INDICE
AUTOSCUOLE
INDICE
AUTOSCUOLE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° febbraio 2001
Premessa
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione Art. 2 - Relazioni industriali Art. 2 bis - Sicurezza sul lavoro Art. 3 - Assunzione
Art. 3 bis - Qualifiche escluse dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Classificazione del personale Art. 6 - Mutamento di mansioni
Art. 7 - Cumulo di mansioni Art. 8 - Orario di lavoro Art. 9 - Riposo settimanale Art. 10 - Giorni festivi
Art. 11 - Festività soppresse Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Indennità di cassa
Art. 14 - Lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Art. 15 - Lavoro straordinario
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Quattordicesima mensilità
Art. 19 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale Art. 20 - Diritto allo studio lavoratori studenti
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo Art. 23 - Tutela della maternità
Art. 24 - Volontariato
Art. 25 - Tutela delle persone handicappate Art. 26 - Servizio militare
Art. 27 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti Art. 28 - Responsabilità dell' istruttore di guida
Art. 29 - Ritiro patente
Art. 30 - Manutenzione veicoli
Art. 31 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 32 - Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e t.f.r. Art. 33 - Indennità in caso di morte
Art. 34 - Previdenza complementare
Art. 35 - Secondo livello di contrattazione
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 37 - Sostituzione degli usi Art. 38 - Diritti sindacali
Capitolo II
MERCATO DEL LAVORO
Art. 39 - Contratto a termine
Art. 40 - Lavoro a tempo parziale Art. 41 - Apprendistato
Art. 42 - Contratti di formazione e lavoro Art. 43 - Lavoro temporaneo
Capitolo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 - Decorrenza e durata Allegato - Minimi contrattuali
ACCORDI
Accordo 11 aprile 2003
Accordo di rinnovo 5 luglio 2005
Accordo 21 febbraio 2007 - Fondo pensione PREVILOG Accordo 25 luglio 2008 - Trattamento economico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica
1º FEBBRAIO 2001 (*)
(Decorrenza: 1º febbraio 2001 - Scadenza: 31 dicembre 2003)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2001
rinnovato per la parte economica
11 APRILE 2003
(Decorrenza: 1º gennaio 2002 - Scadenza: 31 dicembre 2003)
rinnovato
5 LUGLIO 2005
(Decorrenza: 1º gennaio 2004 - Scadenza: 31 dicembre 2007)
rinnovato per la parte economica
25 LUGLIO 2008
(Decorrenza: 1º gennaio 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2009)
Parti stipulanti
Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) e
Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL) Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti (UILTRASPORTI)
(*) Stesura definitiva siglata il 1º luglio 2003 in applicazione dell'accordo 11 aprile 2003, integrata dall'accordo 21 febbraio 2007 in materia di previdenza integrativa.
(I testi degli accordi di rinnovo del c.c.n.l. e della parte economica sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di categoria le finalità in tema di relazioni sindacali.
In tale ambito il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul
piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica e nautica, più conformi alla necessità di piena attuazione della legge n. 264/1991, del Codice della strada e delle sue modifiche, nonchè dei decreti in esso previsti e di conformità alle direttive UE, altresì salvaguardando l'importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti.
Le parti quindi convengono sulla opportunità che l'attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti in conformità a quanto già attuato nei Paesi della CEE. Ciò anche al fine di migliorare il compito sociale delle aziende del settore finalizzato ad una maggiore educazione stradale, coerentemente ai mutamenti legislativi in materia di codice della strada, con l'insegnamento delle norme di condotta sulle strade a tutti i suoi utenti, per una formazione continua dei conducenti, soprattutto quelli professionali, per l'ottenimento di una mobilità sostenibile, efficiente e sicura.
Le parti convengono inoltre sull'opportunità di una formazione specifica di educazione stradale nell'ambito degli "Istituti scolastici comprensivi ", al fine di favorire la maturazione di una coscienza positiva attorno al valore del rispetto delle regole comportamentali nell'osservanza del Codice della strada.
A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Sfera di applicazione)
Il presente c.c.n.l. disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica, di studio di consulenza automobilistica e nautica.
Art. 2 (Relazioni industriali)
Livello nazionale
L'Unasca e le XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. si incontreranno a livello nazionale nel 1º quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 18 giugno 1990;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, nonchè di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) le proposte in materia di fondi di previdenza integrativa per il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonchè le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle
parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle R.S.U. sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati; l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e loro successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 626/1994;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U. e XX.XX. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
R.S.U.
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle R.S.U. Il numero massimo dei componenti le R.S.U. è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire R.S.U. raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Art. 2 bis (Sicurezza sul lavoro)
In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonchè la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 18 e segg. del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni.
La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle norme di cui al precedente comma, dall'accordo interconfederale CONFETRA e CGIL, CISL e UIL del 24 luglio 1996. Ai sensi delle suddette disposizioni resta inteso che il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito delle R.S.U. mentre nelle aziende, o unità produttive, sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Art. 3 (Assunzione)
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello di inquadramento a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonchè la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il libretto di lavoro o documento equivalente;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda istruttori ed insegnanti di autoscuole e scuole nautiche ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;
5) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma dei corsi di addestramento frequentati.
Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 3 bis
(Qualifiche escluse dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni)
In attuazione del 2º comma dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che, ai fini della determinazione della riserva prevista dal 1º comma della legge citata, non si tiene conto delle seguenti assunzioni:
- lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli quadro, nonchè 5º, 4º e 3º limitatamente agli insegnanti-istruttori, agli insegnanti e agli istruttori.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della legge n. 223/1991 saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 25, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro affinchè provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 4 (Periodo di prova)
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 5 mesi per i quadri intermedi;
- 2 mesi per gli impiegati del 5º livello, nonchè per il personale da adibire all'attività di insegnante o di istruttore di guida o di nautica;
- 1 mese per gli impiegati del 4º, 3º e 2º livello;
- 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1º livello.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitata da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, nè diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.
Art. 5 (Classificazione del personale)
A decorrere dal 1º giugno 1995 ai dipendenti classificati come quadri spetta un'indennità di funzione pari a euro 25,82 mensili lorde per quattordici mensilità.
Quadri (ex 5º livello)
Appartengono a questo livello i quadri intermedi di cui alla legge 190/1985, che esplicano funzioni direttive con ampia discrezionalità, autonomia di poteri e facoltà decisionali nell'ambito degli obiettivi fissati dalla proprietà aziendale, in possesso di approfondite conoscenze tecno- specialistiche integrate da notevole esperienza.
Profili esplicativi
- Responsabile di Centro di istruzione automobilistica e nautica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3 agosto 1990, n. 301, art. 8 e di cui alla legge n. 50/1971;
- Responsabile di unità operativa;
- Responsabile dei servizi amministrativi e contabili.
5º livello (ex 4º livello)
Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi che nell'ambito delle direttive aziendali svolgono funzioni di concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.
Profili esemplificativi
- Responsabile di Centro di istruzione automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3 agosto 1990, n. 301, art. 8;
- Responsabile di sistemi informatici, gestione programmi;
- Insegnante-Istruttore di autoscuola o di scuola nautica;
- Capo ufficio contabilità;
- Capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.
4º livello (ex 3º livello)
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di concetto tecnico- amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.
Profili esemplificativi
- Insegnante di autoscuola o di scuola nautica;
- Impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche di settore: trasporto merci - Contabilità - M.C.T.C. - P.R.A. - Internazionali - Patenti - C.A.P. - A.D.R. - Attestati professionali;
- Responsabile C.E.D.
