CONTRATTO
CONTRATTO
DI PURO RISCHIO
Net Insurance Life S.p.A. Società per Azioni con unico socio appartenente al Gruppo Net Insurance
Fascicolo informativo
Polizza “Temporanea caso morte a capitale decrescente a premio medio unico anticipato” abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO E LA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICU- RATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Mod. NL/0008/1 – D
Gruppo
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della stipula dell’Assicurazione tra il Contraente e l’Assicuratore.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
(più avanti anche “Net Insurance Life S.p.A.” o “Assicuratore”)
1. Informazioni generali
Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con unico socio, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09645901001, Numero REA: RM-1178765, Sede Legale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma - autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con Provvedimento ISVAP n. 2591 del 14 febbraio 2008, iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164, Società appartenente al Gruppo Net Insurance, Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23.
Tel. (06) 36724.1 - Fax (00) 00000.000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Net Insurance Life S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A., Sede Legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Eventuali aggiornamenti delle informazioni sull’impresa di assicurazione saranno rivelabili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Net Insurance Life S.p.A.
Patrimonio netto: 10,540 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro di capitale sociale e € 5,540 milioni di euro per riserve patrimoniali. Indice di solvibilità pari a 1,19. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto di assicurazione prevede la presente prestazione assicurativa: Prestazione in caso di decesso.
Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente ed a Premio medio unico anticipato, studiata per gli istituti bancari / finanziari che hanno concesso un prestito personale estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione, prestito disciplinato rispettivamente dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall’art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili.
L’Assicurato è il mutuatario. Il Contraente è l’Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento. L’art.3 delle Condizioni di Assicurazione disciplina la materia.
La durata del contratto di assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 2 anni e maggiore di 10 anni.
L’età dell’Assicurato alla Scadenza dell’Assicurazione non può risultare superiore a 85 anni.
Prestazione assicurata in caso di decesso
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario di una somma, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute.
La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.
Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall’Assicuratore.
L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto a richiesta dell’Assicuratore o comunque qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
• alla scadenza della garanzia, l’Assicurando abbia più di 80 anni, in presenza di Montante superiore a Euro 15.000,00;
• il Montante sia superiore a Euro 30.000,00;
• l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione;
• l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione;
Esclusioni e limitazioni di copertura
Si raccomanda la lettura degli artt. 9 e 11 delle Condizioni di Assicurazione ove si prevede il diritto di regresso del l’Assicuratore verso gli eredi dell’Assicurato:
• in caso di decesso dovuto a suicidio avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione o in caso di partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• qualora dalla cartella clinica o dalla relazione del medico che ha constatato il decesso emergano elementi sottaciuti all’Assicuratore nelle dichiarazioni precontrattuali.
Si raccomanda, pertanto, all’Assicurando di leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute e, laddove prodotto, nel Rapporto del Medico.
• l’Assicurando abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione ma dove non figuri il “SÌ” di conferma nei quattro appositi campi.
4. Premio
Il contratto prevede la corresponsione, da parte del Contraente, di un Premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta di Assicurazione. L’entità del Premio dipende dal Montante del finanziamento, dalla durata dell’Assicurazione, dall’età dell’Assicurato. Il Premio è a carico del Contraente.
Il Premio assicurativo verrà versato con bonifico bancario dal Contraente all’Assicuratore o all’Intermediario di Assicurazione incaricato.
L’Istituto Mutuante non percepisce alcun compenso provvigionale.
Sul Premio incidono:
Età assicurativa alla scadenza dell’assicurazione | Costi di acquisizione e di gestione (in percentuale sul premio) | Incidenza sul premio medio delle provvigioni a intermediari di assicurazione | |
% | importo medio | ||
fino a 65 anni | 30,0% | 0 | euro 0 |
66-80 anni | 10,0% | 0 | euro 0 |
81-85 anni | 13,0% | 0 | euro 0 |
AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, l’Assicurazione si scioglie anticipatamente e si provvede alla restituzione al Contraente del Premio non Goduto, inteso come la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla originale Scadenza dell’Assicurazione. L’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione disciplina la materia.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi gravanti sul Premio e regime fiscale
Il computo del Premio non prevede l’applicazione di diritti o accessori. Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta.
Le somme corrisposte dall’Assicuratore sono esenti da tassazioni IRPEF e da imposte di successione.
I costi del Rapporto del Medico, qualora richiesto dall’Assicuratore per la valutazione del rischio, sono a carico dell’Assicurato. Il Premio non è soggetto a sconti.
L’Istituto Mutuante non percepisce alcun compenso provvigionale.
Sul Premio incidono:
Età assicurativa alla scadenza dell’assicurazione | Costi di acquisizione e di gestione (in percentuale sul premio) | Incidenza sul premio medio delle provvigioni a intermediari di assicurazione | |
% | importo medio | ||
fino a 65 anni | 30,0% | 0 | euro 0 |
66-80 anni | 10,0% | 0 | euro 0 |
81-85 anni | 13,0% | 0 | euro 0 |
6. Costi a carico del Contraente in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, il Premio non goduto viene rimborsato al Contraente al netto di Euro 50,00 per spese amministrative.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
7. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
La garanzia decorre dal momento in cui per l’Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento medesimo.
8. Risoluzione del contratto
Il contratto di assicurazione si estingue:
• in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
• alla Scadenza dell’Assicurazione;
• in caso di Recesso;
• nei casi indicati all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di Assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.
10. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del contratto di assicurazione.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.
11. Riscatto, e riduzione
Non previsti.
12. Documentazione da consegnare all’Assicuratore per il pagamento della Prestazione Assicurata e termini di prescrizione
La materia è disciplinata dall’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di decesso dell’Assicurato avvenuto in corso di ammortamento del finanziamento, il Contraente dovrà darne avviso all’Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
• copia dell’atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente;
• copia del Contratto di Prestito;
• conto estintivo del finanziamento.
Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, il credito dell’istituto bancario/finanziario viene soddisfatto ma resta fermo il diritto dell’Assicuratore:
• di chiedere agli eredi del mutuatario la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso;
• di eccepire nei confronti degli eredi del mutuatario l’esistenza di circostanze ostative o limitative alla garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (reticenze o omissioni in sede di dichiarazioni pre-contrattuali) e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del mutuatario per il rimborso della somma pagata all’istituto bancario/finanziario e successivamente palesata come non dovuta.
Si rammenta che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall’art. 2952 del Codice Civile.
Si rammenta che, ai sensi della Legge del 23 dicembre 2005 n.266 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
13. Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.
14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l’Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.
15. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, vengono redatte in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.
17. Reclami
I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:
Net Insurance Life S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Fax 06 36724.200 - E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.00000000, Fax06.42133745/42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore.
Devono essere inoltrati direttamente all’ISVAP:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato.
Non rientrano nella competenza dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria. Nel presentare il reclamo all’ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - xxxxxxx:
• indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l’operato;
• descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
• allegare copia del reclamo presentato all’Assicuratore e copia dell’eventuale riscontro fornito da questo;
• allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
18. Informativa in corso di contratto
L’Assicuratore comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
19. Comunicazioni dell’Assicurato all’Assicuratore
L’Assicurato non è obbligato a comunicare all’Assicuratore un eventuale cambiamento della professione che comporti un aggravamento del rischio. Non è pertanto operante l’art. 1926 del Codice Civile.
20. Conflitto di interessi
Il presente prodotto assicurativo non presenta conflitto di interessi. In ogni caso l’Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi:
• opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente ed agli Assicurati;
• si impegna ad ottenere per il Contraente e per gli Assicurati il miglior risultato possibile.
Net Insurance Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Data ultimo aggiornamento: 2 aprile 2012
Il Rappresentante Legale
Presidente
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO MEDIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DI PENSIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fra Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con unico socio, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09645901001, Numero REA: RM-1178765, Sede Legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (più avanti denominato anche “Assicuratore”) e l’Istituto bancario/finanziario indicato nella “Proposta di Assicurazione” Mod. NL/0008/2 (più avanti denominato anche “Contraente” o “Istituto Mutuante”), si pattuisce la “Convenzione”di cui al seguito.
