CONTRATTO DI SUB-COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA L’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E IL COMUNE DI NUORO DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI NUORO
CONTRATTO DI SUB-COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA L’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E IL COMUNE DI NUORO DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI NUORO
Tra
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 Gestione delle Risorse del Comune di Nuoro, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, in Xxx Xxxxx, 00, partita IVA: 00053070918, che interviene nel presente atto, esclusivamente in nome e per conto dello stesso, di seguito denominato “sub- comodante”
e
Il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx che interviene e agisce nella sua qualità di Direttore Generale, in nome e per conto della Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro, con sede in Cagliari, via Is Mirrionis, n. 195, codice fiscale 92028890926, di seguito denominato “sub-comodatario” o “ASPAL”,
PREMESSO CHE
l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo” prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l'art. 3, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, rubricata “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”, richiamata dall’art. 12 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, nel disciplinare la partecipazione dei Comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate, prevede che i Comuni ove hanno sede gli ex Centri Servizi per il Lavoro (CSL) sono tenuti a fornire i locali necessari per il loro funzionamento;
a far data dal 1° luglio 2016, per effetto dell’art. 36 della L.R. 17 maggio 2016, n. 9, la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle Province dalla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n.
20 (rubricata “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003,
n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego.”) per l’esercizio delle quali acquisisce il personale individuato dall’art. 37, le risorse finanziarie correlate, le risorse strumentali, compresi i beni mobili e immobili, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, il contenzioso e i procedimenti in corso;
per effetto dell’art. 36 comma 2, lett. d) della L.R. n. 9/2016, al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 rubricata “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
l’Amministrazione Provinciale di Nuoro è proprietaria di un complesso immobiliare denominato ex Caserma dei Vigili del Fuoco, sito in Nuoro in Xxxxx xxx Xxxxxx, 00 ed ha manifestato la propria volontà di utilizzare detto cespite secondo un modello organizzativo-funzionale di struttura condivisa e, per l’effetto, rendere disponibile, per l’utilizzo quale Centro per l’impiego, una consistenza pari a circa mq.1.078, dislocati su due corpi di fabbrica, così come meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
l’Amministrazione provinciale ha concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Nuoro, la porzione del complesso immobiliare testé indicata, al fine di poterlo concedere all’ASPAL come sede del Centro per l’impiego, dando atto di provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi
non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso;
gli strumenti normativi impongono di considerare i beni pubblici, qualunque sia il loro regime giuridico, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di razionalizzazione del loro uso.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto del contratto)
Il Comune di Nuoro concede in sub-comodato d’uso gratuito all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro i locali, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, siti in Nuoro in xxxxx xxx Xxxxxx, x. 00, per una superficie complessiva di mq. 1.250, così come meglio identificata nell'allegata planimetria (Allegato 1) che forma parte integrante del presente contratto che individua le aree di esclusiva competenza di ciascun Ente utilizzatore. Nella planimetria sono indicate le aree in uso al Centro per l’impiego e le aree in uso alla Provincia di Nuoro.
L'immobile di cui trattasi è identificato al Catasto Urbano al foglio n. mappale n. .
Articolo 2 (Uso dell’Immobile)
L’immobile oggetto del contratto di sub-comodato d’uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso uffici del Centro per l’Impiego di Nuoro per l’espletamento delle attività di competenza ai sensi della Legge n. 56/1987.
In caso di modifica e/o abrogazione della previsione normativa di cui all'art. 3 della L. n. 56/1987 l’immobile dovrà essere rimesso nella disponibilità del comodante quale proprietario.
Articolo 3
(Presa in carico e restituzione)
L’immobile è concesso in sub-comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il sub-comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto, accettando così l’immobile, idoneo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nello stato di fatto in cui si trova; di prenderlo in consegna dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in carico allegato al presente, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzare l’immobile secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell’uso, a riconsegnare l’unità immobiliare concessa nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
All’atto della consegna verrà stilato verbale di presa in carico.
Il sub-comodante si riserva il diritto di revocare la presente assegnazione, con preavviso di mesi sei, qualora intervengano necessità o esigenze di interesse pubblico o istituzionali, senza che il sub-comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro.
Il sub-comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al sub- comodante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della data del rilascio.
Articolo 4
(Innovazioni, migliorie, adeguamenti, additivi)
Il sub-comodatario previa comunicazione scritta al comodante potrà apportare all’immobile i miglioramenti e le addizioni necessari per l’espletamento dell’attività istituzionale convenuta di Centro per l’impiego, con esonero dall’obbligo di ripristino dello stato dei locali a proprie spese al momento del rilascio.