3º livello (livello nuovo)
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive richiedenti conoscenze teorico-pratiche, acquisibili mediante addestramento professionale e esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti.
Profili esemplificativi
- Responsabile di segreteria;
- Istruttore di guida o nautica;
- Impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto merci;
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici.
2º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive.
Profili esemplificativi
- Impiegato d'ordine;
- Addetto di segreteria;
- Archivista;
- Protocollista;
- Schedarista;
- Dattilografo;
- Codificatore;
- Centralinista;
- Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione di pratiche auto, natanti e patenti auto e/o nautiche, anche con funzioni di ricevimento clientela;
- Operatore meccanografico.
1º livello
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni per le quali si chiede il possesso di semplici capacità pratiche.
Profili esemplificativi
- Fattorino;
- Addetto alle pulizie;
- Usciere.
Norma transitoria
In occasione del c.c.n.l. 18 ottobre 1995 le parti hanno convenuto di definire come livello quadri il livello più elevato della classificazione del personale, rinumerando conseguentemente gli altri livelli, nonchè di istituire un nuovo livello intermedio tra l'ex 3º e il 2º livello, con valore retributivo base di lire 550.000 ed un'indennità di contingenza corrispondente a quella del 2º livello.
Art. 6 (Mutamento di mansioni)
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni dei livelli quadri e 5º e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà al lavoratore, per il periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Art. 7 (Cumulo di mansioni)
Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art. 8 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.
La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 54 del decreto legislativo n. 626/1994, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che in sede di rinnovo del presente c.c.n.l. la materia dell'orario di lavoro sarà riesaminata alla luce delle direttive europee e delle leggi di recepimento in materia.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. 8
(Orario di lavoro)
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro (compreso l'orario normale contrattuale, l'orario straordinario), fermo restando la durata media di 48 ore ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 non può superare le 57 ore settimanali.
Art. ...
(Banca delle ore)
Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300, il lavoratore potrà richiedere di fruire in alternativa al relativo trattamento economico, permessi compensativi.
Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno comunque pagate con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione lavorativa.
Art. 9 (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Art. 10 (Giorni festivi)
Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792;
3) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
4) Anniversario Liberazione (25 aprile);
5) Festa del lavoro (1º maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1º novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) X. Xxxxxx (25 dicembre);
11) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
12) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno S. Xxxxxx e Paolo quale giorno del Santo Patrono).
Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra.
Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto che il sabato venga considerato giornata festiva.
Per le festività di cui al punto b) cadenti di sabato o di domenica o in altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata ai sensi del comma 1 del successivo art. 12.
Art. 11 (Festività soppresse)
Quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno (1º gennaio-31 dicembre).
Potranno essere stabilite diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di gennaio successivo.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficierà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 12 (Retribuzione)
La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art. 16;
3) eventuali aumenti di merito o superminimi;
4) indennità di contingenza;
5) indennità di funzione per i quadri.
Non fanno parte della retribuzione, i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 13 e 31 e qualunque altra indennità avente carattere risarcitorio.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22, per i lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni, o per 26, in caso di lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.
Gli importi mensili dell'ex indennità di contingenza sono i seguenti:
Livelli | Euro | |
Quadri | 452,81 | (lire 876.771) |
5º | 445,84 | (lire 863.270) |
4º | 442,41 | (lire 856.633) |
3º | 439,83 | (lire 851.638) |
2º | 439,83 | (lire 851.638) |
1º | 437,56 | (lire 847.237) |
Art. 13 (Indennità di cassa)
Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5% del minimo tabellare mensile.
Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
Tale indennità non concorre al computo t.f.r., nonchè della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali.
Art. 14
(Lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali)
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 12:
lavoro notturno maggiorazione del 20%; lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%;
lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
- maggiorazione 50%.
Art. 15 (Lavoro straordinario)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dall'art. 8.
E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 10.
E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per gli istruttori di guida.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 12:
- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%.
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 55%.
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 55%.
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 80%.
Le suddette percentuali, come per quelle dell'art. 14, non sono cumulabili, intendendo che la maggiore assorbe la minore.
La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.
Nelle aziende con orario settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi, il lavoro prestato nella giornata del sabato sarà considerato straordinario feriale diurno con la maggiorazione del 40%.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che nello stabilire con il precedente c.c.n.l. l'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ridotte dal 1º gennaio 1994 a 39 ore settimanali, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge all'epoca in vigore le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali.
Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la trentanovesima e la quarantottesima ora è stata adottata ai soli fini della percentuale di maggiorazione.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. 15
(Lavoro straordinario)
Il comma 3 è sostituito dal presente:
"E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite settimanale previsto dall'art. 8.". Il comma 5 è sostituito dal presente:
"E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.". Comma da aggiungere:
"Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue "pro-capite"". Art. ...
(Banca delle ore)
Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300, il lavoratore potrà richiedere di fruire in alternativa al relativo trattamento economico, permessi compensativi.
Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno comunque pagate con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione lavorativa.
Art. 16
(Aumenti periodici di anzianità)
Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
L'importo degli scatti è il seguente:
Livelli | Lire | Euro |
Quadri | 46.000 | 23.76 |
5º | 36.000 | 18.59 |
4º | 31.000 | 16.01 |
3º | 29.000 | 14.98 |
2º | 28.000 | 14.46 |
1º | 24.000 | 12.39 |
L'importo degli scatti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. 18 ottobre 1995 è inferiore a lire 2.000 per ciascun livello retributivo.
Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Art. 17 (Tredicesima mensilità)
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di dicembre, determinata in base alle voci previste dall'art. 12. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del t.f.r. e della indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 18 (Quattordicesima mensilità)
L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dall'art. 12.
La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi precisamente, al periodo dal 1º luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 19
(Assenze, permessi e congedo matrimoniale)
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
Ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, le aziende concederanno i permessi richiesti a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (semprechè il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del lavoratore) a retribuirli per il minimo di 2 giorni; di 3 giorni nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori dalla provincia in cui abita.
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 20
(Diritto allo studio lavoratori studenti)
I lavoratori studenti compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per il solo giorno d'esame con presentazione delle relative certificazioni. Tali permessi non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti per la preparazione degli esami.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Art. 21 (Ferie)
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1º gennaio-31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di lavoro sia ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
Art. 22
(Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo)
A) Malattia
Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli Istituti previdenziali.
L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio.
Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per Tbc occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso o con l'esclusione del periodo di prova.
Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del t.f.r.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative
Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL e all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lettera A, commi 3º, 4º, 5º e 6º del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di computo previsti dai commi 8 e 9 della lettera A del presente articolo.
Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all'INAIL deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;
- per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni del 5º e 6º comma qui sopra riportati.
C) Malattie professionali
In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124).
D) Xxxxxxxx ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative comuni
Per quanto riguarda il computo delle assenze si richiama l'art. 5 della legge n. 300/1970 nonchè la legge n. 638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10 alle ore 12;
- dalle ore 17 alle ore 19;
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale delle competenti autorità.
Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento, a darne preventiva comunicazione all'azienda.
Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente 4º comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
Disposizioni economiche comuni
Ai lavoratori non in prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8, lettera A, del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL, ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dall'incidenza contributiva a carico del dipendente.
La parte di indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o domenica, ecc.) che in forza delle normative in vigore rientrano nella base di calcolo, resterà al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.
La parte di indennità afferenti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, e ove trattasi di indennità INAIL anche quella afferente le ferie, sarà trattenuta dall'azienda all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo nè a pagamenti, nè a ritenute.
In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.
