COPERTURA DEI RISCHI E TUTELA LEGALE, INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.
COPERTURA DEI RISCHI E TUTELA LEGALE, INERENTI ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.
RIF: CIG: 16894523E4
CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA
INDICE
A) DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI
§ 1 CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | |
Art. 2 | DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO | |
Art.3 | ASSICURATO | |
Art. 4 | INDICIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE E DEL PREMIO | |
Art. 5 | DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO | |
Art. 6 | DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | |
Art. 7 | VERIFICA DI CONFORMITA’ | |
Art. 8 | ESTENSIONE TERRITORIALE | |
Art. 9 | ALTRE ASSICURAZIONI | |
Art. 10 | MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE | |
Art. 11 | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | |
Art. 12 | FORMA DELLE COMUNICAZIONI | |
Art. 13 | GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI | |
Art. 14 | DENUNCIA DI XXXXXXXX | |
Art. 15 | FORO COMPETENTE | |
Art. 16 | ONERI FISCALI | |
Art. 17 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | |
Art. 18 | OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA | DEI |
FLUSSI FINANZIARI |
§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Art. 19 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
§ 3 ESCLUSIONI
Art. 20 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE Art. 21 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA Art. 22 LIMITI DI INDENNIZZO
Art. 23 VINCOLO DI SOLIDARIETA’
Art. 24 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Art. 25 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
§ 4 ESTENSIONI
Art. 26 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 27 RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.
81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009
Art. 28 PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DI TERZI
Art. 29 PERDITE PATRIMONIALI PER L’ATTIVITA’ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE
§ 5 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Art. 30 OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE Art. 31 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art. 32 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA’ PER I SINISTRI
B) CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Art. 2 ESCLUSIONI
Art.3 ESTENSIONE TERRITORIALE
Art. 4 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE Art. 5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 DECORRENZA DELLE GARANZIE Art. 7 GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
A) DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI.
per Assicurazione il contratto di assicurazione;
per Xxxxxxx il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;
per Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione;
per Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione;
per Società la Società aggiudicataria della gara d’appalto;
per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro il verificarsi del fatto dannoso- cioè la controversia e/o il contenzioso- per il quale è prevista l’assicurazione.
per Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
per Xxxx sia gli oggetti materiali sia gli animali;
per Perdite patrimoniali il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
per Tutela Legale l’Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –artt. 163 e 164 – artt. 173 e 174 e correlati
§ 1 CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).
ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^ semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
ART. 3 – ASSICURATO
La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati, allo stato, pari a 101.626 al 1° gennaio 2011:
- Direttivi e qualifiche equiparate n. 2.800
- Ispettori e qualifiche equiparate n. 15.909
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate n. 15.433
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate n. 67.484
Le variazioni numeriche intervenute nel corso di vigenza contrattuale sono quelle comunicate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dal 31 dicembre al 28 febbraio.
La Società potrà chiedere, ad ogni scadenza annuale dell'assicurazione, le variazioni numeriche del personale indicato al comma 1.
ART. 4 – INDICIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE E DEL PREMIO
1- Il massimale e il relativo premio sono basati sul “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”, pubblicato dall’ISTAT – Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
• Nel corso di ogni anno solare viene adattato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di settembre dell’ anno precedente;
• Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, rispetto all’indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale ed il corrispondente premio vengono adeguati in proporzione;
• Gli adeguamenti decorrono dalla scadenza della rata annua.
2- In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento.
ART. 5 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO.
Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 del fino alle
ore 24 del 31/12/2016, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ogni anno.
La presente polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà del Fondo di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è invece riconosciuta alla Società a decorrere dalla terza annualità.
L'Assicurazione potrà, inoltre, essere prorogata alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.
ART. 6 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
Ai sensi dell’art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:
1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della compagnia assicurativa contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Il Direttore dell’esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.
In particolare, cura l’avvio dell’esecuzione del contratto mediante la redazione del “Verbale di avvio”, nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.
ART. 7 – VERIFICA DI CONFORMITA’.
Ai sensi dell’art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell’esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei Paesi aderenti alla Comunità Europea, in quelli aderenti alla NATO, con l’esclusione di Stati Uniti d’America e Canada.
Per gli equipaggi di volo e per il personale navigante, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobili e mezzi marittimi della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all’impiego di aeromobili e mezzi marittimi della Polizia di Stato, l’assicurazione non ha limitazioni territoriali.
ART. 9 – ALTRE ASSICURAZIONI.
Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).
L’omissione dolosa da parte del Contraente delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l’indennizzo.
ART. 10 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE.
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.
