REGIONE SICILIANA
Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dell’Economia
Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi”
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
Numero gara ANAC 7997085
ART. 1: Definizioni
ART.2:Oggetto dell'appalto erequisiti ART.3:Quantitàdei beni da fornire
ART. 4: Requisiti di conformità e confezionamento dei prodotti ART. 5: Articolazione dei lotti di gara
ART. 6: Caratteristiche dei lotti di gara: materiale dicancelleria standard edecologico ART. 7: Durata della fornitura e validità dei prezzi
ART.8:Verifica dei prodotti ART.9:Consegnadeiprodotti
ART.10: Quantitativi minimi ordinabili e tempi di consegna ART.11: Pagamento delleforniture
ART.12: Indisponibilità dei prodotti, evoluzione tecnica, fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità
ART.13: Responsabile della fornitura ART.14:Cessionedicontrattoesub-appalto ART.15: Reclami
ART.16: Penali
ART.17: Deposito cauzionale ART.18: Rischi da interferenze
ART.19: Adempimenti a carico dell’aggiudicatario. Spese contrattuali
ART.20: Norme contrattuali e disciplina applicabile ART.21: Forocompetente
ART. 1: Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
a) Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza: Soggetto aggregatore per la Regione Siciliana deputata all’acquisto di beni e servizi per i Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art.1 della L. R. 10/2000 e le Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
b) Convenzione : contratto normativo e/o regolamentare, che definisce le condizioni generali dei contratti attuativi sottoscritto tra la C.U.C. ed il Fornitore.
c) Contratto attuativo della Convenzione: contratto stipulato, in conformità alle disposizioni di cui alla Convenzione tra i Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art.1 della L.R. 10/2000, le Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, l'A.S.P. di Palermo ed il Fornitore.
d) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o, per ciascun lotto, e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con la C.U.C., obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi diFornitura;
f) Amministrazione/iContraente/i: iDipartimentidellaRegioneSiciliana,gliEntidicui all'art.1 della L.R. 10/2000, le Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, nonché enti del SSR;
g) Ordine di Fornitura: l'ordine di prodotti con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire i beni oggetto del Contratto, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
h) Prodotti:materiale di cancelleria standard ed ecologicocome megliodettagliati negli Allegati al presente Capitolato Tecnico;
ART. 2: Oggetto dell'appalto e requisiti
L'appalto ha per oggetto la fornitura in somministrazione triennale, articolata in due lotti, di materiale di cancelleria e relativi servizi connessi, per ciascuno dei quali potranno essere emessi ordini fino alla concorrenza degli importi, IVA esclusa, di seguito indicati:
- LOTTO N. 1: materiale di cancelleria – Area Uffici della Regione Siciliana ed A.S.P. Palermo,
A.U.O.P. P.Giaccone Palermo, ISMETT, Ospedali Riuniti Palermo, A.S.P. Catania;
BASE D’ASTA PER TRE ANNI : € 1.468.512,50 oltre i.v.a. di legge;
- LOTTO N. 2: materiale di cancelleria – Area altri Enti del SSR (A.S.P. Agrigento, A.S.P. Enna, A.S.P. Messina, A.S.P. Siracusa, A.S.P. Ragusa, A.U.O.P. Xxxxxx xx Xxxxxxx, X.X.XXXXXXX Xxxxxxx, X.X.X.X. X.X.Xxxxxxx)
BASE D’ASTA PER TRE ANNI: € 1.510.962,96 oltre i.v.a. di legge;
La specifica degli articoli oggetto dell'appalto è riportata negli elenchi ‘fabbisogni lotto n.1’ e ‘fabbisogno lotto n.2’ liste di fornitura allegati al presente capitolato quale parte integrante.
I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e, nel loro complesso, remunerativi.
ART. 3: Quantità dei beni da fornire
Le quantità stimate di ciascun prodotto oggetto della fornitura per l'intera durata dell'appalto sono dettagliate negli Allegati ‘fabbisogni’ di cui al presente Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.
Siprecisa,inognicaso,chelaquantitàdiciascunprodotto,relativaaciascunlotto,è stata determinata inviapresuntiva, sullabasedellastimadelfabbisogno deiprodotti nell'arco dell'intera durata dell'appalto; tali quantità sono descritte, pertanto, a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, potendo, essi, variare in più o in meno in dipendenza delle reali esigenze delle Amministrazioni Contraenti, senza che il Fornitore possa
sollevare eccezioni per maggiori o minori quantitativi richiesti nel corso dell'appalto.
ART. 4: Requisiti di conformità' e confezionamento dei prodotti
Tutti i Prodotti della fornitura dovranno pienamente rispettare i seguenti requisiti di conformità:
• esserenuovi di fabbricaeconformi alle norme di legge oregolamentari che ne
disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
• rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offertaeatuttiquellidicaratterecogente chevenisseroemanati nelcorso della durata del contratto;
• essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione incommercio;
• essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive.
• essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro
Il confezionamento dei Prodotti oggetto della fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri: per gli articoli di cancelleria, secondo quanto offerto dal Fornitore nel rispetto, articolo per articolo, del confezionamento massimo consentito.
I Prodotti oggetto di imballo dovranno essere contenuti in confezioni di materiale riciclabile conformi al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., possedere formato e finiture tali da non arrecare danno o impedimenti di qualsiasi natura all'utilizzatore finale, essere regolarmente sigillati. Gli imballi dovranno presentare all'esterno una etichetta facilmente leggibile, sulla quale dovranno essere riportate eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per l'uso e/o la conservazione dei prodotti in esso contenuti.
ART. 5 Articolazione dei lotti di gara.
Il lotto n.1 consiste nella fornitura di materiale di cancelleria occorrente alla Regione Regione Sicilia ed Enti del SSR (ASP PA, AUOP X.Xxxxxxxx PA, Ismett, Ospedali Riuniti PA, ASP CT).
Il lotto n.2 consiste nella fornitura di materiale di cancelleria occorrente agli Enti del SSR (ASP AG, ASP EN, ASP ME, ASP SR, ASP RG, XXXX XXXXXXX ME,
X.X.XXXXXXX ME, AUOP V.E.CT).
Per ogni lotto è previsto un plus 20%, cui potranno attingere, in via preferenziale, gli Uffici della Regione Siciliana.
ART.6:Caratteristiche dei lotti -Materialedicancelleriastandardedecologico
L'impresa concorrente deve offrire prodotti tutti di qualità medio/alta e superiore, rispettando le descrizioni e/o le caratteristiche indicatenei due allegati. I meri prodotti ecologici dovranno essere accompagnati da schede o documentazione tecnica dalle quali si dovranno evincere le caratteristiche ecologiche possedute.
Si precisa che gli articoli di ricambio/consumabili dovranno essere perfettamente compatibilicon ilprodottoprincipale (pinzatrice/relativipunti,matite/temperamatite, etc…)
Tutti i prodotti di cancelleria sia standard che ecologici offerti dal Fornitore in sede di gara, dovranno rispettare i seguenti requisiti di conformità:
• esserenuovi di fabbricaeconformi alle norme di legge oregolamentari che ne
disciplinano la produzione, la vendita, il trasporto e l'uso;
• essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio, vendita e acquisto;
• rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offertaeatuttiquellidicaratterecogente chevenisseroemanati nelcorso della durata della Convenzione e dei relativi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti;
• esserecorredati dalle relativeistruzioni in lingua italianaperunusocorrettoed
incondizioni di sicurezza edalla garanzia xxxxx'assistenza prestata agli stessi
dal produttore, ove previsti;
• essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive ed in possesso di forme e finiture tali da non arrecare danno all'utilizzatore finale.
ART. 7: Durata della fornitura e validità dei prezzi
La Convenzione avrà la durata dì anni tre, a far tempo dalla data di stipula della stessa. In ordine alla sua durata ed ai relativi contratti attuativi si rinvia agli artt. 22 e ss. del disciplinare di gara.
Il Fornitore avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza della Convenzione, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.2 del disciplinare di gara (quale periodo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario), senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.
ART. 8: Verifica dei prodotti
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno presentare, a proprio carico e spese, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la campionatura consistente in n.1 esemplare per ciascun articolo di cancelleria nella confezione originale di vendita.
