CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
ACCORDO COMPAGNIE AEREE
ex art. 84 comma 3 LDA
Il presente accordo stabilisce le condizioni generali applicate alle compagnie aeree nazionali per le utilizzazioni di Opere Protette operate con decorrenza dall’1 novembre 2013. Per le utilizzazioni operate nel periodo dal 14 luglio 2009 al 31 ottobre 2013, il contratto verrà integrato con la definizione delle modalità pagamento a Nuovo IMAIE dell’Equo compenso spettante a tutti gli AIE (mandanti e non) conformemente al Tariffario Nuovo IMAIE.
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante… (da ora
anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
Ragione sociale…………………. sede………………………. CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante legale… (di seguito COMPAGNIA AEREA);
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n.1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito “Decreto Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
5. D. Lgs n.35/2017: indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
6. AIE: Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto del presente Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti all'art. 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori
7. Accordo: il presente accordo;
8. Equo Compenso: il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 3 della L.D.A per l’Utilizzazione di opere cinematografiche e/o assimilate effettuata dalle Compagnia aeree all’interno dei propri Aeromobili.
9. Opere Protette: le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori
10. Intermediario diritti connessi AIE: ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediare diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
11. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito Altri Intermediari): tutti gli Intermediari di cui al punto 10 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
12. Compagnia Aerea: impresa che opera il trasporto di persone e/o merci attraverso i propri aeromobili;
13. Aeromobili: l’insieme degli aerei costituenti la flotta della Compagnia Aerea, destinati al trasporto aereo delle persone, sia sul territorio nazionale che estero, che dispongono di apparecchiature atte alla diffusione a bordo di Opere Protette
14. Utilizzazione: la trasmissione di Opere Protette effettuata tramite qualsiasi mezzo e/o apparecchio posto all’interno degli Aeromobili, indipendentemente dal numero di mezzi e/o apparecchi;
15. Tariffario Nuovo IMAIE: il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera c) del D.Lgs 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’equo compenso dovuto agli AIE rappresentati dall’Istituto;
B. tenuto conto della particolare situazione che disciplina il presente Accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno perfezionare la presente intesa definendo gli AIE nella seguente maniera:
AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE;
AIE altri Intermediari: per tali intendendo gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari.;
AIE apolidi: per tali intendendosi gli AIE che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE né agli Altri Intermediari
C. NUOVOIMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 3 LDA di spettanza
degli AIE propri soci e mandanti e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
D. con l’obiettivo di raggiungere un’intesa compatibile con l’attuale scenario normativo ed al fine di non compromettere i diritti sia di tutti gli AIE aventi diritto che degli Altri Intermediari, le Parti intendono perfezionare un accordo che determini l’importo di Equo compenso dovuto dalla Compagnia Aerea a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario Nuovo IMAIE (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
E. le Parti, ritengono opportuno sottoscrivere il presente Accordo nell’interesse degli AIE e senza in alcun modo pregiudicare i diritti degli AIE di Altri Intermediari ovvero degli AIE apolidi; questi ultimi saranno liberi di rivolgersi a Nuovo IMAIE ovvero ad altro Intermediario al fine di ricevere quanto loro dovuto a titolo di equo compenso, in relazione al periodo oggetto del presente Accordo;
F. Nuovo IMAIE attesta e la Compagnia Aerea prende atto che Nuovo IMAIE ha una banca dati completa e liberamente accessibile a tutti, indipendentemente dalla circostanza che essi siano mandanti di Nuovo IMAIE, come agevolmente consultabile dal sito web di Nuovo IMAIE;
G. in ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che è riservato alla Compagnia Aerea il diritto di chiedere a Nuovo IMAIE in qualsiasi momento di prendere visione di tutti i mandati (ovvero di procedere in tal senso con un esame a campione) degli AIE che hanno ad esso conferito mandato, inclusi i nominativi dei mandanti delle singole società consorelle di Nuovo IMAIE operanti all’estero con cui Nuovo IMAIE ha perfezionato un accordo di rappresentanza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo sono allegati:
Allegato A) Modello del report contenente i dati necessari a quantificare il compenso annuale sulla base del Tariffario Compagnie Aeree
Allegato B) Modello di rendicontazione standard
Allegato C) Tariffario Compagnie Aeree (estratto da Tariffario Nuovo IMAIE).
