CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’IMMOBILE “BAR RISTORO PARCO GIONA E DELLA GESTIONE DELL’AREA COMUNALE DENOMINATA”PARCO GIONA”------------------------------------------------------------------
COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA PROVINCIA DI VARESE - REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELL’IMMOBILE “BAR RISTORO PARCO GIONA E DELLA GESTIONE DELL’AREA COMUNALE DENOMINATA”PARCO GIONA”------------------------------------------------------------------
L’anno duemiladiciotto, addì del mese di in Maccagno con Pino e Veddasca e nella
residenza comunale – Ufficio di Segreteria avanti a me dott. – Segretario Generale
del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, domiciliato presso la sede del Comune, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori:
per il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (di seguito denominato anche “Affittante”) con sede in Maccagno con Pino e Veddasca in Xxx Xxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 03396710125, il Funzionario Responsabile Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Cittiglio (Va) l’08/12/1964, domiciliato per la funzione nel Palazzo Municipale in Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Via Mazzini n.6, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale che rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 3/2017
la Società (di seguito denominato anche “Affittuario”) con sede in via/piazza
, partita I.V.A. codice fiscale , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al numero , in persona del legale rappresentante , nato a il
(di seguito denominato anche “Affittuario”) con l’assistenza del Segretario Comunale----
PREMESSO che:
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 66 in data 21/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato disposto: di concedere in affitto l’Azienda costituita: a) dall’immobile denominato “Bar
Ristoro Parco Giona” sito in Loc. Parco Giona compresa l’area pertinenziale denominata “Parco Giona Superiore” individuata nella planimetria allegata; b) dall’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, vincolata all’esercizio dell’attività all’interno dell’immobile e dunque non trasferibile ad altra sede né a soggetto diverso dall’aggiudicatario; di fissare la durata del contratto di affitto in anni sei con possibilità di rinnovo una sola volta, su proposta esclusiva dell’Affittante accettata dall’Affittuario, con decorrenza dalla firma del contratto; di determinare il canone di affitto di azienda da porre a base di gara in annuali € 36.000,00 (Trentaseimila/00) oltre IVA ai sensi di legge 4) di stabilire che l’affittuario dell’azienda sia in possesso di requisiti professionali che assicurino all’Ente la capacità di mantenere in condizioni di efficienza l’organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa dell’azienda, ossia che il medesimo abbia maturato nel campo della ristorazione collettiva un’esperienza professionale di almeno cinque anni negli ultimi dieci. Con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n. 319 del 13/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata attivata l’asta pubblica, per l’aggiudicazione del contratto di affitto di azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’immobile denominato “Bar Ristoro Parco Giona e della gestione dell’area comunale denominata “Parco Giona Superiore” nonché l’approvazione della documentazione da presentare per la partecipazione alla gara e la bozza del contratto di affitto;------------------------------------------
L’attività di cui sopra deve esercitarsi obbligatoriamente all’interno dell’immobile posto in località Parco Giona, sita in Maccagno con Pino e Veddasca, e nell’area comunale denominata “Parco Giona Superiore” e non trasferibile ad altra sede, meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”, sottoscritta e accettata dalle parti, e costituente parte integrante della presente scrittura l’immobile è identificato al catasto Fabbricati come segue. Sezione Urbana: MS, foglio n. 4, mappale n.2232, Via Al Giona n.1, piano T, categoria C/1, classe 6, mq. 212 R.C. € 3.569,34 e cosi composto:
a) Piano terra composto da: bar, cucina, ripostiglio/dispensa, servizio igienico a servizio del
personale, WC interni adibiti ai clienti, WC con accesso indipendente esterno alla struttura per gli utenti del Parco, zona rialzata ad uso ristorante/pizzeria. Superficie catastale lorda mq.195,00 di cui utili mq.167,00.
b) Locale accessorio (ex sala giochi) superficie lorda mq.64,00, superficie utile mq.51,00.----
c) Balconi e portici per una superficie coperta di mq.85,00.----------------------------------------
d) Pertinenze scoperte esclusive mq.2572,00.---------------------------------------------------------
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. sono stati approvati gli atti di gara e conseguentemente disposta l’aggiudicazione definitiva del contratto d’affitto di azienda disposta in data in favore del migliore offerente ;----------------------------------------
L’azienda oggetto del presente contratto è libera da oneri e impegni contrattuali e non è oggetto di prelazione e il Comune ne ha libera e piena proprietà e disponibilità;------------------------------------
Il Comune intende affittare l’azienda nell’oggetto limitato della presente scrittura e che l’Affittuario è disposto ad accettare.