ART. 11 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza - e comunque non oltre il termine di anni due stabilito dall’articolo 2952 CC in materia di prescrizione - a mezzo fax e contenere:
a) narrazione dei fatti;
b) conseguenze dell’evento;
c) generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
d) data, luogo e cause del sinistro.
Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata relazione sull’accaduto. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire alla Compagnia – che a tale fine si avvarrà di un call center dedicato - tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la compagnia stessa riterrà necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio.
ART. 12 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax di cui all’articolo 11 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al contraente ed alla Compagnia o tramite l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 13 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.
La Società assume fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della definizione della vertenza stessa, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, nei termini concordati in polizza, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Sono espressamente escluse le spese inerenti eventuali procedimenti arbitrali.
La gestione della vertenza avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l’assicurato. ART. 14 – DENUNCIA DI XXXXXXXX.
Denunciato il sinistro entro il termine di quindici giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza, questi entro ulteriori venti giorni dovrà fornire un dettagliato rapporto sui fatti avvenuti.
ART. 15 – FORO COMPETENTE.
Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.
ART. 16 – ONERI FISCALI.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.
ART. 18 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.
§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
ART. 19 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
Ad integrazione delle coperture assicurative già stipulate dall'Amministrazione della P.S., la società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per eventi dannosi dovuti a colpa lieve causati a terzi nello svolgimento del servizio o della funzione compreso l’uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente tenute (es. in caso di sequestro). Per tale ipotesi si precisa che non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all’esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l’uso sia stato determinato dall’obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e xxxx, del C.P.P. a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di P.G. e/o dalla L.121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di P.S..
Sono compresi i fatti colposi o dolosi commessi da persone di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.
L’assicuratore si obbliga inoltre a versare eventuali provvisionali liquidate in favore della parte lesa da parte dell’Autorità giudiziaria civile o penale.
§ 3 ESCLUSIONI
ART. 20 – RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE.
Fermo quanto previsto negli artt. 26, 27, 28 e 29, l’assicurazione non vale per danni/perdite patrimoniali conseguenti a:
a) fatti dolosi o gravemente colposi accertati;
b) abuso di potere accertato con sentenza definitiva;
c) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore;
d) responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato al di fuori delle funzioni istituzionali di sua competenza;
e) interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) attività connessa all’assunzione e/o gestione del personale;
g) furto e rapina commessi dall’assicurato;
h) esposizione a fibre di amianto;
i) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all’Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
j) circolazioni di veicoli a motore su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, nonché navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore, impiego di aeromobili;
k) trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici o simili);
l) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
m) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
n) alle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
o) illecita detenzione o impiego di esplosivi.
Sono altresì esclusi dalla presente assicurazione:
• i danni/perdite patrimoniali di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
• i danni/perdite patrimoniali subiti da dignitari esteri sotto scorta o sorveglianza in Italia.
Inoltre è esclusa la responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile.
ART. 21 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.
Le garanzie sono inoltre operanti per le richieste di risarcimento presentate nei due anni successivi alla scadenza del contratto a condizione che si riferiscano a fatti posti in essere durante il periodo di copertura e che non esista altra polizza per lo stesso rischio.
ART. 22 – LIMITI DI INDENNIZZO.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di € per ciascun sinistro
e per persona, anche in caso di corresponsabilità di più assicurati nell’ambito dello stesso sinistro.
Il limite del massimale per sinistro resta tale anche nell’ipotesi di più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all’Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche di quelle presentate successivamente alla cessazione della polizza.
ART. 23 – VINCOLO DI SOLIDARIETA’.
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.
ART. 24 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerate terzi nei confronti dell’Assicurato: il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, sempre che non siano appartenenti alla Polizia di Stato.
ART. 25 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO.
Oltre agli altri casi previsti il rapporto assicurativo cessa in caso di:
a) decesso dell’Assicurato;
b) cessazione da parte dell’Assicurato dell’esercizio del proprio rapporto di servizio con la Polizia di Stato;
c) destituzione per qualsiasi motivo dalla Polizia di Stato.
In caso di sospensione per qualsiasi ragione dal servizio dell’Assicurato, ferma la scadenza stabilita in contratto, la copertura non sarà operante per tale periodo e riprenderà ad essere operante al momento del rientro in servizio dell’Assicurato.
§ 4 ESTENSIONI
ART. 26 – ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi durante l’esercizio dell’attività istituzionale in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
Tale garanzia vale nell’ambito di un sottomassimale di € per ogni sinistro (l’importo
da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto).
ART. 27 – RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, TESTO COORDINATO CON IL D.LGS. 106/2009.
La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 20 lett. n), comprende le perdite patrimoniali e i danni per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose derivanti dall’attività esercitata dall’Assicurato nella sua qualità di responsabile interno della sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008, testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009, e successive modifiche.
Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti della Polizia di Stato limitatamente ai danni da essi subiti per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del C.P.
Tale garanzia vale nell’ambito di un sottomassimale di € ------------- per ogni sinistro (l’importo da indicare è equivalente al 30% del massimale offerto).
ART. 28 – PERDITE PATRIMONIALI PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’ DI TERZI.
La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 20 lett. m.), comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di € per ogni sinistro (l’importo da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto)
ART. 29 – PERDITE PATRIMONIALI PER L’ATTIVITA’ CONNESSA ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE.
La garanzia di cui alla presente polizza, a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 20 lett. f), comprende le perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri, fino ad un massimale di € per ogni sinistro (l’importo da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto)
§ 5 ALTRE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
ART. 30 – OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE.
L’assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.
ART: 31 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI
Per l’individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si fa riferimento a quanto riportato dagli atti matricolari circa il loro status (assunzioni, quiescenza, altre interruzioni o sospensioni dal servizio previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato) tenuti dal Contraente/Amministrazione della P.S., che si impegna a fornire a richiesta della Società.
ART: 32 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA’ PER I SINISTRI
La società, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri cosi suddivisi:
- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura “senza seguito”.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
B) CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
La società assume a proprio carico, fatto salvo quanto previsto nel § 1 - Condizioni Generali -, nei limiti del massimale per sinistro ed anno di € per ogni appartenente
alla Polizia di Stato delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia in sede civile che penale, necessarie per la tutela degli interessi dell’Assicurato in presenza di fatti che si concretizzino nei reati di violenza, resistenza od oltraggio a Pubblico Ufficiale, ovvero altri reati punibili a querela di parte, sempre che l’Assicurato sia parte lesa o danneggiata e siano connessi all’attività istituzionale della Polizia di Stato.
Quando l’Assicurato non è parte lesa, la copertura opera anche nel caso in cui questi, originariamente imputato, venga poi assolto perché il fatto non costituisce reato o non sussiste, in caso di rimessione della querela o di sopraggiunta prescrizione del reato.
In questo caso, la società verserà la differenza tra il rimborso eventualmente ottenuto dall’Assicurato ai sensi degli artt. 32 L. n. 152/75 e 18 L. n. 135/97 e le spese di difesa effettivamente sostenute.
Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto durante il servizio per ragioni di servizio.
ART. 2 – ESCLUSIONI.
Sono esclusi dalla garanzia:
a) le spese relative a controversie in cui venga accertata la responsabilità dell’assicurato per fatto doloso o gravemente colposo accertato con sentenza passata in giudicato;
b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unico;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;
e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 3 – ESTENSIONE TERRITORIALE.
L’assicurazione vale per i fatti che si verifichino nei Paesi appartenenti all’Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.
Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile del Corpo ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all’impiego di aeromobile del Corpo, l’assicurazione non ha limitazioni territoriali.
ART. 4 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE.
Fermo restando quanto già disciplinato all'articolo 13 (Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali) per la responsabilità Civile, qualora coesista un’assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di
ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917, 3° comma C.C.
ART. 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza - e comunque non oltre il termine di anni due dal verificarsi dell’evento stabilito dall’articolo 2952 CC in materia di prescrizione - a mezzo fax e contenere:
e) narrazione dei fatti;
f) conseguenze dell’evento;
g) generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
h) data, luogo e cause del sinistro.
Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata relazione sull’accaduto. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire alla Compagnia tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la compagnia stessa ritiene necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio.
Eventuali contestazioni o disaccordi tra l’Assicurato e la Compagnia dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d’ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax di cui al comma 1, devono essere fatte, direttamente al contraente ed alla Compagnia o tramite l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 6 – DECORRENZA DELLE GARANZIE.
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
ART. 7 – GESTIONE DEL SINISTRO.
L’assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società, che preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese.
L’assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie
spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d’ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
La Società si impegna a far pervenire tempestivamente all’Assicurato l’eventuale benestare. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società.
Di tali diritti la Società avvisa l’Assicurato.
La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l’assicurato. Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).
Nel caso di pensionamento o morte dell’Assicurato o di cessazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, da parte dello stesso dell’attività presso l’Amministrazione di appartenenza durante il periodo di validità dell’Assicurazione è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso la predetta Amministrazione, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell’Assicurazione stessa.
ART. 8 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.