COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI PERUGIA
AREA Governo e sviluppo del territorio
U.O. Engineering, Beni Culturali e Sicurezza sul Lavoro
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
LAVORI A CORPO
OGGETTO:
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA ASCENSORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO
COMMITTENTE:
Comune di Perugia
RUP:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
PERUGIA, giugno 2016
INDICE
PARTE PRIMA - DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto Art. 2 - Ammontare dell'appalto
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto Art. 4 - Categoria dei lavori
Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 15 - Proroghe
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori Art. 17 - Sospensioni ordinate dal r.u.p.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo - premio di accelerazione
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 - Lavori a misura Art. 23 - Lavori a corpo
Art. 24 - Lavori in economia
Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 - Anticipazione
Art. 27 - Pagamenti in acconto e cessione di immobile in cambio di immobile Art. 28 - Pagamenti a saldo
Art. 29 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 30 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 31 - Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo Art. 32 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali Art. 33 - Cessione del contratto
CAPO 6 - GARANZIE
Art. 34 - Garanzia provvisoria Art. 35 - Garanzia definitiva
Art. 36 - Riduzione delle garanzie
Art. 37 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 38 - Variazione dei lavori
Art. 39 - Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Art. 42 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere Art. 43 - Piano di sicurezza
Art. 44 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza Art. 45 - Piano operativo di sicurezza
Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 - Subappalto
Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 - Accordo bonario
Art. 51 - Definizione delle controversie
Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 53 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 55 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione Art. 55BIS - Trasferimento della proprietà dell’immobile
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 59 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 60 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 61 - Terre e rocce da scavo Art. 62 - Custodia del cantiere Art. 63 - Cartello di cantiere
Art. 64 - Tracciabilità dei pagamenti
Art. 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
ALLEGATI
Tabella A - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori Tabella B - Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili
Tabella F - Cartello di cantiere
Nel seguito, si farà riferimento a:
- Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. n. 207 del 2010: Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d’appalto (Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CAPO 1.1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA ASCENSORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO”
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalità tecniche e costruttive generali di cui ai seguenti Capi 2.1 e 2.2 nonché le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel Capo 2.3.
5. L'esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dell’arte, e l’appaltatore deve agire con la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 64, comma 4 del presente capitolato:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: --.
CAPO I -Natura e oggetto dell'appalto -Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere
Art. 1 -Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, forniture e posa in opera di n° 2 ascensori affiancati, con capienza di 8 persone cadauno, presso la struttura del Mercato Coperto di Perugia
Sono compresi nell‘appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite del presente Capitolato Speciale d‘Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l‘appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L‘esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell‘arte e l‘appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell‘adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 -Ammontare dell'appalto
A | Importo totale | € 98.500,00 |
B | Oneri e costi per la sicurezza | € 2.000,00 |
C | Costo della manodopera | € 20.000,00 |
D | IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | € 76.500,00 |
L‘importo contrattuale corrisponde all‘importo dei lavori che è di € 76.500,00 al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall‘aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell‘importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costi della sicurezza e costo della mano d’opera non soggetti al ribasso d‘asta ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 3 -Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera dddddd) del D. Lgs. 50/16, e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/16.
Il contratto d’appalto è stipulato ai sensi dell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 con scrittura privata trattandosi di procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lettera c) la modalità di scelta del contraente.
Eventuali lavori in economia non danno luogo, ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, ad una valutazione a mis ura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l‘importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d‘asta.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, comma 1, del presente capitolato.
Art. 4 CATEGORIA DEI LAVORI
1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente OS4. La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.
declaratoria: | Categoria allegato A D.P.R. n. 207 del 2010 | importo euro | incidenza % |
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI | OS 4 | € 98.500,00 | 100,00% |
2. Si applica l’art.84 del D. Lgs. 50/16, in particolare per il comma 1 in riferimento alla dimostrazione dei requisiti per l’esecuzione dei lavori.
Art. 5
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3 comma 1 lett. s), 43 commi 6, 7, 8, 161 comma 16 e 184 del D.P.R. n. 207/2010 sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato.
CAPO 1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro
valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, d) l’elenco dei prezzi unitari;
2. Xxxxxx intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il D.Lgs. 50/16; b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo
n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
Art. 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/16.
