ANNO 2009
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di GORLE.
ANNO 2009
il giorno 23 febbraio 2009, nella sede comunale,
La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, XXXXXXX XXXXX e da XXXX XXXXXXXXXX
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: XXXXXXX XXXXXXX (CISL)
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXXXX
SOTTOSCRIVONO
l’allegato CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI GORLE PER L’ANNO 2009
Titolo I° Disposizioni generali
Art. 1 Premessa
1. Le parti richiamano l’oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
a) all’art.3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
b) all’art.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l’applicazione del contratto:
• miglioramento della funzionalità dei servizi;
• accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
• accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
• la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
• prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
c) all’art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
Art. 2
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di GORLE. e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
Art. 3
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
0.Xx presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta comunale e previa l’acquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle XX.XX. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.
Art. 4
Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Dato atto che:
a) “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
b) le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
TITOLO II°
Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 5 Relazioni Sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all’art.10, comma 2 del CCNL dell’1.4.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura delle amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione
3. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell’incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l’ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno cinque giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l’incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
4. Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai Responsabili di Servizio riguardanti le materie oggetto di contrattazione di cui all’art.4, comma 2, del CCNL dell' 1.4.1999 lett. d)-e)-f)-m) saranno riportati gli eventuali i pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non si sia raggiunto un accordo.
5. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 6
Norme di comportamento e clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. I protocolli d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto.
4. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.
Art. 7
Trattazione delle materie oggetto di contrattazione e delle materie oggetto di concertazione.
1. Sono oggetto di trattazione della presente fase di contrattazione le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti, con particolare riferimento a:
a. i criteri di ripartizione delle risorse indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 del CCNL del 1.4.1999 e nel rispetto delle disciplina dello stesso articolo 17;
b. i criteri generali del sistema di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività collettiva e di miglioramento della qualità del servizio;
c. i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
d. i criteri generali di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999;
e. le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 17, comma 2 lett. e), f),
g) del CCNL dell'1.4.1999;
f. i criteri e le forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art 15, comma 1, lett. K) del CCNL dell'1.4.1999;
g. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti la prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
h. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione ed aggiornamento del personale;
i. le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
j. le pari opportunità;
k. le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario;
l. le modalità di gestione delle eccedenze di personale;
m. i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
n. il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria;
o. le modalità di ripartizione delle risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi di cui all'art. 14 del CCNL del 31.3.2004;
Solo nelle materie indicate alle lettere g), h), i) e m) trova applicazione il comma 3 del precedente art. 4, per le restanti materie non è previsto che le parti riassumano libertà di iniziativa e di decisione.
2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione, con particolare riferimento a:
a. svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
b. valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c. conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica
d. metodologia permanente di valutazione;
e. individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla qualifica di cui all’articolo 5 del Nuovo Ordinamento Professionale;
f. individuazione di nuovi profili di cui all’articolo 3 co.6 del Nuovo Ordinamento Professionale;
g. attuazione delle norme relative agli aggiornamenti e modificazioni di cui all’articolo 14 comma 2;
h. articolazione dell’orario di servizio;
i. calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
j. criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni;
k. andamento dei processi occupazionali;
l. criteri generali per la mobilità interna.
3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente punto “2”, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.
Art. 8
Modalità di concertazione
1. Ciascuna delle parti, in applicazione dell’art. 6, comma 1 del CCNL 22/1/2004, ricevuta l’informazione nelle forme previste dall’art. 7 del presente contratto può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell’informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica con conferma di ricevuta, alla controparte.
2. In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
3. Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l’attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l’Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell’assenso.
4. La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le posizioni delle parti. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 9 Informazione
1. L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.
3. Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
a. linee di organizzazione dei servizi;
b. innovazione tecnologica degli stessi;
c. processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
4. Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata al suo coordinatore individuato dalla stessa previa comunicazione all’Amministrazione, fino a diversa comunicazione, che provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU.
Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica.
5. L’amministrazione individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.
Art. 10 Consultazione
1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare dall’art. 6 del decreto, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4 del D.Lgs 428/90.
TITOLO III°
Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali
Art. 11 Diritto di assemblea
1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da i soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.
Art. 12 Diritto di affissione
1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una bacheca elettronica sindacale interna.
3. I comunicati e le notizie sindacali delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL sono diffisi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.
4. Di norma le XX.XX. territoriali inviano all’amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e- mail.
5. L’Amministrazione indica l’indirizzo di posta elettronica istituzionale attraverso il quale le organizzazioni sindacali possono inviare i loro comunicati ufficiali, provvedendo al successivo protocollo.
TITOLO IV°
Forme di partecipazione
Art. 13
Pari opportunità
1. Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:
a) flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nelle fruizione del lavoro a tempo parziale;
b) diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.
Art 14
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Al Comitato paritetico, da istituirsi ai sensi dell’art.8 del CCNL 22.01.2004, sono affidati i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
2. L’ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell’art. 8 del XXXX xxx 00.0.0000
XXXXXX Xx
Disposizioni diverse
Art. 15
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
3. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
4. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Art. 16
Formazione ed aggiornamento professionali
1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. A tal fine l’Ente destina un importo annuo complessivo per la formazione e l’aggiornamento professionale non inferiore all’1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi.
3. L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni od agenzie preposte, corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale.
4. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
- favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
- favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;
- favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;
- favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
- favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/90 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
- favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che può farne uso pratico;
- favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
- favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;
- favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall’altro a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;
- favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.
5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
6. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.
Art.17
Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti
1. In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative come l’Unione dei Comuni o in conseguenza di esternalizzazione di servizi pubblici, l’amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.
2. In ogni caso, almeno una volta l’anno, viene svolto un incontro per valutare l’insieme delle problematiche inerenti alla materia e le previsioni d’intervento.
Art 18
Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza
1. L’art. 17 del CCNL del 22.1.2004 in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area delle vigilanza. prevede che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs 295/92 e successive modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità. Tali risorse sono gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti in applicazione dell’art.55 del CCNL del 14.9.2000, da costituirsi anche in collaborazione tra più enti:
Art 19
Disciplina del lavoro straordinario
2. L'amministrazione comunale si in sede di bilancio provvede a determinare il budget annuale dei vari Settori e a darne tempestiva comunicazione alla r.s.u.. Le parti s’incontrano almeno tre volte l’anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.
3. Si conviene che l’effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di servizio e dovrà essere debitamente motivata.
4. All’obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento.
5. Gli incrementi di risorse e d’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.), nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali verranno valutati in appiositi incontri con la r.s.u..
6. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, anche attraverso l’istituto della “banca delle ore” nel caso la stessa sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.
TITOLO VI°
Disciplina dell’utilizzo delle risorse decentrate
Le parti convengono che l’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come definito nell’allegato A del presente contratto collettivo decentrato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.
Art. 20
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).
Es.: l’operaio di categoria B che svolge attività in luoghi aperti e soggetti alle più svariate condizioni meteorologiche, è esposto ad un maggior disagio dall’impiegato, pur inquadrato nella medesima categoria B, che svolge la propria attività in ufficio.
3. l’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità;
4. Il compenso annuo lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in:
a) euro 310,00 per gli agenti di polizia locale che effettuano servizi esterni per un tempo superiore a 24 ore settimanali
b) euro 310,00 per gli operai
5. Tale importo:
a) è corrisposto annualmente, unitamente alle risorse di cui all’art.27, in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nell’anno;
b) è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
6. Al personale dei servizi demografici compete l’indennità di disagio nei casi delle “doppie festività”. A tal fine le somme stanziate annualmente in base ai casi effettivi in doppia festività in un anno, consistenti in euro 30,00 pro capite per ogni giorno, sono le seguenti:
profili | N° dipendenti | giorni | Somma prevista |
personale che offre la propria disponibilità a rientrare in servizio nei casi di doppia festività per interventi urgenti riguardanti il servizio di Stato Civile, non programmati e non programmabili | 1 | 3 | 90,00 |
Essa compete solo per il personale che si è reso disponibile a rientrare in servizio per situazioni urgenti riguardanti il servizio di Stato Civile. Viene liquidata insieme alla liquidazione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, previa predisposizione di apposito prospetto riassuntivo del Responsabile di Settore indicante la giornata in cui il singolo dipendente si è messo a disposizione per il rientro in servizio, l’importo dell’indennità spettante, il nome del beneficiario ed il tipo di intervento richiesto
7. i profili professionali per i quali si ritiene ricorrano i presupposti per la corresponsione dell’indennità di disagio sono i seguenti:
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista | ||
Agenti di polizia locale che effettuano servizi esterni per periodi superiori a n.24 ore settimanali | 4 | € | 1.240,00 | |
operaio | 1 | € | 310,00 | |
Personale in disponibilità in caso di doppia festività per interventi urgenti in materia di Stato Civile, non programmati e non programmabili | 1 | € | 90,00 | |
TOTALE | € | 1.640,00 |
8.Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 21
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo
1. Non sono previste risorese da destinare al pagamento dell’indennità di turno in quanto non sono stati istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
b) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
c) è quantificata in complessive € 360,00 annue (art. 41del 22.1.2004);
d) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base annua ed è liquidata annualmente unitamente alle risorse di cui all’art.27;
Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista | ||
1 | operai | - 1 | € 360,00 | |
2 | € | |||
3 | € | |||
4 | € | |||
TOTALE | € 360,00 |
3. Non sono previste risorese da destinare al pagamento dell’indennità di reperibilità in quanto non è stato istituito il servizio di pronta reperibilità.
4. L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa non inferiori ad euro 1.000,00/anno e risponda di tale maneggio. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio demografico).
a) L’indennità compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate;
b) gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55; sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
c) tale indennità è graduata in relazione all’importo che il servizio ha avuto nell’anno precedente secondo la seguente tabella:
Servizio | Importo annuale | Indennità individuale | ||
Servizi demografici | € | 3.000,00 | € | 0,90 |
Servizio economato | € | 5.000,00 | € | 0,95 |
Servizi culturali/protocollo | € | 6.000,00 | € | 1,00 |
Servizio contratti | € | 5.000,00 | € | 0,95 |
d) le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti (calcolate su n.260 giorni):
Somma prevista
€ 702,00
€ 247,00
€ 260,00
€ 247,00
€ 1.456,00
TOTALE
1
Servizio contratti
1
Servizi culturali
1
Servizio economato
3
Servizi demografici
x. xxxxxxx
Servizio
1
2
3
4
5. Non sono previste risorse per il pagamento della indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000.
6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 22
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
Per ogni dipendente l’indennità varia in ragione d’anno fino ad un massimo di € 2.500.
2. L’indennità per specifiche responsabilità è graduata secondo la seguente tabella:
Descrizione della specifica responsabilità | Indennità | |
a) attribuzione a personale di categoria D di incarichi di vice del titolare di posizione organizzativa o sostituzione in caso di assenze programmate | € | 1.200,00 |
b) attribuzione a personale di categoria C di incarichi di vice del titolare di posizione organizzativa o sostituzione in caso di assenze programmate | € | 1.000,00 |
c) attribuzione al personale di categoria D di incarichi ad elevata gravosità e complessità | € | 1.100,00 |
d) attività di coordinamento e di staff considerate di particolare importanza attribuite al persionale di categoria D | € | 1.100,00 |
3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente è decurtata in caso si assenza per malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 e per le ulteriori assenze di cui al comma 5 dello stesso articolo fino al 30 giugno 2009 (art.17 D.L. 78/2009)
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/2008 (per il comma 5 le eccezioni sono considerate tali fino al 30 giugno 2009 vista l’abrogazione della disposizione dovuta all’art. 17 del D.L. 78/2009) .
In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Tipo | Specifica responsabilità | Cat. | n. addetti | Somma prevista | |
a) | Personale di categoria D cui è stato affidato formale incarico di vice del titolare di posizione organizzativa | 2 | € 2.400,00 | ||
b) | Personale cui è stato affidato formale incarico di vice del titolare di posizione organizzativa | 2 | € 2.000,00 | ||
c) | Personale di categoria D con compiti di coordinamento sui servizi demografici e statistici | 1 | € 1.100,00 | ||
d) | Assistente sociale | 1 | € 1.100,00 | ||
e) | Personale di categoria D con compiti di coordinamento sui servizi scuola e servizi sociali | 1 | € 1.100,00 | ||
Totale | € 7.700,00 | ||||
TOTALE In relazione rapporto lavoro | € 6.552,22 |
7. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella di cui al comma 1. del presente articolo nella misura massima di € 300 annuali.
8. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità:
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità | |
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe | € | 300,00 |
b) Ufficiale elettorale | € | 300,00 |
c) Responsabile di tributi | € | 300,00 |
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico | € | |
e) Formatore professionale | € | |
f) Responsabile di archivi informatici | € | |
g) Ufficiale giudiziario (messi notificatori con funzioni di U.G.) | € | 300,00 |
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile | € | |
9. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
10. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
11. L’attribuzione dell’indennità è collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene semestralmente è decurtata in caso si assenza per malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 e per le ulteriori assenze di cui al comma 5 dello stesso articolo fino al 30 giugno 2009 (art.17 D.L. 78/2009)
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/2008 (per il comma 5 le eccezioni sono considerate tali fino al 30 giugno 2009 vista l’abrogazione della disposizione dovuta all’art. 17 del D.L. 78/2009) .
In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
12. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
tipo | Responsabilità, compiti, funzioni | n. addetti | Somma prevista | ||
a) | Ufficiale stato civile ed anagrafe | 2 | € 600,00 | ||
b) | Ufficiale elettorale | 1 | € 300,00 | ||
c) | Responsabile tributi | 1 | € 300,00 | ||
d) | Messo notificatore U.G. | 1 | € 300,00 | ||
e) | € | ||||
f) | € | ||||
g) | € | ||||
h) | € | ||||
Totale | € 1.500,00 | ||||
TOTALE In relazione rapporto lavoro | € 1.183,33 |
13. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 23
Risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di direzione o di staff per i dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale e delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incaricati
di posizione organizzativa
1. Non sono previste risorse da destinare al pagamento delle indennità di cui al presente articolo.
Art. 24
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria.
1. le parti danno atto che :
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
➢ per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
➢ per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
➢ per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
➢ per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 11.04.2008.
c) con l’art. 34, comma 5 del CCNL 22.01.2004 non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
d) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
e) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.
2. In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
1. per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nell'allegato D;
2. per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nel citato allegato D;
3. per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categorie B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2. opportunamente integrati secondo le modalità definite nell'allegato D;
4. ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12 dell'anno precedente alla selezione. Il criterio dei due anni di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria é azzerata;
5. la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui all'allegato D, nell’ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto e nel rispetto del limite percentuale del 50%, con arrotondamento in eccesso alla cifra superiore, degli aventi diritto così come determinati al precedente punto 4.
6. relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale si tiene conto dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione dell'anno precedente;
7. a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di servizio;
Gli allegati C e D rappresentano il risultato della procedura di concertazione di cui all’art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l’applicazione del presente articolo.
3. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, per coloro che nel corso del 2004 hanno avuto la progressione orizzontale dal 1° febbraio l'anzianità nella posizione economica è equiparata a 12 mesi. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell’art.17, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, al fondo di cui all’allegato A dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
4. Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del precedente punto A) sono destinate con riferimento all'anno 2008 le seguenti risorse:
€ 5.000,00
Per l’anno 2009 sono definiti come segue i contingenti di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo:
categorie | Aventi diritto punto | Contingenti |
A | = | = |
B | = | = |
C | 7 | 4 |
D | 4 | 2 |
Art. 25
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”. E’quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell’1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell’art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
a) le risorse destinate all’attuazione dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l’anno corrente ammontino ad un totale di: € 12.061,55;
b) le risorse destinate all’attuazione dell’art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l’anno corrente ammontino a un totale di:
€ 768,58;
c) le risorse destinate all’attuazione dell’art.12 del D.L 437/96 per l'anno corrente ammontino ad un totale di: € =======;
d) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT per l’anno corrente ammontino a un totale di:
€ ======;
e) le risorse destinate all’attuazione dell'art. 32, comma 40, della legge 326/03 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria) per l'anno corrente ammontino ad un totale di: € =======;
e) le risorse destinate a compensare le attività di monitoraggio sul diritto di soggiorno dei cittadina della Unione Europea (contributi previsti dall’art.2, comma 11, della legge 244/2007) ammontino ad € 231,42
3. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei compensi di cui all’art. 92 della D.Lgs 163/06 e art.59 del d.lgs 446/97 si rinvia agli allegati regolamenti che costituiscono parte integrate e sostanziale del presente contratto, fermo quanto disposto nella fattispecie dall’art.60, commi 8 e 17, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/08.
4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
5. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art.3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.
6. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all’incentivazione di prestazioni o di risultati di personale per l'anno corrente ammontano complessivamente a: € 13.061,55
Art. 26
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000
1. Non sono previste risorse da destinare al pagamento degli incentivi di cui alll'art. 54 del CCNL 14.09.2000.
Art. 27
Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi, comprensive del fondo di euro 4.338,51, di cui all’art.15, comma 2, CCNL 01.04.1999, da corrispondere ai lavoratori solo ed esclusivamente nel rispetto dell’art.1, comma 557, della legge 296/06 al raggiungimento, in aggiunta ai targhet di cui al successivo comma 4, dello specifico obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2008, sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VII°.
2. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l’applicazione del disposto dell’art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell’1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate a ciascun settore secondo le seguenti criteri:
a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part- time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:
Categoria | Parametro |
A | 1 |
B | 1,10 |
Accesso B3 | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
Accesso D3 | 1,50 |
I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo che parametra il numero dei dipendenti dell'ente in funzione del sistema di classificazione professionale vigente.
c) le risorse destinate alla produttività collettiva sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente;
d) per ottenere il budget attribuito ad ogni settore e/o ufficio è sufficiente moltiplicare il risultato del punto c) per il valore parametrato del personale appartenente ad ogni settore e/o ufficio seguendo la procedura indicata ai punti a) e b).
4. Assegnato il budget di settore e/o di ufficio, le risorse sono distribuite al relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall’ente e, in particolare, specificati per ciascun settore e/o ufficio nelle schede di dettaglio del piano esecutivo di gestione (P.E.G.), o analogo strumento di programmazione gestionale adottato dall'ente. Tali obiettivi e programmi possono essere articolati in piani di attività e/o progetti strumentali (per quest’ultimi deve essere indicato l’importo destinato alla loro realizzazione) assegnati a singoli dipendenti o gruppi di essi. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dall’apposito nucleo di valutazione (o servizio di controllo interno). Il grado di raggiungimento degli obiettivi rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004.
5. L’effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa:
a) valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun settore e/o ufficio, eventualmente distinti in sub-obiettivi assegnati al singolo dipendente. La valutazione in parola è effettuata dall’apposito nucleo (o servizio di controllo interno) sulla scorta di specifica relazione predisposta dal responsabile del settore in cui sono indicati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi concordati, l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di settore, la percentuale di erogazione delle risorse nell'anno, gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
b) compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale annuale, di cui all'allegato C. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale;
c) moltiplicazione della valutazione individuale di ciascun dipendente del settore e/o ufficio per i valori della seguente scala parametrica:
Categoria | Parametro |
A | 1 |
B | 1,10 |
B3 (ex 5^) | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
D3 (ex 8^) | 1,50 |
d) divisione del budget di settore e/o ufficio per la somma di tutti i prodotti ottenuti con l'applicazione della procedura di cui al punto c);
e) calcolo della quota di produttività da corrispondere ad ogni dipendente del settore e/o ufficio determinata moltiplicando il quoziente di cui al punto d per il prodotto ottenuto dalla valutazione individuale con la scala parametrica relativamente a ciascun dipendente del settore e/o ufficio come indicato al punto c).
f) prima di procedere all’effettiva erogazione delle risorse di cui al punto e) a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell’anno (per il comma 5 le eccezioni sono considerate tali fino al 30 giugno 2009 vista l’abrogazione della disposizione dovuta all’art. 17 del D.L. 78/2009);
g) i risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti punti c), d) ed e) con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art 71, comma 1 del D.L. 112/2008 andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
h) dal 1° luglio 2009 le assenze, con esclusione di quelle dovute all’applicazione dell’art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 non sono considerati assenza i periodi di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie;
7. Nel caso non si sia provveduto ad assegnare ai singoli dipendenti o a gruppi di essi l’articolazione degli obiettivi gestionali derivanti dalle schede di dettaglio del PEG o di altro strumento di programmazione gestionale dell’ente, in coerenza con i programmi e progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica, le risorse di cui al presente articolo verranno interamente distribuite tra il personale del settore di appartenenza a seguito della predisposizione della scheda di valutazione individuale da parte del responsabile del settore. Della mancata articolazione in sub- obiettivi da assegnare ai collaboratori del proprio settore si dovrà tenere in debito conto ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato al responsabile del settore.
8. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati. L’allegato A rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all’art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l’applicazione del presente articolo.
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi, comprensive del fondo per il progetto “GORLE CITTA’ SICURA” ammonta per il corrente anno a:
€ 17.847,45
Art. 27 bis
Risorse art.15,commi 2 e 5, CCNL 1.4.1999
1. Al personale dell’area di vigilanza per il progetto “GORLE CITTA’ SICURA” sono destinate risorse incentivanti in relazione ai risultati ottenuti. Il progetto, approvato xxxxxx xxxxxx comunale unitamente alla determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività, viene allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale (allegato E).
2. Le risorse destinate al progetto di cui al comma precedente, finanziate in applicazione dell’art 15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999 (somme variabili), ammontano a € 6.000,00, e verranno corrisposte ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel progetto.
3. A valere per l’anno 2009, in applicazione dell’art15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, è destinata ai lavoratori dipendenti la risorsa aggiuntiva di euro 3.000,00, da corrispondere, al raggiungimento degli specifici obiettivi indicati nella deliberazione di Giunta n.288/2009, in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale) ed ai mesi di servizio prestati, nonché ai parametri di carico riportati nella tabella.allegata (allegato F) al presente accordo. La somma verrà corrisposta, fermo restando il rispetto dell’art.1, comma 557, della legge 296/06, a conclusione del processo di valutazione delle prestazione e dei risultati, valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, a seguito di valutazione da parte del nucleo di valutazione
b) grado di partecipazione correlata al merito, all’impegno ed alla disponibilità dei singoli lavoratori interessati, valutata dal responsabile..
4. prima di all’effettiva erogazione delle risorse di cui a1,2 e 3 a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell’anno (per il comma 5 le eccezioni sono considerate tali fino al 30 giugno 2009 vista l’abrogazione della disposizione dovuta all’art. 17 del D.L. 78/2009)
5. dallo 01.07.2009le assenze, con esclusione di quelle dovute all’applicazione dell’art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 non sono considerati assenza i periodi di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie
TITOLO VII°
Disposizioni finali
Art. 28
Personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione
1. Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL del 22.1.2004.
2. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, presso unioni di comuni è attribuita un'indennità pari a € 25 mensili strettamente correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso la stessa unione. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni del comma 6 dell'art.13 del CCNL 22.1.2004.
3. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, con servizi gestiti in convenzione tra più comuni è attribuita un'indennità pari a € 25 mensili correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso l'ente utilizzatore. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL 22.1.2004,
Art.29
Personale in distacco sindacale
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 39 del CCNL del 22.1.2004, il personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 7.8.1998 e successive integrazioni, oltre a percepire l'indennità per specifiche responsabilità eventualmente in godimento al momento del distacco, rivalutata secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente contratto (art. 19 del CCNL del 5.10.2001), è considerato sia ai fini della progressione orizzontale che per la ripartizione delle risorse destinate alla produttività.
2. Per dare concreta attuazione alla presente disposizione la valutazione della prestazione individuale del dipendente in distacco sindacale presa in considerazione è quella media della categoria (e/o posizione di accesso) di appartenenza sia per la progressione orizzontale che per l'erogazione delle risorse relative alla produttività.
3. Ai fini della progressione orizzontale la valutazione della prestazione individuale ai sensi del precedente art. 24 è quella media della categoria e/o posizione di accesso degli ultimi tre anni se il dipendente, nel periodo in parola, è risultato in via continuativa in distacco sindacale, altrimenti vengono prese in considerazione, per i periodi di servizio effettivamente prestati, le relative valutazioni individuali.
4. I costi relativi alle retribuzioni accessorie del personale in distacco sindacale non gravano sul fondo di cui all'allegato A del presente contratto ma vengono computate dai singoli enti ai fini del loro rimborso secondo la disciplina contenuta negli articoli 14 e 15 del CCNQ del 7.8.1998 e dell'art. 1-bis del D.L. 559/96, convertito nella legge 5/97.
