TRA
PRESIDÈNZIA PRESIDENZA
rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019
Accordo di collaborazione tra enti
Attività di comunicazione inerenti l'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923), Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna, rappresentata dal Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Direttore generale della Presidenza, in qualità di Responsabile, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 47/3 del 25.11.2014, di seguito indicata anche come "Regione"
E
L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "X.Xxxxxxxx" (Codice fiscale/P.IVA 00095630901), qui rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato ad Arborea il 1.4.1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "X.Xxxxxxxx" in xxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, di seguito indicato anche come Istituto;
VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana (PSA), come integrata dalle Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell’1.9.2015, n. 48/14
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del 17.10.2017 e n. 24/3 del 14.5.2018 - a cui partecipano, tra gli altri, il Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile e l'Istituto per il necessario supporto tecnico- scientifico in ordine alla raccolta, elaborazione e valutazione dei dati epidemiologici -, alla quale dava mandato di predisporre entro venti giorni dall’approvazione della stessa deliberazione, un Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014, con la quale è stato adottato il Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) 2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il 2015 e definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente, è adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020;
RILEVATO che l'apporto dell'Istituto si appalesa fondamentale per l'attività di eradicazione della peste suina e che possa essere affidato al medesimo Istituto l'incarico per lo svolgimento della campagna di informazione in ordine al suddetto Programma nei confronti dei
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portatori di interesse;
VISTA la determinazione rep. n. 2 prot. n. 146 del 28 febbraio 2019 del Responsabile dell’Unità di Progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna a stipulare l'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "X.Xxxxxxxx";
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e programma delle attività
L'attività dell'Istituto dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, alle seguenti attività di comunicazione per l'attuazione del Piano regionale di eradicazione della peste suina africana, che avranno diffusione regionale, con particolare riferimento ai 29 Comuni, riportati nell'allegato 1, che, a seguito degli studi effettuati dall'Osservatorio
Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, risultano maggiormente interessati dalla peste suina africana:
‒ informazione rivolta ai portatori di interesse, mediante la realizzazione di una campagna di informazione veicolata attraverso media tradizionali, social network e siti internet d'informazione e specialistici;
‒ diffusione presso gli organi di stampa delle attività legate al Piano di eradicazione della PSA;
‒ attuazione di accordi per la realizzazione di pagine informative, su riviste di settore, rivolte al mondo venatorio.
La Regione, e per essa l’Unità di progetto per la eradicazione della PSA, di
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converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Istituto e l’Unità di progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna.
Articolo 2 Raccordo tra gli enti
Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per l’Unità di Progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna, del Responsabile, Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, e, per l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "X.Xxxxxxxx", dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Articolo 3
Modalità di svolgimento e impegno delle parti
Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie individuate nel presente accordo. L'Istituto si avvarrà di proprie figure professionali per gli aspetti di pertinenza tecnico scientifico e di specifiche figure, anche reclutate all’esterno, di comprovata esperienza nelle attività di comunicazione e informazione con specifico riferimento alla tematica della PSA. L’Unità di progetto si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari.
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Articolo 4 Durata dell'Accordo
L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 28 febbraio 2020, con possibilità eventuale di proroga e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.
Articolo 5 Modalità di pagamento
Per le attività di cui all'art.1, la Regione provvederà a corrispondere all'Istituto la somma onnicomprensiva di euro 60.000,00 (sessantamila/00), oneri e accessori di legge inclusi, a copertura delle spese di gestione delle attività, nonché delle spese vive sostenute durante lo svolgimento delle medesime attività. Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione, conseguentemente alla stipula del presente accordo e versato mediante girofondi sul conto di contabilità speciale c/o Bankitalia n. 0034595 intestato all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "X.Xxxxxxxx" in essere presso Unicredit, xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
Articolo 6
Spese ammissibili e rendicontazione
L'Istituto, al termine delle attività, presenterà al Responsabile dell’Unità di Progetto una relazione sulle attività svolte nell'ambito del presente accordo. A questa dovrà essere allegato un rendiconto riportante l'indicazione delle voci di spesa che hanno dato luogo all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nonché l’eventuale impegno di
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risorse umane e strumentali per le medesime finalità. Le singole voci di spesa che verranno evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle attività svolte. Le spese, per un ammontare massimo pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), dovranno essere direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.
Articolo 7 Controversie e registrazione
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Istituto, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.
Il presente accordo si compone di n. 8 pagine.
Per L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "X.Xxxxxxxx"
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per la Regione Autonoma della Sardegna – Unità di Progetto per l’eradicazione della PSA in Sardegna
Dott. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
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Allegato 1
Elenco dei Comuni
1. Alà dei Sardi
2. Anela
3. Aritzo
4. Arzana
5. Baunei
6. Bono
7. Buddusò
8. Bultei
9. Desulo
10. Dorgali
11. Fonni
12. Irgoli
13. Lanusei
14. Nuoro
15. Olzai
16. Orani
17. Orgosolo
18. Orune
19. Ozieri
20. Pattada
21. Sarule
22. Sedilo
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23. Seui
24. Seulo
25. Siniscola
26. Talana
27. Tortolì
28. Urzulei
29. Villagrande Strisaili