SCRITTURA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’INVALSI
SCRITTURA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’INVALSI
TRA
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X - domiciliato per la carica presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d’ora in poi denominato INVALSI
E
la Società Banca Popolare di Milano S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario BANCO BPM, con sede legale in Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0 –, C.F. 00103200762, P. IVA 01906000201, in persona in persona del procuratore Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, giusta Procura del 05/04/2018 Repertorio n. 127838, Raccolta n. 16268, nato a Varzi (PV) il 7 dicembre 1960 – codice fiscale XXXXXX00X00X000X - domiciliato per la carica presso la Società Banca Popolare di Milano S.p.A., d'ora in poi denominato CONTRAENTE
PREMESSO CHE
a) il Direttore Generale dell’INVALSI, con Determinazione n. 75 del 6 aprile 2018 ha dichiarato la Società Banca Popolare di Milano S.p.A. affidataria del servizio di cassa dell’INVALSI per gli importi e le condizioni di cui all’offerta economica prot. n. 1047 del 29 gennaio 2018;
b) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità (allegato 1);
c) verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, che graverà sul capitolo 1.3.02.017.02 ID 00265 del bilancio dell’INVALSI che presenta la necessaria disponibilità con impegno definitivo n. 2237/2017
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSA
Quanto sopra esposto, gli atti, i documenti e la normativa richiamati, ancorché non materialmente allegati, la lettera di invito ed annessi allegati, il capitolato tecnico, e l’offerta economica, sottoscritti dal contraente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO DELLA GARA
1. L’oggetto del presente contratto consiste nello svolgimento del servizio di cassa per l’INVALSI.
2. In particolare, costituiscono oggetto del servizio:
a. le riscossioni di tutte le entrate fruttifere ed infruttifere. L'esazione è pura e semplice, ossia senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare in ogni caso la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Ente ogni pratica legale od amministrativa per ottenere l'incasso;
b. i pagamenti delle spese dell'Ente, da effettuare in osservanza delle norme di legge su riportate e degli articoli successivi del presente contratto;
c. l'acquisto, la vendita e la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente o depositati provvisoriamente da terzi.
3. Il servizio di cassa comprende, inoltre:
d. l’attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa dell’Ente;
e. l'obbligo per il Cassiere di informare tempestivamente l’Ente di qualunque eventuale innovazione normativa che potrebbe determinarsi in materia di finanza pubblica al fine di consentire allo stesso di adottare i necessari provvedimenti;
4. Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere in tutti i giorni lavorativi e negli orari d'apertura al pubblico che lo stesso osserverà.
ART. 3 – NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CASSA VINCOLANTI PER IL CASSIERE
1. Il servizio di cassa è regolato:
a. dalle norme del presente contratto;
b. dalle norme dettate dal Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
c. dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97;
d. dal vigente Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INVALSI;
e. dalle norme dettate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del Sistema di Tesoreria Unica e successive modificazioni ed integrazioni, essendo l’INVALSI iscritto nella “Tabella A”;
f. dal Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
g. dalle vigenti norme - anche se qui non espressamente riportate - che abbiano attinenza con l'oggetto della convenzione.
ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Il luogo di esecuzione delle prestazioni è costituito dal comune di Roma, in cui è ubicata la sede dell’INVALSI.
ART. 5 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
1. Il servizio avrà durata di 6 anni con inizio dalla data di stipulazione del contratto e termine in data 10 aprile 2024, salvo la facoltà dell’INVALSI di darne disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun anno solare.
2. Alla scadenza del termine di durata dell’appalto, il Cassiere ha l’obbligo di aderire alla richiesta dell’Ente di proseguire, alle medesime condizioni, la gestione del servizio di cassa per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more dello svolgimento di un successivo affidamento.
ART. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Le condizioni economiche della convenzione sono quelle riportate nell’offerta economica prot. n. 1047/2018:
- rimborso spese annue per i servizi richiesti: € 6.000,00 (seimila/00);
- compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking: € 0,00 (zero/00);
- valute su incassi – entro il secondo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio di presa in carico, previsto il giorno stesso;
- termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico, prevista il giorno stesso;
- commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinario dall’Istituto medesimo mediante bonifico , esclusi bonifici e rimborsi spese a favore dei dipendenti: € 0,00 (zero/00);
- commissioni a carico dell’Istituto per singola operazione di pagamento ordinario dall’Istituto medesimo mediante bollettino di conto corrente postale, esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi spese a favore dei dipendenti: € 0,00 (zero/00);
- spese annue per attivazione e gestione carta di credito (1 carta di credito/oltre 1 carta di credito a 10 carte di credito): € 0,00 (zero/00);
- oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (indicare oneri per singola operazione di ricarica): € 0,00 (zero/00);
- oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (indicare oneri per singola operazione di ricarica): quota richiesta dall’emittente;
- tasso di interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica: % Euribor 365 a 3 mesi, media mese precedente, senza nessun aumento o riduzione;
- tasso annuo d’interesse passivo su anticipazioni di cassa: % Euribor 365 a 3 mesi media mese precedente + 0,90 (in aumento di zero virgola novanta punti);
- tasso annuo d’interesse passivo su aperture di credito: % Euribor 365 a 3 mesi media mese precedente + 0,90 (in aumento di zero virgola novanta punti);
- remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori: € 0,00 (zero/00);
- Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale: € 1,00 (uno/00);
- Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale; numero di operazioni disposte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: fino a 5000
– oltre 5000: € 0,75 (zero/75);
- Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA – ovvero in alternativa – commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato: € 1,00 (uno/00);
- Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino: € 1,50 (uno/50);
- Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS: % commissione bancomat: 0,75% (zero/75); commissioni circuiti internazionali: Visa/Mastercard e Maestro: 1,50% (uno/50).
2. Le condizioni resteranno invariate per tutta la durata del contratto, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate nei casi e nei modi previsti dal successivo art. 7.
3. Tutti i rapporti di conto, compresi quelli provvisori costituiti da terzi in favore dell'Ente, saranno trattati secondo le seguenti condizioni:
a. spesa per la tenuta del conto: esente;
b. valuta delle riscossione e dei pagamenti: esente;
c. spese fisse di chiusura: esente;
d. commissione su massimo scoperto: esente;
e. commissioni su bonifici bancari: esente;
f. acquisti, vendita, stacco cedole, opzioni, premi, custodia titoli, ecc.: esenti da costi.
4. Il tasso creditore annuo sulle giacenze di eventuali conti fruttiferi ed il tasso debitore annuo saranno oggetto di offerta ai fini dell’aggiudicazione.
5. Nessun compenso è dovuto dall’Ente al Cassiere per l’esecuzione del servizio di cassa, salvo il rimborso, con regolare mandato, di tutte le spese dovute dall’ente e sostenute da parte del Cassiere.
6. Per tutte le operazioni e i servizi resi dal Cassiere, non connessi con il servizio di cassa, eventualmente richiesti, ove le parti non concordino sulla loro prestazione a titolo gratuito, il Cassiere applicherà le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria.
7. L’Ente, inoltre, come previsto dall’art. 35 del proprio Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, potrà avvalersi dei conti correnti postali per l’espletamento di particolari servizi. In tal caso l’unico traente è il Cassiere, previa emissione di apposita reversale.
8. Gli interessi attivi maturati sulle giacenze fruttifere dell'Ente costituiranno nota di credito a favore dello stesso, che provvederà ad emettere la relativa reversale d'incasso. Durante l’esercizio finanziario, l’accredito degli interessi dovrà avvenire da parte del Cassiere a favore dell’Ente con cadenza secondo la normativa tempo per tempo vigente.
9. L'importo delle commissioni previste dalla convenzione costituirà nota di debito a carico dell'Ente che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura. Tale importo dovrà essere addebitato, durante l’esercizio finanziario, da parte del Cassiere all’Ente con cadenza trimestrale.
10. L'offerta risultata aggiudicataria del servizio in oggetto costituisce parte integrante del contratto, alla quale risulterà materialmente allegata.
ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. Il Cassiere prende atto che l'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo. Dopo tale termine non potranno essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.
ART. 8 - MODALITA' D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il cassiere si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio nel rispetto:
- della diligenza qualificata di cui all’art.1176 c.2 del Codice civile;
- delle disposizioni indicate nel presente contratto, di tutte quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del servizio stesso e di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione del servizio.
2. In relazione alla natura del servizio, fatto salvo il disposto dell’art. 2 comma 3, il Cassiere resta estraneo al bilancio di previsione dell'Ente e, pertanto, nell'esecuzione dei pagamenti lo stesso non sarà tenuto ad esperire i controlli propriamente previsti per i servizi di Tesoreria; per gli stessi motivi non sarà tenuto alla compilazione e presentazione dei conti consuntivi.
3. Le parti, di comune accordo, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti opportuni e le varianti ritenute necessarie, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.
ART. 9 - RISCOSSIONI E REQUISITI DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO
1. L’INVALSI delega il Cassiere ad incassare tutte le somme ad esso spettanti sotto qualsiasi titolo e causa.
2. Le entrate saranno introitate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall’Ente su moduli predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore generale, o dal altro dirigente delegato, e dal Responsabile del servizio di ragioneria. Il Cassiere provvederà all’incasso entro le 48 (quarantotto) ore successive alla emissione della relativa reversale.
3. A fronte dell'avvenuto incasso il Cassiere rilascerà, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati
Il Cassiere, anche senza la preventiva emissione di un ordinativo di incasso, è tenuto a riscuotere tutte le somme versate a qualsiasi titolo a favore dell’Ente, rilasciando una ricevuta contenente, oltre la causale, anche la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Di tali incassi sarà data immediata comunicazione all'Ente il quale, ai fini della regolarizzazione, provvederà ad emettere le relative reversali recanti l'indicazione "a copertura sospeso n ".
4. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell’esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere all’Ente per la riscossione in conto residui. A tale riscossione si potrà procedere fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Gli ordinativi di incasso che alla data del 31 gennaio risulteranno ancora non riscossi verranno introitati sulla competenza del nuovo esercizio finanziario.
5. Gli ordinativi d’incasso (reversali), debitamente sottoscritti dai funzionari individuati ai sensi del presente articolo 9, dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:
a. la denominazione dell'Ente;
b. l’indicazione del capitolo di entrata e dell’imputazione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera;
c. l'indicazione del debitore;
d. l'ammontare della somma da riscuotere, espressa sia in cifre sia in lettere;
e. la causale del versamento;
f. il numero progressivo dell'ordinativo d’incasso, senza distinzione tra conto competenza e residui per esercizio finanziario;
g. l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
ART. 10 - PAGAMENTI DEI MANDATI E LORO REQUISITI
1. Il Cassiere provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente in base a ordinativi di pagamento, mandati informatici individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Tali mandati dovranno, inoltre, recare la firma dei funzionari individuati ai sensi del successivo art. 11.
2. I mandati dovranno essere, di regola, intestati individualmente ai singoli beneficiari. Per il pagamento degli emolumenti al personale potranno essere emessi, invece, uno o più mandati collettivi, contenenti l'elenco dei singoli beneficiari e delle somme di pertinenza di ognuno. Unitamente a tale elenco l'Istituto provvederà a consegnare o a trasmettere un supporto informatico per la lavorazione on line dei pagamenti disposti con bonifico bancario. Il Xxxxxxxx prenderà in carico nella stessa giornata lavorativa i mandati che gli perverranno entro le ore 12.00. La loro estinzione avverrà entro le 48 (quarantotto) ore successive al loro carico, secondo l'ordine d'arrivo o secondo l'ordine di priorità stabilito dall’Ente, nel rispetto della normativa vigente. Il pagamento dei mandati avverrà normalmente allo sportello individuato con le modalità di cui al precedente art. 4 e potrà avvenire:
a. per cassa, con quietanza diretta del creditore o di un suo delegato, previa autorizzazione dell'Ente; compatibilmente con le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
b. per mezzo di bonifico bancario;
c. per mezzo di accredito diretto in conto corrente postale o bancario.
d. per mezzo di assegno bancario circolare non trasferibile
Il Cassiere, per le modalità di pagamento dei mandati, si atterrà alle istruzioni di volta in volta indicate sugli stessi.
3. Per i pagamenti sopra descritti costituiranno alternativamente valido scarico a tutti gli effetti:
a. la quietanza del beneficiario;
b. la copia del bonifico bancario;
c. la ricevuta del versamento in conto corrente postale o bancario;
d. la ricevuta del vaglia postale;
e. l'annotazione dell’assegno bancario non trasferibile.
Tali strumenti di scarico dovranno essere corredati dagli estremi del relativo pagamento e saranno allegati ai titoli di spesa sui quali sarà apposta annotazione di richiamo.
4. Il Cassiere estinguerà i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di indicazioni specifiche il Cassiere è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo degli altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
5. Le commissioni, le spese e gli oneri fiscali inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono posti a carico dei beneficiari. Non si applicano commissioni bancarie per mandati di importo inferiore a €. 2.000,00 (euro duemila/00) e per pagamento utenze con bonifico bancario.
6. A richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a fornire tutti gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito o la relativa prova documentale. Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che:
a. risultino mancanti di uno dei requisiti formali indicati al successivo comma 12;
b. presentino discordanze fra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.
Le eventuali correzioni dovranno essere convalidate da un funzionario individuato ai sensi del successivo articolo 11.
7. Il Cassiere provvederà a dare corso ai pagamenti solo entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti sui conti e, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. I mandati di pagamento che saranno emessi in mancanza totale o parziale di fondi saranno immediatamente restituiti all'Ente.
8. Fermo restando il divieto assoluto di eseguire pagamenti senza la preventiva emissione del mandato, il Cassiere effettuerà i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento o da altri obblighi di legge. L'Ente provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura di quello provvisorio emesso direttamente dal Cassiere per la contabilizzazione dell'operazione, avendo cura di specificare in esso "a copertura del sospeso n. ........del ”.
9. L'Ente s'impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre il 20 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale data. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell’esercizio in corso saranno restituiti dal Cassiere all’Ente per il pagamento in conto residui.
10. I mandati di pagamento, opportunamente sottoscritti dai funzionari individuati ai sensi del successivo articolo 11, dovranno contenere i seguenti elementi:
a. la denominazione dell'Ente;
b. l’indicazione del capitolo di spesa;
c. l'indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o partita I.V.A., nonché, ove occorra, di colui che risulti essere legalmente autorizzato a rilasciare quietanza con indicazione delle proprie generalità, della qualità e del titolo in forza del quale sia autorizzato a quietanzare;
d. l'ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre sia in lettere, ed, in caso di trattenute operate e da operare, la somma netta da liquidare;
e. la causale del pagamento;
f. il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
g. l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
h. le modalità di pagamento ed i relativi dati necessari;
i. la data entro la quale, nei casi di pagamenti a scadenza fissa, il pagamento deve essere eseguito.
ART. 11 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA FIRMA
1. Le riscossioni e i pagamenti sono disposti da soggetti autorizzati alla firma che saranno individuati, con appositi provvedimenti del Direttore Generale dell’INVALSI, tra i funzionari responsabili amministrativi di ciascuna unità organizzativa di riferimento. Nei predetti provvedimenti saranno precisate altresì le funzioni, le facoltà e i poteri dei soggetti di cui sopra.
2. L’Ente, in ordine alle persone designate nei modi su indicati, s’impegna a trasmettere al Cassiere la seguente documentazione:
a. copia dei provvedimenti di autorizzazione;
b. fotocopia di un documento di identità della persona designata;
c. fotocopia del tesserino attributivo del codice fiscale della persona designata;
d. lo specimen della firma (estesa e breve) con la relativa autenticazione, entrambe acquisite su apposito modulo predisposto dal Cassiere.
L’Ente s’impegna, inoltre, a comunicare al Cassiere ogni successiva variazione dei dati su indicati.
ART. 12 - TRASMISSIONE DELLE REVERSALI E DEI MANDATI
1. Gli ordinativi d'incasso e di pagamento e gli eventuali supporti informatici saranno trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico ed accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e sottoscritta dal responsabile amministrativo, così come previsto dal precedente art. 10. La distinta dovrà contenere l'indicazione analitica dei documenti trasmessi con i relativi importi ed il totale di questi. Una copia della distinta di cui sopra, sarà vistata per ricezione dal Cassiere e assumerà valore di ricevuta; il Cassiere provvederà al rilascio della predetta ricevuta a "vista" al latore della distinta.
ART. 13 - TRATTAMENTO FISCALE DEGLI IMPORTI RISCOSSI E PAGATI
1. Sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di introito, con particolare riferimento alla legge sul bollo e alle altre disposizioni fiscali in vigore. Il Cassiere è, comunque, tenuto a fornire notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale.
ART. 14 - PAGAMENTO STIPENDI
1. Il Cassiere assume l’obbligo di procedere al pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti per il personale dipendente dell’Ente, il giorno 23 (ventitre) di ogni mese. Nell’ipotesi in cui il giorno 23 (ventitre) del mese coincida con un giorno festivo, il Cassiere procederà al pagamento degli stipendi il giorno lavorativo precedente. L’Ente farà pervenire i mandati al Cassiere in via telematica, entro il quarto giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi.
2. Il Cassiere procederà al pagamento degli emolumenti di cui sopra senza porre alcun onere a carico dei beneficiari degli stessi.
3. L’Ente in applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, collaborerà con il Cassiere per la massima diffusione del pagamento degli stipendi a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al dipendente.
ART. 15 - RISCOSSIONI E PAGAMENTI ALL’ESTERO
1. L’Ente per provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti in valuta estera inoltra al Cassiere apposita richiesta documentata. Il Cassiere, sulla base dei dati in essa contenuti, determina l’ammontare delle spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare la riscossione e il pagamento all’estero. Le operazioni all’estero verranno eseguite secondo le normative valutarie in vigore.
2. Il Cassiere dovrà provvedere alle riscossioni e ai pagamenti all’estero entro 4 (quattro) giorni dall’emissione da parte dell’Ente delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento. Per tutte le operazioni su indicate il Cassiere dovrà applicare all’Ente le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria.
3. Il Cassiere, per i pagamenti transfrontalieri in euro di importo non superiore ad €. 50.000,00 eseguiti nell’ambito dell’UE, dovrà applicare le commissioni nella misura determinata dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del Regolamento CE n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001.
ART. 16 - RENDICONTAZIONE
1. Il Cassiere provvederà a rendicontare su piattaforma on line dedicata all’istituto tutta la documentazione inerente il conto di tesoreria come meglio di seguito specificata nell’art. 17.
ART. 17 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE
1. Il Cassiere è obbligato a tenere quotidianamente aggiornato:
a. il bollettario delle riscossioni;
b. l’elenco progressivo delle reversali di incasso;
c. l’elenco progressivo dei mandati di pagamento;
d. un giornale di cassa, sul quale registrerà cronologicamente le riscossioni ed i pagamenti;
e. eventuali altre evidenze previste dalla normativa vigente a carico del Cassiere.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso a tutta la documentazione relativa alla gestione del servizio di cassa, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei predetti soggetti, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
3. Oltre ai rendiconti di cui al precedente art. 16, il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente tutta la documentazione contabile in suo possesso per ogni verifica ed ispezione che lo stesso andrà a disporre.
4. Il Cassiere è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o informazione concernente l'Ente o i propri creditori e debitori.
5. L'orario di svolgimento del servizio coinciderà con quello che sarà adottato dal Xxxxxxxx nei confronti della propria clientela.
ART. 18 - RESPONSABILITA’ DEL CASSIERE
1. Il Cassiere è responsabile, a norma di legge dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili affidategli dall'Ente e si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.
2. Il Cassiere è, altresì, responsabile della regolarità delle operazioni eseguite rispondendo, in merito ad eventuali irregolarità verificatesi, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio tanto nei confronti dell'Ente quanto nei confronti dei terzi creditori.
ART. 19 - PROCEDURE INFORMATICHE
1. Il Cassiere dovrà garantire gratuitamente collegamenti telematici efficienti tra la propria rete dati e quella dell'Ente.
ART. 20 - EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI CASSA
ART. 21 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI NON PREVISTE E MODIFICHE AL CONTRATTO
1. L’Ente, durante lo svolgimento del servizio di cassa, potrà richiedere al Cassiere, previo accordo scritto con lo stesso, l’esecuzione di prestazioni non contemplate dal presente contratto, dietro la corresponsione di eventuali diritti, interessi e commissioni. Inoltre, qualora se ne presentasse l’esigenza, le parti, di comune accordo, potranno altresì disporre la modifica di alcune disposizioni riportate nel contratto in oggetto.
ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L'Ente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata della convenzione per la gestione del servizio di cassa, nonché il risarcimento del danno e l’esecuzione in danno, previa diffida da comunicarsi al Cassiere a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, qualora il Cassiere:
a. incorra nella violazione delle disposizioni riportate nel presente capitolato;
b. sia sottoposto a scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi altra procedura concorsuale;
c. incorra in qualunque altra grave violazione, tale da arrecare pregiudizio alla prosecuzione della gestione del servizio.
2. Il Cassiere, inoltre, in considerazione della particolarità del rapporto fiduciario intrattenuto con l’Ente, non può affidare in subappalto il servizio oggetto del presente contratto, né parti di esso, pena anche in questo caso la risoluzione immediata della convenzione nonché il risarcimento del danno e l’esecuzione in danno.
ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
ART. 24 - CODICE ETICO
1. Il Cassiere dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Cassiere a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 25 - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
1. Il Cassiere assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.
ART. 26 - DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI
1. Per gli effetti dell’affidamento del servizio e della stipula della convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
1. Il Foro di Roma viene eletto quale foro competente per tutte le questioni che possano insorgere in relazione al presente contratto.
10 Aprile 2018
Per l’INVALSI Per la Società Banca Popolare di Milano S.p.A.
Il Direttore Generale Il Responsabile di Funzione Enti e Tesoriere Il Procuratore Speciale
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxx Motivo:Per competenza
Luogo:Roma Data:10/04/2018 14:55:49
Il presente atto in forma di scrittura privata formato da 9 pagine a video sino a qui viene elaborato in modalità elettronica e firmato digitalmente mediante dispositivi hardware i cui certificati le parti, ciascuna sotto la propria responsabilità per quanto di competenza, dichiarano quali validi e conformi al disposto della lettera f del comma 1 dell’articolo 1 del D. Lgs. 82/2005.
Il presente atto verrà iscritto nel repertorio ufficiale dell’INVALSI e verrà archiviato digitalmente secondo le modalità stabilite dalla legge.
La registrazione avverrà solo in caso d’uso.