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e , come sopra rappresentati,
si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.---------------------------------------
Art. 1 – Oggetto del contratto----------------------------------------------------------------------------
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca concede in affitto d’azienda a , sopra meglio generalizzato, che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare:------------------
a) l’immobile denominato “Bar Ristoro Parco Giona” con l’area pertinenziale individuata nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”----------------------------------------------
b) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, vincolata all’esercizio
dell’attività all’interno dell’immobile sopra menzionato e dunque non trasferibile ad altra sede né a soggetto diverso dall’aggiudicatario. L’affittuario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti
affinché vengano ad esso intestate per tutta la durata del contratto d’affitto d’azienda le autorizzazioni amministrative e igienico – sanitarie o i provvedimenti analoghi previsti dalla legge e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione al SUAP Associato della Comunità Montana “Valli del Verbano” della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nonché al possesso in capo al richiedente dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 59/2010 e alla Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.
Art. 2 – Durata ------------------------------------------------------------------------------------------- --
Il presente contratto avrà la durata di anni sei con possibilità di rinnovo una sola volta, su proposta esclusiva dell’Affittante accettata dall’Affittuario, con decorrenza dal . L’esercizio della facoltà di rinnovo contrattuale è di esclusiva competenza dell’Affittante: l’Affittuario non ha facoltà o potere alcuno di ottenere il rinnovo del contratto nel caso in cui l’Affittante non eserciti la predetta facoltà. La proposta di rinnovo sarà comunicata dal Comune alla controparte tramite raccomandata
A.R. oppure tramite posta elettronica certificata, sei mesi prima del termine di scadenza del contratto e dovrà essere accettata o rifiutata per iscritto entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di decorso del termine la proposta di rinnova si intenderà rifiutata. Nel caso in cui il Comune decida a suo insindacabile giudizio di non esercitare la facoltà di rinnovo il contratto terminerà al termine dei primi 6 (sei) anni.--------------------------------------------------------
L’affittuario alla scadenza del termine deve riconsegnare il complesso senza diritto ad alcunché a titolo di avviamento o altro. E’ altresì tenuto a custodire e manutenere i beni mobili funzionali alla struttura e riconsegnarli alla scadenza nel medesimo stato in cui si trovano all’atto della stipula salvo l’ordinario degrado d’uso; in caso di distruzione o deperimento di alcuno dei beni mobili di cui all’elenco allegato durante il contratto, l’affittuario sarà tenuto, a propria cura e spese a sostituirli con altrettanti beni dello stesso genere e qualità
La detenzione dell’azienda, oltre il termine sopra indicato, deve considerarsi occupazione abusiva
di fatto, con esclusione di qualunque rapporto contrattuale ordinario. Nel caso accadesse, l’occupante dovrà corrispondere al Comune di Maccagno con Pino e Veddasca un’indennità per ogni giorno di occupazione abusiva qualificata quale penale, pari a € 200,00, salvo il diritto del Comune di agire per ottenere il maggior danno ed ottenere il sequestro dell’azienda.-----------------
Art. 3 - Canone di affitto----------------------------------------------------------------------------------
Il canone di affitto di azienda annuale, risultante dall’offerta presentata nella procedura aperta, è stabilito in € (in lettere euro /00). Sul canone graverà l’I.V.A. nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il canone annuale dovrà essere versato dall’Affittuario in rate trimestrali anticipate al domicilio dell’Affittante. ------------------------------------------------------------
L’importo del canone annuale sarà aggiornato, automaticamente dal secondo anno senza necessità di richiesta scritta, in misura pari alla variazione (100%) dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi rispetto all’anno precedente.---------------------------
Nel caso in cui il concessionario non provveda alla corresponsione dell'importo delle rate alle rispettive scadenze, si applicano, sugli importi dovuti, per i giorni di ritardo (che comunque non potranno essere superiori a trenta) gli interessi di mora in vigore al momento dell'insolvenza. Decorso il suddetto termine di 30 giorni, la concessione si deve intendere risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che il concessionario abbia il diritto di pretendere alcuna indennità o compenso, ad alcun titolo. L’esercizio della risoluzione contrattuale sarà comunicata tramite l’invio all’Affittuario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’Affittuario-----------------------------------------------------------
L’Affittuario s’impegna a esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e a mantenere in condizioni di efficienza l’organizzazione produttiva, commerciale e amministrativa dell’azienda: a tal fine opererà cercando di migliorare e incrementare la produttività aziendale con
i mezzi che riterrà più efficaci.