E) Tossicodipendenza
I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi.
L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio- riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, 2º comma, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonchè per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
F) Etilismo
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione.
Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, nè si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 23
(Tutela della maternità)
Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche sulla tutela delle lavoratrici madri, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art. 20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 22, di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza.
L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all' art. 21 del T.U. ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 della medesima legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 22 del presente c.c.n.l. quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all'art. 32 del T.U. sulla maternità deve preavvisare l'azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dell'usufruizione di tale diritto.
Art. 24
(Volontariato)
In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 25
(Tutela delle persone handicappate)
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonchè quelle contenute negli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il suo consenso ad altra sede.
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Art. 26 (Servizio militare)
La chiamata alle armi per il servizio di leva, salvo per i lavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli a lavoratore.
Art. 27
(Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti)
Diritti e doveri del lavoratore
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto nazionale di previdenza sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze.
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo, oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al veicolo affidatogli o a terzi, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli precedentemente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La sanzione disciplinare dovrà essere comunicata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della giustificazione scritta o dalla data in cui il lavoratore è stato sentito a sua difesa.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Licenziamenti
I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile, dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, e per le imprese artigiane, dagli accordi interconfederali in materia.
Il licenziamento è altresì previsto nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 9, del D.M. n. 301 del 3 agosto 1990.
I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7.
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 maggio 2001, n. 151.
Art. 28 (Responsabilità dell'istruttore di guida)
L'istruttore è responsabile del veicolo affidatogli rispondendo degli eventuali danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L'istruttore è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
Quando azienda e lavoratore siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo, compreso quello dell'assistenza legale, è a carico dell'azienda.
A scanso di ogni responsabilità l'istruttore di guida, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, l'istruttore deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo.
Art. 29 (Ritiro patente)
L'istruttore al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'istruttore durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'istruttore non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'istruttore verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 32, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Art. 30 (Manutenzione veicoli)
L'istruttore deve curare la piccola manutenzione dei veicoli affidatigli per conservare gli stessi in buono stato di funzionamento. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 31
(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
1) mesi quattro per i quadri intermedi;
2) mesi tre per gli insegnanti-istruttori, gli insegnanti e gli istruttori;
3) mesi due per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 32
(Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e t.f.r.)
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (artt. 6 e 12, legge 10 gennaio 1935, n. 112) l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per istaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte.
Entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto, se intervenuta non oltre il giorno 14 del mese, e se posteriore, entro il giorno 10 del mese successivo, l'azienda corrisponderà al lavoratore, le competenze di fine rapporto.
Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore entro i termini di cui sopra un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del t.f.r. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- contingenza;
- tredicesima e quattordicesima mensilità;
- indennità di funzione per i quadri;
- qualsiasi importo erogato in maniera fissa e continuativa.
Art. 33 (Indennità in caso di morte)
Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 31 e 32 saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall'art. 2122 cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale.
Art. 34 (Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza complementare volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.
Le parti ribadiscono l'interesse a realizzare una forma di previdenza complementare volontaria ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni. Al finanziamento di tale forma previdenziale saranno destinati un contributo, a carico sia delle aziende che dei lavoratori, pari all'1% della retribuzione di cui all'art. 16 del c.c.n.l. nonchè la percentuale di t.f.r. stabilita dalla legislazione vigente. La decorrenza del contributo e della percentuale di t.f.r. sarà decisa dalle parti una volta concordata la forma attuativa della previdenza complementare.
A tal fine le parti concordano di studiare la realizzazione di forme di previdenza complementare al sistema pubblico, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modifiche.
Per dare pratica attuazione a quanto espresso, le parti concordano di costituire una Commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse, anche in relazione all'utilizzo di quote del t.f.r. e/o attraverso quote a carico dei lavoratori e delle imprese, secondo uno scadenzario che sarà fissato in sede di rinnovo del presente contratto.
La predetta Commissione, composta da sei membri, verrà insediata presso gli uffici della CONFETRA-UNASCA.
N.d.R.: Per il Fondo di previdenza complementare PREV.I.LOG. si veda l'accordo 21 febbraio 2007 in calce al c.c.n.l.
Art. 35
(Secondo livello di contrattazione)
Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente c.c.n.l.
Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla legge n. 135/1997.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva
locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle XX.XX. territoriali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttività concordata a livello territoriale, per la vigenza del presente c.c.n.l. non potranno essere presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello - che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttività, un'erogazione corrispondente al 2,5% dei minimi tabellari in atto.
La contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del c.c.n.l.
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività. Le XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal c.c.n.l., espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicchè la misura in cifra non risulti variata.
Art. 36
(Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore)
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 37 (Sostituzione degli usi)
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
Art. 38 (Diritti sindacali)
Xxxxx restando le disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, per le imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concessi a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali;
presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro;
compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione;
per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.
Contributi sindacali
Le aziende provvederanno a trattenere sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta, mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da versare all'Organizzazione sindacale dal lavoratore stesso indicata.
La delega datata e sottoscritta dal lavoratore dovrà indicare il mese di decorrenza e l'importo della trattenuta che non potrà subire modificazioni nel corso dell'anno solare.
Anche la revoca della delega dovrà essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta.
I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalle aziende all'Organizzazione indicata dal lavoratore, con le modalità precisate nella delega.
Capitolo II MERCATO DEL LAVORO
Art. 39 (Contratto a termine)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dall'art. 12 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni o integrazioni.
Possono essere conclusi contratti di lavoro a tempo determinato anche qualora siano resi necessari dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti individuano le seguenti ulteriori ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine:
- esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l'impiego e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a norma dell'art. 23, 1º comma, legge n. 56/1987.
I contratti a termine, di cui ai precedenti comma possono essere conclusi entro la misura massima del 15% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Nelle aziende fino a 4 dipendenti può essere comunque concluso un contratto a termine.
Nelle aziende di 5 e 6 dipendenti possono comunque essere conclusi 2 contratti a termine.
Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte, verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle organizzazioni sindacali locali.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. ...
(Costituzione del rapporto di lavoro)
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, gli articoli riguardanti tali materie sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli.
Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente
c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a) contratti a termine;
b) lavoro a tempo parziale;
c) contratto di inserimento/reinserimento;
d) apprendistato professionalizzante;
e) somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.
Art. ...
(Contratti a tempo determinato)
Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e alla normativa vigente in materia.
Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente c.c.n.l.
Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 4 dipendenti può comunque essere concluso 1 contratto a termine, in quelle da 5 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 2 contratti a tempo determinato.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
b) intensificazione non programmabile di attività;
c) esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
d) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, uffici, magazzini, ecc.;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo;
h) fase di avvio di nuove attività.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni a tempo determinato sia full-time che part-time dei punti c), d), e), f), g), h), comma 4.
Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle R.S.A./R.S.U. o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto.
La durata del contratto a tempo determinato non può essere inferiore a 30 giorni di calendario e non può essere superiore a 36 mesi compresa l'eventuale proroga. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato uguali o superiori a sei (6) mesi, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con le medesime qualifiche.
Detto diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, in tal senso, la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L'obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
Art. 40
(Lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 8 del presente contratto e regolato dal decreto legislativo n. 61/2000 e successive modificazioni o integrazioni.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa;
e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 settimanali; in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di una unità;
f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
La disciplina del lavoro supplementare è consentita alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. ...
(Costituzione del rapporto di lavoro)
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, gli articoli riguardanti tali materie sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli.
Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente
c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a) contratti a termine;
b) lavoro a tempo parziale;
c) contratto di inserimento/reinserimento;
d) apprendistato professionalizzante;
e) somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.
Art. ...
(Lavoro a tempo parziale)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 8 del presente contratto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati: l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, la durata della prestazione che di norma non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonchè gli altri elementi previsti dal c.c.n.l. per il rapporto a tempo pieno. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessità del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni.
Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge n. 297/1982.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d'anno, è pari al 30% della prestazione concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali determinata nella misura del 18% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle fattispecie sotto esemplificate:
- necessità derivanti da incrementi temporanei dell'attività produttiva;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- concentrazione ambito giornaliero di servizi in numero superiore alla normalità, servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
In caso di lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, su richiesta del lavoratore l'azienda potrà disporre l'eventuale consolidamento delle ore a tale titolo prestate.
Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 20% della prestazione già concordata.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonchè la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale mensile maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:
- assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL;
- assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL;
- affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15º anno;
- necessità di attendere ad un altro rapporto di lavoro dipendente.
L'esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e flessibili. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per
le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unità produttiva.
I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 come unità a tempo pieno.
Art. 41 (Apprendistato)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative (legge n. 25/1955, legge n. 56/1987, art. 21 e legge n. 196/1997, art. 16).
Il periodo di prova degli apprendisti nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratta di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
Il rapporto di apprendistato non potrà avere una durata superiore a quattro anni. Durante tale periodo la retribuzione sarà la seguente:
- 1º anno 75% della retribuzione;
- 2º anno 85% della retribuzione;
- 3º anno 90% della retribuzione;
- 4º anno 95% della retribuzione.
La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 2º livello della classificazione unica.
Xxxx apprendisti di età non superiore a 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie annuo pari a 30 giorni di calendario. Per gli apprendisti con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito dal presente c.c.n.l.
La formazione extra aziendale dell'apprendista è regolata sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Durata
Titolo di studio | Ore medie annue di formazione esterna |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica professionale | 100 |
Diploma universitario | 60 |
Diploma di laurea | 60 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assorbimento degli obblighi formativi. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.
I contenuti della formazione extra aziendale di cui al comma precedente sono stabiliti dai XX.XX. 20 maggio 1988 e 8 aprile 1998.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nei commi precedenti trovano applicazione le norme del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 11 aprile 2003 prevede quanto segue:
Apprendistato
1. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative (leggi nn. 25/1955, 56/1987, art. 21, e 196/1997, art. 16).
2. Il periodo di prova degli apprendisti nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratta di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è pari a:
- 48 mesi, per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 5º e 4º;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 3º;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2º.
4. Durante i suddetti periodi la retribuzione degli apprendisti sarà la seguente:
- 1º anno 75% della retribuzione;
- 2º anno 85% della retribuzione;
- 3º anno 90% della retribuzione;
- 4º anno 95% della retribuzione.
La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 2º livello della classificazione unica.
5. Xxxx apprendisti di età non superiore a 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie annuo di 30 giorni di calendario. Per gli apprendisti con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito dal presente c.c.n.l.
6. La formazione extra aziendale dell'apprendista è regolata sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Durata
Titolo di studio | Ore medie annue di formazione esterna |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica professionale | 100 |
Diploma universitario | 60 |
Diploma di laurea | 60 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assorbimento degli obblighi formativi. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.
7. I contenuti della formazione extra aziendale di cui al comma precedente sono stabiliti dai XX.XX. 20 maggio 1988 e 8 aprile 1998.
8. Per tutto quanto non espressamente contemplato nei commi precedenti trovano applicazione le norme del presente c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. ...
(Costituzione del rapporto di lavoro)
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, gli articoli riguardanti tali materie sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli.
Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente
c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a) contratti a termine;
b) lavoro a tempo parziale;
c) contratto di inserimento/reinserimento;
d) apprendistato professionalizzante;
e) somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.
Art. ...
(Apprendistato professionalizzante)
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda. Disciplina del rapporto:
a) per instaurare il rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
b) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati, dei livelli dal 5º al 1º e per tutte le relative mansioni.
c) Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
d) La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3º, 4º e 5º;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2º;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1º.
e) Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, semprechè riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
f) Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
g) L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
Livelli | Durata mesi | 1º periodo mesi | 2º periodo mesi | 3º periodo mesi |
1º | 24 | - | - | 24 |
2º | 36 | - | 24 | 12 |
3º | 48 | 16 | 16 | 16 |
4º | 48 | 16 | 16 | 16 |
5º | 48 | 16 | 16 | 16 |
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
h) L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
i) Xxxx apprendisti si applicano tutti gli istituti retributivi del livello a loro attribuito stabiliti dal presente c.c.n.l. ed a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.
j) Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all'art. 22 del presente c.c.n.l.
k) L'azienda potrà procedere alla ulteriore assunzione di lavoratori apprendisti a condizione che sia mantenuto almeno il 60% del numero degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a due unità non confermate.
l) A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Svolgimento della formazione:
a) i principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
b) Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono giudicate idonee alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.
c) Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
d) L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne o interne all'azienda.
e) In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
f) La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato.
Art. 42
(Contratti di formazione e lavoro)
Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sono regolate dalle norme di legge vigenti nonchè dall'accordo interconfederale stipulato il 18 dicembre 1989 tra la CONFETRA e CGIL, CISL e UIL anche in riferimento ai profili professionali specifici del settore, e successive modificazioni.
Art. 43 (Lavoro temporaneo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, lett. b) e
c) della legge n. 196/1997, può essere concluso per l'aumento delle attività nei seguenti casi:
- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
- adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare l'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino al limite di 5, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
N.d.R.: L'accordo 11 aprile 2003 prevede quanto segue:
Lavoro temporaneo
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, lett. b) e c) della legge n. 196/1997, può essere concluso per l'aumento delle attività nei seguenti casi:
- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
- adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
2. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino al limite di 3, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le parti convengono di incontrarsi il prossimo 30 maggio per avviare la messa a punto della stesura del testo coordinato del presente c.c.n.l.
In particolare saranno definite le seguenti materie:
- regolamento per la costituzione delle R.S.U.;
- recepimento dell'accordo interconfederale 24 luglio 1996 in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/1994);
- part-time.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. ...
(Costituzione del rapporto di lavoro)
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, gli articoli riguardanti tali materie sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli.
Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente
c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a) contratti a termine;
b) lavoro a tempo parziale;
c) contratto di inserimento/reinserimento;
d) apprendistato professionalizzante;
e) somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.
Art. ...
(Lavoro somministrato)
La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi incluso il primo contratto.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quale si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
I casi ammessi sono:
a) punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
c) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio;
d) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso.
L'azienda utilizzatrice informa la R.S.A., ovvero le R.S.U. se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.
Capitolo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 44 (Decorrenza e durata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dal 1º febbraio 2001 e scadenza al 31 dicembre 2003. Al 31 dicembre 2001 verrà effettuata la valutazione dello scarto tra i tassi di inflazione presi a base degli aumenti contrattuali (1,7% per il 1999, 2,5% per il 2000 e 1,7% per il 2001) e quello effettivamente registrato limitatamente all'anno 2001, nonchè si procederà all'incremento delle retribuzioni in base ai tassi programmati per il biennio 2002-2003.
Il presente contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.
Le imprese si impegnano a consegnare ad ogni lavoratore una copia del presente c.c.n.l.
Il costo della stampa del c.c.n.l. sarà a carico delle imprese.
N.d.R.: L'accordo 25 luglio 2008 prevede quanto segue:
Durata
Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dal 1º gennaio 2008 e scadenza il 31 dicembre 2009.
