CIG 5868369B49
Lotto 06
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO ARTISTICO
CIG 5868369B49
Polizza All Risk Opere d’Arte n°…………..
Tra:
Partita I.V.A./C.F.:
con sede in :
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA All-Risks Opere d’Arte Numero ………….
Contraente :
Sede Legale :
Broker : l’Ati Marsh SpA (mandataria), Willis SpA (man- dante) e Uniconsult Srl (mandante)
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 28/10/2014
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2017
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno
Frazionamento annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Contraente o Azienda: ciascuna Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera aderen- te alla Unione di Acquisto, di seguito denominate anche Azienda aderente o Azienda;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
Attività della Azienda: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o de- legate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complemen- tari, connesse e/o collegate, preliminari e/o conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture, e/o svolgendo attività anche a favore di utenti di strutture di terzi;
Società: la Compagnia assicuratrice nonché’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: l’Ati Marsh SpA (mandataria), Willis SpA (mandante) e Uniconsult Srl (mandante); Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Beni storici e artistici: qualunque bene che non possa definirsi immobile per sua natura, avente particolare valore storico e/o artistico e quindi, a solo titolo esplicativo e non limita- tivo: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, xxxxxx- che, xxxxxx, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musica- li e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta), rientrante o non nella disciplina del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e s.m.i.;
Immobili: fabbricati, edificati, strutture tensostatiche o pneumatiche, e loro parti strutturali o impianti;
Xxxxx accettata: il valore attribuito al bene in accordo tra il Contraente e/o l’Assicurato e la Società (art. 1908 c. 2 Codice Civile);
Valore commerciale: il valore che il bene ha usualmente o che può essere attribuito al be- ne dal mercato di riferimento (quale, ad esempio: il mercato dell’arte, il mercato del libro antico, il mercato dell’antiquariato);
Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
Deprezzamento: la diminuzione di valore subita dal bene assicurato dopo l’eventuale re- stauro, se possibile, rispetto al valore che aveva immediatamente prima del sinistro;
Xxxxx consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale della Azienda aderente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
Per ogni Azienda, verrà emesso apposita Polizza avente le medesime condizioni normative ed e- conomiche del presente Capitolato.
Ciascuna Polizza riporterà, per ciascuna Azienda, i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di decorrenza e scadenza della garanzia, nonché l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verrà sottoscritto dalla Azienda.
È facoltà della Società recedere dai contratti in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata a tutte le Singole Aziende - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.
È altresì facoltà delle Aziende recedere dai contratti, in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla Società - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, purché tale recesso/disdetta venga esercitato contemporaneamente, ovvero all’unanimità, da tutte le Aziende assicurate.
Inoltre è facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Società, entro 30 giorni dalla scadenza fi- nale della polizza, o della sua scadenza annuale in caso recesso anticipato ai sensi del capoverso che precede, la richiesta di prosecuzione della stessa alle medesime condizioni normative ed eco- nomiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scaden- za, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Tale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro varia- zione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla gestione dello stesso, è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Azienda e la Socie- tà si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, av- verranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l’Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro cor- responsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta / recesso del contratto stesso, che dovrà essere effettuata e- sclusivamente dalle parti con lettera raccomandata AR).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 4: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare in favore dell’Assicurato all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 5: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno dalla sua denuncia, la Società può recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi all’Azienda a cui il sinistro si riferisce e per conoscenza a tutte le Aziende assicurate a mezzo lettera raccomandata A.R., fermo restando che detto recesso/disdetta avrà efficacia nei confronti di tutte le Aziende assicurate.
In tale caso le coperture assicurative rimarranno efficaci per ulteriori 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso.
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà i ratei di premio per i periodi non fruiti, al netto delle imposte.
Qualora invece i contratti abbiano una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, o esso pervenga all’Azienda nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Qualunque atto della Società, compresa la riscossione del premio o rateo di premio venuto a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come sua rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Azien- da.