L’Affittuario dovrà gestire personalmente l’azienda, esclusivamente per i predetti scopi, con divieto assoluto di mutamento dell’attività, di subaffitto, di cessione anche parziale e anche a titolo gratuito o comunque di concederne a terzi l’uso o il godimento, pena la risoluzione “ipso iure” del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Affittuario si impegna ad attuare la proposta migliorativa presentata in sede di gara quale offerta progettuale, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. La proposta riguardanti
le migliorie della struttura contiene il valore economico dell’intervento pari ad € e il relativo
e puntuale cronoprogramma che non può superare il secondo anno di attività dalla firma del presente contratto. La proposta contiene la dichiarazione espressa che l’investimento in migliorie della struttura sarà essere dimostrato con idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e pertanto l’Affittuario si obbliga a realizzare la proposta senza alcun contributo aggiuntivo da parte del Comune. La medesima proposta inoltre dovrà essere coerente con le previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente e sarà comunque sottoposte per la sua realizzazione a tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Nel caso di mancato rispetto degli impegni relativi l’Affittante notificherà una diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi. Se entro il periodo fissato perdurerà l’inadempienza il presente contratto sarà risolto di diritto senza che l’affittuario abbia nulla a pretendere
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è tassativamente vincolato all’immobile che ne forma oggetto e dunque non trasferibile ad altra sede; del pari, l’autorizzazione in oggetto non è trasferibile a qualsiasi titolo ad altro soggetto diverso da quello individuato con la procedura di gara, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva; l’Affittuario non potrà altresì cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’attività di gestione oggetto del presente contratto.----------------------------------------------------------
In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da
parte dell’Affittuario, l’esercizio dell’attività tornerà nella disponibilità del Comune di Maccagno
con Pino e Veddasca ed il contratto cesserà di diritto, rientrando l’azienda nella disponibilità dell’Affittante.
E’ fatto assoluto divieto all’Affittuario di cedere, locare, sublocare negozialmente ad altri l’uso dell’immobile e dei locali di che trattasi e comunque di cederne a terzi l’uso o il godimento a qualunque titolo. È altresì vietata, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto, anche parziale.----------------------------------------------
Il Comune resterà estraneo a tutti i rapporti dell’Affittuario con i conduttori dei servizi e i fornitori in genere, poiché tali rapporti saranno da intendersi esclusivamente tra l’Affittuario e tali soggetti.- La violazione delle prescrizioni riportate nel presente articolo, comprese le eventuali violazioni alle normative riguardanti la regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti e della sicurezza sul luogo di lavoro costituisce causa di risoluzione del contratto, salva ogni altra azione che il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca intenderà intraprendere per la tutela dei propri diritti e il risarcimento dei danni subiti.
Art. 5 - Rilascio delle autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività---------------------
L’Affittuario s’impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché vengano ad esso intestate per tutta la durata del contratto d’affitto d’azienda le autorizzazioni amministrative e igienico – sanitarie o i provvedimenti analoghi previsti dalla legge e quant’altro necessario all’esercizio dell’attività.----
L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della SCIA relativa all’attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto del contratto, nonché al possesso in capo al richiedente dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 59/2010 e alla Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.
L’Affittuario è vincolato all’esercizio dell’attività di somministrazione esclusivamente nei locali dell’immobile posto in località Parco Giona; l’esercizio dell’attività non è trasferibile per qualsiasi ragione in altra sede né a soggetto diverso, a pena di risoluzione del contratto del contratto ed
escussione della cauzione definitiva.
