ALLEGATO 3
Comparasemplice Broker srl
Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nome e Cognome Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Broker (Sez. B)
(x) Rappresentante legale
(x) Amministratore delegato
(x) Addetto interno all’intermediazione del broker sotto indicato
Iscritto al RUI
Sezione B Numero B000567755 Data iscrizione 09/06/2017
Dati del Broker che intermedia il contratto:
Nome Cognome/Ragione sociale Comparasemplice Broker Srl
Sede legale e operativa Xxx Xxxxx 00, Xxxxxx (XX)
N° Iscriz. RUI/Sez. B B000576481
Data iscrizione 09/06/2017
Sito internet xxx.Xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Telefono (x00) 0000 000000
Email Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Un ico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: xxx.xxxxx.xx - Autorità Competente alla vigilanza: IVASS
– Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000 Xxxx
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario
Il broker agisce su incarico del cliente.
Data la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Comparasemplice Broker Srl e i Partner Assicurativi (compagnie, intermediari, second brand), la lista degli stessi consegnata come Appendice sub A del presente Allegato 3 ne forma parte integrante ed inscindibile (Appendice sub A – Elenco Imprese)
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l’intermediario per cui è svolta l’attività e i soggetti che prestano la propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente Contratto di assicurazione della responsabilità professionale
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Sussiste per gli assicurati la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso Consap, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio di attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui al paragrafo precedente.
Le richieste devono essere inviate mediante raccomandata al seguente indirizzo: Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx.
Per ulteriori informazioni si telefoni al numero 06.85796.537/534
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa cui il prodotto si riferisce o all’Intermediario, e in quest’ultimo caso al seguente indirizzo:
Xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa o dell’Intermediario entro il termine di 45 giorni, il Contraente può rivolgersi all’IVASS al seguente indirizzo:
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa preponente.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto‐ Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento Isvap 24/2008. A tal fine, è considerato collaboratore, ai sensi del menzionato articolo, l’Intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.
Si richiama, pertanto, l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il reclamo – anche in questo caso – potrà essere inviato a Comparasemplice Broker srl secondo le modalità prima descritte. Restano fermi tutti i diritti di cui sopra.
Si segnala, infine, che per “reclamo” si intende una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (art. 2, comma 1 lett. t bis del Regolamento ISVAP n. 24/2008).
Comparasemplice Broker Srl Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Eboli
Il Legale Rappresentante
ELENCO IMPRESE
Di seguito l’elenco delle Imprese con le quali Comparasemplice Broker srl ha in essere rapporti di libera collaborazione. A fianco delle imprese sotto indicate vi è la specificazione di coloro che NON HANNO / HANNO concesso all’Intermediario e ai suoi collaboratori l’autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 65 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018.
Tipo** | Compagnie, intermediari e marchi | Autorizzazione ex art. 118 CAP |
I | XXXXX.XX | no |
C | LINEAR | no |
C | VERTI | no |
C | QUIXA | no |
I | XXXXX.XX | no |
C | ZURICH CONNECT | no |
C | Adriatic Assicurazioni | si |
C | AmTrust Italia s.r.l. | si |
I | Underwriting Insurance Agency s.r.l. | si |
I | Rc polizza | si |
C | Metlife | no |
C | Chubb European Group SE | no |
Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, per come modificato dal Provv. IVASS 97/2020
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nome e Cognome Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Broker (Sez. B)
(x) Rappresentante legale
(x) Amministratore delegato
(x) Addetto interno all’intermediazione del broker sotto indicato
Iscritto al RUI
Sezione B Numero B000567755 Data iscrizione 09/06/2017
Dati del Broker che intermedia il contratto:
Nome Cognome/Ragione sociale Comparasemplice Broker Srl
Sede legale e operativa Xxx Xxxxx 00, Xxxxxx (XX)
N° Iscriz. RUI/Sez. B B000576481
Data iscrizione 09/06/2017
Sito internet xxx.Xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Telefono (x00) 0000 000000
Email Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Informativa da rendere al contraente sul prodotto assicurativo NON-IBIP
AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sui Prodotti Assicurativi NON-IBIP.
L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del d.lgs. 209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private (Codice).
Parte I – Prodotti Assicurativi NON-IBIP Sezione I - Consulenza
Il distributore fornisce consulenza nell’ambito dei prodotti NON-IBIP, a titolo esemplificativo sulle
polizze RC-Auto, salute/infortuni, casa, nonché polizze vita a rischio puro (ad esempio, Temporanea Caso Morte), comprese le polizze connesse a mutui e prestiti ed i prodotti previdenziali
Sezione II - Pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Avvertenza: Il pagamento del premio effettuato dal contraente al broker o a un suo collaboratore, nel caso in cui il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi di un accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
Si presenta di seguito tabella contenente i compensi dovuti a livelli provvigionali riconosciuti al broker dall'impresa di assicurazione per i soli contratti Rc auto. Le provvigioni possono variare a seconda della tipologia di prodotto sottoscritto. Di seguito si possono trovare i dati massimi e minimi in percentuale del premio netto (tasse escluse) oppure in misura fissa. Ulteriori precisazioni sul singolo contratto acquistato potranno essere trovate nel preventivo emesso o nel contratto stesso con specifica indicazione sul sito internet dell'intermediario.
Il presente allegato viene consegnato direttamente al contraente, ovvero trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso, e la relativa dichiarazione/documentazione di consegna / trasmissione viene conservato in apposito archivio.
Rc auto
Tipo ** | Compagnie, intermediari e marchi | Autovetture | Autocarri | Motocicli |
I | Xxxxx.xx | Min 3,5% Max 10% | Min 3,5% Max 10% | Min 3,5% Max 10% |
C | Linear | Min 0% Max 10% | Min 0% Max 10% | Min 0% Max 10% |
C | Verti | Min 6% Max 13,5% | Min 6% Max 13,5% | Min 6% Max 13,5% |
C | Quixa | Min 4% Max 13,5% | Min 4% Max 13,5% | Min 4% Max 13,5% |
I | Xxxxx.xx | 45 | 45 | 45 |
C | Zurich Connect | Min 5% Max 11% | Min 5% Max 11% | Min 5% Max 11% |
C | Adriatic Assicurazioni | Min 10% Max 10% | Min 10% Max 10% | ND ND |
**Legenda: C = Compagnia; I = Intermediario; M = Marchio commerciale / Second Brand
Si presenta di seguito tabella contenente i compensi dovuti a livelli provvigionali riconosciuti al broker dall'impresa di assicurazione per i soli contratti non Rc auto, nella fattispecie relativamente alle polizze Rc professionale, infortuni ed assistenza domestica. Le provvigioni possono variare a seconda della tipologia di prodotto sottoscritto. Ulteriori precisazioni sul singolo contratto acquistato potranno essere trovate nel preventivo emesso o nel contratto stesso con specifica indicazione sul sito internet dell'intermediario.
Compagnia | Intermediari | Prodotto | Provvigione |
HCC TOKYO MARINE | UIA SRL | Rc professionale | 25% |
AMTRUST | UA SRL | Rc professionale | 18% |
AIG | RC Polizza | Rc professionale | 15% |
METLIFE | Metlife | Infortuni | 40% |
CHUBB | - | Infortuni | variabile |
Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, per come modificato dal Provv. IVASS 97/2020
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Nome e Cognome Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Broker (Sez. B)
(x) Rappresentante legale
(x) Amministratore delegato
(x ) Addetto interno all’intermediazione del broker sotto indicato
Iscritto al RUI
Sezione B Numero B000567755 Data iscrizione 09/06/2017
Dati del Broker che intermedia il contratto:
Nome Cognome/Ragione sociale Comparasemplice Broker Srl
Sede legale e operativa Xxx Xxxxx 00, Xxxxxx (XX)
N° Iscriz. RUI/Sez. B B000576481
Data iscrizione 09/06/2017
Sito internet xxx.Xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Telefono (x00) 0000 000000
Email Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
AVVERTENZA: Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice