CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO CPI Mutuo Protetto
FASCICOLO INFORMATIVO DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO
CPI Mutuo Protetto
Convenzione Collettiva Numero: 570
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è facoltativa e non indispensabile per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.341 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.087 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,99 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.”
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione Collettiva, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pari a quella del contratto di finanziamento/mutuo e in ogni caso non potranno avere durata superiore a 120 mesi, senza tacito rinnovo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli specifici articoli delle CGA Art. 4.
Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto. 7 – PREMIO A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di ripensamento di cui al punto 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta del contratto da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza. In caso di disdetta, per le operazioni precedentemente assicurate e per ciascun Assicurato, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo nei casi sotto indicati, diversi a seconda del “Pacchetto” di garanzie scelto dall’Assicurato in fase di sottoscrizione:
PACCHETTO | GARANZIE | |
A | – Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio e da Malattia – Disoccupazione | Art. 25 delle CGA Art. 31 delle CGA |
B | – Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio e da Malattia – Disoccupazione – Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e Malattia – Morte | Art. 25 delle CGA Art. 31 delle CGA Cfr. Fascicolo Informativo Vita Cfr. Fascicolo Informativo Vita |
C | – Morte | Cfr. Fascicolo Informativo Vita |
Le Garanzie Danni sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo.
Le Garanzie Vita sono disciplinate nell'apposito separato Fascicolo Informativo Vita.
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) – Art. 27
Perdita di Impiego (PI) – Art. 33
Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia – Cfr Fascicolo Informativo Vita
Morte – Cfr Fascicolo Informativo Vita
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Per conoscere in dettaglio le Franchigie, gli scoperti e i Massimali applicabili alle singole garanzie si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli art. 25 e 31.
A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all’applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
1° caso
- periodo di ITT al lavoro comprovato: 05/09/2011 – 20/11/2011
- Rata protetta mensile come da Modulo di adesione sottoscritto € 400,00
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg; € 0,00
2° caso
- periodo di ITT al lavoro comprovato: 05/09/2011 – 20/03/2013
- Rata protetta mensile come da Modulo di adesione sottoscritto € 400,00
- indennizzo liquidato dopo l’applicazione della franchigia assoluta di 60 gg; 4 rate mensili x € 400,00 = € 1.600,00
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
5.2 AVVERTENZA - Cause di nullità e/o cessazione delle garanzie:
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. alle ore 24:00 della decima ricorrenza annuale del contratto;
2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico.
In caso di cointestazione la copertura assicurativa rimane in vigore per gli altri Assicurati sino alla scadenza originariamente convenuta. (Art. 6 CGA)
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca affinché trattenga dall’importo erogato, contestualmente all’erogazione del finanziamento/mutuo l’importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata stabilita all’interno del Modulo di Adesione stesso.
La frazione di mese viene considerata un intera mensilità. Lo sconto applicato corrisponde al: 5,22%.
7.1 Mezzi di Pagamento
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato:
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
PACCHETTO | Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
A | 55% del premio unico al netto delle imposte | 90,91% |
B | 40% del premio unico al netto delle imposte | 87,50% |
Tabella esemplificativa dei premi (a solo titolo esemplificativo è stato considerato il tasso
dell’1,3%):
Capitale Assicurato | € 100.000,00 |
Età e sesso del’Assicurato | Qualunque |
Durata della copertura (mesi) | 120 mesi (10 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 1.300,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | €1.268,29 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 697,56 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 634,15 |
7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
In caso di anticipata estinzione del Finanziamento i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula:
Metodo di Rimborso su base Giornaliera
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando i giorni, (si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni) residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio versato (al netto delle imposte) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati. A tale risultato vengono sottratte spese di rimborso.
R = P * GR/D - SP
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento SP = spese di rimborso € 50,00
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2015 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2012 |
Durata Totale in giorni | 1800 |
Giorni di copertura trascorsi | 799 |
Giorni di copertura residui | 1001 |
R = 1000 * 1001/1800 - 50 R = 506,11
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
8. AVVERTENZA - Diritto di recesso
L’Assicurato può recedere dal presente contratto:
Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso alla Compagnia.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell’Assicurato.
Nel caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all’Assicurato.
Oppure
Trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta. La Compagnia provvederà alla restituzione all’Assicurato della parte di premio Danni, pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Per conoscere in dettaglio i tempi, le modalità e i riferimenti per l’invio della richiesta di Xxxxxxxx si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione - Art. 7.1, 7.2, 7.3.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie Xxxxx sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o la Banca Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto 1., unitamente alla documentazione del successivo punto.
(*) Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
c/o CNP – Ufficio Liquidazione Sinistri, Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx 0x
00000 – Xxxxxx.
Numero Verde 800 179 057
Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:
In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT) Art. 13, 28 delle CGA
In caso di Perdita di Impiego (PI): Art. 13, 32 delle CGA
Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Soc. Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
3. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente si fa riferimento al seguente articolo delle CGA:
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia – Art. 30 CGA
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
Ciascuna delle persone fisiche, fino ad un massimo di 2, in relazione alla quale la Compagnia concede l’Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui al contratto di assicurazione e che, a tal fine, abbia stipulato il Contratto di Mutuo e sottoscritto la Dichiarazione di Adesione. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurazione
La garanzia concessa dalla Società ai sensi del presente contratto di assicurazione in relazione al Contratto e a beneficio dell’Assicurato o degli Assicurati che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione.
Beneficiario
Il soggetto che beneficia delle prestazioni assicurative previste dal contratto e che corrisponde all'Assicurato.
Contraente della Convenzione
Banca Popolare Pugliese S.c.p.A., che stipula il contratto di assicurazione per conto dei propri clienti.
Contratto di Mutuo
Il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante, solitamente una banca) consegna all'altra (mutuatario, colui che chiede il mutuo) una determinata quantità di denaro e l'altra si obbliga a restituire, secondo un piano di ammortamento predeterminato, altrettanta quantità di denaro maggiorato degli interessi concordati nel contratto.