Art. 30
Costituzione del fondo negli enti di nuova istituzione
1. Per gli enti di nuova istituzione il fondo di cui all'allegato A del presente contratto è costituito secondo le seguenti modalità:
a) per il personale assunto direttamente dal nuovo ente (unione di comuni, consorzio, ecc.), anche attraverso processi di mobilità, si provvede alla costituzione del fondo sulla base del valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che lo hanno costituito per la quota di risorse che hanno carattere di stabilità e di continuità (art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004), successivamente tali risorse potranno essere incrementate da quelle aventi carattere di variabilità o eventualità (art. 31, comma 3 dello stesso CCNL);
b) per il personale temporaneamente assegnato dagli enti aderenti al nuovo si provvede mediante il trasferimento delle risorse destinate al salario accessorio (con esclusione di quelle destinate alla progressione orizzontale) in rapporto all'inquadramento professionale del personale interessato; l'entità del trasferimento è periodicamente aggiornato in relazione alle variazioni intervenute nell'ente di provenienza.
2. Nel caso di mobilità da un ente costituente al nuovo in applicazione del punto 1 e per la disciplina contenuta al precedente punto 2, gli enti di provenienza provvedono ad equivalente riduzione per la quota relativa al personale interessato da processi di mobilità o di assegnazione provvisoria delle risorse costituenti il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Art. 31 Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma1.
Gorle, 23.02.2010
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Per la R.S.U.
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto:
ALLEGATO A
Individuazione delle risorse decentrate
Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004
1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
a) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall’art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).
Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività. | |||
1 | RISORSE STABILI | ||
1.a | Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2007, art.31, comma 2 del CCNL 22.1.2004. | € | 80.189,01 |
1.b | Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del 2007 in applicazione di successive disposizioni. | € | ==== |
1.c | Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel 2008 | € | ==== |
1.d | Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del 2007 per lo corresponsione del lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL del 1.4.1999. | € | ==== |
1.e | Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale che si prevede di assumere nel corso del 2009 dovute all'incremento della dotazione organica. | € | ==== |
1.f | Risorse derivanti dall'integrazione dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del 2009.. | € | ==== |
1.g | 0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 comma 2 del CCNL del …… | € | ==== |
2 | RISORSE VARIABILI | ||
2.a | Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione). Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001. | € | ===== |
2.b | Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie). | € | ===== |
2.d | Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del 2007 non dovuti ad una riduzione stabile dello stesso fondo | € | ===== |
2.e | Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi. | € | 6.000,00 |
2.f | Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999). | € | 3.000,00 |
2.g | Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale. | ||
€ | ===== | ||
2.i | Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano | ||
all'incentivazione dell'attività personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, ecc.). | € | 13.061,55 |
2.m | Risorse derivanti dall’art. 8, comma 2, lett a) e b) del CCNL del 11 aprile 2008 (fino a un massimo dello 0,3% monte salari del 2005 se il costo del personale è compreso tra il 25% e il 32% delle entrate correnti anno 2007 o fino ad un massimo dello 09% dello stesso monte salari se il costo del personale è inferiore al 25% delle entrate correnti) | € | ===== |
3 | SOMME NON UTILIZZATE | ||
3.a | Somme non utilizzate nell’anno precedente e destinate in via prioritaria al finanziamento delle progressioni orizzontali. | € | ===== |
3.b | Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente in applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti | € | ===== |
3.c | Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004). | € | ====== |
3.d | Differenza tra il costo delle progressioni orizzontali al valore attuale ed il valore originario corrispondente all’effettiva attribuzionedella progressione (da compilare solo negli enti in cui si depurano dal fondo tutte le progressioni orizzontali al valore attuale) | € | ======= |
TOTALE FONDO | € | 102.250,56 |
2. Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell’indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l’anno 2008 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D | € | 46,95 |
Categoria C | € | 41,46 |
Categoria B | € | 35,58 |
Categoria A | € | 29,31 |
Per un totale annuo complessivo di € 12.103,58
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e dalle risorse destinate al personale educativo.
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
• cessato dal servizio;
• che ha avuto una progressioni verticale
• che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell’organico dell’ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:
Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio | € | 671,40 |
Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale attualmente in servizio | € | ===== |
Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.3.1999 per il personale attualmente in servizio | € | 316,90 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 1999 per il personale attualmente in servizio | € | ===== |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2000 per il personale attualmente in servizio | € | 834,40 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2001 per il personale attualmente in servizio | € | 1.193,12 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2002 per il personale attualmente in servizio | € | 3.480,99 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2003 per il personale attualmente in servizio | € | 1.479,66 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2004 per il personale attualmente in servizio | € | 5.142,49 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2005 per il personale attualmente in servizio | € | 4.875,95 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2006 per il personale attualmente in servizio | € | 5.135,22 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2007 per il personale attualmente in servizio | € | 5.786,89 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali 2008 per il personale attualmente in servizio | € | 5.159,62 |
IMPORTO TOTALE | € | 34.076,42 |
**) Gli enti che hanno integrato il fondo compilando il punto 3.d, dovranno depurare lo stesso fondo da una quota corrispondente al calcolo di tutte le progressioni economiche orizzontali di ciascun dipendente al valore attuale.
6. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è ulteriormente ridotto dalle quote destinate al finanziamento dell’indennità dovuta al personale educativo secondo gli importi definiti negli articoli 31, comma 7 del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1 del CCNL del 5.10.2001 pari ad un importo complessivo di: € ===========
Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle indennità dovute al personale educativo, risulta ammontare:
TOTALE FONDO 56.070,56
Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività
Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell’indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l’anno 2008 così suddiviso tra i diversi istituti:
Finalità del compenso | Risorse assegnate | |
Compenso per attività disagiate. | € | 1.640,00 |
Indennità di turno. | € | ===== |
Indennità di rischio. | € | 360,00 |
Indennità di reperibilità. | € | ===== |
Indennità di maneggio valori. | € | 1.456,00 |
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo- notturno. | € | ===== |
Compenso per particolari responsabilità | € | 6.522,22 |
Compenso per specifiche responsabilità | € | 1.183,33 |
Indennità di direzione o di staff (ex 8^ q.f.) per il personale non titolare di posizione organizzativa | € | ===== |
Retribuzione di posizione e di risultato: | € | ===== |
Progressione economica orizzontale per l’anno in corso. | € | 5.000,00 |
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione della prestazione e del risultato. | € | 13.061,55 |
Risorse destinate ai messi notificatori | € | ===== |
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi, comprensivo del progetto “GORLE CITTA’ SICURA” | € | 26.847,41 |
TOTALE | € | 56.070,55 |
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
Allegato B
Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto collettivo decentrato integrativo del comune di GORLE in applicazione dell’art. 27 dello stesso contratto collettivo. In esso sono contenuti i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzazione delle risorse indicate dall’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell’1.4.1999.
1. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALL’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ACCERTAMENTO DELL’EVASIONE ICI
In applicazione di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs 446/97 e dell’art. 3, comma 57 della legge 662/96, che prevede per le amministrazioni comunali la possibilità di destinare una percentuale degli introiti derivanti dalla rettifica e dall’accertamento delle liquidazioni ICI al personale coinvolto in tali attività, le parti convengono di disciplinare l’attribuzione di tali risorse secondo le modalità riportate nel seguente regolamento:
Regolamento per l’erogazione di incentivi economici per le attività di accertamento di evasione I.C.I.
ART. 1 - Ambiti di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la partecipazione del fondo, previsto dall’art. 00-xxx, xxx xxxxxxx “Regolamento dell’Imposta Comunale sugli immobili” approvato con delibera consiliare n. 2 del 12.01.2005 , e costituito in applicazione dell’art. 59 comma 1° lett. p) del medesimo D.Lgs n. 446/97, a favore del personale dell’Ufficio Tributi del Comune impegnato nell’attività di accertamento dell’evasione dell’ICI.
2. Ai fini del presente regolamento rientra nella definizione di “Ufficio Tributi” del Comune di GORLE la specifica unità organizzativa del Settore - Programmazione Economica-Finanziaria - Servizio Tributi.
ART. 2 - Destinazione del fondo
1. Il fondo di cui all’articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al personale dipendente del settore Programmazione Economica-Finanziaria – Servizio Tributi. Tale fondo è ripartito tra il responsabile d’imposta, e gli altri dipendenti dell’ufficio con mansione di accertamento dell’evasione ICI in proporzione al tempo dedicato alle attività di accertamento.
ART. 3 - Costituzione e qualificazione del fondo per il recupero evasione ICI
1. Il fondo è costituito annualmente da:
• una quota dell’1,5% della media delle somme regolarmente ed effettivamente riscosse nei cinque anni precedenti a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori;
• da una quota del 2,5% delle somme che superano la media del quinquennio riscosse sempre a titolo d’imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno di norma attributi ai componenti del Settore nell’ambito delle seguenti percentuali:
- Responsabile d’imposta 10%;
- Personale dell’ufficio tributi addetto all’accertamento 55%;
- Personale dell’ufficio tributi addetto alle notifiche 35%;
3. La determina di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Responsabile del Settore Economico Finanziario, su proposta del Responsabile dell’ufficio tributi, è unica per l’anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30/3 dell’anno successivo.
4. I contributi a carico dell’ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch’essi sulle somme riscosse a titolo di accertamento di evasione d’imposta e si intendono conteggiate fuori dalle percentuali costituenti il fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 4 – Applicazione
1. Il presente regolamento viene applicato a decorrere dall’anno 2005.
ART. 5 – Norma transitoria
1. Il presente regolamento esplica i propri effetti con riferimento all’attività di accertamento svolta dall’Ufficio tributi ed alle somme recuperate a titolo di evasione d’imposta riscosse dall’anno 2005.
le somme accertate e non riscosse nell’esercizio di riferimento verranno erogate nell’anno successivo.
le risorse previste per l’attuazione dell’art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l’anno corrente ammontano a un totale di € 3.000,00
2. DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE INTERNA
Si rinvia al regolamento, il cui testo viene in appresso trascritto, approvato con deliberazione di Giunta n.252 del 24.11.2003 e sul quale si sono espresse favorevolmente le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale.
REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE INTERNA
Articolo 1
Premessa
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall’art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per la determinazione dell’ammontare degli incentivi previsti dalla normativa di cui al comma precedente nonché per la ripartizione dei medesimi.
CAPO I
INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Articolo 2
Destinazione dell’incentivo per la progettazione di opere e lavori pubblici
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, una somma non superiore all’1,5% dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Per la realizzazione di ciascuna opera o di ciascun lavoro pubblico, il Comune costituisce specifico “ufficio di progettazione”.
Articolo 3
Ambito oggettivo d’applicazione
1. Agli effetti della presente disciplina, si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all’applicazione della disciplina comunitaria.
2. I progetti preliminari/definitivi/esecutivi, devono avere le caratteristiche definite dall’art. 16 della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni.
3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi la propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
Articolo 4
Individuazione dell’aliquota dell’incentivo
1. La percentuale effettiva dell’incentivo è determinata, in relazione all’entità ed alla complessità dell’opera da realizzare, sulla base dei seguenti criteri:
a) lavori di importo a base di gara fino a €. 500.000,00 1,50%
b) lavori di importo a base di gara tra €. 500.000,01 e
€ 800.000,00…………………………………………………………….1,25%
c) lavori di importo a base di gara superiore
a € 800.000,01 1,00%
Articolo 5
Costituzione dell’incentivo
1. La somma costituente l’incentivo confluisce nelle somme a disposizione dell’Amministrazione di ciascun progetto ed è ripartita secondo i criteri di cui al presente regolamento.
2. L’entità del compenso è stabilita sull’importo a base di gara preventivato delle opere.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione, e aggiornato del maggior onere
per la redazione della perizia stessa, ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma.
4. Le somme occorrenti per la erogazione dell’incentivo fanno carico agli stanziamenti annuali previsti per la realizzazione dei singoli lavori, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge n. 109/94.
Articolo 6
Soggetti beneficiari dell’incentivo
1. I soggetti beneficiari dell’incentivo sono individuati nei dipendenti dell’ente che partecipano o collaborano alla redazione del progetto nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, nonché nei dipendenti dell’ente incaricati della direzione dei lavori e dei collaudi e precisamente:
a) nel responsabile unico del procedimento di cui all’art. 7 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) nel progettista dell’opera( tecnico che, nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assume la responsabilità della progettazione, nelle varie forme della progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva, firmandone i relativi elaborati);
c) nell’incaricato della redazione del piano della sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, ove obbligatorio ( tecnico che, nell’ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale , assume la responsabilità della redazione del piano della sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, firmandone i relativi elaborati);
d) nell’incaricato della direzione dei lavori ;
e) nell’incaricato del collaudo o C.R.E.;
f) nei collaboratori del progettista dell’opera ( disegnatori e tecnici che eseguono i calcoli, se diversi da chi firma il progetto);
g) nel personale tecnico e amministrativo che ha collaborato attivamente con il personale di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).
2. Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi della facoltà di affidare a professionisti esterni le attività di
Progettazione /direzione lavori e collaudo, si provvede comunque ad attribuire al dipendente individuato quale Responsabile del Procedimento la quota pari al 35% delle percentuali del precedente art.4, e al dipendente individuato quale Responsabile del Servizio Contratti la quota pari al 5% delle percentuali del precedente art.4 (tale previsione dovrà essere inserita nel quadro economico generale del progetto).
3. In caso di affidamento dell’esecuzione dei lavori in economia a cottimo fiduciario di importo non inferiore a 20.000 Euro, si provvede comunque ad attribuire al dipendente formalmente individuato quale Responsabile del Procedimento la quota pari al 30% delle percentuali del precedente art. 4.
Articolo 7
Costituzione dell’ufficio di progettazione e direzione lavori
1. L’ufficio di progettazione e direzione dei lavori è costituito dalle figure professionali ed operative che contribuiscono , ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla realizzazione delle opere pubbliche.
2. La composizione dell’ufficio di progetto e direzione dei lavori è definita con atto formale di conferimento dell’incarico, con il quale viene altresì disposto l’impegno di spesa a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci del Comune.
3. Il conferimento degli incarichi deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di dipendenti dell’U.T. del Comune, assicurando di regola un’equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. L’espletamento dell’incarico non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
5. Nell’atto di costituzione dell’ufficio deve essere :
a) individuato il lavoro od opera da progettare;
b) determinato l’importo presuntivo a base di gara;
c) determinata la percentuale effettiva dell’incentivo sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 4;
d) fissato il termine per la consegna degli elaborati progettuali;
e) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria, profilo professionale e funzione;
f) definiti eventuali servizi o attività indispensabili per la realizzazione del lavoro o dell’opera, da acquisire all’esterno dell’Ente;
g) definita la misura della riduzione dell’incentivo per ritardi o inadempienze dell’ufficio di progetto e direzione lavori, tenendo conto del grado di complessità dell’opera da realizzare.
6. La costituzione dell’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori avviene con Deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo 8
Criteri di ripartizione dell’incentivo
1. L’incentivo viene ripartito, per ciascun progetto, tra il personale indicato all’articolo 6, fino alle seguenti percentuali, comprensive degli oneri riflessi a carico del Comune:
1) il 15% al personale di cui alla lettera a);
2) il 20% al personale di cui alla lettera b);
3) il 3% al personale di cui alla lettera c);
4) il 15% al personale di cui alla lettera d);
5) il 5% al personale di cui alla lettera e);
6) il 37% al personale di cui alla lettera f);
7) il 5% al personale di cui alla lettera g);
2. Se più soggetti sono individuati per uno stesso punto del precedente articolo 6, la quota spettante viene proporzionatamente ripartita fra essi in base all’effettivo carico di lavoro svolto.
3. Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni fra quelle indicate al precedente articolo 6, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.
4. Qualora ai dipendenti dell’ente sia affidata una parte dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, la quota da calcolarsi sulle percentuali di cui ai punti 2, 3 e 6 del precedente comma 1, è la seguente:
a) solo progetto preliminare 0,30
b) solo progetto preliminare e definitivo 0,70
c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto
e fuso in un’unica fase 0,90
d) solo progetto esecutivo 0,70
5. L’incentivo non è ripartito (e se ripartito è in ogni caso recuperato) qualora nel corso dei lavori sia necessario appartare al progetto le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni che incidano in misura superiore al 15% dell’importo contrattuale.
6. Gli importi da liquidare sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti.
7. I dipendenti che parteciperanno all’ufficio di progetto e direzione dei lavori non potranno usufruire del lavoro straordinario per le attività connesse all’incarico di cui al precedente articolo 7.
8. L’Amministrazione Comunale prevede, nell’ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito stanziamento per garantire l’erogazione dell’incentivo nel caso in cui, limitandosi ad approvare in linea tecnica il progetto, anche preliminare, di un’opera o di un lavoro, non intenda darvi esecuzione.
Articolo 9
Liquidazione dell’incentivo
1. La liquidazione dell’incentivo, per ciascuna opera o lavoro pubblico, è effettuata dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al precedente articolo 7 eventualmente disposta dalla Giunta in sede di effettuazione delle singole attività. Per le attività di cui al precedente art. 6 la liquidazione verrà effettuata in unica soluzione ai soggetti aventi diritto, entro 30 giorni dall’approvazione del C.R.E. o Collaudo (tranne per casi che presentino particolari problemi che rallentino o impediscano l’approvazione del C.R.E. da valutare volta per volta).
Articolo 10
Oneri per le assicurazioni
1. Sono a carico dell’amministrazione gli oneri per la stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati delle attività di cui all’art.6, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.
CAPO II
INCENTIVO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
Articolo 11
Destinazione dell’incentivo per la redazione degli atti di pianificazione
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di ciascun atto di pianificazione comunque denominato, incluso nella programmazione comunale dell’anno di riferimento, è ripartita tra i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale che lo abbiano redatto.
Articolo 12
Ambito oggettivo d’applicazione
1. Agli effetti della presente disciplina, si intendono per atti di pianificazione sia quelli di pianificazione generale sia quelli di pianificazione esecutiva.
2. Per atti di pianificazione generale si intendono il piano regolatore generale comunale e le sue varianti e i piani o regolamenti di carattere edilizio o urbanistico in genere.
3. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono i piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
Articolo 13
Costituzione dell’incentivo
1. Per gli atti di pianificazione l’incentivo è calcolato nella misura del 30 per cento della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica, dell’ 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
Articolo 14
Soggetti beneficiari dell’incentivo
1. I soggetti beneficiari dell’incentivo, nel caso di atti di pianificazione, comunque denominati, redatti dagli uffici comunali, sono individuati nei dipendenti dell’ente che partecipano alla redazione dell’atto di pianificazione, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative e precisamente:
a) nel progettista del piano( tecnico che nell’ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assume la responsabilità della progettazione, firmandone i relativi elaborati);
b) nel disegnatore, se diverso da chi firma il progetto;
c) nel restante personale che partecipa direttamente alla redazione dell’atto di pianificazione , mediante contributo intellettuale o materiale.
Articolo 15
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico è conferito con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Con l’atto di conferimento dell’incarico deve essere :
a) individuato l’atto di pianificazione da redigere;
b) quantificata la spesa pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa a tale atto;
c) fissato il termine per la consegna degli elaborati tecnici;
d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa categoria, profilo professionale e funzione;
e) definiti gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all’esterno dell’ente;
f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, tenendo conto del grado di complessità dell’incarico.
Articolo 16
Criteri di ripartizione dell’incentivo
1. L’incentivo è ripartito, per ciascun atto di pianificazione, tra il personale indicato nell’articolo 14, con le seguenti percentuali :
1) Il 60 per cento al personale di cui alla lettera a);
2) il 20 per cento al personale di cui alla lettera b);
3) il 20 per cento al personale di cui alla lettera c);
2. Se più soggetti sono individuati per uno stesso punto del precedente articolo 14, la quota spettante viene proporzionalmente ripartita fra essi.
3. Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni fra quelle indicate al precedente articolo 14, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato.
4. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per le attività connesse alla redazione degli atti stessi.
Articolo 17
Liquidazione dell’incentivo
1. La liquidazione dell’incentivo, per ciascun atto di pianificazione, è effettuata dal direttore generale o segretario comunale, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al precedente articolo 15.
2. L’incentivo è liquidato nel seguente modo:
a) per metà entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dell’atto di pianificazione;
b) per metà entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di controdeduzione alle osservazioni.
CAPO III
NORME FINALI
Articolo 18
Applicazione del regolamento a progetti e fondi pregressi e a quelli futuri
1. Il regolamento si applica anche ai lavori pubblici/atti di pianificazione le cui fasi progettuali non siano ancora concluse, ed anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994, antecedente la modifica intervenuta con la legge del 22/5/1999, n. 144.
2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi.
3. Qualora le aliquote dell’1,5 per cento di cui all’art. 2, comma 1, e del 30 per cento di cui all’art. 11, comma 1, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell’incentivo.
Articolo 19
Entrata in vigore del regolamento
1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
3.DISCIPLINA DELLE RISORSE DESTINATE ALLA ATTIVITA’ ISTRUTTORIA CONNESSA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SANATORIA PREVISTE DALL’ART.32, COMMA 40, LEGGE 326/03
Si rimanda alla delibera di Giunta n.15 del 16.01.2008 che qui si intende riportata e trascritta.
4. CRITERI PER L’EROGAZIONE AI DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AI COMUNI CON IL D.LGS. 30/2007
Premesso:
che l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha assegnato un contributo di 10 milioni di euro in favore delle amministrazioni comunali per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- che il DM 20/4/2008 ha approvato le modalità di accesso al fondo testé citato ed i relativi criteri di ripartizione;
- che con Circ. 30 aprile 2008, n. 3413 il Ministero dell'Interno ha dato avvio al censimento delle pratiche effettivamente lavorate dai comuni per l'attribuzione del contributo in parola;
- che, in ultimo, con Circ. 28 novembre 2008, n. 17/2008 sono stati comunicati gli esiti della ripartizione del contributo.
Considerato:
- che la quota corrispondente al 40% del contributo è stata iscritta in bilancio in aggiunta al fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale delle risorse umane, di cui all'art. 23 CCNL 1/4/1999;
- che la quota corrispondente al 60% del contributo è stata iscritta a bilancio e occorre provvedere alla definizione dei criteri di ripartizione fra i dipendenti che hanno effettivamente svolto le funzioni connesse all'attuazione del d.lgs. n° 30/2007;
Visti gli artt. 4, 5, 15, 17 e 23 del CCNL 1/4/1999;
Considerato che l'incentivo in parola confluisce nelle risorse di cui alla lett. k) dell'art. 15 sopracitato in quanto risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17;
Dato atto che la definizione dei criteri di ripartizione dell'incentivo costituisce materia che richiede tempi diversi di negoziazione rispetto al contratto decentrato
integrativo;
Esaminta la Circolare n. 17/2008 e la tabella di riparto con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha erogato ai comuni i contributi per l'attuazione del diritto dei cittadini dell'unione e delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente negli stati membri.
Dalla Circolare emerge che il riparto dei contributi è stato fatto sulla base dei criteri del Decreto Ministeriale 28/4/2008, ai sensi del quale il 40% della quota complessiva stanziata è correlato all'attività formativa, mentre il restante 60% è calcolato sulla base del carico di lavoro legato all'esercizio della nuova competenza. Mentre la prima quota va introitata dagli enti, la seconda entra a far parte del fondo di cui all'art. 15, lett. k del CCNL 1/4/1999 e dovrà essere liquidata al personale interessato dei servizi demografici ai sensi dell'art. 17 del suddetto CCNL in aggiunta agli altri incentivi eventualmente previsti.
Visto che dalla tabella di riparto elaborata dal Ministero dell'interno si evince inoltre che la quota di incentivazione spettante al personale di questo ente è di euro: 278,00.
Gli incentivi per lo svolgimento delle f8unzioni assegnate ai Comuni con il d.lgs. 30/2007 vengono ripartiti ed erogati come segue:Le parti
convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - L'importo di euro 805,59 pari al 40% del contributo complessivo stanziato (somma calcolata su base nazionale) viene destinata alla formazione del personale dei servizi demografici, sulla base delle esigenze rappresentate dal responsabile di Area/Settore.
ART. 2 - Gli incentivi per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE vengono destinati agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni.
ART. 3 - I criteri di ripartizione fra gli operatori individuati al precedente art. 2 sono i seguenti:
L'importo spettante è suddiviso in due parti:
- la prima, pari al 75% è destinata a tutto il personale dei servizi demografici formato sugli adempimenti di cui al D. Lgs 30/2007 (escluso il personale incaricato di posizione organizzativa) in quanto adibito quantomeno come supplente all'attività. Questa quota sarà suddivisa in relazione al tempo di presenza in servizio ed alla categoria di appartenenza, secondo le modalità previste per la produttività, senza tuttavia tener conto della valutazione della prestazione individuale;
- la seconda, pari al 25%, è destinata al personale che ha effettivamente svolto le nuove funzioni, in proporzione al lavoro svolto.
ART. 4 - Le informazioni relative ai dipendenti beneficiari dell'incentivo (in pratica: i nominativi dei beneficiari), saranno definite a consuntivo dal Responsabile dell'Area/Settore in un'apposita relazione, approvata dal Direttore Generale dell'ente, da individuarsi tra gli aventi diritto che dovranno comunque corrispondere a coloro che hanno operato, almeno parzialmente, per la trattazione delle pratiche inerenti l'iscrizione in anagrafe dei cittadini comunitari, nel periodo per il quale è stato concesso l'incentivo, ossia 11/04/2007 - 10/04/2008. L'individuazione potrà riguardare sia chi ha svolto funzioni di back office che di front office, chi ha materialmente ricevuto le istanze, rilasciato gli attestati o diretto e coordinato il lavoro e assistito gli operatori con formazione e supporto tecnico giuridico. La scelta è demandata alle parti contrattuali, le quali dovranno valutare chi sono stati, in concreto i soggetti coinvolti.
ART. 5 - le risorse verranno liquidate annualmente unitamente alle risorse di cui all’art.27 del CCDI.
ART.6 - gli operatori ed i criteri fissati dai precedenti articoli resteranno vigenti fino alla definizione di un nuovo accordo
ALLEGATO C
Sistema permanente di valutazione – valutazione dell’apporto individuale
SCHEDE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALI
Il presente allegato rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all’ art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione.
In esso sono contenuti i modelli delle schede di valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa ai fini dell’ attribuzione della retribuzione di risultato e delle schede di valutazione individuale dei restanti dipendenti ai fini dell’ attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
La scheda di valutazione dei titolari di posizione organizzativa è effettuata dall’ apposito nucleo (o servizio di controllo interno) ai fini dell’ attribuzione della retribuzione di risultato il cui importo è preventivamente relazionato al grado di raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di definizione del Peg o di altro strumento di programmazione gestionale. Verificata la percentuale di raggiungimento degli obiettivi del settore affidato al titolare della posizione organizzativa ed eventualmente applicata la corrispondente riduzione della retribuzione di risultato per l’ anno corrente, il rimanente importo è soggetto alla valutazione della scheda individuale
procedendo alla divisione di detto importo per il punteggio massimo attribuibile e moltiplicando il risultato per il punteggio effettivamente ottenuto con la scheda di valutazione.
Vengono definiti di seguito gli indicatori di valutazione per le diverse categorie sulla scorta dei quali i valutatori dovranno compilare la relativa scheda:
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 2009
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
1 | Rispetto dell'orario di lavoro | punti | |
Mai | 0 | ||
Raramente | 1 | ||
Spesso | 3 | ||
Quasi sempre | 4 | ||
Sempre | 5 | ||
2 | Esecuzione del lavoro in modo assiduo e costante | punti | |
Mai | 0 | ||
Raramente | 1 | ||
Spesso | 3 | ||
Quasi sempre | 4 | ||
Sempre | 5 | ||
3 | Puntualità nell'esecuzione del lavoro e nel rispetto delle scadenze | punti | |
Mai | 0 | ||
Raramente | 1 | ||
Spesso | 3 | ||
Quasi sempre | 4 | ||
Sempre | 5 | ||
4 | Capacità e disponibilità a fare spontaneamente più di quanto sarebbe richiesto dal ruolo, nell'intento di migliorare i risultati, risolvere efficacemente i problemi e superare gli ostacoli | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
5 | Capacità di lavorare anche in mancanza di supervisione e guida | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
6 | Regolarità di evasione delle richieste dell'utenza comprendendone bisogni e priorità | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
7 | Capacità organizzativa e di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
8 | Durante l'orario di lavoro collabora con i colleghi in modo coerente e proficuo | punti | |
Mai | 0 | ||
Raramente | 1 | ||
Spesso | 3 | ||
Quasi sempre | 4 | ||
Sempre | 5 | ||
9 | Si rapporta al pubblico con cortesia ed educazione | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 |
10 | svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al fine di raggiungere l'obiettivo indicato | punti | |
Non ha svolto nel corso dell’anno i compiti e le funzioni assegnate in modo adeguato in relazione al proprio ruolo professionale. | 0 | ||
Ha svolto in modo insufficiente i compiti e le funzioni assegnati relativamente al proprio ruolo professionale. Raramente verifica la qualità delle prestazioni rese, che spesso vengono eseguite senza la necessaria precisione. | 3 | ||
Ha svolto in modo sufficiente i compiti e le funzioni assegnati relativamente al proprio ruolo professionale. Non sempre verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta vengono eseguite senza la necessaria precisione. | 8 | ||
Ha svolto correttamente il compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo professionale. Verifica sistematicamente la qualità delle prestazioni rese, che risultano complessivamente adeguate | 12 | ||
Ha svolto con precisione i compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo professionale. La qualità delle prestazioni rese si è costantemente mantenuta a livelli elevati con risultati ottimali. | 15 | ||
TOTALE |
Data
Il responsabile del settore
Per presa visione il dipendente
Anno 2009
SCHEDA DI VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI RESPONSABILE DI SETTORE
INDENNITA’ DI RISULTATO
COGNOME E NOME RESPONSABILE
Categoria economica di appartenenza:
1 | Flessibilità | punti | ||
Minima | 2 | |||
Significativa | 4 | |||
Rilevante | 6 | |||
Massimo | 8 | |||
2 | Capacità di valutare i propri collaboratori | |||
Minima | 2 | |||
Significativa | 4 | |||
Rilevante | 6 | |||
Massimo | 8 | |||
3 | Capacità di utilizzare il proprio tempo | |||
Minima | 2 | |||
Significativa | 4 | |||
Rilevante | 6 | |||
Massimo | 8 | |||
4 | Predisposizione all’innovazione | |||
Minima | 2 | |||
Significativa | 4 | |||
Rilevante | 6 | |||
Massimo | 8 | |||
5 | Capacità di approfondimento culturale | |||
Minima | 2 | |||
Significativa | 4 | |||
Rilevante | 6 | |||
Massimo | 8 |
TOTALE...................................
Gorle,
IL SEGRETARIO GENERALE
ALLEGATO D
Sistema permanente di valutazione – progressioni orizzontali
SCHEDE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Il presente allegato rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all’art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione nonché dei criteri generali contemplati nell'art. 10 del CCDI per l'anno 2004.
In esso sono contenuti i modelli relativi alle schede individuali per l'applicazione della progressione orizzontale all'interno della categoria.
Progressione economica per categoria
categoria progressione criteri generali selezione | punteggio articolazione punteggio massimo | ulteriori specificazioni | |||
1) esperienza acquisita | 40 60 di cui 25 impegno 25 10 100 | 5 punti per ogni anno di servizio | 5 p.=3^ q.f. 4 p.= 2^ q.f. | ||
A | da A1 a A2 | 2) prestazioni erogate * risultati ottenuti | vedi scheda P.E.G. | ||
* qualità prestazioni e individuale * arricchimento professionale totale | vedi scheda individuale valutazione Direttore Generale | ||||
1) esperienza acquisita | 30 70 di cui 30 impegno 30 10 100 | 5 punti per ogni anno di servizio | 5 p.=3^ q.f. 4 p.= 2^ q.f. | ||
A | da A2 a A3 | 2) prestazioni erogate * risultati ottenuti | vedi scheda P.E.G. | ||
* qualità prestazioni e individuale * arricchimento professionale totale | vedi scheda individuale valutazione Direttore Generale | ||||
A | da A3 a A4 Da A4 a A5 | 1) esperienza acquisita 2) prestazioni erogate * risultati ottenuti * qualità prestazioni e individuale * arricchimento professionale totale | 20 80 di cui 35 impegno 35 10 100 | 5 punti per ogni anno di servizio | 5 p.=3^ q.f. 4 p.= 2^ q.f. vedi scheda P.E.G. vedi scheda individuale valutazione Direttore Generale |
Progressione economica per categoria
categoria progressione criteri generali selezione | punteggio articolazione punteggio massimo | ulteriori specificazioni | ||
1) esperienza acquisita | 40 5 punti per ogni anno di servizio | 5 p.=4^q.f. 4p.=3^ q.f. 3p.=2^ q.f. | ||
B | da B1 a B2 | 2) prestazioni erogate * risultati ottenuti | 60 di cui 25 | vedi scheda P.E.G. |
* qualità prestazioni e individuale * arricchimento professionale totale | impegno 25 10 100 | vedi scheda individuale valutazione Direttore Generale | ||
1) Risultati ottenuti 40 | vedi scheda P.E.G. | |||
B | da B2 a B3 | 2) arricchimento professionale 30 | valutazione Direttore Generale | |
3) impegno e qualità prestazioni 30 individuali totale 100 | vedi scheda individuale | |||
1) Risultati ottenuti | 40 | Vedi scheda P.E.G. | ||
B | da B3 a B4 | 2) arricchimento professionale | 30 | valutazione Direttore Generale |
3) impegno e qualità prestazioni 30 | Vedi scheda individuale | |||
individuali | ||||
totale | 100 |
Progressione economica per categoria
categoria progressione criteri generali selezione | punt articolazione punteggio eggio massi mo | ulteriori specificazioni | ||
1) esperienza acquisita | 30 5 punti per ogni anno di servizio | 5 p.=5^q.f. 4p.=4^q.f. 3p.=3^q.f. vedi scheda P.E.G. vedi scheda individuale valutazione Direttore Generale | ||
B3 | da B3 a B4 | 2) prestazioni erogate * risultati ottenuti | 70 di cui 25 | |
* qualità prestazioni e individuale * arricchimento professionale totale | impegno 25 20 100 | |||
1) Risultati ottenuti 40 | vedi scheda P.E.G. valutazione Direttore Generale vedi scheda individuale | |||
B3 | da B4 a B5 | 2) arricchimento professionale 30 | ||
3) impegno e qualità prestazioni 30 individuali totale 100 | ||||
1) Risultati ottenuti | 30 | Vedi scheda P.E.G. | ||
B3 | da B5 a B6 | 2) arricchimento professionale | 40 | Valutazione Direttore Generale |
Da B6 a B7 | ||||
3) impegno e qualità prestazioni 30 | Vedi scheda individuale | |||
individuali | ||||
totale | 100 |
Progressione economica per categoria
categoria progressione criteri generali selezione | Punt articolazione punteggio eggio massi mo | ulteriori specificazioni | ||
1) esperienza acquisita | 30 5 punti per ogni anno di servizio | 5p.=6^q.f. 4p.=5^q.f. 3p.=4^q.f. | ||
C | da C1 a C2 | 2) prestazioni erogate * risultati ottenuti | 70 di cui 25 | vedi scheda P.E.G. |
* qualità prestazioni e individuale * arricchimento professionale totale | impegno 25 20 100 | vedi scheda individuale valutazione Direttore Generale | ||
1) Risultati ottenuti 40 | vedi scheda P.E.G. | |||
C | da C2 a C3 | 2) arricchimento professionale 30 | valutazione Direttore Generale | |
3) impegno e qualità prestazioni 30 individuali totale 100 | vedi scheda individuale | |||
1) Risultati ottenuti | 30 | Vedi scheda P.E.G. | ||
C | da C3 a C4 | 2) arricchimento professionale | 40 | Valutazione Direttore Generale |
Da C4 a C5 | ||||
3) impegno e qualità prestazioni 30 | Vedi scheda individuale | |||
individuali | ||||
Totale | 100 |
Progressione economica per categoria
categoria progressione criteri generali selezione punteggio articolazione punteggio massimo | ulteriori specificazioni | ||
1) Risultati ottenuti 60 | Scheda PEG | ||
da D1 a D2 | |||
D | |||
e | 2) arricchimento professionale 30 | Valutazione Direttore Generale | |
D3 | |||
da D3 a D4 | |||
3) impegno e qualità prestazioni 10 | Scheda Individuale | ||
individuali | |||
Totale 100 | |||
1) Risultati ottenuti 60 | Scheda PEG | ||
da D2 a D3 | |||
D | |||
e | e | 2) arricchimento professionale 30 | Valutazione Direttore Generale |
D3 | |||
da D4 a D5 | |||
Da D5 a D6 | 3) impegno e qualità prestazioni 10 | Scheda Individuale | |
individuali | |||
Totale 100 | |||
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per tutte le progressioni della "A") (scheda valida per la prima progressione della B)
Cognome e nome dipendente: Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Esperienza acquisita: | punt.mas. | parziali | totali |
Anzianità di servizio c/o enti locali | ||||
* ex 2^ q.f.= anni mesi | ||||
* ex 3^ q.f.= anni mesi | ||||
* ex 4^ q.f.= anni mesi | ||||
* ex 5^ q.f.= anni mesi | ||||
* ex 6^ q.f.= anni mesi | ||||
a b 2 2.01 | da A1 a A2 da A2 a A3 da A3 a A4 da B1 a B2 PRESTAZIONI EROGATE * risultati ottenuti: | 40 30 20 40 max 25 | ||
il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (25) per la percentuale | ||||
di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
2.02 | *Impegno e qualità prestazione individuale | 25 | ||
il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo | ||||
(25) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto | ||||
ESEMPIO: | ||||
punteggio xxx xxxxxx individuale 60 | ||||
punteggio raggiunto scheda individuale 52 | ||||
punteggio massimo impegno e qualità 25 | ||||
proporzione==> 60:25=52:y ---> y=(25*52)/60=22 | ||||
N.B. | per il passaggio dalla A2 alla A3 il totale è aumentato del 20% | |||
per il passaggio dalla A3 alla A4 e dalla A4 alla A5 il totale è aumentato del 40% | ||||
2.03 | • arricchimento professionale valutazione Direttore generale sulla • base dei titoli, corsi e seguenti criteri: | |||
- Grado coinvolgimento processi lavorativi dell’Ente | massimo | punti | totale | |
- Capacità di adattamento cambiamenti organizzativi | 10 | |||
- Partecipazione effettiva esigenze flessibilità | ||||
totale |
data
Per presa visione: il lavoratore
IL DIRETTORE GENERALE
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per la prima progressione della B3, C)
Cognome e nome dipendente: Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 b c | Esperienza acquisita: Anzianità di servizio c/o enti locali * ex 2^ q.f.= anni mesi * ex 3^ q.f.= anni mesi * ex 4^ q.f.= anni mesi * ex 5^ q.f.= anni mesi * ex 6^ q.f.= anni mesi da B3 a B4 da C1 a C2 | punt.mas. | parziali | totali |
30 30 | ||||
2 2.01 2.02 2.03 | PRESTAZIONI EROGATE * risultati ottenuti: | max 25 | ||
il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (25) per la percentuale di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
*Impegno e qualità prestazione individuale 25 il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo (25) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto ESEMPIO: punteggio xxx xxxxxx individuale 60 punteggio raggiunto scheda individuale 52 punteggio massimo impegno e qualità 25 proporzione==> 60:25=52:y ---> y=(25*52)/60=22 • arricchimento professionale valutazione Direttore generale sulla • base dei titoli, corsi e seguenti criteri: - Grado coinvolgimento processi lavorativi dell’Ente - Capacità di adattamento cambiamenti organizzativi - Partecipazione effettiva esigenze flessibilità | ||||
massimo | punti | totale | ||
20 | ||||
totale |
data
Per presa visione: il lavoratore
IL DIRETTORE GENERALE
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per la seconda progressione della B, B3, C)
(B2/B3 B4/B5 C2/C3)
Cognome e nome dipendente: Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Risultati ottenuti il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (40) per la percentuale | punti | parziali | totali |
40 | ||||
di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
2 | Arricchimento professionale valutazione Direttore Generale, sulla base dei titoli, corsi e seguenti criteri: - Grado coinvolgimento processi lavorativi dell’Ente - Capacità di adattamento cambiamenti organizzativi - Partecipazione effettiva esigenze flessibilità | massimo | punti | totale |
30 | ||||
3 | Impegno e qualità prestazioni individuali il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo | punti | parziali | totali |
30 | ||||
(30) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto ESEMPIO: punteggio xxx xxxxxx individuale 60 punteggio raggiunto scheda individuale 52 punteggio massimo impegno e qualità 30 proporzione==> 60:30=52:y ---> y=(30*52)/60= | ||||
totale |
Per presa visione: il lavoratore
data
Il Direttore Generale
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per la terza progressione della B) (B3/B4)
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Risultati ottenuti il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (40) per la percentuale | punti | parziali | totali |
40 | ||||
di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
2 | Arricchimento professionale Valutazione Direttore Generale sulla base dei titoli, corsi e seguenti criteri: - grado coinvolgimento processi lavorativi dell'ente - capacità di adattamento cambiamenti organizzativi - partecipazione effettiva esigenze flessibilità | massimo | punti | totale |
30 | ||||
3 | Impegno e qualità prestazioni individuali | punti | parziali | totali |
30 | ||||
il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo (30) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto ESEMPIO: punteggio xxx xxxxxx individuale 60 punteggio raggiunto scheda individuale 52 punteggio massimo impegno e qualità 30 proporzione==> 60:30=52:y ---> y=(30*52)/60=26 | ||||
totale |
Per presa visione: il lavoratore
data
IL DIRETTORE GENERALE
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per le ultime progressioni della B3) (B5/B6 B6/B7)
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Risultati ottenuti | punti | parziali | totali |
il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (30) per la percentuale | 30 | |||
di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
2 | Arricchimento professionale | massimo | punti | totale |
Valutazione del Direttore Generale sulla base dei titoli, corsi e seguenti criteri: | 40 | |||
- grado coinvolgimento processi lavorativi dell'ente | ||||
- capacità di adattamento cambiamenti organizzativi | ||||
- partecipazione effettiva esigenze flessibilità | ||||
3 | Impegno e qualità prestazioni individuali | punti | parziali | totali |
il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo | 30 | |||
(30) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto | ||||
ESEMPIO: | ||||
punteggio xxx xxxxxx individuale 60 | ||||
punteggio raggiunto scheda individuale 52 | ||||
punteggio massimo impegno e qualità 30 | ||||
proporzione==> 60:30=52:y ---> y=(30*52)/60=26 | ||||
totale |
Per presa visione: il lavoratore
data data
IL DIRETTORE GENERALE
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per le ultime progressioni della C) (C3/C4 C4/C5)
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Risultati ottenuti il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (30) per la percentuale | punti | parziali | totali |
30 | ||||
di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
2 | Arricchimento professionale - Valutazione del direttore Generale sulla base dei titoli, corsi e seguenti criteri: - grado coinvolgimento processi lavorativi dell'ente - capacità di adattamento cambiamenti organizzativi - partecipazione effettiva esigenze flessibilità | massimo | punti | totale |
40 | ||||
3 | Impegno e qualità prestazioni individuali il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo | punti | parziali | totali |
30 | ||||
(30) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto ESEMPIO: punteggio xxx xxxxxx individuale 60 punteggio raggiunto scheda individuale 52 punteggio massimo impegno e qualità 30 proporzione==> 60:30=52:y ---> y=(30*52)/60=26 | ||||
totale |
Per presa visione: il lavoratore
data IL DIRETTORE GENERALE
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per la prima progressione della D e della D3)
(D1/D2 D3/D4)
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Risultati ottenuti il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (60) per la percentuale | punti | parziali | totali |
60 | ||||
di realizzazione degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza | ||||
2 | Arricchimento professionale Valutazione del Direttore Generale sulla base dei titoli, corsi e seguenti criteri: - grado coinvolgimento processi lavorativi dell'ente - capacità di adattamento cambiamenti organizzativi - partecipazione effettiva esigenze flessibilità | massimo | punti | totale |
30 | ||||
3 | Impegno e qualità prestazioni individuali il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo | punti | parziali | totali |
10 | ||||
(10) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto ESEMPIO: punteggio xxx xxxxxx individuale 60 punteggio raggiunto scheda individuale 52 punteggio massimo impegno e qualità 10 proporzione==> 60:10=52:y ---> y=(10*52)/60= | ||||
totale |
Per presa visione: il lavoratore
IL DIRETTORE GENERALE
data
SCHEDA VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE
(scheda valida per l'ultima progressione della D e della D3) (D3/D4 D4/D5 D5/D6)
Cognome e nome dipendente:
Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:
Responsabile di settore:
Valutazione ai fini del passaggio alla progressione economica
1 | Risultati ottenuti il punteggio si ottiene moltiplicando il punteggio massimo (60) per la percentuale | punti | parziali | totali |
60 | ||||
di realizzazione degli obiettivi assegnati (es. 75%) al settore di appartenenza | ||||
2 | Arricchimento professionale valutazione del Direttore Generale sulla base dei titoli,corsi e seguenti criteri - grado coinvolgimento processi lavorativi dell'ente - capacità di adattamento cambiamenti organizzativi - partecipazione effettiva esigenze flessibilità | massimo | punti | totale |
30 | ||||
3 | Impegno e qualità prestazioni individuali il punteggio si ottiene facendo la proporzione tra il punteggio massimo | punti | parziali | totali |
10 | ||||
(10) e il punteggio massimo della scheda di valutazione individuale in | ||||
rapporto al punteggio raggiunto ESEMPIO: punteggio xxx xxxxxx individuale 60 punteggio raggiunto scheda individuale 52 punteggio massimo impegno e qualità 10 proporzione==> 60:10=52:y ---> y=(10*52)/60= | ||||
totale |
Per presa visione: il lavoratore
data IL DIRETTORE GENERALE
SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL RESPONSABILE DI SETTORE 2009
ai fini progressione orizzontale
Cognome e nome responsabile:
Categoria economica di appartenenza:
1 | Flessibilità | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
2 | Capacità di iniziativa personale | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
3 | Capacità di utilizzare il proprio tempo lavoro | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
4 | Capacità propositiva in ordine all'adozione di soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
5 | Manifesta attenzione e accuratezza nei processi di formulazione dei budget e nel controllo dei costi | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
6 | Capacità di coordinamento e gestione del personale | punti | |
Scarsa | 1 | ||
Minima | 2 | ||
Significativa | 3 | ||
Rilevante | 4 | ||
Massima | 5 | ||
7 | Grado di continuità nell'aggiornamento personale e nella sua condivisione con i collaboratori | punti | |
Minimo | 1 | ||
Apprezzabile | 2 | ||
Rilevante | 3 | ||
Elevato | 4 | ||
Elevato ed assiduo | 5 | ||
8 | Grado di contributo all'integrazione tra i settori e alla programmazione e gestione coordinata | punti | |
Minimo | 1 | ||
Apprezzabile | 2 | ||
Rilevante | 3 | ||
Elevato | 4 | ||
Elevato ed assiduo | 5 | ||
9 | Rispetto dell'orario di lavoro | punti | |
Mai | 0 | ||
Raramente | 1 | ||
Spesso | 3 | ||
Quasi sempre | 4 | ||
Sempre | 5 |
10 | organizzazione e gestione delle risorse assegnate | punti | |
ha manifestato nel corso dell'anno difficoltà nell'organizzazione delle attività e delle risorse ed ha ottenuto con fatica le prestazioni richieste ai propri collaboratori | 3 | ||
ha mostrato una capacità organizzativa sufficiente in presenza di flussi di lavoro regolari e quantitativamente contenuti, riuscendo in tal caso ad ottenere dai collaboratori sufficienti risultati | 8 | ||
ha organizzato adeguatamente le risorse assegnate riuscendo ad ottenere dai collaboratori i risultati previsti | 12 | ||
ha organizzato le risorse assegnate in maniera ottimale integrandole al meglio delle possibilità offerte e raggiungendo i risultati attesi. Ha promosso lo sviluppo professionale dei collaboratori attraverso attività finalizzate alla loro crescita ed orientandoli al conseguimento dei risultati | 15 | ||
TOTALE |
Data Il Segretario comunale
Per presa visione
ALLEGATO E
PROGETTO GORLE CITTA’ SICURA
PROGETTO SICUREZZA
Con la delibera n° 37 del 23/06/2008, il Consiglio Comunale del Comune di Torre Boldone, con delibera n. 19 del 20/6/2008 il Consiglio Comunale del Comune di Ranica e con delibera n° 23 del 14.06.2008, il Consiglio Comunale del Comune Gorle hanno approvato lo schema di convenzione dei Servizi di P.L. che vede coinvolti i Comuni di Torre Boldone, Gorle e il Comune di Ranica.
Dopo l’esperienza maturata nel corso del 2008, per il 2009 i tre Servizi di P.L. hanno deciso di porsi obiettivi comuni da realizzarsi nel corso dei pattugliamenti serali/notturni.
Nuove sono le esigenze del territorio e dei cittadini, i quali si aspettano efficaci ed efficienti a problematiche che rischiano di alzare il livello di insicurezza e di sfiducia nelle istituzioni.
E’ da una attenta analisi di tutte queste problematiche che nasce questo progetto, che vuole dare risposte concrete, ponendosi a tal fine dei target con tre caratteristiche fondamentali:
➢ OBBIETTIVI BEN DEFINITI;
➢ OBBIETTIVI MISURABILI;
➢ OBBIETTIVI RAGGIUNGIBILI.
DEFINIZIONE TARGET
1. Controllo del rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici presenti sul territorio unitamente al controllo delle principali vie commerciali al fine di prevenire furti e/o atti vandalici in orari serali/notturni;
2. Contrasto all’aumento dell’inquinamento acustico con particolare riferimento alla rumorosità dei ciclomotori e dei motoveicoli in orari serali/notturni;
3. Controllo parchi in orari serali/notturni;
4. Controllo velocità dei veicoli e tasso alcoolemico dei relativi conducenti in orari serali/notturni;
STRATEGIE DI RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET
Tutti gli obbiettivi hanno in comune la necessità di predisporre appositi servizi serali/notturni.
In particolare:
➢ PUNTO 1
Predisposizione di apposito elenco degli esercizi pubblici sottoposti a controllo, con relativa indicazione del corretto orario di chiusura (tale elenco potrà subire variazioni nel corso dell’anno);
Controllo del rispetto degli orari di chiusura;
Stesura del rapporto di servizio con i relativi provvedimenti eventualmente adottati e invio al Servizio di P.L. competente;
Predisposizione dell’elenco delle vie sottoposte al controllo preventivo (tale elenco potrà subire variazioni nel corso dell’anno);
Controllo delle località, durante detto controllo la pattuglia dovrà avere il lampeggiante del veicolo acceso;
Stesura del rapporto di servizio con l’indicazione delle località controllate, degli orari di verifica e delle situazioni riscontrate unitamente ai provvedimenti eventualmente adottati e invio al Servizio di P.L. competente;
Dato iniziale di partenza: trattasi di nuova iniziativa progettuale;
Risultato atteso: rispetto degli orari di chiusura dei pubblici esercizi e contenimento di atti criminosi e/o di devianza sociale nelle aree sottoposte a controllo;
Standard di miglioramento per l’anno 2009: elevazione della sicurezza nelle zone soggetto a controllo, azzeramento delle segnalazioni dovute a chiusure ritardate degli esercizi pubblici
Nel caso di “anomalie” i rapporti andranno tempestivamente inviati ai Servizi di
P.L. competenti per territorio, in caso contrario i rapporti medesimi verranno trasmessi mensilmente;
➢ PUNTO 2
Predisposizione di apposito elenco delle località maggiormente soggette al ritrovo e/o al transito di ciclomotori e motocicli (tale elenco potrà subire variazioni nel corso dell’anno); Controllo di dette località con verifica capillare dei veicoli a motore in transito, con particolare riferimento ai ciclomotori ed ai motocicli;
Stesura rapporto con elenco dettagliato dei veicoli controllati unitamente ai provvedimenti eventualmente adottati e invio al Servizio di P.L. competente;
Dato iniziale di partenza: trattasi di nuova iniziativa progettuale;
Risultato atteso numerico di riduzione: contenimento dell’inquinamento acustico, dovuto ai veicoli, in orari serali/notturni ;
Standard di miglioramento per l’anno 2009: raggiungimento dell’80% di riscontri positivi rispetto a segnalazioni di disagio effettuate da cittadini;
➢ Punto 3
Predisposizione dell’elenco dei parchi sottoposti a controllo (tale elenco andrà tempestivamente consegnato ai Sindaci competenti per territorio);
Controllo dei parchi, compatibilmente con le singole esigenze di servizio e secondo le valutazioni degli Operatori di P.L. componenti la pattuglia, tale controllo dovrà essere svolto a piedi;
Stesura del rapporto di servizio con l’indicazione delle località controllate, degli orari di verifica e delle situazioni riscontrate unitamente ai provvedimenti eventualmente adottati e invio al Servizio di P.L. competente. I rapporti dovranno necessariamente indicare le modalità di controllo (se da pattuglia appiedata o motorizzata) con le relative valutazioni;
Dato iniziale di partenza: trattasi di nuova iniziativa progettuale unificata per 3 territori;
Risultato atteso numerico di riduzione: mantenimento del livello attuale di sicurezza delle aree verdi;
Standard di miglioramento per l’anno 2009: raggiungimento dell’80% di riscontri positivi rispetto a segnalazioni di disagio effettuate da cittadini;
➢ Punto 4
Predisposizione dell’elenco delle località sottoposte a controllo;
Nell’elenco mensile del calendario delle pattuglie, che verrà predisposto entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente, saranno indicate almeno 3 sere “dedicate” al controllo della velocità e del tasso alcoolemico dei conducenti dei veicoli. Almeno 1 di queste 3 sere dovrà necessariamente coprire l’orario dalle ore 22.00 alle ore 02.00 (nel caso in cui per maltempo o altre cause di forza maggiore una delle tre sere verrà annullata, la stessa ove possibile andrà recuperata nello stesso mese o, in caso contrario, nel mese successivo, ogni variazione andrà comunicata in forma scritta).
Stesura del rapporto di servizio con l’indicazione del numero e delle generalità delle persone sottoposte a controllo nonché della località controllata e dei provvedimenti adottati. Nel corso di una singola sera andrà controllata una singola località per non meno di 90 minuti, l’orario di controllo andrà indicato del rapporto di servizio.
Dato iniziale di partenza: trattasi di nuova iniziativa progettuale unificata per 3 territori;
Numero minimo controlli da effettuare nell’anno 2009: 21;
Risultato atteso (prevenzione): numero ore servizio prestate;
Risultato atteso (repressione): numero sanzioni elevate;
Standard di miglioramento per l’anno 2009: contenimento della velocità media dei veicoli in transito, durante i servizi, entro il 15 % oltre il limite.
TEMPI DI REALIZZAZZIONE.
I target fissati andranno raggiunti nel periodo compreso tra il 1/5/2009 e il 31/12/2009.
RENDICONTAZIONE
Contestualmente alla consegna del calendario mensile delle pattuglie, il responsabile del servizio di
X.X. xxxxxxxxxx al sindaco copia dei rapporti relativi al mese precedente, unitamente ad una relazione riassuntiva che fungerà da rendicontazione mensile.
Il Responsabile di P.L. avrà il compito di rendicontare il progetto entro e non oltre il 31/01/2010.
La rendicontazione finale dovrà necessariamente contenere una relazione tecnica descrittiva generale, nella quale andranno descritti i risultati raggiunti e le indicazioni necessarie al mantenimento di tali risultati, il grado di partecipazione al progetto dei singoli Operatori di P.L. oltre ai seguenti parametri numerici:
Punto 1:
a. numero controlli effettuati suddivisi per singoli esercizi pubblici;
b. numero difformità riscontrate con copia dei provvedimenti eventualmente adottati;
c. numero ore complessive di controllo suddivise per località;
d. numero segnalazioni effettuate con copia dei provvedimenti eventualmente adottati.
Punto 2:
a. numero controlli effettuati suddivisi per località;
b. numero ore complessive di controllo suddivise per località;
c. numero sanzioni elevate a seguito dei controlli suddivise per tipologia e per località.
Punto 3:
a. numero ore controllo aree prefissate, suddivise per località;
b. numero persone eventualmente generalizzate, suddivise per località;
c. numero comunicazioni effettuate ad altre forze di Polizia;
d. numero comunicazioni effettuate al locale ufficio tecnico per eventuali danneggiamenti dovuti ad atti vandalici, suddivise per località.
Punto 4:
d. numero controlli effettuati suddivisi per località;
a. numero ore complessive di appostamento suddivise per località;
b. numero segnalazioni “interne” effettuate;
c. numero sanzioni elevate a seguito dei controlli suddivise per tipologia e per località.
PARTECIPANTI AL PROGETTO E BUDGET:
Al progetto partecipano gli operatori di Polizia Locale in servizio presso il Comune di Gorle:
• ag.te P.L. Xxxxxxx Xxxxxxx
• ag.te P.L. Minuscoli Bruno
• ag.te P.L. Xxxxxx Xxxxxxx
• resp. Servizio P.L. Xxxxxxxx Xxxxxxx
• Ag.te P.L. Xxxxxxxx Xxxxx
• Ag.te P.L. Xxxxxxx Xxxxx
Ai partecipanti al progetto (con esclusione del Res. Del Servizio di P.L.), viene corrisposto mensilmente l’importo dovuto per le ore straordinarie effettivamente prestate, così come previsto dal CCNL.
Inoltre, in considerazione degli impegnativi obbiettivi previsti dal progetto, che in effetti si possono ottenere solo grazie ad un forte impegno degli agenti ed ad una maggiore disponibilità a farsi carico dei problemi, attraverso turni di lavoro disagiati, si quantificano in euro 6.000,00 le risorse finanziarie variabili, da destinare, a titolo di compenso incentivante la produttività, ai lavoratori coinvolti nel progetto. Tali risorse sono portate ad incremento del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L 01.04.1999.
Le risorse sono rese disponibili e liquidate al consuntivo, dopo aver accertato i risultati, sulla base dei seguenti criteri
1. grado di raggiungimento dei target prefissati, a seguito di valutazione generale del servizio, a progetto rendicontato;
2. grado di partecipazione correlata al merito, all’impegno ed alla disponibilità dei singoli Operatori di P.L.
ALLEGATO F
Fondo art.15, comma 2, ccnl 01.04.1999.. PARAMETRI DI CARICO
tempo indeterminato | tempo determinato | ore lavoro | dipendenti equivalenti | parametri di carico | budget per settori | ||
Xxxxxxxxx Xxxxx | 36 | 1,00 | 1,3 | 1,30 | 1.360,88 | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx | 30 | 0,83 | 1,3 | 1,08 | |||
Xxxxxx Xxxxxx | 21 | 0,58 | 1 | 0,58 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 12 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
Xxxxxx Norella | 24 | 0,67 | 1 | 0,67 | |||
Xxxxxxx Xxxxxx | 25 | 0,69 | 1,2 | 0,83 | |||
Xxxxxx Xxxxxx | 20 | 0,56 | 1 | 0,56 | |||
Xxxxxx Xxxxxxxx | 20 | 0,56 | 1 | 0,56 | |||
Nozza Xxxxxx Xxxxx | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
Xxxxxxx Xxxxxx | 25 | 0,69 | 1 | 0,69 | |||
Xxxxxxx Xxxxxxx | 13 | 0,36 | 1 | 0,36 | |||
8,97 | |||||||
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 36 | 1,00 | 1,2 | 1,20 | 698,15 | ||
Xxxxxx Xxxxxxx | 36 | 1,00 | 1,2 | 1,20 | |||
Xxxxxxx Xxxxx | 36 | 1,00 | 1,2 | 1,20 | |||
Xxxxxx Xxxxxx | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
4,60 | |||||||
Xxxxxxx Xxxxxx | 30 | 0,83 | 1,2 | 1,00 | 333,90 | ||
Xxxxxxx Xxxxx | 36 | 1,00 | 1,2 | 1,20 | |||
2,20 | |||||||
Xxxxxxx Xxxxxxx | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | 607,08 | ||
Xxxxxxx/Minuscoli | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
Xxxxxxxx Xxxxx | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
Xxxxxx Xxxxxxx | 36 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||
4,00 | |||||||
TOTALE | 3.000,00 |
COMUNE DI GORLE
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO
anno 2009
RISORSE DECENTRATE ART.31, COMMA 2, CCNL 22.01.2004 (RISORSE STABILI) | ||||
art.14, comma 4 CCNL 01.04.1999 | risparmi derivanti riduzione 3% straordinari | 215,36 |
art.15, comma 1, lettera a) CCNL 01.04.1999 | art.31, comma 2, lettera b) CCNL 06.07.1995 | fondo calcolato con riferimento al 1993 per pagamento indennità art.6, comma 2, lettere c) e d) DPR 333/90 (fondo 1998 particolari condizioni di disagio pericolo o danno) | 123,95 | |
art.31, comma 2, lettera c) CCNL 06.07.1995 | fondo pari al allo 0.2% monte salari 1993 (fondo 1998 particolari posizioni di lavoro e responsabilità) | 2.582,28 | ||
art.31, comma 2, lettera d) CCNL 06.07.1995 | fondo pari ai risparmi derivanti dal contenimento lavoro straordinario (fondo 1998 per la qualità della prestazione individuale) | - | ||
art.31, comma 2, lettera e) CCNL 06.07.1995 | fondo 1998 per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi | 43.863,82 | all'ex fondo lettera e) pari a lire 101.260.000 è stata detratta nel 2000 la quota di lire 16.327.810 relativa al personale ATA trasferito | |
art.1, comma 57 e seguenti legge 662/96 | 20% dei risparmi di spesa per trasformazioni posti part-time (art.1, comma 59, legge 662/96) | 1.797,27 | ante 1998 | |
art.31, comma 2, lettera a) CCNL 06.07.1995 | quota parte del fondo per il compenso lavoro straordinario già destinata al personale ex VII e VIII qualifica, incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative | 3.873,43 | determinato in lire 7.500.000 nel contratto decentrato 1999 | |
