REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
ACCESSO ALLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA “COVID-19 CORONAVIRUS”
Art. 1 - Tipologia dell’intervento
2. In particolare, è previsto l’intervento di una prestazione in favore dei dipendenti delle imprese regolarmente aderenti per i quali sia stato stipulato accordo sindacale secondo il modello disponibile su xxx.xxxxxxxxx.xx, finalizzato alla sospensione del lavoro a seguito di crisi aziendali correlate alla specifica causale “COVID-19 CORONAVIRUS”.
Art. 2 - Condizioni, ammontare, durata e deroghe rispetto al regolamento generale FSBA.
1. Conformemente al regolamento FSBA ed alla delibera d’urgenza di cui all’art.1, la prestazione è erogata alle seguenti condizioni:
a) regolare contribuzione a EBAP-FSBA per 36 mesi precedenti la richiesta di prestazione;
b) stipulazione di verbale di accordo sindacale secondo le regole di cui all’art. 4.
2. Conformemente alla delibera d’urgenza di cui all’art.1, e con riferimento alla specifica prestazione in questione:
- è possibile sottoscrivere gli accordi sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva indicata al comma 4 del presente articolo;
- è sospeso il requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;
- solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno oggetto del presente regolamento è sospesa l’applicazione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del 26 febbraio 2020.
3. In analogia alla prestazione di assegno ordinario FSBA, l’ammontare della prestazione sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi previsti dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, entro gli importi previsti dal massimale mensile (da rapportare su base oraria) in vigore.
4. La validità temporale da considerare per questo primo periodo di prestazione è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020; gli accordi sindacali non possono superare in questa prima fase il mese di calendario.
Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Art. 3 - Procedure
1. La domanda di prestazione deve essere presentata dall’impresa a FSBA tramite piattaforma informatica SINAWEB, a mezzo del proprio intermediario o consulente (xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx?XxxxxxXxxx%0X).
2. Alla domanda dovrà essere allegato l’accordo sindacale redatto secondo il modello “COVID-19 CORONAVIRUS” disponibile su xxx.xxxxxxxxx.xx e l’ulteriore documentazione richiesta dalla piattaforma.
3. L’azienda è tenuta a inviare a FSBA alla fine di ogni periodo di paga e comunque entro e non oltre il
20 del mese successivo, nelle modalità previste dal Fondo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.
Art. 4 - Accordo sindacale
1. Per accedere alla prestazione, in via del tutto straordinaria e unicamente per quanto oggetto del presente regolamento, le imprese possono procedere al caricamento diretto dell’accordo sindacale, sottoscritto come segue, sul portale SINAWEB.
2. L’accordo deve essere sottoscritto:
- dall’impresa;
- dalle Organizzazioni Sindacali qualora siano presenti in azienda;
- dall’Associazione Datoriale cui l’impresa aderisce o conferisce mandato.
In ogni caso, a pena di irricevibilità, l’accordo essere sottoscritto almeno da una O.S. e da una A.D.. La sottoscrizione può avvenire utilizzando modalità telematiche con la trasmissione di scansioni delle copie firmate tra i vari soggetti di cui sopra, al fine di incrementare la celerità delle operazioni ed evitare assembramenti ai sensi delle vigenti disposizioni normative d’urgenza. Il documento finale dovrà riportare le firme di tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione.
3. Qualora l’impresa non riuscisse ad adempiere agli obblighi di sottoscrizione datoriale/sindacale di cui al comma 2, può inviare l’accordo, debitamente firmato e timbrato quantomeno dal datore di lavoro, direttamente a tutte le sigle sindacali CGIL/CISL/UIL (se a mancare è la sottoscrizione sindacale) e/o a tutte le sigle datoriali CONFARTIGIANATO/CNA/CASARTIGIANI/CLAAI (se a mancare è la sottoscrizione datoriale) della propria provincia, secondo l’indirizzario disponibile su xxx.xxxxxxxxx.xx. L’accordo va contestualmente inviato all’ufficio di presidenza dell’EBAP, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx .
In assenza di sottoscrizioni o comunicazioni entro i successivi 2 giorni lavorativi da parte delle organizzazioni sindacali/datoriali cui è stato effettuato l’invio, l’ufficio di presidenza dell’EBAP interverranno in surroga della parte o delle parti mancanti e rimetterà all’impresa l’accordo ai fini del caricamento sul portale SINAWEB.
4. In sede di accordo, l’impresa deve preventivamente verificare se ricorrono per ogni singolo dipendente interessato dall’accordo di sospensione/riduzione i requisiti minimi per l’accesso alla stessa così come previsto dal regolamento FSBA e dalla delibera d’urgenza FSBA del 2 marzo 2020, che si ritiene parte integrante della presente procedura.
5. L’accordo deve essere redatto compilando l’apposita modulistica (MODULO ACCORDO COVID-19 CORONAVIRUS) scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx o reperibile presso le diramazioni territoriali dell’Ente o presso le Organizzazioni costituenti l’EBAP.
Art. 5 - Erogazione
1. L’erogazione della prestazione di FSBA avviene attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti da FSBA nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto.
2. L’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse già acquisite da FSBA relative al territorio di riferimento e delle indicazioni di cui alla delibera d’urgenza FSBA del 2 marzo 2020. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.