Disposizioni generali
LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza
Sommario
Disposizioni generali
Art. | 1 | Organizzazione e scopo della Fondazione |
Art. | 2 | Oggetto del Regolamento |
Art. | 3 | Stipulazione dell’accordo di previdenza |
Art. | 4 | Contributi |
Art. | 5 | Imposte |
Art. | 6 | Relazioni di conto banche |
Art. | 7 | Relazioni di conto assicurati |
Art. | 8 | Remunerazione |
Art. | 9 | Deposito titoli |
Art. | 10 | Investimenti patrimoniali |
Prestazioni di previdenza
Art. 11 Risoluzione ordinaria della relazione di conto e di deposito titoli (prestazione di vecchiaia)
Art. 12 Prestazione d‘invalidità
Art. 13 Prestazione in caso di decesso
Art. 14 Risoluzione anticipata della relazione di conto e di deposito titoli
Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza
Art. 15 Realizzazione della prestazione Art. 16 Prelievo della prestazione
Art. 17 Divieto di cessione e costituzione in pegno
Altre prestazioni
Art. 18 Promozione della proprietà d’abitazioni
Ulteriori disposizioni
Art. 19 Regolamento dei costi Art. 20 Obbligo di informazione Art. 21 Obbligo di certificazione
Art. 22 Obbligo di notifica all’autorità fiscale Art. 23 Responsabilità
Art. 24 Lacune nel Regolamento Art. 25 Modifiche al Regolamento
Art. 26 Lingua di riferimento ed equiparazione Art. 27 Foro competente e diritto applicabile Art. 28 Entrata in vigore
Visto l’art. 9 dell’atto di Fondazione di LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento di previdenza (di seguito «Regolamento»).
Disposizioni generali
Art. 1 Organizzazione e scopo della Fondazione
1 Con il nome di LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione») è costituita ai sensi degli art. 80 segg. CC una fondazione con sede a Svitto.
2 La Fondazione è iscritta nel registro di commercio ed è as- soggettata alla sorveglianza della Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht - ZBSA (di seguito «Autorità di vigilanza»).
3 La Fondazione è organizzata secondo il regolamento d’orga- nizzazione.
4 La Fondazione ha lo scopo di realizzare la previdenza indivi- duale vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità ai sen- si dell’art. 82 LPP e delle relative disposizioni d’esecuzione.
5 La Fondazione può offrire una protezione assicurativa a coper- tura dei rischi di invalidità e decesso.
Art. 2 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dell’ assicurato o dell’avente diritto nei confronti della Fondazione.
Art. 3 Stipulazione dell’accordo di previdenza
Possono stipulare un accordo di previdenza e versare contri- buti ai sensi dell’art. 4 gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa e sono assicurati nel 1° pilastro (AVS/AI). L’assicurato temporaneamente disoccupato può effettuare versamenti alla Fondazione fintanto che beneficia di indennità dell’assicura- zione contro la disoccupazione.
Art. 4 Contributi
1 L’assicurato può determinare liberamente l’importo e la data dei versamenti fiscalmente agevolati sul suo conto di previ- denza del pilastro 3a, a concorrenza dell’importo massimo annuo fiscalmente agevolato ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 OPP 3 unitamente all’art. 8 cpv. 1 LPP. Ai fini della validità fiscale nel rispettivo anno fiscale, i contributi devono essere accreditati sul conto di previdenza al più tardi l’ultimo giorno di banca del rispettivo anno civile. Non sono consentiti accrediti con effetto retroattivo di importi pervenuti dopo questo termine di paga- mento.
2 Se entrambi i coniugi o partner in unione domestica registrata esercitano un’attività lucrativa e versano contributi a una for- ma di previdenza riconosciuta, entrambi possono far valere queste deduzioni.
3 Se si continua a esercitare l’attività lucrativa, i contributi pos- sono essere versati al massimo per cinque anni dal raggiungi- mento dell’età pensionabile ordinaria dell’AVS. L’ultimo anno è possibile versare ancora il contributo integrale.