Detta campionatura resterà depositata per tutta la durata contrattuale presso la sede dell’Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza, sarà oggetto di verifica da parte del Tecnico o Commissione di gara e costituirà parametro dì valutazione della fornitura nel corso della vigenza della Convenzione e dei relativi contratti attuativi.
Tutta la campionatura dovrà, inoltre, essere accompagnata dalle schede tecniche redatte su formato cartaceo (sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa) ed elettronica (cd), riportanti ciascuna il numero di riferimento assegnato al prodotto stesso e indicato ingara.
I valori e le caratteristiche rilevabili dalle schede tecniche dovranno corrispondere a quanto dichiarato in fase di gara.
Le schede tecniche dovranno essere redatte in lingua italiana, in caso contrario
dovranno essere consegnate in lingua originale e corredate da una traduzione giurata in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e firmata del legale rappresentante dell'impresa.
ART. 9: Consegna dei prodotti
Gli oneri relativi alla consegna sono interamente a carico del Fornitore. Per consegna si intende ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano stradale, al magazzino, al piano/piani diversi e qualsiasi attività strumentale.
Si intende consegna al piano stradale la sede di ciascuna Amministrazione Contraente riportata nella richiesta di consegna e/o magazzino laddove lo stesso sia posizionato al livello stradale o raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso non sia limitato da barriere architettoniche strutturali
Si intende consegna al magazzino il locale utilizzato da ciascuna Amministrazione Contraente per lo stoccaggio dei prodotti piano strada o raggiungibile tramite montacarichi e il cui accesso nonsialimitato da barriere architettoniche strutturali.
Si intende consegna al piano/piani diversi uno o più punti di deposito dei prodotti all'interno della sede o di altri uffici di ciascuna Amministrazione Contraente, anche non raggiungibili tramite montacarichi, alternativi al magazzino.
Nel caso di consegna al piano stradale la stessa dovrà essere effettuata con un automezzo dotato di sponda idraulica. Il pallet/bancale non dovrà essere sballato ma consegnato e posizionato integro nel posto stabilito dal responsabile dell'Amministrazione Contraente. Sarà cura di ogni singola amministrazione garantire l'accessibilità dell'automezzo dotato di sponda idraulica fino al luogo di scarico.
ART. 10: Quantitativi minimi ordinabili e tempi di consegna
Ciascuna Amministrazione Contraente potrà emettere richieste di consegna di materiale per ciascuno dei 2 lotti (materiale di cancelleria standard ed ecologico) il cui valore non risulti inferiore ad € 100,00 (€ cento/00) per ciascun lotto e per ciascun luogo/punto di consegna indicato all'atto dell'ordinativo.
Laconsegnadelmaterialedovràavvenireentroiltermineperentoriodi7(sette)giorni
lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta.
Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente e salva l'eventuale indisponibilità temporanea dei prodotti a causa di rottura di stock. Qualora il quantitativo di merce consegnata risulti inferiore, senza alcuna specifica motivazione, al quantitativo ordinato la consegna saràconsiderataparzialeedil Fornitore saràtenutoacompletarelafornituraentro3 (tre) giorni.
ART. 11: Pagamento delle forniture
Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà in accordo con la seguente procedura:
• Il Fornitore dovrà emettere fattura per ogni consegna effettuata ad ogni singola Amministrazione contraente che ha effettuato l’ordine.
• Le fatture dovranno riportare gli estremi dell'ordine e l'indicazione dell'Amministrazione contraente destinataria della merce e il CIG di riferimento gara.
• Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo la normativa vigente. La liquidazione delle fatture resta subordinata alle verifiche condotte da ogni singolo Ufficio responsabile dell'ordine di fornitura richiesta in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del Fornitore, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
L'Amministrazione contraente destinataria della fornitura, acquisito il documento fiscale registrato, corredato da un'attestazione di avvenuta regolare esecuzione sottoscritta dal consegnatario o da personale da questi delegato, effettuate le superiori verifiche, ne curerà la relativa liquidazione.
