BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREA IN CONCESSIONE NEL PARCO MONTELLERI CON GESTIONE PUNTO DI RISTORO.
BANDO COMUNALE ASSEGNAZIONE AREA IN CONCESSIONE NEL PARCO MONTELLERI CON GESTIONE PUNTO DI RISTORO.
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Vicchio, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX) tel 055/843921 telefax 055/844275
2) OGGETTO: concessione amministrativa dell’area di proprietà comunale ubicata nel parco di Montelleri, identificata nella planimetria allegata e dell’accessoria attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art 48 della L.R. Toscana n. 28/2005, presso il parco del Lago di Montelleri tramite chiosco bar in struttura temporanea; l’area in concessione ha uno spazio complessivo di circa mq. 12.500 Le condizioni della concessione sono specificate nel capitolato speciale. L’importo del canone annuo di concessione a base di gara è di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre iva di legge.
3) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Vicchio.
4) RISERVATO A UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: sono ammessi i concorrenti in possesso dei requisisti morali e professionali precisati dall’art. 71 del e Dlgs n. 59/2010;
5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE: Dlgs. 12.4.2006 n. 163, D.P.R. 05/10/2010 n. 207; Dlgs 59/2010 L.R. 28/2005 e determinazione n.
del ;
6) DIVISIONI IN LOTTI: no
7) DURATA DEL CONTRATTO: 5 anni decorrenti dalla data della stipula della concessione;
8) RICHIESTA DOCUMENTI E INFORMAZIONI: x/x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (xxx 055/0000000); l’accesso ai documenti di gara è possibile anche in via elettronica nel sito xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
9) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : dal 18/6/2013 al 06/7/2013
10) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12.30 del 06/7/2013 a pena di esclusione.
Indirizzo: Comune di Vicchio, Ufficio protocollo, xxx Xxxxxxxxx 0 – 50039 Vicchio
10) PERSONE AMMESSE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica. Solo i soggetti ammessi dalla normativa, avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale.
11) DATA E ORA DI APERTURA DELLE BUSTE: il 10/7/2013 alle ore 10.00 presso Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Vicchio.
12) XXXXXXXX E GARANZIE: le ditte concorrenti devono presentare, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs n. 163/2006, a pena di esclusione, cauzione provvisoria di euro 30,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita mediante le modalità previste nell’art. 75 del Dlgs 163/2006 come sotto specificato:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito infruttifero presso la Tesoreria Comunale.
- fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'ari. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La cauzione provvisoria copre l'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per la volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'aggiudicatario e per il secondo classificato. Alle imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria sarà restituita ad aggiudicazione avvenuta.
12) CONDIZIONI MINIME:
Nel plico deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione sotto elencata:
ALLEGATO A – ISTANZA DI AMMISSIONE
ALLEGATO A1 – DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO
ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICO ALLEGATO C - OFFERTA TECNICA
ALLEGATO A
Al Comune di Vicchio
Xxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
OGGETTO: Gara per la concessione dell’area ubicata nel Parco Montelleri con gestione punto di ristoro.
Istanza di ammissione per la concessione amministrativa area parco Lago di Montelleri
Il sottoscritto , nato il a _ residente nel Comune di Provincia Via/Piazza Tel. mail nella qualità di codice fiscale partita IVA n.
🞏 persona fisica
🞏 Titolare di ditta individuale
Con sede legale in via
🞏 Legale rappresentante della società
Con sede legale in via (allegare procura speciale in originale o copia conforme)
Nominando quale preposto all’attività di somministrazione la seguente persona fisica
codice INPS di codice INAIL di Telefono Fax
consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
CHIEDE
di partecipare al presente bando di selezione, e pertanto
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni previste nel capitolato speciale relativi alla concessione di cui in oggetto e di accettare tutte le condizioni stabilite dal bando di gara;
b) di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l’area si trova ;
c) che non ricorre nei confronti del concorrente alcuna delle cause che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
D) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di al numero n. di iscrizione
con la seguente forma giuridica e di avere il seguente oggetto sociale o attività
(l’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia della concessione di cui trattasi) (questa dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui il concorrente sia iscritto nel registro suddetto)
d) di non concorrere, in forma singola o associata, con altra offerta, al presente bando;
e) che il concorrente è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, del Dlgs. 59/2010 e che non sussistono nei proprio confronti cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs. 159/11( codice antimafia)
f) che il concorrente è in possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare e per la somministrazione previsti dall’art. 71, comma 1, del Dlgs 59/2010.