Art. 5 Imposte
1 I contributi versati dall’assicurato possono essere dedotti dal reddito imponibile conformemente alle disposizioni fiscali della Confederazione e del Cantone di domicilio. L’avere di previdenza (capitale di previdenza) accumulato e i redditi che ne derivano non sono imponibili fino alla scadenza.
2 In caso di pagamento di prestazioni di previdenza, la Fonda- zione è tenuta a osservare le disposizioni di legge e a notifica- re alle autorità fiscali competenti i prelievi corrispondenti o a trattenere i contributi fiscali dovuti.
Art. 6 Relazioni di conto banche
La Fondazione sceglie le banche detentrici dei conti, sottopo- ste obbligatoriamente alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), in base ai criteri di sicurezza, qualità ed economicità. Le banche vengono pubbli- cate su xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure è possibile richiederle alla Fondazione.
Art. 7 Relazioni di conto assicurati
1 La Fondazione stipula con ogni assicurato un accordo di pre- videnza che regola i dettagli del rapporto di previdenza.
2 L’assicurato deve inoltrare una domanda di apertura di conto di previdenza.
3 Per ogni assicurato la Fondazione apre e tiene un conto di pre- videnza intestato all’assicurato. A tale scopo la Fondazione è autorizzata a scambiare con l’amministrazione e con gli uffici di conto e di deposito tutti i dati necessari alla tenuta del con- to e del deposito titoli.
4 È possibile aprire un massimo di cinque conti per ogni assicu- rato.
5 Se possiede più conti di previdenza, l’assicurato determina la ripartizione o assegnazione dei contributi versati e degli averi.
6 Sul conto di previdenza vengono accreditati, tra l’altro:
a) gli averi di previdenza trasferiti da istituti del pilastro 3a;
b) i contributi versati a concorrenza dell’importo massimo legale;
c) gli interessi e i proventi da titoli.
7 Sul conto di previdenza vengono addebitati, tra l’altro:
a) i trasferimenti di averi di previdenza ad altri xxxxxxxx xxx xxxx- xxxx 0x e con finalità di acquisto in un istituto di previdenza;
b) i prelievi effettuati dall’assicurato nell’ambito delle disposi- zioni di legge;
c) le spese e le indennità della Fondazione, degli incaricati e dei delegati, sempre in base al regolamento dei costi o all’accordo scritto;
d) eventuali premi di rischio.
8 In presenza di un relativo accordo tra l’assicurato e l’assicura- tore ai sensi dell’art. 1 cpv. 5, l’assicurato deve alla Fondazio- ne almeno i contributi di un’eventuale assicurazione di rischio. In questo caso la Fondazione è autorizzata ad addebitare il premio di rischio sul conto di previdenza intestato all’assicu- rato. Se l’avere è investito in titoli, la Fondazione può realizza- re dei titoli al controvalore del premio di rischio e addebitare il corrispettivo sul summenzionato conto.
9 In caso di scarsa liquidità la Fondazione può realizzare even- tuali investimenti in titoli dell’assicurato al controvalore delle spese e delle indennità nonché di eventuali premi di rischio, e addebitare il corrispettivo sul conto di previdenza.
10 Il conto di previdenza gode del privilegio del risparmio ai sensi della Legge federale sulle banche.
11 La Fondazione può rifiutare di aprire un conto senza dove for- nire alcuna motivazione.
Art. 8 Remunerazione
1 Il tasso d’interesse dei conti di previdenza è fissato dal Consi- glio di Fondazione. Il tasso d’interesse applicato viene pubbli- cato su xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure può essere richiesto alla Fondazione.
2 Gli interessi vengono accreditati alla fine di ogni anno civile.
3 Se l’assicurato esce dalla Fondazione nel corso di un anno civi- le, gli interessi dell’anno corrente sono calcolati pro rata tem- poris fino alla data di valuta dell’uscita.
Art. 9 Deposito titoli
1 Su richiesta, l’assicurato può aprire fino a un massimo di cin- que depositi titoli. Per ogni assicurato la Fondazione apre e tiene al massimo cinque depositi titoli intestati all’assicurato.
2 Gli uffici di deposito sono designati dalla Fondazione d’inte- sa con l’assicurato e vengono sistematicamente selezionati in base ai criteri di sicurezza, qualità ed economicità.
Art. 10 Investimenti patrimoniali
1 L’investimento di averi della previdenza nell quadro dei depositi titoli secondo l’art. 9 non dà diritto a una remunera- zione minima né al mantenimento del valore del patrimonio. Il rischio dell’investimento incombe esclusivamente all’assicu- rato.
2 L’assicurato viene reso attento dalla Fondazione circa i rischi correlati all’investimento patrimoniale.
Prestazioni di previdenza
Art. 11 Risoluzione ordinaria della relazione di conto e di deposito titoli (prestazione di vecchiaia)
1 L’accordo di previdenza si estingue non appena l’assicurato ha raggiunto l’età di pensionamento AVS ordinario, in tutti i casi però con il decesso dell’assicurato.
2 Un prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia è possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinario. Prima di questo termine, salvo le eccezioni di cui all’art. 14, non sono possibili prelievi dal conto di previdenza o dal deposito titoli.
3 Il prelievo della prestazione di vecchiaia può essere rinviato fino al più tardi cinque anni dopo l’età di pensionamento AVS ordi- nario, sempreché l’assicurato possa dimostrare che continua l’esercizio di un’attività lucrativa. In caso di tale differimento, l’assicurato deve immediatamente notificare per iscritto alla Fondazione la cessazione dell’attività lucrativa.
4 L’estinzione o il prelievo come prestazione di vecchiaia devono essere richiesti dall’assicurato mediante l’apposito modulo.
5 In caso di estinzione ai sensi dei cpv. 1-3, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richiesta dell’assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se di- sponibili, dal suo deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto del pilastro 3a.
Art. 12 Prestazione d’invalidità
1 L’avere di previdenza può essere versato su richiesta dell’ assicurato se quest’ultimo riceve una rendita integrale d’inva- lidità completa dell’Assicurazione federale per l’invalidità (AI) e il rischio d’invalidità non è assicurato.
2 Il prelievo come prestazione d’invalidità deve essere richiesto dall’assicurato mediante l’apposito modulo.
3 In caso di prelievo come prestazione d’invalidità ai sensi dei cpv. 1-2, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia su richiesta dell’assicurato è possibile tra- sferire portafogli di titoli, se disponibili, dal suo deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto del pilastro 3a.
Art. 13 Prestazione in caso di decesso
1 Se l’assicurato muore, l’avere di previdenza viene versato come capitale di decesso. Sono aventi diritto o considerate beneficiari ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 OPP 3, indipendentemen- te dal diritto di successione, le persone elencate in base al seguente ordine:
a) il coniuge superstite o il partner registrato superstite; in mancanza di questi:
b) i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamen- to la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comu- ni; in mancanza di questi:
c) i genitori, in mancanza di questi:
d) i fratelli e le sorelle, in mancanza di questi:
e) gli altri eredi.
2 Ad eccezione dei discendenti diretti, il diritto di cui al cpv. 1 lett. b presuppone che l’assicurato abbia comunicato per iscritto alla Fondazione i nominativi delle persone in questione quando ancora era in vita. L’assicurato può stabilire mediante dichiarazione scritta alla Fondazione uno più aventi diritto tra i gruppi menzionati nel cpv. 1 lett. b e, in caso di più aventi diritto, specificarne la ripartizione.
3 Sempre mediante dichiarazione scritta alla Fondazione, l’assi- curato può altresì definire la ripartizione tra gli aventi diritto all’interno dei singoli gruppi e modificare l’ordine di succes- sione dei beneficiari di cui al cpv. 1 lett. c-e.
4 La dichiarazione scritta di cui ai cpv. 2 – 3 deve pervenire alla Fondazione quando l’assicurato è in vita. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento dall’assicurato per iscritto o nel testamento (facendo esplicito riferimento alla previdenza vincolata).
5 La Fondazione può ridurre o rifiutare di erogare le proprie prestazioni all’avente diritto e non è vincolata a una dichiara- zione scritta precedentemente fornita dall’assicurato ai sensi dei cpv. 2 – 4, se la Fondazione viene a conoscenza che questa persona ha volontariamente cagionato la morte dell’assicura- to. La prestazione liberata spetta ai successivi beneficiari ai sensi del cpv.1.
6 Gli aventi diritto devono fornire alla Fondazione la prova dell’ esistenza di un motivo di estinzione. In caso di più beneficia- ri, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente
definite, essi dovranno determinare di comune accordo i cor- rispettivi o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. Altrimenti la distribuzione avviene in parti uguali.
Art. 14 Risoluzione anticipata della relazione di conto e di depo- sito titoli
1 L’avere di previdenza può essere versato anticipatamente se l’assicurato lo trasferisce a un istituto di previdenza o un altro istituto del pilastro 3a esente da imposte.
2 Un versamento anticipato in contanti è ammesso nei casi seguenti:
a) l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dell’art. 25f LFLP;
b) l’assicurato avvia un’attività lucrativa indipendente quale attività principale e non è più soggetto alla previdenza pro- fessionale obbligatoria. Il prelievo va effettuato entro l’an- no successivo all’avvio dell’attività lucrativa indipendente. Il lavoratore indipendente uscente può utilizzare la prestazio- ne d’uscita per effettuare investimenti nella propria attività;
c) l’assicurato abbandona l’esercizio dell’attività lucrativa indipendente attuale e avvia un’altra attività lucrativa indi- pendente. Il prelievo va effettuato entro l’anno successivo all’avvio dell’altra attività lucrativa indipendente.
3 Un versamento anticipato ai sensi del cpv. 2 è ammesso uni- camente se sono rispettate le seguenti formalità e presentati i seguenti documenti:
a) un certificato di stato civile se l’assicurato è celibe o nubile. La Fondazione può richiedere altresì un’autentica notarile o un’altra conferma della firma autografa;
b) una firma ufficialmente autenticata del coniuge o del part- ner registrato dell’assicurato (art. 5 LFLP). Se non è possibi- le ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, l’assicurato può ricorrere al tribunale civile;
c) una copia della sentenza di divorzio in caso di assicurati divorziati;
d) il documento di un tribunale attestante lo scioglimento, in caso di scioglimento di un‘unione domestica registrata;
e) una copia del libretto di famiglia se l’assicurato è vedovo.
4 In caso di risoluzione ai sensi dei cpv. 1-2, in linea di massima il pagamento viene effettuato in contanti. Tuttavia, su richie- sta dell’assicurato, è possibile trasferire portafogli di titoli, se disponibili, dal deposito titoli nel suo patrimonio privato o ad un altro istituto di previdenza o istituto del pilastro 3a.
5 Nei casi seguenti le estinzioni complete o parziali del conto di previdenza o del deposito titoli si effettuano per legge e sen- za espressa revoca dell’accordo di previdenza o del mandato di investimento dell’assicurato:
a) realizzazione di un pegno in seguito a costituzione in pegno ai sensi dell’art. 30b LPP;
b) ordinanza giudiziaria per divorzio o scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata.
Disposizioni generali sulle prestazioni di previdenza
Art. 15 Realizzazione della prestazione
1 La prestazione viene realizzata esclusivamente sotto forma di capitale (liquidità o titoli) ed è esigibile entro 90 giorni dalla ricezione di tutti i giustificativi necessari. L’ammontare della prestazione corrisponde al saldo dell’avere di previdenza, più l’accredito degli interessi e/o dei ricavi dalla vendita di diritti nel quadro dei depositi titoli dedotte eventuali tasse.
