbraio 2000 per dare pratica attuazione all'istituzione dell'RLST demanda ad un apposito Regolamento;
tutto ciò premesso e visto ANCE Ragusa e FENEAL-UIL Ragusa, FILCA-XXXX Xxxxxx e FILLEA- CGIL Ragusa intendono regolamentare i criteri e gli aspetti applicativi sopra visti ravvisando l’opportunità di definire le modalità di esercizio delle funzioni proprie dell'RLST e la necessaria mutualizzazione degli oneri connessi secondo quanto segue:
Art.1 – Scopi
L’RLS è il soggetto che rappresenta direttamente i Lavoratori nei confronti dell’Impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.
Egli non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei Lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro.
Art.2 – Ambito di Attività, numero ed attribuzioni degli RLST
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST) opera esclusivamente nel territorio di Ragusa e Provincia con riferimento alle Imprese edili ove non sia stato eletto o nominato il Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS) di cui in premessa.
In applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a far data dal 30/10/04, sono istituiti n°3 RLST, che, previo un adeguato iter formativo, opereranno con riferimento al predetto ambito provinciale.
Gli RLST esercitano le attribuzioni previste dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., con le garanzie e le facoltà di cui al medesimo Decreto, esclusivamente con riferimento alle Imprese nelle quali non sia stato eletto l'RLS.
Gli RLST non possono in alcun modo svolgere altre attività che non siano quelle stabilite dalla legge, dal CCNL e dai CCPL o ACPL.
Di norma l’RLST svolge le proprie funzioni di concerto con il Tecnico dell’Ente Sfera.
Art.3 – Gestione del "Fondo RLS"
Agli oneri per la realizzazione del presente Regolamento si provvede tramite il "Fondo RLS" istituito dal Protocollo d'Intesa 29 luglio 1999.
Il Fondo, gestito dall’Ente Sfera, è utilizzato per:
1. pagare le spese, autorizzate dal CdA dell’Ente Sfera, ed effettivamente sostenute dai singoli RLST inerenti le loro specifiche attività (materiale informativo, trasporto, rimborsi a piè di lista, ecc.);
2. rimborsare le Imprese, nelle quali siano stati designati gli RLST, degli oneri derivanti dalle ore di formazione e da quelle utilizzate dagli RLST, nell’ambito dei singoli dettati contrattuali, per l’espletamento dell’attività di cui al presente Regolamento, purché le Imprese stesse risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti presso la Cassa Edile di Ragusa e con tutto quanto sia dovuto a norma di legge e di Contratto per retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.., secondo modalità e tempi disciplinati dal CdA dell’Ente Sfera;
3. corrispondere ad ogni RLST, nel caso in cui questo non sia Lavoratore dipendente di Impresa edile, un compenso occasionale, a titolo di rimborso spese e mensa, pari a € 15,00 lorde per ogni visita effettuata in cantiere, escluso il trasporto che verrà garantito tramite l’utilizzo dei mezzi dell’Ente Sfera;
4. accendere una apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i possibili rischi inerenti la specifica attività svolta dai singoli RLST e per l'intera durata dei loro mandati.
Le Parti ribadiscono che nessun onere dovrà gravare sulle Imprese di provenienza degli RLST.
Art.4 – Requisiti, nomina, formazione, durata e decadenza degli RLST
Gli RLST sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di settore, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, sulla base di obiettivi criteri di professionalità ed affidabilità. Le designazioni saranno tempestivamente segnalate mediante comunicazione scritta all'ANCE Ragusa e alle Imprese dalle quali provengono i Lavoratori.
Ogni singolo RLST non potrà essere un dipendente nè delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro nè delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, nè degli Enti Bilaterali (Cassa Edile ed Ente Sfera), nè delle Imprese di proprietà di uno dei Componenti il Comitato di Gestione dell'Ente Cassa Edile nè del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Sfera.