Art. 7: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
É data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
É data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza, e di eventuali variazioni contrattuali onerose, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60°giorno dopo quello del la scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura i beni storici e artistici di proprietà della Azienda, o di proprietà di terzi che essa abbia in possesso, uso, affitto o comunque detenga a qualsiasi altro titolo, indi- cati negli elenchi e nelle stime allegate, che costituiscono parte integrante del presente contratto:
o posti all’interno di immobili o trasportati all’esterno, anche su veicoli, purché gli immobili
o i veicoli siano di proprietà od in uso o locazione alla Azienda, o ad altri soggetti e/o Enti ad essa collegati o riconducibili, o anche soggetti terzi in occasione di mostre, prestiti, restauri, tentata vendita e simili;
o posti all’aperto, qualora la natura e la costituzione del bene ne prevedano la destina- zione e l’esposizione all’aperto.
per:
o i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parzia- le) verificatisi in conseguenza di un qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. “Esclusioni”, compresi eventi sismici, tumulti popolari.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da compor- tamenti colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., del Contraente, dei suoi Organi ed Organismi Istituzionali, nonché dei Direttori, dei dirigenti, dei dipendenti o comunque di tute le perso- ne di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.
Si conviene altresì che l’assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l’Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del respon- sabile dell’atto.
Sono comprese anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Azien- da:
1. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, come anche per ri- mediare ai guasti ai locali, ai fissi e infissi e ai sistemi di custodia in caso di evento do- loso cagionati dagli autori del reato nella esecuzione o nel tentativo di commetterlo, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno inden- nizzabile e di ulteriori euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ove tale 10% non fosse suffi- ciente, nonché dell’ulteriore importo aggiuntivo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
2. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, della Azienda stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedi- re, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze o porvi temporaneo rimedio;
3. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del
terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile ovvero fino alla concorrenza dell’importo complessivo ottenuto sommando a tale 10% l’importo aggiuntivo eventual- mente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio;
4. per mantenere in funzione, laddove possibile, le attività connesse ai beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, trasferimento e ricollo- cazione di beni, spese per lavoro straordinario, ecc.), con il limite per sinistro di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
Art. 9: Risarcimenti – Limitazioni di garanzia
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio, alla voce somme assicurate, rap- presentano per ciascuna partita, salvo quanto previsto al successivo art. 18 “Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede”, il massimo esborso da parte della Socie- tà per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (dalla cui identificazione la Azien- da è esonerata).
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Per i soli beni posti all’aperto, in caso di sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoper- to del 10% del danno con il minimo di € 250,00 per sinistro.
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabi- li.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 10: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Azienda anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieciprocento) della somma totale attribuita a quella partita risultante dall’ultima appendice di regolazione e con il sottolimite per singolo bene del 5% (cinque- procento) di tale somma totale; superando il limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui la Azienda ne avrà dato comunicazione.
Art. 11: Valori assicurati – stima accettata - deroga alla regola proporzionale
Per i beni riportati nelle stime allegate alla presente che costituiscono parte integrante del contratto, ed i cui valori assicurati risultano riportati nell’Elenco Somme Assicurate, si con- viene che detti valori assicurati sono considerati quale “stima accettata” tra le parti, inten- dendosi per tale il valore attribuito al bene assicurato in accordo tra l’Assicurato e la So- cietà; pertanto in riferimento ai beni riportati nelle stime allegate alla presente, l’assicurazione opera senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
In assenza di stime dei beni assicurati preventivamente concordate con gli Assicuratori, l’assicurazione si intende prestata a "Valore Dichiarato", ovvero sarà cura dell'Assicurato, in caso di sinistro, produrre agli Assicuratori la documentazione necessaria a provare l'ef- fettivo valore del bene assicurato. Per i beni assicurati a "Valore Dichiarato", in caso di si- nistro, il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione solo se la somma assicurata, maggiorata del 30% (trentapercento), non sia inferiore al valore commerciale che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 12: Esclusioni e limitazioni di garanzia
La Società in ogni caso non risarcisce i danni:
a. causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostico-terapeutici connessi alle attività della Azienda;
d. di smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
e. causati da deterioramento graduale, difetto intrinseco, insetti o parassiti, salvo che ne derivi altro danno non altrimenti escluso;
f. ai beni posti in immobili in legno o privi di parete esterna su uno o più lati;
x. xxxxxxxx dai beni nel corso di processi di rifinitura, restauro, reincorniciatura o simili se eseguiti da personale non specializzato (rimanendo invece compresi i danni sofferti dal- le opere durante la loro movimentazione legata a tali processi, nonché quelli che pur accaduti nel corso dei processi stessi non siano stati causati dai medesimi);
h. dovuti a brusche variazioni di temperatura o climatizzazione, salvo che ciò sia dovuto a guasto di apparecchiature di climatizzazione o condizionamento o ad evento che ne abbia vanificato l’efficacia.