Minimi contrattuali
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
(in euro)
Livelli | 1º febbraio 2001 | 1º settembre 2001 | Parametri |
Quadri | 723,45 | 748,24 | 200 |
5º | 561,98 | 581,29 | 156 |
4º | 479,19 | 497,47 | 135 |
3º | 453,45 | 468,94 | 125 |
2º | 430,46 | 445,21 | 119 |
1º | 361,52 | 374,12 | 100 |
N.d.R.: L'accordo 11 aprile 2003 prevede quanto segue: Aumenti dal 1º maggio 2003
Livelli | Euro |
Quadri | 80,00 |
5º | 62,40 |
4º | 54,00 |
3º | 50,00 |
2º | 47,50 |
1º | 40,00 |
I suddetti importi lordi mensili sono stati calcolati recuperando per il 2001 il differenziale di inflazione reale (risultato pari all'1%) rispetto all'inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti contrattuali.
Per il biennio 2002-2003 sono stati considerati i tassi di inflazione rispettivamente del 2,4% e dell'1,8%.
In occasione del prossimo biennio economico verrà considerato, limitatamente all'anno 2003, lo scarto tra il tasso di inflazione preso a base degli aumenti contrattuali (1,8%) e quello effettivamente registrato, nonchè i tassi programmati per gli anni 2004-2005.
La base convenzionale di computo, condivisa tra le parti, su cui applicare le percentuali su espresse, è composta dai seguenti elementi riferiti al 3º livello: minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r., tre scatti di anzianità.
"Una tantum"
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1º gennaio 2002-30 aprile 2003, un importo forfettario lordo di euro 500,00 da cui andranno detratti gli importi di I.v.c. eventualmente corrisposti. L'"una tantum" sarà erogata in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di maggio ed ottobre 2003. L'importo dell'"una tantum" verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1º gennaio 2002, in funzione della data di assunzione, nonchè per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori a 15 giorni.
L'importo forfetario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e del t.f.r.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1º gennaio 2002-30 aprile 2003 che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli istituti competenti e di integrazioni a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo "una tantum".
A decorrere dal 1º maggio 2003 cesserà di essere corrisposta l'I.v.c.
N.d.R.: L'accordo 5 luglio 2005 prevede quanto segue:
Art. ...
(Aumenti retributivi)
I minimi tabellari mensili, previsti dal precedente rinnovo, sono aumentati dei seguenti importi e secondo le seguenti scadenze, con riferimento al parametro 125 del 3º livello:
- € 30,00 mensili lordi dal 1º luglio 2005;
- € 40,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2006.
Gli aumenti retributivi e i minimi tabellari degli altri livelli sono individuati di conseguenza con riferimento al parametro 125 del 3º livello.
Parametri | Livelli | Totale | 1º agosto 2005 | 1º gennaio 2006 | |
200 | Quadri | € | 112,00 | € 48,00 | € 64,00 |
156 | 5º | € | 87,36 | € 37,44 | € 49,92 |
135 | 4º | € | 75,60 | € 32,40 | € 43,20 |
125 | 3º | € | 70,00 | € 30,00 | € 40,00 |
119 | 2º | € | 66,64 | € 28,56 | € 38,08 |
100 | 1º | € | 56,00 | € 24,00 | € 32,00 |
Art. ...
("Una tantum")
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo, 1º gennaio 2004-30 giugno 2005, un importo forfetario lordo "pro-capite" di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00). L'"una tantum" sarà erogata in due rate con le retribuzioni dei mesi di settembre 2005 e febbraio 2006. L'importo rispettivamente di 300,00 euro (trecento/00) e di 250,00 euro (duecentocinquanta/00) dell'"una tantum" sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1º gennaio 2004, in funzione della data di assunzione, nonchè per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori ai 15 giorni.
L'importo forfetario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e del t.f.r.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1º gennaio 2004-30 giugno 2005, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico degli istituti competenti e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo dell'"una tantum".
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di settembre per definire in particolare le seguenti materie:
- previdenza integrativa;
- relazioni sindacali;
- stesura testo coordinato del nuovo c.c.n.l.
N.d.R.: L'accordo 25 luglio 2008 prevede quanto segue:
Aumenti
Le parti convengono di aumentare i minimi tabellari mensili dei seguenti importi lordi riparametrati sul 4º livello:
- 60,00 euro dal 1º agosto 2008;
- 60,00 euro dal 1º marzo 2009.
Conseguentemente gli aumenti retributivi mensili a regime per tutti i livelli sono pari a euro:
- quadri: 177,76;
- 5º: 138,65;
- 4º: 120,00;
- 3º: 111,10,
- 2º: 105,76;
- 1º: 88,88.
Le parti si danno atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è stato salvaguardato il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del settore, riferito al periodo di valenza contrattuale del presente rinnovo, e pertanto in occasione del prossimo rinnovo della parte economica non si procederà ad alcun recupero per il passato.
"Una tantum"
Ai lavoratori in servizio dalla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario lordo "pro- capite" di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1º gennaio 2008-31 luglio 2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2008, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2009 e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di maggio 2009. L'importo "una tantum" verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.
L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1º gennaio 2006-31 luglio 2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo "una tantum".
I
Accordo 11 aprile 2003
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica
Aumenti dal 1º maggio 2003
Livelli | Euro |
Quadri | 80,00 |
5º | 62,40 |
4º | 54,00 |
3º | 50,00 |
2º | 47,50 |
1º | 40,00 |
I suddetti importi lordi mensili sono stati calcolati recuperando per il 2001 il differenziale di inflazione reale (risultato pari all'1%) rispetto all'inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti contrattuali.
Per il biennio 2002-2003 sono stati considerati i tassi di inflazione rispettivamente del 2,4% e dell'1,8%.
In occasione del prossimo biennio economico verrà considerato, limitatamente all'anno 2003, lo scarto tra il tasso di inflazione preso a base degli aumenti contrattuali (1,8%) e quello effettivamente registrato, nonchè i tassi programmati per gli anni 2004-2005.
La base convenzionale di computo, condivisa tra le parti, su cui applicare le percentuali su espresse, è composta dai seguenti elementi riferiti al 3º livello: minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r., tre scatti di anzianità.
"Una tantum"
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1º gennaio 2002-30 aprile 2003, un importo forfettario lordo di euro 500,00 da cui andranno detratti gli importi di I.v.c. eventualmente corrisposti. L'"una tantum" sarà erogata in due rate di pari importo con le retribuzioni dei mesi di maggio ed ottobre 2003. L'importo dell'"una tantum" verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1º gennaio 2002, in funzione della data di assunzione, nonchè per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori a 15 giorni.
L'importo forfetario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e del t.f.r.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1º gennaio 2002-30 aprile 2003 che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli istituti competenti e di integrazioni a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo "una tantum".
A decorrere dal 1º maggio 2003 cesserà di essere corrisposta l'I.v.c.
Apprendistato
1. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative (leggi nn. 25/1955, 56/1987, art. 21, e 196/1997, art. 16).
2. Il periodo di prova degli apprendisti nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratta di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è pari a:
- 48 mesi, per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 5º e 4º;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 3º;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2º.
4. Durante i suddetti periodi la retribuzione degli apprendisti sarà la seguente:
- 1º anno 75% della retribuzione;
- 2º anno 85% della retribuzione;
- 3º anno 90% della retribuzione;
- 4º anno 95% della retribuzione.
La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 2º livello della classificazione unica.
5. Xxxx apprendisti di età non superiore a 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie annuo di 30 giorni di calendario. Per gli apprendisti con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito dal presente c.c.n.l.