🞏 a) di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
🞏 b) di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
🞏 c) di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,
anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Oppure che i requisiti di cui sopra sono posseduti dal sig.
in qualità di preposto di cui al comma 6 bis dell’art. 71 Dlgs 79/2010.
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse con il Comune di Vicchio;
g) che il richiedente mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi versamenti:
INAIL codice ditta n. sede competente ;
INPS matricola azienda n. sede competente ;
di rispettare all’interno della propria impresa gli obblighi si sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ALLEGATO A1
Al Comune di Vicchio
Xxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
OGGETTO: Gara per la concessione dell’area ubicata nel Parco Montelleri con gestione punto di ristoro.
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
(solo in caso di società esercente il settore alimentare quando è compilato il quadro autocertificazione
Cognome Nome Nato a il residente in
Prov via,piazza, n.
C.F. | | | | | | | |__| | | | | | | | |
❑ DESIGNATO PREPOSTO da in data
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71 del Dlgs 59/20210 e ss.mm.ii.
;.
2. Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).
3. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o provincie autonome di Trento o di Bolzano: nome dell'Istituto:
sede oggetto del corso anno di conclusione di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande /somministrazione di prodotti alimentari per almeno due anni, anche non continuativi negli ultimi cinque :
-nome impresa sede impresa codice
fiscale
-nome impresa sede impresa codice
fiscale
CCNL corrispondenti) addetto alla vendita, all’amministrazione o preparazione degli alimenti, comprovata dall’iscrizione INPS;
quale coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione INPS(se trattasi di coniuge, parente, o affine entro il 3° grado dell’imprenditore);
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (allegare copia);
essere stato iscritto al Registro degli Esercenti il Commercio di cui alla Legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall’art. 12, comma 2, lettere a), b) e c), del Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo Registro. Presso la CCIAA di
aver frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli art. 1 della legge 426/1971 e art. 2 della legge n. 287/1991: Nome dell’istituto sede oggetto del corso conclusione
Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.
DATA FIRMA
…………………………………………………………………………….
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
ALLEGATO B
Al Comune di Vicchio
Xxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
OGGETTO: Gara per la concessione dell’area ubicata nel Parco Montelleri con gestione punto di ristoro.
MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto nato il a in qualità di
della ditta con sede legale in
DICHIARA
di offrire per la concessione di cui all’oggetto il CANONE ANNUO (iva esclusa)
(preferibilmente con aumenti arrotondati alla decina di euro)
Euro (in cifre) ……………………………………………………………………….
(in lettere) …………………………………………………………………….
Data Firma leggibile
ALLEGATO C
Al Comune di Vicchio
Xxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxxx
OGGETTO: Gara per la concessione dell’area ubicata nel Parco Montelleri con gestione punto di ristoro.
MODULO OFFERTA TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE
OGGETTO: Gara per la concessione dell’area ubicata nel Parco Montelleri con gestione punto di ristoro.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1) Oggetto dell’affidamento
Il presente capitolato disciplina la concessione dell’area identificata nella planimetria allegata e dell’accessoria attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art 48 della L.R. Toscana n. 28/2005, presso il parco del Lago di Montelleri;
Quest’ultima può consistere in attività di vendita prodotti alimentari e somministrazione con la funzione di complementarietà rispetto alle attività che si svolgono nel parco, meglio precisate all’art. 17.
Potrà essere svolta pertanto attività di vendita e somministrazione ai sensi del Reg. CEE 852/2004 e Regolamento Comunale di igiene in materia di alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le prescrizioni ivi previste.
L’attività di cui sopra potrà essere svolta in una struttura temporanea compatibile con il paesaggio circostante e potrà avere una superficie complessiva di mq. 60.
Nella planimetria, oltre all’area destinata al manufatto, è evidenziata l’area esterna inclusa nella gestione.
Art. 2) Decorrenza e durata della concessione
La durata della concessione sarà di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di aggiudicazione e firma della convenzione. Decorsi i 5 anni, si potrà procedere al rinnovo per un ulteriore periodo di 5 anni alle stesse condizioni normative con rinegoziazione del canone mensile, ed altre eventuali condizioni, fatta salva l’ipotesi di esclusione per gravi inadempienze.