Ogni aggiunta o modifica permanente, che il sub-comodatario riterrà di effettuare all'immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dalla Provincia di Nuoro.
In questi casi il sub-comodatario nulla potrà pretendere dal comodante per le migliorie apportate sul locale.
Articolo 5 (Obblighi del sub-comodante)
Il sub-comodante si impegna a:
consentire senza turbative al sub-comodatario lo svolgimento regolare delle attività del Centro per l’Impiego;
comunicare tempestivamente e per iscritto al sub-comodatario l’eventuale riscontrata necessità di interventi di manutenzione straordinaria, specialmente qualora rivestano carattere di urgenza;
comunicare al sub-comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto.
Articolo 6
(Obblighi del sub-comodatario)
Il sub-comodatario si impegna a:
utilizzare la struttura esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni del Centro per l’Impiego;
sostenere le spese per lavori di ordinaria manutenzione inerenti la parte dell’immobile conferito in sub- comodato, fermo restando l’applicazione dell’art. 1808, secondo comma, del codice civile;
provvedere a propria cura agli eventuali adeguamenti degli impianti alle leggi vigenti configurabili come manutenzione ordinaria;
provvedere a propria cura agli eventuali interventi sugli impianti compresi nella manutenzione ordinaria dell’immobile;
tenere sollevato il sub-comodante da responsabilità per furti di materiale di proprietà del sub- comodatario custoditi nell’immobile e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione a causa dell’utilizzo del bene stesso, ad eccezione dei danni cagionati da difetti di costruzione o della mancata effettuazione dei necessari interventi di manutenzione straordinaria;
mantenere in perfetto stato il locale concesso in sub-comodato, fatti salvi eventi non imputabili al sub- comodatario;
provvedere a propria cura e spese alla voltura delle utenze insistenti sull’immobile oggetto di sub- comodato, ovvero alla richiesta di attivazione di nuove utenze qualora non siano attive;
sostenere le spese di gestione relative a consumi di energia elettrica, acqua, gas/gasolio, riscaldamento, pulizia;
sostenere gli oneri in ordine allo smaltimento dei rifiuti;
sostenere gli oneri assicurativi inerenti gli arredi, le attrezzature e eventuali danni per fatto a loro imputabile;
stipulare, per i locali assunti in sub-comodato ed in ragione del valore dei medesimi, apposito contratto di assicurazione con primaria compagnia assicuratrice per il rischio di incendio e per la responsabilità civile contro i danni che al sub-comodante possano derivare da fatto, omissione o colpa propri e lo solleva da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso dell’immobile in oggetto;
provvedere a propria cura e spese all’installazione della segnaletica esterna ed interna orientativa dell’utenza;
riconsegnare i locali alla cessazione dell'utilizzo per le finalità di cui alla L. n. 56/1987, recesso o decadenza nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria e dagli interventi migliorativi autorizzati;
far ispezionare al sub-comodante l’immobile in sub-comodato, concordandone con lo stesso i tempi e le modalità, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.
Articolo 7 (Utenze Comuni)
Nelle more del sezionamento delle utenze con singoli contatori per ciascun utilizzatore per i consumi idrici ed elettrici, il sub-comodatario si impegna, relativamente alla propria porzione di immobile, a posizionare provvisoriamente dei gruppi di misura, al fine di stabilire l'effettivo consumo e la ripartizione delle spese tra i diversi utenti.
La pulizia delle parti in concessione ad uso non esclusivo saranno a carico del sub-comodatario pro-quota.
Articolo 8
(Obblighi di custodia del sub-comodatario)
Il sub-comodatario si impegna a custodire e conservare la porzione di immobile di proprietà comodante con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 del codice civile, al fine di non pregiudicarne l’uso. Si impegna altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinata.
Articolo 9
(Divieto di cessione del contratto)
Salvo il consenso scritto da parte del sub-comodante, è fatto espresso divieto al sub-comodatario di cedere il presente contratto. Il sub-comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi.
È inoltre vietato al sub-comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle Parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del sub-comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Articolo 10 (Modifica al contratto)
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 11
(Durata del contratto)
La durata del contratto è stabilita con decorrenza dalla data di presa in carico della sede con verbale e verrà garantita fino a quando permane l'utilizzazione quale Centro per l’Impiego.
Articolo 12
(Spese, foro Competente e Norme Finali)
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice civile, in particolare dall’articolo 1803 all’articolo 1812, e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Nuoro.
Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma digitale del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e del Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.
Articolo 13 (Allegati)
Formano parte integrante del presente contratto: All. 1) Planimetria.
lì
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Nuoro Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Agenzia per il lavoro Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx