REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2017
REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2017
Codice A1818B
D.D. 25 ottobre 2017, n. 3508
Ospitalita' apparati radio presso siti societa' INWIT SPA. Approvazione nuovo schema di contratto con decorrenza dal 01.11.2017. Impegno di spesa di Euro 5.889,00 sul capitolo 136446/2017
Premesso che:
con D.D. 2048 del 29/06/2017 per le ragioni in essa contenute di è disposto di
- di approvare lo schema di contratto di ospitalita’ degli apparati radio presso i siti societa’ INWIT SPA con decorrenza 1.07.2017;
-
- di impegnare la somma complessiva di € 47.571,46 sul capitolo 136446 delle uscite di bilancio dell’esercizio finanziario 2017 a favore della società ospitante INWIT (COD BEN 330116) per le seguenti voci di spesa:
€ 21.350,00 ofi di cui € 17.500,00 per il canone di ospitalità nelle attuali collocazioni – annualità 2017 - oltre € 3.850,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
€ 1.610, 40 ofi di cui €. 1.320,00 per il canone di manutenzione annualità 2017 oltre € 290,40 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
€ 24.611,06 ofi di cui € 20.173,00 per il pagamento anticipato di unatantum del corrispettivo dovuto per il mantenimento del sito, relativo al periodo 01/01/2017 – 30/06/2017, oltre € 4.438,06 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. 633/1974.
Considerato che:
per ritardi relativi alle incombenze burocratiche presso Enti terzi non è stato possibile perfezionare la firma tra le parti del contratto in parola prima dell’inizio della sua decorrenza;
sussiste ancora la necessità di provvedere agli adempimenti finalizzati a garantire la continuità del servizio, così come disposto dalla DGR 49-5103 del 18.12.2012 destinando, nell’ambito delle attuali disponibilità, risorse finanziarie sufficienti a garantire l’ospitalità delle apparecchiature;
risulta necessario riapprovare lo schema di contratto con la nuova decorrenza del 01/11/2017 e aggiornare i corrispettivi riconosciuti ad INWIT spa per le attività di mantenimento dei siti nel periodo 01/01/2017 – 30/10/2017 a euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) o.f.e.;
la società INWIT SPA ha comunicato, come da comunicazione agli atti del Settore, parare favorevole ai contenuti della nuova bozza di contratto che regolarizza e definisce le condizioni e i termini del rapporto di ospitalità, autorizzando l’avvio dell’iter procedurale necessario per la stipula del contratto stesso;
continua ad essere vantaggioso per l'Amministrazione dare corso alla stipula del contratto con la società INWIT SPA, con sede legale in con sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19 codice
fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, per l’ospitalità di apparecchiature radio e sistemi radianti presso i siti elencati nell’allegato 1 dello schema di contratto allegato,
Dato atto che
occorre procedere ad impegnare, sul capitolo 136446 delle uscite di bilancio dell’anno 2017 a favore della società ospitante INWIT SPA (COD BEN 330116), € 5.889.00 ofi di cui € 4.827,00 per il pagamento anticipato di una tantum del corrispettivo dovuto per il mantenimento del sito, relativo al periodo 01/07/2017 – 30/10/2017, oltre € 1.062,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:
Codice Missione 11 (Soccorso Civile) Codice Programma 1101
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi Servizi antincendio
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 trans. UE 8
ricorrente 3
perimetro sanitario 3;
appurato che gli impegni sono assunti secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;
Ritenuto pertanto:
di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
di individuare la nuova decorrenza del contratto a partire dall’1.11.2017;
di demandare a successivi provvedimenti l’impegno della somma a copertura del deposito cauzionale richiesto dal contratto in approvazione, nonché eventuali impegni di spesa per l’adeguamento del canone di ospitalità per le annualità successive;
di demandare, altresì, a successivi adempimenti amministrativi la definizione del corrispettivo per l’energia elettrica e le spese di registrazione del contratto, attraverso la contrattualizzazione di quanto dovuto con apposita società erogatrice Telecom Italia S.p.a.;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016; Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la l.r. n. 6/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018”;
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/4/2017 Legge regionale 14 aprile 2017, n.6 “Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
Vista la D.G.R. 14-5068 del 22/5/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.”