Subito dopo la designazione, gli RLST verranno posti in formazione a cura dell’Ente Sfera che provvederà ad organizzare appositi corsi della durata di 120 ore, con verifica finale dell'apprendimento, prevedendo possibili stage in cantieri con diverse fasi lavorative, oltre a garantire l’aggiornamento formativo annuale (8 ore). Il corso di formazione dovrà tener conto, tra
gli altri, delle funzioni che gli RLST dovranno svolgere in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle Imprese con riguardo alle modalità di esercizio del proprio incarico. Al termine del corso l’Ente Sfera rilascerà specifica attestazione.
Gli RLST rimangono in carica tre anni, salva la facoltà delle singole Organizzazioni Sindacali che li hanno designati di revocare il mandato prima della scadenza e procedendo contestualmente alla loro sostituzione. Nell’ipotesi di revoca dell’incarico, dovrà essere data comunicazione scritta all’Ente Sfera e all'ANCE Ragusa.
Ogni singolo RLST decade dall’incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
Art.5 – Svolgimento dell'attività
Per lo svolgimento delle proprie funzioni gli RLST utilizzeranno i locali messi a loro disposizione dell’Ente Sfera.
I singoli RLST segnalano preventivamente all’Impresa interessata le visite che intendono effettuare agli ambienti di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, in linea con quanto dettato dall’Art.2 punto 1 parte I dell’Accordo Interconfederale del 22/6/95 e ss.mm.ii..
L’Impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso di un Responsabile di cantiere o aziendale il quale affianca l'RLST nell’esame dell’ambiente di lavoro.
Gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell’accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla Legge.
Nel corso degli accessi l'RLST potrà svolgere esclusivamente le attribuzioni individuate dettagliatamente dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..
Ogni singolo RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Tale attività dovrà essere svolta, da parte di tutti i soggetti interessati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.L.vo 196/2003.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all’Impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede dell’Ente Sfera.
Qualsiasi divergenza sorta con l’Impresa deve risultare dal verbale.
Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva l'RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dall'RLST a conferma dell’avvenuta consultazione.
L’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l’attività richiesta.
I Lavoratori o le singole Imprese interessate possono richiedere l’intervento dell'RLST sulle materie indicate dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..
Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L’intervento deve avvenire rispettando l’ordine cronologico.
Ogni singolo RLST terrà informato periodicamente l’Ente Sfera della sua attività mediante:
- relazioni sulle visite effettuate, anche con l’ausilio di apposite schede;
- resoconti sulle situazioni di rispetto generale delle norme e sulle difficoltà incontrate;
- illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con l’Ente Sfera;
- elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili di Impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..
Ogni RLST non Lavoratore dipendente dovrà garantire n°5 visite mensili, in cantieri diversi, da effettuarsi nel massimo di 30 giorni lavorativi l'anno.
Parimenti ogni RLST Lavoratore dipendente dovrà svolgere le sue attribuzioni entro il limite di 56 ore lavorative annue.
Art.6 – Controversie
Ogni divergenza sorta tra l'RLST e l’Impresa, che non sia componibile tra le Parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all’Ente Sfera in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.
Ogni controversia relativa al presente Regolamento va segnalata tempestivamente all'ANCE Ragusa e alle XX.XX. di Ragusa.
Art.7 – Validità e durata
Il CdA del CPT entro il 30/09 di ogni anno rendiconterà le Parti stipulanti sull'andamento del Fondo RLS nel suo complesso.
Le Parti stipulanti entro il 31/12 di ogni anno, sulla base del rendiconto di cui al comma precedente, provvederanno a modificare, integrare o confermare i contenuti di cui al presente Regolamento.
ALLEGATO 14
CCNL 01 LUGLIO 2014
Art. 38 - Accordi locali (EVR)
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore all’1/1/2015.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’Art. 20;
d) alla determinazione dell’indennità per i Lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei Lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i Lavoratori, per i quali il Datore di Lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’Impresa;
f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli Artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all’Art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’Art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’Art. 87.
Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore all’1/7/2015.
L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al Lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:
1. numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.
Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni Impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le Imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’Impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura prevista al successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’Impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. l’Impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le Imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l’erogazione dell’EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1. alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’Art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’Art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
3. all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
6. all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’Art. 91;
7. alle determinazioni di cui all’Art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
- Dichiarazione a verbale -
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
ALLEGATO 15 REGOLAMENTO SULL’ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)
***
La determinazione dell’EVR avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all’Art. 38 del CCNL 01.07.2014 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:
anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014;
anno 2019: media triennio 2018/2017/2016 con media triennio 2017/2016/20115; e così via.
Le Parti sociali territoriali sottoscriventi il presente CCPL si incontreranno annualmente entro il mese di marzo per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale dell’EVR a livello provinciale, ogni Impresa iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:
Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
- Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;
Qualora la comparazione, rispetto al triennio precedente, dei due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’Impresa) risulti pari o positiva per entrambi l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dal citato Art. 38.
Per le Imprese con soli Impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti positivo l’azienda, dovrà erogare l’EVR secondo quanto previsto dall’Art. 38 come meglio specificato in appresso.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’Impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. inviare un’autodichiarazione all’ANCE Ragusa, alla Cassa Edile di Ragusa, e alle RSA e RSU ove costituite, utilizzando lo schema riportato in “Allegato”, attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri;
2. l’ANCE Ragusa informerà con sollecitudine le XX.XX., attivando altresì, in caso di richiesta, un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Xxxxx afferente le ore di lavoro denunciate.
L’intera procedura dovrà esaurirsi entro il 30/04 successivo all’Accordo provinciale.
L’Impresa è autorizzata ad applicare l’EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle XX.XX.
Il mancato invio dell’autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l’obbligo per l’Impresa di corrispondere l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Resta fermo quanto previsto in proposito dall’Art. 38 del vigente CCNL per le Imprese con solo Impiegati e per quelle di nuova costituzione.
Allegato (EVR)
FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI PARAMETRI AZIENDALI INERENTI L’EVR
Carta intestata Impresa
Luogo e data
Spett.le ANCE Ragusa Spett.le Cassa Edile di Ragusa
Spett.le RSU/RSA
Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all’anno ……….…
Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, nonché del vigente CCPL, la scrivente Impresa
DICHIARA
il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l’erogazione dell’EVR dell’anno …………..
triennio ………..............
……………………… ore di lavoro denunciate in Xxxxx Xxxxx;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
……………………… ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
……………………… volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
rapportato al triennio ………..............
……………………… ore di lavoro denunciate in Xxxxx Xxxxx;
ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:
……………………… ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;
……………………… volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA. Di conseguenza, altresì,
DICHIARA
che per l’anno …………………. procederà all’erogazione dell’EVR in misura ridotta, pari al 50% della somma eccedente la misura del 30% dell’EVR definito a livello territoriale.
La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’Art. 38 del vigente CCNL nonché del vigente CCPL, anche ai fini dell’eventuale attivazione del confronto con le XX.XX. previsto dalle citate disposizioni.
Distinti saluti
Timbro e firma del legale rappresentante
ALLEGATO 16
REGOLAMENTO SULLA
MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
***
PREMESSO
Il Decreto Legislativo 21/04/1993, n.124 e successive mm. e ii;
L’Art.97 del CCNL 01.07.2014;
PRESO ATTO
dell’Accordo Nazionale 29/1/2000, il quale stabilisce che l’aliquota contributiva posta a carico del Datore di Lavoro, per ogni Operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell’1% (uno percento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;
VISTO
L’Accordo Nazionale 15/1/2003 e l’Accordo Nazionale 10/9/2003, riportati oggi nell’allegato I del CCNL 01.07.2014, i quali demandano alla contrattazione provinciale tra le rispettive Organizzazioni territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori la possibilità di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del Datore di Lavoro per la previdenza complementare;
tutto ciò premesso, preso atto e visto, le Parti, valutata l’opportunità di procedere alla mutualizzazione dell’onere contributivo posto a carico del Datore di Lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo presso l’Ente Cassa Edile di Ragusa, sottoscrivono il seguente Regolamento.
