REGOLAMENTO N. 10 DEL 2 GENNAIO 2008
REGOLAMENTO N. 10 DEL 2 GENNAIO 2008
Regolamento concernente la procedura di accesso all’attività assicurativa e l’albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private.
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 5 DEL 4 GIUGNO 2013 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 23 DEL 18 NOVEMBRE 2014. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN CORSIVO.
L’ISVAP
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
adotta il seguente:
INDICE
TITOLO I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II – Accesso all’esercizio dell’attività assicurativa da parte di imprese con
sede legale nel territorio della Repubblica
Capo I – Procedura di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa
Sezione I – Istanza di autorizzazione
Art. 4 (Presentazione dell’istanza di autorizzazione) Art. 5 (Requisiti di capitale o del fondo di garanzia) Art. 6 (Fondo a copertura delle spese di impianto) Art. 7 (Programma di attività)
Art. 8 (Relazione tecnica)
Art. 9 (Soggetti partecipanti al capitale) Art. 10 (Stretti legami)
Sezione II – Istanza di autorizzazione all’esercizio di specifici rami danni
Art. 11 (Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio dei rami 10 e 12) Art. 12 (Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio dei rami 14 e 15) Art. 13 (Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio del ramo 17)
Art. 14 (Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio del ramo 18)
Sezione III – Istruttoria e provvedimento finale
Art. 15 (Attività istruttoria)
Art. 16 (Provvedimento di autorizzazione) Art. 17 (Diniego dell’autorizzazione)
Capo II – Estensione dell’autorizzazione
Art. 18 (Istanza di autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività) Art. 19 (Istruttoria)
Art. 20 (Provvedimento di estensione) Art. 21 (Diniego dell’estensione)
Capo III – Abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa al di fuori del territorio della Repubblica italiana
Sezione I – Esercizio dell’attività nel territorio di altri Stati membri
Art. 22 (Esercizio dell’attività in regime di stabilimento)
Art. 23 (Estensione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento) Art. 24 (Esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi)
Art. 25 (Estensione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi)
Sezione II – Esercizio dell’attività nel territorio di Stati terzi
Art. 26 (Esercizio dell’attività in regime di stabilimento e in regime di libertà di prestazione di servizi)
Sezione III – Procedura di abilitazione
Art. 27 (Procedura di abilitazione)
TITOLO III – Accesso all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo
Capo I – Disposizioni generali
Art. 28 (Istanza di autorizzazione)
Art. 29 (Fondo di dotazione e mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto) Art. 30 (Programma di attività e relazione tecnica)
Art. 31 (Istanza di autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa) Art. 32 (Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)
Art. 33 (Diniego dell’autorizzazione)
Capo II – Disposizioni particolari applicabili alle imprese con sede legale nella Confederazione Elvetica
Art. 34 (Requisiti di accesso)
TITOLO IV – Albo delle imprese Capo I – Disciplina dell’albo delle imprese
Art. 35 (Albo delle imprese) Art. 36 (Contenuto dell’albo)
Art. 37 (Iscrizione di diritto nell’albo)
Art. 38 (Variazioni e aggiornamento dell’albo)
Capo II – Elenchi in appendice all’albo delle imprese
Art. 39 (Elenchi)
Art. 40 (Contenuto degli elenchi) Art. 41 (Iscrizione negli elenchi)
Art. 42 (Iscrizione di diritto negli elenchi)
Art. 43 (Variazioni e aggiornamento degli elenchi)
TITOLO V – Disposizioni finali
Art. 44 (Abrogazioni)
Art. 45 (Disposizioni transitorie) Art. 46 (Pubblicazione)
Art. 47 (Entrata in vigore)
Elenco degli allegati:
A1 Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali
B.12 Documentazione riguardante i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell’impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento
B.23 Documentazione per la verifica della sana e prudente gestione dei soggetti che
detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell’impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento
B.3 Documentazione riguardante gli stretti legami
1 Allegato sostituito dall’articolo 8, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
2 Allegato sostituito dall’articolo 8, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014
3 Allegato sostituito dall’articolo 8, comma 3, del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
TITOLO I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera c) e comma 5, 15, comma 4, 28, commi 5 e 6 e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) “albo delle imprese”: l’albo nel quale sono iscritte le imprese autorizzate dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica;
b) “alta Direzione”: l’amministratore delegato, il direttore generale, nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
c) “attività in regime di libertà di prestazione di servizi”: l’attività che un’impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i rischi stessi;
d) “attività in regime di stabilimento”: l’attività che un’impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro in cui sono ubicati i rischi;
e) “decreto“: decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
f) “impresa di assicurazione”: l’impresa autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
g) “impresa di riassicurazione”: l’impresa autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare i rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
h) “ISVAP” o “Autorità” ovvero “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 1354;
i) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l’organo sociale corrispondente;
j) “particolari mutue assicuratrici”: le società di mutua assicurazione di cui all’articolo 52 del decreto costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile;
k) “partecipazioni rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo dell’impresa di assicurazione e le partecipazioni individuate dall’ISVAP con regolamento, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
4 Comma modificato dall’articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. La precedente versione recitava: ““ISVAP” o ‘Autorità’: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”.
