Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport
RS 0.415.951.41; RU 1982 443
Modifiche degli allegati I, II, III
Entrate in vigore il …
Basi legali svizzere e del Liechtenstein concernenti Gioventù + Sport (G+S)
(Stato al 1° gennaio 2014)
1. Confederazione Svizzera
– Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo), RS 415.0
– Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo), RS 415.01
– Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport, (OPPSpo) RS 415.011
– Ordinanza dell’UFSPO del 12 luglio 2012 concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO), RS 415.011.2
– Ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO), RS 415.013
– Legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confe- derazione nel campo dello sport (LSISpo), RS 415.1
– Ordinanza del 5 settembre 2012 sui sistemi d’informazione della Confedera- zione nel campo dello sport (OSISpo), RS 415.11
1 Traduzione del testo originale in tedesco (AS 2014 …)
2 Nuovo tenore giusta la modifica entrata in vigore il …… (RU 2014 …).
– Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), RS 834.1
– Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OPIG), RS 834.11
2. Principato del Liechtenstein
– Sportgesetz vom 16. Dezember 1999 (LGBL 2000 Nr. 52) (Legge sullo sport del 16 dicembre 1999)
– Verordnung vom 4. Juli 2000 über den Spitzen- und Leistungssport (LGBL 2000 Nr. 148)
(Ordinanza del 4 luglio 2000 concernente lo sport di punta e di prestazione)
– Verordnung vom 4. Juli 2000 über den Schulsport, "Jugend und Sport" und den Breiten-, Behinderten- und Xxxxxxxxxxxxx (LGBL 2000 Nr. 149).
(Ordinanza del 4 luglio 2000 concernente l’educazione fisica scolastica, Gioventù e Sport, lo sport di massa, lo sport handicap e lo sport per gli an- ziani).
Partecipazione al programma Gioventù e Sport (G+S)
(Stato al )
1. Collaborazione
1.1. In generale
a. Il Principato del Liechtenstein partecipa al programma G+S (G+S). La parte- cipazione del Principato del Liechtenstein al programma G+S si basa sulle di- sposizioni del diritto svizzero per la promozione dello sport, in particolare sul- le basi legali di cui all’allegato I e sulla documentazione e sul materiale didattico G+S, ove di seguito non stabilito diversamente.
b. La commissione governativa dello sport del Principato del Liechtenstein, che agisce per il tramite della sezione per lo sport, è l’istanza competente per l’attuazione di G+S nel Principato del Liechtenstein (G+S L). Nei limiti in cui il presente accordo non disponga altrimenti, essa è parificata alle autorità can- tonali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LPSpo.
1.2. Organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S del Liechtenstein
a. Gli organizzatori di offerte G+S sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in particolare federazioni o società sportive, federazioni o associazioni giovanili o scuole, costituite secondo il diritto del Liechtenstein e che hanno la sede nel Principato del Liechtenstein. È applicabile l’articolo 10 capoverso 2 OPSpo.
b. Gli organizzatori della formazione dei quadri G+S sono la sezione per lo sport e le federazioni sportive del Liechtenstein, se l’UFSPO le ha incaricate della formazione dei quadri G+S.
1.3. Collaborazione nello svolgimento di offerte G+S
a. Gli organizzatori di offerte G+S svizzeri e del Liechtenstein possono svolgere offerte G+S (corsi e campi G+S con bambini e giovani) in Svizzera o nel Prin- cipato del Liechtenstein. G+S può autorizzare organizzatori del Liechtenstein a svolgere all’estero offerte G+S cui partecipano in maggioranza bambini o gio- vani domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
b. Lo svolgimento delle offerte G+S e i loro contenuti si rifanno esclusivamente alle disposizioni del diritto svizzero sulla promozione dello sport e alla docu- mentazione e al materiale didattico G+S.
3 Versione conforme alle modifiche entrate in vigore il ........................ . (RU 2014 ...).
c. La partecipazione alle offerte G+S di organizzatori svizzeri o del Liechtenstein è aperta a bambini e giovani
- cittadini svizzeri o del Liechtenstein o stranieri domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; che
- soddisfano gli altri requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPSpo e dell’articolo 4 OPSpo.
d. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a offerte G+S.
