BOZZE DI STAMPA
BOZZE DI STAMPA
26 gennaio 2023
N. 1
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108 e 376-A)
ORDINI DEL GIORNO
Art. 1
G1.100
Xxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Rati- fica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modifi- cata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordi- namento interno,
premesso che:
i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica del- l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo al- l'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modi- fica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavorato- ri frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori fron- talieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio;
sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annuncia- to la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settima- ne il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023;
la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavora- tori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori;
l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavora- tori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inqui- namento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre con- fine;
sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario con- trattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera;
oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a segui- to di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir me- no lo status di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese;
un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo asso- lutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori ita-
xxxxx con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'im- patto ambientale;
valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno rag- giunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con mo- dalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023.
G1.101
Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
premesso che:
nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenu- to che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe;
pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche resi- denti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in
telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavora- no presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere;
in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023;
occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;
in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale ita- liana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del rela- tivo contributo in Italia;
il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale con- sentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbia- mente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività eco- nomiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale;
considerato che:
tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera han- no concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla da- ta del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in contro- tendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha de- ciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telela- voro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali;
a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di la- voro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposi- zione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavora- tori frontalieri;
impegna il Governo:
ad attivarsi celermente al fine di consentire un ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue;
ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei fronta- lieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Sviz- zera con la Francia.
G1.102
Xxxxxx
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Con- federazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Proto- collo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A);
premesso che:
il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecu- zione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai fronta- lieri italiani;
conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubbli- ca Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;
in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali intro- dotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalie- ri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;
il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole ine- rente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023;
considerato che:
ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno rior- ganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdura- no da oltre due anni;
la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevo- le causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte im- patto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;
secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di fronta- lieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia;
la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di ester- nalità positive, in primo luogo benefici in termini di welfare, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consen- tendo di abbattere le emissioni inquinanti;
impegna il Governo:
ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disci- plini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri.
Art. 6
G6.100
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecu- zione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro- tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confe- derazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro-
tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,
premesso che:
l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i di- ritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";
tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Va- rese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito del- l'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'isti- tuzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno;
gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'l'INPS, di un apposito modulo, deno- minato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);
affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'asse- gno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazio- ne svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richie- dono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;
a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta del- l'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;
con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero dei beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei predetti moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento;
tali criticità potrebbero essere facilmente superate mediante la pre- visione di un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle Casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno;
impegna il Governo:
ad adoperarsi, già in occasione del primo provvedimento utile, consi- derato il previsto aumento del numero di beneficiari dell'assegno unico, per dotare le sedi INPS di ogni strumento utile al fine di ridurre i tempi di trasmis- sione dei moduli, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertifi- cazione degli importi.
EMENDAMENTI
6.0.100
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accor- do di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la NASpI, in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo n. 22 del 2015, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dell'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. La disposizione che precede non si applica qualora l'importo del- la NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes- sate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Art. 10
10.100
Xxxxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché al potenziamento delle infra- strutture nelle zone di confine italo-elvetiche» con le seguenti: «con partico- lare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva».
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «e il potenziamento delle infrastrutture» con le seguenti: «e il sostegno dei sala- ri».