2 Le prestazioni erroneamente o indebitamente ricevute devono essere restituite con gli interessi alla Fondazione. La restitu- zione può non essere richiesta se il beneficiario delle presta- zioni era in buonafede e il rimborso gli provoca gravi difficoltà. La decisione spetta al Consiglio di Fondazione.
Art. 16 Prelievo della prestazione
1 Per il prelievo dell’avere di previdenza l’assicurato deve forni- re alla Fondazione tutti i dati necessari e le prove richieste. A seconda della fattispecie, la Fondazione mette a disposizione il corrispondente modulo, in cui devono essere indicati, tra gli altri, il motivo del versamento, l’indirizzo di pagamento e i documenti necessari per ogni motivo di versamento. I docu- menti devono essere trasmessi in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano) oppure in inglese. I costi delle eventuali traduzioni sono a carico degli assicurati e degli aventi diritto. Tutti i requisiti formali presenti nei moduli sono parte integrante del presente Regolamento.
2 Nel versamento delle prestazioni di previdenza dopo aver accolto la domanda di versamento dell’assicurato, la Fonda- zione darà mandato di alienare i diritti nell’ambito dei depositi titoli. In caso di decesso dell’assicurato, il mandato è conferito immediatamente, non appena la Fondazione è stata informata del decesso per iscritto e allegando un documento ufficiale.
3 La Fondazione si riserva il diritto di effettuare ulteriori accerta- menti e/o richiedere ulteriori documenti a carico dell’assicura- to, qualora risulti necessario per accertare la fattispecie fatta valere. In presenza di controversie circa la persona dell’aven- te diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l’avere di previdenza ai sensi dell’art. 96 CO.
Art. 17 Divieto di cessione e costituzione in pegno
1 Il diritto alle prestazioni della Fondazione non può essere ceduto, costituito in pegno o compensato prima della sua esi- gibilità. Sono fatti salvi l’art. 18 e i cpv. 2 – 4 di seguito.
2 Alla costituzione in pegno del capitale di previdenza o del diritto alla prestazione di previdenza ai fini della proprietà d’abitazioni dell’assicurato sono applicabili per analogia l’art. 30b LPP o l’art. 331d CO e gli art. 8-10 OPPA.
3 L’assicurato può cedere parzialmente o integralmente al coniuge i suoi diritti alle prestazioni di vecchiaia, o tali diritti possono essere assegnati dal tribunale svizzero competente,
qualora la causa dello scioglimento del regime dei beni non sia il decesso. L’istituto dell’assicurato deve versare l’importo da trasferire all’istituto indicato dal coniuge ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OPP 3 o a un istituto di previdenza; sono riservati gli art. 11, 12 e 14 del presente Regolamento.
4 Il cpv. 3 è applicabile per analogia in caso di scioglimento giu- diziale di un’unione domestica registrata, se i due partner han- no convenuto la divisione del patrimonio ai sensi delle norme del regime della partecipazione agli acquisti.
Altre prestazioni
Art. 18 Promozione della proprietà d’abitazioni
1 Ai sensi della promozione della proprietà d’abitazioni, l’assi- curato può costituire in pegno o riscattare direttamente il pro- prio diritto al capitale di previdenza e alle prestazioni di previ- denza per:
a) l’acquisto e la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio;
b) l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazio- ne per uso proprio;
c) la restituzione di mutui ipotecari.
2 Il prelievo anticipato è possibile fino a cinque anni prima dell’età di pensionamento AVS ordinario (art. 13 LPP). La costituzione in pegno è possibile fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinario.