L’esercizio dell’attività in oggetto decadrà qualora l’assegnatario della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande entro sessanta giorni dalla data del suo rilascio.------------------------------------
L'attività di somministrazione di bevande alcoliche potrà essere vietata con provvedimento dell’Amministrazione comunale, ove sussistano comprovate motivazioni di ordine pubblico.------
Art. 6 – Consegna dei locali-----------------------------------------------------------------------------
L’azienda viene consegnata in data odierna [data di sottoscrizione del contratto] e l’Affittuario si costituisce ai sensi di legge, custode. L’Affittante garantisce il pacifico, libero e completo possesso dell’azienda. In particolare l’Affittante s’impegna a sollevare l’Affittuario da ogni responsabilità, oneri, anche fiscali, tributi, imposte, tasse, e altri gravami in corso di accertamento e non ancora accertati, relativi all’azienda affittata, nascenti da cause anteriori all’inizio dell’affitto. L’Affittuario s’impegna a conservare i locali, impianti e beni e quant’altro forma oggetto del contratto nelle condizioni che risultano dal verbale di consegna ed a gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed in efficienza ed obbligandosi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fatto salvo il normale deperimento d’uso.---------------------------------------
L’Affittuario potrà apportare ai beni oggetto del presente contratto innovazioni, addizioni o migliorie, solo previo consenso scritto dell’Affittante, alla cui proprietà dette innovazioni, addizioni o migliorie resteranno acquisite, alla scadenza del contratto, naturale o anticipata nei casi previsti dal contratto stesso o dalla legge, senza che l’Affittuario abbia diritto a rimborsi o indennità di sorta. Non costituiscono espressioni di consenso gli atti ampliativi o i silenzi significativi dell’Amministrazione comunale a conclusione di procedimenti amministrativi in materia urbanistico-edilizia e di commercio.
Qualora, invece, al termine del contratto, l’Affittante richiedesse la riduzione in pristino dei locali,
l’Affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell’art. 1590 del Codice Civile. Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso, esse si intendono
acquisite senza compenso alcuno da parte dell’Affittante. L’Affittuario è tenuto invece a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora l’Affittante dichiari di non volerle ritenere.-----------------
L’Affittuario dovrà consentire di effettuare accessi e ispezioni all’immobile oggetto d’affitto d’azienda, da parte di amministratori, funzionari e tecnici e anche per mezzo di incaricati, per verificarne lo stato di conservazione, con il minor incomodo possibile.---------------------------------
Art. 7 – Avviamento----------------------------------------------------------------------------------------
L’Affittuario non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per migliorie e incrementi nella produttività ed avviamento dell’azienda, in quanto l’avviamento è proprio dell’Affittante.
Art. 8 – Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature--------------------------------
L’affittuario deve provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell’arredamento del bar ristoro e di tutti gli altri beni mobili necessari per l’attività di gestione, dalla manutenzione ordinaria dell'edificio denominato “Bar Ristoro Parco Giona”, dell'impianto di illuminazione, dell'impianto di riscaldamento, dell'impianto idrico e sanitario, alla pulizia di foglie dal tetto e dai canali degli immobili; all’uopo l’affittuario provvede immediatamente alla voltura delle utenze; ----
L’affittuario si impegna a mettere a disposizione degli utenti e della spiaggia per l’intera durata dell’anno solare un numero adeguato di mini isole ecologiche (con un minimo di cinque unità) con la possibilità di differenziare le diverse tipologie di scarto (umido, secco, vetro, plastica, carta). Inoltre, nell’area del Parco, devono essere posizionati un numero adeguato di contenitori per la frazione secca. I cestoni e le isole ecologiche devono essere ripulite con cadenza giornaliera, durante l’intero anno solare. Fermo restando le giornate di conferimento del servizio porta a porta stabilite dal Comune, l’affittuario deve garantire a proprie spese il numero delle raccolte giornaliere e, comunque, si impegna a conferire i rifiuti nella piazzola ecologica di Via Reschigna a propria cura e spesa, nei giorni di apertura al pubblico della piazzola stessa.,-------------------------------------
L’affittuario farà in modo che l’erba dell’area in affitto resti costantemente tenuta rasata per l’intera
durata dell’anno solare e non potrà mai superare i 5 cm di altezza. Tale obbligo dovrà essere tassativamente mantenuto.
L’affittuario provvederà alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia della spiaggia mediante raccolta e smaltimento del materiale trasportato dal lago in misura normale (a titolo esemplificativo e non esaustivo plastica, vetro, legname, fogliame, carcasse animali o altri detriti di non straordinaria dimensione); resta a carico dell’affittante la manutenzione e pulizia della spiaggia tramite raccolta e smaltimento dei detriti a seguito di eventi alluvionali e meteorici eccezionali; --------------------------
L’affittuario provvederà a mantenere in perfetta efficienza e pulizia tutti i giochi per bambini presenti nell’area al momento della consegna e quelli di futura installazione; a titolo di esempio, trattasi di verniciatura, pulizia, piccole opere di sistemazione finalizzate a garantirne l’utilizzo in piena sicurezza per gli utenti:
L’affittuario provvederà alla manutenzione ordinaria e pulizia dei campi da beach – volley, da skate- board e da basket “tre contro tre”.
La responsabilità del corretto funzionamento dei giochi e dell’efficienza delle attrezzature pertinenti ai predetti campi sono a carico dell’affittuario che risponde dei danni causati a terzi da omessa manutenzione e pulizia e/o cattivo funzionamento. ---------------------------------------------
Le spese di illuminazione del campo da beach–volley sono a carico dell’affittuario che incamera direttamente dagli utenti l’importo della tariffa stabilita in accordo con il Comune concedente a ristoro delle spese di illuminazione.
Le tariffe del Beach volley dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comune, con una tariffa ridotta per i residenti in paese e in base all’età dei partecipanti. L’affittuario ha l’obbligo di mantenere il fondo del campo in perfette condizioni durante il periodo di apertura del Bar, assicurando il corretto utilizzo della struttura e garantendo criteri di sicurezza per gli avventori. L’affittuario deciderà se utilizzare la casetta adiacente al campo ma, in caso contrario,
deve comunque garantirne l’ordine e il decoro per l’intera durata dell’anno solare.--------------------
L’affittuario deve assicurare l’uso pubblico e l’illuminazione degli impianti di skate-board e di beach volley, gratuito dell’area comunale concessa di cui alla planimetria allegata sub lettera a). --- Normalmente le auto, nemmeno quelle del conduttore o del personale impiegato, non possono sostare all’interno dell’area adiacente il parco. Solo nel periodo di pagamento dell’area di sosta, e previo assenso del Comune le auto potranno essere posizionate (in un massimo di cinque) nell’area in questione. Sono permesse le attività di carico e scarico; -------------------------------------------------
Le manifestazioni all’interno del Parco devono sempre essere autorizzate dal Comune e, comunque, non possono avere una durata superiore ai 7 giorni. Il Comune si riserva per sé o per Associazioni espressamente autorizzate, di utilizzare per un numero massimo di 5 all’anno il Parco per manifestazioni, previo un preavviso al conduttore di almeno 15 giorni;-----------------------------
Restano a carico dell’affittuario tutti quegli accorgimenti richiesti dal D.lgs. n. 81/2008. L'Amministrazione Comunale potrà fare effettuare appositi sopralluoghi al fine di accertare le condizioni dell’area e dell'edificio, l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza, nonché l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. La manutenzione straordinaria, non derivante da dolo o colpa grave o danneggiamenti dell’affittuario, competerà al concedente quale ente proprietario del complesso. -----------------------------------------
Sono a carico dell’affittuario tutte le spese e tasse relative ad acqua, metano, telefono, energia elettrica e raccolta rifiuti solidi urbani, ed ogni altra di ordinaria manutenzione qui non prevista espressamente.
L’inosservanza di qualunque disposizione sarà contestata formalmente dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e produrrà una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. Nel caso di mancato pagamento di una sanzione, il Comune potrà rivalersi sulla fidejussione prestata. Sono esclusi gli obblighi derivanti dalle proposte migliorative prestate, per le quali è espressamente prevista la rescissione contrattuale.
