COMUNE DI FANO
COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE IV - SERVIZI ECONOMICI
U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA
REGOLAMENTO
Comunale per l’esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 22.05.2007, immediatamente esecutiva.
Art .1
Definizione e disciplina del servizio
1. Nell’ambito del territorio comunale, l’autoservizio pubblico non di linea, svolto quale servizio di taxi con autovettura, atto a soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad un’utenza indifferenziata, e quale servizio di noleggio con conducente e autovettura, rivolto ad utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, è reso in conformità al presente regolamento.
2. Il presente regolamento è stato redatto ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, (Legge - quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e comunque sottoposto e vincolato al rispetto ed all’osservanza di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare per quanto applicabile in materia, anche se non espressamente enunciata.
Art.2
Titolarità della licenza od autorizzazione e possesso dei requisiti per l’esercizio del servizio
1. L’autoservizio pubblico non di linea è subordinato alla titolarità di apposita licenza od autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza ed autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e consente l’esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.
3. Ai sensi dell’art.7 della legge n. 21/92 per esercitare l’autoservizio pubblico non di linea, il titolare della licenza od autorizzazione deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti :
a) essere iscritto, in qualità di titolare d’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane di cui all’art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, oppure associarsi in cooperative di servizi che operano in conformità alle vigenti norme in materia di cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legislazione vigente;
d) essere imprenditore privato che svolge esclusivamente l’attività di servizio di noleggio con conducente.
A coloro che si associano in una delle forme previste alle sopra citate lettere b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione d’esercizio agli organismi ivi previsti e rientrarne successivamente in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi stessi. In caso di recesso, l’autorizzazione d’esercizio non può essere trasferita nuovamente al socio conferente, se non è trascorso un anno dal recesso.
Art.3
Condizioni d’esercizio e sostituti temporanei alla guida
0.Xx capo ad uno stesso soggetto è vietato:
a) il cumulo di più licenze per il servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
b) il cumulo della licenza per l’esercizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi;
c) è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. la licenza e l’autorizzazione d’esercizio deve essere mantenuta a bordo del mezzo autorizzato ed esibita ad ogni richiesta.
3. Il servizio di taxi é svolto direttamente dal titolare della licenza che può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo camerale, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del Codice Civile.
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) chiamata alle armi;
c) periodo di xxxxx, che non deve superare i trenta giorni all’anno;
d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) incarichi sindacali a tempo pieno o pubblici elettivi.
In caso di morte del titolare della licenza, in presenza di eredi minori di età, gli stessi possono essere sostituiti nell’esercizio dell’attività ereditata, da persone abilitate e previo assenso del giudice tutelare, fino al raggiungi-mento della maggiore età, epoca in cui potranno disporre direttamente e personalmente dell’attività ereditata.
Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida deve essere regolato con un contratto di lavoro a tempo determi-nato, secondo la normativa vigente.
5. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto direttamente dal titolare della licenza che può avvalersi anche della collaborazione di familiari, di un dipendente e di un socio nell’impresa di noleggio.
6. In ogni caso la collaborazione e la sostituzione alla guida possono essere attivate solo dopo la presentazione al competente servizio comunale, dell’ apposita domanda di inizio attività ( DIA ),costituente unico titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività con sostituto.
7. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo od attività d’impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
8. In tutti i casi il conducente del veicolo deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la CC.I.AA. (art.6 legge 21/92) ed essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e professionali previsti dalla legge.
Art. 4 Caratteristiche dei veicoli
1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco ed avere installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta “TAXI”, conforme alla vigente normativa.
2. Le autovetture in servizio di taxi devono essere collaudate per almeno cinque posti e per non più di nove; per ogni veicolo in servizio di taxi si provvede al rilascio di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo applicato in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
• Comune di Fano e relativo stemma comunale;
• Numero di licenza;
• Dicitura in colore nero “servizio pubblico”
3. Il titolare della licenza taxi è tenuto inoltre a dotare l’autovettura dei seguenti contrassegni:
• al centro delle portiere anteriori deve essere mantenuta libera una striscia di carrozzeria non inferiore a mm.80 dal bordo inferiore delle vetrate; all’interno di tale striscia, su ciascuna delle portiere anteriori, è inserito un contrassegno adesivo policromo con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare di mm.70 di altezza e mm.450 di larghezza, con fondo di colore bianco e bordo esterno di colore nero, all’interno deve recare lo stemma ufficiale del Comune di Fano di altezza non inferiore a mm.60, le scritte “COMUNE DI FANO” e “TAXI” ed il numero della licenza a caratteri neri e di altezza non inferiore a mm.30.
A tal fine le autovetture già in servizio dovranno adeguarsi a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dal1’entrata in vigore del presente regolamento.
• sulle fiancate laterali dell’autovettura, con esclusione delle portiere anteriori, potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cmq.875 recanti la scritta “RADIO TAXI”, il nome del soggetto fornitore del servizio di radio-taxi, il numero di telefono e la sigla della radio.
• sul cruscotto anteriore, visibile dal sedile posteriore, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta TAXI ed il numero della licenza.
4. Sulle restanti superfici del veicolo è consentita l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie regolarmente autorizzate e conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada ( art.5,comma 2 del regolamento C.S.) e dalle altre eventuali normative vigenti in materia.
5. I veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente devono essere collaudati per almeno 5 posti e per non più di 9.
• per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente si provvede al rilascio di un apposito contrassegno con la dicitura “noleggio” ed il numero dell’autorizzazione, da esporre all’interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall’esterno;
• si provvede inoltre al rilascio di un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
• Comune di Fano e relativo stemma comunale;
• Numero dell’autorizzazione;
• Dicitura in nero “NCC”.
6. Ai veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, si applicano le disposizioni previste dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572, s.m.i. ( disposizioni in materia di antinquinamento)
Art.5
Contingente delle licenze ed organico dei veicoli
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il contingente delle licenze ed autorizzazioni è così determinato:
a) servizio di taxi con autovettura: n° 8 (otto) licenze
b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n° 5 (cinque) autorizzazioni
2. L'organico di cui al comma 1 è modificabile a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e più in generale, a seguito di altre variabili socio – economiche - territoriali concorrenti, o su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, nel caso di accertata e comprovata necessità.
Art. 6
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. I veicoli utilizzati per il servizio di taxi o di noleggio con conducente, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi ai trasporti di linea.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1) é subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il concessionario della linea ed i soggetti terzi, nella quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 6 bis
Servizio di noleggio con conducente con ambulanza
1. Definizione
Per il servizio di autoambulanza offerto da privati, da imprese, enti, associazioni, cooperative, al di fuori di quelle che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali ovvero non a scopo di lucro, si deve tener conto delle esigenze della collettività in funzione integrativa e complementare delle attività svolte istituzionalmente da detti enti o associazioni. Tale servizio è disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada.
Sono definite imprese esercenti il noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.
2 Autorizzazione
2.1 Nelle more dell’emanazione da parte della Regione della legge organica di disciplina del settore, non si applica alcun contingentamento numerico per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di cui al presente provvedimento.
2.2 L’attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2.3 L’autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di ambulanze con conducente e l’immatricolazione delle ambulanze da destinare all’esercizio.
2.4 L’autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
2.5 Copia conforma dell’autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.
2.6 E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autoambulanza.
2.7 L’autorizzazione di n.c.c. con ambulanza non è cedibile ad altri se non per subentro nella titolarità dell’azienda, rispettando i requisiti di cui agli artt. 8 e 12 del presente regolamento;
3. Rilascio delle autorizzazioni
3.1. L'autorizzazione fa riferimento ad ogni singolo veicolo ed è subordinata al possesso delle autorizzazioni sanitarie degli organi competenti.
3.2 L'autorizzazione per il servizio di autoambulanza è rilasciata quando la sede legale del soggetto richiedente e la rimessa insistono nel territorio del Comune.
3.3. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’articolo 8 del presente regolamento;
d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
e) non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.
f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati.
3.4. Per l’esercizio del servizio di n.c.c. con autoambulanza è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L’idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie, edilizie, e di quant’altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.