l) “quota di garanzia”: la quota del margine di solvibilità come determinata ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
m) “rappresentante per la gestione dei sinistri": il rappresentante nominato dalle imprese esercenti l'attività assicurativa in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, residente o stabilito nel proprio territorio e dotato dei poteri indicati nell’articolo 12 bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE;
n) “sede secondaria o succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa;
o) “Stato di origine”: lo Stato in cui è situata la sede legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio;
p) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
q) “Stato membro di prestazione di servizi”: lo Stato membro dell’obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;
r) “Stato membro di stabilimento”: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;
s) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
t) “stretti legami”: il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto di tale limite, dà comunque la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa;
u) "Ufficio nazionale di assicurazione": l’organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli.
2. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento è riferita alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina:
a) le procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica e delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo che intendono operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
b) l’abilitazione delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ad esercitare l’attività assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi;
c) l’istituzione e il funzionamento dell’albo delle imprese.
TITOLO II
Accesso all’esercizio dell’attività assicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica
Capo I
Procedura di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa
Sezione I Istanza di autorizzazione
Art. 4
(Presentazione dell’istanza di autorizzazione)
1. L’impresa che intende esercitare l’attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica presenta all’IVASS istanza di autorizzazione5.
2. All’istanza sono allegati:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell’oggetto sociale in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto. Lo statuto dell’impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l’indicazione della parte del capitale sociale o del fondo di garanzia, nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 348, comma 2, del decreto;
b) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia adeguato alle previsioni formulate nel programma di attività di cui all’articolo 7 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall’articolo 5;
c) documentazione comprovante l’ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell’articolo 6;
d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell’organo amministrativo e dell’Alta direzione;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell’allegato A6;
e bis) a partire dal 1° gennaio 2015, attestazione della sussistenza, in base alla politica adottata dall’organo amministrativo, dei requisiti di idoneità alla carica dei soggetti indicati nell’art. 5, comma 2, lett. e) del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 20087;
f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell’organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai relativi responsabili;
g) programma di attività contenente le informazioni indicate nell’articolo 7 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;
5 Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
6 Periodo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
7 Lettera inserita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
h) relazione tecnica di cui all’articolo 8;
i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell’impresa, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è specificato il soggetto tramite il quale è detenuta la partecipazione, ai sensi dell’articolo 73 del decreto;
j) documentazione di cui all’articolo 9 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;
k) documentazione necessaria ai fini della verifica dell’insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell’articolo 10.
3. L’impresa che intende esercitare anche l’attività riassicurativa può chiedere l’autorizzazione esclusivamente per i rami per i quali richiede l’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa.
4. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
5. (abrogato)8
Art. 5
(Requisiti di capitale o del fondo di garanzia)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia è stabilito in misura non inferiore a:
a) 5 milioni di euro, per l’esercizio di uno dei rami vita I, II, III, IV, V e VI;
b) 5 milioni di euro, per l’esercizio dei rami danni 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
c) 2,5 milioni di euro, per l’esercizio dei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18;
d) 1,5 milioni di euro, per l’esercizio dei rami danni 9 e 17;
e) 7,5 milioni di euro, per l’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2. Di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami vita e 2,5 milioni di euro alla gestione dei rami danni 1 e 2.
2. Se l’autorizzazione riguarda più rami di assicurazione, per la determinazione dell’importo minimo del capitale iniziale o del fondo di garanzia, si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del comma 1, è richiesta la misura più elevata.
Art. 6
(Fondo a copertura delle spese di impianto)
1. L’impresa, in aggiunta al capitale sociale o al fondo di garanzia di cui all’articolo 5, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e per l’organizzazione agenziale e produttiva, come risultanti dal programma di attività.
2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalità indicate al medesimo comma, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile.
3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza ed il rilascio dell’autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall’impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attività patrimoniali.
8 Comma abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. Il comma 5 disponeva: “Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e) fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 45, comma 1”.
4. Decorso un triennio dal rilascio dell’autorizzazione le disponibilità residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.
