DISCIPLINARE DI GARA
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n.
163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del servizio di “Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma”
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
Art. 1 (Ambito e Definizioni)
1. Il presente disciplinare intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l’appalto dovrà possedere, gli adempimenti relativi alla fase di presentazione dell’offerta e le modalità di svolgimento della procedura, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto da stipularsi con l’affidatario.
2. Nel presente disciplinare sarà usata la terminologia di seguito specificata:
“Affidatario”, “Aggiudicatario”, “Appaltatore” o “Fornitore”: il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, sarà affidato il Servizio;
“Amministrazione Aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante” o “Istituto”: l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - quale soggetto che affida il Servizio al terzo, individuato mediante la presente procedura;
“Appalto”: il servizio messo a gara della presente procedura, ivi comprese le estensioni del medesimo consentite dalla legge;
“Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, commi 1° e 7°, del predetto Decreto;
“Capitolato di Oneri”: il documento, allegato sub “C” al presente Disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecnico-giuridiche del servizio da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
“Canone”: il corrispettivo contrattuale stabilito in favore dell’Aggiudicatario, e corrisposto secondo le modalità previste dal Capitolato di Xxxxx e dal Contratto, a fronte delle prestazioni del servizio fornito;
“Contratto”: il documento negoziale stipulato con l’Aggiudicatario, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore;
“DCRS”: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale ufficio dell’Ente che stipulerà il Contratto e avrà il compito di supervisionarne la corretta esecuzione;
“Disciplinare di Gara”: il presente atto, volto ad integrare il Bando Di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura;
“Filiera delle Imprese”: i subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Contratto;
“Offerente”, “Concorrente” o “Operatore”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
“Servizio”: in generale, il servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico in favore della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni descritte nel Capitolato di Oneri.
Art. 2 (Stazione Appaltante)
Denominazione Ufficiale: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Sede: xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, 00000 - Xxxx (XXX)
Telefono: x000000000000
Fax: x000000000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx Indirizzo Internet: xxx.xxxx.xx
Responsabile Unico del Procedimento: Xxxx. XXXXXXX XXXXXX
Direzione Centrale Risorse Strumentali, via Xxxx il Grande 21 (piano 11°), 00144 – Roma (tel.
x000000000000, fax. x000000000000), e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx Determina a contrarre: N. RS30/462/2011 del 16 settembre 2011
Categoria del servizio: (Allegato II B, D. Lgs. 163/06): 25 – Servizi Sanitari.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 3317474226
Art. 3 (Oggetto dell’Appalto)
1. L’oggetto della procedura è la gestione del Presidio sanitario presso i locali messi a disposizione dall'Istituto, a titolo di comodato ad uso gratuito, al piano terreno dell'Edificio "grattacielo" in Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma, salvo trasferimenti.
2. L’Appaltatore, attraverso il personale medico ed infermieristico di stanza presso il Presidio, dovrà assicurare:
interventi in caso di malore o infortunio;
assistenza in caso di patologie acute intercorrenti e/o croniche in terapia;
disponibilità di un servizio di trasporto con ambulanza, presso Pronto Soccorso di struttura ospedaliera autorizzata.
3. Il Servizio di gestione del presidio sanitario si articolerà, nel dettaglio, nelle seguenti attività:
a) presidio di primo intervento medico dalle ore 7.30 alle ore 20.00 di ogni giorno lavorativo, con esclusione del sabato e delle festività, attraverso la presenza stabile di
n. 1 medico e n. 1 infermiere, iscritti ai rispettivi Albi e Collegi professionali, che siano esperti nella gestione delle emergenze ed in possesso di diploma "Basic Life Support (BLS)". I medici e gli infermieri che espleteranno il Servizio dovranno essere ricompresi negli elenchi presentati in sede di Offerta.
Non è consentito impiegare, presso il Presidio, personale con rapporto di volontariato;
b) messa a disposizione, da parte dell’Appaltatore e a spese del medesimo, delle apparecchiature e dei presidi medico-chirurgici (unità monitor, defibrillatore portatile, elettrocardiografo, bombola 02, glucometro, kit rianimazione, etc.) necessari all’adeguata gestione del Presidio in argomento. I locali utilizzati dall’Affidatario saranno dotati dei supporti informatici e telefonici essenziali, messi a disposizione dall'Istituto;
c) la disponibilità di un servizio di trasporto mediante autoambulanza, ricompresa in classe “A”, attrezzata per l’attività di primo soccorso, dotata di personale autonomo rispetto a quello previsto per la prestazione del Servizio, in grado di fornire un’assistenza qualificata ed intensiva, ed allestita ed equipaggiata ai sensi della vigente normativa, onde poter trasferire al Pronto Soccorso le persone che ne avessero necessità.
Per tale servizio di trasporto dovrà essere garantita la pronta e piena operatività non solamente delle ambulanze con le connesse apparecchiature complementari, ma anche dei medici, infermieri ed autisti di servizio sulle autoambulanze stesse;
d) integrazione del contenuto cassette di pronto soccorso (pari a 30) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, su richiesta dei soggetti responsabili della loro tenuta.
4. L’Appaltatore si avvarrà di un pool composto da almeno sei 6 operatori medici e 6 operatori infermieristici, da adibire a rotazione presso il Presidio secondo il livello minimo di presenza stabilito alla precedente lettera a).
5. Le caratteristiche tecnico-giuridiche del servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato di Xxxxx.
Art. 4 (Importo a base di gara)
1. L’importo a base di gara è valutato in via presuntiva in € 742.404,74 (Euro settecentoquarantaduemilaquattrocentoquattro/74), IVA esente, dei quali € 0,00 (Euro zero/00), XXX xxxxxxx, a titolo di oneri di sicurezza da interferenza. Il predetto importo a base di gara non è superabile.
2. La remunerazione avverrà sulla base del Canone mensile offerto dall’Aggiudicatario.
3. L’importo a base di gara, da intendersi omnicomprensivo, è stato stimato in via presuntiva sulla base del tariffario minimo nazionale delle prestazioni medico–chirurgiche e infermieristiche, nonché sulle rilevazioni di mercato in ordine al costo delle attrezzature medicali delle quali l’Appaltatore dovrà essere munito, e al servizio di gestione delle ambulanze, per tutto il periodo di durata dell’Appalto.
4. Il Servizio potrà subire le variazioni in aumento o diminuzione nei limiti previsti dall’art. 311 del d.P.R. 207/10.
5. Ai sensi e per gli effetti della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici
n.3 del 5 marzo 2008 e del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizio che troverà esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante, come meglio descritto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) di cui all’allegato “G” del presente Disciplinare.
6. E’ onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il proprio documento di valutazione dei rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
7. Si farà applicazione di quanto previsto dall’art. 81 del D.lgs. 163 del 2006, come modificato dalla Legge 106/2011.
Art. 5 (Durata del Contratto)
1. Il Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula.
2. In via eccezionale e comunque alla scadenza del Contratto e nelle more dell’individuazione del nuovo Aggiudicatario, sarà facoltà dell’Istituto provvedere a proroghe contrattuali dalla durata semestrale, per non più di due volte e per un periodo complessivo di proroga non superiore a un anno dalla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Aggiudicatario.
3. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio agli stessi patti e condizioni previsti dall’affidamento di cui beneficia.
4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9°, ultima parte, dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06, l’Istituto, stante l’urgenza di provvedere all’acquisizione del Servizio, si riserva la facoltà di anticipare l’esecuzione del Servizio a momento anteriore rispetto all’accertamento dei requisiti ed alla stipula del Contratto.
Art. 6 (Soggetti ammessi alla procedura)
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dalle relative disposizioni di settore.
2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del d.l. n. 223/2006, così come convertito dalla l.
n. 248 del 4 agosto 2006.
3. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, 4° comma, del D. Lgs. 163/06, è necessario il possesso della specifica autorizzazione per l’esercizio di attività sanitarie di cui all’art. 8-ter, lett. c, l. 502/92.
5. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito
con modificazioni nella L. 106/11, o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Si precisa che, relativamente alle condanne di cui all’art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella
L. 106/11 - l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
7. E’ fatto divieto agli operatori di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1°, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, sono tenuti a indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporsi secondo l’allegato al presente Disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia ogni consorziato.
8. E’ consentita la partecipazione alla gara da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l’Offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. I Concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
10.Salvo quanto disposto dai commi 18° e 19° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di Offerta.