Nei casi di accertamento di una inadempienza contributiva, l'Amministrazione contraente, invece, tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza e pagherà direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Qualora dovessero verificarsi irregolarità nella fornitura, il termine predetto sarà
prorogato automaticamente per un periodo di tempo pari a quello intercorso fra la data della contestazione e la data di eliminazione dell'irregolarità medesima, senza che la ditta possa pretendere interessi di sorta.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.15 del 20/11/2008 "Misure di contrasto alla criminalità organizzata", l'aggiudicatario avrà l'obbligo di aprire un numero di conto corrente unico sul quale le Amministrazioni contraenti faranno confluire tutte le somme relative all'appalto. Il Fornitore si avvarrà di tale conto correntepertutte leoperazionirelativeall'appalto,apenadirisoluzionedelcontratto per inadempimento.
ART. 12: Indisponibilità dei prodotti, evoluzione tecnica, fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità
Il Fornitore durante il periodo di validità ed efficacia del contratto si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Ufficio Speciale - C.U.C. sulla evoluzione tecnica dei prodotti e sulle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture edalle prestazioni dei servizi connessi.
Qualora il Fornitore, nel corso della durata della Convenzione, dimostri che uno o più prodotti offerti in sede di gara sia dichiarato fuori produzione e/o risulti di difficile reperibilità per causa di forza maggiore, dovrà, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne viene a conoscenza, darne comunicazione alla C.U.C., allegando la dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti che il prodotto e' fuori produzione o le cause che lo rendono temporaneamente indisponibile. Contestualmente, penalarisoluzione della Convenzione, dovrà:
• indicare, quale tipologia di prodotto avente analoghe o migliori caratteristiche
intenda proporre alle stesse condizioni economiche, in sostituzione di quello offerto in sede digara;
• fornire le schede tecniche debitamente sottoscritte dal legale rappresentante
dell'impresa del prodotto offerto in sostituzione, compresa tutta la documentazione richiesta in fase di gara e la relativa campionatura.
La C.U.C. procederà alla verifica tecnica dell'equivalenza dei prodotti offerti in sostituzione con quelli offerti in sede di gara e in caso di esito positivo comunicherà al Fornitore l'accettazione del nuovo prodotto. Diversamente, qualora le verifiche del
nuovo prodotto diano esito negativo e il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità dei prodotti per i quali è richiesta la sostituzione, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il contratto, dandone comunicazione alla C.U.C., fermo restando quanto disposto all’art. 16 del presente Capitolato.
ART. 13: Responsabile della fornitura
Per tutta la durata della Convenzione, il Fornitore dovrà individuare un “Responsabile della fornitura”, i cui riferimenti dovranno essere comunicati a questa C.U.C. e riportati nella documentazione della Convenzione.
Il Responsabile della fornituradovrà:
• essere il referente per tutte le Amministrazioni che emettono ordinativi di fornitura e richieste diconsegna;
• gestire gli eventuali reclami/disservizi che dovessero accadere
In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso della Convenzione, sarà cura del Fornitore comunicare immediatamente alla C.U.C. e alle Amministrazioni Contraenti il nominativo e i riferimenti del sostituto.
ART. 14: Cessione di contratto e sub-appalto
Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura.
In materia di cessione e subappalto si rinvia all’art.13 del disciplinare di gara.
ART. 15: Reclami
Le Amministrazioni Contraenti dovranno segnalare per iscritto al Fornitore, e per conoscenza alla C.U.C., tutti gli eventuali disservizi e/o inadempimenti contrattuali che rechino pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi a essa connessi. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione e entro 7 (sette) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione del reclamo, dovrà rimuovere le cause ostative, informando immediatamente l'Amministrazione Contraente e la C.U.C. ed in tal caso il reclamo si intenderà “chiuso”, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo
paragrafo “Penali”.