Art. 7 (Programma di attività)
1. Il programma di attività, approvato dall’organo amministrativo, illustra con riferimento al primo triennio:
a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l’autorizzazione, le obbligazioni ed i rischi che l’impresa intende assumere;
b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale o il fondo di garanzia;
c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell’organizzazione agenziale e produttiva;
d) i criteri che l’impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assunti e il piano di riassicurazione, a cui vanno allegate le bozze dei trattati di riassicurazione e le lettere di impegno dei riassicuratori a sottoscriverli;
e) la struttura della rete di vendita e le modalità operative della distribuzione, in conformità al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
f) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;
g) le procedure di emissione delle polizze e di incasso dei premi. In caso di vendita tramite sportelli bancari, sono indicati anche gli aspetti organizzativi ed informatici e i presidi tesi a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, escludendo la possibilità di modifiche da parte dell’operatore bancario;
h) la struttura liquidativa, direzionale e periferica;
i) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
j) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l’impresa intende adottare;
k) l’assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di risk management e di compliance;
l) le procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2319;
m) per ciascun soggetto terzo a cui l’impresa intende esternalizzare proprie attività, le indicazioni richieste dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:
a) la prevedibile situazione di tesoreria;
b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura del margine di solvibilità devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;
c) le previsioni relative all’ammontare dei premi, coerenti con le possibilità operative offerte dal mercato;
d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all’ammontare delle provvigioni riconosciute alle reti di vendita;
e) le previsioni relative all’ammontare delle prestazioni dovute per i rami vita e all’ammontare dei sinistri da pagare per i rami danni, comprese le spese di liquidazione, da iscrivere a riserva;
f) il dettaglio delle previsioni dei costi e dei ricavi riferibili a ciascun ramo, tenuto conto delle operazioni di assicurazione, delle operazioni di riassicurazione passiva e delle
9 Lettera modificata dall’articolo 3 del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
operazioni di riassicurazione attiva, se l’impresa intende essere autorizzata anche all’esercizio di quest’ultima.
Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilità) e la modulistica di vigilanza (conti tecnici di ramo) previsti dalla vigente normativa.
3. Il programma di attività dell’impresa che presenta istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività nei rami danni 10, 12, 14, 15, 17 e 18 è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dalla Sezione II del presente Capo.
4. L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività e la relazione tecnica in maniera distinta per le due gestioni.
5. Nel caso in cui l’impresa richieda l’autorizzazione anche all’esercizio dell’attività riassicurativa, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l’impresa si propone di garantire, il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa intende concludere con le imprese cedenti, la politica di retrocessione, nonché i dati di cui al comma 2 riferiti all’attività riassicurativa.
Art. 8 (Relazione tecnica)
1. La relazione tecnica contiene l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.
2. La relazione tecnica è sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale.
3. La relazione tecnica delle imprese che presentano istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività nei rami danni 10 e 12, è integrato dalle informazioni previste dalla Sezione II del presente Capo.
Art. 9
(Soggetti partecipanti al capitale)
1. L’impresa, unitamente all’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 4, trasmette all’IVASS la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 77 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione del Ministro dello Sviluppo Economico, nonché della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall’articolo 68 del decreto e dalle relative disposizioni di attuazione10.
2. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell’Allegato B.111.
3. Ai fini dell’esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l’ IVASS può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all’impresa e agli stessi soggetti.
10 Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
11 Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. La versione precedente del comma 2 recitava: “Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall’articolo 45, commi 2 e 3”.
Art. 10 (Stretti legami)
1. L’impresa, al fine di consentire all’ISVAP l’individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all’istanza di autorizzazione la documentazione di cui all’allegato B.3 al Regolamento. L’impresa non è tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa è stata già inviata nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 9.
2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l’ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all’impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.
Sezione II
Istanza di autorizzazione all’esercizio di specifici rami danni
Art. 11
(Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio dei rami 10 e 12)
1. L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio dei rami 10 e 12 allega al programma di attività:
a) le condizioni generali e speciali di contratto;
b) la nota informativa redatta ai sensi dell’articolo 185 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
c) l’elenco dei mandatari per la liquidazione dei sinistri da designare nei singoli Stati membri;
d) la documentazione attestante il rispetto dell’articolo 131, comma 1, del decreto in ordine all’allestimento del sito Internet.
2. L’impresa che richiede l’autorizzazione per i rami 10 e 12 indica nella relazione tecnica di cui all’articolo 8 le previsioni relative all’ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione, tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.
Art. 12
(Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio dei rami 14 e 15)
1. L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio dei rami 14 o 15 allega al programma di attività:
a) una relazione sulla struttura e sulle procedure che regolano le istruttorie tecnico- informative, finalizzate ad evidenziare la natura e la caratteristica dei rischi da garantire nonché a valutare l’assicurando e la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica e l’affidabilità dei debitori, in modo da poter determinare i limiti di affidamento, le caratteristiche tecniche del contratto ed il costo della garanzia;
b) una relazione illustrativa delle procedure di affidamento, di emissione dei contratti nonché di gestione delle polizze, dei sinistri e dei recuperi e delle procedure di conservazione della documentazione;
c) documentazione dalla quale risulti il livello di specializzazione del personale incaricato della gestione del ramo.