Art. 9 – Arredi e beni ------------------------------------------------------------------------------------
Gli arredi e le attrezzature, gli impianti e ogni altra dotazione necessari per il funzionamento dell’attività oggetto del presente contratto di proprietà del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca sono specificati nell’allegato “B”
Art. 10 – Responsabilità - Polizze assicurative.-------------------------------------------------------
L’Affittuario solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento dell’attività di somministrazione, all’interno e all’esterno del locale affidato; in particolare, l’Affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca escludere ogni propria responsabilità in merito L’Affittuario, si impegna a stipulare
e a consegnarla in copia al Comune entro il termine di decorrenza del contratto e comunque a semplice richiesta dell’Affittante, con primaria compagnia di assicurazione, la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico di € 3.000.000,00 e di responsabilità civile verso i propri dipendenti per un massimale di €.3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona. L’affittuario deve stipulare inoltre polizza indicizzata contro i rischi dell’incendio e garanzie accessorie come di seguito indicato per : fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobile, fenomeno elettrico, fumo, acqua condotta, acqua piovana, intasamento gronde pluviali, onda sonica, scioperi, sommosse, vandalismi, urto di veicoli stradali, eventi atmosferici, sovraccarico neve, ricorso terzi, spese di demolizione e sgombero, valore a nuovo, inondazioni, alluvioni ed allagamenti. Il valore assicurato non deve essere comunque inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascun evento che dovesse interessare il compendio immobiliare in oggetto di affitto. Tali polizze devono essere vincolate a favore dell’affittante e ed avere validità per tutta la durata del rapporto di affitto e comunque fino alla riconsegna delle entità immobiliari
e mobiliari che ne formano oggetto. Originale per Il Comune delle polizze stipulate deve essere
consegnato contestualmente alla stipula del presente atto. -------------------------------------------------
Il rimborso dei danni eventuali su proprietà del Comune dovrà essere erogato previa autorizzazione del Comune.
In caso di rinnovo del contratto le polizze dovranno avere scadenza al termine del rinnovo contrattuale ed essere parimenti stipulate prima della data di sottoscrizione del contratto.-----------
L’Affittuario dovrà fornirne copia delle polizze, e successivamente le quietanze, all’Affittante prima della data di decorrenza del contratto e, se del caso, del rinnovo.-----------------------------------------
La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto cosi come il mancato rinnovo di anno in anno sarà causa di rescissione espressa dello stesso.--------.-------------------------------------------------
Art. 11 - Rispetto delle normative vigenti--------------------------------------------------------------
L’Affittuario è tenuto a attuare e garantire congiuntamente all’inizio dell’attività di somministrazione presso i locali oggetto del contratto:-----------------------------------------------------
a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica;-
c) l’osservanza della normativa statale e regionale concernente l’igiene dei prodotti alimentari;-----
d) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.------------------
Art. 12 – Garanzia----------------------------------------------------------------------------------------
L’Affittuario si impegna a rilasciare prima della stipula del contratto, entro il termine assegnato dall’Amministrazione comunale, una garanzia pari a tre mensilità del canone di affitto, comprensiva dell’Iva, quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara e dunque pari a € (in lettere
), nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto. La garanzia potrà
essere costituita esclusivamente, a scelta dell’aggiudicatario, in contanti da depositare presso la Tesoreria Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto della gara; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e si intende costituita a garanzia dell’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati alle strutture, arredi, materiali e beni in generi avuti in dotazione; resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà avere durata pari alla durata del presente contratto e, in caso di rinnovo del contratto, dovrà essere rinnovata prima della sua scadenza. In caso di escussione l’affittuario dovrà reintegrare immediatamente la garanzia. La mancata costituzione della garanzia definitiva prima della stipulazione del contratto determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione Il suo mancato reintegro della garanzia definitiva è causa si risoluzione contrattuale. La garanzia resterà a disposizione del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca non solo per tutto il periodo di durata del contratto e del suo eventuale rinnovo, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che l’Amministrazione dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.