1.4. Collaborazione nell’ambito della formazione dei quadri
a. Lo svolgimento di corsi e moduli della formazione dei quadri G+S si rifà esclusivamente alle disposizioni del diritto svizzero sulla promozione dello sport, alla documentazione e al materiale didattico G+S e alle direttive dell’UFSPO.
b. Le offerte della formazione dei quadri devono essere svolte in linea di princi- pio in Svizzera o nel Liechtenstein. L’UFSPO può autorizzare lo svolgimento all’estero.
c. La partecipazione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri è aperta ai candidati di cui all’articolo 21 OPSpo. Non sussiste alcun diritto alla parteci- pazione a una formazione dei quadri G+S.
d. I riconoscimenti G+S ottenuti nell’ambito della formazione dei quadri G+S autorizzano a svolgere l’attività in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1.5. Collaborazione nelle questioni riguardanti lo sviluppo ulteriore, la piani- ficazione e lo svolgimento di offerte G+S e della formazione dei quadri G+S
a. L’UFSPO coinvolge la sezione per lo sport nella collaborazione con i Cantoni e le federazioni sportive ai sensi dell’articolo 31 OPSpo e promuove uno scambio regolare di informazioni e di esperienze.
b. L’UFSPO mette a disposizione di G+S L materiale pubblicitario.
2. Contributi e altre prestazioni
2.1. Principio
a. Agli organizzatori di offerte G+S nei due Paesi sono versati contributi sulla base degli stessi principi.
b. G+S L stabilisce autonomamente i tassi di contribuzione per le offerte G+S svolte da organizzatori con sede nel Principato del Liechtenstein. Essi possono differire da quelli previsti in Svizzera.
c. Sulla base dei tassi di contribuzione stabiliti da G+S L l’UFSPO calcola i contributi agli organizzatori del Liechtenstein. Il versamento dei contributi av- viene tramite G+S L.
d. G+S L versa contributi alla formazione dei quadri G+S curata da organizzatori del Liechtenstein sulla base di un sistema di contribuzione autonomo.
2.2. Stampati e ausili didattici
L’UFSPO mette a disposizione degli organizzatori del Liechtenstein stampati e ausili didattici dietro pagamento di un emolumento. Detto emolumento si basa sulla OEm UFSPO.
2.3. Materiale G+S e alloggi
Per la fornitura di materiale G+S e per l’uso di alloggi da parte di organizzatori di offerte del Liechtenstein valgono le stesse condizioni previste per gli organizzatori svizzeri.
2.4. Buoni viaggio a prezzo ridotto per la formazione dei quadri
L’UFSPO concede a tutti i partecipanti ai corsi e moduli della formazione dei quadri residenti in Svizzera indipendentemente dalla loro nazionalità, buoni a prezzo ridotto per il viaggio di andata e ritorno fra domicilio e sede del corso. L’UFSPO e G+S L possono concordare che l’UFSPO, dietro rimborso completo da parte di G+S L, consegni detti buoni viaggio anche ai partecipanti domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
2.5. Indennità per perdita di guadagno
Ai cittadini del Liechtenstein non domiciliati in Svizzera non sono corrisposte in- dennità per perdita di guadagno per la partecipazione a corsi e moduli della forma- zione dei quadri.
3. Organizzazione / Amministrazione
3.1. Annuncio delle offerte G+S
a. Le offerte G+S e corsi e moduli della formazione dei quadri sono amministrati nel sistema nazionale d’informazione per lo sport.
b. Nel quadro dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b LSISpo a G+S L viene con- cesso l’accesso elettronico al SIS.
3.2. Autorizzazione delle offerte G+S
G+S L verifica e autorizza le offerte G+S degli organizzatori del Liechtenstein dei GU 1, 2, 3 e 5 delle offerte G+S dei Comuni nel GU 4 (art 22 cpv 5 let a OPSpo).