6. La formazione extra aziendale dell'apprendista è regolata sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:
Durata
Titolo di studio | Ore medie annue di formazione esterna |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica professionale | 100 |
Diploma universitario | 60 |
Diploma di laurea | 60 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assorbimento degli obblighi formativi. E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario di lavoro.
7. I contenuti della formazione extra aziendale di cui al comma precedente sono stabiliti dai XX.XX. 20 maggio 1988 e 8 aprile 1998.
8. Per tutto quanto non espressamente contemplato nei commi precedenti trovano applicazione le norme del presente c.c.n.l.
Lavoro temporaneo
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, lett. b) e c) della legge n. 196/1997, può essere concluso per l'aumento delle attività nei seguenti casi:
- punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
- adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
2. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino al limite di 3, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Le parti convengono di incontrarsi il prossimo 30 maggio per avviare la messa a punto della stesura del testo coordinato del presente c.c.n.l.
In particolare saranno definite le seguenti materie:
- regolamento per la costituzione delle R.S.U.;
- recepimento dell'accordo interconfederale 24 luglio 1996 in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/1994);
- part-time.
II
Ipotesi di accordo 5 luglio 2005
per il rinnovo del c.c.n.l. delle autoscuole, scuole nautica, studi di consulenza automobilistica e nautica
per il periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2007
Mercato del lavoro Art. ...
(Costituzione del rapporto di lavoro)
Fatti salvi i contratti in corso fino alla loro scadenza, gli articoli riguardanti tali materie sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli.
Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente c.c.n.l. e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n.
125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a) contratti a termine;
b) lavoro a tempo parziale;
c) contratto di inserimento/reinserimento;
d) apprendistato professionalizzante;
e) somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.
Art. ...
(Contratti a tempo determinato)
Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e alla normativa vigente in materia.
Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente c.c.n.l.
Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 4 dipendenti può comunque essere concluso 1 contratto a termine, in quelle da 5 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 2 contratti a tempo determinato.
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.
151;
b) intensificazione non programmabile di attività;
c) esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
d) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, uffici, magazzini, ecc.;
e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l'impiego di
professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo;
h) fase di avvio di nuove attività.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni a tempo determinato sia full-time che part-time dei punti c), d), e), f), g), h), comma 4.
Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle R.S.A./R.S.U. o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto.
La durata del contratto a tempo determinato non può essere inferiore a 30 giorni di calendario e non può essere superiore a 36 mesi compresa l'eventuale proroga. Dal predetto limite massimo sono esclusi i contratti a tempo determinato attivati per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto.
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a tempo determinato uguali o superiori a sei (6) mesi, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda e con le medesime qualifiche.
Detto diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, in tal senso, la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi.
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico evento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L'obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro.
La durata dell'eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sarà considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Il periodo di lavoro prestato è valido ai fini del computo dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, ivi compreso in caso di passaggio a tempo indeterminato.
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
Art. ...
(Lavoro a tempo parziale)
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 8 del presente contratto.
Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati: l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, la durata della prestazione che di norma non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonchè gli altri elementi previsti dal c.c.n.l. per il rapporto a tempo pieno. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessità del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi assunti.
Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni.
Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge n. 297/1982.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d'anno, è pari al 30% della prestazione concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali determinata nella misura del 18% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle fattispecie sotto esemplificate:
- necessità derivanti da incrementi temporanei dell'attività produttiva;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- concentrazione ambito giornaliero di servizi in numero superiore alla normalità, servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
In caso di lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, su richiesta del lavoratore l'azienda potrà disporre l'eventuale consolidamento delle ore a tale titolo prestate.
Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro- capite" pari al 20% della prestazione già concordata.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonchè la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale mensile maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione:
- assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente
ASL;
- assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del
ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL;
- affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15º anno;
- necessità di attendere ad un altro rapporto di lavoro dipendente.
L'esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e flessibili.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.
Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unità produttiva.
I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 come unità a tempo pieno.
Art. ...
(Contratto di inserimento/reinserimento)
In conformità e fermo restando i criteri previsti dall'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento, disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.
181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non discriminazione di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Forma ed elementi del contratto e del progetto
a) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
b) In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
c) Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o tempo parziale;
- il parametro retributivo.
d) Nel progetto verranno indicati:
- il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
e) Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Durata del contratto
a) Il contratto di inserimento avrà la durata:
- 18 mesi per i progetti relativi ai livelli quadri, 5º, 4º e 3º;
- 12 mesi per i progetti relativi al livello 2º;
- 18 mesi per le assunzioni di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche.
b) Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di ventiquattro mesi.
c) Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva aziendale anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
Attività formativa
a) Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 20 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
b) In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Rapporto di lavoro
a) Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
b) La durata del periodo di prova sarà analoga a quanto previsto per il personale assunto a tempo indeterminato ad eccezione dei quadri intermedi per i quali il periodo di prova sarà ridotto del 50%.
c) Nel caso che il progetto individuale preveda, per i lavoratori, l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni.
d) In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova.
e) Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata del contratto di inserimento verrà computata nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Retribuzione
a) L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento comporta il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato, disciplinato dal presente contratto, nonchè il trattamento discendente dall'art. 54 intitolato "Contrattazione di secondo livello".
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
a) In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento, per i contratti fino a 12 mesi.
b) Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata dei contratti di durata superiore.
c) Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di inserimento/reinserimento è confermata la normativa di cui all'art. 22 del presente c.c.n.l.
Limitazioni sull'utilizzo
a) I datori di lavoro informeranno annualmente le R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, i Sindacati territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto al lavoro a tempo indeterminato.
b) La facoltà di assunzione mediante i contratti di inserimento non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto di inserimento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia già venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
c) Ai fini sopra indicati non si computano i lavoratori che si siano dimessi o licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore o per fatti da lui dipendenti od a lui imputabili e, comunque, quelli non trasformati in misura pari a quattro contratti.
d) Agli effetti della presente disposizione sulle limitazioni di utilizzo si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il contratto di inserimento, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento.
Art. ...
(Apprendistato professionalizzante)
Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso
orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
Disciplina del rapporto:
a) per instaurare il rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
b) Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati, dei livelli dal 5º al 1º e per tutte le relative mansioni.
c) Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
d) La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3º, 4º e 5º;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2º;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1º.
e) Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, semprechè riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
f) Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
g) L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
Livelli | Durata mesi | 1º periodo mesi | 2º periodo mesi | 3º periodo mesi |
1º | 24 | - | - | 24 |
2º | 36 | - | 24 | 12 |
3º | 48 | 16 | 16 | 16 |
4º | 48 | 16 | 16 | 16 |
5º | 48 | 16 | 16 | 16 |
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
h) L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
i) Xxxx apprendisti si applicano tutti gli istituti retributivi del livello a loro attribuito stabiliti dal presente c.c.n.l. ed a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.
j) Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di cui all'art. 22 del presente c.c.n.l.
k) L'azienda potrà procedere alla ulteriore assunzione di lavoratori apprendisti a condizione che sia mantenuto almeno il 60% del numero degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a due unità non confermate.
l) A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Svolgimento della formazione:
a) i principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
b) Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono giudicate idonee alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.
c) Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
d) L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne o interne all'azienda.
e) In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
f) La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato.
Art. ...
(Lavoro somministrato)
La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi incluso il primo contratto.
Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quale si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
I casi ammessi sono:
a) punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
c) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio;
d) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso.
L'azienda utilizzatrice informa la R.S.A., ovvero le R.S.U. se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.