Inoltre, relativamente ai danni da furto sono esclusi gli eventi verificatisi:
i. durante l’orario di chiusura, se l’autore del reato non si è introdotto nei locali o immobili contenenti i beni assicurati mediante uno dei seguenti sistemi:
o scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e si- mili;
o apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, gri- maldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
o via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di osta- coli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
o oppure in modo clandestino in qualsiasi orario, se la asportazione della refurtiva non è avvenuta poi a locali chiusi;
j. per i beni posti all’aperto per naturale destinazione, l’assicurazione è operante a condi- zione che l’opera sia saldamente fissata al suolo o a solidi supporti fissati al suolo, o in ogni caso qualora il peso dell’opera sia superiore a 200 kg.
k. durante l’orario di apertura, in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura
o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato non vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
Infine, in caso di danno ai beni assicurati durante il loro trasporto all’esterno dei locali, la garanzia furto:
l. non è operante durante il trasporto a mano, in caso di furto con destrezza, se la perso- na incaricata del trasporto non aveva i beni indosso o a portata di mano;
m.non è operante durante il trasporto su veicoli se, in caso di loro sosta, i beni non erano posti in parti del veicolo protette da serrature;
n. è limitata a euro 25.000 per singolo oggetto e a euro 100.000 per sinistro e/o per danno a una coppia, serie o insieme di appartenenza di cui faceva parte il singolo bene, se il valore complessivo dei beni oggetto del medesimo trasporto era di importo superiore a euro 100.000,00.
o. Limitatamente agli arredi, sono escluse dall’assicurazione graffiature, scalfitture, sfre- gamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere. Per gli oggetti laccati
o smaltati è esclusa la scheggiatura dello smalto e della lacca.
p. Limitatamente ai libri, si intendono esclusi dalla garanzia, i danni causati da o dovuti a strappi, mancanza di singole pagine, sgualciture.
Art. 13: Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro trenta giorni da quando l’ufficio competente del Contraente ne abbia avuto docu- mentata e formale conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.
L’Azienda si attiverà per fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti ri- tenuti necessari dalla Società.
L’Azienda inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata de- nuncia all’Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla de- nuncia del sinistro.
La Società fornirà semestralmente al Contraente un elenco riepilogativo dei sinistri de- nunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 14: Valori assicurati - Determinazione e liquidazione del danno
L’ammontare del danno risarcibile corrisponderà:
1. in caso di danno totale, al valore assicurato;
2. in caso di danno parziale: al costo e alle spese di restauro più ogni eventuale deprez- zamento subito dal bene, nel limite comunque del valore assicurato.
In caso di danno a un bene assicurato avente un particolare valore in quanto parte di cop- pia, serie o insieme la Società, secondo la volontà della Azienda, risarcirà:
a) il valore assicurato per la intera coppia, serie o insieme, diventando a pieno titolo pro- prietaria di tale coppia, serie o insieme;
oppure:
b) il valore del singolo bene danneggiato più il deprezzamento subito dalla intera coppia, serie o insieme, nel limite del valore complessivo assicurato.
La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, sottoporrà alla Azienda una proposta di liquidazione en- tro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti e corrisponderà il relativo importo entro i 30 giorni successivi alla accettazione della proposta.
Eventuali eccezioni, riserve o rifiuti di garanzia, o proposte di liquidazioni parziali rispetto all’ammontare del risarcimento richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla So- cietà alla Azienda entro i 30 giorni di cui sopra, e dovranno contenere il conteggio e l’ammontare dell’indennizzo presunto.
Art. 15: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla Azienda con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalità del sinistro, e pro- cederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di poliz- za.
Qualora la Azienda abbia necessità di proseguire le proprie attività pur non essendo anco- ra avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e tra- scorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la A- zienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l’Azienda.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se il perito dissen- ziente non l’ha sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
Art. 16: Riacquisto dei beni
L’Azienda ha diritto di riacquistare dalla Società ogni bene recuperato per il quale sia stato risarcito l’intero valore assicurato, pagando:
o l’importo liquidato più le spese sostenute dalla Società per il proprio perito nonché quel- le di recupero,
oppure:
o il valore di mercato del bene al momento del recupero più le spese sostenute dalla So- cietà per il proprio perito nonché quelle di recupero,
avendo la facoltà di optare per la soluzione per essa meno onerosa.