art.15, comma 1, lettera b) CCNL 01.04.1999 | risorse aggiuntive fondo 1998 ai sensi art.32 CCNL 06.07.1995 e art.3 CCNL 16.07.1996 | 2.783,70 | fondo salario accessorio 1998. lettere e) e g) art.1 costituzione fondo ( 0.5% monte salari 1993 ex art.32 CCNL 06.07.1995+ 0.65% monte salari 1995 ex art.3, comma 1, CCNL 16.07.1996). Importo rientrante nelle particolari ipotesi di cui all'art.15, comma 4, del CCNL 01.04.1999. Tuttavia trattandosi di incremento di risorse stabili l'importo si consolida definitivamente nel tempo. (nota ARAN 05.06.2007 Comune di Albino) |
art.15, comma 1, lettera c) CCNL 01.04.1999 | economie di gestione ex art.32 CCNL del 06.07.1995 e art.3 CCNL 16.07.1996 eventualmente previste nel salario accessorio 1998 | - | fondo salario accessorio 1998 incremento 0.2% in presenza di risparmi di gestione+ 0.6% ex art.3, comma 2, CCNL 16.07.1996 (mai considerato) | |
art.15, comma 1, lettera f) CCNL 01.04.1999 | risparmi derivanti dalla applicazione art.2, comma 3, del D.Lgs. 29/93 ora art.2, comma 3, D.Lgs165/01 | - | ||
art.15, comma 1, lettera g) CCNL 01.04.1999 | risorse già destinate, nell'anno 1998, al pagamento dei X.X.X.xx personale in servizio | 4.950,67 | anno 1998 Xxxxxxxx Xxxx ATA (3 q.f.) Xxxxxxxx Xxxxxxx XXX (3 q.f.) Xxxxxx Xxxxxx (4 q.f.) 299,89 Xxxxxx Xxxxxx (5 q.f.) 124,21 Xxxxxxx Xxxxx (5 q.f.) 248,42 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (5 q.f.) (137,87) Xxxxxxxx Xxxxxxx (6 q.f.) 447,60 Xxxxxx Xxxxxxx (6 q.f.) 447,60 Xxxxxxx Xxxxxx (6 q.f.)447,60 Xxxxxxx Xxxxxx (6 q.f.) 223,80 Xxxxxxx Xxxxxxx (6 q.f.) 447,60 Xxxx Xxxxxxxxxx (7 q.f.) 1063,04 Xxxxxxxx Xxxxx (7 q.f.) 1063,04 totale: 4.950,67 anno 1999 Xxx Xxxxx Xxxxxxx (6 q.f.) 223,80 | |
art.15, comma 1, lettera h) CCNL 01.04.1999 | risorse destinate alla corresponsione della indennità di cui all'art.37, comma 4, CCNL 06.07.1995 (indennità di lire 1.500.000 di direzione e staff per VIII qualifica funzionale) | - | ||
art.15, comma 1, lettera i) CCNL 01.04.1999 | risparmi derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale della qualifica dirigenziale | - |
art.15, comma 1, lettera j) CCNL 01.04.1999 | 0.52% del monte salari 1997 | 1.880,02 | monte salari 1997, esclusa dirigenza, oneri riflessi esclusi: 700.044.448 lire. Trattasi di inremento automatico ed obbligatorio che si stabiilizza nel tempo (parere ARAN 499-15G1) | |
art.15, comma 1, lettera l) CCNL 01.04.1999 | somme relative al trattamento accessorio del personale trasferito agli enti di comparto | - | ||
art.15, comma 5, CCNL 01.04.1999 | attivazione nuovi servizi che comportano incremento stabile della dotazione organica | 4.470,99 | dallo 01.01.2004 è in servizio n.1 assistente sociale cat.D3. La quota è stata calcolata con riferimento al complesso delle risorse stabili ( 74.352,71) diviso per il dei dipendenti in servizio al 2004 (16,63) esclusi tutti i titolari di posizioni organizzative | |
art.4, comma 1, CCNL 05.10.2001 | incremento a decorrere dallo 01.01.2001, dell'importo pari all' 1.1% del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza | 5.398,86 | monte salari 1999: 948.695.000 | |
art.4, comma 2, CCNL 05.10.2001 | integrazione dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato a far data dallo 01.01.2000 | 236,76 | Pezzotta S: 120,81 Battaglia G. 60,64 Del Bello F. :0 Favale L.: 0 Xxxxxx Xxxxxx. 55,32 dimessosi il 15/2/2006 (4,61 mese x 12 MESI) |
art.32, comma 1, CCNL 22.01.2004 | incremento risorse di cui art.31, comma 2, CCNL 22.01.2004 a decorrere dall'anno 2003 di una quota pari al 0.62% del monte salari 2001 | 2.937,62 | monte salari 2001: 473.809,94 euro (vedasi delibera 49/04). Destinata a finanziare indennità di comparto 2003 (liquidata per complessive euro 2.809,56 con determinazione n.57 del 17.02.2004) | |
art.32, comma 2, CCNL 22.01.2004 | ulteriore incremento risorse decentrate a decorrere dal 2003 pari allo 0.5 del monte salari 2001 | 2.369,05 | monte salari 2001: 473.809,94 euro (vedasi delibera 49/04). Destinata a finanziare indennità di comparto 2004. L'incremento è consentito solo agli enti la cui spesa del personale risuli inferiore al 39% delle entrate correnti. Sono esclusi gli enti dissestati o strutturalmente deficitari | |
art.32, comma 7, CCNL 22.01.2004. Ulteriore integrazione pari allo 0.2% del monte salari 2001 (947,62) | destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 CCNL 22.01.2004. ALTE PROFESSIONALITA'. Sono esclusi gli enti dissestati o strutturalmente deficitari |
art.4, comma 1, CCNL 09.05.2006 | incremento risorse decentrate stabili a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006 di una quota pari al lo 0,5% del monte salari 2003. | 2.705,23 | SOLO PER ENTI LOCALI CON RAPPORTO TRA SPESA PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI NON SUPERIORE AL 39%. Entrate correnti: 3.676.893,90 spese personale: 891.880,52 rapporto spesa personale/entrate correnti: 24,26%. monte salari 2003:541.045,62 (A VALERE PER L'ANN0 2006) Tuttavia trattandosi di incremento di risorse stabili l'importo si consolida definitivamente nel tempo. (nota ARAN 05.06.2007 Comune di Albino) | |
art.8, comma 2, CCNL 11 aprile 2008 | incremento risorse stabili a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 di una quota pari allo 0,6 del monte salari 2005 | monte salari 2005:591.892,00. Non si prevede per il 2008 alcun incremento in quanto nel 2007, pur essendo stato rispettato il pattodi stabilità, non c'è stata coerenza con il dettato di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/06. Rapporto entrate correnti/spesa personale: 24,91% | ||
TOTALE ART.31, COMMA 2, CCNL 22.01.2004 | 80.189,01 |
RISORSE DECENTRATE ART.31, COMMA 3, CCNL 22.01.2004 (RISORSE VARIABILI ED EVENTUALI) | ||||
art.15, comma 1, lettera d) CCNL 01.04.1999 | somme derivanti dalla attuazione art.43 legge 449/1997 | - | contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione. | |
art.15, comma 1, lettera e) CCNL 01.04.1999 | economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi art.1, comma 57, 58, 59 e seguenti, legge 662/1996 per gli anni dal 1999 in poi | - | Xxxxxxx Xxxxxxx 30 ore settimanali. 20% dei risparmi (art.1, comma 590, legge 662/96) Desiato: 243.02x13=3159.26x20%=631.84 Xxxxxx: 566,55x9=5.098,95x20%=1019,79 (25 ore) + 618,09x3= 1854,27x20%=370,85 Usubelli: 1003,80x13=13.049,40x20%=2609,88 (in sede di delegazione trattante si è concordato concordato di non considerare la quota derivante dalla trasformazione di Xxxxxxxx in quanto lo stesso è stato sostituito per una pari quota da un dipendente assunto a tempo determinato). L'importo totale pari ad euro 2.022,48 (per il 2007) è stato eliminato in applicazione art.73, comma 2, decreto legge 112/2008 |
art.15, comma 1, lettera k) CCNL 01.04.1999 | specifiche risorse finalizzate dalla legge alla incentivazione delle prestazioni e di risultato del personale | 13.061,55 | comprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art.3, comma 57, legge 662/96 e dall'art.59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97 (recupero evasione I.C.I.), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti della legge merloni. Euro 1.000,00 per recupero evasione ICI e contributo art.2, comma 11, legge 244/2007 (monitoraggio diritto soggiorno), ed euro 12.061,55 per legge Xxxxxxx, | |
art.15, comma 1, lettera m) CCNL 01.04.1999 | risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario | - | risparmi eventualmente accertati a consuntivo | |
art.15, comma 1, lettera n) CCNL 01.04.1999 | riservato alle CAMERE DI COMMERCIO | |||
art.15, comma 2, CCNL 01.04.1999 | integrazione fondo a decorrere dallo 01.04.1999 nella misura massima dello 1,2% su base annua del monte salari 1997 | 3.000,00 | monte salari 1997: 700.044.448 lire, oneri riflessi escusi. Fondo da utilizzarsi solo in presenza di effettiva disponibilità di bilancio e nel rispetto dell'art.1, comma 557, della legge 296/06. | |
art.15, comma 4, CCNL 01.04.1999 | gli importi di cui all'art.15 comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 possono essere resi disponibili solo a seguito di preventivo accertamento da parte dei nuclei di valutazione |
art.15, comma 5, CCNL 01.04.1999 | ampliamento servizi ed attivazione di nuove attività non correlate all'aumento della dotazione organica | 6.000,00 | risorse destinate al finanziamento del progetto "GORLE CITTA' SICURA" .con il quale l'Amministrazione comunale Intende migliorare il controllo del territorio estendendo il servizio di vigilanza nella fascia serale e notturna. Nel progetto, il cuii testo si allega al presente prospetto, sono indicati gli obiettivi da onseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione ed i sistemi di verifica a consuntivo. | |
art.4, comma 3, CCNL 05.10.2001 | specifica contenuti art.15, comma 1, lettera k) CCNL 01.04.1999 | |||
art. 4, comma 4, CCNL 05.10.2001 | specifica contenuti art.15, comma 1, lettera d) CCNL 01.04.1999 | |||
art. 54 CCNL 14.09.2000 | quota rimborso spese notificazione atti amministrazione finanziaria | da erogare a favore dei messi notificatori |
art.32, comma 6, CCNL 22.01.2004 | riservato agli altri enti di comparto | |||
art.4, Comma 2, CCNL 09.05.2006 | incremento risorse decentrate variabili a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006 di una quota pari allo 0,3%- 0,7% del monte salari 2003. EURO 3.787,32 | - | SOLO PER ENTI LOCALI CON RAPPORTO TRA SPESA PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI INFERIORE AL 25%. Entrate correnti: 3.676.893,90 spese personale: 891.880,52 rapporto spesa personale/entrate correnti: 24,26%. monte salari 2003:541.045,62 IL CONTRATTO PREVEDE TALE RISORSA A VALERE PER L'ANNO 2006 | |
art.4, Comma 2, CCNL 09.05.2006 | incremento risorse decentrate variabili a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006 di una quota pari allo 0,3%- 0,7% del monte salari 2003. | SOLO PER ENTI LOCALI CON RAPPORTO TRA SPESA PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI INFERIORE AL 25%.E NON SUP. AL 32% Entrate correnti: 3.676.893,90 spese personale: 891.880,52 rapporto spesa personale/entrate correnti:24,26%. monte salari 2003:541.045,62 IL CONTRATTO PREVEDE TALE RISORSA A VALERE PER L'ANNO 2006 |
art.8, comma 3 CCNL 11 APRILE 2008 | incremento risorse variabili a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 di una quota fino ad un massimo dello 0,3% del monte salari 2005 | monte salari 2005:591.892,00. Non si prevede per il 2008 alcun incremento in quanto nel 2007, pur essendo stato rispettato il pattodi stabilità, non c'è stata coerenza con il dettato di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/06. Rapporto entrate correnti/spesa personale: 24,91% | ||
art.8, comma 3 CCNL 11 APRILE 2008 | incremento risorse variabili a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 di una quota fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari 2005 | monte salari 2005:591.892,00. Non si prevede per il 2008 alcun incremento in quanto nel 2007, pur essendo stato rispettato il pattodi stabilità, non c'è stata coerenza con il dettato di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/06. Rapporto entrate correnti/spesa personale: 24,91% | ||
art.4, comma 2, C.C.N.L. 31.07.2009 | incremento risorse variabili a valere per l'anno 2009 nel limite dell'1/ 1.5% del monte salari 2007 | monte salari 2007: non si prevede alcuna somma per mancanza dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, del CCNL 31.07.2009 |
TOTALE ART.31, COMMA 3, CCNL 22.01.2004 | 22.061,55 | |
TOTALE COMPLESSIVO | 102.250,56 |