Accordo di libero scambio
Traduzione1
Accordo di libero scambio
tra gli Stati dell’AELS e la Georgia2
Concluso a Berna il 27 giugno 2016 Approvato dall’Assemblea federale il …3 Entrato in vigore il …
Preambolo L’Islanda,
il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia,
e la Confederazione Svizzera
(di seguito denominati «Stati dell’AELS»),
e
la Georgia,
di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti»,
riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS e la Georgia instaurando relazioni strette e durature;
animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifica- zione degli scambi commerciali tra le Parti nonché alla promozione della coopera- zione commerciale ed economica in settori di comune interesse, in base ai principi di uguaglianza, reciproco vantaggio e non discriminazione e conformemente al diritto internazionale;
decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 (di seguito denominato «Ac- cordo OMC») e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale;
riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali conformemente ai loro obblighi di diritto internazionale,
1 Dal testo originale inglese.
2 Gli allegati dell’Accordo non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 0000 Xxxxx, e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: xxx.xxxx.xxx > Free Trade > Free Trade Agreements > Georgia
3 FF 2017 2007
4 RS 0.632.20
compresi i principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite5 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
intenzionati a creare nuove opportunità di impiego e a migliorare il tenore di vita, garantendo nel contempo un alto livello di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
riaffermando il loro impegno a perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e riconoscendo l’importanza di favorire la coerenza e la complementarietà delle politi- che commerciali, ambientali e del lavoro;
decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente mediante un’oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego ottimale delle risorse mondiali conformemente al principio dello sviluppo sosteni- bile;
richiamando i loro diritti e obblighi derivanti da accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatari e il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro, compresi i principi stabiliti nelle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro6 (di seguito denominata «OIL») di cui sono firmatari;
riconoscendo l’importanza di garantire le condizioni di prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti;
affermando il loro impegno per prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e per promuovere i principi della trasparenza e del buon governo;
riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile e determinati nel loro intento di sollecita- re le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazio- nale in questo ambito, quali le linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, i principi di governo societario dell’OCSE e il Patto mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
convinti che il presente Accordo migliorerà la competitività delle loro imprese sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le relazioni tra le Parti nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti,
hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo di libero scambio (di seguito denominato «presente Accordo»):
5 RS 0.120
6 RS 0.820.1
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1.1 Obiettivi
1. Gli Stati dell’AELS e la Georgia istituiscono una zona di libero scambio confor- memente alle disposizioni del presente Accordo, che si fonda su relazioni commer- ciali tra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, al fine di favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile nei loro territori.
2. Gli obiettivi del presente Accordo sono:
(a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Ac- cordo generale sulle tariffe doganali e il commercio7 (di seguito denominato
«GATT 1994»);
(b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Ac- cordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi8 (di seguito denominato
«GATS»);
(c) aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento;
(d) prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi9 e inutili misure sanitarie e fitosanitarie10;
(e) promuovere la concorrenza nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche;
(f) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
(g) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet- tuale conformemente alle norme internazionali;
(h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungi- mento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiet- tivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti; e
(i) contribuire in tal modo allo sviluppo e all’espansione armoniosi del com- mercio mondiale.
Art. 1.2 Campo d’applicazione geografico
1. Salvo altrimenti disposto dall’allegato I, il presente Accordo si applica:
(a) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, conformemente al dirit- to internazionale; e
(b) alla zona economica esclusiva e allo zoccolo continentale delle Parti, con- formemente al diritto internazionale.
7 RS 0.632.20, allegato 1A.1
8 RS 0.632.20, allegato 1B
9 RS 0.632.20, allegato 1A.6
10 RS 0.632.20, allegato 1A.4
2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard (Spitsbergen), fatta eccezione per gli scambi di merci.
Art. 1.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo
1. Il presente Accordo si applica alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, da una parte, e la Georgia, dall’altra, ma non alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.
2. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 192311 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.
Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali
1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, di cui sono firmatarie, e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.
2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l’istituzione, ad opera di un’altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Accordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude tale accordo deve offrire alla Parte richiedente adeguate opportunità di consultazione.
Art. 1.5 Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna Parte adotta qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adem- piere agli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte provvede affinché i propri governi e autorità centrali, regionali e locali nonché le organizzazioni non governative, nell’esercizio dei poteri loro dele- gati da governi e autorità centrali, regionali e locali, garantiscano il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.
Art. 1.6 Trasparenza
1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, regolamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzio- namento del presente Accordo.
2. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, si scam- biano informazioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo rappresenta un’ingiunzione rivolta a una qualsiasi Parte a divulgare, in applicazione della sua legislazione nazionale,
11 RS 0.631.112.514
informazioni confidenziali o la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge o essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.
4. In caso di incoerenza tra il presente articolo e le disposizioni relative alla traspa- renza previste in altre parti del presente Accordo, queste ultime prevalgono limita- tamente all’incoerenza.
Capitolo 2
Commercio di prodotti non agricoli
Art. 2.1 Campo d’applicazione
Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti dei prodotti di cui all’alle- gato I.
Art. 2.2 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa
Le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa sono specificati nell’allegato II.
Art. 2.3 Dazi all’importazione
1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti aboliscono tutti i dazi e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti originari di una Parte contemplati nell’articolo 2.1. Non sono introdotti nuovi dazi o imposizioni con effetto equivalente.
2. Per dazi all’importazione e oneri di effetto equivalente si intende qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione di prodotti, comprese tutte le forme di sovrattassa, ma non gli oneri applicati conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199412.
Art. 2.4 Dazi all’esportazione
1. Con l’entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi e gli oneri, comprese tutte le forme di sovrattassa e le altre forme di contributo, relativi all’esportazione di prodotti verso un’altra Parte.
2. Le Parti non introducono nuovi dazi all’esportazione o imposizioni in relazione all’esportazione di prodotti.
12 RS 0.632.20, allegato 1A.1
Art. 2.5 Valutazione in dogana13
Si applicano l’articolo VII del GATT 199414 e la Parte I dell’Accordo di attuazione dell’articolo VII del GATT 199415, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.6 Restrizioni quantitative
Si applica il paragrafo 1 dell’articolo XI del GATT 199416, che è inserito nel pre- sente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.7 Spese e formalità
Si applica l’articolo VIII del GATT 199417, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l’articolo 9 dell’allegato III.
Art. 2.8 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali
Si applica l’articolo III del GATT 199418, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.9 Ostacoli tecnici agli scambi
1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, alle prescrizioni tecniche, alle norme e alle valutazioni della conformità si applica l’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi19 (di seguito denominato «Accordo TBT»), che è inse- rito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ciascuna Parte designa un organo di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni in materia di ostacoli tecnici agli scambi.
3. Xxxxx restando il paragrafo 1, le Parti convengono di avviare consultazioni tecniche se una di esse ritiene che un’altra Parte abbia adottato o stia considerando di adottare una misura incompatibile con l’Accordo TBT, nell’ottica di trovare una soluzione conforme all’Accordo TBT. Tali consultazioni si svolgono entro 40 giorni dal ricevimento della domanda. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una delle Parti. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest’ultimo ne viene informato. Tali consultazioni possono svol- gersi secondo qualsiasi modalità convenuta.
4. Le Parti si informano reciprocamente e previamente su cambiamenti potenzial- mente significativi che interessano il trattamento accordato all’Unione europea (UE). A condizione che l’UE abbia convenuto un trattamento equivalente in materia
13 La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio
ad valorem.
14 RS 0.632.20, allegato 1A.1
15 RS 0.632.20, allegato 1A.9
16 RS 0.632.20, allegato 1A.1
17 RS 0.632.20, allegato 1A.1
18 RS 0.632.20, allegato 1A.1
19 RS 0.632.20, allegato 1A.6
di prescrizioni tecniche, norme e valutazioni della conformità con ognuna delle Parti, queste ultime convengono senza indugio di estendere tale trattamento le une alle altre20.
5. Le Parti si informano reciprocamente e previamente su cambiamenti potenzial- mente significativi che interessano le altre Parti in zone diverse da quelle menziona- te al paragrafo 4. Su richiesta di un’altra Parte e in conformità con l’articolo 6 para- grafo 1 dell’Accordo TBT, una Parte considera prontamente di accordare ai prodotti della Parte richiedente conformi alla legislazione dell’UE un trattamento simile a quello riservato ai prodotti provenienti dall’UE.
Art. 2.10 Agevolazione degli scambi
Per agevolare gli scambi tra gli Stati dell’AELS e la Georgia, conformemente all’allegato III, le Parti:
(a) semplificano il più possibile le procedure per gli scambi di merci e servizi;
(b) promuovono la cooperazione multilaterale tra di esse per intensificare la loro partecipazione allo sviluppo e all’attuazione di convenzioni e raccomanda- zioni internazionali sull’agevolazione degli scambi; e
(c) cooperano in seno al Comitato misto per agevolare gli scambi.
Art. 2.11 Sottocomitato per gli scambi di merci
1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»).
2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell’allegato IV.
Art. 2.12 Imprese commerciali di Stato
Si applicano l’articolo XVII del GATT 199421 e l’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 199422, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.13 Sovvenzioni e misure compensative
1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199423 e dall’Accordo dell’OMC
20 Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi conformemente all’Accordo di associa- zione tra l’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati mem- bri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, all’Accordo del 1992 sullo spazio economico europeo, agli atti dell’Unione europea (UE) di cui all’allegato II del presente Accordo e all’Accordo del 1999 tra l’UE e la Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, unitamente agli emendamenti a questi tre accordi precedenti o successivi all’entrata in vigore del presente Accordo.
21 RS 0.632.20, allegato 1A.1
22 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b
23 RS 0.632.20, allegato 1A.1
sulle sovvenzioni e sulle misure compensative24, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.
2. Prima di avviare un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una presunta sovvenzione in un’altra Parte conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci sono oggetto d’inchiesta, accordando un periodo di 45 giorni per consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Su richiesta di una Parte, le con- sultazioni si svolgono in seno al Comitato misto entro 20 giorni dal ricevimento della notifica.
Art. 2.14 Antidumping
1. Le Parti si astengono dall’avviare, le une contro le altre, procedure antidumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 199425 e dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199426 (di seguito denominato «Accordo antidumping»).
2. Prima di avviare un’inchiesta nel quadro dell’Accordo antidumping, la Parte che ha ricevuto una domanda adeguatamente documentata informa per scritto l’altra Parte i cui prodotti sono presumibilmente oggetto di dumping, accordando un perio- do di 60 giorni per consultazioni intese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto su richiesta di una Parte entro 20 giorni dal ricevimento della notifica27.
3. Ogni misura antidumping applicata da una Parte termina al più tardi cinque anni dopo la sua imposizione.
4. Nessuna Parte avvia un’inchiesta antidumping riguardante lo stesso prodotto della stessa Parte entro un anno da una decisione di non applicazione o revoca di misure antidumping o dalla soppressione di una misura di cui al paragrafo 3.
5. Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping, tale Parte applica la regola del «minor importo» determinando un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio è comunque sufficiente a eliminare il danno per l’industria nazionale.
6. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto riesamina se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra le Parti. Se, dopo il primo riesame, le Parti decidono di mantenere tale possibilità, il Comitato misto riesamina successivamente la questione ogni due anni.
24 RS 0.632.20, allegato 1A.13
25 RS 0.632.20, allegato 1A.1
26 RS 0.632.20, allegato 1A.8
27 Resta inteso che possono essere effettuate inchieste in parallelo alle consultazioni in corso e che in assenza di una soluzione reciprocamente convenuta ogni Parte mantiene i suoi diritti e obblighi conformemente all’articolo VI del GATT 1994 e all’Accordo antidum- ping, fatti salvi i paragrafi 3–8.
Art. 2.15 Misure di salvaguardia globali
Ciascuna Parte mantiene i propri diritti e obblighi conformemente all’articolo XIX del GATT 199428 e all’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia29. Nell’adot- tare misure ai sensi di queste disposizioni dell’OMC, le Parti rinunciano, conforme- mente alla legislazione e alla giurisprudenza dell’OMC nonché alle loro legislazioni nazionali, ad applicarle alle importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.
Art. 2.16 Misure di salvaguardia transitorie
1. Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi doganali in virtù del pre- sente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da causare o rischiare di causare un grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia transitorie limitate al minimo necessario per prevenire o porre rimedio al danno conformemente ai paragrafi 2–9.
2. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo quando, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia30, sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.
3. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare misure consistenti nel portare il dazio doganale applicabile a tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti:
(a) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) nel momento in cui la misura è adottata; o
(b) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo.
4. Le misure di salvaguardia transitorie sono adottate solo per un periodo non supe- riore a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, la Parte importatrice può esten- dere le misure fino a un massimo di tre anni. Alle Parti esportatrici interessate dall’estensione delle misure di salvaguardia transitorie è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente. Non è applicata alcuna misura di salvaguardia transitoria all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente oggetto di tale misura.
5. La Parte intenzionata ad adottare o estendere una misura di salvaguardia transito- ria in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e, in ogni caso, prima di adottare o estendere la misura. La notifica contiene tutte le informa- zioni pertinenti, in particolare le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto in
28 RS 0.632.20, allegato 1A.1
29 RS 0.632.20, allegato 1A.14
30 RS 0.632.20, allegato 1A.14
questione e della misura di salvaguardia proposta, nonché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua durata prevista e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. In caso di proroga della misura ai sensi del paragrafo 4, la notifica specifica anche la compensazione prevista.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 al fine di agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare o estendere una misura di salvaguardia transitoria ai sensi del paragrafo 3 per ovviare al problema. In assenza di una compensazione consen- suale ai sensi del paragrafo 4, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia transitoria è notificata immediatamente alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia transitoria e la misura compensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funziona- mento del presente Accordo. La Parte che adotta una misura compensativa la applica soltanto per il periodo strettamente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto durante l’estensione della misura di salvaguardia transitoria.
7. In circostanze critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia transitoria provvisoria dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare tale misura lo notifica immediatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica sono avviate le procedure previste nel presente articolo.
8. Ogni misura di salvaguardia transitoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia transitoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della misura di cui ai paragrafi 3 e 4. Qualsiasi aumento tariffario è prontamente rimborsato se dall’inchiesta descritta nel paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute.
9. Una misura di salvaguardia transitoria può essere applicata entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 2.17 Eccezioni generali
Si applica l’articolo XX del GATT 199431, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 2.18 Eccezioni in materia di sicurezza
Si applica l’articolo XXI del GATT 199432, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
31 RS 0.632.20, allegato 1A.1
32 RS 0.632.20, allegato 1A.1
Art. 2.19 Bilancia dei pagamenti
1. Se una Parte si trova o corre l’imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, essa può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 199433 e nell’Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199434, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.
2. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo lo notifica prontamente alle altre Parti.
Capitolo 3
Commercio di prodotti agricoli
Art. 3.1 Campo d’applicazione
Il presente capitolo si applica al commercio tra le Parti di prodotti diversi da quelli menzionati nell’allegato I, di seguito denominati «prodotti agricoli».
Art. 3.2 Concessioni tariffarie
1. La Georgia accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli originari di uno Stato dell’AELS, come specificato negli allegati V–VII.
2. Ogni Stato dell’AELS accorda concessioni tariffarie per prodotti agricoli origina- ri della Georgia, come specificato negli allegati V–VII.
Art. 3.3 Altre disposizioni
Il commercio di prodotti agricoli è retto dalle seguenti disposizioni del capitolo 2, che si applicano mutatis mutandis: articoli 2.2 sulle regole d’origine e sulle modalità di cooperazione amministrativa, 2.4 sui dazi all’esportazione, 2.5 sulla valutazione in dogana, 2.6 sulle restrizioni quantitative, 2.7 sulle spese e le formalità, 2.8 sull’imposizione fiscale e i regolamenti nazionali, 2.9 sugli ostacoli tecnici agli scambi, 2.10 sull’agevolazione degli scambi, 2.12 sulle imprese commerciali di Stato, 2.14 sull’antidumping, 2.15 sulle misure di salvaguardia globali, 2.16 sulle misure di salvaguardia transitorie, 2.17 sulle eccezioni generali, 2.18 sulle eccezioni in materia di sicurezza e 2.19 sulla bilancia dei pagamenti.
Art. 3.4 Dialogo
Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli, adoperandosi per trovare soluzioni adeguate attraverso il dialogo e le consultazioni.
33 RS 0.632.20, allegato 1A.1
34 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c
Art. 3.5 Ulteriore liberalizzazione
Le Parti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione del commer- cio reciproco di prodotti agricoli, tenendo conto degli accordi sui prodotti agricoli trasformati, della struttura delle loro relazioni commerciali nell’ambito dei prodotti agricoli, delle particolari sensibilità di tali prodotti, dello sviluppo della politica agricola delle Parti e degli sviluppi nei consessi bilaterali e multilaterali. Al fine di raggiungere tale obiettivo, le Parti si consultano durante le riunioni del Comitato misto.
Capitolo 4
Misure sanitarie e fitosanitarie
Art. 4.1 Obiettivi
Gli obiettivi del presente capitolo sono i seguenti:
(a) promuovere l’attuazione dell’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie35 (di seguito denominato «Accordo SPS»);
(b) rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo delle misure sanitarie e fito- sanitarie per agevolare gli scambi e l’accesso ai rispettivi mercati;
(c) agevolare lo scambio di informazioni tra le Parti e migliorare la compren- sione reciproca dei rispettivi sistemi normativi; e
(d) risolvere efficacemente questioni commerciali che incidono sugli scambi tra le Parti nel campo d’applicazione del presente capitolo.
Art. 4.2 Campo d’applicazione
Il presente capitolo si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie che possono incide- re direttamente o indirettamente sugli scambi commerciali tra le Parti.
Art. 4.3 Ripresa dell’Accordo SPS
Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, si applica l’Accordo SPS36, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 4.4 Norme internazionali
Ai fini del presente capitolo, per «norme internazionali» si intendono le norme, le linee guida e le raccomandazioni della Commissione del Codex Alimentarius (CAC), dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e delle organizzazioni internazionali e regionali rilevanti che operano nel quadro della Convenzione inter- nazionale per la protezione delle piante (IPPC)37.
35 RS 0.632.20, allegato 1A.4
36 RS 0.632.20, allegato 1A.4
37 RS 0.916.20
Art. 4.5 Ispezioni, sistema di certificazione e audit di sistema
1. Le Parti importatrici basano le valutazioni dei sistemi d’ispezione e di certifica- zione della Parte esportatrice su norme internazionali38.
2. Le Parti convengono di utilizzare gli audit di sistema come metodo di valutazione preferenziale. La necessità di effettuare ispezioni in loco deve essere giustificata.
3. Gli interventi correttivi, i termini e le ulteriori procedure di verifica sono, se necessario, documentati in modo chiaro in un rapporto di valutazione.
4. I costi risultanti dallo svolgimento degli audit sono a carico della Parte importa- trice.
5. La Parte importatrice fornisce per scritto alla Parte esportatrice le informazioni rilevanti entro 60 giorni dall’audit. La Parte esportatrice si pronuncia su tali infor- mazioni entro 45 giorni. I commenti trasmessi dalla Parte esportatrice sono inseriti nel rapporto di valutazione.
Art. 4.6 Certificati
Le Parti convengono di cooperare per ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il numero di modelli di certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. Se sono richiesti certificati ufficiali, questi devono essere conformi ai principi stabiliti nelle norme internazionali. Se una Parte introduce o modifica un certificato, notifica il più presto possibile alle altre Parti, in inglese, il certificato nuovo o modificato. La Parte fornisce la base oggettiva e la giustificazione del certificato nuovo o modificato. Alle Parti esportatrici è accordato un periodo di tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti.
Art. 4.7 Cooperazione
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e agevolare l’accesso ai rispettivi mercati. Tale cooperazione comprende, in particolare, la cooperazione tra istituzioni scientifiche che forniscono alle Parti consulenze scientifiche e analisi dei rischi.
2. Le Parti garantiscono che tutte le regolamentazioni adottate in materia di misure sanitarie e fitosanitarie siano pubblicate e disponibili su Internet. Su richiesta, le Parti forniscono in inglese informazioni supplementari concernenti le condizioni d’importazione.
3. Le Parti si notificano a vicenda ogni cambiamento sostanziale nella struttura, nell’organizzazione e nell’attribuzione di responsabilità delle loro autorità compe- tenti e dei loro organi di contatto.
4. Se una Parte introduce nuove misure sanitarie o fitosanitarie, la sua autorità competente fornisce, su richiesta e se possibile in inglese, una valutazione dei rischi appropriata che giustifichi la misura.
38 In particolare, norme e direttive della CAC sui sistemi d’ispezione e di certificazione delle importazioni ed esportazioni alimentari (CAC/GL 26-1997).
Art. 4.8 Controlli all’importazione
1. Le condizioni e i controlli all’importazione dei prodotti importati che rientrano nel presente capitolo si basano sui rischi legati a tali prodotti e sono applicati in modo non discriminatorio. I controlli all’importazione e i controlli al confine sono svolti il più rapidamente possibile, in modo da non ostacolare inutilmente gli scambi.
2. Su richiesta, le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sulla frequenza dei controlli all’importazione o su cambiamenti di frequenza.
3. Ciascuna Parte consente al responsabile di una spedizione sottoposta a campio- namento e analisi di richiedere, nel quadro del campionamento ufficiale, l’opinione di un secondo esperto.
4. Il controllo delle importazioni è organizzato conformemente alle norme interna- zionali39.
5. I prodotti oggetto di controlli casuali e di routine non dovrebbero essere trattenuti alla frontiera in attesa dei risultati dei controlli.
6. Se i prodotti sono trattenuti alla frontiera per un presunto rischio, la decisione di sdoganamento deve essere presa il più presto possibile. Le Parti intraprendono ogni sforzo necessario per evitare il deterioramento delle merci deperibili. Ai fini del presente capitolo, per «merci deperibili» si intendono i prodotti che si deteriorano rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di conservazione appropriate.
7. Se un prodotto è respinto presso un punto di entrata a causa di un problema sanitario o fitosanitario grave e comprovato, l’autorità competente della Parte espor- tatrice è informata il più presto possibile. Ai fini della presente disposizione, per
«problema sanitario o fitosanitario grave» si intendono i casi per i quali le norme internazionali40 prevedono una notifica tra le autorità competenti.
8. Se un prodotto è respinto presso un punto di entrata, la base oggettiva e la giusti- ficazione scientifica sono notificate, su richiesta, il più presto possibile per scritto alla Parte esportatrice.
9. Se una Parte trattiene presso un punto di entrata prodotti esportati da un’altra Parte a causa della presunta inosservanza di misure sanitarie o fitosanitarie, la giusti- ficazione oggettiva è prontamente notificata all’importatore o al suo rappresentante.
10. Ciascuna Parte garantisce procedure legali adeguate che consentano all’importa- tore o a ogni altra persona responsabile di una spedizione, nonché al suo rappresen- tante, di impugnare la decisione di respingere i suoi prodotti presso un punto di entrata.
39 In particolare, le direttive della CAC sui sistemi di controllo delle importazioni alimentari (CAC/GL 47-2003) e le direttive sul design, sul funzionamento, sulla valutazione e sull’accreditamento dei sistemi d’ispezione e di certificazione delle importazioni ed esportazioni alimentari (CAC/GL 26-1997).
40 In particolare, le direttive della CAC, dell’OIE e dell’IPPC sullo scambio di informazioni tra i Paesi in materia di respingimento di alimenti importati.
Art. 4.9 Consultazioni
Le consultazioni sono organizzate su richiesta di una Parte la quale ritenga che un’altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo agli scambi. Queste consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e perseguono una soluzione reciprocamente accettabile. Su richiesta di una Parte, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest’ultimo ne viene informato. Per le merci deperibili le consultazioni tra le autorità competenti delle Parti sono organiz- zate senza indebito ritardo. Tali consultazioni possono svolgersi secondo qualsiasi modalità convenuta41.
Art. 4.10 Riesame
Su richiesta di una Parte, le Parti convengono senza indebito ritardo di concedersi reciprocamente il trattamento accordato da ogni Parte all’Unione europea in materia di regolamentazioni sanitarie e fitosanitarie.
Art. 4.11 Organi di contatto
Ai fini del presente capitolo, le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Capitolo 5 Scambi di servizi
Art. 5.1 Portata e campo d’applicazione
1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da governi o autori- tà centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.
2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all’esercizio dei diritti di traffico aereo, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3 dell’allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo42. Le definizioni del paragrafo 6 dell’allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS sono inserite nel presente Accordo e divengono parte integrante del presente capitolo.
3. Gli articoli 5.4, 5.5 e 5.6 non si applicano a leggi, ordinanze o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati a scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una rivendita commer- ciale.
41 Xxxxx inteso che le consultazioni tenute in conformità con il presente articolo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 12 o nell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC..
42 RS 0.632.20, allegato 1B
Art. 5.2 Inserimento delle disposizioni del GATS
Se una disposizione del presente capitolo prevede che una disposizione del GATS43 sia inserita nel presente capitolo e ne divenga parte integrante, i termini utilizzati nella disposizione del GATS sono intesi come segue:
(a) per «membro» si intende Parte;
(b) per «elenco» si intende un elenco di cui all’articolo 5.18 e contenuto nell’allegato VIII; e
(c) per «impegno specifico» si intende un impegno specifico riportato in un elenco di cui all’articolo 5.18.
Art. 5.3 Definizioni Ai fini del presente capitolo:
(a) le seguenti definizioni dell’articolo I del GATS44 sono inserite nel presente capitolo e ne divengono parte integrante:
(i) «scambi di servizi»,
(ii) «servizi», e
(iii) «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi»;
(b) per «prestatore di servizi» si intende una persona che fornisce o che intende fornire un servizio45;
(c) per «persona fisica di un’altra Parte» si intende una persona fisica che, con- formemente alla legislazione dell’altra Parte, è:
(i) un cittadino di tale altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell’OMC, o
(ii) un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte se tale altra Parte accorda sostanzialmente lo stesso trattamen- to ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini relativamente alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della fornitura di servizi mediante la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente di tale altra Parte che risiede nel territorio di una Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell’OMC;
(d) per «persona giuridica di un’altra Parte» si intende una persona giuridica:
43 RS 0.632.20, allegato 1B
44 RS 0.632.20, allegato 1B
45 Se il servizio non è fornito o se non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un uffi- cio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla per- sona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai prestatori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale attraverso la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non è esteso ad altre parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.
(i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte e che svolge un’importante attività economica nel territorio di:
(aa) una Parte, o
(bb) un qualsiasi membro dell’OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale altra Parte o da persone giuridiche che sod- disfano tutte le condizioni di cui alla lettera (i)(aa), o
(ii) nel caso della fornitura di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
(aa) persone fisiche di tale altra Parte, o
(bb) persone giuridiche dell’altra Parte di cui alla lettera (d)(i);
(e) le seguenti definizioni dell’articolo XXVIII del GATS sono inserite nel pre- sente capitolo e ne divengono parte integrante:
(i) «misura»,
(ii) «fornitura di servizi»,
(iii) «misure adottate dai membri che incidono sugli scambi di servizi»,
(iv) «presenza commerciale»,
(v) «settore» di un servizio,
(vi) «servizio fornito da un altro membro»,
(vii) «prestatore monopolista di un servizio»,
(viii) «consumatore di servizi»,
(ix) «persona»,
(x) «persona giuridica»,
(xi) «posseduta», «controllata» e «affiliata», e
(xii) «imposte dirette».
Art. 5.4 Trattamento della nazione più favorita
1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all’articolo VII del GATS46 e le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all’allegato IX, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi le Parti accordano immediatamente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V o dell’articolo Vbis del GATS.
3. Se una Parte conclude un accordo notificato conformemente all’articolo V o all’articolo Vbis del GATS, essa offre a qualsiasi Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.
46 RS 0.632.20, allegato 1B
4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono retti dall’articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.
Art. 5.5 Accesso al mercato
Si applica l’articolo XVI del GATS47, che è inserito nel presente capitolo e ne divie- ne parte integrante.
Art. 5.6 Trattamento nazionale
Si applica l’articolo XVII del GATS48, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.
Art. 5.7 Impegni supplementari
Si applica l’articolo XVIII del GATS49, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.
Art. 5.8 Regolamentazione nazionale
1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure d’applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, al tempestivo riesame di decisioni amministrati- ve che incidono sugli scambi di servizi e, se necessario, alla definizione di opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla deci- sione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Qualora una Parte richieda l’autorizzazione per la fornitura di un servizio, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità com- petenti di tale Parte forniscono, senza indebito ritardo, informazioni concernenti lo stato della domanda.
4. Ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza, in tutti i settori di servizi, siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio.
5. Per garantire che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza non costituiscano
47 RS 0.632.20, allegato 1B
48 RS 0.632.20, allegato 1B
49 RS 0.632.20, allegato 1B
inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Comitato misto prende una decisione volta a inserire nel presente Accordo ogni norma elaborata in seno all’OMC conformemente all’articolo VI paragrafo 4 del GATS50. Le Parti possono inoltre decidere, congiun- tamente o bilateralmente, di elaborare ulteriori norme.
6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5 e, se così disposto dalle Parti, le norme elaborate congiuntamente o bilateralmente in virtù del presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, la Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vani- fichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che:
(i) sia più onerosa del dovuto per garantire la qualità del servizio; o
(ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una limitazione alla fornitura del servizio.
(b) Nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti dalla lettera (a), si tiene conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali rilevanti applicate da tale Parte. Ai fini del presente capitolo, per «organizzazioni internazionali competenti» si intendono organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi rilevanti di tutte le Parti.
7. Ciascuna Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professionisti di un’altra Parte.
Art. 5.9 Riconoscimento
1. Ai fini dell’adempimento delle loro norme o dei criteri necessari per la conces- sione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debitamente conto di qualsiasi richiesta di un’altra Parte di riconoscere la formazio- ne o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati in tale altra Parte. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con tale altra Parte o essere accordato autonomamente.
2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di terzi, tale Parte offre a un’altra Parte adeguate possibilità di negoziare con essa l’adesione all’accordo o all’intesa, esistenti o futuri, o di negoziarne altri analoghi. Se una Parte accorda unilateralmente il riconoscimento, essa offre adeguate possibilità a un’altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere ricono- sciuti.
3. Qualsiasi accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’arti- colo VII paragrafo 3 del GATS51.
50 RS 0.632.20, allegato 1B
51 RS 0.632.20, allegato 1B
Art. 5.10 Circolazione di persone fisiche
1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, relativamente alla fornitura di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.
2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il relativo servizio conformemente ai termini di tale impegno.
4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamenta- re l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei loro territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantir- ne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti trag- gono dai termini di un impegno specifico52.
Art. 5.11 Trasparenza
I paragrafi 1 e 2 dell’articolo III e l’articolo IIIbis del GATS53 sono inseriti nel pre- sente capitolo e ne divengono parte integrante.
Art. 5.12 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi
Si applicano i paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo VIII del GATS54, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.
Art. 5.13 Pratiche commerciali
Si applica l’articolo IX del GATS55, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante.
Art. 5.14 Pagamenti e trasferimenti
1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 5.15, una Parte non applica restri- zioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dallo Statuto del Fondo monetario internazionale56 (di seguito denominato «FMI»), compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi a tale Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che
52 Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
53 RS 0.632.20, allegato 1B
54 RS 0.632.20, allegato 1B
55 RS 0.632.20, allegato 1B
56 RS 0.979.1
siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 5.15 o su richiesta del FMI.
Art. 5.15 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS57, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.
3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.
Art. 5.16 Sovvenzioni
1. Una Parte che ritenga di essere influenzata negativamente da una sovvenzione concessa da un’altra Parte può richiedere consultazioni ad hoc con l’altra Parte al riguardo. La Parte richiesta è tenuta ad avviare simili consultazioni58.
2. Le Parti esaminano le disposizioni concordate ai sensi dell’articolo XV del GATS59 nell’intento di inserirle nel presente capitolo.
Art. 5.17 Eccezioni
Si applicano l’articolo XIV e il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS60, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante.
Art. 5.18 Elenchi di impegni specifici
1. Ciascuna Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 5.5, 5.6 e 5.7. Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano:
(a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato;
(b) le condizioni e i requisiti riguardanti il trattamento nazionale;
(c) gli obblighi relativi agli impegni supplementari di cui all’articolo 5.7; e
(d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore.
2. Le misure incompatibili con gli articoli 5.5 e 5.6 sono soggette all’articolo XX paragrafo 2 del GATS61.
3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’allegato VIII.
57 RS 0.632.20, allegato 1B
58 Resta inteso che le consultazioni tenute in conformità con il paragrafo 1 non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti sanciti nel capitolo 12 o nell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC.
59 RS 0.632.20, allegato 1B
60 RS 0.632.20, allegato 1B
61 RS 0.632.20, allegato 1B
Art. 5.19 Modifica degli elenchi
Su richiesta scritta di una Parte, le Parti avviano consultazioni per valutare l’opportunità di modificare o revocare un impegno specifico contenuto nell’elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si svolgono entro tre mesi dal ricevimento della domanda. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello previsto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. Le modifiche degli elenchi sono soggette agli articoli 11 e 13.2.
Art. 5.20 Riesame
Per liberalizzare progressivamente gli scambi di servizi, le Parti mirano a riesamina- re periodicamente i loro elenchi di impegni specifici e i loro elenchi di esenzioni alla NPF. Il primo riesame ha luogo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 5.21 Allegati
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo:
(a) allegato VIII (Elenchi di impegni specifici);
(b) allegato IX (Elenchi di esenzioni alla NPF);
(c) allegato X (Servizi finanziari);
(d) allegato XI (Servizi di telecomunicazione);
(e) allegato XII (Trasporto marittimo e servizi ivi connessi); e
(f) allegato XIII (Servizi connessi all’energia).
Capitolo 6
Stabilimento di presenze commerciali
Art. 6.1 Portata e campo d’applicazione
1. Il presente capitolo si applica alle presenze commerciali in tutti i settori, fatto salvo quello dei servizi, come disposto dall’articolo 5.162.
2. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti da altri accordi internazionali in materia di investimenti o tassazione dei quali uno o più Stati dell’AELS e la Georgia sono firmatari.
Art. 6.2 Definizioni Ai fini del presente capitolo:
62 Resta inteso che i servizi espressamente esclusi dal campo d’applicazione del capitolo 5 non rientrano in quello del presente capitolo.
(a) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
(b) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costi- tuita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi di una Parte e che svolge un’importante attività economica nel territorio di questa Parte;
(c) per «persona fisica» si intende un cittadino o un residente permanente di una Parte conformemente alle sue leggi vigenti;
(d) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento com- merciale, anche mediante:
(i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuri- dica, o
(ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappre- sentanza,
nel territorio di un’altra Parte per svolgervi un’attività economica.
Art. 6.3 Trattamento nazionale
In conformità con l’articolo 6.4 e con le riserve definite nell’allegato XIV, ciascuna Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un’altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presen- ze commerciali.
Art. 6.4 Riserve
1. L’articolo 6.3 non si applica:
(a) alle riserve elencate da una Parte nell’allegato XIV;
(b) agli emendamenti a una riserva di cui alla lettera (a), nella misura in cui tali emendamenti non rendano la riserva meno conforme all’articolo 6.3;
(c) a ogni nuova riserva adottata da una Parte e inserita nell’allegato XIV che non compromette il livello generale degli impegni contratti da tale Parte mediante il presente Accordo,
nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l’articolo 6.3.
2. Nel quadro dei riesami previsti dall’articolo 6.12, le Parti si impegnano a riesa- minare almeno ogni tre anni lo stato delle riserve stabilite nell’allegato XIV al fine di ridurle o eliminarle.
3. Una Parte può in qualsiasi momento, su richiesta di un’altra Parte o unilateral- mente, eliminare tutte le proprie riserve stabilite nell’allegato XIV o una parte di esse mediante notifica scritta alle altre Parti.
4. Una Parte può in qualsiasi momento introdurre una nuova riserva nell’alle- gato XIV conformemente al paragrafo 1 lettera (c) mediante notifica scritta alle altre
Parti. Ricevuta tale notifica scritta, le altre Parti possono richiedere consultazioni in merito alla riserva. In presenza di una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva si consulta con la Parte richiedente.
Art. 6.5 Personale chiave
1. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche di un’altra Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche delle altre Parti l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio per esercitare attività collegate alla presenza commerciale, compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici.
2. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche di un’altra Parte e alla loro presenza commerciale di impiegare, in relazione alla presenza commerciale, il personale chiave scelto dalla persona fisica o giuridica, indipendentemente da nazionalità e cittadinanza, a condi- zione che tale personale sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel suo territorio e che l’impiego in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo che gli sono stati accordati.
3. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente l’ingresso e il soggiorno temporaneo e fornisce la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni della persona fisica a cui sono stati accorda- ti a titolo temporaneo l’ingresso, il soggiorno e il permesso di lavoro conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni sono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.
Art. 6.6 Diritto di regolamentare
1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.
2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinun- ciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare la realizzazione, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un’altra Parte o di un Paese terzo.
Art. 6.7 Trasparenza
Le leggi, le regolamentazioni, le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative di portata generale adottati da una Parte nonché gli accordi in vigore tra le Parti su questioni contemplate nel presente capitolo sono pubblicati prontamente o altrimenti resi pubblici in modo da consentire alle Parti e alle loro persone fisiche e giuridiche di prenderne conoscenza. Nessuna disposizione del presente articolo costringe una Parte a divulgare informazioni confidenziali ai sensi della sua legislazione nazionale o che ostacolino l’applicazione della legge o che siano altrimenti contrarie all’interesse pubblico o che pregiudichino i legittimi interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.
Art. 6.8 Pagamenti e trasferimenti
1. Fatte salve le circostanze previste dall’articolo 6.9, le Parti non applicano restri- zioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali relativi ad attività legate alla presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi.
2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti nello Statuto del FMI63, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi al suddetto Statuto, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transa- zioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
Art. 6.9 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.
2. Si applicano i paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS64, che sono inseriti nel presente capitolo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.
3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni lo notifica prontamente al Comitato misto.
Art. 6.10 Eccezioni generali
Si applica l’articolo XIV del GATS65, che è inserito nel presente capitolo e ne divie- ne parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 6.11 Eccezioni in materia di sicurezza
Si applica il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS66, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 6.12 Riesame
Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico in seno al Comitato misto per quanto riguarda la possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.
Capitolo 7
Protezione della proprietà intellettuale
Art. 7 Protezione della proprietà intellettuale
1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tute- lare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria,
63 RS 0.979.1
64 RS 0.632.20, allegato 1B
65 RS 0.632.20, allegato 1B
66 RS 0.632.20, allegato 1B
conformemente alle disposizioni del presente capitolo, dell’allegato XV e degli accordi internazionali ivi menzionati.
2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio67 (di seguito deno- minato «Accordo TRIPS»).
3. Ciascuna Parte accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Le deroghe a tale obbli- go devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in parti- colare agli articoli 4 e 5.
4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel pre- sente capitolo e nell’allegato XV, al fine di estendere ulteriormente i livelli di prote- zione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Capitolo 8 Appalti pubblici
Art. 8.1 Portata e campo d’applicazione
1. Il presente capitolo si applica a ogni misura delle Parti concernente gli appalti disciplinati. Ai fini del presente capitolo, per «appalto disciplinato» si intende un appalto a fini pubblici:
(a) di merci, servizi o di una loro combinazione:
(i) come specificato nelle appendici dell’allegato XX di ciascuna Parte, e
(ii) non finalizzato alla vendita o rivendita a fini commerciali o alla produ- zione o fornitura di merci o servizi destinati alla vendita o rivendita a fini commerciali;
(b) in qualsiasi forma contrattuale, compresi l’acquisto, l’affitto, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
(c) il cui valore, stimato in base alle norme specificate nell’appendice 9 dell’allegato XVI, sia pari o superiore alla soglia rilevante specificata nelle appendici 1–3 dell’allegato XVI al momento della pubblicazione di un avvi- so conformemente all’articolo 8.10;
(d) gestito da un ente aggiudicatore;
(e) non altrimenti escluso dalle norme di cui al paragrafo 2 o dell’allegato XVI.
67 RS 0.632.20, allegato 1C
2. Il presente capitolo non si applica:
(a) all’acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni im- mobili o ai diritti ivi connessi;
(b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, prestiti, conferi- menti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
(c) alla fornitura o all’acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
(d) ai contratti di pubblico impiego;
(e) agli appalti indetti:
(i) allo scopo specifico di fornire assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo,
(ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo in- ternazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione congiunta di progetti da parte dei Paesi firmatari, o
(iii) in base a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione inter- nazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capitolo.