determina
di approvare lo schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
di individuare la decorrenza del contratto a partire dall’1.11.2017;
di impegnare, sul capitolo 136446 delle uscite di bilancio dell’anno 2017 a favore della società ospitante INWIT SPA (COD BEN 330116), € 5.889.00 ofi di cui € 4.827,00 per il pagamento anticipato di una tantum del corrispettivo dovuto per il mantenimento del sito, relativo al periodo 01/07/2017 – 30/10/2017, oltre € 1.062,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;
di aver appurato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:
Codice Missione 11 (Soccorso Civile) Codice Programma 1101
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi Servizi antincendio
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999
trans. UE 8
ricorrente 3
perimetro sanitario 3;
di precisare che sul predetto capitolo 136446/2017 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
di demandare a successivi provvedimenti l’impegno della somma a copertura del deposito cauzionale richiesto dal contratto in approvazione, nonché eventuali impegni di spesa per l’adeguamento del canone di ospitalità per le annualità successive;
di demandare, altresì, a successivi adempimenti amministrativi la definizione del corrispettivo per l’energia elettrica e le spese di registrazione del contratto, attraverso la contrattualizzazione di quanto dovuto con apposita società erogatrice Telecom Italia S.p.a.;
di disporne ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
IL DIRIGENTE
Franco LICINI
Allegato
REGIONE PIEMONTE
CONTRATTO DI OSPITALITÀ DI SPAZI AD USO INDUSTRIALE
Tra
Regione Piemonte - Settore Protezione civile e Sistema Anti Incendi Boschivi A.I.B., con sede in Torino C.so Marche 79 (sede Legale: Piazza Castello, 165 10122 TORINO) Codice Fiscale: 80087670016, nella persona del suo Dirigente dott. Franco Licini , nato a Valdobbiadene (TV) il 13.05.1952, munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto (di seguito indicata anche come “Società Ospitata” o “[•]”
E
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona di Eugenio Chiappetta nato a Torino (TO), il 10/01/1967 domiciliato per la carica in Milano, in qualità di procuratore speciale della Società medesima,(di seguito per brevità definita “Società Ospitante” o “INWIT”)
di seguito indicate anche congiuntamente come
“Parti” e disgiuntamente come “Parte”;
PREMESSO CHE:
a) INWIT è autorizzata alla fornitura e alla
gestione di infrastrutture e servizi per la realizzazione di reti e sistemi di comunicazione elettronica e, a tal fine, installa ed esercisce infrastrutture ed impianti (di seguito la/le “Infrastruttura/e”) installate su aree e/o spazi (di seguito gli “Spazi”) di cui INWIT a vario titolo ha la disponibilità (di seguito il “Contratto Principale”), funzionali ad ospitare apparati trasmissivi (di seguito gli “Apparati”) di terzi operatori di reti di radio e tele/video comunicazione elettronica, con qualunque tecnologia, presente o futura;
b) La Società Ospitata ha manifestato l’interesse ad installare i propri Apparati presso la porzione dell’Infrastruttura ed ha pertanto richiesto ad INWIT – la quale ha acconsentito
– di dare avvio ad un rapporto di ospitalità, alle condizioni, secondo i termini e con le modalità più innanzi riportate;
c) con il presente Contratto le Parti intendono disciplinare i termini, le condizioni e le modalità di utilizzo della/e Infrastruttura/e identificata/e nell’Allegato 1 (“Lavori di adeguamento Infrastruttura”) nonché i relativi servizi che saranno forniti alla Società Ospitata;
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
ART. 1 - Premesse ed allegati
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono condizione essenziale.
1.2 Per Allegati si intendono: Allegato 1: Elenco siti
ART. 2 - Oggetto
2.1 Con il presente Contratto, la Società Ospitante concede alla Società Ospitata il godimento di una porzione dell’Infrastruttura comprensiva della messa a disposizione di sistemi di energia e di condizionamento (di seguito, i “Servizi”), al fine di consentire alla Società Ospitata le attività funzionali o connesse all’installazione, esercizio, gestione e manutenzione degli Apparati, così come individuati nell’Allegato 1 al presente Contratto. [N.B. In caso di siti infrastrutturali la messa a disposizione di sistemi di energia e di condizionamento sarà esclusa dall’oggetto del presente Contratto qualora riguardino siti ubicati in centrali Telecom Italia S.p.A.. In tal caso, la Società Ospitata dovrà rivolgersi direttamente a Telecom Italia S.p.A. per regolarizzare la posizione e sottoscrivere il relativo contratto, esonerando sin d’ora la Società Ospitante da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.]
2.2 La Società Ospitante, oltre agli eventuali accordi già in essere, è libera di sottoscrivere altri contratti di ospitalità, comodato, sublocazione o quant’altro in relazione alla Infrastruttura e agli Spazi.
2.3 Nel caso in cui la Società Ospitata intenda ampliare la configurazione degli apparati installati o ampliare il numero di siti, la Società Ospitante si impegna ad esaminare le richieste di ospitalità ed a soddisfarle nei limiti della
propria disponibilità di | spazi. | ||
2.4 Con riferimento | agli | Spazi e | alle |
Infrastrutture concessi in ospitalità, la Società Ospitante erogherà, altresì, direttamente o tramite terzi da essa incaricati e/o propri sub-fornitori, servizi di manutenzione del sito.
2.5 L’occupazione da parte della Società Ospitata di Spazi diversi e/o maggiori di quelli indicati nel presente Articolo e/o il ricorso a servizi diversi da quelli forniti dalla Società Ospitante e non espressamente autorizzati comporterà l’automatica risoluzione di diritto del contratto ex articolo 1456 c.c. per esclusivo fatto e colpa della Società Ospitata. In tal caso, tutti gli oneri assunti dalla Società Ospitante e rimasti a suo carico saranno posti comunque a carico della Società Ospitata, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione esperibili da parte della Società Ospitante, fatto salvo, comunque, il risarcimento di eventuali danni causati all’attività della Società Ospitante dal suddetto inadempimento.
ART. 3 - Stato dell'Infrastruttura
3.1 La Società Ospitata dichiara di ben conoscere l’Infrastruttura e gli Spazi, così come individuati nell’Allegato 1 e di averli trovati in buono stato manutentivo ed idonei all’uso convenuto, accettandoli incondizionatamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Dichiara altresì di ben conoscere i Servizi offerti dalla Società Ospitante ai sensi del presente Contratto.
3.2 Eventuali interventi e/o lavori di adattamento sull’Infrastruttura e/o sugli Spazi, dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Società Ospitante, a seguito di espressa richiesta da parte della Società Ospitata. In tal caso, tali interventi e/o lavori saranno eseguiti a cura della Società Ospitante e a spese della Società Ospitata nonché nel rispetto degli accordi presi in sede di verbale di sopralluogo delle norme riportate nel presente Contratto, ed, infine, delle disposizioni applicabili del codice civile, oltre che degli obblighi assunti con i soggetti che hanno
attribuito alla Società Ospitante la disponibilità degli Spazi oggetto del presente Contratto o comunque dell’immobile/area su cui insiste l’Infrastruttura (di seguito anche la “Proprietà”).
ART. 4 - Impegni della Società Ospitata
4.1 Con la stipula del presente Contratto, la società Ospitata si impegna espressamente a:
a) seguire la procedura (nel seguito la “Procedura Accesso ai Siti”) che sarà comunicata da INWIT e facilitata dall’utilizzo di badge nominativi abilitati per l’accesso ai siti.
b) chiedere entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, ed ottenere, prima di procedere all'installazione degli Apparati, tutte le autorizzazioni/permessi/omologazioni normativamente previste nonché mantenere i propri Apparati in conformità alla legislazione ed alle autorizzazioni applicabili; resta inteso che qualora non siano stati rilasciati alla Società Ospitata i permessi e le autorizzazioni all’installazione entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Società Ospitata sarà tenuta da quella data, ovvero dal 1 giorno del mese successivo, alla corresponsione dei Corrispettivi, come definiti nell’Articolo 17.1 del presente Contratto, o alternativamente il presente Contratto si intenderà risolto, fatti salvi espliciti, formali e diversi accordi fra le Parti;
c) installare, a propria cura e spese, presso gli spazi/locali/manufatti oggetto del presente Contratto, gli Apparati nel pieno rispetto della normativa in materia, delle norme di sicurezza nonché delle eventuali indicazioni tecniche
fornite, tempo per tempo, dalla Società Ospitante;
d) eliminare, a propria cura e spese, le opere eseguite in violazione/difformità delle previsioni di cui alle precedenti lettere b) e
c) del presente Articolo 4.1;
e) provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori di manutenzione degli Apparati, nel pieno rispetto della normativa di legge ed in particolare delle norme in materia di sicurezza;
f) provvedere, alla scadenza del presente Contratto e, comunque, in ogni caso in cui lo stesso divenisse e/o venisse dichiarato, a qualsiasi titolo o causa, inefficace, alla esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le opere di ripristino delle Infrastrutture e degli Spazi concessi in ospitalità ed alla rimozione di tutti gli Apparati ivi installati, fermo restando gli obblighi previsti nel successivo Articolo 14;
g) non trasferire a terzi, a nessun titolo (incluse fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda e/o rami d’azienda), alcun diritto e obbligo derivante dal presente Contratto, né cedere lo stesso senza il preventivo consenso scritto della Società Ospitante;
h) non concedere in sublocazione e/o comodato e/o ad altro titolo, in tutto o in parte, la porzione della Infrastruttura e/o gli Spazi a mezzo di contratti tipici o atipici e/o in via unilaterale, senza il preventivo consenso scritto della Società Ospitante;
i) non dare agli Spazi una qualsiasi diversa destinazione, anche parziale, rispetto a quella stabilita ai sensi del presente Contratto;
j) eliminare nel più breve tempo possibile eventuali disturbi o interferenze di origine radioelettrica agli Apparati di altri enti o
società ospitate, già installati o che verranno installati presso l’Infrastruttura e/o gli Spazi sollevando la Società Ospitante da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo, ivi incluso per le attività svolte dai citati terzi (comprese quelle dovute a scariche atmosferiche) e per danni che potessero occorrere a persone o cose, all’impianto ospitato, nonché a qualunque terzo per effetto di quanto installato dalla Società Ospitata;
k) non danneggiare alcuna porzione dell’Infrastruttura e/o degli Spazi e/o qualsiasi altra struttura di pertinenza dello stesso e/o qualsiasi attrezzatura e/o qualsiasi struttura di terzi ospitati.
La Società Ospitata dichiara e garantisce sin d’ora, assumendosi ogni relativa responsabilità, che l’Infrastruttura e gli Spazi saranno utilizzati esclusivamente per l’ospitalità dei propri Apparati; in caso di inadempimento a tale obbligo, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ex articolo 1456 c.c. In tal caso, tutti gli oneri assunti dalla Società Ospitante e rimasti a suo carico saranno posti comunque a carico della Società Ospitata, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione esperibili da parte della Società Ospitante, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
ART. 5 - Impegni della Società Ospitante
5.1 La Società Ospitante manleva la Società Ospitata da eventuali pregiudizi che potrebbero essere arrecati da terzi che, avanzando diritti o pretese sugli Spazi possano diminuire l'uso degli stessi. La garanzia copre le azioni che si dimostrino fondate a seguito di accertamento compiuto dall’autorità giudiziaria competente con
sentenza passata in giudicato ovvero altro provvedimento divenuto definitivo ed irrevocabile.
5.2 La Società Ospitante ha facoltà di richiedere, in ragione di particolari esigenze aziendali, lo spostamento, nell’ambito della stessa Infrastruttura e/o degli Spazi degli Apparati ospitati. In tal caso, le Parti si impegnano sin d’ora ad individuare in accordo tra loro ed in buona fede, con un preavviso di 3 (tre) mesi, le possibili sistemazioni tecnicamente ed economicamente convenienti, ove esistenti, che la Società Ospitata adotterà a cura ed a spese della Società Ospitante, fermo restando il mantenimento delle prestazioni del servizio di telecomunicazioni offerto dalla Società Ospitata.