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2) Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o, comunque, vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto.
2. Oggetto dell’Accordo
2.1. Oggetto dell'Accordo è la determinazione, sulla base del Tariffario di cui all’Allegato C) della quota di Equo compenso di cui all'articolo 84 comma 3 LDA dovuto dalla Compagnia Aerea a Nuovo IMAIE in relazione all’Utilizzazione di Opere Protette effettuata all’interno dei propri Aeromobili con decorrenza dal… e le sue modalità di pagamento.
3. Rendicontazione e reportistica
3.1 Entro il ………………….. di ciascun anno di durata dell’Accordo, la Compagnia Aerea dovrà trasmettere a Nuovo IMAIE il report di cui all’Allegato A) con i dati relativi all’anno precedente, unitamente alla rendicontazione delle Opere Protette diffuse a bordo dei propri Aeromobili, secondo il Modello di cui all’Allegato B).
3.2 Lo scambio delle informazioni di cui al precedente articolo dovrà avvenire in formato elettronico, con modalità definite di comune accordo tra le Parti.
4. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
4.1 A ricezione della documentazione di cui all’art. 3.1, Nuovo IMAIE provvede a:
a) quantificare la percentuale di Equo compenso di spettanza di Nuovo IMAIE che è pari alla percentuale di rappresentatività dell’Istituto;
b) comunicare alla Compagnia aerea l’Equo compenso dovuto a Nuovo IMAIE, inviando entro il ………….. documento riportante, per ciascuna Opera Protetta rendicontata, la quota di Equo compenso dovuta agli AIE Nuovo IMAIE, nonché i nominativi degli stessi.
4.2 Successivamente, Nuovo IMAIE provvede ad emettere fattura di pagamento dell’importo dovuto dalla Compagnia aerea a Nuovo IMAIE per ciascun anno di competenza che la Compagnia aerea pagherà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
4.3 Le Parti intendono espressamente chiarire che il documento fornito da Nuovo IMAIE alla Compagnia aerea di cui all’articolo 4.1 lett b) che precede, fatta eccezione per l’elenco degli AIE aventi diritto mandanti di Nuovo IMAIE che abbiano preso parte alle Opere Protette utilizzate dalla Compagnia aerea, non potrà essere fatto visionare agli Altri Intermediari e dunque resterà riservati tra le parti.
5. Garanzie e manleve
5.1 Una volta incassati gli importi previsti nel presente Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione.
5.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce la Compagnia aerea da qualsivoglia contestazione dovesse ad essa essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari
per quanto oggetto del presente Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà la Compagnia aerea da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti nei limiti della percentuale di rappresentatività di Nuovo IMAIE come quantificata ai sensi del presente Accordo. Parimenti la Compagnia aerea garantisce circa la veridicità e completezza delle rendicontazioni fornite in relazione ai periodi di competenza oggetto del presente Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Nuovo IMAIE dei danni che dovessero derivare all’Istituto dall’inadempimento dell’obbligo stesso.
6. Durata dell'Accordo
6.1 Il presente Accordo è relativo alle Utilizzazioni di Protette operate dalla Compagnia aerea nel periodo dal ……………… al …………………. .
7. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
7.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come tali dati sono in esso definiti ed esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo.
7.2 Le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano quindi in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e la Compagnia aerea per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste al Nuovo IMAIE ed alla Compagnia aerea a esecuzione dell’Accordo, nonché per tutte le finalità per la miglior esecuzione delle prestazioni così come esse sono disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e la Compagnia aerea sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati.
8. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
8.1 La Compagnia aerea dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al
D. Lgs.n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxx://xxx.xxxxxXXXXX.xx/xx- content/uploads/2014/05/4.-Codice-Etico-Nuovo-rev.1.pdf. Pertanto, la Compagnia aerea promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme.
8.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico della Compagnia aerea. Nuovo IMAIE condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Compagnia aerea.
9. Modifiche e patti aggiunti
9.1 Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
10. Variazioni di domicilio
10.1 Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
11. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
11.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
11.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.