Le parti concordano che in nessun caso vi sarà più di un rinnovo e che questo non potrà avvenire in forma tacita. Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia
anticipata rispetto a quella prevista, non è dovuta al gestore nessuna indennità di avviamento.
Art. 3) Riconsegna dell’area
Alla scadenza della concessione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla riconsegna dell’area nello
stato di fatto originario.
Le attrezzature e gli arredi installati nell’area dovranno essere rimossi salvo le ipotesi di eventuale presa in carico degli stessi da parte di soggetti subentranti nella gestione o da parte dell’Amministrazione Comunale per interesse e finalità pubbliche. I beni dell’aggiudicatario che non fossero rimossi entro la data indicata dall’Amministrazione saranno trattati, a cura dell’Ente, a totale carico e recupero delle relative spese del gestore inadempiente.
Nel caso siano riscontrati danni alle strutture di proprietà del Comune, lo stesso potrà rivalersi sul gestore, attivando il deposito cauzionale e contabilizzando in toto il danno. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile sul comodato d’uso.
Art. 4) Canone di concessione
Il canone di concessione a base di gara è fissato in € 1.500,00 annui oltre IVA. L’obbligo di pagamento del canone decorre dalla data di stipula della convenzione. Il canone così determinato rimane invariato per i primi 12 mesi. A decorrere dal secondo anno, il canone sarà aggiornato nella misura del 75% dell’aumento del costo vita accertato dall’Istat nel mese di riferimento. Il versamento del canone dovrà essere effettuato in 3 rate quadrimestrali anticipate secondo le modalità che saranno comunicate all’aggiudicatario dal comune.
Qualora si verificassero ritardi eccedenti 10 (dieci) giorni e fino a 30 (trenta) giorni dalla data concordata per il versamento delle rate quadrimestrali, il comune avrà diritto al pagamento degli interessi sulle somme dovute, calcolati nella misura del tasso legale in vigore per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre i 30 (trenta) giorni, il comune sarà legittimata alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione ipso iure del contratto.
Art. 5) Deposito cauzionale
Prima della stipula del contratto, il gestore aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, pari al 10% del valore contrattuale calcolato sull’ammontare dei canoni per l’intera durata del contratto stesso.
La cauzione è posta a garanzia del regolare e completo adempimento del presente appalto, deve avere le caratteristiche prescritte dall’art. 113 sopra richiamato e avere la forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa.
Art. 6) Xxxxx a terzi e responsabilità civili e penali – Assicurazione
Il gestore sarà responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati alle persone o alle cose sia del medesimo sia di terzi, incluso lo stesso proprietario dell’immobile, durante lo svolgimento della propria attività, intendendosi pertanto esonerato il comune da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
Esso dovrà pertanto procedere alla stipula di un’idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per danni provocati a cose e/o a persone occorsi, a qualsiasi titolo, durante l'esecuzione del servizio affidato e prevedendo un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00. Copia della polizza, di durata non inferiore alla durata della concessione, dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione dell’atto di concessione.
Resta inteso che la garanzia dovrà essere estesa alle eventuali responsabilità di soggetti terzi (ove e se previsto) di cui il gestore potrà avvalersi a qualsiasi titolo nel conseguimento del fine previsto dall'appalto. Le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 7) Obblighi a carico del soggetto gestore aggiudicatario
Sono posti a carico dell’aggiudicatario i seguenti obblighi:
corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi;
applicare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
prevedere che tutto il personale in servizio adibito alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande sia munito delle autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente. In conformità al Regolamento CE 852/2004, nell’ambito delle procedure di autocontrollo, la ditta dovrà garantire l’idonea formazione del personale in materia di igiene degli alimenti e dovrà provvedere a documentare l’idoneità sanitaria dello stesso. Il gestore dovrà adeguarsi con un piano operativo di sicurezza al D.U.V.R.I fornito dall’Amministrazione.