3.5. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3.3 e 3.4 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dal D.P.R. 445-2000.
3.6. Per il rilascio della predetta autorizzazione va presentata istanza in via telematica al SUAP del Comune, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali prescritti nel presente regolamento, i requisiti di cui al punto 2 di quest’articolo e la disponibilità della rimessa.
Art. 7
Operatività del servizio ed acquisizione delle corse
1. I titolari dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. I titolari della licenza d’esercizio di taxi operano prevalentemente all’interno del territorio comunale.
3. Nell’ambito dell’esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai taxi del Comune, secondo le modalità seguenti:
a) mediante chiamata dalla centrale radio-taxi;
b) mediante chiamata al telefono dell’area di stazionamento;
c) quando il cliente si presenta direttamente nell’area di stazionamento.
4. Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.
In ogni modo la corsa é acquisita dal tassista primo di fila; al di fuori di questi casi, la corsa può essere acquisita in transito mediante chiamata dalla centrale radio-taxi, dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. Al termine della corsa il tassista ha l’obbligo di informare il cliente dell’applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.
6. Le aree di stazionamento, individuate con apposita segnaletica orizzontale e verticale,sono poste nei seguenti luoghi pubblici:
- piazzale antistante la stazione ferroviaria, stazione delle autocorriere, Ospedale Santa Croce.
- sulla segnaletica verticale, oltre all’indicazione “SERVIZIO TAXI” dovranno essere apposte tabelle ben visibili riportanti le modalità di acquisizione della corsa ed il tariffario in vigore.
7. Lo stazionamento dei mezzi utilizzati per il servizio di noleggio con conducente avviene all’interno di autorimesse.
La prestazione del servizio di taxi all’interno del territorio Comunale è obbligatoria, mentre il servizio fuori il territorio comunale è facoltativa e deve essere preventivamente concordata con il conducente.
Art. 8
Requisiti e condizioni per l’esercizio della professione
1. Possono esercitare la professione di conducente di veicolo adibito ad autoservizio pubblico non di linea i cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:
• possesso della patente di guida categoria B e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
• non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
• non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione di cui all’art.10-bis della Legge 31 maggio 1965, n.575, s.m.i.;
• essere iscritto nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Pesaro e Urbino;
• non essere stato dichiarato fallito e non avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d’intervenuta riabilitazione per legge.
Art. 9
Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Ai sensi dell’art.8, comma 1 della legge n. 21/1992 le licenze e le autorizzazioni per l’esercizio dell’autoservizio pubblico non di linea sono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data in cui si sono rese disponibili una o più licenze o autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Art. 10
Contenuti del bando di concorso e modalità presentazione domande
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, sono i seguenti:
a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare,
b) requisiti per la partecipazione al concorso,
c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione,
d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli,
e) indicazione del termine di presentazione delle domande,
f) elencazione delle eventuali prove d’esame,
g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente, oltre alla dichiarazione attestante la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo, l’indicazione, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxx xxxxxxxxxxx dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.
Art. 11
Commissione consultiva e di concorso
1 Con deliberazione di Consiglio Comunale è istituita la Commissione consultiva e di concorso per l’esercizio dell’auto servizio pubblico non di linea, i cui componenti sono così designati:
a) Dirigente del servizio competente con funzioni di Presidente;
b) Responsabile del servizio competente;
c) Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato in qualità di esperto;
d) Dirigente del servizio traffico o suo delegato in qualità di esperto;
e) N. 2 taxisti individuati nell'ambito degli operatori in servizio nel territorio comunale;
f) Un rappresentante dell'Associazione degli utenti presenti a livello locale;
g) Funge da segretario un dipendente del servizio competente per materia;
2. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina dei componenti;
3. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni o per decadenza ai sensi del comma 7 del presente articolo.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e si esprime validamente con la metà più uno dei presenti .
5. L’astensione equivale a voto favorevole ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Vi è obbligo di astensione per quei membri che abbiano un interesse personale all’argomento in trattazione, nel caso in cui si tratti di un interesse di parenti od affini sino al quinto grado e del coniuge. In tali casi l’astensione dal voto non è computata ai fini del risultato della votazione.