Art. 13 – Penali e cause di risoluzione-----------------------------------------------------------------
Fatta salva le disposizioni in caso di mancato pagamento del canone previste all’art. 3 e ferme le ipotesi di risoluzione previste negli articoli che precedono, il contratto di affitto potrà risolversi di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nelle seguenti ipotesi:----------------------------------------------
a) revoca dell’aggiudicazione, nei casi previsti dal bando di gara o dalla legge;--------------------------
b)decadenza o revoca dall’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei casi previsti dalla Legge Regione Lombardia 02/02/2010 n. 6 e da altre disposizioni di legge;
c) utilizzazione dei locali affittati per un uso differente da quello oggetto del presente contratto;---
d) ogni altra ipotesi prevista dalla legge;
e) il mancato esercizio dell’attività.
In ogni caso di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per causa dell’Affittuario, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento dei maggiori danni patiti.----------------------------------------------------------
Art. 14 – Recesso-------------------------------------------------------------------------------------------
Le parti per gravi e giustificati motivi potranno recedere prima della scadenza del contratto, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno un anno prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione .
Art. 15 – Deroga al divieto di concorrenza------------------------------------------------------------
L’Affittuario acconsente che il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca possa stipulare con altri soggetti all’interno del territorio comunale contratti aventi ad oggetto l’affidamento, con la presente forma giuridica o qualunque altra, dell’esercizio di attività di somministrazione e bevande.----------
Art. 16 – Debiti relativi all’azienda affittata-----------------------------------------------------------
La cessazione a qualunque titolo del presente contratto di affitto di azienda non comporterà a carico dell’Affittante la responsabilità ex art. 2560 del Codice Civile per i debiti contratti dall’Affittuario durante la gestione dell’azienda e comunque di quelli allo stesso riconducibili.------
Art. 17 – Consistenza di inventario---------------------------------------------------------------------
Al termine dell’affitto, le eventuali differenze con le consistenze di inventario all’inizio del rapporto
saranno regolate a norma dell'art. 2561, quarto comma, Codice Civile. Danneggiamento, logorio e perimento dei beni componenti l’azienda, salva l’ipotesi di caso fortuito e/o vetustà, saranno a
carico dell’affittuario.
Art. 18 - Norme regolatrici-------------------------------------------------------------------------------
Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dal bando di gara, dalle norme di legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate e richiamate dall’art. 2562 del Codice Civile in materia di affitto di azienda.--------------------------------------------
Art. 19 – Spese--------------------------------------------------------------------------------------------- -
Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese per la redazione e registrazione di questo contratto e quelle delle sue eventuali rinnovazioni, ivi compresa l’imposta di bollo e ogni altra conseguente alla sua sottoscrizione, sono assunte per intero a proprio carico dall’Affittuario. Sono altresì posti a carico dell’Affittuario i diritti di segreteria di competenza del Segretario Generale.
Art. 20 – Domicilio-----------------------------------------------------------------------------------------
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, l’Affittuario elegge domicilio nei locali a lui affittati per tutta la durata contrattuale.
Art. 21 – Controversie-------------------------------------------------------------------------------------
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione ed applicazione delle clausole della presente convenzione il Foro competente è quello di Varese.----------------------------
Art. 22 – Allegati. ------------------------------------------------------------------------------------------
Sono sottoscritti ed accettati dalle parti i seguenti allegati: A) la planimetria che individua l’area e l’immobile oggetto di affitto B) Elenco dei beni mobili presenti nel compendio-----------------------
Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.-------------------------------------------------
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE---------------------L’AFFITTUARIO--------------
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------IL SEGRETARIO COMUNALE--------------------------------
------------------------------------------Dott. ------------------------------------------
-Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si danno per espressamente approvate le clausole contrattuali di cui agli articoli: 2) Durata; 3) Canone di affitto; 4) Obblighi e divieti dell’Affittuario; 6) Consegna dei locali; 7) Avviamento; 8) Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature; 10) Responsabilità - Polizze assicurative; 13) Penali e cause di risoluzione; 14) Recesso; 15) Deroga al divieto di concorrenza; 16) Debiti relativi all’azienda affittata; 17) Consistenza d’inventario; 19) Spese.
------------------------------------IL FUNZIONARIO RESPONSABILE L’AFFITTUARIO
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.
L’Affittuario autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.---------------------------
L’AFFITTUARIO