2. Se l’esecutore è un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione il comma 18 dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/16.
Art. 10
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11
NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del D.P.R.
n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi esclusi di I.V.A.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 1.3
TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, che deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Art. 14
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 PROROGHE
1. Si applica l’art. 107 del D. Lgs. 50/16 che in particolare al comma 5 regola la proroga.
Art. 16
SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D. Lgs. 50/16; per le sospensioni di cui al presente articolo vale quanto previsto dall’art.107 del D.Lgs 50/2016.
2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna.
6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, ai sensi dell’art.107 c.3 del D. Lgs. 50/2016 il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione; il verbale di ripresa, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall’appaltatore, è efficace dalla data della sua redazione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17
SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi dell’art.107 c.2 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 18
PENALI IN CASO DI RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,00 per mille dell’importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19, la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), viene disapplicata e, se, già addebitata, viene restituita.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio degli stessi, l'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/08, fino alla relativa revoca.
2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo, che risulti imputabile all’appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/16.
2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 1.4 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI
Art. 22 LAVORI A MISURA
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2.Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3.Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4.Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
0.Xx contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
6.Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 23 LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabi- lizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 24 LAVORI IN ECONOMIA
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo B sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l’applicazione di alcun ribasso.
Art. 25
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA
1. Non sono valutati, per l’inserimento in contabilità, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 1.5 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 ANTICIPAZIONE
1 Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia
può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 27
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 40.000,00 .)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione
della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 80% (ottanta per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006,
n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) alle prescrizioni di cui all’art. 105 c.10 ed art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;
b) a quanto previsto dall’art. 105 c.13 del D. Lgs. 50/2016;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 28 PAGAMENTI A SALDO
1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D. Lgs. 50/16 e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 comma 7.
Art. 29
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
1. Per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione non sono dovuti interessi. Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii..
2. Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore non sono dovuti interessi. Decorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii.. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 30
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme/valore dovuti decorrono gli interessi legali ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii..
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme/valori dovuti a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora ai sensi dell’art.144 del D.P.R. 207/10 e ss. mm. ed ii..
Art. 31
REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Si applica l’art. 106 del D. Lgs 50/16.
2. In base alle previsioni di cui all'articolo 106 c. 1a) del Codice del D. Lgs. 50/16, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate sulla base del prezzario regionale, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art. 32
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
1. Non è previsto il pagamento dei materiali a piè d’opera.
Art. 33
CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Si applica l’art. 106 c. 1 lettera d) punto 2) del D. Lgs. 50/16.
CAPO 1.6 GARANZIE
Art. 34 GARANZIA PROVVISORIA
1. Si applica l’art. 93 del D. Lgs. 50/16.
2. Ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/16, la garanzia provvisoria è stabilita nella misura pari al 2% del prezzo base indicato nel bando/invito; la garanzia provvisoria sarà pertanto pari ad € 15.982,64 (euro quindicimilanovecentoottantadue/64) con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui alle norme vigenti.
Art. 35 GARANZIA DEFINITIVA
1. Si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/16.
2. Ai sensi dell’articolo 103 c.1 del D. Lgs. 50/16, è richiesta una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
Art. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. Si applica l’art.93 c.7 del D. Lgs. 50/16 così come anche richiamato dall’art.103 comma 1 ultimo periodo del medesimo decreto legislativo.
Art. 37
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA
1. Si applica l’art. 103 del D. Lgs. 50/16.
2. Ai sensi dell’art.103 c.7 del D. Lgs. 50/16 la somma assicurata è pari all’importo del contratto. La polizza, di cui al presente comma, deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 4.000.000,00.
CAPO 1.7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
1. Si applica l’art.106 del D. Lgs. 50/16.
Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI
2. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 44.
Art. 39
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
1. Si applica l’art.106 c.2 del D. Lgs. 50/16.
Art. 40
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Nel caso in cui, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
CAPO 1.8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. 81/08, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il proprio DURC, in corso di validità;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/08;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D. Lgs. 81/08;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 81/08;
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, se previsto, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo “(MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA)”;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti dall’appaltatore, comunque organizzato nelle forme di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16, nonché, tramite questi, dai subappaltatori.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 81/08.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 81/08, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/08 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di perma-nente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D. Lgs. 81/08 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
Art. 43
PIANO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, se previsto, predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 81/08.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
Art. 44
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, se previsto, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/08 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/08, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D. Lgs. 81/08.