7. Decade dall’incarico il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute per tre volte consecutive.
8. La fissazione dell’ordine del giorno e la convocazione della Commissione spettano al Presidente che vi è in ogni caso tenuto su richiesta di convocazione, articolata per argomenti, inoltrata da almeno da due dei suoi componenti.
9. Spetta alla Commissione svolgere un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune:
In particolar modo:
a) elaborare studi e proposte, di carattere generale o particolare, comunque attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre al Comune, alla Provincia, ed eventualmente alla Regione;
b) formulare proposte relative al contingente comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al servizio di taxi e di noleggio con conducente;
c) bandire concorsi straordinari per l’assegnazione di nuove licenze e autorizzazioni, anche in deroga alla programmazione comunale;
d) rilasciare autorizzazioni temporanee o stagionali, non cedibili a terzi, per fronteggiare eventi straordinari od eccezionali;
e) disporre turni aggiuntivi od integrativi del servizio, utilizzando anche sostituti alla guida;
f) prevedere l’utilizzo di veicoli sostitutivi per effettuare prestazione e servizi a particolari categorie di utenti;
g) rilasciare autorizzazioni, in via sperimentale, per assicurare forme innovative di servizio, con tariffe differenziate;
h) esprimere parere, obbligatorio ma non vincolante, sui provvedimenti comunali con i quali è fissato il contingente numerico di licenze ed autorizzazioni;
i) avanzare proposte in materia di tariffe per l’esercizio del servizio di taxi, stabilendo, se del caso, tariffe determinate per percorsi prestabiliti;
j) vigilare sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del regolamento, avvalendosi a tal fine, degli uffici comunali;
k) promuovere indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti;
m). esercitare le procedure di concorso per l’assegnazione di licenze e autorizzazioni, provvedendo a:
1. formulare il bando di concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
2. valutare la regolarità delle domande e dichiararne l’ammissibilità.
3. stabilire la graduatoria di merito fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi, oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio dell’impresa di noleggio per analogo periodo; in entrambi i casi si fa riferimento a soggetti operanti nell’ambito del territorio comunale sulla base di specifica licenza o autorizzazione d’esercizio;
b) anzianità di iscrizione al ruolo di conducenti (art. 3, Legge Regionale 06.04.1998, n. 10)
c) in caso di parità nella valutazione dei titoli di cui alla precedente lett. a) è data la preferenza ai soggetti che abbiano esercitato il servizio in qualità di sostituto alla guida per il periodo più lungo, pur se inferiore a sei mesi;
d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione della licenza l’età anagrafica più elevata.
4. Non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
5. La graduatoria di merito formulata dalla Commissione è trasmessa al servizio comunale competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.
6. La graduatoria di merito ha la validità di un anno, a decorrere dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni si procede all’emanazione di un nuovo bando.
7. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.
8. La Commissione è tenuta ad operare in conformità alle disposizioni della legge n. 241/90, s.m.i.
Art. 12
Assegnazione e rilascio delle licenze e autorizzazioni
1. Il Dirigente del servizio competente, una volta che la Giunta abbia approvato la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, provvede al rilascio della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio della professione.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall’art. 8 del presente regolamento, oltre alla presentazione del certificato di proprietà o del contratto di leasing del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l’autorizzazione.
Art. 13
Inizio dell’attività e sospensione del servizio
l. Nel caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione da parte del Comune, o dell’acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori tre mesi quando il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad esso non imputabili.
3.Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente servizio comunale nel termine perentorio di due giorni dal verificarsi dell’evento.
Art. 14
Trasferibilità della licenza o dell’autorizzazione
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento del titolo, facente parte della dotazione d’impianto d’azienda, per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all’art.6 della Legge 21/92, in possesso dei requisiti prescritti e quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da 5 anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento del titolo “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, il titolo può essere trasferito ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall’art.9 della legge n. 21/92. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio la licenza o l’autorizzazione viene revocata e messa a concorso, salvo diritti di eredi minorenni.