Art. 13
(Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio del ramo 17)
1. L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio del ramo 17 indica nel programma di attività quale, tra le modalità di cui all’articolo 164, comma 2, del decreto, intende adottare per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza.
2. Se l’impresa intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 164, comma 2, lettera a), del decreto, illustra nel programma di attività le procedure idonee a garantire l’indipendenza del personale incaricato della gestione dei sinistri e della relativa attività di consulenza, evitando che lo stesso svolga le medesime attività in altri rami danni esercitati dall’impresa o da altre imprese con le quali intercorrono legami finanziari, commerciali o amministrativi.
3. Se l’impresa intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 164, comma 2, lettera b), del decreto, allega al programma di attività gli accordi, o le bozze di accordi, che conferiscono ad altra impresa l’incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo ed alla relativa consulenza. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, gli accordi prevedono l’impegno dell’impresa incaricata a:
a) trasmettere l’elenco del personale preposto all’attività di gestione dei sinistri e a quella di consulenza;
b) curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell’accordo, la gestione dei sinistri in corso.
Art. 14
(Programma di attività per l’autorizzazione all’esercizio del ramo 18)
1. L’impresa che richiede l’autorizzazione all’esercizio del ramo 18 descrive nel programma di attività la struttura organizzativa nonché le modalità operative che intende adottare per adempiere agli obblighi derivanti dall’esercizio del ramo, allegando idonea documentazione. La struttura organizzativa, interna od esterna, cui è affidata l’attività di gestione dei sinistri che richiedono l’erogazione di prestazioni in natura è organizzata in modo tale da soddisfare i requisiti determinati ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. L’impresa non dotata di attrezzature e di personale propri per l’erogazione delle prestazioni di assistenza in natura, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dimostra di poter disporre dei mezzi e degli operatori di una o più strutture organizzative, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, appartenenti a società terza non esercente l’attività assicurativa o ad altra impresa di assicurazione. A tal fine allega all’istanza di autorizzazione:
a) nel caso di struttura di società terza o di altra impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 18, copia dell’accordo con il quale è conferito a tale società o impresa, proprietaria della struttura, l’incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo;
b) nel caso di struttura di altra impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio
dell’attività assicurativa nel ramo 18 e dell’attività riassicurativa, bozza del trattato di riassicurazione obbligatoria in quota stipulato con tale impresa e copia del collegato accordo di conferimento al riassicuratore dell’incarico di trattazione dei sinistri del ramo. Il trattato di riassicurazione può prevedere una cessione massima del 90 per cento dei premi e dei sinistri del ramo.
3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, l’accordo di cui al
comma 2, lettera a), stipulato con la società non esercente attività assicurativa prevede l’impegno della stessa a:
a) consentire il controllo da parte dell’ISVAP anche per quanto concerne la sua rete di collaboratori indipendenti;
b) comunicare all’ISVAP l’eventuale assunzione di nuovi obblighi di prestazione di servizi verso altri soggetti.
Sezione III
Istruttoria e provvedimento finale
Art. 15 (Attività istruttoria)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall’impresa, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 14 del decreto e al presente Capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l’ISVAP comunica all’impresa l’avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all’articolo 4, ovvero risulti irregolare, l’ISVAP ne dà comunicazione all’impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell’incompletezza o dell’irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell’istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, l’ISVAP può richiedere all’impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L’ISVAP comunica all’impresa la sospensione del termine per provvedere.
5. Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, l’ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 203 del decreto, l’ISVAP consulta in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.
7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l’ISVAP comunica all’impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
8. Trascorsi novanta giorni senza che l’impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l’istanza di autorizzazione si intende decaduta. L’ISVAP ne dà comunicazione all’impresa istante.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le previsioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
Art. 16 (Provvedimento di autorizzazione)
1. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza fatte le salve le ipotesi di
interruzione e di sospensione di cui all’articolo 15 e trasmette il provvedimento all’impresa istante.
2. L’impresa invia all’ISVAP il certificato attestante l’iscrizione nel registro delle imprese.
3. L’ISVAP, preso atto dell’adempimento di cui al comma 2, iscrive l’impresa nell’albo di cui all’articolo 35, dandone comunicazione all’impresa e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
4. L’ impresa può avviare l’attività dal momento in cui è iscritta nell’albo delle imprese.
Art. 17
(Diniego dell’autorizzazione)
1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 14 del decreto e di cui al presente Capo, l’ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all’impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell’istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall’ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni12.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell’autorizzazione, l’ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell’istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L’ISVAP comunica all’impresa istante il provvedimento di diniego dell’autorizzazione.
