COMUNE DI AGRIGENTO
COMUNE DI AGRIGENTO
REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 86 del 30/10/2007
I N D I C E
TITOLO I
NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. | 1 – | Oggetto |
Art. | 2 - | Finalità |
Art. | 3 - | Contratto di sponsorizzazione |
Art. | 4- | Contratto di collaborazione |
Art. | 5 - | Regole e modalità di pubblicizzazione dello sponsor e del collaboratore |
Art. | 6 - | Ambito di applicazione |
Art. | 7 - | Forme di cogestione |
Art. | 8 - | Vincoli di carattere generale - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni |
Art. | 9- | Il Comune come sponsee |
Art. | 10 - | Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale |
Art. | 11 - | Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione |
Art. | 12 - | Iniziativa spontanea o per azione di terzi |
Art. | 13 - | Sponsorizzazioni plurime |
TITOLO II
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 14 - Regole generali e comuni Art. 15 - Gli accordi di collaborazione
Art. 16 - L’offerta di sostanziale mecenatismo Art. 17 - Compiti specifici del Dirigente
Art. 18 - Contratto di sponsorizzazione o di collaborazione
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Normativa di rinvio Art. 20 - Aspetti fiscali
Art. 21 - Verifiche e controlli
Art. 22 - Trattamento dati personali Art. 23 - Entrata in vigore
TITOLO I
NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art.1 - Oggetto
Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’art. 119 del TUEL Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa di principio dettata dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le norme in esso contenute costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la sponsorizzazione, e gli accordi di collaborazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art.6 e per le finalità indicate nell’art.2, che segue.
Le due forme di negozio giuridico (contratto di sponsor e contratto di collaborazione) implicano l’instaurazione di un rapporto tra due parti contrapposte – Comune e altro soggetto pubblico o privato, quale controparte del Comune;
Art.2 - Finalità
Il comune di Agrigento intende avvalersi degli istituti in questione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, essenzialmente per:
a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune; per realizzare maggiori economie di spesa;
b) migliorare gli standard di qualità o l’ aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la sponsorizzazione o gli accordi di collaborazione per migliorare la qualità dei servizi prestati
c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente
.
Art. 3 - Contratto di sponsorizzazione
Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale;
b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per "sponsor": il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
Nel contratto di sponsor, quale contratto atipico, la causa è nello scambio tra una somma di denaro o più in generale, una utilità e la promozione, in senso ampio, dell’immagine e
dell’attività dello sponsor e quindi in sostanza, il ritorno in termini pubblicitari che ne deriva in capo allo stesso.
La sponsorizzazione nella forma più tradizionale si estrinseca in una obbligazione di tipo pecuniario, mentre la sponsorizzazione tecnica, quanto lo sponsor fornisce servizi e/o beni, connessi all’attività da sponsorizzare, ovviamente senza ricavarne alcun pagamento.
Sia nelle sponsorizzazioni tradizionali che in quelle tecniche le obbligazioni sono, in ogni caso, sempre di mezzi e mai di risultato, in quanto consistono nello svolgimento di una attività e non nell’obbligo del raggiungimento di un dato risultato.
Lo sponsor ricava dal contratto, oltre ai vantaggi di tipo pubblicitario, anche altri di natura fiscale, quali, in particolare la possibilità di dedurre le relative spese.
Art. 4 - Contratto di collaborazione
Con gli accordi di collaborazione, a differenza che nei contratti di sponsorizzazione, il Comune chiede al soggetto privato, impresa, associazioni ecc. di collaborare con essa in ambito di attività, oggetto di ordinarie programmazioni, al fine di conseguire tutti gli scopi preordinati e, quindi, caratterizzati da una maggiore ampiezza delle reciproche prestazioni e non limitate a singoli eventi;
La finalità perseguita con gli accordi di collaborazione, come per i contratti di sponsor, consistono nel migliorare la qualità dei servizi prestati dal Comune.
Una ipotesi applicativa degli accordi di collaborazione si ha nella cogestione degli impianti sportivi.
Art.5 – Regole e modalità di pubblicizzazione dello sponsor
I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, stipulati da questa Amministrazione comunale, prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto <<sponsorizzante o sponsee>> ovvero di quello <<collaborante o sponsor>> devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie di questo Comune.
L’utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redigersi in forma scritta.
L’Amministrazione comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.