Art. 8) Inadempimenti, risoluzione del contratto
Costituiscono motivi di inadempimento e dunque danno luogo alla risoluzione del contratto:
♉ uso dell’area e delle strutture per finalità diverse da quelle previste dal presente
capitolato;
♉ mancata corresponsione del canone con un ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla scadenza prevista;
♉ gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
♉ l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
♉ gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di interferenze con personale appartenente ad altre imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi;
♉ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune;
♉ cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;
♉ grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, errore grave nell’esercizio dell’attività;
♉ fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del gestore;
♉ danni agli utenti del servizio, e ai beni di proprietà dell’Amministrazione comunale, derivanti da colpa grave e/o incuria e negligenza;
♉ sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
♉ il mancato rispetto del decoro urbano.
Il comune si riserva di effettuare nel corso dell’intero periodo di concessione, sopralluoghi e controlli volti a verificare il rispetto degli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui fosse rilevata un’inadempienza rispetto a quanto previsto nel contratto, prima di procedere alla risoluzione, invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione, il gestore dovrà comunque comunicare le proprie deduzioni al comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall’Istituzione stessa. Art. 09) DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è consentito subappaltare il servizio ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 fatto salvo l’affidamento a terzi delle seguenti prestazioni:
- manutenzione ordinaria del manufatto, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti;
- manutenzione ordinaria degli spazi esterni;
- derattizzazione e disinfestazione;
- sorveglianza e pulizia dei locali e dell’area esterna di pertinenza.
Art. 10) Oneri, imposte e tasse
Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura presenti e future, pertinenti comunque alla gestione del locale, sono a completo carico della ditta aggiudicataria, dall’inizio al termine della durata del contratto, restando espressamente esclusa qualsiasi partecipazione e/o concorso del Comune.
Art. 11) Spese contrattuali
L’imposta di registro ed ogni altra spesa relativa e conseguente la stipula del contratto saranno ad
esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa verso il Comune.
Art. 12) Foro competente
Per ogni controversia derivante dal contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.
Art. 13) Utenze per lo svolgimento delle attività
Le utenze dell’acqua, di energia elettrica sono a carico dell’aggiudicatario. Lo stesso dovrà effettuare comunicazione al comune per il pagamento della tariffa per lo smaltimento .
Art. 14) ARREDI E ATTREZZATURE
Il nuovo aggiudicatario avrà la facoltà di acquisire la struttura presente, come installata dal precedente gestore, previo accordo privatistico il medesimo senza acquisire alcun titolo di priorità rispetto a chi progetterà una nuova struttura. In caso contrario l’installazione dovrà essere rimossa dall’attuale proprietario a sue spese entro 20 giorni dall’aggiudicazione come comunicato nelle forme di legge.
Il gestore si impegna a dotare l’area, a sua cura e spese, di attrezzature, arredi, apparecchi di illuminazione e quanto necessario all’esercizio dell’attività secondo il progetto presentato in sede di gara. L’attrezzatura e gli arredi dovranno essere certificati con il Marchio CE che attesta il rispetto della Direttiva Macchine, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva Sicurezza Elettrica, la Direttiva Recipienti a Pressione e la Direttiva Sicurezza Alimentare.
L’eventuale apposizione all’esterno di qualsiasi forma di insegna (luminosa e non) dovrà essere autorizzata dal comune.
Art. 15) ORARI DI APERTURA
Il gestore potrà determinare l’orario di apertura e chiusura al pubblico nel rispetto dei limiti e con le modalità indicate nell’ordinanza comunale che disciplina gli orari di esercizio delle attività economiche.
Art. 16) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sono a carico del gestore la manutenzione ordinaria dell’area identificata nella gara; si intende nella fattispecie il taglio dell’erba, la pulizia giornaliera da rifiuti e/o foglie, rami caduti, conferendo negli appositi cassonetti i rifiuti propri e degli avventori. Gli interventi di manutenzione straordinaria (tipo potatura degli alberi) sono a carico dell’Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a richiedere, salvo i casi di urgenza, gli specifici interventi di manutenzione straordinaria con preavviso scritto di almeno 3 mesi. Non sarà ammesso diretto intervento del gestore, salva diversa autorizzazione della proprietà che, in tal caso, preciserà l’ammontare massimo della spesa ammissibile al rimborso.
Art. 17) SERVIZI offerti nell’area
Il gestore ha facoltà di svolgere attività culturali, sportive, di intrattenimento nell’area individuata nella planimetria allegata al capitolato; può collocare, ombrelloni, tavolini, sdraio, giochi per bambini, o altre strutture temporanee.
Il gestore potrà a sua volta proporre delle iniziative da realizzarsi presso il proprio locale o nell’area esterna adiacente allo stesso. Queste dovranno essere concordate, nei modi e nei tempi, con il Comune. Sarà cura del gestore procurarsi le necessarie autorizzazioni e nulla osta previsti dalla vigente normativa per poter esercitare le attività ulteriori rispetto alla somministrazione (ad esempio le necessarie autorizzazioni per il pubblico spettacolo/intrattenimento).
Non è tuttavia consentita l’installazione di macchine per il gioco di azzardo (VIDEO
POKER E AFFINI).
ART. 18) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Possono partecipare al bando per l’ affidamento in gestione dell’area in oggetto, le persone fisiche, le ditte individuali, le società che abbiano i requisiti morali e professionali per svolgere l’attività di vendita e somministrazione previsti all’art. 71 del Dlgs 26 marzo 2010 n. 59
Art. 19) Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 in base ai criteri di valutazione e con le modalità di seguito stabiliti.
Per ciascun concorrente, che abbia presentato un’offerta valida, verrà assegnato un punteggio così ripartito:
- fino a 50 punti per l’offerta tecnica;
- fino a 50 punti per l’offerta economica.
La somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica di ciascun concorrente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 in base ai criteri di valutazione e con le modalità di seguito stabiliti determina il suo punteggio complessivo.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di non aggiudicare la gestione oggetto del presente capitolato a nessun concorrente, qualora nessuna delle offerte presentate sia giudicata vantaggiosa.
In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione è effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica o ancora, in caso di parità su entrambe le voci di offerta, si procederà a sorteggio.
A) OFFERTA TECNICA.
A1) Progetto di gestione del servizio: max 10 punti
Saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti:
Allestimento degli arredi e delle attrezzature, con particolare attenzione alla qualità dei materiali, all’estetica, alla denominazione del luogo, inclusa l’eventuale individuazione di un logo, che tenga conto delle caratteristiche dell’area dove esso è collocato .
A2) Esperienza e curriculum del gestore: max 15 punti
In particolare sarà valutata la professionalità del concorrente e quindi la sua esperienza in termini di quantità, di durata e di tipologia di attività nella gestione di attività analoghe (intendendosi per analoghe attività di gestione bar, locali ristoro all’interno o adiacenti a luoghi aperti al pubblico, ristoranti).
A3) Proposte migliorative attuabili per la rivitalizzazione dell’area: max punti 15
In particolare saranno valutate:
La disponibilità del concorrente:
- a eseguire interventi concreti a tutela e sviluppo del luogo;
- a lavorare di concerto con le associazioni locali per progetti connessi alla promozione del territorio in genere;
- ad assicurare il servizio bar nel periodo, primaverile, estivo ed autunnale (dal 21 marzo al 21 ottobre) e garantire ulteriori aperture serali (soprattutto nel periodo estivo). Tutti gli aspetti appena descritti dovranno risultare da una specifica proposta progettuale da presentarsi con l’offerta tecnica.
Le proposte in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, di pratiche ecocompatibili che limitino la produzione degli stessi o atte a incentivare il riciclo/riutilizzo dei materiali utilizzati.
Proposte di convenzioni per particolari fasce di utenza: max. punti 10
In particolare saranno valutate proposte in merito ad offerte, promozioni sconti e/o convenzioni riservate alle gite scolastiche, o gruppi ed ad altre fasce di utenza con particolare riferimento ai prezzi e menù di colazioni, pranzi e cene e alla relativa pubblicizzazione/comunicazione delle iniziative proposte.
B) OFFERTA ECONOMICA
- miglior offerta in aumento sul canone annuo a base di gara di € 1.500,00 (oltre iva):
max. punti 50
Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone a base di gara a pena di esclusione.
Il concorrente che offrirà il canone più alto otterrà il punteggio massimo previsto ovvero 50.
Per le altre offerte, il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:
P I = offerta I/offerta migliore x 50 dove XX è il punteggio da attribuire all’offerta I- esima
Sarà attribuito il punteggio risultante dalla sopra indicata proporzione, fino al secondo decimale senza arrotondamento.