Art. 8.2 Definizioni Ai fini del presente capitolo:
(a) per «merce o servizio commerciale» si intende qualsiasi merce o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato a un fine non pubblico;
(b) per «servizio edile» si intende qualsiasi servizio finalizzato alla realizzazio- ne, tramite qualsiasi mezzo, di opere di ingegneria civile o edile in base alla divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC) e alle corrispondenti divisioni, gruppi, classi e catego- rie del CPV;
(c) per «giorno» si intende il giorno civile;
(d) per «asta elettronica» si intende un processo iterativo che prevede l’utilizzo di mezzi elettronici con cui i prestatori di servizi possono presentare nuove tariffe o nuovi valori degli elementi non tariffari quantificabili dell’offerta relativi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
(e) per «per scritto» o «scritto» si intende qualsiasi forma di espressione verbale o numerica che può essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, comprese le informazioni trasmesse o memorizzate;
(f) per «gara a trattativa privata» si intende una procedura di gara in cui l’ente aggiudicatore contatta uno o più prestatori di servizi a sua scelta;
(g) per «misura» si intende qualsiasi legge, regolamentazione, procedura, istru- zione o pratica amministrativa o qualsiasi iniziativa emanati da un ente aggiudicatore in relazione a un appalto disciplinato;
(h) per «elenco di prestatori di servizi» si intende un elenco di prestatori di ser- vizi che secondo un ente aggiudicatore soddisfano le condizioni per l’iscri- zione in questo elenco e che l’ente aggiudicatore intende utilizzare a più riprese;
(i) per «bando di gara per un appalto previsto» si intende un avviso pubblicato da un ente aggiudicatore che invita i prestatori di servizi interessati a presen- tare una domanda di partecipazione, un’offerta o entrambe;
(j) per «avviso di appalti programmati» si intende un avviso pubblicato da un ente aggiudicatore concernente i suoi futuri progetti di appalto;
(k) per «compensazioni» si intende qualsiasi condizione o impegno che incen- tiva lo sviluppo locale o migliora i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l’utilizzo di contenuti di origine nazionale, la concessione di licenze tecnologiche, gli investimenti, il commercio in compensazione e azioni o requisiti simili;
(l) per «gara aperta» si intende una procedura di gara in cui tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare un’offerta;
(m) per «persona» si intende una persona fisica o una persona giuridica;
(n) per «ente aggiudicatore» si intende un ente contemplato nelle appendici 1–3 dell’allegato XVI;
(o) per «prestatore di servizi qualificato» si intende un prestatore di servizi che secondo un ente aggiudicatore soddisfa le condizioni di partecipazione;
(p) per «gara selettiva» si intende una procedura di gara in cui l’ente aggiudica- tore invita solo prestatori di servizi qualificati o registrati a presentare un’offerta;
(q) per «servizi» si intende qualsiasi servizio edile, salvo altrimenti disposto;
(r) per «norma» si intende un documento approvato da un organismo accredita- to contenente regole, linee guida o caratteristiche di merci, servizi o relativi processi e metodi di produzione destinati a uso comune o ripetuto e il cui rispetto non è obbligatorio. Una norma può comprendere o riguardare esclu- sivamente i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marca- tura ed etichettatura relativi a una merce, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
(s) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisce o potrebbe fornire merci o servizi; e
(t) per «specifica tecnica» si intende qualsiasi requisito d’appalto che:
(i) stabilisce le caratteristiche delle merci o dei servizi appaltati, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura, o
(ii) i requisiti in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura relativi a una merce o a un servizio.
Art. 8.3 Sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell’ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indi- spensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga neces- sario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in un modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condi- zioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le Parti, nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una qualsiasi Parte di imporre o applicare misure:
(a) necessarie a tutelare la morale pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
(b) necessarie a proteggere la vita o la salute di uomini, animali o piante;
(c) necessarie a proteggere la proprietà intellettuale; o
(d) riguardanti merci o servizi forniti da persone disabili, istituzioni filantropi- che o mediante il lavoro carcerario.
Art. 8.4 Trattamento nazionale e non discriminazione
1. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori accordano immediatamente e incondizionatamente alle merci e ai servizi di ogni altra Parte e ai prestatori di servizi di ogni altra Parte che offrono tali merci e servizi un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci, ai servizi e ai prestatori di servizi nazionali.
2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti pubblici disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori si astengono:
(a) dall’accordare a un prestatore di servizi stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello riservato ad altri prestatori di servizi stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario; o
(b) dal discriminare i prestatori di servizi stabiliti in loco in base al principio secondo cui le merci o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono merci e servizi di un’altra Parte.
Art. 8.5 Utilizzo di mezzi elettronici
1. Le Parti si impegnano, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazio- ne elettronici per consentire un’efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discrimina- zione.
2. Qualora gestisca per via elettronica gli appalti disciplinati, l’ente aggiudicatore:
(a) garantisce che l’appalto sia condotto utilizzando sistemi e programmi infor- matici, compresi quelli relativi all’autenticazione e alla crittografia, che sia- no comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
(b) predispone dispositivi atti a garantire l’integrità delle domande di partecipa- zione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricevimento e la prevenzione dell’accesso indebito.
Art. 8.6 Gestione degli appalti
L’ente aggiudicatore gestisce gli appalti disciplinati con trasparenza e imparzialità onde:
(a) garantire la conformità con il presente capitolo, utilizzando procedure quali le gare aperte, le gare selettive e le gare a trattativa privata;
(b) evitare conflitti d’interesse; e
(c) prevenire pratiche fraudolente.
Art. 8.7 Regole d’origine
Ai fini degli appalti disciplinati, nessuna Parte applica alle merci o ai servizi impor- tati o forniti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle applicate contempora- neamente nel corso di normali scambi commerciali.
Art. 8.8 Compensazioni
Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le Parti e i loro enti aggiudicatori non sollecitano, né considerano, impongono o prevedono compensazioni.
Art. 8.9 Informazioni sul sistema degli appalti
1. Ciascuna Parte pubblica prontamente, mediante un mezzo d’informazione elet- tronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia un’ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, qualsiasi misura di applicazione generale concer- nente gli appalti disciplinati e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni.
2. Ciascuna Parte fornisce a qualsiasi altra Parte, su richiesta, ulteriori informazioni sull’applicazione di tali misure.
Art. 8.10 Avvisi
1. Per ogni appalto disciplinato, l’ente aggiudicatore pubblica un bando di gara per un appalto previsto, salvo nei casi di cui all’articolo 8.18. Il bando è pubblicato sul mezzo d’informazione elettronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato
XVI. Tale mezzo d’informazione ha un’ampia diffusione e i bandi rimangono acces- sibili al pubblico almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. Il bando:
(a) è consultabile gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso per gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 1 dell’allegato XVI; e
(b) qualora sia consultabile per xxx xxxxxxxxxxx, x accessibile almeno mediante link da un portale elettronico gratuito per gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allegato XVI.
2. Le Parti, compresi gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allegato XVI, sono sollecitate a pubblicare i loro bandi gratuitamente per via elettronica da un unico punto d’accesso.
3. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, ogni bando di gara per un appalto previsto comprende le informazioni specificate nell’appendice 10 dell’allegato XVI.
4. Ciascuna Parte invita i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sull’apposito mezzo d’informazione elettronico o cartaceo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XX, il più presto possibile durante l’anno, un avviso concernente i loro futuri progetti di appalti (di seguito denominato «avviso di appalti programmati»). L’avviso di appalti programmati comprende l’oggetto dell’appalto e la data fissata per la pubblicazione del bando di gara per un appalto previsto.
5. Gli enti aggiudicatori di cui all’appendice 2 o 3 dell’allegato XVI possono utiliz- zare un avviso di appalti programmati come bando di gara per un appalto previsto, purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elenca- te nel paragrafo 2 e specifichino che spetta ai prestatori di servizi interessati manife- stare all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto.
Art. 8.11 Condizioni di partecipazione
1. Nello stabilire le condizioni di partecipazione e nel valutare se un prestatore di servizi soddisfa tali condizioni, una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori:
(a) subordina la partecipazione all’appalto solo alle condizioni essenziali atte a garantire che i prestatori di servizi possiedano la capacità giuridica e finan- ziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all’esecuzione dell’appalto;
(b) ne valuta la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all’attività commerciale da questi svolta sia all’interno che al di fuori del territorio della Parte cui l’ente aggiudicatore appartiene;
(c) effettua la valutazione solo in funzione delle condizioni previamente specifi- cate dall’ente aggiudicatore nei bandi o nella documentazione di gara;
(d) non subordina la partecipazione del prestatore di servizi alla condizione di avere già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un ente aggiudicatore di una determinata Parte;
(e) può richiedere una precedente esperienza in materia ove ciò sia essenziale per adempiere i requisiti dell’appalto.
2. Se è in possesso di elementi probatori, una Parte, compresi i suoi enti aggiudica- tori, può escludere un prestatore di servizi per i seguenti motivi:
(a) fallimento;
(b) false dichiarazioni;
(c) gravi o persistenti inadempienze di un qualsiasi requisito o obbligo sostan- ziale in relazione a precedenti appalti;
(d) sentenze definitive per crimini o altri reati gravi;
(e) cattiva condotta professionale o atti o omissioni che pregiudichino l’integrità commerciale del prestatore di servizi;
(f) mancato pagamento delle imposte.
Art. 8.12 Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione
1. Una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, può gestire un sistema di registra- zione dei prestatori di servizi in cui gli interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.
2. Una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, non adotta né applica sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l’effetto di creare inutili ostacoli alla partecipazione dei prestatori di servizi di qualsiasi altra Parte ai loro appalti.
3. L’ente aggiudicatore informa prontamente tutti i prestatori di servizi che presen- tano una domanda di partecipazione a un appalto della sua decisione al riguardo. L’ente che rifiuta la domanda di partecipazione o non riconosce più un prestatore di servizi come qualificato ne informa prontamente l’interessato trasmettendogli, su sua richiesta, una spiegazione scritta dei motivi della sua decisione.
4. Se un ente aggiudicatore intende indire una gara selettiva, esso consente a tutti i prestatori di servizi qualificati di parteciparvi, salvo che abbia indicato nel bando una limitazione del loro numero e i criteri per la loro selezione.
Art. 8.13 Elenchi multiuso
1. L’ente aggiudicatore può tenere un elenco multiuso di prestatori di servizi, pur- ché sia pubblicato una volta all’anno sull’apposito mezzo d’informazione indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVI un avviso che inviti i prestatori di servizi interes- sati a chiedere di essere iscritti nell’elenco e, se pubblicato elettronicamente, sia sempre accessibile nell’apposito mezzo indicato nell’appendice 7 dell’allegato XVI. In caso di elenchi con validità pari o inferiore ai tre anni l’ente aggiudicatore può
pubblicare l’avviso menzionato una sola volta all’inizio del periodo di validità dell’elenco.
2. L’avviso di cui al paragrafo 1 comprende le informazioni specificate nell’appen- dice 10 dell’allegato XVI.
3. L’ente aggiudicatore autorizza i prestatori di servizi a chiedere in qualsiasi mo- mento di essere iscritti in un elenco multiuso e include nell’elenco tutti i prestatori di servizi qualificati entro un termine ragionevole. L’ente aggiudicatore che rifiuta la domanda d’iscrizione in un elenco multiuso o esclude il prestatore di servizi da tale elenco ne informa prontamente l’interessato trasmettendogli, su sua richiesta, una spiegazione scritta dei motivi della sua decisione.