Art.1: Scopi
1. Nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del Lavoratore, è stabilita la mutualizzazione degli oneri contributivi del Datore di Lavoro relativamente al contributo dell’1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall’Impresa a tale titolo;
Art.2: Istituzione Fondo
1. La percentuale di mutualizzazione dell’onere di cui all’Art.1 viene fissata dalle Parti stipulanti il CCPL ed è posta a carico di tutti i Datori di Lavoro iscritti all’Ente Cassa Edile di Ragusa; essa è finalizzata a permettere il rimborso alle Imprese della quota contributiva dell’1% a loro carico per ogni Operaio che, in base al principio della volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo PREVEDI.
2. L’aliquota di mutualizzazione, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’Art.24 del CCNL 01.07.2014, deve essere computata dall’Impresa per ogni Operaio alle proprie dipendenze iscritto all’Ente Cassa Edile di Ragusa e deve essere versata, unitamente e contestualmente a tutti gli altri contributi.
3. I versamenti attinenti l’aliquota di mutualizzazione affluiscono ad un apposito Fondo autonomo che viene destinato espressamente al rimborso a favore di quelle Imprese alle cui dipendenze risultino Operai iscritti al Fondo PREVEDI e che siano iscritti all’Ente Cassa Edile di Ragusa.
Art.3: Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento trova applicazione solo per le Imprese e per i Lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ragusa. Non trova, quindi, applicazione per gli Impiegati e per i quadri, nonché per le Imprese e per i Lavoratori non iscritti all’Ente Cassa Edile di Ragusa anche se questi ultimi aderiscano al Fondo di previdenza complementare PREVEDI.
2. Resta inteso che per tutti i Lavoratori che aderiscano al Fondo PREVEDI le Imprese dovranno comunque versare all’Ente Cassa Edile di Ragusa quanto fissato dall’Accordo Nazionale 29/1/2000.
Art.4: Modalità di rimborso
1. Il rimborso alle Imprese degli importi relativi alla contribuzione a proprio carico dell’1%, di cui al presente Regolamento, avverrà con cadenza semestrale o mensile, a seconda dell’entità del rimborso e su delibera del Comitato di Gestione dell’Ente Cassa Edile di Ragusa, a condizione che l’Impresa abbia versato quanto di sua competenza il cui termine di scadenza è il giorno 30 del mese precedente l’erogazione del rimborso.
Art.5: Verifiche
1. L’aliquota di mutualizzazione verrà sottoposta a verifica semestrale in funzione delle iscrizioni degli Operai al PREVEDI e dei relativi versamenti contributivi, ai fini della valutazione della consistenza del fondo per i consequenziali rimborsi alle Imprese, giusto Accordo Nazionale 10/9/2003, e non potrà comunque determinare riserve né potrà essere destinata ad altre gestioni dell’Ente Cassa Edile di Ragusa.
Art.6: Monitoraggio
1. L’Ente Cassa Edile di Ragusa procede, con cadenza mensile, al monitoraggio del numero dei Lavoratori suoi iscritti che dovessero aderire al PREVEDI ed invierà alle Parti, con la medesima cadenza mensile, uno specifico quadro riepilogativo.
Art.7: Rapporti con il “Prevedi”
1. La disciplina di cui al presente Regolamento non modifica i rapporti tra le Imprese e il Fondo PREVEDI anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto del PREVEDI e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza complementare.
Art.8: Decorrenza
1. L’obbligo del versamento del contributo di mutualizzazione di cui al presente Regolamento decorre sin dal 1° maggio 2007.
Art.9: Norma transitoria e finale
1. Il contributo di mutualizzazione di cui al presente Accordo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei Lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.
ALLEGATO 17
REGOLAMENTO SUL “BONUS PREMIALITÀ”
***
Con effetti dal bilancio ottobre 2012 – settembre 2013 è istituito un bonus a favore delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, che mantengono costanza di regolarità nei pagamenti e che, aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici “Protocolli di Legalità” con il Ministero dell’Interno, e sue diramazioni territoriali, rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro.
Pertanto, a favore delle Imprese che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati, è stabilito, dietro specifica e documentata domanda di cui allo schema Allegato, un riconoscimento premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa e all’Ente Sfera.
Per beneficiare di tale riconoscimento le Imprese, all’atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritte alla Cassa Edile di Ragusa e non avere alcun contezioso o rateizzazione in corso con la medesima;
2. essere in possesso di Durc On Line, in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al bonus;
3. aderire ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro di cui prima, come rilevabile tramite specifica certificazione da esse rilasciata;
4. aver adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all’Art.14 del CCNL e dell’Art.2 del CCPL, vigenti, in materia di subappalto;
5. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;
6. aver denunciato e versato, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun Operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatto salvo il computo delle assenze giustificate quali, malattia, ferie, permessi retribuiti, etc… nel numero massimo consentito dal vigente CCNL e come rilevabile da specifico controllo della Cassa Edile;
7. essere in regola, come rilevabile tramite specifico controllo dell’Ente Sfera, con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa (D.L.vo 81/2008) e dal vigente CCNL (RSPP, RLS, emergenze, primo soccorso);
8. aver denunciato e correttamente indicato, nel periodo di riferimento, alla locale Cassa Edile i necessari riferimenti di tutti i propri cantieri, di impegnarsi prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell’Ente Sfera e di aver accettato le visite in cantiere dei tecnici dell’Ente Sfera al fine di garantire l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
La premialità sarà erogata all’Impresa che ne faccia richiesta entro il 30 aprile, per il periodo ottobre-marzo, ed entro il 31 ottobre, per il periodo aprile-settembre; la Cassa Edile di Ragusa verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati anche presso l’Ente Sfera erogherà, esclusivamente mediante bonifico bancario, il rispettivo bonus entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno.
L’istituto riveste carattere sperimentale e pertanto sarà soggetto a monitoraggio in itinere da parte delle Parti Sociali firmatarie.
La valutazione della “gravità” delle violazioni di cui al precedente punto 5. è demandata, anche disgiuntamente, ad ANCE Ragusa ed XX.XX., Parti firmatarie del CCPL 13.03.2017.
Carta intestata Impresa
Allegato (Bonus Premialità) FAC-SIMILE – RICHIESTA BONUS PREMIALIÀ
Spett.le Cassa Edile di Ragusa
Oggetto: Richiesta erogazione Bonus Premialità per il periodo: ……………………………
Il sottoscritto ,
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ,
con sede legale in …………………………………….. sita in ……………………….……..., CAP……….
Codice Cassa Edile Ragusa n°….….… Tel. ……………….………., Fax , e-
mail , con la presente fa istanza di erogazione del “Bonus Premialità”, ai
sensi dell’Art.24 del CCPL 13.03.2017, relativamente al periodo:
ottobre – marzo dell’anno ………..…
(da inoltrare alla Cassa Edile entro il 30 aprile del medesimo anno)
oppure
aprile – settembre dell’anno ………
(da inoltrare alla Cassa Edile entro il 31 ottobre del medesimo anno)
D I C H I A R A
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt.38 e 47 del DPR 445/2000:
1. di applicare il CCNL vigente per le Imprese edili ed affini ed il relativo CCPL per gli Operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Ragusa;
2. di essere iscritta alla Cassa Edile di Ragusa e non avere alcun contezioso o rateizzazione in corso con la medesima;
3. di essere in regola con la normativa sul Durc On Line;
4. di aderire ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro di cui prima, come rilevabile tramite specifica certificazione allegata alla presente;
5. di aver adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all’Art.14 del vigente CCNL e dell’Art.2 del CCPL 13.03.2017, in materia di subappalto;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;
7. di aver denunciato e versato, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun Operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatte salve le assenze giustificate quali malattia, ferie, permessi retribuiti, etc. nel numero massimo consentito dal vigente CCNL, come rilevabile da specifico controllo della Cassa Edile;
8. di essere in regola, come rilevabile tramite specifico controllo dell’Ente Sfera, con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa (D.L.vo 81/2008) e dal vigente CCNL (RSPP, RLS, emergenze, primo soccorso);
9. di aver denunciato e correttamente indicato, nel periodo di riferimento, alla locale Cassa Edile tutti i necessari riferimenti dei propri cantieri e di aver accettato le visite in cantiere dei tecnici dell’Ente Sfera e di essersi impegnato prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell’Ente Sfera al fine di garantire l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come rilevabile tramite specifico controllo dell’Ente Sfera;
10. di acconsentire, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della medesima normativa.