Art. 46
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D. Lgs. 81/08, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento, se previsto, ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 SUBAPPALTO
1. Si applicano le disposizioni dell’art.105 del D. Lgs. 50/16.
Art. 48
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 49
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. Si applicano le disposizioni dell’art.105 comma 13 del D. Lgs. 50/16.
CAPO 1.10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 ACCORDO BONARIO
1. Si applicano le disposizioni dell’art.205 del D. Lgs. 50/16.
Art. 51
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Perugia ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 52
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inadempienza contributiva si applica l’art. 30 c.5 del D. Lgs 50/16.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica l’art. 30 c.6 del D. Lgs 50/16.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
Art. 53
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. Si applica l’art.108 del D. Lgs. 50/16.
CAPO 1.11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 54
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Si applica l’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/16 in merito alla ultimazione dei lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 55
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
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Art. 56
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso.
3. L'appaltatore può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 1.12 NORME FINALI
Art. 57
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti del presente appalto;
e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
f) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
i) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di utenze necessarie per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze stesse e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
p) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
q) ottemperare alle prescrizioni in materia di esposizione ai rumori;
r) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
s) il completo sgombero del cantiere entro 5 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
t) il rispetto del codice della strada, delle segnalazioni di sicurezza anche notturne, al fine di garantire la pubblica incolumità trattandosi di cantiere stradale.
Art. 58
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. L'appaltatore ha l'obbligo di:
a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benché invitato non si presenti;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese.
Art. 59
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo da definire da parte dell’Amministrazione, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo da definire da parte dell’Amministrazione, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 60.
6. I materiali provenienti dagli scavi/demolizioni/rimozioni che il Direttore dei lavori non intenda utilizzare nell’ambito del cantiere né accatastare per l’Amministrazione, devono essere caricati, trasportati e scaricati in discarica autorizzata. I prezzi contrattuali sono comprensivi degli oneri per quanto al presente comma, compresi i tributi per lo scarico autorizzato.
Art. 60
UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 61
TERRE E ROCCE DA SCAVO
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 62 CUSTODIA DEL CANTIERE
1. E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 63 CARTELLO DI CANTIERE
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «F».
Art. 64 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 65
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
Premessa
Nell’ambito dei lavori di rifunzionalizzazione del Mercato Coperto in Perugia è prevista la realizzazione di impianto ascensore duplex in servizio privato da installare all’interno di struttura metallica, esterna al fabbricato principale, appositamente progettata e realizzata. Trattandosi di lavoro di ristrutturazione all’interno del centro storico la ditta, nel formulare la propria offerta tecnica ed economica, dovrà tenere in debito conto la particolarità del luogo di installazione e la logistica del cantiere che non consente l’accesso con mezzi di notevoli dimensioni.
Descrizione
L’impianto sarà formato da due ascensori affiancati, con capienza di 8 persone cadauno e una velocità non inferiore a 1m/s, dotati di gestione collettiva delle chiamate con unica pulsantiera ai piani, con funzione duplex.
Le caratteristiche del percorso richiedono una corsa verticale degli impianti di circa 20,30 metri, 6 fermate e la presenza di cabina ad accessi contrapposti per garantire lo sbarco all’ultimo livello.
Al fine di ridurre i consumi energetici, incrementare l’affidabilità del sistema ed evitare la costruzione della sala macchine stanti i vincoli architettonici legati alla natura dell’intervento di ristrutturazione, si ritiene opportuno ricorrere all’impiego di ascensori di ultima tecnologia dotati di trazione elettrica, con motore installato in testa al vano di corsa, senza sala macchine.
Per garantire la riduzione dei costi di manutenzione e di possibili situazioni di pericolo per i passeggeri, si ritiene opportuno dotare gli impianti di rivestimenti ed accessori resistenti nel tempo, con impiego diffuso di acciaio inossidabile antigraffio, e pulsantiere del tipo ad incasso.
L’illuminazione all’interno delle cabine dovrà essere garantita da luci a led, con il duplice vantaggio di contenere i consumi energetici e ridurre gli interventi di sostituzione delle lampade.