5.3 Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti in merito all’individuazione di sistemazioni alternative, la Società Ospitante avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi, tramite comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata.
ART. 6 – Durata, Decorrenza e Risoluzione
6.1 Il presente Contratto avrà la durata di anni 6 (sei). Alla prima scadenza, il presente Contratto verrà esplicitamente rinnovato, previa accordo tra le parti, agli stessi termini e condizioni, per un periodo di ulteriori anni 6 (sei) e così di seguito, a meno che la Società Ospitante o la Società Ospitata non comunichino, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’altra Parte con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi prima della data di scadenza, la propria volontà di disdetta del presente Contratto.
6.2 Il presente Contratto inizierà a decorrere da 01/11/2017
6.3 Il presente Contratto si intenderà definitivamente risolto, fatto salvo il diritto della Società Ospitata alla sola restituzione di quella parte del Canone Annuo di Ospitalità e/o del Canone di Manutenzione (così come definiti nel successivo Articolo 17) corrisposti per prestazioni contrattuali non godute:
nel caso in cui la Proprietà, ovvero il soggetto che è dante causa della Società Ospitante ai sensi del Contratto Principale, o la Società Ospitante, esercitassero il diritto di disdetta dal Contratto Principale;
nel caso in cui la Società Ospitante abbia la necessità di esercitare la facoltà di recesso anticipato previsto dal Contratto Principale ovvero quella normativamente riconosciutale per il sopraggiungere di gravi motivi;
qualora il Contratto Principale dovesse, per qualsivoglia titolo o causa, divenire inefficace.
Le Parti concordano che in tali casi è espressamente escluso qualsiasi indennizzo e/o risarcimento del danno.
6.4 Ai sensi dei precedenti punti i., ii. e iii., la Società Ospitante si impegna a comunicare tempestivamente alla Società Ospitata il recesso o la sopravvenienza della causa/titolo di inefficacia del Contratto Principale e si impegna inoltre a comunicare l’eventuale disdetta del Contratto Principale non appena ricevuta dalla Proprietà.
ART. 7 - Recesso
È facoltà di ciascuna Parte recedere liberamente dal presente Contratto dopo i primi 6 (sei) anni di durata del presente Contratto con preavviso di 12 (dodici) mesi da comunicarsi all’altra Parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero
posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo Articolo 31 del presente Contratto. Nell’ipotesi di recesso da parte della Società Ospitante è fatto in ogni caso salvo il diritto della Società Ospitata alla restituzione di quella parte di Canone Annuo di Ospitalità e di Canone Manutenzione, come definiti nell’Articolo
17.1 del presente Contratto, anticipatamente corrisposta per prestazioni contrattuali non godute.
ART. 8 - Controlli di compatibilità dei materiali e degli apparati trasmissivi
8.1 La Società Ospitata si impegna ad installare materiali e/o Apparati trasmissivi che rispondono ai requisiti normativi vigenti, assumendosi ogni inerente responsabilità e manlevando e tenendo, sin d’ora ed in ogni caso, indenne la Società Ospitante nei confronti di terzi, qualora i materiali e/o i propri Apparati non rispondano a tali requisiti. La Società Ospitata, inoltre, si rende disponibile a presentare, su richiesta della Società Ospitante, schede tecniche e/o certificazioni dei materiali e delle apparecchiature installate.
8.2 I materiali utilizzati per l'installazione degli Apparati da parte della Società Ospitata (cavi, interruttori, terminazioni e tutti gli altri componenti) potranno essere sottoposti ad un controllo di compatibilità con le strutture della Società Ospitante già esistenti, con quelle che la Società Ospitante prevede di installare negli stessi Spazi o con quelle di terzi già ospitati; tale controllo avviene ad opera di società incaricate dalla Società Ospitante e le relative risultanze saranno valutate ad insindacabile giudizio di quest’ultima.
8.3 Ove il controllo di compatibilità di cui sopra abbia dato esito negativo, la Società Ospitata
dovrà provvedere, a propria cura e spese, a rendere quanto impiegato compatibile con l’Infrastruttura della Società Ospitante e/o con gli apparati dei terzi già ospitati, eventualmente anche secondo le direttive all’uopo impartite dalla Società Ospitante sulla base delle risultanze di cui al precedente Articolo 8.2.
ART. 9 - Campi elettromagnetici
9.1 Con specifico riferimento alla problematica connessa alla protezione dell'ambiente dai campi elettromagnetici, la Società Ospitata assume:
(i) la completa ed esclusiva responsabilità rispetto alle emissioni elettromagnetiche prodotte dai propri Apparati;
(ii) l'impegno a che l'installazione o l’esercizio degli Apparati non produca il superamento dei limiti stabiliti dalle normative (generali e/o locali), sia per i livelli di campi prodotti esclusivamente dagli Apparati, sia come valore cumulativo dei livelli prodotti da tali Apparati e da quelli generati dagli apparati di terzi (preesistenti e/o pianificati) nell’Infrastruttura della Società Ospitante; a tale riguardo, a condizione che la Società Ospitante renda noti alla Società Ospitata le informazioni necessarie a calcolare tali limiti.