Art. 8
(Orario di lavoro)
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro (compreso l'orario normale contrattuale, l'orario straordinario), fermo restando la durata media di 48 ore ai sensi del D.Lgs.
n. 66/2003 non può superare le 57 ore settimanali.
Art. 15
(Lavoro straordinario)
Il comma 3 è sostituito dal presente:
"E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite settimanale previsto dall'art. 8.".
Il comma 5 è sostituito dal presente:
"E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.". Comma da aggiungere:
"Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue "pro-capite"".
Art. ...
(Banca delle ore)
Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300, il lavoratore potrà richiedere di fruire in alternativa al relativo trattamento economico, permessi compensativi.
Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario verranno comunque pagate con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione lavorativa.
Art. ...
(Aumenti retributivi)
I minimi tabellari mensili, previsti dal precedente rinnovo, sono aumentati dei seguenti importi e secondo le seguenti scadenze, con riferimento al parametro 125 del 3º livello:
- € 30,00 mensili lordi dal 1º luglio 2005;
- € 40,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2006.
Gli aumenti retributivi e i minimi tabellari degli altri livelli sono individuati di conseguenza con riferimento al parametro 125 del 3º livello.
Parametri | Livelli | Totale | 1º agosto 2005 | 1º gennaio 2006 | |
200 | Quadri | € | 112,00 | € 48,00 | € 64,00 |
156 | 5º | € | 87,36 | € 37,44 | € 49,92 |
135 | 4º | € | 75,60 | € 32,40 | € 43,20 |
125 | 3º | € | 70,00 | € 30,00 | € 40,00 |
119 | 2º | € | 66,64 | € 28,56 | € 38,08 |
100 | 1º | € | 56,00 | € 24,00 | € 32,00 |
Art. ...
("Una tantum")
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo, 1º gennaio 2004-30 giugno 2005, un importo forfetario lordo "pro-capite" di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00). L'"una tantum" sarà erogata in due rate con le retribuzioni dei mesi di settembre 2005 e febbraio 2006. L'importo rispettivamente di 300,00 euro (trecento/00) e di 250,00 euro (duecentocinquanta/00) dell'"una tantum" sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1º gennaio 2004, in funzione della data di assunzione, nonchè per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori ai 15 giorni.
L'importo forfetario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e del t.f.r.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1º gennaio 2004-30 giugno 2005, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico degli istituti competenti e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo dell'"una tantum".
Le parti convengono di incontrarsi entro il mese di settembre per definire in particolare le seguenti materie:
- previdenza integrativa;
- relazioni sindacali;
- stesura testo coordinato del nuovo c.c.n.l.
III
Accordo 21 febbraio 2007
in materia di previdenza integrativa
Concordano di costituire, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 il Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica.
Potranno altresì aderire al Fondo, previo accordo, i lavoratori ai quali si applicano contratti nazionali collettivi affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).
Inoltre sono destinatari del Fondo anche i lavoratori dipendenti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.
Sono altresì destinatari del Fondo pensione PREV.I.LOG. i lavoratori cui si applicano i contratti dei settori sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del t.f.r.
Il Fondo è costituito al fine di contribuire a un loro più elevato livello di copertura previdenziale attraverso l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema generale di previdenza obbligatoria pubblica.
Detto Fondo istituito ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e sue successive modificazioni e integrazioni, è denominato "Fondo pensione PREV.I.LOG", è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale e non avrà fine di lucro.
Il Fondo pensione PREV.I.LOG, è costituito come Associazione riconosciuta.
La sede legale e operativa del Fondo pensione PREV.I.LOG è xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, presso gli uffici del FASC, sarà dotato di adeguati locali e strumenti di lavoro autonomi e inoltre il FASC, nella sua qualità di parte costitutiva, fornirà i servizi di collettore contributivo e di contabilità nonchè ogni altro servizio fosse necessario nella fase di start up, al fine di garantire la maggior efficienza ed economicità possibili.
Per le spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo pensione PREV.I.LOG viene previsto un contributo "una tantum" a carico di ciascuna Associazione datoriale pari a euro 12.000.= (dodicimila). Detti importi verranno versati secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione costituito del Fondo pensione PREV.I.LOG, e comunque non oltre 30 giorni
decorrenti dall'atto di costituzione del Fondo per un importo pari a 6 mila euro e per gli ulteriori 6 mila euro al momento dell'autorizzazione.
Il Fondo sarà amministrato nella fase provvisoria da un Consiglio di amministrazione costituito da 24 componenti, di cui 11 nominati dalle Associazioni datoriali (uno per Associazione) stipulanti il presente accordo, 11 nominati dalle XX.XX. stipulanti e 2 nominati dal FASC, comunque nel rispetto della pariteticità tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le spese relative ai componenti del Consiglio di amministrazione e dei membri dell'assemblea dei delegati sono a carico delle Associazioni/Organizzazioni sopraindicate.
I contenuti del presente accordo vengono recepiti nello statuto del costituendo Fondo pensione PREV.I.LOG.
Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori della logistica
PREV.I.LOG
Statuto
(bozza soggetta ad aggiustamenti formali) PREV.I.LOG
Statuto Indice
Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del Fondo Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei delegati - Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei sindaci - Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio
Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - comunicazioni e reclami
Parte VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio
Parte I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1
(Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede)
1. E' costituito il "Fondo pensione complementare per i lavoratori della logistica", in forma abbreviata "Fondo pensione PREV.I.LOG." di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo stipulato in data 21 febbraio 2007 di seguito denominato "fonte istitutiva" tra XXXXX, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CONFETRA, CONFTRASPORTO, FAI, Federagenti, FEDESPEDI, FEDIT, UNITAI, le Federazioni nazionali dei trasporti FILT CGIL, FIT CISL e Uil-Trasporti e il Fondo nazionale di previdenza dei lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.
Art. 2
(Forma giuridica)
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
Art. 3
(Scopo)
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO
Art. 4
(Regime della forma pensionistica)
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5
(Destinatari)
1. In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive e in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori interessati, sono destinatari del Fondo i lavoratori dei settori:
- logistica, trasporto merci e spedizione;
- xxxxxxx xxxxxxxxx e raccomandatarie e mediatori marittimi;
- autoscuole e studi di consulenza automobilistica;
- porti.
2. Sono altresì destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi nazionali affini ai precedenti, intendendosi per tali quelli operanti nel settore dei trasporti e dei servizi alla mobilità (a titolo esemplificativo: trasporti funerari, guardie ai fuochi, ecc.).
3. Sono associati al Fondo anche i lavoratori dei contratti sopraindicati che, ai sensi della normativa vigente, hanno aderito con conferimento tacito del t.f.r.
4. Possono associarsi al Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Associazioni e Organizzazioni sindacali istitutive del Fondo e i lavoratori dipendenti del FASC.
Art. 6
(Scelte di investimento)
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del t.f.r., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonchè della ripartizione strategica delle attività.
Art. 7
(Spese)
1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell'aderente;
i. - in cifra fissa;
b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
c.2) riscatto della posizione individuale;
c.3) anticipazioni;
c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
Parte III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8
(Contribuzione)
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del t.f.r. maturando ovvero mediante il solo conferimento del t.f.r. maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del t.f.r. maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore nè del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del t.f.r. maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Art. 9
(Determinazione della posizione individuale)
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10
(Prestazioni pensionistiche)
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11
(Erogazione della rendita)
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12
(Trasferimento e riscatto della posizione individuale)
1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13
(Anticipazioni)
1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Parte IV PROFILI ORGANIZZATIVI
A) Organizzazione del fondo
Art. 14
(Organi del Fondo)
1. Sono Organi del Fondo:
a) l'assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei sindaci.