3.3. Conteggio delle offerte G+S
a. G+S L controlla la documentazione per il conteggio delle offerte G+S che ha autorizzato e la inoltra per via elettronica all’UFSPO tramite il sistema nazio- nale d’informazione per lo sport.
b. L’UFSPO controlla i conteggi inoltrati e calcola i contributi cui gli organizza- tori hanno diritto. In base al calcolo dell’UFSPO G+S L provvede al versa- mento dei contributi agli organizzatori del Liechtenstein.
c. La verifica dei dati su cui si basano i conteggi è di competenza del Principato del Liechtenstein. L’UFSPO può essere coinvolto come consulente.
d. L’UFSPO si occupa del rilevamento statistico delle offerte G+S e dei corsi e dei moduli della formazione dei quadri G+S.
Compensazione delle prestazioni
(Stato al )
1. In generale
Le prestazioni accordate dalla Svizzera al Principato del Liechtenstein nell’ambito della collaborazione in G+S sono compensate secondo le presenti disposizioni.
2. Spese amministrative
2.1. Principio
Il Principato del Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Confederazione Svizzera riguardo a G+S.
2.2. Base di calcolo
a. Le spese amministrative della Confederazione Svizzera sono riportate nella contabilità analitica a costi integrati dell’UFSPO. Nella fattispecie si tratta es- senzialmente di spese per:
- stipendi e oneri sociali ad essi relativi per i collaboratori G+S;
- posti di lavoro, ivi inclusi spese di esercizio e overhead;
- banca dati nazionale per lo sport;
- gestione del materiale G+S.
b. La partecipazione alle spese viene ricalcolata ogni anno sulla base del conto delle spese amministrative dell’UFSPO.
c. La partecipazione del Principato del Liechtenstein alle spese avviene propor- zionalmente al numero di bambini e giovani in età G+S (5-20 anni) nei due paesi. Funge da base di calcolo il rilevamento statistico per la fine del 2011, stando al quale la Svizzera ne conta 1 341 298, il Liechtenstein 6471, cifre che corrispondono ad una proporzione pari a 207,27:1.
d. La proporzione viene rivista ogni 5 anni, per la prima volta nel 2018, sulla base del censimento della popolazione del 2016.
2.3. Emolumenti per la banca dati nazionale
L’emolumento di cui all’articolo 21 OSISpo è dedotto dalla partecipazione alla spese amministrative calcolata ai sensi dell’articolo 2.2.
4 Versione conforme alle modifiche entrate in vigore il …….. (RU 2014 ).
3. Spese per la formazione dei quadri
3.1. Principio
Il Principato del Liechtenstein indennizza la Confederazione Svizzera per
a. le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein che partecipano a corsi e moduli della formazione dei quadri G+S; e per
b. partecipanti stranieri (cittadini né svizzeri né del Liechtenstein) ai corsi e moduli della formazione dei quadri ammessi alla formazione dei quadri ai sen- si dell’articolo 21 capoverso 1 OPPSpo perché attivi regolarmente per orga- nizzatori di offerte G+S o di offerte della formazione dei quadri G+S del Lie- chtenstein.
3.2. Corsi e moduli cui spetta l’indennizzo
L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi e moduli della formazione dei quadri G+S
a. tenuti dall‘UFSPO; o
b. sostenuti dall’UFSPO con contributi ai sensi dell’articolo 50 OPPSpo.
3.3. Ammontare
L’indennità ammonta a:
a. 50 franchi per giorno di formazione per ogni partecipante a corsi di formazio- ne e di perfezionamento per monitori G+S e coach G+S.
b. 100 franchi per giorno di formazione per ogni partecipante a corsi esperti G+S o a moduli del perfezionamento per gli esperti.
c. Oltre a quanto previsto ai punti a. e b.: 44 franchi per giorno di formazione per ogni partecipante a corsi o moduli della formazione dei quadri G+S in cui sia necessario impiegare guide di montagna ai sensi dell’articolo 48 OPPSpo.
3.4. Riduzione
L’ammontare dell’indennizzo si riduce della somma corrispondente alle persone domiciliate in Svizzera che partecipano a corsi o moduli svolti dagli organizzatori della formazione dei quadri G+S del Liechtenstein.