9.2 Qualora dovessero essere superati i livelli massimi prescritti per legge dalle autorità competenti dei valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l’esercizio degli Apparati ivi insistenti, la Società Ospitata, su richiesta della Società Ospitante, sarà tenuta a ridurre la potenza erogata dai propri Apparati oppure, qualora ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione degli stessi a propria cura e spese.
9.3 Nel caso in cui i predetti livelli massimi dei valori di campo elettromagnetico complessivo consentito per il funzionamento e l’esercizio degli Apparati trovassero nuove limitazioni ex lege, la Società Ospitata, se del caso anche collegialmente con eventuali ulteriori soggetti ospitati, su richiesta della Società Ospitante, sarà tenuta a ridurre la potenza erogata dagli Apparati oppure, qualora ciò non risulti sufficiente, a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione degli stessi a propria cura e spese.
9.4 La Società Ospitante si riserva, in ogni caso, la possibilità di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari senza necessità di preavviso alla Società Ospitata che presta, sin d’ora, il proprio consenso.
9.5 Resta inteso che, nel caso in cui la Società Ospitata sia costretta a ridurre la potenza erogata dagli Apparati e/o a provvedere al loro spegnimento e/o alla loro rimozione, avrà facoltà di recedere immediatamente dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo, fatto salvo il diritto alla ripetizione di quella parte dei Corrispettivi, come definiti nell’Articolo 17.1 del presente Contratto, già corrisposti relativa all’ospitalità non goduta. Resta altresì inteso che, nel caso in cui la Società Ospitata non provvedesse all’intervento di cui sopra né esercitasse la predetta facoltà di
recesso immediato, la Società Ospitante potrà risolvere ipso jure il presente Contratto tramite semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 10 - Manutenzione
10.1 La manutenzione dell’Infrastruttura e degli Spazi oggetto del presente Contratto sarà eseguita a cura e spese della Società Ospitante. La Società Ospitata sarà tenuta al pagamento delle spese di manutenzione comprese nel canone di ospitalità, pari a € 1.320,00 (euro milletrecentoventi/00)+ IVA all’anno.
10.2 Resta inteso che la manutenzione, la gestione e l’esercizio degli Apparati avverrà a cura e spese della Società Ospitata.
10.3 La Società Ospitata si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Società Ospitante da eventuali pretese, avanzate da terzi, di indennizzo e/o risarcimento danni derivanti da lavori di manutenzione/esercizio dei propri Apparati effettuati dalla Società Ospitata direttamente e/o a mezzo di terzi incaricati, all’interno dei medesimi.
ART. 11 - Manomissione strutture e/o apparati della Società Ospitante
11.1 Qualora risultino indebitamente manomesse le Infrastrutture della Società Ospitante da parte della Società Ospitata e/o di terzi a qualsiasi titolo ad essa, Società Ospitata, legati, questa ultima dovrà provvedere immediatamente al ripristino, a propria cura e spese, dell'originario stato dei luoghi e delle cose, assumendosi ogni responsabilità per eventuali danni.
ART. 12 - Modifiche di Apparati
12.1 Ogni eventuale modifica o implementazione alle consistenze degli Apparati dovrà essere preventivamente comunicata alla Società Ospitante ed approvata dalla stessa con eventuale adeguamento dei Corrispettivi, come definiti all’Articolo 17.1 del presente Contratto, laddove tali modifiche/installazioni comportino un aumento di spazio occupato.
ART. 13 - Modifiche di Infrastrutture e Spazi
13.1 Alla Società Ospitata, salvo quanto in precedenza previsto, non è concesso di eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e/o addizione dell’Infrastruttura e degli Spazi ed alla loro destinazione, salvo espressa preventiva autorizzazione scritta della Società Ospitante. Resta inteso tra le Parti che ogni eventuale modifica, addizione, miglioria autorizzata dalla Società Ospitante sarà effettuata dalla Società Ospitata previo ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni e/o permessi di legge necessari ai predetti interventi.
13.2 Resta comunque fin d’ora convenuto che la Società Ospitata non potrà richiedere alla Società Ospitante somme, a qualsivoglia titolo ivi incluso per indennità, per eventuali addizioni e/o migliorie apportate all’Infrastruttura e/o agli Spazi.
ART. 14 – Rimozione degli Apparati e Riconsegna dell’Infrastruttura e degli Spazi
14.1 Alla scadenza del presente Contratto e, comunque, in ogni caso lo stesso dovesse, per qualsivoglia titolo, divenire inefficace, la Società Ospitata dovrà provvedere, entro e non oltre [90] giorni a lasciare libera
l’Infrastruttura e gli Spazi da cose e/o persone, restituendoli nello stato di fatto e di diritto in cui li ha ricevuti prima dei lavori, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.
14.2 La Società Ospitante si riserva tuttavia la facoltà di accettare la restituzione della porzione di Infrastruttura e degli Spazi nello stato di fatto determinatosi a seguito dei lavori, salvo il normale deterioramento d'uso.
14.3 In caso di ritardato rilascio rispetto alla scadenza prevista, la Società Ospitata sarà obbligata a corrispondere alla Società Ospitante, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’ammontare del Canone Annuo di Ospitalità, così come definito nel successivo Articolo 17.1 (i), diviso 365, maggiorato del 30%, oltre le maggiori spese effettivamente sostenute dalla Società Ospitante.