Capo II Estensione dell’autorizzazione
Art. 18
(Istanza di autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività)
1. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l’attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all’ISVAP istanza di estensione dell’autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:
a) è stato interamente versato il capitale sociale o il fondo di garanzia minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami;
b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità individuale ed alla quota di garanzia, nonché al margine di solvibilità corretto, se l’impresa è soggetta al relativo calcolo. Se per l’esercizio dei nuovi rami è richiesta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l’impresa deve dimostrare altresì di disporre di tale quota minima;
c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all’articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o rischi oggetto dell’estensione se l’esercizio di tali rami o rischi comporta spese di impianto ulteriori.
12 Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 5 del 4 giugno 2013. Il comma 3 disponeva “La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni”.
2. L’impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l’inclusione nell’oggetto sociale dell’esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell’estensione, ivi compresa l’eventuale attività di riassicurazione. Se l’estensione dell’attività determina l’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica la parte del capitale sociale o del fondo di garanzia nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 348, comma 2, del decreto.
3. L’istanza di autorizzazione è corredata del programma di attività di cui all’articolo 7, concernente l’attività oggetto di estensione, nonché della relazione tecnica di cui all’articolo 8. In caso di estensione dell’esercizio dell’attività nei rami 10, 12, 14, 15, 17 e 18, il programma di attività è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dal Capo I, Sezione II, del presente Titolo.
Art. 19 (Istruttoria)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad estendere l’attività, l’ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall’impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 15 del decreto e di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento.
2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall’articolo 15, commi da 2 a 9.
Art. 20 (Provvedimento di estensione)
1. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ISVAP emana il provvedimento di estensione dell’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all’articolo 19, comma 2.
2. L’ISVAP trasmette all’impresa istante il provvedimento di estensione dell’autorizzazione, provvede all’aggiornamento dell’albo di cui all’articolo 35, dandone comunicazione all’impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
3. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa a nuovi rami o rischi, può avviare la nuova attività a decorrere dal momento in cui l’autorizzazione all’estensione viene annotata nell’albo delle imprese.
Art. 21 (Diniego dell’estensione)
1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 15 del decreto e di cui al presente Capo, si applicano le diposizioni dell’articolo 17.
Capo III
Abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa al di fuori del territorio della Repubblica italiana
Sezione I
Esercizio dell’attività nel territorio di altri Stati membri
Art. 22
(Esercizio dell’attività in regime di stabilimento)
1. L’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all’IVASS13 ai sensi dell’articolo 16 del decreto, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l’attività. A tal fine allega alla comunicazione:
a) una relazione che illustra:
1) le motivazioni dell’operazione;
2) gli obiettivi che intende conseguire con la creazione della sede secondaria;
b) un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
1) i rischi e le obbligazioni che intende assumere;
2) la struttura organizzativa della sede secondaria con indicazione della denominazione e dell’indirizzo della sede, del personale che intende impiegare e dei costi di impianto e di gestione;
3) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo che intende esercitare;
4) la situazione previsionale del margine di solvibilità;
5) la struttura della rete di vendita di cui intende avvalersi;
6) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale xxxxxx domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
d) la copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, del decreto;
e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell’articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell’allegato A14.
2. (abrogato)15
3. L’impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilità del vettore, allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche una dichiarazione dalla quale risulta che essa è divenuta membro dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato della sede secondaria.
4. L’impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalità di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
5. L’impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale e sulle attrezzature di cui intende avvalersi e sulle modalità operative da adottare per l’esercizio del ramo.
6. La documentazione indicata al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché quella richiamata nei commi 3, 4 e 5 è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l’impresa intende operare o in lingua inglese.
7. L’impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l’IVASS ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 5 del xxxxxxx00.
13 Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
14 Periodo aggiunto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
15 Comma abrogato dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. Il comma 2 disponeva: “Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e), fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, lettera a)”.
16 Comma modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
Art. 23
(Estensione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento)
1. L’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l’attività della propria sede secondaria in un altro Stato membro a rami e rischi non oggetto della prima abilitazione invia all’ISVAP, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni e la documentazione di cui all’articolo 22.
2. L’impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l’ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto.
Art. 24
(Esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi)
1. L’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende operare in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP ai sensi dell’articolo 18 del decreto, allegando alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
a) gli Stati membri in cui intende svolgere l’attività;
b) la denominazione e indirizzo degli stabilimenti situati negli Stati membri dai quali intende esercitare l’attività di libera prestazione di servizi se tale attività non viene svolta direttamente dalla sede legale dell’impresa;
c) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
d) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo in cui intende operare;
e) la rete di vendita di cui intende avvalersi.
2. L’impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilità del vettore, indica, nella comunicazione di cui al comma 1, il nominativo e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, allegando una dichiarazione dalla quale risulta che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.
3. L’impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalità di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
4. L’impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale, sulle attrezzature e sulle modalità operative di cui intende avvalersi per l’esercizio del ramo.
5. La documentazione di cui al presente articolo è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la società intende operare o in lingua inglese.
6. L’impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione informa preventivamente l’ISVAP ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma 5, del decreto.
Art. 25
(Estensione dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in regime di libertà di prestazione di servizi)
1. L’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l’attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro a rami o a rischi non oggetto della prima abilitazione invia, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni di cui all’articolo 24.
2. L’impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l’ISVAP ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma 5, del decreto.
Sezione II
Esercizio dell’attività nel territorio di Stati terzi
Art. 26
(Esercizio dell’attività in regime di stabilimento e in regime di libertà di prestazione di servizi)
1. L’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria o operare in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l’attività.
2. L’impresa allega alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
a) l’indirizzo della sede secondaria, se intende svolgere l’attività in regime di stabilimento;
b) il nominativo della persona che intende preporre alla direzione della sede secondaria;
c) la struttura organizzativa della sede secondaria, con evidenza del numero degli addetti e delle spese di impianto da sostenere nei primi tre esercizi;
d) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
e) relativamente ai primi tre esercizi, le previsioni relative all’ammontare del gettito dei premi, delle provvigioni da corrispondere e dell’ammontare dei sinistri da pagare o delle prestazioni dovute;
f) la situazione previsionale del margine di solvibilità tenuto conto della nuova attività.
3. L’impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l’ISVAP.
SEZIONE III
Procedura di abilitazione
Art. 27 (Procedura di abilitazione)
1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto e dal presente Regolamento per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, l’ISVAP trasmette, nei termini e secondo le procedure indicate rispettivamente negli articoli 17 e 19 del decreto, le necessarie informazioni all’Autorità di vigilanza competente e ne dà notizia all’impresa.
2. Ai fini dell’avvio dell’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi si applicano rispettivamente l’articolo 17, comma 4, e l’articolo 19, comma 3 del decreto.
3. Nel caso in cui l’ISVAP rilevi che non sussistono i presupposti per l’avvio dell’attività in regime di stabilimento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto, adotta un provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione all’impresa nei termini e secondo la procedura previsti dai medesimi articoli.
4. Nel caso in cui l’impresa comunichi la propria intenzione di svolgere l’attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo, l’ISVAP
rende note all’impresa le proprie valutazioni entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
TITOLO III
Accesso all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo
Capo I Disposizioni generali
Art. 28
(Istanza di autorizzazione)
1. L’impresa con sede legale in uno Stato terzo, costituita nello Stato di origine in una forma sociale equivalente a quella di società per azioni, società cooperativa, società di mutua assicurazione, per esercitare l’attività assicurativa e la relativa riassicurazione nel territorio italiano in regime di stabilimento, presenta all’IVASS istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa prima di dar corso al procedimento di iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese17.
2. L’impresa deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all’esercizio del ramo o dei rami corrispondenti a quelli indicati all’articolo 2 del decreto e per i quali richiede l’autorizzazione.
3. L’impresa che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni limita la propria istanza ai rami vita o ai rami danni o all’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2.
4. All’istanza di autorizzazione sono allegati, redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana:
a) copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria. Lo statuto dell’impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l’indicazione della parte del fondo di dotazione di cui all’articolo 29, nonché delle riserve patrimoniali attribuite rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 348, comma 2, del decreto;
b) documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
c) copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, del decreto;
d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell’articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione. La documentazione per la verifica dei requisiti è indicata nell’allegato A18.
e) elenco nominativo dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di direzione e di gestione della sede secondaria;
f) documentazione di cui all’articolo 10 atta a dimostrare l’insussistenza di stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) certificato rilasciato dalle competenti Autorità di vigilanza dello Stato di origine con indicazione dei rami che l’impresa è autorizzata ad esercitare e delle attività o dei rischi effettivamente esercitati;
17 Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
18 Periodo aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
h) dichiarazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato di origine dalla quale risulti il preventivo consenso alla istituzione di una sede secondaria nel territorio della Repubblica da parte dell’impresa;
i) attestazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato di origine in ordine al rispetto, da parte dell’impresa, dei requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dall’ordinamento nazionale, all’adeguatezza delle strutture amministrative e contabili dell’impresa o del gruppo assicurativo di appartenenza, all’impegno a tenere presso la sede secondaria una contabilità specifica dell’attività esercitata e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
j) impegno a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana;
k) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se l’impresa esercita l’attività da meno di tre anni, quelli relativi agli esercizi già chiusi.
5. (abrogato)19
Art. 29
(Fondo di dotazione e mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, la sede secondaria di un’impresa avente sede legale in uno Stato terzo deve disporre di un fondo di dotazione non inferiore all’ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del
fondo di garanzia, prescritto all’articolo 5, e dei mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto, secondo quanto disposto all’articolo 6.