11.I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l’aggiudicazione, possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del
Libro V del Titolo V, Capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. Si applicano a tal fine le previsioni di cui all’art. 276 del
d.P.R. 207/10.
Art. 7 (Requisiti di partecipazione)
1. Ai fini dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere:
a) adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, da comprovarsi mediante:
a.1) le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 che attestino che il concorrente si trova in una situazione economico-finanziaria di solvibilità ai fini dell’esecuzione dell’appalto, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del Bando.
Si applica il comma 3° dell’art. 41 del D.Lgs. 163/06 qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di produrre le referenze richieste;
a.2) un fatturato specifico relativo a servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, al netto dell’IVA, realizzato a favore di soggetti pubblici o privati negli ultimi 3 esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, comprovante la capacità economica e finanziaria del Concorrente, non inferiore a 1,5 volte il valore posto a base di gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti come segue:
- il requisito di cui alla lettera a.1) dovrà essere posseduto da ciascun componente dell’operatore plurisoggettivo;
- il requisito di cui alla lettera a.2) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 40%, e dalle mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando che il raggruppamento nella totalità dovrà possedere il 100% dei requisiti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, troverà applicazione quanto rispettivamente disposto dagli artt. 35 e 36 del medesimo Decreto, e relativamente ai consorzi stabili, l’art. 277 del d.P.R. 207/10;
b) adeguata capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 42, 1° comma, del D.Lgs. 163/06 e 43 del D.Lgs. 163/06, da comprovarsi mediante:
b.1) dichiarazione di esecuzione di un servizio analogo eseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari, i cui bilanci siano stati già approvati alla data di pubblicazione del Bando, di importo pari al 40% del valore posto a base di gara, con l’indicazione dell’importo, della date e del destinatario, pubblico o privato, del servizio stesso.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, di cui rispettivamente all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il requisito di cui sopra potrà essere posseduto dalla mandataria o da una delle mandanti.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, troverà applicazione quanto rispettivamente disposto dagli artt. 35 e 36 del medesimo Decreto, e relativamente ai consorzi stabili, l’art. 277 del d.P.R. 207/10.
3. In sede di gara, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, fatta eccezione per il requisito di cui alla precedente lettera a.1), il quale dovrà essere comprovato mediante la produzione, in originale o copia autentica, delle dichiarazioni bancarie all’interno della Busta “A – Documentazione Amministrativa”.
4. I requisiti di cui sopra dovranno, comunque, essere documentalmente dimostrati nei casi di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06, con le modalità di cui al successivo art. 14, comma 8°.
5. In caso di partecipazione di Imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163 del 2006, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
6. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni di cui alla predetta norma, secondo quanto previsto al successivo art. 8 del presente Disciplinare.
Art. 8 (Avvalimento dei requisiti)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06.
2. Nel caso di avvalimento, dovrà essere prodotta all’interno della Busta “A – Documentazione Amministrativa”, allegata alla dichiarazione sostitutiva, la documentazione di cui al 2° comma del predetto articolo, ossia:
a) una dichiarazione sostitutiva del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, attestante l’avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si avvale e dell’Impresa Ausiliaria che li presta;
b) una dichiarazione sostitutiva del concorrente, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nella quale il medesimo concorrente attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 – come modificato dal DL 70/11 convertito con modificazioni nella L. 106/11, in capo a sé;
c) una dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nella quale la medesima Impresa Ausiliaria attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal D.L. 70/11, convertito con modificazioni nella L. 106/11, in capo a sé nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con cui essa attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06;
f) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto;
g) alternativamente al contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo (c.d. avvalimento infragruppo), una dichiarazione sostitutiva del concorrente, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e g) potranno essere rese mediante l’utilizzo del form di cui all’allegato “B1” del presente Disciplinare. Le Dichiarazioni di cui ai diversi punti c), d), e) mediante l’utilizzo del form di cui all’allegato “B2”. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, in calce e con firma leggibile e a margine di ogni foglio per sigla, dal legale rappresentante dell’operatore economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’operatore, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
4. In caso di R.T.I. o consorzio, la dichiarazione di cui all’allegato “B1” dovrà essere presentata da ogni componente del raggruppamento o del consorzio.
Art. 9 (Xxxxxxxx a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)
1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, le Offerte dovranno essere corredate, da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al due per cento dell’importo contrattuale complessivamente posto a base di gara (€ 742.404,74), salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 75, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:
in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati all’INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all’Allegato “D” del presente Disciplinare;
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. In ogni caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l’impegno del medesimo verso il Concorrente a rilasciare, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, in favore della Stazione Appaltante.
6. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
7. La fideiussione provvisoria, a scelta dell’Offerente, potrà consistere in una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria l’INPS;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;
e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 gg., qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
h) prevedere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario;
i) garantire espressamente l’evento della mancata sottoscrizione del Contratto, e ogni altro obbligo derivante al Concorrente dalla partecipazione alla gara;
j) in caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, essere intestata in favore di ciascuna delle imprese partecipanti al RTI o al consorzio, singolarmente specificate.
8. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
9. Ai sensi dell’art. 75, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
10. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’appalto,
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 9°, del D.Lgs. 163/06. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 75 del predetto Decreto, verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.
Art. 10 (Contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)
1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità del 3 novembre 2010, nella misura di € 70,00 (Euro settanta/00).
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2011”:
- versamento online, collegandosi al “Servizio riscossione” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners e American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all’Offerta;
- per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”;
- per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200
0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
a. il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
b. il CIG che identifica la procedura (3317474226).
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento.
4. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
5. Nel caso di R.T.I., costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola impresa capogruppo.
Art. 11 (Modalità di presentazione delle Offerte)
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di
180 giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. L’offerta dovrà consistere in un plico di Offerta che dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12 del 21 novembre 2011, al seguente indirizzo:
INPS – CENTRALE UNICA ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI
Area Centro Servizi – Ufficio Movimento Corrispondenza Piano Ammezzato, Stanza A12
Via Xxxx il Grande n. 21 – 00144 – Roma (EUR)
3. Il plico dovrà pervenire, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
4. Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna, ove, per
qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il protocollo apposto dalla Stazione Appaltante.
5. Non saranno ammesse Offerte alternative o condizionate. Sarà ammessa l’integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
6. Il plico dovrà consistere, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: “NON APRIRE – Procedura aperta volta all’affidamento del Servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Xxxx il Grande, n. 21 – Roma” oltre alla denominazione del concorrente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
7. Il plico di offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e le seguenti diciture:
(i) “Busta A – Documentazione Amministrativa”
(ii) “Busta B – Offerta tecnica”
(iii) “Busta C – Offerta Economica”
8. La “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti inter alia l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto- legge 70/11, convertito con modificazioni nella L 106/11 e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, e si impegna in relazione all’oggetto dell’affidamento, secondo quanto previsto nello Schema di Dichiarazione Sostitutiva di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare.
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) e m-ter) del comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato
dal D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella L 106/11 le relative dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuno dei seguenti soggetti:
dal titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale;
da ciascun socio e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
da ciascun socio accomandatario e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;
da ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico (persona fisica), e dal socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società.
Con specifico riferimento all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L 106/11 si ricorda che la dichiarazione va resa anche per i soggetti ivi indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. La dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati potrà essere resa anche ai sensi dell’art. 47, comma 2° del DPR 445/2000 da parte del rappresentante dell’Offerente.
L’Offerente, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L 106/11 dovrà dichiarare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Non sono soggette a declaratoria obbligatoria, ai fini di procedura, le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o la dichiarazione di estinzione dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si ricorda, inoltre, che ai fini del comma 1, dell’art. 38, lettera m-quater), ai sensi del comma 2 del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L 106/11 l’Offerente deve rendere, nella Dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell’Allegato 2, alternativamente:
a) la dichiarazione di inesistenza di alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e che formuleranno l’Offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso Candidato, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che formulerà l’Offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso Candidato, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ma che formulerà l’Offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la Stazione Appaltante esclude gli operatori per i quali accerta che le relative Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi e per gli effetti del comma 5-quinquies dell’art. 79 del D.Lgs 163/06, è fatto altresì obbligo ai Concorrenti di indicare, nell’ambito della Dichiarazione Sostitutiva, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax presso i quali trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante.