Data Iniziale
a) Nel caso di contratto relativo a Mutuo a concedersi: le ore 24.00 del giorno in cui è erogata a favore dell’Assicurato la somma oggetto del Contratto, sempre che a tale giorno sia stato pagato il Premio Iniziale e risulti sottoscritta la Dichiarazione di Adesione.
b) Nel caso di contratto relativo a Mutuo già in precedenza concesso ed erogato: le ore
24.00 del giorno in cui è sottoscritta la Dichiarazione di Adesione, sempre che a tale giorno sia stato pagato il Premio Iniziale.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Ente Privato
Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.
Ente Pubblico
Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l’Inabilità Totale Temporanea da Infortunio, Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e il Decesso.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Intermediario
Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX).
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Modulo di adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Perdita di impiego:
Lo stato dell’Assicurato, in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Assicurazione, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici, o percepisca un’indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Massimale
Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo, la Compagnia presta le garanzie.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
Normale Attività Lavorativa
L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Periodo di Assicurazione
Il periodo di vigenza di ciascuna Assicurazione di cui al presente contratto di assicurazione.
Periodo di Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Periodo di Franchigia Assoluta: Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro dovuto a Inabilità Totale Temporanea o Perdita di Impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Franchigia Relativa: Periodo di tempo nel quale deve protrarsi il Sinistro, indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, affinché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione: Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea o di Perdita di Impiego, liquidabile ai sensi del contratto di assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’altra denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Perdita di Impiego.
Polizza:
Il presente documento, che contiene la disciplina del contratto di assicurazione.
Premio: La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed
erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al N. 019, impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona N° 00320160237, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012, Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00
– 37126 Verona.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario un Indennizzo in funzione del pacchetto di cui alla seguente tabella scelto dall’assicurato al momento della sottoscrizione del modulo di adesione:
PACCHETTO | GARANZIE | |
A | – Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio e da Malattia – Disoccupazione | Art. 25 delle CGA Art. 31 delle CGA |
B | – Inabilità Totale Temporanea derivante da Infortunio e da Malattia – Disoccupazione – Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e Malattia – Morte | Art. 25 delle CGA Art. 31 delle CGA Cfr. Fascicolo Informativo Vita Cfr. Fascicolo Informativo Vita |
C | – Morte | Cfr. Fascicolo Informativo Vita |
Le Garanzie Danni sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo.
Le Garanzie Vita sono disciplinate nell'apposito separato Fascicolo Informativo Vita.
ART. 2 – PERSONE ASSICURABILI
Sono assicurabili le persone fisiche che:
1. siano clienti della Banca Contraente e abbiano stipulato con essa un Contratto di Mutuo/Finanziamento;
2. abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
3. godano di buona salute, ovvero non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
4. svolgano, se Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti, la propria Normale Attività Lavorativa da almeno 6 mesi e non siano stati assenti, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 15 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio, escluso il caso del Non Lavoratore;
5. abbiano un’età, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non inferiore a 18 anni, né superiore a 65 anni non compiuti.
6. L’età dell’Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa non può essere superiore a 75 anni.
Nel caso in cui il Contratto di Mutuo/Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da più persone, si considera assicurata ciascuna delle persone fisiche indicate nel Modulo di Adesione (fino a un massimo di 2), sempre che, rispetto a ognuna di esse, ricorrano le condizioni di assicurabilità sopra elencate.
In caso di pluralità di Assicurati ciascuno di essi è assicurato in proporzione al numero complessivo di Assicurati.
Art. 3 – BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI
In caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso.
Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato o, se del caso, agli Assicurati, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.
L’Assicurazione ha durata pari a quella prevista dal contratto di finanziamento/mutuo riportata nel modulo di adesione. in ogni caso la copertura assicurativa non potrà avere una durata superiore a 120 mesi.
Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo art.. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA.
A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di ripensamento di cui all’Art 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
Art. 5 - RIMBORSO DEL PREMIO
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
In caso di anticipata estinzione del Finanziamento i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula:
Metodo di Rimborso su base Giornaliera
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando i giorni, (si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni) residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio versato (al netto delle imposte) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati. A tale risultato vengono sottratte spese di rimborso.
R = P * GR/D - SP
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento SP = spese di rimborso € 50,00
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2015 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2012 |
Durata Totale in giorni | 1800 |
Giorni di copertura trascorsi | 799 |
Giorni di copertura residui | 1001 |
R = 1000 * 1001/1800 - 50
R = 506,11
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Art. 6 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, le garanzie cessano alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. decima ricorrenza annuale del contratto;
2. per il solo caso di Perdita di Impiego, il raggiungimento o ottenimento da parte dell’Assicurato del trattamento pensionistico.
In caso di cointestazione la copertura assicurativa rimane in vigore per gli altri Assicurati sino alla scadenza originariamente convenuta, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.
ART. 7 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO (RECESSO)
7.1 – Ripensamento dopo la stipulazione del contratto e nei 60 giorni successivi alla Data di Decorrenza
L’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) alla Banca Contraente che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare al’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a
ciascun singolo Assicurato, senza alcun onere a carico di quest’ultimo.
Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia.
7.2 – Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura - sconto
L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto, decorso il predetto termine di cui al punto 7.1 (per il diritto di ripensamento) dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.
7.3 – Rimborso del premio in caso di recesso trascorsi 5 anni di copertura
In caso di Recesso trascorsi i cinque anni di copertura assicurativa, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio Danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula: Metodo di Rimborso su base Giornaliera
L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando i giorni, (si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni) residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio versato (al netto delle imposte) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati.
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio:
Premio Imponibile € 1000,00
Data Inizio Finanziamento 06/09/2010 Data Scadenza Finanziamento 06/09/2015 Data Estinzione Finanziamento 25/11/2012 Durata Totale in giorni 1800
Giorni di copertura trascorsi 799 Giorni di copertura residui 1001
R = 1000 * 1001/1800 R = 556,11
ART. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca affinché trattenga dall’importo erogato, contestualmente all’erogazione del finanziamento/mutuo l’importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata stabilita all’interno del Modulo di Adesione stesso.
Il premio dovuto alla Compagnia è unico e anticipato ed è determinato per ogni singolo Assicurato in relazione ai tassi riportati nella seguente tabella e all’ammontare del capitale assicurato del Mutuo/Finanziamento:
Durata del finanziamento (mesi) e pacchetto prescelto | Tasso di Premio Lordo |
Fino 120 mesi – pacchetto A (Inabilità totale temporanea da Infortuni o Malattia, Disoccupazione) | 1,30% |
Fino 120 mesi – pacchetto B ((Inabilità totale temporanea da Infortuni o Malattia, Disoccupazione, Invalidità Totale permanente da Infortuni o Malattia, Decesso) | 3,00% (di cui tasso danni 0,90%) |
Fino 120 mesi – pacchetto C (Decesso) | 1,60% |
La frazione di mese viene considerata un intera mensilità. Lo sconto applicato al tasso corrisponde al: 5,22%.
Art. 9 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato:
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del finanziamento.
ART. 10 – COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
PACCHETTO | Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
A | 55% del premio unico al netto delle imposte | 90,91% |
B | 40% del premio unico al netto delle imposte | 87,50% |
Tabella esemplificativa dei premi (a solo titolo esemplificativo è stato considerato il tasso dell’1,3%):
Capitale Assicurato | € 100.000,00 |
Età e sesso del’Assicurato | Qualunque |
Durata della copertura (mesi) | 120 mesi (10 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 1.300,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | €1.268,29 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 697,56 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 634,15 |
ART. 11 - REGIME FISCALE
I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 2,5%.
ART. 12 – MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
Qualora in pendenza della Assicurazione l’Assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla Normale Attività Lavorativa, l’Assicurazione sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata un’Assicurazione corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell’Assicurato. Conseguentemente, l’Assicurazione che potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base al presente contratto di assicurazione sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o di Ente Privato o Non Lavoratore) dell’Assicurato al momento del Sinistro.
L’Assicurato che sia Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore e, in pendenza della Assicurazione, diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato ha diritto all’Indennizzo per Perdita di Impiego solo nel caso in cui lo stato di Perdita di Impiego sopravvenga dopo che l’Assicurato abbia superato il periodo di prova e sia comunque trascorso un periodo di tempo di almeno 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente.
L’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore e, in pendenza della Assicurazione, diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, ha diritto all’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea solo nel caso in cui l’Inabilità sia avvenuta dopo almeno 60 giorni consecutivi dal momento in cui l’Assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico.
Resta inteso che, ove vi siano più Assicurati, per ciascuno di essi l’Assicurazione è efficace in base alla rispettiva condizione lavorativa. Conseguentemente, la modifica della condizione lavorativa che abbia interessato uno degli Assicurati non comporta una modifica degli effetti dell’Assicurazione per l’altro, salvo che, ovviamente, anche quest’ultimo sia interessato a sua volta da una modifica della condizione lavorativa.
Art. 13 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.
Per dare avviso scritto di Xxxxxxxx l’Assicurato o i suoi familiari devono compilare l’apposito modulo, reperibile presso la Società o la Banca Contraente, e devono inoltrarlo alla Società (*) tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui al precedente punto 1., unitamente alla documentazione del successivo punto.
(*) Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
c/o CNP – Ufficio Liquidazione Sinistri, Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx 0x
00000 – Xxxxxx.
Numero Verde 800 179 057
Documenti da inviare in caso di sinistro:
In caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ITT):
copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita; certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale;
i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
In caso di Perdita di Impiego (PI):
copia di un documento di identità;
copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale);
copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste;
attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita di Impiego.
Qualora l’Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al diritto alle prestazioni di cui al presente contratto di assicurazione.
Art. 14 – OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Intermediario collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia del Modulo di Adesione;
– trasmettere alle Compagnie, in formato elettronico, i dati relativi al numero del Finanziamento, dati anagrafici e fiscali dell’Assicurato, durata del Finanziamento e frequenza delle rate, importo del Finanziamento erogato e quota da attribuire ad ogni Assicurato in caso di cointestazione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
– comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento;
ART. 15 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che l’Assicurazione può cumularsi con altre Assicurazioni, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 16bis – COLPA GRAVE, TUMULTI
A deroga dell’Art. 1900 c.c. sono compresi i Sinistri cagionati con colpa grave dell’Assicurato. A deroga dell’Art. 1912 c.c. sono compresi i Sinistri determinati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
ART. 17 – LIMITI TERRITORIALI DELL’ ASSICURAZIONE
L’Assicurazione per Inabilità Totale Temporanea, Perdita di Impiego ha validità nell’ambito dell’Unione Europea.
ART. 18 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 c.c., salvo il caso di xxxx, verso tutti i conviventi dell’Assicurato.
ART. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
ART. 20 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra il Contraente o l’Assicurato e la Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:
se Compagnia:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Fax: x00.000.0000000
se Banca:
Banca Popolare Pugliese Società cooperativa per azioni Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxxxx (Xx)
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
ART. 21 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.
ART. 22 – RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Art. 23 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio.
ART. 24 – INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO.
La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A
ASSICURAZIONE INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
(garanzia attiva per i Lavoratori Autonomi e Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico)
ART. 25 – INDENNIZZO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
L’Indennizzo previsto nel caso di Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia consiste in importi mensili di ammontare pari a quello delle rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, che l’Assicurato deve alla Banca Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto.
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni; gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea con un massimo di 12 rate mensili per ogni Sinistro e di 36 rate mensili nell’arco della durata delle garanzie assicurative.
Nel caso di più Assicurati, l’Indennizzo dovuto all’Assicurato che abbia subito il Sinistro sarà calcolato in proporzione al numero complessivo degli Assicurati in copertura. L’Indennizzo dovuto all’Assicurato che ha subito il Sinistro, nel caso di due Assicurati, sarà pari rispettivamente al 50% della rata mensile determinata ai sensi del precedente punto.
Qualora l’Assicurazione operi a favore di un solo Assicurato, per ciascun Sinistro la Compagnia liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Indennizzi mensili, e un massimo di
36 Indennizzi mensili nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso della durata dell’Assicurazione. Qualora gli Assicurati siano più di uno, per ciascuno di essi la Compagnia liquiderà per ciascun Sinistro un Indennizzo massimo pari a 12 volte la parte di rata mensile corrispondente alla quota di Indennizzo spettante all’Assicurato colpito dal Sinistro in base al criterio, e secondo la stessa proporzione e a 36 volte la stessa parte di rata mensile nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso della durata dell’Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile per ogni Assicurato oppure cumulativamente per più Assicurati è di Euro 2.500,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con il Contraente.
