ADDENDUM ALLA CONVENZIONE “PLAFOND CASA”
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE “PLAFOND CASA”
2 luglio 2021
TRA
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(A) In data 20 novembre 2013, la CDP e l’ABI hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata in data 6 dicembre 2013, dalla comunicazione del 18 dicembre 2013, con l’addendum in data 7 aprile 2016, dalla comunicazione del 24 maggio 2018, dall’addendum del 6 settembre 2018 e dalla comunicazione del 31 luglio 2020 (la “Convenzione Plafond Casa”), al fine di definire le linee guida mediante le quali, anche ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, introdotto dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, CDP potrà fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, provvista per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose;
(B) al fine di consentire alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo (come definite nella Convenzione Plafond Casa) di operare nell’ambito della Convenzione Plafond Casa in nome e per conto proprio o per il tramite di Cassa Centrale Banca ovvero di ICCREA, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Plafond Casa e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, intendono sottoscrivere il presente addendum apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Plafond Casa e dei relativi Allegati (l’”Addendum 2021”).
TUTTO CIÒ PREMESSO:
1. Premesse e definizioni
Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
I termini espressi nel presente accordo con lettera iniziale maiuscola avranno lo stesso significato ad essi attribuito nella Convenzione Xxxxxxx Xxxx, salvo ove diversamente specificato.
2. Modifiche alla Convenzione Plafond Casa
Con il presente Addendum 2021, CDP ed ABI convengono di modificare, a decorrere dal 6 luglio 2021 (la “Data di Efficacia”), la Convenzione Plafond Casa ed i relativi Allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2021 quale Allegato 1 (Convenzione Modificata) senza alcun intento e/o effetto novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.
Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione Plafond Casa e a ciascun relativo Allegato si intenderà riferito a questi ultimi, così come modificati e/o integrati ai sensi del presente Addendum 2021.
3. Accettazione delle modifiche di cui al presente accordo
Le modifiche apportate alla Convenzione Plafond Casa ed ai relativi Allegati ai sensi del presente Addendum 2021:
(i) si intenderanno automaticamente, espressamente ed irrevocabilmente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento prima della Data di Efficacia, a decorrere dalla data di invio a CDP della prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (la “Data di Accettazione”) (il cui testo standard, allo scopo, è stato opportunamente adeguato secondo quanto previsto dal presente Addendum) successiva alla Data di Efficacia (la “Prima Proposta di Finanziamento Integrativo”);
Pertanto, i Contratti di Finanziamento, i Contratti di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e gli atti a questi accessori già stipulati prima della Data di Efficacia, si intenderanno, a decorrere dalla Data di Accettazione, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo allegato al presente Addendum 2021. Resta fermo quanto previsto dall'addendum del 6 settembre 2018 (“Addendum 2018”) con riferimento alle Erogazioni effettuate da CDP ai Contraenti il Finanziamento ai sensi dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Finanziamento Integrativi nel periodo antecedente alla data di efficacia dell’Addendum 2018.
(ii) si applicheranno ai Contratti di Finanziamento, ai Contratti di Finanziamento Integrativi, ai Contratti di Cessione di Crediti e ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi (nonché a tutta la documentazione ad essi accessoria) stipulati successivamente alla Data di Efficacia ed alle Erogazioni ivi previste.
4. Forma del presente accordo
Il presente Addendum 2021 è redatto nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
5. Legge regolatrice e foro competente
Il presente Addendum 2021 è regolato dalla legge italiana.
La soluzione di ogni controversia inerente il presente Addendum 2021, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Xxxx xx Xxxx.