Art. 15
(Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione)
1. L'assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori eletti sulla base del regolamento elettorale che costituisce parte integrante della fonte istitutiva, 30 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro costituenti.
2. I delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.
Art. 16
(Assemblea dei delegati - Attribuzioni)
a) L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
b) L'assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti il Collegio dei sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 18 e 24 e, su proposta del Consiglio di amministrazione, ne determina i compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
b) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e sulla loro eventuale revoca;
c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al precedente art. 7, su proposta del Consiglio di amministrazione;
d) approva il bilancio di PREV.I.LOG, predisposto dal Consiglio di amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
e) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a eventuale certificazione contabile il bilancio di PREV.I.LOG e sulla scelta della società di revisione.
c) L'assemblea in seduta straordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di PREV.I.LOG, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 17
(Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni)
1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telescritto contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'assemblea delibera con il voto favorevole di tre quarti dei delegati.
6. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'assemblea ordinaria è redatto da un segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18
(Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione)
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un massimo di 24 componenti, eletti dall'assemblea, metà in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Consiglio di amministrazione potrà delegare proprie funzioni ad uno o più consigliere e/o ad un Comitato esecutivo, composto da un massimo di 6 componenti, di cui 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, individuati tra le associazioni i cui lavoratori hanno versato maggiore volume di contribuzione, nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni dell'autorità di vigilanza.
2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità:
a) i delegati dai lavoratori ed i delegati dai datori di lavoro in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi consiglieri sulla base di liste di candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme di legge e dai decreti ministeriali. Nelle liste sarà garantita la presenza di componenti indicati dal FASC sia di parte datoriale che di parte sindacale in misura paritetica. Tali liste predisposte disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva, rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.
b) l'elezione dei consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro per la costituzione o il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'accordo istitutivo del Fondo, che comunque dovrà garantire la presenza dei componenti del FASC. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista.
c) l'elezione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori per la costituzione e il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili, che comunque dovranno garantire la presenza dei componenti del FASC. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri di espressione dei lavoratori. A partire dal terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Costituiscono il Consiglio di amministrazione i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dai membri di espressione dei lavoratori.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 19
(Cessazione e decadenza degli amministratori)
1. Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo consigliere spetta ai soggetti di cui era espressione il consigliere mancante.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio convocare l'assemblea affinchè provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20
(Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'assemblea.
4. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, nomina il Direttore generale responsabile del Fondo e ne fissa le rispettive competenze;
c) predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il bilancio del Fondo;
d) decide, la politica di investimento;
e) sceglie i soggetti cui affidare la gestione delle risorse e lo svolgimento delle attività del Fondo e stipula le relative convenzioni con i soggetti abilitati alla gestione delle risorse tra quelli indicati all'art. 6 del decreto;
f) individua la banca depositaria delle risorse affidate in gestione, approva la Convenzione e definisce le modalità di sostituzione della Banca stessa;
g) individua l'eventuale gestore amministrativo del Fondo e approva la relativa Convenzione;
h) propone all'assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la nomina della società incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio del Fondo;
i) sottopone all'assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo secondo la normativa vigente;
l) predispone i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ed adotta le scritture contabili e le misure di rendicontazione previste dalla vigenti disposizioni normative;
k) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e, comunque, in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
l) decide in ordine a problematiche inerenti all'adesione al Fondo, nonchè su eventuali ricorsi dei soci;
m) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
n) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato versamento dei contributi;
o) delibera sulle conseguenze di comportamenti anomali da parte dei soci;
p) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
q) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
r) ha l'obbligo di promuovere l'adeguamento della normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge, nonchè di porre in essere gli adempimenti stabiliti dalle vigenti disposizioni;
s) segnala alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto;
t) fornisce istruzioni specifiche al Presidente o ad eventuale altro consigliere all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari di proprietà del Fondo conferiti in gestione, anche mediante delega.
Art. 21
(Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità)
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax, da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri d esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Non sono ammesse deleghe.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
6. Nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1º comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del codice civile.
Art. 22
(Presidente)
1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. Ferma restando la facoltà del Presidente di delegare determinate funzioni al Vicepresidente definendo i limiti della delega, come indicato dall'art. 22, comma 2 dello Statuto, tutti gli atti relativi all'acquisizione di servizi da parte di terzi sono gestiti a doppia firma del Presidente e del Vicepresidente, al fine di assicurare, sulle vicende che comportano l'attribuzione all'esterno di attività e funzioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività del Fondo, la piena partecipazione di entrambi i soggetti.
3. Il Presidente del Fondo:
a) ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori;
b) sovraintende al funzionamento del Fondo, ha l'obbligo di comunicare alla Commissione di vigilanza ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive;
c) convoca e presiede le sedute degli organi sociali (assemblea e Consiglio di amministrazione);
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi;
e) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza;
f) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Xxxxxxxxx.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 23
(Responsabile del Fondo)
1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche tra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonchè l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.
6. Xxxxxx in particolare al responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonchè delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24
(Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione)
1. Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei sindaci avviene con le medesime modalità stabilite per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 2 volte.
6. Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
Art. 25
(Collegio dei sindaci - Attribuzioni)
1. Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile, salva diversa determinazione dell'assemblea ordinaria.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonchè i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorchè, ai sensi dell'art. 2404 codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26
(Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità)
1. Il Collegio si riunisce almeno 2 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax o telegramma.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del codice civile.
B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile
Art. 27
(Incarichi di gestione)
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonchè quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonchè delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28
(Banca depositaria)
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.
Art. 29
(Conflitti di interesse)
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Art. 30
(Gestione amministrativa)
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31
(Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)
1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32
(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)
1. L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei sindaci ovvero da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e del revisore o della società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinchè gli aderenti possano prenderne visione.
Parte V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33
(Modalità di adesione)
1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonchè negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del t.f.r. il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
Art. 34
(Trasparenza nei confronti degli aderenti)
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
Art. 35
(Comunicazioni e reclami)
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
Parte VI NORME FINALI
Art. 36
(Modifica dello Statuto)
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonchè di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'assemblea dei delegati alla prima riunione utile.
Art. 37
(Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonchè alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonchè alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 38
(Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.
IV
Accordo 25 luglio 2008
per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica
Durata
Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dal 1º gennaio 2008 e scadenza il 31 dicembre 2009.
Aumenti
Le parti convengono di aumentare i minimi tabellari mensili dei seguenti importi lordi riparametrati sul 4º livello:
- 60,00 euro dal 1º agosto 2008;
- 60,00 euro dal 1º marzo 2009.
Conseguentemente gli aumenti retributivi mensili a regime per tutti i livelli sono pari a
euro:
- quadri: 177,76;
- 5º: 138,65;
- 4º: 120,00;
- 3º: 111,10,
- 2º: 105,76;
- 1º: 88,88.
Le parti si danno atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è stato
salvaguardato il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del settore, riferito al periodo di valenza contrattuale del presente rinnovo, e pertanto in occasione del prossimo rinnovo della parte economica non si procederà ad alcun recupero per il passato.
"Una tantum"
Ai lavoratori in servizio dalla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario lordo "pro-capite" di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1º gennaio 2008-31 luglio 2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2008, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2009 e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di maggio 2009. L'importo "una tantum" verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part- time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.
L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1º gennaio 2006- 31 luglio 2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo "una tantum".