ART. 26 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
La Compagnia liquiderà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 25 a condizione che:
1. l’Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia si sia verificata durante il periodo di vigenza dell’Assicurazione;
2. l’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, sia temporaneamente nella totale incapacità fisica di attendere alla Normale Attività Lavorativa;
3. il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24:00 della data di scadenza del Periodo di Carenza di 60 giorni e comunque durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione;
4. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 27.
ART. 27 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
Sono esclusi dall’oggetto della Assicurazione:
1. le conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della Data Iniziale e già diagnosticati in tale data all’Assicurato;
2. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
3. Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
4. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
5. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo;
6. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
7. parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
8. Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
9. eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress;
10. interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
11. qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili;
12. le conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
13. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea;
Nessun indennizzo è dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dall’Art. 2 della presente Polizza.
Nessun Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea sarà corrisposto se, per lo stesso periodo in cui dovrebbe venire corrisposto, la Compagnia ha pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Disoccupazione
ART. 28 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
Fermo il disposto dell’Art. 13 delle condizioni generali di Assicurazione, l’Assicurato deve, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, allegare al modulo di denuncia di Sinistro i seguenti documenti:
copia del documento di identità, o altro documento, attestante la data di nascita; certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea ed eventuale certificato di ricovero in ospedale;
i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa.
ART. 29 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Totale Temporanea o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 60 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
Gli obblighi assunti dalla Compagnia con l’Assicurazione relativamente al rischio di Inabilità Totale Temporanea sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 36indennizzi mensili.
ART. 30 – CONTROVERSIE
Qualora tra l’Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata, ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Sezione B ASSICURAZIONE PERDITA DI IMPIEGO
(garanzia attiva per i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato)
ART. 31 – INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
L’Indennizzo previsto nel caso di Perdita di Impiego consiste in importi mensili di ammontare pari a quello delle rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, che l’Assicurato deve alla Banca Contraente secondo l’originale piano di ammortamento definito dal Contratto.
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni consecutivi; gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego con un massimo di 12 rate mensili per ogni Sinistro e di 36 rate mensili nell’arco della durata delle garanzie assicurative.
Nel caso di più Assicurati, l’Indennizzo dovuto all’Assicurato che abbia subito il Sinistro sarà calcolato in proporzione al numero complessivo degli Assicurati in copertura. L’Indennizzo dovuto all’Assicurato che ha subito il Sinistro, nel caso di due Assicurati, sarà pari rispettivamente al 50% della rata mensile determinata ai sensi del precedente punto.
Qualora l’Assicurazione operi a favore di un solo Assicurato, per ciascun Sinistro la Compagnia liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Indennizzi mensili, e un massimo di
36 Indennizzi mensili nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso della durata dell’Assicurazione. Qualora gli Assicurati siano più di uno, per ciascuno di essi la Compagnia liquiderà per ciascun Sinistro un Indennizzo massimo pari a 12 volte la parte di rata mensile corrispondente alla quota di Indennizzo spettante all’Assicurato colpito dal Sinistro in base al criterio, e secondo la stessa proporzione e a 36 volte la stessa parte di rata mensile nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso della durata dell’Assicurazione.
L’Indennizzo massimo mensile per ogni Assicurato oppure cumulativamente per più Assicurati è di Euro 2.500,00, limite da intendersi come massimale cumulativo per tutti i Contratti che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con il Contraente.
ART. 32 – CONDIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
La Compagnia pagherà all’Assicurato gli Indennizzi di cui al precedente Art. 31, a condizione che:
1. la Perdita di Impiego si verifichi durante il periodo di vigenza della Assicurazione;
2. la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alla data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni;
3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 33.
ART. 33 – ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO
Nessun Indennizzo verrà corrisposto per Perdita di Xxxxxxx se:
1. l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di
durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
2. al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita di Xxxxxxx, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
3. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di licenziamento per giusta causa;
4. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
5. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
6. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o comunque se il rapporto di lavoro dell’Assicurato ha carattere stagionale e/o temporaneo e/o se la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.);
7. al momento del Sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
8. l'Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente, con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l’assicurazione è operante);
9. l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
10. la Società ha pagato per lo stesso periodo Indennizzi previsti per il caso di Inabilità Totale Temporanea;
11. la Perdita di Impiego è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall’Indennizzo in caso di Inabilità Totale Temporanea;
12. l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova.
Nessun Indennizzo è dovuto se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all’Art. 2.
ART. 34 – DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a 90 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Perdita di Impiego se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova.
Gli obblighi assunti dalla Compagnia con il presente contratto di assicurazione, relativamente al rischio per Perdita d’Impiego sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per l’esaurimento del massimale globale di 36 indennizzi mensili.
ART. 35 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI
Fermo il disposto dell’Art. 13 delle condizioni generali di Assicurazione, l’Assicurato deve, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, allegare al modulo di denuncia di Sinistro i seguenti documenti:
copia di un documento di identità;
copia della scheda professionale (libretto di lavoro);
copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste;
attestazione del pagamento di eventuali indennità di Disoccupazione.
L’Assicurato, i suoi familiari od eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni relative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
L’Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari od eredi, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Gruppo Cattolica Assicurazioni
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE O TEMPORANEA IN CASO DI MORTE E INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E/O MALATTIA A PREMIO UNICO E A CAPITALE DECRESCENTE
FASCICOLO INFORMATIVO – PRODOTTO ASSICURATIVO VITA
Protezione Mutui Ipotecari
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario e Xxxxxx di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
410051 - Edizione aggiornata al 01/01/2015
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE O TEMPORANEA IN CASO DI MORTE E INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E/O MALATTIA A PREMIO UNICO E A CAPITALE DECRESCENTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
1. Informazioni generali
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 0000000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966;
e) Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2013 ammonta a 1.341 milioni di Euro (capitale sociale: 170 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 1.069 milioni di Euro).
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013 risulta pari al 196%.