Per prevenire danni alle persone causati dalla chiusura delle porte, la porta di cabina dovrà essere dotata di dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta.
Di seguito si riportano le specifiche tecniche per ciascuno dei due impianti di prevista fornitura:
Specifiche tecniche
Ascensore ad azionamento elettrico per il trasporto di persone. Portata e capienza: 630 kg / 8 persone
Velocità: 1,00 m/s
Corsa: 20,30 m
Fermate/Servizi: L'ascensore ha 6 fermate e 5 servizi sul lato principale. Un ulteriore servizio è predisposto sul lato opposto all’ultimo livello.
Normative
L'impianto fornito dovrà essere conforme alla Direttiva 95/16/CE, alle norme di compatibilità elettromagnetica UNI EN 12015:2005 e UNI EN 12016:2005 ai sensi della Direttiva 2004/108/CE e alla normativa per l'accessibilità agli ascensori DM236 (Legge 13/89) per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli pubblici.
Vano
Dimensioni vano: 1600 mm larghezza x 2010 mm profondità Fossa: 1080 mm max
Testata: 3800 mm
Materiale vano: Struttura metallica intelaiata (vedi grafici esecutivi di progetto)
Componenti meccanici
Contrappeso: Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento. I pani del contrappeso sono inclusi.
Guide: Guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici e complete di relativi supporti compresi nella fornitura e posa in opera.
Funi: Funi per cabina e contrappeso sono forniti in quantità e dimensioni rispondenti alle normative vigenti. Cabina: Dimensioni minime di cabina 1100 mm larghezza x 1400 mm profondità x 2100 mm altezza Struttura: Arcata di cabina in acciaio equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di
lubrificazione automatica delle guide inclusi nella fornitura. Struttura modulare di cabina realizzata con pannelli in acciaio con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione di cabina dovrà essere garantita tramite idonee aperture. Cabina dotata di accessi contrapposti.
Cielo cabina: Acciaio satinato
Illuminazione cabina: Illuminazione diretta con faretti LED Pareti e compensativi: Pannellatura verticale Acciaio antigraffio Pavimento: Gomma nero
Specchio: Specchio a larghezza parziale e altezza totale posizionato su parete laterale Corrimano: Corrimano posizionato su parete laterale
Bottoniera: retroilluminata con display - Pulsanti con indicazione in rilievo per non vedenti – Pulsante chiusura porta - Pulsante apertura porta
Porte: Dimensioni 900 mm larghezza x 2000 mm Tipo apertura: Due pannelli apertura laterale
Porta di cabina: in Acciaio antigraffio (dotata di cortina di luce e dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta)
Tipo soglia: Soglia con copertura
Porta di cabina: Profilo in acciaio inox con copertura in acciaio antigraffio
Porte di piano: Con portale standard in Acciaio antigraffio - Certificazione a fuoco EI 120
Tipo soglia: Soglia con copertura, nel vano (spessore pavimento 0..120mm) Soglia con copertura, nel vano (spessore pavimento 0..120mm)
Xxxxxxxxxx e segnalazioni ai piani: Bottoniera di piano con pulsanti separati per salita e discesa illuminata, montata a parete. Display al piano principale e frecce agli altri piani.
Dispositivi impianto
· Campanello di allarme, al piano principale
· Livellamento accurato ai piani (in applicazione all'emendamento 3 della norma EN 81-1, obbligatorio dal 01/01/2012)
· Luce di emergenza in cabina
· Ritorno al piano automatico, batteria inclusa
· Opzione elettrica per interpiano superiore a 5 m
· Dispositivo di stop in fossa con due interruttori
· Indicazione sonora e luminosa in cabina di allarme ricevuto
· Interfono di emergenza, cabina - quadro
· Dispositivo di comunicazione bidirezionale GSM Gateway
· Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di emergenza
· Spegnimento automatico luce cabina, in stand-by Conformità alla Legge 13 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici;
· Interpiano basso
· Doppio ingresso, porte a livelli differenti, un set di pulsanti bottoniera, apertura porte non selettiva Illuminazione di vano, interruttore e fusibile nel pannello di controllo, interruttore in fossa;
· Filtri armoniche THD per garantire la compatibilità elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostante;
· Protezione tra portale e vano;
· Elettrificazione
Azionamento
Motore posto all’interno del vano di corsa del tipo a frequenza variabile, sincrono assiale a magneti permanenti, con volano incorporato sulla puleggia di trazione; motore senza riduzione e lubrificanti
Manovra
Collettiva completa: tutte le chiamate dai piani e dalla cabina vengono memorizzate; durante la salita l'impianto serve tutte le chiamate in salita dai piani e dalla cabina fino all'arrivo al piano più alto, dopodiché durante la discesa la cabina serve tutte le chiamate in discesa di cabina e di piano registrate.