PREMESSA
Premesso che:
a. il Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione, anche in via analogica, dalla Legge 180 e dall’art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili;
b. il Contraente ha necessità di tutelarsi, in conformità alla Legge 180 e anche nell’interesse del Cedente, per il rischio di decesso di quest’ultimo avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del finanziamento;
c. l’Assicuratore conferma al Contraente di volersi obbligare, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa di cui al precedente punto b);
d. per ogni Contratto di Prestito in garanzia l’Assicuratore e il Contraente stipuleranno un disgiunto contratto di assicurazione, attestato dalla sottoscrizione di apposito Certificato di Polizza.
Nell’ambito del “Glossario” e della “Premessa” di cui sopra - che formano parte integrante della presente pattuizione - tra l’Assicuratore ed il Contraente si stipula la seguente Convenzione:
Art. 1 - Prestiti oggetto della Convenzione
Sono oggetto della presente Convenzione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi - erogati dal Contraente a favore di pensionati.
Sono esclusi dalla presente Convenzione le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell’assegno.
Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute.
La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore.
La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
Art. 3 - Beneficiario della Prestazione Assicurata
Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a liquidare a quest’ultimo la Prestazione Assicurata.
Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest’ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Convenzione, procurando altresì, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, l’adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere a carico di quest’ultimo.
Art. 4 - Estinzione anticipata del prestito
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’Assicurazione si scioglie anticipatamente e l’Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non Goduto.
Qualora l’estinzione anticipata del finanziamento - erogato dal Contraente all’Assicurato e garantito da Net Insurance Life S.p.A. secondo le presenti Condizioni di Assicurazione - sia associata alla stipula tra il Contraente e l’Assicurato di nuovo Contratto di Prestito garantito dalla stessa Net Insurance Life S.p.A., quest’ultima, in sede di calcolo del Premio della nuova Assicurazione, riconosce il rimborso del Premio non Goduto, relativo all’Assicurazione relativa al pregresso Contratto di Prestito, Assicurazione che si intende a tutti gli effetti cessata a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.
Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione
L’Assicurazione cessa:
• in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
• alla Scadenza dell’Assicurazione;
• in caso di Recesso;
• nei casi indicati all’art. 4.
Art. 6 - Riscatto e riduzione.
L’Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.
Art. 7 - Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.
Art. 8 - Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del contratto di assicurazione.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.
Art. 9 - Esclusioni
Costituiscono causa di annullamento dell’Assicurazione e comportano pertanto l’esclusione della garanzia assicurativa:
• l’inesistenza del Contratto di Prestito;
• la mancata erogazione del finanziamento;
• la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.
Nei suddetti casi il Contraente ha comunque diritto di chiedere all’Assicuratore la restituzione del Premio non Goduto. In caso di Sinistro derivante da suicidio dell’Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione o da partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio dell’Istituto Mutuante, con diritto pertanto dell’Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi del Cedente per il rimborso della somma pagata all’Istituto Mutuante.
Art. 10 - Durata dell’Assicurazione
- Decorrenza e termine della garanzia assicurativa
- Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento.
La garanzia decorre dal giorno in cui per l’Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento.
Il Premio è a carico del Contraente.
Art. 11 - Obbligazioni del Contraente in caso di Sinistro
- Pagamento della Prestazione Assicurata
- Inoperatività della garanzia
In caso di decesso del Cedente, l’Istituto Mutuante dovrà darne avviso all’Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
• copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
• copia del Contratto di Prestito;
• conto estintivo del finanziamento.
Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell’Assicuratore:
• di chiedere agli eredi del Cedente la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso;
• di eccepire nei confronti degli eredi del Cedente, l’esistenza di circostanze ostative o limitative della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del Cedente per il rimborso della somma pagata all’Istituto Mutuante e successivamente palesata come non dovuta.
L’Istituto Mutuante è esonerato dall’onere di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso. L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.
Art. 13 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 14 - Modalità assuntive
L’assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.
Art. 15 - Premio di assicurazione
La Prestazioni Assicurata viene garantita dietro il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al Premio di Assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.