Art. 8.14 Documentazione di gara
1. L’ente aggiudicatore mette a disposizione dei prestatori di servizi la documenta- zione di gara contenente tutte le informazioni necessarie affinché questi possano preparare e presentare offerte valide. Salvo che tali informazioni siano già fornite nel bando di gara per un appalto previsto, la documentazione include una descrizione completa delle informazioni specificate nell’appendice 10 dell’allegato XVI.
2. Se gli enti aggiudicatori non rendono direttamente accessibili per via elettronica l’intera documentazione di gara e tutti i documenti giustificativi, essi mettono pron- tamente a disposizione la documentazione di gara su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato delle Parti. Gli enti aggiudicatori rispondono prontamente a ogni ragionevole richiesta di informazioni rilevanti da parte di prestatori di servizi interessati o partecipanti, purché tali informazioni non li favoriscano rispetto agli altri.
Art. 8.15 Specifiche tecniche
1. L’ente aggiudicatore non elabora, adotta, o applica specifiche tecniche, né pre- scrive procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di creare inutili ostacoli agli scambi tra le Parti.
2. Nel prescrivere le specifiche tecniche per le merci o i servizi appaltati, l’ente aggiudicatore, se necessario:
(a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e di requisiti fun- zionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
(b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, ove disponi- bili, o a standard europei, regolamenti tecnici nazionali68, norme nazionali o codici del settore edile.
3. Se le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descritti- ve, l’ente aggiudicatore indica, se necessario, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente», che saranno prese in considerazione
68 La Georgia può utilizzare regolamenti tecnici nazionali che differiscono dagli standard internazionali fino a settembre del 2022.
offerte di merci e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell’appalto.
4. L’ente aggiudicatore non prescrive specifiche tecniche che impongano o richia- mino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d’autore, un determinato disegno o tipo, un’origine specifica, un particolare produttore o un prestatore di servizi, salvo che non esista un altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell’appalto e a condizione che, in tali casi, l’ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».
5. L’ente aggiudicatore non può sollecitare o accettare, in modo tale da ostacolare la concorrenza, consulenze utilizzabili ai fini dell’elaborazione o dell’adozione di specifiche tecniche per un determinato appalto da persone che possono avere un interesse commerciale nell’appalto. La presente disposizione non impedisce di svolgere consultazioni preliminari di mercato conformemente al presente articolo.
6. Per garantire maggiore certezza, le Parti e i loro enti aggiudicatori possono, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecni- che intese a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali o a proteggere l’ambiente.
Art. 8.16 Modifiche alla documentazione di gara e alle specifiche tecniche
Se, prima dell’aggiudicazione di un appalto, l’ente aggiudicatore modifica i criteri o i requisiti indicati nel bando o nella documentazione di gara trasmessi ai prestatori di servizi partecipanti, ripubblica o modifica il bando o la documentazione di gara, esso comunica per scritto tutti i cambiamenti di cui sopra, emendamenti o nuove versioni del bando o della documentazione di gara:
(a) a tutti i prestatori di servizi partecipanti al momento della modifica o ripub- blicazione, ove noti, e, in tutti gli altri casi, secondo le stesse modalità utiliz- zate per trasmettere le informazioni originarie; e
(b) in tempo utile per consentire a tali prestatori di servizi di modificare e di ripresentare, se necessario, le offerte.
Art. 8.17 Termini
L’ente aggiudicatore accorda ai prestatori di servizi, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare domande di partecipazione e offerte valide, considerando in particolare la natura e la complessità dell’appalto. Ciascuna Parte applica i termini per la presentazione rispettando le condizioni specificate nell’appendice 8 dell’allegato XX. I termini e le loro eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i prestatori di servizi interessati o partecipanti.
Art. 8.18 Procedure di gara a trattativa privata
1. Purché non faccia valere la presente disposizione per evitare la concorrenza tra prestatori di servizi o discriminare i prestatori di servizi di altre Parti o proteggere i prestatori di servizi nazionali, un ente aggiudicatore può indire procedure di gara a
trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14,
8.17, 8.19, 8.20, 8.21 e 8.22 solo nelle seguenti circostanze:
(a) se:
(i) non gli è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione,
(ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara,
(iii) nessun prestatore di servizi soddisfa le condizioni di partecipazione, o
(iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo,
purché i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali;
(b) se le merci o i servizi possono essere forniti solo da un particolare prestatore di servizi e non esistono valide alternative né merci o servizi sostitutivi per i seguenti motivi:
(i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte,
(ii) la protezione di brevetti, diritti d’autore o altri diritti esclusivi, o
(iii) l’assenza di concorrenza per motivi tecnici;
(c) se sono forniti dal prestatore di servizi originario merci e servizi supplemen- tari non contemplati nell’appalto iniziale, perché la fornitura di tali merci e servizi da parte di un altro prestatore di servizi:
(i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispet- to dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchia- ture; programmi informatici, servizi o impianti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale,e
(ii) causerebbe all’ente aggiudicatore notevoli inconvenienti o un sostan- ziale incremento dei costi;
(d) se risulta strettamente necessario nel caso in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che l’ente aggiudicatore non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo utile le merci o i servizi ricorrendo a pro- cedure di gara aperta o selettiva;
(e) per merci acquistate su un mercato delle materie prime;
(f) se l’ente aggiudicatore appalta la fornitura di un prototipo, di un primo pro- dotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un particolare contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo origi- nale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può richiedere una limitazione della produzione o della fornitura al fine di includere i risul- tati delle prove pratiche e di dimostrare che la merce o il servizio si presta a una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura di massa al fine di accertare la redditività commerciale o di ammortizzare le spese di ricerca e di sviluppo;
(g) in caso di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezio-
nali dovute a liquidazioni, procedure concorsuali o fallimentari, ma non in caso di normali acquisti da prestatori di servizi regolari; o
(h) se l’appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
(i) il concorso sia stato organizzato compatibilmente con i principi del pre- sente capitolo, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di un bando di gara per un appalto previsto, e
(ii) i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente o dal comitato di un concorso di progettazione preposti ad aggiudicare l’appalto a un vincitore.
2. L’ente aggiudicatore redige un rapporto scritto per ogni appalto aggiudicato ai sensi del paragrafo 1. Il rapporto contiene il nome dell’ente aggiudicatore, il valore e la tipologia delle merci o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circo- stanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso a una gara a trattativa privata.
Art. 8.19 Aste elettroniche
1. Se l’ente aggiudicatore intende ricorrere a un’asta elettronica per gestire un appalto disciplinato, prima di iniziare l’asta comunica a ogni partecipante:
(a) il metodo di valutazione automatica, comprese le formule matematiche, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che sarà utilizzato durante l’asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
(b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta se l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa;
(c) qualsiasi altra informazione rilevante concernente la conduzione dell’asta.
Art. 8.20 Trattative
1. Ciascuna Parte può incaricare i suoi enti aggiudicatori di condurre trattative se:
(a) l’ente ha manifestato la sua intenzione di condurre trattative nel bando di gara per un appalto previsto di cui all’articolo 8.10; o
(b) dalla valutazione emerge che nessuna offerta è palesemente la più vantag- giosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nel bando o nella documentazione di gara.
2. L’ente aggiudicatore garantisce che:
(a) l’esclusione di prestatori di servizi che partecipano alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nel bando o nella documentazione di gara;
(b) una volta concluse le trattative, sia fissato un termine comune entro il quale i prestatori di servizi rimasti in gara possono presentare offerte nuove o modi- ficate.
Art. 8.21 Trattamento delle offerte
1. L’ente aggiudicatore adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l’equità e l’imparzialità della gara d’appalto e la confidenzialità delle offerte.
2. L’ente aggiudicatore non penalizza un prestatore di servizi la cui offerta sia pervenuta dopo la scadenza specificata per la ricezione delle offerte se il ritardo è imputabile unicamente a negligenza dell’ente aggiudicatore.
3. L’ente aggiudicatore che, tra lo spoglio delle offerte e l’assegnazione dell’ap- palto, offre a un prestatore di servizi la possibilità di correggere errori di forma involontari, provvede a offrire la stessa possibilità a tutti i prestatori di servizi parte- cipanti.
Art. 8.22 Aggiudicazione degli appalti
1. Le offerte prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione sono presentate per scritto, soddisfano, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nei bandi o nella documentazione di gara e provengono da un prestatore di servizi che soddisfi le condizioni di partecipazione.
2. Salvo decida che l’aggiudicazione dell’appalto non è nell’interesse pubblico, l’ente aggiudicatore assegna l’appalto al prestatore di servizi che sia stato ritenuto in grado di adempiere i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione precisati nei bandi o nella documentazione di gara, abbia presentato:
(a) l’offerta più vantaggiosa; o
(b) il prezzo più basso, se il prezzo è l’unico criterio.
3. L’ente aggiudicatore che riceve un’offerta a un prezzo esageratamente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte pervenute può verificare che il prestatore di servizi soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di adempiere i termini del contratto.
4. L’ente aggiudicatore non ricorre a opzioni, non interrompe l’appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
Art. 8.23 Trasparenza delle informazioni sugli appalti
1. L’ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l’aggiudicazione dell’appalto, all’occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l’articolo 8.24, l’ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi dell’offerta prescelta.
2. Al più tardi entro 72 giorni dall’aggiudicazione, l’ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo elencato nell’appendice 2 dell’allegato XVI un avviso comprendente almeno le seguenti informazioni sull’appalto:
(a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati;
(b) il nominativo e l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;
(c) il nominativo e l’indirizzo del prestatore di servizi prescelto;
(d) il valore dell’offerta prescelta o dell’offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
(e) la data dell’aggiudicazione;
(f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all’articolo 8.18, una descrizione delle circostanze che han- no giustificato il ricorso a tale procedura.
3. Se l’ente pubblica l’avviso solo su un mezzo d’informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragio- nevole.
4. L’ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara e i contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all’articolo 8.18, e i dati che garantiscono l’adeguata tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.
Art. 8.24 Divulgazione delle informazioni
1. Ciascuna Parte fornisce prontamente, su richiesta di una qualsiasi altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto è stato gestito in modo equo, imparziale e conformemente al presente capitolo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
2. Se la divulgazione delle informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni non le rivela ad altri prestatori di servizi, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite.
3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente capitolo, le Parti e i loro enti aggiudicatori non forniscono ad alcun prestatore di servizi informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra prestatori di servizi.
4. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da obbligare una Parte, compresi i suoi enti aggiudicatori, le autorità e gli organi di revisione a divulgare informazioni in virtù del presente capitolo qualora le informazioni siano confidenziali secondo la sua legislazione nazionale o qualora la divulgazione:
(a) ostacoli l’applicazione della legge;
(b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra i prestatori di servizi;
(c) pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
(d) sia altrimenti contraria all’interesse pubblico.
Art. 8.25 Procedure nazionali di ricorso in caso di contestazione del prestatore di servizi
1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, conformemente al principio dell’equità della procedura, che consentano al prestatore di servizi di contestare:
(a) violazioni del presente capitolo; o
(b) qualora il prestatore di servizi non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo in applicazione del diritto interno di una Parte, l’inosservanza delle misure adottate da una Parte per attuare il presen- te capitolo,
nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il prestatore di servizi ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi sono formulate per scritto e rese generalmente accessibili.
2. Se un prestatore di servizi contesta una violazione o un’inosservanza secondo il paragrafo 1 verificatasi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la Parte dell’ente aggiudicatore invita quest’ultimo e il prestatore di servizi a cercare una soluzione mediante consultazioni.
3. A ciascun prestatore di servizi è concesso un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare un ricorso, che in nessun caso è inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza.
4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giudizia- ria imparziale e indipendente dai suoi enti aggiudicatori (di seguito denominata
«organo di ricorso) a cui spetta ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un prestatore di servizi nell’ambito di un appalto disciplinato.
5. Se un organismo diverso da un organo di ricorso di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente un ricorso, la Parte garantisce che il prestatore di servizi possa impu- gnarne la decisione iniziale dinanzi a un organo di ricorso indipendente dall’ente aggiudicatore il cui appalto è oggetto del ricorso.
6. Ciascuna Parte garantisce che le decisioni di un organo di ricorso diverso da un tribunale siano oggetto di un riesame giudiziario o offre garanzie procedurali che assicurino:
(a) che l’ente aggiudicatore risponda per scritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
(b) alle Parti in causa (di seguito denominate «partecipanti») il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;
(c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare;
(d) ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi della procedura;
(e) ai partecipanti il diritto di chiedere che la procedura sia pubblica e che siano ammessi testimoni; e
(f) che l’organo di ricorso pronunci le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per scritto, e comprenda una motivazione di ogni deci- sione o raccomandazione.
7. Ciascuna Parte adotta o mantiene procedure che prevedono:
(a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il prestatore di servizi possa partecipare all’appalto quali, ad esempio, misure che comportano la sospensione del processo di gara. In merito alla decisione di applicare tali misure, le procedure possono contemplare la possibilità di considerare le principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la decisione di non agire deve essere motivata per scritto; e
(b) se l’organo di ricorso ha accertato una violazione o un’inosservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei dan- ni subiti, che possono limitarsi ai costi per la preparazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.
Art. 8.26 Modifiche e rettifiche del campo d’applicazione
1. Una Parte può apportare rettifiche di natura puramente formale al suo campo d’applicazione ai sensi del presente capitolo o emendamenti minori ai suoi elenchi nell’allegato XVI, a condizione che li notifichi per scritto alle altre Parti e che nes- suna Parte si opponga per scritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica. Una Parte che apporta tale rettifica o emendamenti minori non è tenuta a offrire adegua- menti compensativi alle altre Parti.
2. Una Parte può inoltre modificare il suo campo d’applicazione ai sensi del presen- te capitolo a condizione che:
(a) lo notifichi per scritto alle altre Parti e offra contemporaneamente adegua- menti compensativi accettabili per mantenere un livello di applicabilità paragonabile a quello esistente prima della modifica, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3; e
(b) nessuna Parte si opponga per scritto entro 45 giorni dalla notifica.
3. Una Parte non è tenuta a offrire adeguamenti compensativi qualora le Parti con- vengano che la modifica proposta riguardi un ente aggiudicatore sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. Se contesta l’affermazione secondo cui tale controllo o influenza governativa è stata effettiva- mente eliminata, una Parte può richiedere ulteriori informazioni o consultazioni per chiarire la natura di qualsiasi controllo o influenza governativa e raggiungere un accordo sul campo d’applicazione futuro dell’ente aggiudicatore ai sensi del presen- te capitolo.
Art. 8.27 Cooperazione
1. Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi d’appalto pubblici e di migliorare l’accesso ai rispettivi mercati, in particolare per le piccole imprese fornitrici.
2. Le Parti si impegnano a cooperare in ambiti quali:
(a) lo sviluppo e l’utilizzo di comunicazioni elettroniche nei sistemi d’appalto pubblici; e
(b) lo scambio di esperienze e informazioni, ad esempio sui quadri normativi, sulle migliori pratiche e sulle statistiche.
Art. 8.28 Negoziati futuri
Se in futuro una Parte offre vantaggi supplementari a un Paese terzo per quanto riguarda il campo di applicazione disciplinato dal presente capitolo in materia di accesso ai suoi appalti pubblici, essa accetta, su richiesta di un’altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo di applicazione in virtù del presente capitolo su base di reciprocità.
Capitolo 9 Concorrenza
Art. 9 Regole di concorrenza tra imprese
1. Le seguenti pratiche da parte di imprese sono incompatibili con il buon funzio- namento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra le Parti:
(a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d’imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l’effetto di ostacolare, ridurre o fal- sare la concorrenza; e
(b) l’abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante su tutto il territorio di una Parte o in un’area sostanziale dello stesso.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle attività di imprese pubbli- che e di imprese a cui le Parti concedono diritti speciali o esclusivi, a condizione che l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, di diritto o di fatto, la realizzazione dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono interpretate in modo da creare obbli- ghi diretti per le imprese.
4. Le Parti interessate cooperano e si consultano in relazione al modo in cui gesti- scono le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1 per porre fine a tali pratiche o ai loro effetti negativi sul commercio. La cooperazione può comprendere lo scam- bio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispongono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi.
5. Se una Parte ritiene che una determinata pratica continui a incidere sugli scambi ai sensi del paragrafo 1, dopo la cooperazione o le consultazioni secondo il para- grafo 4, può sottoporre la questione al Comitato misto. Le Parti coinvolte forniscono al Comitato misto tutta l’assistenza necessaria per esaminare il caso. Entro 30 giorni
dal ricevimento della domanda il Comitato misto esamina le informazioni fornite per agevolare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile.
Capitolo 10
Commercio e sviluppo sostenibile
Art. 10.1 Contesto e obiettivi
1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite del 1972 sull’ambiente umano, la Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, l’Agenda 21 del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo, il Piano di implementa- zione di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile, il documento finale di Rio+20 «Il futuro che vogliamo» del 2012, il documento finale del Vertice dell’ONU sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» del 2015, la Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui princi- pi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e, infine, la Dichiarazione dell’OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la prote- zione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano inoltre i vantaggi risultanti dalla cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio quale parte integrante della strategia globale del commercio e dello sviluppo soste- nibile.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, che integrano e attuano nelle loro relazioni commerciali.
Art. 10.2 Campo d’applicazione
1. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misu- re adottate o mantenute dalle Parti che riguardano questioni ambientali e questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti.
2. Il riferimento al lavoro nel presente capitolo comprende le questioni concernenti l’Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall’OIL.
Art. 10.3 Diritto di regolamentare e livelli di protezione
1. Riconoscendo il diritto delle Parti, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro e di adotta- re o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, le Parti si adoperano per garantire che le loro leggi, politiche e pratiche incoraggino e promuo- vano livelli di protezione ambientale e del lavoro elevati, compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 10.5 e 10.7, puntando nel contempo a mi- gliorare i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi e politiche.
2. Nell’elaborare e attuare le misure relative alle condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l’importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.
Art. 10.4 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme
1. Ciascuna Parte si impegna ad attuare le proprie leggi, regolamentazioni o norme ambientali e del lavoro in un modo efficace che non incida sul commercio o sugli investimenti tra le Parti.
2. Conformemente all’articolo 10.3, le Parti:
(a) non indeboliscono o riducono il livello di protezione ambientale o del lavoro garantito dalle loro leggi, regolamentazioni o norme al solo fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territo- rio; o
(b) non rinunciano o derogano altrimenti oppure offrono di rinunciare o di dero- gare altrimenti a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre inve- stimenti di un’altra Parte o incrementare un vantaggio competitivo commer- ciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel suo territorio.
Art. 10.5 Norme e accordi internazionali sul lavoro
1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamen- tali, ossia:
(a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva;
(b) l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
(c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e
(d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno, assunto in virtù della Dichiarazione mini- steriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti, di riconoscere l’importanza dell’occupa- zione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario della coopera- zione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.
3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costan-
temente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL nonché di considerare la ratifica delle altre convenzioni classificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate».
4. Le Parti riaffermano che, conformemente alla Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza interna- zionale del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008, la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio comparativo.
Art. 10.6 Commercio di prodotti forestali
1. Al fine di promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali e ridurre in tal modo, in particolare, le emissioni di gas a effetto serra dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali e delle torbiere causate da attività interne ed esterne al settore forestale, le Parti si impegnano a collaborare, nell’ambito dei consessi multilaterali rilevanti a cui partecipano e, se possibile, attraverso la cooperazione bilaterale esistente, per migliorare l’applicazione delle normative e la governance nel settore e per promuovere il commercio di prodotti forestali, agricoli e minerari legali e sostenibili.
2. Gli strumenti necessari per conseguire questo obiettivo possono comprendere, tra l’altro, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)69 per quanto riguarda le specie di alberi minacciate di estinzione; regimi di certificazione per prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile; accordi volontari di partenariato regionali o bilaterali in materia di governance e commercio nel settore forestale (FLEGT).
Art. 10.7 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali
Le Parti riaffermano il loro impegno per un’integrazione effettiva nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie. Esse riaffermano inoltre la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli stru- menti internazionali di cui all’articolo 10.1.
Art. 10.8 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile
1. Le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese le tecnologie ambientali, l’energia rinnovabile sostenibile, le merci e i servizi efficienti sul piano energetico e contrassegnati da marchi ecologici, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari.
2. Le Parti si adoperano per agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi di commercio equo ed etico.
69 RS 0.453
3. A tale scopo le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare la possi- bilità di cooperare, congiuntamente o bilateralmente, in quest’ambito.
4. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le imprese in relazione a merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambien- tale.
Art. 10.9 Cooperazione in consessi internazionali
Le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione su questioni ambientali e su questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti che siano di reciproco interesse nei consessi bilaterali, regionali e multilaterali rilevanti a cui partecipano.