Art. 17: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza è calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi indi- cati per ciascuna partita di polizza, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dalla Azienda al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Azienda fornirà quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei beni assicurati e del loro valore; qualora entro tale termine non pervenisse alcuna comunicazione, ciò verrà inteso dalla Società come as- senza di variazioni intervenute nel periodo assicurativo trascorso.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo tra- scorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’art. Acquisizione di nuovi beni che precede, e alle quali pertanto non è attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfe- tariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 18: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo alla Società mandataria la quale tratterà direttamente con ciascuna Società mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 19: Partecipazione delle Società – Coassicurazione
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”. Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente. Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraen- te al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici. Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di ga- ra, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi docu- menti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla so- cietà Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicu- ratrici.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … %
⇒ Compagnia … Quota … %
Art. 20: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21: Altre assicurazioni – Efficacia della garanzia
Qualora vi sia la vigenza di altri contratti assicurativi stipulati dalle Aziende aderenti a tute- la di analoghi rischi, si conviene che:
a) in caso di sinistro e qualora vi sia operatività delle garanzie prestate da tali altre poliz- ze, ma insufficienza dell’indennizzo, il presente contratto ha funzione integrativa della suddetta insufficienza fino a concorrenza dei capitali / massimali da questo previsti, re- stando in ogni caso esclusa ogni obbligazione solidale della Società aggiudicataria con gli altri assicuratori;
b) qualora il sinistro sia escluso dalle polizze di cui al punto precedente, ma sia risarcibile a termini del presente contratto, la Società aggiudicataria risarcirà il danno nei termini e con i limiti di capitale / massimale convenuti con il presente contratto.
In caso di sinistro, la Amministrazione deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Codice Civile.
Art. 22: Disposizione finale e interpretazione del contratto
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Si conviene inoltre fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevo- le all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 23: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Leg- ge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati a operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Po- ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 del- la Legge.
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Scoperto Franchigia Massimo
Garanzia / Tipologia di danno in %
sul danno
con il minimo di
euro risarcimento per sinistro e anno
Per sinistro, se di seguito non
diversamente previsto 0 0
come da partita
0 di polizza
ELENCO SOMME ASSICURATE PER SINGOLA AZIENDA
AUSL di Bologna | |
Beni assicurati a “stima accettata” rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999 | 910.080,00 |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 50.000,00 |
Onorari periti (aggiuntivo) | 50.000,00 |
AUSL di Imola | |
Beni assicurati a “stima accettata” rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999 | 1.054.397,16 |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 50.000,00 |
Onorari periti (aggiuntivo) | 50.000,00 |
I O Rizzoli di Bologna | |
Beni assicurati a “stima accettata” rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999 | 386.450,00 |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 50.000,00 |
Onorari periti (aggiuntivo) | 50.000,00 |
AUSL di Ferrara | |
Beni assicurati a “valore dichiarato” rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999 | 256.357,00 |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 50.000,00 |
Onorari periti (aggiuntivo) | 50.000,00 |
AOU Arcispedale X. Xxxx | |
Beni assicurati a “stima accettata” | 842.990,00 |
rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999 Beni assicurati a “valore dichiarato” | 1.051.281,46 |
rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999 | |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 50.000,00 |
Onorari periti (aggiuntivo) | 50.000,00 |
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Beni assicurati Somme
assicurate
Aliquota promille
Premio imponibile
a) Beni assicurati a “stima accettata” rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999.
3.193.921,16
b) Beni assicurati a “valore dichiarato” rientranti nella disciplina del D. Lgs. 490/1999
1.307.642,00
Massimali aggiuntivi Somme
assicurate
Aliquota primille
Premio imponibile
a) Demolizione e sgombero 250.000,00
b) Onorari periti 250.000,00
c) Totale premio imponibile di a)+b)+c)+d | euro | .. |
d) Imposte di b)+c)+d) | euro | .. |
Premio lordo annuo: f) + g) | euro | .. |
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA