ACCORDO DI COORDINAMENTO DELLE
SiRVeSS
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
ACCORDO DI COORDINAMENTO DELLE
RETI SCOLASTICHE PER LA SICUREZZA DEL VENETO
Premesso che:
➢ la Regione Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l’INAIL - Direzione Regionale del Veneto, la Direzione Regionale del Lavoro e il Comando Regionale dei Vigili del fuoco hanno costituito, all’interno dell’Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento a partire dal 2012, un Gruppo di Lavoro istituzionale dedicato alla scuola, che partecipa, con le Reti scolastiche per la sicurezza e le istituzioni del territorio, al Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS
➢ Il Gruppo di Lavoro istituzionale si propone come l’organo tecnico di indirizzo e promozione della “politica” regionale riferita alla sicurezza sul lavoro nella scuola, interlocutore unico per gli istituti scolastici e le istituzioni, e nei confronti delle altre regioni, osservatorio delle esperienze condotte in Veneto e in altre regioni, soggetto di promozione e indirizzo per le attività didattiche e di gestione della sicurezza, nonché di validazione e supporto alla realizzazione di interventi formativi
➢ in ogni provincia veneta è presente ed è operativa una Rete di scuole per la sicurezza già accreditata
Vista l’esigenza, avvertita dalle Reti scolastiche per la sicurezza accreditate in Veneto, di stabilire regole specifiche per coordinarsi tra loro, di condividere aspetti di carattere organizzativo e gestionale e di realizzare il più funzionale e proficuo collegamento con il Gruppo di Lavoro istituzionale
Visto che, per il perseguimento delle finalità che si sono date il Gruppo di Lavoro istituzionale e il sistema delle Reti scolastiche per la sicurezza, il mantenimento e l’aggiornamento di uno specifico sito internet costituisce una modalità indispensabile di condivisione e circolazione delle informazioni
• la Rete per la sicurezza nelle scuole della provincia di Belluno – Istituto capofila ITIS-IPSIA “Segato-Brustolon” di Belluno
• la Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Padova – Istituto capofila ITIS “Marconi” di Padova
• la Rete per la sicurezza nelle scuole della provincia di Rovigo – Istituto capofila XXX “Xxxxxx” xx Xxxxx Xxxxxxxx (XX)
• la Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Treviso – Istituto capofila ITIS “Planck” di Villorba (TV)
• la Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Venezia – Istituto capofila ITCG “8 MARZO” di Mirano (VE)
• la Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Verona – Istituto capofila IPSIA “Giorgi” di Verona
• la Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Vicenza – Istituto capofila ITIS “Rossi” di Vicenza
Convengono e stipulano quanto segue Art. 1
(Criteri di accreditamento delle Reti)
Le Reti firmatarie del presente Accordo fanno proprie le motivazioni e le finalità alla base dei criteri di accreditamento e dei relativi indicatori a suo tempo stabiliti dal SiRVeSS e pubblicati con nota USRV prot. 15470 del 15/11/2010 e aggiornano tali criteri ed indicatori in relazione all’attuale scenario di cui in premessa come di seguito riportato:
1) promozione dell’attività didattico-educativa - indicatore: almeno un’iniziativa/anno promossa e gestita dalla Rete e non condotta in un solo istituto
2) interistituzionalità - indicatore: formalizzazione della partecipazione (protocollo intesa/convenzione) almeno di SPISAL e INAIL, con definizione di ruolo di indirizzo e condivisione delle scelte
3) ruolo propositivo nell’ambito del sistema di coordinamento delle Reti - indicatore: partecipazione regolare ai Gruppi di lavoro regionali costituiti in seno al Coordinamento delle Reti
4) qualità delle iniziative - indicatore: effettuazione del monitoraggio e verifica delle attività realizzate annualmente
5) qualità della gestione - indicatore: realizzazione ogni anno di almeno 2 incontri Consiglio/Comitato, 1 assemblea, 1 intergruppo, ove costituito
6) documentazione - indicatore: redazione del piano annuale delle attività e relazione a consuntivo; diffusione dei materiali prodotti o proposti e delle informazioni attraverso i canali di informazione usuali alle scuole; aggiornamento regolare delle pagine provinciali del sito
Le Reti di scuole per la sicurezza che rispettano i criteri e gli indicatori sopra riportati appartengono di diritto al Coordinamento delle Reti di cui al presente Accordo.
Art. 2
(Impegni delle Reti)
Le Reti di scuole per la sicurezza aderenti al presente Accordo si impegnano a:
• sviluppare le proprie iniziative coerentemente alle indicazioni condivise a livello di Coordinamento delle Reti e agli indirizzi definiti dal Gruppo di Lavoro istituzionale
• gestire le rispettive sezioni provinciali del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx di cui all’art. 8
• mettere a disposizione del Coordinamento e del Gruppo di Lavoro istituzionale le proprie esperienze e i materiali prodotti
• costituire Gruppi di Lavoro provinciali almeno negli ambiti “Formazione”, “SGS” e “Didattica” e partecipare ai Gruppi di Lavoro di cui all’art. 5, costituiti a livello regionale
• contribuire, su delibera del Coordinamento delle Reti di cui all’art. 3, all’eventuale finanziamento di cui agli artt. 4 e 6 e al mantenimento del sito internet di cui all’art. 8
Art. 3
(Coordinamento delle Reti e Comitato di coordinamento)
Almeno una volta all’anno, su convocazione del Referente di cui all’art. 4, si riunisce il Coordinamento delle Reti, costituito dai Presidenti e dai Coordinatori delle Reti firmatarie del
presente Accordo, il quale, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte di carattere scientifico, tecnico e metodologico formulate dal Gruppo di Lavoro istituzionale:
• decide gli indirizzi e le direttive generali del Coordinamento stesso
• nomina o conferma il Referente di cui all’art. 4
• approva le linee generali del piano delle attività del Coordinamento, stabilendone l’eventuale finanziamento da parte delle singole Reti
• definisce il mandato generale dei Gruppi di Lavoro regionali di cui all’art. 5, individuandone i rispettivi Coordinatori e stabilendone il budget finanziario
• stabilisce l’eventuale compenso per il Referente di cui all’art. 4
• stabilisce i compensi relativi alla gestione tecnica del sito di cui all’art. 8
Il Coordinamento delle Reti è presieduto dal Presidente della Rete che ha assunto la gestione finanziaria dei fondi di cui all’art. 6 e, in caso di sua assenza, dal Referente di cui all’art. 4. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soggetti aventi titolo a parteciparvi.
Almeno tre volte all’anno, su convocazione del Referente di cui all’art. 4, si riunisce il Comitato di coordinamento, costituito dai Coordinatori delle Reti firmatarie del presente Accordo, con il compito di organizzare, gestire e monitorare le attività approvate nelle loro linee generali dal Coordinamento delle Reti e di accompagnare l’azione dei Gruppi di Lavoro regionali di cui all’art. 5. A tal fine il Comitato di coordinamento ha facoltà di invitare alle proprie riunioni i coordinatori dei Gruppi di Lavoro regionali.
Art. 4
(Referente del Coordinamento delle Reti)
Il Referente del Coordinamento delle Reti è nominato o confermato ogni anno dal Coordinamento di cui all’art. 3.
Il Referente, scelto tra i Coordinatori delle Reti firmatarie del presente Accordo, anche adottando il criterio della rotazione:
• convoca il Coordinamento delle Reti e il Comitato di coordinamento, proponendone l’ordine del giorno in accordo con il Presidente che la presiede e stilandone il relativo verbale
• predispone almeno una volta all’anno una relazione tecnica sulle attività del Coordinamento, contenente la rendicontazione finanziaria di cui all’art. 6
• mantiene costanti e frequenti rapporti con i Presidenti e i Coordinatori delle Reti, al fine di raccogliere e far circolare informazioni sulle attività in essere nelle varie provincie e di condividere eventuali problematiche comuni
• mantiene costanti rapporti con i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro regionali di cui all’art. 5, al fine di monitorarne le attività e di raccoglierne i prodotti, trasmettendoli alle varie Reti
• è responsabile della pubblicazione di materiali e notizie nella pagina regionale del sito internet di cui all’art. 8
• partecipa agli incontri del Gruppo di Lavoro istituzionale, in rappresentanza del Coordinamento delle Reti
Annualmente, il Coordinamento delle Reti di cui all’art. 3 ha facoltà di attribuire al Referente un compenso forfettario per le attività svolte e per l’impegno assunto. In ogni caso il compenso deve essere ripartito in parti uguali tra tutte le Reti firmatarie del presente Accordo.
Art. 5
(Gruppi di Lavoro regionali)
Per lo sviluppo delle attività promosse e organizzate dal Coordinamento delle Reti, per un utile confronto tra le varie Reti sui principali ambiti di interesse e per il necessario approfondimento tecnico-operativo rispetto a specifiche tematiche, sono costituiti Gruppi di Lavoro regionali almeno negli ambiti “Formazione”, “SGS” e “Didattica”.
I Gruppi di Lavoro regionali, il cui mandato generale e specifico è definito dal Coordinamento delle Reti o, in subordine, dal Referente di cui all’art. 4, sono coordinati da un loro componente, scelto dal Coordinamento stesso, che si interfaccia costantemente con il Referente.
I Gruppi di Lavoro regionali sono costituiti prioritariamente dai Coordinatori degli equivalenti Gruppi di Lavoro provinciali istituiti in seno ad ogni singola Rete, come previsto dall’art. 2. Le attività in presenza dei Gruppi di Lavoro regionali sono riconosciute con un compenso economico ad ogni suo componente scolastico, il cui ammontare è stabilito dal Coordinamento delle Reti o, in subordine, è definito dalla rispettiva Rete di appartenenza.
Art. 6
(Gestione finanziaria)
Fermo restando quanto specificato all’art. 4 sull’eventuale compenso del Referente, all’art. 5 sui Gruppi di Lavoro regionali e all’art. 11 sulla gestione del sito internet, il Coordinamento delle Reti può stabilire un finanziamento per realizzare proprie attività, a carattere sia continuativo che occasionale. Volta per volta il Coordinamento ne stabilisce l’entità complessiva e le modalità di suddivisione tra le varie Reti, individuando inoltre il gestore finanziario di tali fondi, scelto tra gli istituti capofila delle Reti firmatarie del presente Accordo.
La rendicontazione finanziaria deve essere presentata dal gestore finanziario al Referente di cui all’art. 4, per l’inserimento nella relazione annuale di rendicontazione e l’approvazione da parte del Coordinamento delle Reti.
Art. 7
(Logo)
Condiviso con il Gruppo di Lavoro istituzionale, il Coordinamento delle Reti adotta il seguente logo.
SiRVeSS
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole
Il logo viene utilizzato all’interno del sito internet di cui all’art. 8 nonché negli atti interni e nei materiali prodotti dal Coordinamento e dai Gruppi di Lavoro regionali.
Ogni Rete firmataria del presente Accordo è autorizzata ad utilizzare il presente logo congiuntamente o in sostituzione di quello proprio solo nel caso di attività, iniziative o su prodotti della Rete stessa realizzati in conformità alle indicazioni del Coordinamento delle Reti, dei Gruppi di Lavoro regionali e del Gruppo di Lavoro istituzionale.
Art. 8
(Sito internet)
Il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx costituisce strumento di condivisione e circolazione delle informazioni del Coordinamento delle Reti, di tutte le Reti firmatarie del presente Accordo e del Gruppo di Lavoro istituzionale.
Fino a diversa decisione da parte del Coordinamento delle Reti, il provider del sito è collocato presso quello dell’ITIS “Planck” di Villorba (TV), istituto capofila della Rete di Treviso.
Il sito si compone di una sezione principale, alla cui “home page” fanno capo altre pagine di notizie, informazioni e materiali di valenza o carattere regionale, e di sezioni provinciali, in numero pari a quello delle Reti firmatarie del presente Accordo, contenenti pagine web di notizie, informazioni e materiali a carattere provinciale.
La sezione regionale del sito può essere ampliata al fine di mettere in collegamento la realtà veneta con quella di altre regioni d’Italia, all’interno di un processo di apertura e condivisione di
materiali, attività ed iniziative con altre Reti o strutture regionali che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico.
Art. 9
(Modalità di validazione dei contenuti del sito)
La gestione della sezione regionale è affidata alla responsabilità del Referente di cui all’art. 4, che ne valida i contenuti pubblicati, anche confrontandosi con i Presidenti e i Coordinatori delle altre Reti e con il Gruppo di Lavoro istituzionale, e ha facoltà di delegare gli aspetti tecnico-operativi al gestore tecnico-redazionale del sito di cui all’art. 10. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro istituzionale (dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, SPISAL dell’Azienda ULSS n. 1 di Belluno) ha facoltà autonoma di far pubblicare nella sezione regionale del sito comunicazioni, documenti e altri materiali di interesse generale ed è responsabile della loro validazione.
La gestione dei contenuti delle pagine provinciali è affidata alle singole Reti locali, e, nell’ambito delle stesse, ad un referente che è responsabile di quanto inserito, indipendentemente da chi materialmente cura tecnicamente la pubblicazione di notizie o materiali.
Art. 10
(Gestione tecnica del sito)
Si individua nel xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (in servizio presso ISISS “Scarpa” di Motta di Livenza, TV) la figura del gestore tecnico-redazionale del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per gli aspetti connessi al mantenimento dell’efficienza operativa del provider di cui all’art. 8, si individua il p.i. Xxxxxxxx Xx Xxxxx (tecnico informatico in servizio presso l’ITIS “Planck” di Villorba, TV).
Art. 11
(Costi per la gestione del sito)
Il costo annuo per l’affitto del provider, definito dall’ITIS “Planck” di Villorba (TV), è ripartito uniformemente tra tutte le Reti firmatarie del presente Accordo.
Per la manutenzione ordinaria e la gestione tecnica della sezione regionale e di quelle provinciali del sito, viene riconosciuto annualmente il compenso forfetario al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, la cui entità viene decisa annualmente dal Coordinamento delle Reti. Il compenso è ripartito uniformemente tra tutte le Reti firmatarie del presente Accordo.
Art. 12
(Durata dell’Accordo)
Il presente Accordo ha validità a tempo indeterminato, correlata alla sopravvivenza del SiRVeSS.
Art. 13
(Risoluzione)
Il presente Accordo può essere risolto in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti, qualora incorra in gravi inadempienze alle disposizioni di cui all’Accordo stesso, oppure in caso di modifiche all’assetto istituzionale.
La risoluzione non ha effetti retroattivi.
Art 14
(Controversie)
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente Accordo, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno decise da un collegio arbitrale composto da membri nominati da ciascuna delle parti e uno nominato di comune accordo. Gli arbitri, nominati nel modo sopra descritto, giudicheranno secondo regole di diritto. Essi giudicheranno, altresì, a carico di quale parte ed in quale proporzione debbano essere poste le spese di giudizio.
Durante l’arbitrato l’esecuzione delle attività non verrà sospesa.
Art. 15
(Registrazione)
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 26/4/1986 n. 131.
Art. 16
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Per la Rete di Belluno
Il Presidente
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Coordinatore (prof. Eros Fagro)
Per la Rete di Padova
Il Presidente (prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Coordinatore (xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
Per la Rete di Rovigo
Il Presidente (xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
Il Coordinatore (xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Per la Rete di Treviso
Il Presidente
(prof. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
Il Coordinatore
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx)
Per la Rete di Venezia
Il Presidente (prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx)
Il Coordinatore (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Per la Rete di Verona
Il Presidente (prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Coordinatore (xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Per la Rete di Vicenza
Il Presidente (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Coordinatore (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)