14.4 Perdurando il mancato rilascio dell’ Infrastruttura e degli Spazi da parte della Società Ospitata oltre i [3 (tre)] mesi, le Parti pattuiscono che la Società Ospitante potrà alternativamente:
i provvedervi direttamente addebitando i relativi costi alla Società Ospitata compresi gli eventuali successivi costi di magazzino e custodia, fatto salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali ulteriori danni causati ivi compresi quelli che dovessero derivare e/o essere imputati alla Società Ospitante da parte della Proprietà.
ii avere diritto ad un importo a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari all’ammontare del Canone Annuo di Ospitalità, così come definito nel successivo Articolo
17.1 (i), diviso 365, maggiorato del 100%, oltre le maggiori spese effettivamente sostenute dalla Società Ospitante.
ART. 15 - Energia Elettrica
15.1 Per quanto attiene alla fornitura del servizio di energia elettrica, la Società Ospitata dovrà stipulare direttamente apposito contratto con Telecom Italia S.p.a.
15.2 Nel caso di siti ubicati in centrali Telecom Italia S.p.A., la Società Ospitata provvederà a sottoscrivere apposito contratto con Telecom Italia
S.p.A. avente ad oggetto le modalità di fornitura del servizio di energia elettrica.]
ART. 16- Accesso ai Siti
16.1 Le specifiche modalità di accesso ai Siti sono comunicate da INWIT, la Società Ospitata dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente.
16.2 La Società Ospitante si riserva il diritto di modificare/integrare dette modalità, in funzione dei singoli Spazi offerti; in tal caso le modifiche/integrazioni saranno subito portate a conoscenza della Società Ospitata.
16.3 Ciascuna delle Parti è responsabile, secondo le vigenti norme di sicurezza, nei confronti del proprio personale.
16.4 Con il termine "Personale della Società Ospitata" e “Personale della Società Ospitante” si intende estensivamente oltre ai dipendenti, i consulenti, gli appaltatori e subappaltatori della Società Ospitata e della Società Ospitante e qualunque terzo che abbia con esse un rapporto contrattuale o di fatto.
ART. 17 – Corrispettivi - Fideiussione
17.1 Il corrispettivo annuo dovuto dalla Società Ospitata alla Società Ospitante per i Servizi (di seguito i “Corrispettivi”) è così determinato:
1. canone di ospitalità in €. 17.500,00 (Euro diciassettemilacinquecento/00) + IVA all’anno e
sarà aggiornato automaticamente in aumento, a decorrere dall’inizio del secondo anno di decorrenza contrattuale e con periodicità annuale, nella misura del 75% della variazione, verificatasi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie ed operai accertato dall’ISTAT (di seguito il “Canone Annuo di Ospitalità”);
2. canone di manutenzione in €. 1.320,00 (Euro milletrecentoventi/00) + IVA secondo quanto indicato nell’Articolo 10.1 (di seguito il “Canone Manutenzione”);
3. Spese di mantenimento del sito e di amministrazione: il conduttore si impegna al pagamento anticipato unatantum del corrispettivo dovuto per il mantenimento del sito, relativo al periodo 01/01/2017 – 31/10/2017, in un’unica soluzione pari a € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) + IVA . La fattura dalla società ospitante verrà emessa entro il mese di Novembre 2017.
17.2 Fatturazione anticipata: il pagamento delle fatture sarà effettuato anticipatamente ogni semestre.
17.3 Deposito cauzionale: La Società Ospitata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, corrisponderà a titolo di garanzia una quota pari a 6 mesi di ospitalità.
17.4 Aumenti di consistenza: ogni trimestre le Parti provvederanno ad aggiornare l’elenco di cui all’Allegato 1 sulla scorta delle variazioni di consistenza in aumento delle apparecchiatura eventualmente intervenute. I nuovi corrispettivi, concordati tra le Parti e derivanti dalla variazione di consistenza, decoreranno dalla successiva fatturazione.
17.5 Diminuzione di consistenza: la Società Ospitata comunicherà con 12 mesi di anticipo la
volontà di diminuire il numero dei siti di cui all’allegato 1. I nuovi corrispettivi, derivanti dalla variazione di consistenza, decoreranno dal 1 gennaio dell’anno successivo la data di avvenuta diminuzione di consistenza.
ART. 18 - Modalità di fatturazione e pagamento
18.2 Il pagamento del Canone Annuo di Ospitalità e del Canone di Manutenzione è stabilito con rate semestrali anticipate da corrispondersi a seguito di fatturazione da parte di INWIT, che dovrà essere pagata entro (30) trenta giorni dalla data di fattura.
18.3 Il pagamento dei Corrispettivi dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato sulla fattura di cui al precedente Articolo 18.2 ovvero su quello comunicato per iscritto dalla Società Ospitante.
18.4 Tutte le fatture elettroniche saranno inoltrate in originale a:
Regione Piemonte - Settore Protezione civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B) - corso Marche 79 10146 Torino
Codice fiscale 80087670016 partita iva 02843860012
codice IPA V3QQD9
18.5 La Società Ospitata non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia natura, ritardare o sospendere il pagamento dei Corrispettivi e/o delle altre somme dovute. Il mancato integrale e puntuale pagamento anche di una sola rata dei Corrispettivi costituisce in mora la Società Ospitata e produce tutti gli obblighi di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 19 - Interessi di mora e prova del pagamento.