L’Amministrazione interessata, inoltre, procederà con l'applicazione di ulteriori penali qualora:
• il numero totale di reclami inoltrati dalla stessa in un mese solare, sia uguale o
superiore a n. 6 (sei) eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo di cui alla sottospecificata tabella “Tipologia di reclamo”
• ilnumerototale di reclamiinoltrati dalla stessa in un mese solare, siauguale o
superiorean. 3 (tre) eventiriferiti alla medesima tipologia di reclamo di cuialla sottospecificata tabella “Tipologia di reclamo”
TIPOLOGIA DI RECLAMO | |
A | Mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel presente Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara |
B | Mancata rispondenza qualitativa tra prodotti richiesti e prodotti consegnati |
C | Consegne parziali |
D | Disservizio del Responsabile della fornitura |
E | Altra tipologia di reclamo |
ART. 16: Penali
Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ed i controlli che ritengano opportuni durante tutto il periodo di vigenza dei contratti attuativi e della Convenzione.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque%) del corrispettivo della fornitura in oggetto.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a cause non imputabili alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore od a caso fortuito, rispetto al termine ultimo (art. 10) stabilito tra le parti per il ritiro e/o la sostituzione dei prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa, la stessa potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque%) del corrispettivo della fornitura in oggetto.
In caso di consegna parziale dei prodotti, oltre il termine di giorni 3 stabilito dall'art. 10, l' Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2% (zerodue%) del corrispettivo della fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla completa consegna della quantità ordinata.
In relazione ad altre tipologie di reclamo, attinenti ad un disservizio addebitabile all'operato del responsabile della fornitura o ad altre cause, non imputabili alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, e che comportino disfunzioni nelle forniture, l'Amministrazione Contraente potrà addebitare al Fornitore una penale pari a 0,5% (zerovirgolacinque%) del corrispettivo della fornitura in oggetto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Nel caso in cui il numero totale dei reclami inoltrati, nell'arco di un mese solare, dall'Amministrazione Contraente al Fornitore sia uguale o superiore a n. 6 (sei) per eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo od uguale o superiore a n. 3 (tre) per eventi riferiti alla medesima tipologia di reclamo di cui alla precedente Tabella “Tipologia di reclamo”, la stessa Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 1% (uno%) sul valore del contratto, fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.
La richiesta e/od il pagamento delle penali, comunque, non esonerano il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali verranno contestati per iscritto dalle Amministrazioni Contraenti e inviate per conoscenza alla C.U.C. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nel termine di cui sopra, si darà corso alle penali di cui ai precedenticommi.
Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti o della stessa C.U.C. di poter richiedere il risarcimento di eventuali maggioridanni.
Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci%) delvalore delproprioordinativo di fornitura; superata la predetta misura l'Amministrazione interessata avrà facoltà di richiedere la
risoluzione anticipata del contratto, previa escussione della cauzione definitiva e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.
ART. 17: Depositocauzionale
Il Fornitore dovrà, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, costituire, a favore di ciascuna Amministrazione contraente apposita garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% dell’offerta, fermo restando le ulteriori riduzioni di cui al co.7 dell’art.97 del D.lgs.n.50/2016 ove in possessodellecertificazioni ivi previste.
Trattandosi di procedura centralizzata l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 % dell’importo contrattuale.
Art. 18: Rischi da interferenze
Trattandosi di fornitura con mera consegna di materiale presso i magazzino delle varie Amministrazioni contraenti e non sussistendo, pertanto, rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, non viene redatto il D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.
ART. 19: Adempimenti a carico dell'aggiudicatario, spese contrattuali
Aisensidell’art. 5, co.2, del Decretodel2.12.2016del Ministerodelle Infrastrutturee dei Trasporti, avente ad oggetto ‘Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi edeibandidigara, di cui agli artt. 70, 71e98 del D.Lgs. n. 50/2016’, le spese per la pubblicazione degli atti di gara dovranno essere rimborsati dal Fornitore alla Centrale Unica di Committenza entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassaedimpostacuipotessedaretitoloilcontratto,sonoacaricodelFornitore.
ART. 20: Norme regolatrici e disciplina applicabile
Il presente Capitolato e i rapporti attuativi del medesimo sono regolati:
• dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 dei 18.11.1923 e relativo regolamento di applicazione n. 827 dei 23/5/1924 elorosuccessive modifiche ed integrazioni, nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le clausole del Capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ART. 21: Forocompetente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nella esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Il presente capitolato è costituito da n° 21 articoli e si compone di n° 14 pagine.