La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere redatta sulla base dello schema in allegato, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel predetto form, volti ad attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L 106/11, di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/06, dei particolari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare e contenere altresì le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione di RTI e consorzi, costituiti e costituendi, ai sensi degli artt. 36 e 37.
Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità, a pena di esclusione. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno della Busta “A” dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.
In caso di RTI e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
b) copia del Bando, del presente Disciplinare di Gara, del Capitolato di Oneri e dello Schema di Contratto debitamente sottoscritti in segno di accettazione, in calce per esteso con firma leggibile, e a margine di ogni foglio per sigla, da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
c) il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e all’art. 9 del presente Disciplinare;
d) originale o copia autentica delle dichiarazioni bancarie;
e) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 8 del presente Disciplinare;
f) prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all’art. 10;
g) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di cauzione provvisoria rilasciata a mezzo di garanzia fideiussoria, tale impegno dovrà essere contenuto nella stessa fideiussione;
h) dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, con la quale l’Offerente indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 118, comma 2°,
n. 1) del D.Lgs. 163/06, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di Dichiarazione Sostitutiva sub Allegato “A” al presente Disciplinare;
I documenti contenuti nella “Busta A” (Documentazione Amministrativa) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti.
9. La “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere una Relazione Tecnica esplicativa delle modalità di prestazione del Servizio e delle metodologie e metodiche organizzative che saranno utilizzate dal Concorrente in caso di aggiudicazione dell’Appalto.
La Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato a impegnare il concorrente, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di ogni foglio per sigla.
La Relazione Tecnica dovrà contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
1) la descrizione dettagliata ed analitica delle modalità di organizzazione e prestazione del Servizio, sia con riferimento al fattore umano che avuto riguardo a quello strumentale;
2) gli elenchi delle apparecchiature messe a disposizione per l’esecuzione del Servizio e i cataloghi illustrativi della strumentazione in questione, recanti l’esposizione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi;
3) i curricula del personale (medici e infermieri) che l’Appaltatore intende preporre al Servizio. Il Concorrente non dovrà indicare nei curricula presentati i dati anagrafici delle figure professionali proposte, limitandosi ad assegnare a ciascun curriculum e figura professionale corrispondente un numero progressivo.
Al fine di consentire l’identificazione dei professionisti in caso di aggiudicazione, all’interno della Busta “B – Offerta Tecnica” il Concorrente dovrà introdurre un’ulteriore busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Figure professionali proposte” e contenente l’elenco dei nominativi e dei dati anagrafici non esposti, correlando ciascun nominativo al numero progressivo assegnato ai corrispondenti curricula.
Tale busta sarà oggetto di apertura soltanto nell’ipotesi in cui il Concorrente risulti aggiudicatario del Servizio. Resta inteso che, al momento della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante i curricula completi di tutte le informazioni, sottoscritti e indicanti l’autorizzazione dei singoli professionisti al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La relazione tecnica dovrà essere redatta su fogli A4 e contenuta in un numero massimo di pagine pari a 30, al netto degli elenchi di cui al precedente punto 2) e dei curricula di cui al punto 3).
I documenti contenuti nella “Busta B” (Offerta Tecnica) non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti.
00.Xx “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere l’indicazione dell’Offerta Economica per l’affidamento del Contratto, redatta in bollo sulla base dello Schema di Offerta Economica allegato sub “E” al presente Disciplinare, nell’ambito della quale dovranno essere indicati:
il Canone mensile offerto dal Concorrente, espresso sia in cifre che in lettere;
il corrispettivo complessivo offerto, inteso come Canone triennale, espresso sia in cifre che in lettere;
i costi relativi alla sicurezza a carico dell’Offerente, espressi in misura assoluta o in misura percentuale rispetto al canone triennale, i quali dovranno esser tali – ai sensi dell’art. 87, c. 4°, del D.Lgs. 163/06 – da risultare congrui rispetto alle caratteristiche
dell’affidamento (per costi relativi alla sicurezza a carico dell’Offerente si intendono i costi sopportati dallo stesso per l’applicazione delle misure di sicurezza relative alle proprie attività, quali ad esempio i costi sostenuti per garantire la sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro);
il costo del personale complessivo riferito a tutto il servizio, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
relativamente al punto precedente, la declaratoria obbligatoria dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli altri accordi della contrattazione collettiva applicati al personale preposto all’Appalto;
l’impegno del concorrente a tenere ferma l’Offerta stessa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte.
In caso di contrasti tra gli importi in cifre e quelli in lettere, prevarranno gli importi in lettere. In caso di contrasto tra l’importo del Canone mensile e quello del Canone triennale, prevarrà l’importo del Canone mensile.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore Economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto schema. Si precisa che il prezzo offerto potrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2).
All’Offerta economica deve essere allegata copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante dell’Offerente o del soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
Art. 12 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi)
1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 37 del medesimo Decreto, valgono le seguenti regole speciali.
2. “Busta A – Documentazione Amministrativa”:
la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 8° dell’art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione Sostitutiva” allegato sub “A” al presente Disciplinare;
nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4°, del D.Lgs. 163/06, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione Sostitutiva” allegato sub “A” al presente Disciplinare;
tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti (o dai soggetti abilitati a impegnare le rispettive imprese) di ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva di cui all’Allegato “A” del presente Disciplinare.
4. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta A anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza
delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L 106/11 in capo a ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 11, comma 8°, lettera a), con riferimento ad ogni singola impresa associata o consorziata.
5. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
6. “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C – Offerta Economica”:
in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la mandataria medesima;
in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.
Art. 13 (Criterio selettivo delle Offerte)
1. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. Si farà applicazione di quanto previsto dall’art. 81 del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla l. n. 106/11. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, né Offerte condizionate.
2. La graduatoria verrà formata in ragione ai seguenti criteri ed elementi di seguito stabiliti:
CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta Tecnica | 55 punti |
Offerta Economica | 45 punti |
TOTALE PUNTEGGIO | 100 punti |
2. La Commissione provvederà ad attribuire il punteggio relativo al merito tecnico a seguito della valutazione delle Offerte Xxxxxxxx presentate, previa applicazione dei criteri sottoesposti e nei limiti di 55 punti disponibili:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNTEGGIO MASSIMO |
A) Descrizione dettagliata ed analitica delle modalità organizzative del Servizio | Max punti 20 |
B) Descrizione della strumentazione offerta in termini di qualità e tipologia | Max punti 15 |
C) Personale preposto al Servizio | Max punti 15 |
c.1) Esperienza nella prestazione del Servizio in termini di anni, da conteggiarsi dalla data di laurea. | max punti 9 |
c.2) Specifica esperienza maturata nell’ambito del primo soccorso, del pronto soccorso e dell’emergenza-urgenza | max punti 6 |
D) Assicurazione per copertura dei rischi di esecuzione del Servizio | Max punti 5 |
3. La valutazione della strumentazione elettromedicale messa a disposizione del presidio avverrà mediante verifica dei rispettivi cataloghi commerciali e con riferimento alla specificità della funzione di utilizzo nell’ambito del Servizio. La stessa strumentazione dovrà essere conforme alle norme UE.
4. Specificatamente, per ciascun criterio o sub criterio di valutazione indicato nella tabella che precede, il relativo punteggio tecnico sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche offerte tra quelli di seguito riportati: “ottimo”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”.
5. Ad ogni giudizio corrisponderà l’attribuzione di una differente percentuale di punteggio massimo attribuibile e segnatamente: “ottimo=100%”, “buono”=75%”, “discreto=50%”, “sufficiente”=25%”, “insufficiente”= 0%”.
6. Il punteggio tecnico (PT) complessivo per ciascuna Offerta sarà calcolato sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione sopra indicato.
7. Al criterio Assicurazione per copertura dei rischi di esecuzione del servizio sarà attribuito un punteggio massimo PAr di 5 punti. La valutazione del criterio sopra enunciato e la conseguente assegnazione di punteggio (PAr) verrà effettuata secondo la seguente formula:
8. 5 X Ari / ArMax = PAri dove:
- ArMax è pari al valore del massimale dell’assicurazione per RC verso terzi offerto più alto tra quelli offerti;
- Ari è il valore del massimale dell’assicurazione offerto in esame;
- PAri è il punteggio assegnato all’offerta in esame.
9. Per la valutazione dell’offerta tecnica e la conseguente assegnazione di punteggio (Pt), verrà utilizzata la seguente formula:
Pt= Cp+Pi+ +Pa
10.SOGLIA MINIMA DI MERITO TECNICO: ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 2°, del D.Lgs. 163/06, le Offerte Tecniche che avranno raggiunto un punteggio pari o inferiore a 18 punti saranno escluse dalle fasi successive della procedura di gara e, di conseguenza, non si darà luogo all’apertura della busta contenente l’Offerta Economica.
00.Xx valutazione delle Offerte Economiche consentirà l’assegnazione di 45 punti massimi. Il punteggio di merito economico relativo all’Offerta Economica (ribasso praticato sulla base d’asta), PFP, verrà attribuito secondo la seguente formula:
PFP i = [ (BA - Vc ì) / (BA - Vc min) ] * X Dove:
PFP i è il punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo;
BA è la base d’asta, IVA esclusa, di cui al comma 1° del precedente art. 4
Vc min è il valore, in Euro (€), dell’offerta risultata più bassa tra quelle presentate;
Vc ì è il valore dell’offerta, in Euro (€), della ditta concorrente i-esima;
X è il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica pari a 45 punti.
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE, dove: PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta Tecnica
PE = punteggio attribuito all’Offerta Economica
Art. 14 (Svolgimento della procedura di gara)
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in via Xxxx il Grande 21, Centrale Unica Acquisto, Direzione Centrale Risorse strumentali (11° piano). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 97 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS all’esito della scadenza del termine di presentazione delle Offerte, procederà alla valutazione delle Offerte medesime con le modalità stabilite dall’art. 283, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 e dal presente Disciplinare. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione.
3. La Commissione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal Sistema dell’INPS.
4. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi e delle Buste “A – Documentazione Amministrativa” si terrà in data 23 novembre 2011, alle ore 11:00. In tale sede, in base all’ordine di arrivo dei plichi certificato dal protocollo, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi stessi e quella delle Buste ivi reperite e, previa apertura delle Buste “A – Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 163/06, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
5. La Commissione potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06.
6. Salvo che nella fase di apertura delle buste delle Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e
su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Commissione
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riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
7. All’esito della valutazione dei documenti amministrativi, la Commissione provvederà al sorteggio a campione previsto dall’art. 48, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito nella l. 106/11 su un numero di Offerenti non inferiore al dieci per cento delle Offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, verificando d’ufficio il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’art. 62-bis del D.Lgs. 82/05, ove la relativa documentazione sia disponibile.
8. In caso di indisponibilità della documentazione necessaria presso la suddetta Banca Dati, la Stazione appaltante provvederà a richiedere agli operatori sorteggiati di comprovare entro dieci giorni - dalla data della richiesta medesima - il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, presentando la seguente documentazione:
i. per i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. a.1) e a.2) del presente Disciplinare, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati:
a) Requisito a.1) - la presentazione di copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l’indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere il fatturato dichiarato, risultante dal Conto Economico – voce “Ricavi da vendite e prestazioni”) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
b) Requisito a.2) - la presentazione di quanto segue:
(i) le fatture relative alla prestazione di servizi nel settore oggetto dell’appalto, realizzate nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato;
(ii) in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari delle forniture, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
(iii) in caso di committenti privati, i contratti o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
ii. per il requisito di cui all’art. 7, comma 1, lett. b.1) del presente Disciplinare, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati:
a) Requisito b.1): la presentazione di copia del contratto pubblico o privato sottoscritto con enti pubblici o privati indicato nella Dichiarazione Sostitutiva.
9. Sarà facoltà dell’Amministrazione quella di richiedere o ammettere a comprova anche documenti diversi da quelli sopra indicati.
10. Qualora il Concorrente non provveda a fornire le prove richieste, ovvero non confermi le dichiarazioni rese, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del Concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11°, del D.Lgs. 163/06. L’Autorità di Xxxxxxxxx, all’esito del procedimento, potrà disporre altresì la sospensione dell’Offerente dalle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi.
11. Successivamente a quanto previsto dal precedente comma, la Commissione, nel corso di una seduta pubblica, darà quindi corso all’apertura delle “Buste B – Offerta Tecnica” presentate da ciascun Concorrente, verificando la presenza della documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti alle prescrizioni della lex specialis e della legge, ai fini dell’ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico.
12. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura delle Buste “C - Offerta Economica”, alla lettura dei ribassi espressi in lettere ed alle riduzioni di ciascuna Offerta Economica, e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, mediante sommatoria dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica e di quelli dell’Offerta Economica.
13. Formata la graduatoria provvisoria, prima di disporre l’aggiudicazione provvisoria il responsabile del procedimento dà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/06, e dagli artt. 284 e 121 del d.P.R. 207/10.
14. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.
15. Dell’eventuale aggiudicazione e delle esclusioni verrà data comunicazione, a cura della Stazione Appaltante, nelle forme di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06.
16. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, così come introdotto dal decreto-legge n. 70/2011 convertito in L. 106/11, la Stazione Appaltante esclude i Concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06, dal d.P.R. 207/10 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
17. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, il plico e le Buste contenenti l’Offerta verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza.
18. La Commissione, all’esito delle valutazioni di propria competenza, curerà quindi la redazione della graduatoria finale, provvedendo all’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione definitiva, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 11, comma 8°, del D.Lgs. 163/06, verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante.
19. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata o fax, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto, ed il secondo classificato a comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 48, comma 2°, del D.Lgs. 163/06.
20. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una o due sole Offerte valide, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3°, del D.Lgs. 163/06.
21. Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/06, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte dell’operatore economico, l’Istituto ne darà segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la quale, ove ritenga che le predette siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore nel Casellario Informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/06, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Art. 15 (Aggiudicazione dell’Appalto e stipula del Contratto)
1. Successivamente all’aggiudicazione definitiva, con l’Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del Capitolato di Oneri e dello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare.
2. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato di Oneri, dall’Offerta presentata dall’Aggiudicatario e dalle vigenti norme di legge.
3. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto nella misura indicata ai sensi dell’art. 113, 1° comma, del D.Lgs. 163/06.
4. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Appalto per tutta la durata del medesimo. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
5. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e comunicati dalla Stazione Appaltante.
6. Qualora l’Aggiudicatario non provveda alla costituzione della garanzia, come indicato nei commi precedenti, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti del caso, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
Art. 16 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L. 106/11 e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazioni nella L. 106/11 e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare
del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, l’Istituto provvede ai sensi dell’art. 43, comma 5.
6. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
7. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del Codice.
8. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Istituto a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del
subappaltatore entro il termine predetto, l’Istituto provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.
9. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’Esecuzione, l’Istituto sospende i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
10. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 17 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 18 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto contrattuale di cui all’Appalto sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l’Aggiudicatario dovrà comprovare l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come modificato dal decreto-legge 70/11, convertito con modificazione
nella L. 106/11 nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato di Xxxxx e dallo schema del Contratto ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione.
3. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dello schema di Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante la validità dell’Appalto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
3. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 19 (Ulteriori prescrizioni)
1. L’affidamento sarà, altresì, sottoposto alle seguenti condizioni:
il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/06, e delle relative disposizioni di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale alla scelta della migliore Offerta per la prestazione del Servizio di cui all’oggetto;
qualora a carico dell’aggiudicatario emerga, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'Istituto, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo saranno subordinati alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Istituto ai sensi delle prescrizioni che precedono;
in caso di aggiudicazione, l’Operatore si assoggetterà alle condizioni e penalità indicate nella legge di gara, e si uniformerà alle vigenti disposizioni.
Art. 20 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Responsabile del trattamento è il Xxxx. XXXXXXX XXXXXX, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 21 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
Allegato A: Schema di Dichiarazione Sostitutiva;
Allegato B1: Schema di Dichiarazione di Avvalimento del Concorrente;
Allegato B2: Schema di Dichiarazione di Avvalimento dell’Impresa Ausiliaria;
Allegato C: Capitolato di Oneri;
Allegato D: Elenco degli Istituto di Credito;
Allegato E: schema di Offerta Economica;
Allegato F: Schema di Contratto;
Allegato F1: Atto di designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
Allegato G: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet xxx.xxxx.xx > Aste Gare e Fornitori > Bandi e avvisi, nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, via fax al n. x000000000000 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11 novembre 2011. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito di INPS xxx.xxxx.xx – Aste gare e fornitori – Gare – Bandi di Gara – Accentrate. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.