3. L’Amministrazione comunale dispone il trasferimento del titolo per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia deve essere depositata presso il competente servizio comunale;
b) la dichiarazione di successione, qualora sussista l’obbligo della sua presentazione, deve essere depositata presso il competente servizio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare il titolo;
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art.15 Effettuazione controlli
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità permanente.
2. Al fine di accertare la permanenza in capo al titolare dei requisiti soggettivi previsti dalle leggi e dal presente regolamento, il servizio competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni svolge periodicamente degli accertamenti e controlli.
3. La licenza e l’autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute ove ne ricorrano gli estremi ai sensi delle norme vigenti e del presente regolamento.
Art. 16
Norme comportamentali
1. Nell'esercizio dell'attività debbono essere osservati i seguenti obblighi:
a) prestare il servizio con regolarità;
b) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
c) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
e) esporre in modo ben visibile all’interno, nella parte posteriore del veicolo, un estratto tariffario timbrato dal servizio competente, in sei lingue, ( italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo) contenente il numero della licenza ed il numero telefonico dell’ufficio comunale a cui rivolgersi in caso di reclami relativi alla prestazione del servizio;
f) rilasciare all’utente la ricevuta del servizio, compilata correttamente e contenente il numero della licenza, la data ed il totale indicato dal tassametro;
g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
i) tenere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale ed eventualmente esibirla a chi ne faccia verbale richiesta;
j) conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività;
k) osservare gli orari e i turni di lavoro;
l) avere a bordo il tassametro omologato che deve essere installato in posizione ben visibile dall’utente con cifre e supplementi ben leggibili; dare immediata comunicazione all’ufficio comunale competente di qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del tassametro che deve essere messo in funzione solo nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo giunge a destinazione o venga interrotto dall’utente. In caso di guasto del tassametro il tassista è tenuto ad informare il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta; in tal caso l’importo sarà calcolato su base approssimativa relativamente al percorso effettuato;
m) prestare servizio nell’ambito territoriale oggetto di concessione, fatto salvo il caso di soggetti ritenuti palesemente pericolosi, drogati o in stato di ebbrezza;
2. E' fatto divieto di:
a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore od in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o pattuiti;
d) adibire alla guida del veicolo conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21 del 1992;
e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme stabilite dal Comune;
g) caricare sul veicolo più persone di quelle consentite dalla carta di circolazione;
h) rifiutare il trasporto dei supporti e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
i) fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
j) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con tassametro spento, guasto o privo del piombo;
k) portare animali propri in vettura;
l) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
m) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell’apposito vano bagaglio;
3. Sono comunque a carico dei titolari della licenza o dell'autorizzazione e dei conducenti dei veicoli le responsabilità penali, civili ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4.E’ consentita la pubblicità dell’ attività aziendale di “TAXISTA”, indicando esclusivamente cognome, nome ed attività “TAXISTA” con il numero di telefono della centrale operativa e del radio-taxi..
Art. 17 Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato, indicato dal tassametro.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l’utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria od altrui incolumità.
Art. 18 Trasporto di disabili
1. Il conducente del veicolo ha l'obbligo, di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap ( stampelle e simili, carrozzelle pieghevoli, ect.)
3. I veicoli in servizio di taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati debbono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.
4. Il servizio di trasporto disabili gravi verrà assicurato dall’Amministrazione Comunale mediante apposita convenzione da stipularsi con AMI spa, o ONLUS che avranno cura di prestare la necessaria assistenza mediante l’utilizzo di personale munito di idonea abilitazione professionale.
Art. 19
Idoneità dei veicoli e loro sostituzione.
1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi della M.C.T.C., é compito della Polizia Municipale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione, di decoro, di corretta installazione ed esercizio del tassametro sui veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia che dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.
3. È autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo con altro idoneo, salvo collaudo da parte della M.C.T.C.
Art. 20 Tariffe
1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi sono stabilite dalla Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 11, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di carburante, di manutenzione, di personale, d'ammortamento e di remunerazione del capitale investito.
2. Le tariffe vengono adeguate con cadenza quadriennale sulla base dei criteri generali stabiliti dalla legge n.21/92 e di eventuali altri indicati dalla Regione Marche.
3. Il tariffario deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore e posteriore della vettura.
4. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato.
5. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile dal sedile posteriore.
6. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. A questo scopo una volta all’anno viene presentata un’attestazione a firma di un tecnico abilitato, relativa alla corretta omologazione del tassametro.
7. Gli uffici comunali possono in ogni momento disporre verifiche sulla funzionalità dei tassametri.
8. La tariffa di cui al comma 1 é a base multipla per il servizio urbano mentre è ammessa la libera contrattazione per il servizio extraurbano.
9. Il corrispettivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono concordate direttamente dall’utente con il vettore in relazione al tempo e/o viaggio richiesto.
10. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi o con noleggio con conducente, si applicano, di norma, per ciascun utente, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea.
11. Nell’ambito dell’esercizio dell’attività, possono essere stipulati, con soggetti terzi sia pubblici che privati, tariffe differenziate (quali ad esempio abbonamenti e tessere prepagate con sconti), oltre a quelli di cui al precedente capoverso.
Art. 21
Turni ed orari di servizio
1. Il servizio di taxi è regolato, sulla base di turni giornalieri a seconda della diversa area di stazionamento, ed orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, concertati con le Associazioni di categoria.
2. Il turno di servizio di ogni taxi si divide in:
a) turno ordinario giornaliero dalle 5,30 alle 22,00 con l’obbligo di prestare il servizio per almeno 12 ore e non più di 16 ore, salvo i casi indicati da apposito provvedimento;
b) turno di flessibilità che consente al taxista di permanere in servizio in presenza di eventuali richieste insoddisfatte di trasporto, con le modalità stabilite da apposito provvedimento;
c) a rotazione, turno notturno settimanale, dalle 22 alle 5,30 di mattina ) con trasferimento di chiamata verso il tassista di turno.
3. È vietato prestare servizio durante i turni di riposo.
Art. 22
Trasporto bagagli ed animali
1. È obbligatorio il trasporto dei bagagli a seguito del passeggero alle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
2. E’ altresì obbligatorio ed effettuato a titolo gratuito il trasporto di carrozzelle pieghevoli, stampelle e simili utilizzate da disabili.
3. È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani utilizzati da non vedenti, è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale specifica fattispecie, comunque fatta salva l’idoneità del veicolo.
Art. 23 Servizi particolari
1. Compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto, è fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato ai sensi del comma 1 avviene ai sensi delle vigenti norme di legge.
Art. 24
Attività di controllo e sanzioni
1. L'attività di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio del servizio pubblico non di linea é svolta dalle Forze dell’Ordine e nello specifico dal Corpo della Polizia Muncipale.
2. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale n.10 del 06/04/1998, nel seguente modo:
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 51,64 ad un massimo di € 258,22, qualora non si conservino nell’autoveicolo i documenti che ne legittimano l’attività.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 516,45, qualora non si eserciti con regolarità il servizio.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1032,91, qualora non si presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall’Amministrazione Comunale.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,22, qualora si presti il servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1032,91, qualora si fermi l’autoveicolo, si interrompa il servizio o si devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1032,91 per la violazione delle norme tariffarie.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 2582,28 per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l’iscrizione nel ruolo di cui all’art. 3 – comma 6 - del presente regolamento, ovvero senza la licenza o l’autorizzazione di cui all’art. 8 della legge n. 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all’art. 10 della legge n. 21/1992.
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1032,91 per il rifiuto dell’esercente il servizio di taxi della prestazione nell’area territoriale a cui la licenza si riferisce.
- in caso di esercizio dell’attività con il tassametro non funzionante o privo di sigillo si applicano le sanzioni previste dalla Legge 689/81 fino ad un massimo di € 516,45
- in caso di rifiuto immotivato della prestazione (corsa urbana) si applicano le sanzioni previste dalla Legge 689/81 fino ad un massimo di € 516,45.
3. Qualora l’autore dell’illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l’illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell’eventuale responsabilità penale.
4. Con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione o della revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui ai successivi articoli 25 e 26, i provvedimenti vengono comunicati, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
5. L’accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti delle Forze dell’Ordine ai sensi della Legge Regionale n. 33/88 e del regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 222 del 09/09/2003.
6. Competente alla irrogazione delle sanzioni è il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa l’infrazione, secondo le procedure previste dalla Legge Regionale n.33/88.
Art. 25
Sospensione della licenza e dell' autorizzazione
1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono sospese, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) ripetuta violazione, per almeno tre volte nell'arco dell'anno solare, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 24;
b) utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
c) affidamento della guida del veicolo a conducenti non iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992;
d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
e) inosservanza delle tariffe stabilite;
f) violazione delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
g) fermo dell’autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve , salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è stabilito tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione è disposta dal Dirigente competente per materia.
Art. 26
Revoca della licenza e dell'autorizzazione
1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:
a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nell'art. 14;
c) ripetuta inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 25;
d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione , adottati ai sensi dell’art. 25;
e) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
f) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento nonché della Legge Regionale n. 10/98;
g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
2. La revoca è disposta dal Dirigente competente per materia.
Art. 27
Decadenza della licenza e dell' autorizzazione
1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal medesimo articolo;
d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente per materia.
Art. 28
Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza od autorizzazione
In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza od autorizzazione,nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all’erede, al collaboratore, al sostituto od assegnatario del titolo.
Art. 29 Sostituzione delle autovetture
1. Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza la regolare autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.
2. Il concessionario della licenza o autorizzazione è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al Comune l’immissione in servizio della nuova autovettura non appena sarà stata collaudata dall’ispettorato della Motorizzazione Civile.
3. In nessun caso l’autovettura potrà essere adibita al servizio se non avrà subito il suddetto collaudo.
4. In qualunque caso di sinistro o riparazione dell’autovettura il concessionario deve dare immediata comunicazione scritta al Comune, se il fermo dell’autovettura supera i 20 (venti ) giorni.
Art. 30 Autovettura di riserva
1. E’ consentito agli esercenti l’attività di taxi di dotarsi, singolarmente o congiuntamente ad altri operatori del settore, di un autoveicolo di riserva, opportunamente collaudato, da utilizzarsi esclusivamente in caso di guasto o incidente, previa apposita comunicazione al competente ufficio comunale.
Art. 31 Norme transitorie
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate.
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 22.05.2007, Immediatamente esecutiva.
I N D I C E
Art. 1 - Definizione e disciplina del servizio
Art. 2 - Titolarità della licenza od autorizzazione e possesso dei requisiti per l’esercizio del servizio Art. 3 - Condizioni di esercizio e sostituti temporanei alla guida
Art. 4 - Caratteristiche dei veicoli
Art. 5 - Contingente delle licenze ed organico dei veicoli
Art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea . Art. 6 bis - Servizio di noleggio con conducente con ambulanza Art. 7 - Operatività del servizio ed acquisizione delle corse
Art. 8 - Requisiti e condizioni per l’esercizio della professione
Art. 9 - Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 10 - Contenuti del bando di concorso e modalità presentazione domande Art. 11 - Commissione Consultiva e di concorso
Art. 12 - Assegnazione e rilascio delle licenze e autorizzazioni Art. 13 - Inizio dell’attività e sospensione del servizio
Art. 14 - Trasferibilità della licenza o dell’autorizzazione Art. 15 - Effettuazione controlli
Art. 16 - Norme Comportamentali Art. 17 - Interruzione del trasporto Art. 18 - Trasporto di disabili
Art. 19 - Idoneità dei veicoli e loro sostituzione Art. 20 - Tariffe
Art. 21 - Turni ed orari di servizio Art. 22 - Trasporto bagagli ed animali Art. 23 - Servizi particolari
Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni
Art. 25 - Sospensione della licenza e dell’autorizzazione Art. 26 - Revoca della licenza e dell’autorizzazione
Art. 27 - Decadenza della licenza e dell’autorizzazione
Art. 28 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza od autorizzazione Art. 29 - Sostituzione delle autovetture
Art. 30 - Autovettura di riserva Art. 31 - Norme transitorie