In linea generale, l’attività di pubblicizzazione dello sponsor (o collaborante) è realizzata nei seguenti modi:
a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliants, periodico trimestrale, tabelloni luminosi, ecc.),sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata all’ informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;
b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell’ assetto urbano, del verde pubblico, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all’ esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’ intervento o fornisce i beni. Il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor, compatibilmente e in rispetto delle norme pubblicitarie, può essere realizzato anche in appositi spazi diversi rispetto ai siti soggetti dell’intervento da parte dello stesso sponsor.
Art.6 - Ambito di applicazione
Il comune ricorre, esemplificativamente, a forme di <<sponsorizzazione>> in relazione:
* ad attività culturali di differente tipologia;
* ad attività sportive;
* ad attività di promozione turistica;
* ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
* ad attività di restauro e di recupero conservativo di beni artistici, culturali ed ambientali;
* ad attività di miglioramento dell’assetto urbano;
* ad attività inerenti il servizio di Verde Pubblico e di Arredo Urbano;
* ad attività inerenti la Protezione Civile ed i Lavori Pubblici;
* ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente). Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in ispecie:
* la concessione di edifici monumentali in degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d’uso, li restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per recuperare, attraverso i normali costi di locazione, le spese sostenute;
* le istituzioni museali, ovvero settori di attività delle stesse;
* gli impianti sportivi di proprietà comunale;
* il restauro, il recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (residualmente). Le forme delle suddette collaborazioni non concretizzano comunque l’esclusiva dell’utilizzo dei beni comunali concessi.
Art. 7 – Forme di cogestione
Nel caso di beni immobili destinati anche parzialmente a finalità economiche o imprenditoriali, il contratto di collaborazione può prevedere forme di cogestione e non di affidamento esclusivo.
Art.8 - Vincoli di carattere generale - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art 6,.sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici:
- devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Agrigento;
- devono produrre risparmi di spesa.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale pornografico;
- messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art.9 - Il comune come sponsee
Con l'approvazione del seguente regolamento (e nel rispetto dello stesso) il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta Comunale, ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.
La Giunta Comunale nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni, in via generale con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e successive variazioni, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il dirigente provvede a norma dell’art.16.
Art.10 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.), società o aziende con partecipazione in tutto o in parte di capitale pubblico e Enti pubblici non economici,
- le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune.
Art.11 - Funzione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione
La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) finalizzati alla:
- realizzazione di opere e di lavori pubblici, concernenti i beni mobili e immobili, la cui esecuzione rimane a carico di Questo Comune;
- interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Dlgs. 490/99 e s.m.i.;
- realizzazione di attività o progettualità;
- concretizzazione di attività progettuali, o più genericamente, di iniziative da realizzarsi da parte di questo Comune;
- realizzazione di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante.
Ai sensi dell’art. 26 del vigente codice dei contratti, approvato con il decreto legislativo nr. 163/2006 e s.m.i., ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti di collaborazione, di cui siano parte questo Comune, come amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor, che non sia amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatario, aventi per oggetto i lavori elencati nell’allegato 1 dello stesso codice, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal predetto codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia dei requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
La scelta del contraente avviene di norma con le procedure stabilite nell’art. 14, fatto salvo l’obbligo del Comune della sorveglianza e della vigilanza sugli interventi, con particolare riguardo alla esecuzione di lavori su beni pubblici.
Art. 12 Iniziativa spontanea o per azione di terzi
La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
- iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 9 di questo Regolamento.
Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
Il riconoscimento della utilità della proposta, avviene mediante l’inserimento della stessa nell’apposito P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).
Art.13 - Sponsorizzazioni plurime
Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
TITOLO II
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.14 - Regole generali e comuni
La scelta del contraente, quale sponsor o collaborante, è effettuata mediante la seguente procedura selettiva:
- in caso di iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale, la procedura di sponsorizzazione e di accordo di collaborazione è soggetto alle regole della pubblicità mediante un avviso di sponsorizzazione che va pubblicato all'albo pretorio ed inserito nel sito internet del Comune. L’avviso, inoltre, va trasmesso alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
- l'oggetto della sponsorizzazione o accordi di collaborazione e i conseguenti obblighi dello sponsor o collaboratore, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.
- l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.
L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato e/o nel progetto di sponsorizzazione o accordi di collaborazione.
. L'offerta è accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza a suo carico di provvedimenti limitativi della piena capacità di agire .
b) per le persone giuridiche:
* oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
* la mancanza del perseguimento di finalità di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa ;
* il non trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata , concordato preventivo e non avere procedimenti fallimentari in corso.
- L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
- Le offerte di sponsorizzazione o accordi di collaborazione sono valutate dal responsabile del procedimento nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. La scelta del soggetto sponsor o collaboratore deve essere effettuata con provvedimento scritto e motivato del Dirigente, su proposta del responsabile del procedimento.-- Il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor o dal collaboratore e dal Dirigente competente. Con il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è anche autorizzata l’ utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato, come precisato nel successivo art. 20
Qualora l’iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza, al fine di comparare l’offerta ricevuta con eventuali possibili ulteriori offerte migliorative.
Art. 15 - Gli accordi di collaborazione
Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 4, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, come di seguito specificato, e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
Nell’ipotesi di iniziativa del Comune e dei soggetti di cui all’art. 10, che riguarda accordi di collaborazione di beni, forniture e servizi con oggetto beni immobili, la pubblicità dell’avviso dovrà essere assicurata, oltre che nelle forme stabilite nell’art. 14, anche mediante pubblicazione per 1 (uno) giorno su almeno 1 quotidiano regionale tra quelli maggiormente diffusi in ambito locale, con il principio dell’alternanza, trasmesso agli organi di informazione televisiva locale e attraverso appositi manifesti murali.
Può anche ammettersi che, ad iniziativa di parte, la speciale collaborazione consista nell'offerta di una iniziativa comportante lavori e/o forniture da prestarsi direttamente dal soggetto collaborante con l'eventuale richiesta ed anche mediante lo strumento semplificato di un
<<avviso di interesse>>.
Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, il responsabile del procedimento provvederà a chiedere al Sindaco la nomina di una Commissione composta da numero 3 Dirigenti, compreso il Dirigente del Settore interessato. La Commissione provvederà a valutare le proposte presentate e alla scelta del soggetto collaboratore secondi i principi di economicità, proporzionalità, imparzialità, trasparenza, efficacia e parità di trattamento.
Art.16 - L'offerta di sostanziale mecenatismo
Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c. d. di <<mero mecenatismo>> da parte dello sponsor, non sono soggette alla procedura selettiva di cui sopra ma sono formalizzate con provvedimento di affidamento diretto del Dirigente, su proposta del responsabile del procedimento.
Art.17 - Compiti specifici del dirigente
Le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, rientrano nella esclusiva competenza della dirigenza, previo indirizzo specificato nel PEG o appositamente conferito per iscritto.
Art.18 –Contratto di sponsorizzazione o di collaborazione
- La gestione della sponsorizzazione o di accordo di collaborazione è regolata mediante sottoscrizione di un contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: a)il diritto dello sponsor o del collaborante alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b)la durata del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione;
c)gli obblighi assunti a carico dello sponsor o del collaborante
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
- Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il contratto, con preavviso di 60 giorni,comunicato con lettera raccomandata.
- Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune:
a)qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
b) qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell’ iniziativa/dell’ attività/del progetto;
c)qualora la sponsorizzazione o l’accordo e gli strumenti attuativi degli stessi contrasti con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
d) qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l’ attività pubblica e quella privata.
- Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell’ iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale del Comune.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Normativa di rinvio
- Per quanto non esplicitamente previsto e specificatamente stabilito negli articoli di questo Regolamento che precedono, si fa formale rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di regolamento dei rapporti con la pubblica Amministrazione ed in particolare:
- agli articoli 26 e 53 del codice dei contratti, approvato con il decreto X.xxx nr. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- al T.U. nr. 267 del 2000;
- all’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449;
- alle normative del codice civile e dalle altre leggi vigenti riguardanti la peculiare materia dei contratti e, più genericamente, delle obbligazioni;
- alla normativa contenuta nello Statuto e nei Regolamenti addottati dal Comune
Art. 20 - Aspetti fiscali
- Il Comune emette fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto. Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare al
Comune l’ importo stimato, con il contratto di sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Allo sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e/o cartelli
- L’attività di sponsorizzazione rientra tra quelle indicate nella categoria sempre commerciali e quindi rientranti nell’esercizio di attività di impresa soggetti ad IVA., anche qualora l’ente non commerciale sia un ente pubblico, giusta risoluzione n. 88 dell’11 luglio 2005 dell’Agenzia dell’Entrate,
Art. 21 - Verifiche e controlli
- Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente del settore competente in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
- Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.
- La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.
Art. 22 - Trattamento dati personali
- I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Agrigento nel suo complesso. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento .
- I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
- I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento
Art. 23 - Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.
- Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i dirigenti dei settori e al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Vice Segretario Generale Dirigente Settore I XX.XX. Dr.ssa F. Inglima Modica