Art. 17 - Giurisdizione e Procedimento di mediazione
Tutte le controversie relative all’Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia, è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia ad Organismo di Mediazione abilitato.
Art. 18 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dal Contraente o dal soggetto da quest’ultimo designato, i diritti derivanti dall’Assicurazione.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto qui non è diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
Data ultimo aggiornamento: 2 aprile 2012
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato/Cedente
La persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.
Assicuratore
Net Insurance Life S.p.A.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le condizioni della presente Convenzione.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie prestate dall’Assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurativo avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.
Ceduto
L’Istituto di Previdenza obbligatoria che eroga la pensione al Cedente e che è impegnato verso il Contraente, ai sensi della Legge 180, a versare a favore di questi la quota di pensione del Cedente.
Certificato di Polizza
Il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione secondo le condizioni della presente Convenzione. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall’Assicuratore.
Conclusione del contratto di assicurazione
Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
Contraente/Istituto Mutuante
Il soggetto che stipula con l’Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni della presente Convenzione.
Contratto di Prestito
Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.
Costi
I caricamenti per costi di acquisizione e di gestione che incidono sull’entità del Premio pagato dal Contraente. I Costi sono indicati nella Nota Informativa e nella Proposta di Assicurazione.
Età Assicurativa
L’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno dell’Assicurato. Se, al momento della stipula dell’Assicurazione, sono trascorsi meno di sei mesi dall’ultimo compleanno, l’Età Assicurativa è quella compiuta. Se, al momento della stipula dell’Assicurazione, sono trascorsi sei mesi dall’ultimo compleanno, l’Età Assicurativa è quella prossima da compiere.
Fascicolo Informativo
L’insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell’ISVAP, da consegnare al Contraente ed all’Assicurato, composto da:
1. Nota Informativa;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Glossario
4. Proposta di Assicurazione.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dall’Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
ISVAP
L’acronimo di “Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”, ossia l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione. L’ISVAP ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 00 00000000 - fax 00.00000000.
Legge 180
Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Montante
Somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.
Nota Informativa
Documento, redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente ed all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Premio non Goduto
Importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell’Assicurazione. Dall’importo, come sopra calcolato, l’Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione Assicurata
La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Convenzione.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Revoca
Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.
Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dall’Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Sinistro
Il decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
T.A.N.
Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.
Data ultimo aggiornamento: 2 aprile 2012
Net Insurance Life S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A.
Sede Legale
Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00000 Xxxx Tel. 06 36724.1 - Fax 06 36724.800
X.X. 0000 - 00000 Xxxx Prati
e mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 5.000.000 i.v. Società per Azioni con unico socio
C.F. ed Iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma n. 09645901001
Impresa autorizzata all’esercizio dellle assicurazioni nel Ramo Vita I di cui al Provvedimento ISVAP n.2591 del 14.02.2008
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164 Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n.23
n. REA RM 1178765
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI PENSIONE N:
DATI DEL CONTRATTO DI PRESTITO
Durata (mesi) Decorrenza / / Scadenza / / Quota mensile € ,00 Numero quote mensili Montante € ,00 Premio unico anticipato € / ASSICURANDO (Cedente) Nato a il / / Residente in c.a.p. Via Età (anni compiuti) C.F ISTITUTO DI PREVIDENZA che eroga la pensione all’Assicurando CONTRAENTE (Ist. bancario/finanziario che eroga il prestito) BENEFICIARIO (Ist. bancario/finanziario, se diverso dal Contraente)
DICHIARAZIONE DELL’ASSICURANDO: il sottoscritto, avendo chiesto al Contraente un prestito personale da estinguersi, secondo il piano di ammortamento sopra illustrato, mediante cessione di quote di pensione ai sensi del D.P.R. del 5.1.1950 n. 180 e successive modifiche:
• dà il proprio consenso al Contraente, anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, alla conclusione con l’Impresa di Assicurazione Net Insurance Life S.p.A. di un contratto di assicurazione a garanzia dell’estinzione del finanziamento in caso di decesso;
• dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance Life S.p.A. (Mod. NL/0008/1), contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e la Proposta di Assicurazione, di averne preso visione e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di Assicurazione e del Contratto di Prestito;
• conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Net Insurance Life S.p.A., sono veritiere, precise e complete;
• dichiara di prosciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che riguardino il sottoscritto, autorizzando finora Net Insurance Life S.p.A. all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici.
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE: il sottoscritto conferma:
• SÌ ( ) NO ( ) di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto);
• SÌ ( ) NO ( ) di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali;
• SÌ ( ) NO ( ) di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell’apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell’apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV;
• SÌ ( ) NO ( ) di non percepire pensione o assegno d’invalidità per infortunio o malattia e di non aver presentato domanda per ottenere tali trattamenti.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del Contratto di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e, laddove prodotto, del Rapporto del Medico, è necessario quindi verificare l’esattezza delle informazioni rilasciate. Anche nei casi non espressamente previsti dalla Convenzione stipulata tra il Contraente e Net Insurance Life S.p.A., l’Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l’effettivo stato di salute.
Data, L’Assicurando
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE: SI CONFERMA LA RICEZIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO, LA PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI QUANTO IN TAL SEDE ESPRESSO.
Data, Il Contraente
IL PREMIO È A CARICO DELL’ISTITUTO MUTUANTE. QUESTO NON PERCEPISCE ALCUN COMPENSO PROVVIGIONALE. IL PREMIO VIENE PAGATO DAL CONTRAENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO.
COSTI
Età assicurativa alla scadenza dell’assicurazione | Costi di acquisizione e di gestione (in percentuale sul premio) | Incidenza sul premio medio delle provvigioni a intermediari di assicurazione | Spesa per rimborso premio non goduto in caso di estinzione anticipata del prestito | |
% | importo | importo | ||
fino a 65 anni | 30,0% | 0 | 0 | euro 50 |
66-80 anni | 10,0% | 0 | 0 | euro 50 |
81-85 anni | 13,0% | 0 | 0 | euro 50 |
Presa visione dell’Informativa - contenuta nei suddetti Fascicoli Informativi - resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 2003 per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprimo nei confronti di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. il mio consenso al trattamento ed al trasferimento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile, affinché Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. possano adempiere alle obbligazioni contrattuali, fornendo la copertura assicurativa.
ESPRIMO NEGO altresì nei confronti di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A. il mio consenso al trattamento di dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.
Data, L’Assicurando
Mod. NL/0008/2 – D Ed. 4.2012 copia Cedente
Data ultima compilazione: 2.4.2012
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo del 30.6.2003 n. 196 (più avanti denominato “legge”)
Con l’entrata in vigore della “Legge”, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la NET INSURANCE LIFE S.p.A. (più avanti denominata “Assicuratore”) è tenuto a fornire all’Assicurato le seguenti informazioni:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a. è diretto all’espletamento da parte dell’Assicuratore delle finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa a cui l’Assicuratore è autorizzato ai sensi di legge;
b. può anche essere diretto all’espletamento da parte dell’Assicuratore delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dell’Assicuratore stesso.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate al comma 1, lettera a) dell’art.4 della “Legge”;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi in qualità di responsabili del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b. strettamente necessario per l’Assicuratore per le finalità di conclusione, gestione/esecuzione dei contratti e di gestione/liquidazione dei sinistri;
c. facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.
4. RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:
• nei casi di cui al punto 3, lettera a) e b), l’impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire/liquidare i sinistri;
• nel caso di cui al punto 3, lettera c), la preclusione, nei confronti dell’interessato, di accedere all’informazione ed alla promozione dei prodotti assicurativi offerti dall’Assicuratore.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e per essere soggetti a trattamenti aventi le stesse finalità od obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali riassicuratori, intermediari di assicurazione, istituti bancari, intermediari finanziari, legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidati incarichi di gestione dei sinistri, società di recupero crediti, società di servizi informatici, di archiviazione e di recapito; enti associativi (ad es.: ANIA), enti di controllo (ISVAP, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria.
b. Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lettera b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a società di informazione e promozione commerciale.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E. esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 1), lettera a), connesse ai rapporti riassicurativi.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 della “Legge” conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
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