B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1 Elenco “Pacchetti” assicurativi previsti dalla Convenzione Assicurativa Collettiva (garanzie danni e vita)
La Convenzione Collettiva offre differenti garanzie in funzione del “Pacchetto”, di cui alla seguente tabella, scelto dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
PACCHETTO | GARANZIE | ||
A – Garanzie danni | – Inabilità Totale Temporanea Infortunio o da Malattia – Perdita di Impiego | derivante | da |
B – Garanzie danni e vita | – Inabilità Totale Temporanea Infortunio o da Malattia – Perdita di Impiego – Invalidità Totale Permanente infortunio e/o malattia – Morte | derivante derivante | da da |
C – Garanzie vita | – Morte |
Le garanzie (prestazioni assicurative) vita di cui al “Pacchetto” B o C sono disciplinate nel presente Fascicolo Informativo.
Le garanzie (coperture assicurative) danni sono invece disciplinate nell’apposito separato Fascicolo Informativo e si intendono operanti qualora sia stato sottoscritto dall’Assicurato nel Modulo di Adesione il
relativo “Pacchetto” A o B di cui sopra secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di Assicurazione.
3.2 Prestazioni assicurative (garanzie offerte) disciplinate dal presente Fascicolo Informativo
Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta.
Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta.
La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata del mutuo, fino ad un massimo di 120 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui all’Art. 8 e fermo restando quanto previsto all’art. 10 (Requisiti soggettivi) e art. 11 – (Durata) delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo, la copertura resta commisurata all'originario piano di ammortamento.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
b) Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente derivante da infortunio e/o malattia dell’Assicurato prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato. Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione e limitazione della copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Si invita l’Assicurato a leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della dichiarazione di buon stato di salute.
4. Premi
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il premio unico, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate e all’ammontare del capitale finanziato.
In caso di sopravvivenza e di non sopraggiunta Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il premio acquisito dalla Compagnia.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue:
Xxxxxxxxx scelto dall’Assicurato | Costi a carico dell’Assicurato | Provvigioni percepite dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale) | Provvigioni percepite dagli Intermediari (quota parte dei costi in valore assoluto) |
Xxxxxxxxx X (copertura caso morte e Invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia) | 43,00% del premio | 81,40% | 390,62 Euro (*) |
Xxxxxxxxx X (copertura caso morte) | 49,50% del premio | 70,71% | 390,62 Euro (*) |
(*)La quota parte dei costi percepita dagli Intermediari in valore assoluto è stata calcolata sull’ipotesi di un premio pari a 1.116 Euro.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
5.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Pacchetto scelto dall’Assicurato | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Xxxxxxxxx X (copertura caso morte e Invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia) | 43,00% del premio |
Pacchetto C (copertura caso morte) | 49,50% del premio |
5.1.2 Spese per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia trattiene 50,00 Euro dall’importo del premio da rimborsare all’Assicurato.
* * *
Nella Tabella B di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale del prodotto:
Tabella B
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale) | |
Pacchetto B (copertura caso morte e Invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia) | 75,73% |
Pacchetto C (copertura caso morte) | 70,71% |
6. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità fiscale dei premi
Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa) ed in caso di invalidità permanente.
Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.
D – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
7. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
8. Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.
9. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni.
Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza.
Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.
10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e dei termini di prescrizione
Per la liquidazione delle prestazioni assicurative in contratto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
In caso di sopravvenuta invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia dell’Assicurato, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia stata accertata e riconosciuta (secondo le modalità indicate all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione), entro 30 giorni dalla data di accertamento.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12. Lingua
Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Fax 045/0000000 - E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo
dell’esponente; numero di polizza e nominativo dell’Assicurato; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06-42133745 o 06-42133353, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.
14. Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
15. Informativa in corso di contratto
In seguito all’emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013, la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un’apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
E’ possibile richiedere le credenziali di accesso all’area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.
16. Conflitto di interessi
La Compagnia si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato e si impegna a ricercare per l’Assicurato il miglior risultato possibile.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE FACOLTATIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE O TEMPORANEA IN CASO DI MORTE / INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E/O MALATTIA A PREMIO UNICO E A CAPITALE DECRESCENTE
Art. 1 – Oggetto.
Il presente contratto è un’Assicurazione Collettiva a premio unico, con la quale la Compagnia, in caso di Morte dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) o in caso di Morte / Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia dello stesso prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato, garantisce al Beneficiario il pagamento di un capitale assicurato come definito all’Art. 6.
Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia (di seguito ITP) l’Assicurato che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%.
In caso di sopravvivenza e di non sopraggiunta ITP dell’Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione relativa all’Assicurato medesimo, questa si intenderà estinta ed il premio acquisito dalla Compagnia.
L’adesione alla presente Assicurazione Temporanea in caso di Morte o Temporanea in caso di morte / Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia prevede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato secondo quanto riportato di seguito:
– Qualora l’importo complessivamente assicurato non sia superiore a 200.000,00 Euro e l’Assicurato abbia un età inferiore a 60 anni è richiesta la sola sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute.
In questo caso sussiste una limitazione della garanzia, denominato periodo di carenza, come specificato al successivo Art. 7.
Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute, l’Assicurazione Temporanea in caso di Morte e in caso di ITP a ciascun singolo Assicurato non produrrà effetti.
Se l’età dell’Assicurato è pari o superiore a 60 anni è richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine;
– Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 200.000,00 Euro e fino a 300.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine;
– Qualora l’importo complessivamente assicurato sia superiore a 300.000,00 Euro e fino a 500.000,00 Euro è inoltre richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti.
I limiti di cui sopra sono da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie.
A fronte della prestazione assicurativa, l’Assicurato si impegna a versare all’Intermediario un importo pari al premio unico calcolato, secondo le modalità previste all’Art. 4, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 7, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati.
Il contratto fra Compagnia e Contraente è concluso dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nella proposta di assicurazione.
Il contratto ha durata pari ad un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo facoltà delle parti di esercitare il diritto di disdetta.
L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti a seguito dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva, che avviene, sempre che sia stato pagato il premio, dalle ore 24:00 della data in cui l’assicurato stesso ha sottoscritto il Modulo di Adesione. Qualora il premio unico non venga versato l’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza.
Art. 3 – Diritto di recesso.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni.
Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza.
Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.
Art. 4 – Il premio.
Il premio unico, relativo ad ogni singolo Assicurato, è determinato in relazione alle garanzie prestate e all’ammontare del capitale finanziato.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Criteri e modalità per la definizione del rimborso del premio.
L’importo di tale rimborso si determina sommando i risultati delle seguenti formulazioni:
Rimborso del premio puro: PVita * (1-H) * ((N-K) / N) * [1-(1+J/12)^-(N-K)]/[1-(1+J/12)^-N] Rimborso dei costi: PVita * H * [(N-K) / N]
Dove:
PVita = premio versato H = costi sul premio
N = durata originaria del finanziamento espressa in mesi interi
K = mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo
J = tasso di ammortamento iniziale convenuto nel piano di ammortamento del finanziamento
Dal premio determinato con la regola sopra riportata la Compagnia trattiene 50,00 Euro dall’importo del premio da rimborsare all’Assicurato.
Per una maggiore comprensione, si riporta una esemplificazione numerica del meccanismo di calcolo:
Esempio n°1
PVita = 1.000,00 Euro
H = 49,50% (pacchetto C – solo copertura caso morte) N = 120 mesi
K = 24 mesi J = 5%
Spese per il rimborso del premio = 50,00 Euro
Rimborso del premio puro: 1.000,00 * (1-49,50%) * [(120-24)/120] * [1-(1+5%/12)^-(120-24)] / [1-(1+5%/12)^- 120] = 338,47 Euro
Rimborso dei costi: 1.000,00*49,50%*[(120-24)/120] = 396,00 Euro Importo del premio da rimborsare = 734,47 - 50 = Euro 684,47
Esempio n°2
PVita = 1.000,00 Euro
H = 49,50% (pacchetto C – solo copertura caso morte) N = 120 mesi
K = 60 mesi J = 5%
Spese per il rimborso del premio = 50,00 Euro
Rimborso del premio puro: 1.000,00 * (1-49,50%) * [(120-60)/120] * [1-(1+5%/12)^-(120-60)] / [1-(1+5%/12)^- 120] = 141,92 Euro
Rimborso dei costi: 1.000,00*49,50%*[(120-60)/120] = 247,50 Euro Importo del premio da rimborsare = 389,42 – 50 = 339,42 Euro
In caso di estinzione parziale o rinegoziazione del Mutuo la copertura resta commisurata all’originario piano di ammortamento.
Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente e/o all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato;
– di trattenere il premio.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE E/O L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente e/o all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 6 – Capitale assicurato.
Il capitale assicurato è determinato sulla base di un Contratto di Mutuo stipulato da ciascun singolo Assicurato ed è pari al debito residuo o alla quota parte del debito residuo quale risulta alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso. Sulla base di quanto previsto anche all’Art. 1, il relativo indennizzo per sinistro non potrà superiore gli importi di seguito indicati:
– 200.000,00 Euro se l’Assicurato ha un età inferiore a 60 anni ed è stata quindi richiesta la sola compilazione della dichiarazione di buono stato di salute;
– 300.000,00 Euro se l’età dell’Assicurato è pari o superiore a 60 anni o comunque sia stata richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico e l’analisi completa delle urine;
– 500.000,00 Euro qualora sia stata richiesta la presentazione del rapporto di visita medica da parte di un medico ed altri accertamenti sanitari richiesti.
I limiti di cui sopra sono da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a Contratti di Finanziamento della medesima tipologia di cui al presente contratto) che l’Assicurato, o gli Assicurati, avessero contemporaneamente in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie.
Il Mutuo si intende ammortizzato tramite un piano di ammortamento a rata iniziale costante e con decrescenza del debito residuo stabilita nel piano di ammortamento iniziale – metodo francese.
Ai fini della determinazione del capitale assicurato, il debito residuo quale risulta dalle scadenze del piano di ammortamento, sarà:
– dedotto delle rate insolute risultanti alla data del decesso dell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso, degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse e delle spese e/o delle eventuali commissioni accessorie;
– maggiorato degli interessi maturati per il periodo intercorrente tra l’ultima scadenza delle rate fino al momento del decesso dell’Assicurato o alla data di accertamento dello stato di ITP dello stesso.
Art. 7 – Rischio morte – Esclusioni e limitazioni della garanzia.
A. ESCLUSIONI
È escluso dalla garanzia solo il decesso causato da:
– dolo del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– pratiche di sport pericolosi come: attività alpinistiche o speleologiche senza guida, automobilismo, motociclismo, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela), kayak, rafting, ciclismo agonistico, slittino e guidoslitta a livello agonistico, pugilato e arti marziali o lotta a livello agonistico, rugby professionistico, immersioni subacquee con autorespiratore, salti dal trampolino con sci o idrosci, caccia a cavallo, atletica pesante;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di adesione dell’Assicurato all’Assicurazione Collettiva;
– abuso di alcool e droghe;
– volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.
Indipendentemente da qualsiasi causa/e concorrente è escluso dalla garanzia il decesso, che derivi direttamente o indirettamente da un qualsiasi atto di terrorismo che includa l’uso, il rilascio o la minaccia di uso o rilascio di qualsiasi arma o strumento nucleare e/o agenti chimici e/o biologici. Per la finalità di questa esclusione un atto di terrorismo è definito come un atto che include, ma non è limitato all’uso di forza o violenza e/o alla minaccia dell’uso di forza o violenza, da parte di qualsiasi persona e/o gruppo/i di persone, sia nel caso in cui agiscano singolarmente o in connessione con ogni organizzazione/i o governo/i, commesso per fini politici, religiosi, ideologici o etnici o altri fini che includono l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di seminare il panico nella pubblica opinione od in una qualsiasi parte di essa.
Art. 7.1 - Rischio invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia – Esclusioni. Sono esclusi dalla garanzia i casi di ITP dovuti a:
– esiti di infortuni o malformazioni e stati patologici in genere che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto;
– infortuni correlati all’abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
– interventi, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
– infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e malattie ad essa correlate;
– malattie del sistema nervoso, disturbi mentali, disturbi comportamentali, disturbi della personalità, disturbi dell’umore compresi anche gli stati paranoidi, le forme maniacodepressive e la schizofrenia;
– guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, uso e guida di mezzi subacquei; uso di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
– partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
– pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, football americano, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idroscì, sci o idroscì acrobatico, bob;
– partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
– guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o atti di terrorismo;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
– trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc);
– connessione con l’uso o la produzione di esplosivi;
– atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o stato di incapacità di intendere o volere da esso procurato;
– svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore, lavoro nel sottosuolo, attività subacquee, vigili del fuoco, attività a contatto con sostanze nocive e tossiche;
– infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
– conseguenze di infortuni avvenuti nei 260 giorni antecedenti la data di decorrenza e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 giorni antecedenti la data di decorrenza, già note in tale data all’Assicurato;
– conseguenze di Infortuni verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni.
Art. 8 – Cessazione della garanzia per il caso di morte e per il caso di invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia:
Tali garanzie cessano, con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati, alle ore 24:00:
– della data di scadenza originaria del singolo Contratto di Mutuo;
– della data di esercizio del diritto di recesso;
– della data di pagamento del capitale assicurato da parte della Compagnia per il caso di morte o ITP. A seguito del pagamento da parte della Compagnia della prestazione in caso di ITP, il contratto si estingue e nulla è più dovuto in caso di successivo decesso dell’Assicurato;
– in caso di estinzione anticipata o di trasferimento (ove l’Assicurato richieda il rimborso del premio residuo) del Mutuo originariamente stipulato.
Ove vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi dell’Assicurazione non pregiudica la continuazione dell’Assicurazione a favore degli altri Assicurati, con gli stessi limiti di indennizzo specificati ai punti precedenti.
Art. 9 – Costi.
Art. 9.1 – Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Pacchetto scelto dall’Assicurato | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Xxxxxxxxx X (copertura caso morte e Invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia) | 43,00% del premio |
Pacchetto C (copertura caso morte) | 49,50% del premio |
Art. 9.2 – Spese per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia trattiene 50,00 Euro dall’importo del premio da rimborsare all’Assicurato.
* * *
Nella Tabella B di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale del prodotto:
Tabella B
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale) | |
Pacchetto B (copertura caso morte e Invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia) | 75,73% |
Pacchetto C (copertura caso morte) | 70,71% |
Art. 10 – Requisiti soggettivi.
Sono assicurabili le persone fisiche che:
– abbiano stipulato il Contratto di Mutuo con l’Intermediario;
– abbiano un’età, alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, non inferiore a 18 anni, né superiore a 65 anni non compiuti;
– abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
– godano di buona salute, ovvero non siano affette da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato.
Per quanto relativo alla durata delle coperture assicurative in caso di Morte e in caso di ITP si rimanda inoltre a quanto previsto dall’art. 11.
Nel caso in cui il Contratto di Mutuo sia sottoscritto congiuntamente da più persone, si considera assicurata ciascuna delle persone fisiche indicate nel Modulo di Adesione (fino a un massimo di 2), sempre che, rispetto a ognuna di esse, ricorrano le condizioni di assicurabilità sopra elencate. In caso di pluralità di Assicurati ciascuno di essi è assicurato in proporzione al numero complessivo di Assicurati.
Art. 11 – Durata.
La durata dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati che aderiranno alla presente polizza collettiva è pari alla durata del mutuo, fino ad un massimo di 120 mesi, salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al precedente Art. 8.
Si conviene in ogni caso che:
- la durata massima relativa alla copertura per il caso morte è pari a 75 anni meno l’età dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del modulo di adesione;
- la durata massima relativa alla copertura per il caso ITP è pari a 65 anni meno l’età dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del modulo di adesione.
Ad esempio in caso di Assicurato con età alla data di sottoscrizione del modulo pari a 60 anni, la durata massima per il caso Morte è pari a 15 anni e per il caso ITP è pari a 5 anni.
Art. 12 – Conflitto di interessi.
La Compagnia si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato e si impegna a ricercare per l’Assicurato il miglior risultato possibile.
Art. 13 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente, l’Assicurato, i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dal contratto da parte del Contraente:
– richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dall’adesione da parte dell’Assicurato:
– richiesta sottoscritta dall’Assicurato.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo:
– richiesta dell’Assicurato e, qualora richiesto dalla Compagnia, idonea documentazione che attesti l’estinzione anticipata o il trasferimento del mutuo.
In caso di decesso:
– originale del Modulo di Adesione ed eventuali appendici;
– certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
– richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
– in presenza di testamento,
– nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
– atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari);
– in assenza di testamento, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la mancanza di testamento, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari in polizza);
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.
– una dichiarazione del Contraente che indichi l’ammontare del debito residuo alla data del decesso, dovuto a fronte del Contratto di mutuo. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono
considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie.
Il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione fosse necessaria per la liquidazione della prestazione ed in particolare, nel caso in cui il decesso sia conseguenza di infortunio, di suicidio o di omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria.
Qualora il Contraente, l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario titolare del Contratto di Finanziamento.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
In caso di invalidità totale permanente da infortunio e/o malattia:
Entro 60 giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza del verificarsi dell’ITP o è avvenuto il sinistro invalidante, l’Assicurato e/o il Beneficiario devono comunicare alla Compagnia il verificarsi dell’ITP.
La denuncia va accompagnata dai documenti giustificativi dell’ITP dell’Assicurato ed inviata mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La documentazione da fornire comprende:
– originale del Modulo di Adesione ed eventuali appendici;
– fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’Assicurato;
– nel caso in cui Beneficiario sia soggetto diverso dall’Assicurato, fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente sul quale andrà liquidata la polizza, qualora diverso dal Beneficiario;
– copia integrale delle cartelle cliniche relative ai ricoveri in ospedale, clinica o casa di cura, resisi necessari per gli infortuni che avrebbero determinato l’ITP;
– certificato medico redatto su apposito modulo fornito dalla Compagnia;
– eventuale certificato attestante l’ITP rilasciato dall’INPS o da altro ente preposto, completo di documentazione presentata per il rilascio;
– ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l’accertamento dell’ITP.
Entro 6 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione completa, la Compagnia si impegna a pronunciarsi sulla sussistenza di un grado di ITP pari o superiore al 60%, sempreché non vi sia disaccordo tra le parti sulla valutazione dell’ITP ed a condizione che la Compagnia abbia a disposizione tutti gli elementi necessari alla valutazione stessa.
Qualora entro il suddetto termine l’ITP risulti in modo definitivo pari o superiore al 60% ovvero qualora l’ITP – ancorché non stabilizzata – risulti pari o superiore al 60% e la Compagnia non preveda il consolidamento per gradi inferiori al 60%, la Compagnia stessa accerta l’ITP.
Qualora, al contrario, l’ITP – non ancora stabilizzata – risulti pari o superiore al 60% ma la Compagnia preveda il consolidamento per gradi inferiori al 60%, la Compagnia si riserva di procedere ad ulteriori accertamenti. A seguito di tali ulteriori verifiche, in caso di consolidamento per gradi superiori al 60%, la Compagnia accerta l’ITP.
In caso di difficoltà di accertamento dell’ITP, la Compagnia potrà svolgere tutte le indagini e potrà sottoporre l’Assicurato alle visite mediche ritenute necessarie ai fini della valutazione dello stato di ITP.
Il Contraente si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione; in particolare il Contraente si impegna a fornire una dichiarazione che indichi l’ammontare del debito residuo alla data di accertamento dello stato di ITP dell’Assicurato, dovuto a fronte del Contratto di Mutuo. Ai fini della determinazione del capitale assicurato non vengono considerati l’eventuale maggior debito per rate insolute o per interessi di ritardato pagamento e le spese e/o le eventuali commissioni accessorie.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia stata accertata e riconosciuta l’ITP, entro 30 giorni dalla data di accertamento.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dell’Assicurato e/o dei Beneficiari.
Qualora l’Assicurato e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni.
L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso.
In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Art. 15 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dei Beneficiari.
Art. 16 – Controversie.
Qualora tra l’Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sul grado di Invalidità Totale Permanente da infortunio e/o malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 17 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 18 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 19 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
GLOSSARIO
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e l’Assicurato.
Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.
Compagnia Vedi “Società”.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello degli Assicurati.
Contraente Persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione collettiva.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese) Oneri a carico dell’Assicurato gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Decorrenza del contratto Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente e/o l’Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente e/o dell’Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritti (o interessi di frazionamento)
In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurativa.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa L’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
– Nota Informativa;
– Condizioni di Assicurazione,
– Glossario;
– Modulo di proposta.
Garanzia assicurativa Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurativa al Beneficiario.
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Invalidità Totale Permanente Si intende colpito da invalidità totale permanente l’Assicurato che a seguito di infortunio e/o malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 60%.
ISVAP Vedi “IVASS”.
IVASS L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente e agli Assicurati prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Perfezionamento del Contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
(o di efficacia)
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. E’ temporanea, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato qualora il decesso dell’Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza di puro rischio Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Premio annuo Importo che l’Assicurato si impegna a corrispondere annualmente alla Compagnia secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio complessivo Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio rateizzato o frazionato Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre.
Premio unico Importo che l’Assicurato si impegna a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario Sanitario o anamnestico
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente e dell’Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sostituto d'imposta Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Sovrappremio Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Modulo di proposta
per prodotto assicurativo ad adesione denominato
PROTEZIONE MUTUI IPOTECARI
La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente nella presente proposta, corrisponderà le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo ai soggetti che intenderanno aderire alle coperture assicurative.
Ente Collocatore 7050 Cod. Prodotto 410051
Numero convenzione 2284
CONTRAENTE (sulla base della Convenzione conclusa con la Compagnia) |
Ragione/Denominazione Sociale Codice Fiscale/Partita IVA Luogo di costituzione Data di costituzione Indirizzo sede legale Provincia C.A.P. Comune Ramo attività Sottogruppo Recapito CAB Comune Cod. paese |
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CONTRAENTE |
Cognome e nome Codice fiscale Comune di nascita Data di nascita Sesso Indirizzo Provincia C.A.P. Comune CAB Comune Cod. paese |
ASSICURATI |
Soggetti che aderiranno all’Assicurazione Collettiva di cui alla presente proposta |
DATI TECNICI DI POLIZZA |
Data di decorrenza dell’Assicurazione Collettiva (Convenzione): Scadenza: Capitale assicurato: come indicato in ogni singolo Modulo di Adesione Tipologia di Premio: UNICO |
Premio versato: Determinato come disciplinato dall’Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione |
Costi: |
DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE |
Documento di riconoscimento Tipo documento Ente emittente e luogo Data emissione Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver effettuato l'operazione sopra indicata, ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio. |
Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
Luogo e data
Società Cattolica di Assicurazione –
Società Cooperativa (firma leggibile)
Il Contraente
(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante)
Ente Collocatore 7050 Cod. Prodotto 410051
Numero convenzione 2284
Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE |
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO I MODELLI DI CUI ALL’ART. 49 DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 (7A E 7B) E PRESO VISIONE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA: DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEL GLOSSARIO. Il Contraente (Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante) |
Il Contraente si impegna sin d’ora a consegnare l’informativa precontrattuale e contrattuale ai singoli Assicurati all’atto della adesione all’Assicurazione Collettiva di cui alla presente polizza. Il Contraente (Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante) |
AVVERTENZE
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere, ai sensi degli artt. 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ., il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nella dichiarazione sullo stato di salute.
L’Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
Diritto di recesso. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni. Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista, mentre le coperture già in essere rimarranno valide sino alla loro naturale scadenza. Il medesimo diritto di recesso spetta altresì ai singoli Assicurati, da potersi esercitare entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa relativa alle singole adesioni.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accetta integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.
Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Luogo e data
Il Contraente
(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante)
Ente Collocatore 7050 Cod. Prodotto 410051
Numero convenzione 2284
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva espressamente e sottoscrive la seguente clausola: Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza dell’assicurazione relativa ai singoli Assicurati.
Luogo e data
Il Contraente
(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante)
Luogo e data
Società Cattolica di Assicurazione – Il Contraente
Società Cooperativa (Timbro della Società e firma del (firma leggibile) Legale Rappresentante)
Il pagamento del premio relativo alle coperture assicurative di ciascun Assicurato dovrà essere effettuato da quest’ultimo, mediante bonifico bancario per il tramite dell’Intermediario che lo rimetterà alla Compagnia.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’ATTIVAZIONE DELL’AREA RISERVATA
Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2013 e costituisce parte integrante al Fascicolo Informativo/Prospetto d’offerta
In seguito all’emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013 recante “Disposizioni in materia di Gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell’articolo 22, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Modifiche al Regolamento ISVAP
n. 35 del 26 maggio 2010” la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un’apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
L’accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.
La informiamo che potrà richiedere le credenziali di accesso all’area a Lei riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.