Art. 10.10 Attuazione e consultazioni
1. Ciascuna Parte designa un organo di contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo.
2. Attraverso l’organo di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere consultazioni di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qual- siasi questione relativa al presente capitolo. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata. Le Parti possono, se necessario e di comune accordo, consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti.
3. Le Parti non ricorrono all’arbitrato secondo il capitolo 12 per le questioni solleva- te in relazione al presente capitolo.
Art. 10.11 Riesame
Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi consegui- ti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano gli sviluppi internazionali rilevanti per individuare le aree in cui promuovere ulteriormente tali obiettivi.
Capitolo 11
Disposizioni istituzionali
Art. 11 Comitato misto
1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Georgia (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari designati dalle stesse a tale scopo.
2. Il Comitato misto:
(a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo;
(b) considera la possibilità di eliminare ulteriori ostacoli agli scambi e altre mi- sure restrittive del commercio tra le Parti;
(c) segue gli sviluppi del presente Accordo;
(d) sorveglia i lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo;
(e) si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo;
(f) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo.
3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto.
4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. Su altre questioni può formulare raccomandazioni.
5. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni di comune accor- do. Se il presente Accordo prevede che una disposizione sia applicata solo a deter- minate Parti, il Comitato misto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni su questioni che riguardano soltanto uno o più Stati dell’AELS e la Georgia. In questi casi la votazione si svolge unicamente tra le Parti interessate e le decisioni o raccomandazioni si applicano soltanto a tali Parti.
6. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dalla Georgia.
7. Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. La riunione ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.
8. Il Comitato misto può decidere di modificare gli allegati e le appendici del pre- sente Accordo e, conformemente al paragrafo 9, può definire la data in cui tale decisione entra in vigore.
9. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione soggetta all’adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei suoi requisiti nazionali, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i loro requisiti legali nazionali, a condizione che la Georgia figuri tra queste. Una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto prima della sua entrata in vigore, conformemente ai propri requisiti legali.
10. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali.
Capitolo 12
Composizione delle controversie
Art. 12.1 Portata e campo d’applicazione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla composizione di eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.
2. Le controversie che rientrano contemporaneamente nei campi d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo OMC possono essere risolte nel foro scelto a tale scopo dalla Parte attrice70. Il foro scelto è esclusivo.
3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nell’Accordo OMC se una Parte richiede l’istituzione di un tribunale arbitrale secondo l’articolo 6 dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie71, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se è presentata domanda di arbitrato secondo l’articolo 12.4 paragrafo 1.
Art. 12.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione
1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volonta- riamente su decisione concorde delle Parti. Xxxxxxx iniziare e terminare in qualsiasi momento. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribu- nale arbitrale istituito conformemente al presente capitolo.
2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nessun’altra procedura.
Art. 12.3 Consultazioni
1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, mediante la cooperazione e le consulta- zioni, per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente su qualsiasi questione sollevata in relazione al presente articolo.
2. Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. Contemporanea- mente, la Parte attrice notifica per scritto la domanda alle altre Parti. La parte a cui è rivolta la domanda deve rispondervi entro dieci giorni dal ricevimento. Le consulta- zioni si svolgono in seno al Comitato misto, salvo altrimenti concordato dalle Parti che effettuano o che ricevono la domanda di consultazioni.
3. Le consultazioni prendono avvio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili, iniziano entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di consultazioni. Se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni o non avvia
70 Ai fini del presente capitolo, i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.
71 RS 0.632.20, allegato 2
consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 15 giorni in casi urgenti, la Parte attrice è autorizzata a richiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale conformemente all’articolo 12.4.
4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo in che modo una misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce.
5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti deri- vanti da qualsiasi altra procedura.
6. Le Parti in causa informano le altre Parti su ogni risoluzione consensuale della questione.
Art. 12.4 Istituzione di un tribunale arbitrale
1. Se le consultazioni di cui all’articolo 12.3 non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni, o entro 30 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili, dalla data di ricevimento della domanda di consulta- zioni da parte della Parte convenuta, la controversia può essere deferita a un tribu- nale arbitrale mediante domanda scritta della Parte attrice alla Parte convenuta. Una copia della domanda è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale.
2. La domanda di istituzione di un tribunale arbitrale identifica la misura specifica o l’altro oggetto in questione e fornisce una breve sintesi della base legale su cui si fonda il reclamo.
3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente d’arbitrato72, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «Regole opziona- li»), mutatis mutandis. La data dell’istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.
4. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti:
«esaminare alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’arti- colo 12.4 e trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole e, se necessario, for- mulando raccomandazioni per la composizione della controversia e per l’attuazione della decisione».
5. Se più di una Parte chiede l’istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa questione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, si istituisce un tribu- nale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione.
6. Una Parte che non è coinvolta nella controversia è autorizzata, mediante notifica scritta alle Parti in causa, a presentare le proprie considerazioni scritte al tribunale
72 RS 0.193.212
arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.
Art. 12.5 Procedure del tribunale arbitrale
1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle Regole opzionali, mutatis mutan- dis.
2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua istituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazio- nale pubblico.
3. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa.
4. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame.
5. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considera- zioni scritte di una Parte, le trascrizioni di affermazioni orali e di risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all’altra Parte in causa.
6. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale arbitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. Xxxxxxxxx membro può esprimere pareri distinti su questioni non unanimemente condivise. Il tribunale arbitrale non è tenuto a rivelare quali membri facciano parte della maggio- ranza e quali della minoranza.
Art. 12.6 Rapporti del tribunale arbitrale
1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, entro 90 giorni dalla sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le proprie considerazioni e decisioni. Una Parte in causa può sottoporre per scritto al tribunale arbitrale commenti relativi al rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data del suo ricevimento. Il tribunale arbi- trale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto iniziale.
2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 12.8 e 12.9, sono comunicati alle Parti in causa. I rapporti sono resi pubblici, salvo altrimenti conve- nuto dalle Parti in causa.
3. Ogni decisione presa dal tribunale arbitrale in virtù di una disposizione del pre- sente capitolo è conclusiva e vincolante per le Parti in causa.
Art. 12.7 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale
1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore ai 12 mesi. Qualora
l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presen- tare un nuovo reclamo concernente la stessa questione.
3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le proce- dure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo, informando con- giuntamente per scritto il presidente del tribunale.
4. In ogni fase della procedura precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.
Art. 12.8 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale
1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione del tribunale arbitra- le. Nell’impossibilità di farlo, le Parti in causa si adoperano per convenire un termi- ne ragionevole a tale scopo. In assenza di tale accordo entro 45 giorni dalla pubbli- cazione del rapporto finale, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare un periodo di tempo ragionevole tenendo conto delle particolari circostanze del caso. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimen- to della domanda.
2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte la misura adottata per conformarsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione sufficientemente dettagliata del modo in cui tale misura sia conforme alla decisione consentendo all’altra Parte di valutare la misura.
3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la decisione del rapporto finale o circa la compatibilità di tale misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati vantaggi ai sensi dell’articolo 12.9. Di norma il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 12.9 Compensazione e sospensione di concessioni o altri obblighi
1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all’articolo 12.8 o se la Parte attrice notifica che non intende conformarsi al rapporto finale, la Parte convenuta, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni finaliz- zate a stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Solo se le consulta- zioni sono state richieste e non si raggiunge un’intesa entro 20 giorni dal ricevimen- to della domanda, la Parte attrice è autorizzata a sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi garantiti dal presente Accordo, ma solo in modo equivalente a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale.
2. Nel valutare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la Parte attrice sospen- de dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla
misura giudicata incompatibile con il presente Accordo dal tribunale arbitrale. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere concessioni o altri obblighi nello stesso settore o negli stessi settori, può sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori.
3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta le concessioni o gli altri obblighi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se le concessioni o gli altri obblighi che la Parte attrice inten- de sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura ritenuta incompati- bile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Le concessioni o gli altri obblighi non possono essere sospesi prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.
4. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure temporanee e possono essere applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura ritenuta incompatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da essere conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo.
5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione di concessioni o di altri obblighi e, alla luce di questa decisione, stabili- sce se sia necessario porre fine alla sospensione delle concessioni o di altri obblighi o modificarla. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 12.10 Altre disposizioni
1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 12.8 e 12.9 è composto dagli stessi arbitri che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitu- tivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per l’arbitro originario.
2. Ogni periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa.
3. Se un tribunale arbitrale ritiene di non potersi attenere a un determinato periodo di tempo previsto nel presente capitolo, è tenuto a informare per scritto le Parti in causa e a indicare il periodo supplementare che considera necessario. Il periodo supplementare non dovrebbe superare i 30 giorni.
Capitolo 13 Disposizioni finali
Art. 13.1 Allegati e appendici
Gli allegati del presente Accordo, unitamente alle relative appendici, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 13.2 Emendamenti
1. Ciascuna Parte può sottoporre al Comitato misto proposte di emendamenti al presente Accordo per esame e raccomandazione.
2. Salvo altrimenti disposto dall’articolo 11 paragrafo 8, gli emendamenti al presen- te Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione con- formemente ai rispettivi requisiti legali. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
3. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Georgia hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Per uno Stato dell’AELS che deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo tale data, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.
4. Gli emendamenti su questioni concernenti unicamente uno o più Stati dell’AELS e la Georgia sono convenuti tra le Parti interessate.
5. Se i suoi requisiti legali lo consentono, uno Stato dell’AELS o la Georgia può applicare provvisoriamente un emendamento in attesa che entri in vigore per tale Parte. L’applicazione provvisoria di emendamenti è notificata al Depositario.
Art. 13.3 Adesione
1. Ciascuno Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, previa approvazione del Comitato misto, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o all’approvazione dei termini di adesione dalle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.
Art. 13.4 Ritiro e scadenza
1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica.
2. Se la Georgia si ritira dal presente Accordo, esso cessa di avere effetto a decorre- re dalla data in cui il ritiro diviene effettivo.
3. Ogni Stato dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio73 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il ritiro diviene effettivo.
Art. 13.5 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione conformemente ai rispettivi requisiti legali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e la Georgia hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.
4. Se i suoi requisiti legali lo consentono, ciascuna Parte può applicare provvisoria- mente il presente Accordo. L’applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.
Art. 13.6 Depositario
Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna il 27 giugno 2016 in un esemplare originale in lingua inglese, deposi- tato presso il Depositario, il quale provvede a trasmettere copie certificate a tutte le Parti.
(Seguono le firme)
73 RS 0.632.31