19.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 25, in caso di mancato integrale e
puntuale pagamento dei Corrispettivi da parte della Società Ospitata degli importi previsti ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti alla Società Ospitante interessi moratori calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni, maggiorato di otto (8) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile dal momento della scadenza del relativo termine di pagamento ovvero di conclusione del presente Contratto.
19.2 Gli interessi di mora così dovuti dalla Società Ospitata per il ritardato pagamento costituiscono un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'articolo 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72.
19.3 In caso di ritardato pagamento, la Società Ospitante si riserva inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall’imputazione eventualmente difforme indicata dalla Società Ospitata all’atto del pagamento.
19.4 In caso di contestazione da parte della Società Ospitata, la prova del pagamento dei Corrispettivi dovrà essere fornita esclusivamente tramite estratto delle scritture contabili della banca incaricata del pagamento nell’interesse della Società Ospitante.
ART. 20 – Responsabilità civile
20.1 In fase di realizzazione dei lavori di approntamento degli Spazi e di installazione degli
Apparati, la Società Ospitata si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Società Ospitante da qualunque richiesta di indennizzi e/o di risarcimento danni come pure da ogni reclamo ed azione che dovesse pervenire da parte di terzi a tale riguardo.
20.2 Fermo quanto sopra, ciascuna Parte assume a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità in ogni sede per sinistri e/o danni causati da fatto proprio e/o di terzi a qualsiasi titolo ad essa legati, a dipendenti e/o a beni della stessa e/o di terzi già ospitati, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.
ART. 21 - Gestione dei rifiuti
21.1 La Società Ospitata si impegna ad ottemperare, a sua cura e spese, ed in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla gestione dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, derivanti dalle attività svolte negli Spazi oggetto del presente Contratto.
ART. 22 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
22.1 La Società Ospitante, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, si impegna verso la Società Ospitata a:
(a) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Personale della Società Ospitata sarà destinato ad operare;
(b) cooperare con la Società Ospitata all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti
sull’attività lavorativa della Società Ospitata;
(c) promuovere con la Società Ospitata ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
22.2 La Società Ospitata si impegna a coordinarsi con la Società Ospitante per gli interventi di protezione dai rischi informando la Società Ospitante, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
22.3 Permangono a carico della Società Ospitata gli obblighi di assicurare preventivamente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
22.4 Resta inteso che il Personale della Società Ospitata sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti nonché al rispetto delle procedure emesse dalla Società Ospitante.
ART. 23 - Prova scritta
21.1 Qualunque modifica al presente Contratto può avere effetto ed essere provata solo se concordata tra le Parti mediante atto scritto.
ART. 24 - Assicurazione.
24.1 Le Parti dichiarano di aver stipulato e si impegnano a mantenere attive per l’intera durata del presente Contratto, idonee polizze assicurative per le attività da esse stesse svolte ai sensi del presente Contratto e per la responsabilità civile verso terzi. In particolare, le rispettive assicurazioni copriranno le richieste di risarcimento di ogni terzo in qualunque modo
connesse all’esecuzione del presente Contratto, per un massimale non inferiore a €/Mln 2,5.
ART. 25 - Clausola risolutiva espressa.
25.1 Il presente Contratto si intende risolto ipso jure, tramite semplice comunicazione scritta della Società Ospitante inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. nei casi di inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli Articoli 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 24, e 28 del presente Contratto, fatte salve le ulteriori ipotesi previste ai sensi del presente Contratto.
25.2 Analoga risoluzione di diritto varrà anche per le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni previste dagli Articoli 4 e 17 del presente Contratto, se detto inadempimento non sarà sanato entro 30 giorni dal ricevimento di una nota scritta inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, contenente, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., la relativa diffida ad adempiere.
ART. 26 - Rinvio
26.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente.
ART. 27 - Clausola fiscale
27.1 Il presente Contratto, sarà registrato a cura della società ospitante. Il costo dell’imposta di registro è a carico di Regione Piemonte.
ART. 28 – Riservatezza e tutela dei dati
28.1 Fatto salvo per le comunicazioni che ai sensi del presente Contratto è previsto vengano
effettuate a terzi, ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni concernenti l’altra Parte, l’oggetto del presente Contratto e le informazioni comunicate e/o scambiate in esecuzione dello stesso e a far sì che tale impegno sia assunto e rispettato anche dalle società del gruppo di ciascuna delle Parti e dai componenti degli organi sociali, dipendenti e consulenti di dette società cui tali informazioni siano state comunicate.
28.2 Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza di tali informazioni e impedire la loro divulgazione, in tutto o in parte, a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, restando inteso che la Parte divulgante non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente paragrafo 28.2 per effetto di comunicazioni eseguite in stretta ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o regolamento, ovvero promulgate dalle Autorità di controllo competenti o richieste dalle Autorità giudiziarie in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Al riguardo, ciascuna Parte si impegna, peraltro, a consultare l’altra Parte anticipatamente e concordare i termini di detta comunicazione e/o divulgazione delle informazioni, nei limiti in cui ciò sia consentito. Resta esclusa dai suddetti vincoli la comunicazione relativa a circostanze già divenute di dominio pubblico.
28.3 Le Parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, a trattare i dati raccolti ed elaborati in relazione al presente Contratto per quanto necessario alla sua esecuzione, impegnandosi altresì al rispetto delle misure minime di sicurezza previste nel titolo V capo II del citato decreto.