2. Il fondo di dotazione ed i mezzi finanziari di cui al comma 1, costituiti esclusivamente da conferimenti in denaro, devono essere interamente versati.
3. Un ammontare almeno pari all’importo minimo della quota di garanzia è investito nel territorio della Repubblica. Una somma in numerario o in titoli, pari ad almeno la metà dell’importo minimo della quota di garanzia, è depositato a titolo di cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso la Banca d’Italia.
Art. 30
(Programma di attività e relazione tecnica)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la sede secondaria di un’impresa avente sede legale in uno Stato terzo predispone un programma di attività e una relazione tecnica, comprensivi dei relativi allegati, conformi alle indicazioni contenute negli articoli 7 e 8 nonché nel Titolo II, Capo I, Sezione II.
Art. 31
(Istanza di autorizzazione ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa)
1. L’impresa con sede legale in uno Stato terzo già autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l’attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all’ISVAP istanza di estensione dell’autorizzazione. L’impresa che richiede l’autorizzazione all’estensione deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all’esercizio del ramo o dei rami, corrispondenti a quelli indicati all’articolo 2 del decreto e per i quali richiede l’estensione.
2. L’impresa allega all’istanza di cui al comma 1 documentazione idonea a dimostrare che:
19 Comma abrogato dall’articolo 6, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. Il comma 5 disponeva: “Con riguardo alla documentazione di cui alla lettera d), fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell’articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, lettera a)”.
a) dispone interamente del fondo di dotazione minimo di cui all’articolo 29 previsto per l’esercizio dei nuovi rami;
b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Ove sia richiesta, per l’esercizio dei nuovi rami, una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, attesta di disporre anche di tale quota minima;
c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all’articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o delle nuove attività oggetto dell’estensione, se l’esercizio di tali rami comporta spese di impianto ulteriori;
d) lo statuto prevede l’esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell’estensione, ivi compresa l’eventuale attività di riassicurazione. Se l’estensione dell’attività determina l’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica anche la parte del fondo di dotazione di cui all’articolo 29, nonché delle riserve patrimoniali, destinata rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 348, comma 2, del decreto.
3. L’istanza di estensione è corredata dal programma di attività e dalla relazione tecnica per l’attività oggetto di estensione, secondo quanto previsto dall’articolo 30.
Art. 32
(Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)
1. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o di estensione ad un’impresa con sede legale in uno Stato terzo, l’ISVAP compie un’istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 28 del decreto e dal presente Capo.
2. L’ISVAP valuta altresì le seguenti condizioni:
a) che lo Stato di origine rispetti il principio di parità di trattamento e di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano costituito in tale Stato una sede secondaria;
b) che nello Stato di origine che intende istituire la sede secondaria nel territorio della Repubblica vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza prudenziale a fini di stabilità sulle imprese di assicurazione;
c) che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con l’Autorità di vigilanza dello Stato di origine.
3. Allo svolgimento dell’istruttoria e all’emanazione del provvedimento di autorizzazione si applica quanto previsto dall’articolo 15, commi da 2 a 9 e dall’articolo 16.
4. Allo svolgimento dell’istruttoria e all’emanazione del provvedimento di estensione dell’autorizzazione si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 e dall’articolo 20.
Art. 33
(Diniego dell’autorizzazione)
1. Ove sussistano i presupposti per il diniego dell’autorizzazione, l’ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all’impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell’istanza. Si applica quanto previsto dall'articolo 17.
2. Nel caso in cui lo Stato di origine non rispetti il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese con sede legale in Italia che abbiano costituito o intendano costituire una sede secondaria, l’ISVAP, prima dell’adozione del provvedimento di xxxxxxx, informa la Commissione europea. Si applica la procedura indicata dall'articolo 208, comma 3, del decreto.
Capo II
Disposizioni particolari applicabili alle imprese con sede legale nella Confederazione Elvetica
Art. 34 (Requisiti di accesso)
1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni da parte della sede secondaria di un’impresa avente sede legale nella Confederazione Elvetica è regolata dalle disposizioni di cui all’Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, siglato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989.
2. All’impresa di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto, relativamente al potere del rappresentante generale di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale, né quelle di cui all’articolo 28, comma 5, del decreto, limitatamente al possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia ed al deposito cauzionale.
3. Salvo quanto indicato al comma 2, le imprese aventi sede legale nella Confederazione Elvetica che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni ed i rami vita sono soggette alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II.
TITOLO IV
Albo delle imprese Capo I
Disciplina dell’albo delle imprese
Art. 35
(Albo delle imprese)
1. E’ istituito presso l’ISVAP l’albo delle imprese.
2. L’albo delle imprese si compone di cinque sezioni:
a) nella sezione I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
b) nella sezione II sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
c) nella sezione III sono iscritte le particolari mutue assicuratrici;
d) nella sezione IV sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
e) nella sezione V sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
3. L’albo delle imprese è reso disponibile sul sito internet dell’ISVAP.
Art. 36 (Contenuto dell’albo)
1. Nell’albo delle imprese sono indicate le informazioni essenziali ai fini della identificazione di ogni impresa iscritta, incluse quelle relative agli estremi della autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa.
2. Con successivi provvedimenti l’ISVAP definisce le modalità e la tempistica di acquisizione delle informazioni.
Art. 37 (Iscrizione di diritto nell’albo)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell’articolo 338 del decreto, nell’albo delle imprese.
Art. 38
(Variazioni e aggiornamento dell’albo)
1. Le imprese iscritte nell’albo comunicano tempestivamente all’ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell’albo stesso.
2. L’ISVAP, ad avvenuta comunicazione delle intervenute variazioni, provvede ad aggiornare l’albo.
3. L’ISVAP procede alla cancellazione dell’impresa dall’albo nelle ipotesi di decadenza dall’autorizzazione ai sensi dell’articolo 240 del decreto, di revoca dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 242, 243, 244 del decreto, nonché di operazioni straordinarie di cui agli articoli 201 e 202 del decreto.
Capo II
Elenchi in appendice all’albo delle imprese
Art. 39 (Elenchi)
1. In appendice all’albo delle imprese sono istituiti i seguenti elenchi:
a) nell’elenco I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
b) nell’elenco II sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi;
c) nell’elenco III sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.
Art. 40 (Contenuto degli elenchi)
1. Nell’elenco I di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell’identificazione dell’impresa e dei rami al cui esercizio l’impresa è abilitata.
2. Nell’elenco II di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell’identificazione dell’impresa e dei rami al cui esercizio l’impresa è abilitata.
3. Nell’elenco III di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), per ogni impresa di riassicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell’identificazione dell’impresa e dei rami al cui esercizio l’impresa è abilitata.
4. Con successivi provvedimenti l’ISVAP definisce le modalità e la tempistica di acquisizione delle informazioni.
Art. 41 (Iscrizione negli elenchi)
1. L’ISVAP iscrive negli elenchi di cui all’articolo 39 le imprese con sede legale in uno Stato membro a conclusione delle procedure previste per l’accesso all’esercizio dell’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Art. 42
(Iscrizione di diritto negli elenchi)
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, già ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell’articolo 338, commi 6 e 7 del decreto, rispettivamente negli elenchi I e II di cui all’articolo 39.
2. Le imprese di riassicurazione con sede legale in altri Stati membri, già ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto nell’elenco III di cui all’articolo 39.
Art. 43
(Variazioni e aggiornamento degli elenchi)
1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l’ISVAP provvede all’aggiornamento dei dati contenuti negli elenchi di cui all’articolo 39.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 44 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
a) le circolari ISVAP:
n. 113 del 20 marzo 1989;
n. 177 del 20 maggio 1992, limitatamente ai paragrafi 4.1 e 4.2;
n. 170 del 21 febbraio 1992;
b) i provvedimenti ISVAP:
n. 97 del 13 dicembre 1995;
n. 98 del 13 dicembre 1995.
2. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.
Art. 45 (Disposizioni transitorie)
1. (abrogato)20
2. (abrogato)21
3. Fino all’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 68 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell’impresa o una partecipazione superiore al dieci per cento del capitale dell’impresa rappresentato da azioni con diritto di voto, devono dimostrare di essere in grado di garantire la sana e prudente gestione dell’impresa secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. A tal fine le imprese allegano all’istanza di cui all’articolo 4 la documentazione prevista dall’allegato B.2 al Regolamento22.
4. In relazione alle verifiche da effettuare ai sensi del presente articolo, l’IVASS può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all’impresa ed agli altri soggetti interessati23.
5. 24
Art. 46 (Pubblicazione)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’Autorità.
Art. 47 (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
Il Presidente
20 Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. Il comma 1 disponeva: “Fino all’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 76 del decreto:
a) i soggetti cui sono attribuite funzioni di amministrazione e di direzione dell’impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186;
b) i soggetti cui sono attribuite funzioni di controllo dell’impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 e all’articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.
A tal fine le imprese allegano all’istanza di cui all’articolo 4 la documentazione prevista dall’allegato A al presente Regolamento”.
21 Comma abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014. Il comma 2 disponeva: “Fino all’emanazione del Regolamento di cui all’articolo 77 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell’impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell’impresa rappresentato da azioni con diritto di voto devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. A tal fine le imprese allegano all’istanza di cui all’articolo 4 la documentazione prevista dall’allegato B.1 al Regolamento”.
22 Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
23 Comma modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del Provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014.
24 Comma abrogato dall’articolo 140, comma 1, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 5 disponeva “Fino all’entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva2005/68/CE in materia di riassicurazione e delle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese che intendono esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo”.