C O M U N I C A
Che il Bonus Premialità dovrà essere versato sul seguente proprio Coxxx Xxxxxxxx xdentificato tramite il codice IBAN ;
A L L E G A
a) copia di Durc On Line in corso di validità alla data di presentazione della presente;
b) certificato di iscrizione all’Associazione di Categoria aderente al Protocollo di Legalità di cui all’Allegato 6 al CCPL 17.10.2012;
c) copia di un valido documento di riconoscimento.
………………………, addì ……………………. TIMBRO E FIRMA
…………………………………………
ALLEGATO 18 REGOLAMENTO SULL’ISTITUTO DELL’INDENNIZZO PER CARENZA MALATTIA
*** PREMESSO
Le Parti, dopo aver valutato positivamente l’andamento della prestazione di cui all’ACPL 14/09/2007, all’ACPL 18/03/2008, all’ACPL 18/05/2009 e seguenti, unanimemente concordano di rendere stabile, e quindi non più a carattere sperimentale, l’istituto dell’indennizzo per “carenza malattia”.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano il seguente
REGOLAMENTO
1. Negli eventi morbosi di durata non superiore a sette giorni, per i quali, ad oggi, non è previsto alcun tipo di indennizzo per i primi 3 giorni dell’evento (carenza), l’Ente Cassa Edile di Ragusa corrisponde, ai Lavoratori aventi diritto, una prestazione giornaliera in misura fissa denominata “indennizzo per carenza”, relativa esclusivamente ai suddetti primi tre giorni.
2. Tale prestazione, differenziata per qualifica, è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile di Ragusa, sulla base di specifica richiesta del Lavoratore, da presentarsi entro e non oltre il mese successivo l’evento e corredata di idonea certificazione medica, per ogni singolo episodio di malattia intercorso in ciascuno dei semestri Caxxx Xxxxx, ottobre/marzo e aprile/settembre, ed è pari a:
- Operaio IV Livello: € 65,00/giorno
- Operaio III Livello: € 62,00/giorno
- Operaio II Livello: € 58,00/giorno
- Operaio I Livello: € 52,00/giorno
3. Questo istituto è utilizzabile per eventi non superiori a sei giorni per anno ed è usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi. A maggiore chiarezza si specifica che la prestazione, ove spettante, viene erogata, con riguardo ad ogni singolo semestre come prima individuato, per un totale massimo di complessivi 3 giorni, anche se riferiti a più eventi, occorsi nel medesimo singolo semestre.
4. Nel caso di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l’Impresa è tenuta, ad inviare alla Cassa Edile di Ragusa una copia del certificato medico.
5. Il diritto all’indennizzo per carenza matura solo se a favore del Lavoratore risultino accantonate 600 ore nel semestre antecedente il mese di fruizione della prestazione e purchè il Lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla medesima Cassa Edile di Ragusa.
6. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Regolamento la Cassa Edile di Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 30/04/2017 e, quindi, con cadenza mensile, un dettagliato rapporto afferente questa prestazione.
7. La disciplina di cui al presente Accordo si applica agli eventi insorti dal 1° marzo 2017 e deve essere imputata al Fondo MIMP.
8. Le Parti si incontreranno ogni semestre, a partire dal ottobre 2017 per valutare l’andamento della prestazione sia per l’aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.