28.4 A tali fini, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, danno atto di essersi reciprocamente informate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d. lgs 196/2003 nonché di essere rispettivamente titolari del trattamento dei dati di cui entrambe vengano a conoscenza durante e per l’effetto della esecuzione del presente Contratto.
ART. 29 – Codice etico, Codice di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
29.1 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, le Parti - nello svolgimento dell'attività del presente Contratto - si impegnano, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c. - ad attenersi rigorosamente ai principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché al contenuto del Codice Etico di INWIT, che le Parti dichiarano di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone preso completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico sul sito internet:
www.inwit.it, nell’area tematica “Governance”, area “Sistema di Governance –Codici”
osservando un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell’immagine e, comunque dei valori morali e materiali in cui l’altra Parte si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento al rapporto con i terzi.
29.2 Le Parti, altresì, espressamente dichiarano di conoscere, avendone preso completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet
www.telecomitalia.com, nell’area tematica “Governance”, area “Sistema di Governance –Modello Organizzativo 231”,
il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti –
– e si impegnano a tenere nell’esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con il rispettivo Modello Organizzativo, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del presente Contratto.
29.3 L’osservanza delle disposizioni tutte dei rispettivi Codici Etici e dei principi e delle norme di comportamento contenute nei predetti Modelli Organizzativi “231”, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dai medesimi, è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. Eventuali violazioni riconducibili alla responsabilità di una Parte, costituisce grave inadempimento contrattuale con
ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà dell’altra Parte di risolvere, di diritto e con effetto immediato ex articolo 1456 c.c., il presente Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti e con diritto di quest’ultima Parte a pretendere esclusivamente i Corrispettivi maturati per l'attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione impregiudicato il risarcimento del danno. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che le Parti dovranno manlevare e tenere indenne i propri aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta (ivi incluse spese legali) e azione (a titolo risarcitorio o a titolo di indennizzo) che potessero essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico, fatto salvo altresì il risarcimento dei danni.
29.4 La Società Ospitante dichiara inoltre di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società Ospitata disponibile sul sito http://www.regione.piemonte.it la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto.
29.5 La mancata adozione da parte della Società Ospitata del Modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Società Ospitata stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l’accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs comporterà la risoluzione immediata del presente Contratto, anche prima del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte della Società Ospitante di
risarcire il danno nel caso in cui la Società Ospitata stessa dovesse essere assolta dal reato contestato.
ART. 30 - Foro Competente
30.1 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma con espressa esclusione di ogni altro foro competente.
ART. 31- Comunicazioni
31.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata, fatto salvo per le comunicazioni meramente tecniche che potranno essere via telefax ovvero via e-mail, ai seguenti recapiti:
per la Società Ospitante a:
INWIT S.p.A. presso Via Vasari 19, Milano 20135 e-mail: eugenio.chiappetta@inwit.it
PEC: adminpec@inwit.telecompost.it telefax: 0255196874
Alla C.A.: Eugenio Chiappetta
per la Società Ospitata a:
Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)
e-mail: protciv@regione.piemonte.it
PEC: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it telefax: 011740001
Alla C.A.: -
ART. 32 - Disposizioni finali
32.1 Le Parti dichiarano, infine, che il presente Contratto è stato negoziato in ogni suo termine e condizione, ivi incluso quanto riportato in ognuno
dei suoi allegati e concordano, pertanto, nel non ritenere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Letto, firmato e sottoscritto.
REGIONE PIEMONTE
Dr. Franco Licini
(Firma Digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
Eugenio Chiappetta
(Firma Digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.)
Allegato 1: Elenco siti
Allegato "1" per l' Ospitalità delle Apparecchiature di Gestione della Rete di Telecomunicazioni Radio della Protezione Civile – Territorio Regionale Piemonte
Ubicazione | Cod. Immobile | Tipo Ospitalità | Tipologia del Sito | Canone Annuo Ospitalità | Manutenzione | Inizio Ospitalità | ||
Magnano (BI) - S.S. 338, snc | 01030411 | 1 Sistema Trasmissivo ( nr. 4 antenne + n. 2 parabole ) | A - Rurale | € | 2.500,00 | € | 220,00 | 01/11/2017 |
Villadeati (AL) - S.da Prov., snc | 01027532 | 1 Sistema Trasmissivo ( nr. 4 antenne + n. 3 parabole ) | A - Rurale | € | 2.500,00 | € | 220,00 | 01/11/2017 |
Novara (NO) - Viale Kennedy, snc | 01307255 | 1 Sistema Trasmissivo ( nr. 2 antenne + n. 2 parabole ) | C – Urbano Città > 50.000 Abitanti | € | 5.000,00 | € | 220,00 | 01/11/2017 |
Mango (CN) - S.da Com. di Avene, snc | 01054668 | 1 Sistema Trasmissivo ( nr. 1 antenna + n. 2 parabole ) | A - Rurale | € | 2.500,00 | € | 220,00 | 01/11/2017 |
Alpignano (TO) - S.da Pianezza, 59 | 01013565 | 1 Sistema Trasmissivo ( nr. 2 antenne + n. 2 parabole ) | A - Rurale | € | 2.500,00 | € | 220,00 | 01/11/2017 |
Gattinara (VC) - Regione San Lorenzo | Ex-Iritel | 1 Sistema Trasmissivo ( nr. 5 antenne + n. 2 parabole ) | A - Rurale | € | 2.500,00 | € | 220,00 | 01/11/2017 |