3 Un prelievo anticipato è possibile solamente ogni cinque anni.
4 L’importo disponibile per il prelievo anticipato o la costituzio- ne in pegno corrisponde all’avere di previdenza.
5 Nel caso di assicurati coniugati o in unione domestica registra- ta, per il prelievo anticipato e ogni successiva costituzione di diritti di pegno immobiliare nonché per la costituzione in pe- gno è necessario il consenso con firma scritta ufficialmente autenticata del coniuge o del partner registrato. Se non è pos- sibile ottenere tale consenso o se questo viene rifiutato senza un motivo fondato, si può ricorrere al tribunale civile.
Ulteriori disposizioni
Art. 19 Regolamento dei costi
Le spese e le indennità sono disciplinate nel regolamento dei costi.
Art. 20 Obbligo di informazione
1 Dopo l’apertura del conto di previdenza l’assicurato riceve dal- la Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto con- to dell’anno civile appena concluso con indicazione di tutte le transazioni, inclusi gli accrediti d’interessi, le spese e le inden- nità nonché il saldo dell’avere di previdenza al 31 dicembre.
2 Dopo l’apertura del deposito titoli l’assicurato riceve dalla Fon- dazione una conferma e, a inizio anno, un estratto patrimonia- le con indicazione del valore del deposito titoli al 31 dicembre.
3 L’assicurato deve comunicare alla Fondazione senza esplici- ta richiesta ogni cambiamento di indirizzo, cognome e stato civile. Se è coniugato, l’assicurato deve comunicare alla Fon- dazione anche la data del matrimonio. La Fondazione decli- na ogni responsabilità per le conseguenze di un’indicazione insufficiente, tardiva o inesatta di dati personali e indirizzo. Le comunicazioni per l’assicurato spedite all’ultimo indirizzo co- nosciuto alla Fondazione sono considerate come legalmente avvenute.
4 Tutta la corrispondenza dell’assicurato va indirizzata diretta- mente alla Fondazione o alla rispettiva rappresentanza regio- nale. Gli indirizzi della Fondazione e delle rispettive rappre- sentanze regionali sono indicati su xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 21 Obbligo di certificazione
Una volta all’anno la Fondazione certifica all’assicurato i con- tributi versati.
Art. 22 Obbligo di notifica all’autorità fiscale
1 La Fondazione è tenuta a notificare alle autorità fiscali il versa- mento di averi di previdenza nella misura in cui leggi o dispo- sizioni di Confederazione e Cantone lo richiedono.
2 Se al momento del versamento l’assicurato risiede all’estero, la Fondazione deduce l’imposta alla fonte direttamente dall’ avere di previdenza.
Art. 23 Responsabilità
La Fondazione non risponde nei confronti dell’assicurato per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte di quest’ultimo. Il danno derivante dal mancato riconoscimento di lacune nel- la legittimazione o falsificazioni è assunto dall’assicurato e da ogni altro beneficiario, se la Fondazione ha applicato la dili- genza normalmente richiesta dagli usi commerciali in materia. La Fondazione si riserva il diritto di far valere il danno conse- guente subito e di richiedere il rimborso oppure il conteggio delle prestazioni indebitamente erogate (art. 35a LPP per ana- logia e art. 62 CO).
Art. 24 Lacune nel Regolamento
Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una specifica, il Consiglio di Fondazione delibera ne adot- terà una confacente allo scopo della Fondazione.
Art. 25 Modifiche al Regolamento
Il Consiglio di Fondazione può decidere in qualsiasi momen- to di apportare modifiche al presente Regolamento. La Fonda- zione informa le persone assicurate in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La cui versione aggiornata si può consultare liberamente su xxx.xxxxxxxxxxxx.xx oppure richie- dere alla Fondazione.
Art. 26 Lingua di riferimento ed equiparazione
Lingua di riferimento per l’interpretazione di tutti i regolamen- ti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.
Art. 27 Foro competente e diritto applicabile
Il presente Regolamento è subordinato al diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l’assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell’art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di proce- dimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per assicurato / il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.
Art. 28 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021 e sostituisce il precedente del 1° ottobre 2020.
Svitto, 4 giugno 2021
Il Consiglio di Fondazione di LibertyGreen 3a Fondazione di previ- denza