Duplex: manovra che, in funzione della direzione di marcia e della posizione delle cabine, assegna in modo "intelligente" le chiamate dai piani ai due impianti, in modo da minimizzare il tempo di attesa ai piani.
Pannello di accesso per la manutenzione: Posizionato al penultimo piano.
Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza
Il dispositivo di allarme deve essere in grado di collegare direttamente e in modo permanente le persone in cabina con il Centro Servizi prescelto, semplicemente premendo un pulsante dedicato posto all’interno della cabina dell’ascensore. Il dispositivo deve permettere quindi di utilizzare sempre con tranquillità l’ascensore e di essere assistiti anche in caso di assenza di corrente essendo dotato di batteria di emergenza. Deve essere inoltre possibile:
• localizzare immediatamente e con certezza l’impianto bloccato, anche se il passeggero non ne conosce
l’ubicazione esatta;
• liberare i passeggeri senza danneggiare l’impianto, evitando spese inutili;
• testare quotidianamente le principali funzioni dell’impianto.
Sono compresi nella fornitura e posa in opera
· Trasporto dei materiali in cantiere (imballo compreso), tramite autocarro della lunghezza massima di m 10 (limite imposto dalla logistica del cantiere).
· Mano d’opera specializzata per rilievi, posa in opera dei materiali e assistenza al collaudo Quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione (inserito nel quadro di manovra)
· Collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano di corsa.
· Scaletta di fondo fossa.
· Illuminazione vano.
· Montaggio all’interno del castello metallico.
· Manovalanza in aiuto al montatore (leggera, pesante e tiro ai piani).
· Batteria tampone per l’alimentazione del segnale d’allarme e della luce in cabina.
· Esame finale degli impianti (95/16/CE).
· Smaltimento del materiale di risulta depositato temporaneamente nell’area del cantiere.
· Manutenzione conservativa gratuita per i primi 12 mesi dall’ultimazione del montaggio.
· Rimozione delle pellicole da cabina, porte e portali entro la fine del montaggio.
Documentazioni tecnico amministrative e certificazioni
Al termine del montaggio l’impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica ed amministrativa attestante l’avvenuto collaudo dell’impianto con esito positivo oltre alle necessarie dichiarazioni e certificazioni diverse necessarie per la messa in esercizio dell’impianto.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 47)
TABELLA «A»
n. | Lavori di | Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207 del 2010 | euro | Incidenza % manodopera | |
Ai sensi degli articoli 4 comma 1 e articolo 47 comma 1, lett. A) del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. | |||||
1 | IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI | Prevalente | OS4 | 799.132,01 | 14,11 |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 799.132,01 | 14,11 |
TABELLA «F»
CARTELLO DI CANTIERE
Stazione Appaltante: COMUNE DI PERUGIA
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA ASCENSORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO
Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. del 2016
dell’U.O. Engineering, Beni Culturali e Sicurezza del Lavoro
Xxx Xxxxx Xxxxxx
Comune di Perugia – U.O. Engineering, Beni Culturali e Sicurezza del Lavoro
Progetto esecutivo: Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo opere strutturali Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell’intervento: XXX. XXXXX XXXXX
IMPORTO DELL’APPALTO: euro
IMPORTO DEL PROGETTO: IMPORTO LAVORI: SOGGETTO A RIBASSO: ONERI E COSTI SICUREZZA: INCIDENZA MANODOPERA: IMPORTO DEL CONTRATTO:
euro euro euro euro euro
euro
Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa
esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro |
Intervento finanziato con fondi propri dell’Amministrazione comunale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso – Perugia telefono: 075 577 - fax: 075 577 e-mail: