REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ORMEGGIO E RIMESSAGGIO
REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ORMEGGIO E RIMESSAGGIO
1. Le tariffe di rimessaggio sono forfetarie e non sono soggette a riduzione per eventuali periodi di assenza. La risoluzione anticipata del contratto da parte dell’armatore non comporta alcun rimborso del corrispettivo pattuito per il periodo non usufruito.
2. I corrispettivi indicati riguardano la disponibilità da parte del proprietario di idoneo spazio per il ricovero a terra o l’ormeggio dell’imbarcazione descritta per il periodo indicato in contratto. Il servizio non si riferisce ad uno specifico posto barca.
3. Il pagamento di un acconto del 50% del corrispettivo dà diritto alla prenotazione dell’ormeggio. Il saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il giorno della disponibilità dell’ormeggio a prescindere dall’occupazione dello stesso. Dal momento della scadenza del contratto, in mancanza di eventuale rinnovo dello stesso, verrà applicata la tariffa giornaliera secondo il listino vigente al momento, affisso presso la segreteria VdV S.r.l., xxxxx i danni che la protratta occupazione dello spazio possa provocare.
4. I consumi di acqua e luce disponibili all’ormeggio potranno essere acquistati dai clienti presso la segreteria. Previa costituzione di un deposito cauzionale di € 20, verrà consegnata una chiavetta magnetica contenente il quantitativo di energia elettrica e acqua acquistati. La scheda potrà essere ricaricata in ogni momento, durante il normale orario di apertura degli uffici.
5. E’ facoltà di VdV s.r.l. recedere dal contratto di rimessaggio in qualsiasi momento con un preavviso di
mesi 3 per il rimessaggio e l’ormeggio annuale, e di giorni 10 per rimessaggi/ormeggi di data inferiore.
6. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e/o delle condizioni indicate nel presente regolamento comporterà la risoluzione immediata del contratto con obbligo da parte dell’armatore di saldare ogni eventuale pendenza, di trasferire altrove l’imbarcazione e di risarcire i danni.
7. Ogni controversia riguardante l’applicazione, l’interpretazione e la risoluzione del contratto di rimessaggio e di ogni rapporto dallo stesso dipendente e con lo stesso connesso, nonché del presente regolamento, verrà decisa mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia secondo suo regolamento, demandando alla camera stessa la nomina dell’arbitro unico per controversie di valore fino a € 25.000,00 e dell’intero collegio formato da 3 arbitri per le controversie di valore superiore.
Approdo – Arrivi e partenze
8. L’Armatore, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, dichiara di essere in regola con la documentazione relativa all’imbarcazione, al motore, alla patente e di aver a bordo tutte le dotazioni previste dalle leggi vigenti. In particolar modo dichiara di essere assicurato per danni a terzi che è tenuto ad esibire al momento della stipula del contratto.
9. Il cliente provvederà personalmente all’ormeggio della propria imbarcazione e ne sarà responsabile tanto per i danni che potessero derivare alla propria imbarcazione quanto per quelli che potesse provocare a terzi. All’uopo dovrà adottare ogni dispositivo idoneo alla protezione dell’imbarcazione dai pontili, dagli eventi atmosferici e dagli agenti inquinanti riparandola con idonei mezzi da lui scelti, esonerando VdV s.r.l. da ogni responsabilità. Il cliente dovrà altresì dotare la propria imbarcazione di parabordi che la proteggano adeguatamente durante la sosta all’ormeggio ed evitino danni alle altre.
10. L’imbarcazione deve essere dotata di efficienti mezzi di ormeggio e sicurezza, in carenza dei quali VdV S.r.l., al fine di evitare o ridurre possibili danni alla stessa o ad altre imbarcazioni, a persone, a impianti ed altri beni, ha il diritto di intervenire a suo insindacabile criterio per porre rimedio, con rivalsa sull’Armatore per le spese sostenute, senza che ciò configuri obbligazione od assunzione di responsabilità.
11. Tutte le unità che usufruiscano dell’ormeggio devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte di VdV e dei suoi addetti. La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima al fine di verificarne l’idoneità all’ormeggio.
12. La disponibilità dello spazio è riservata all’imbarcazione indicata nel contratto e non è in alcun modo,
in tutto o in parte cedibile a terzi e nemmeno ad altre imbarcazioni dello stesso proprietario.
13. Per motivi di sicurezza, gestione ed assistenza, l’Armatore che si assenti con l’imbarcazione per un periodo superiore a 1 giorno, deve darne comunicazione a VdV s.r.l. indicando la data e l’ora di partenza e la data di previsto ritorno. Durante il periodo di assenza l’ormeggio rimane a disposizione di VdV s.r.l.
14. E’ vietato utilizzare stufette elettriche a bordo delle imbarcazioni in rimessaggio a terra.
15. I cani vanno tenuti al guinzaglio in tutti gli spazi del Polo Nautico Vento di Venezia.
16. E’ obbligatorio gettare i rifiuti negli appositi contenitori distinti per tipologia (per eventuali chiarimenti rivolgersi alla direzione).
17. A norma della legge antinquinamento n° 152/99 è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, l’uso di W.C., il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell’ambito dell’approdo sia in acqua che sulla banchina, o pontili. E’ vietato lasciare i motori accesi per un tempo superiore a quello necessario per le manovre di ormeggio (es. prove motore o ricariche batterie) in qualunque orario.
18. Il ponte di attraversamento del canale deve essere sempre lasciato aperto, per consentire il passaggio delle imbarcazioni. Ogni utente è invitato a riaprire il ponte dopo l’uso.
19. E’ vietato lasciare oggetti sui pontili o nelle aree limitrofe (banchina, barena etc…). Qualsiasi oggetto rinvenuto verrà rimosso e smaltito senza preavviso. Le spese per l’intervento verranno addebitate ai proprietari.
20. E’ vietato dormire a bordo delle imbarcazioni in rimessaggio a terra.
21. Il cliente è tenuto ad avvertire la segreteria di VdV S.r.l. qualora terze persone usufruiscano o debbano
accedere sull’imbarcazione in assenza del proprietario.
22. È vietata la balneazione nell’area degli ormeggi.
23. E’ vietato fumare in tutti i locali del Polo Nautico Vento di Venezia. I clienti e i loro ospiti dovranno tenere un comportamento rispettoso della quiete e della tranquillità degli altri fruitori del Polo Nautico e delle esigenze delle altre attività di VdV.
24. Il cliente s’impegna a rispettare e a far rispettare ai suoi familiari e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ospiti, tutte le condizioni e i termini prescritti nel presente regolamento dichiarandosi responsabile nei confronti di XxX s.r.l., degli altri clienti e dei terzi in generale per i danni arrecati a persone e cose nel fruire del posto di ormeggio e degli altri servizi; si obbliga conseguentemente a tenere il cantiere sollevato e indenne da ogni responsabilità derivante dal comportamento proprio o dei propri ospiti/dipendenti/collaboratori.
Responsabilità - Assicurazione
25. Il cantiere non risponde del deterioramento o mancanza di materiale lasciato all’esterno dell’imbarcazione (e di facile esportazione), oppure stivato in gavoni accessibili dall’esterno e privi di idonee chiusure.
26. V.d.V. s.r.l. non è responsabile dei danni cagionati all’imbarcazione dagli eventi atmosferici, da
inquinamento (atmosferico o delle acque) o per fatti dolosi o colposi di terzi.
27. l’Armatore ha piena responsabilità dei danni, compresi quelli derivati da incendio, arrecati dalla sua imbarcazione, da suoi mezzi o da persone dipendenti o comunque ospitate, a terzi, cose, persone, impianti.
28. l’imbarcazione deve essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi, che comprenda tra i rischi assicurativi anche gli eventuali danni causati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti dell’approdo. L’esistenza di copertura assicurativa non esclude la prima responsabilità dell’Armatore. VdV S.r.l. non risponde dei danni che un proprietario causasse alle altre imbarcazioni della darsena.
29. VdV s.r.l. è esonerata da responsabilità per perdita dell’imbarcazione.
Servizi complementari di manutenzione e cantieristica
30. Nel caso in cui vengano commissionati al cantiere lavori da eseguirsi sulle imbarcazioni essi dovranno corrispondere ad un preventivo accettato dal cliente. Il corrispettivo dovrà essere versato per il 50% all’accettazione del preventivo ed il saldo prima della consegna, in mancanza di accordi scritti tra cantiere e committente, essi saranno addebitati secondo le tariffe in vigore presso VdV.
31. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sia per il rimessaggio che per i lavori del cantiere, saranno dovuti da parte del cliente gli interessi nella misura del tasso indicato dall’articolo 5 DGLS 231/02, pari al tasso ufficiale sconto adottato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti.
32. Alaggio e varo delle imbarcazioni va concordato con la direzione con un preavviso di 3 giorni e potrà avvenire negli orari di apertura del cantiere. Il cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per l’alaggio/varo, la mancanza o inesattezza di queste informazioni non potranno tramutarsi in responsabilità per VdV. Il trasporto dell’imbarcazione dall’ormeggio alla zona d’alaggio e viceversa è a carico del cliente o addebitata. L’imbarcazione deve essere pronta per le operazioni secondo le direttive del responsabile fornite al momento della prenotazione, l’eventuale smontaggio di attrezzature o altro materiale che costituisca intralcio verrà addebitato secondo tariffa oraria.
33. Il cliente non può eseguire lavori in proprio se non previa espressa autorizzazione di VdV s.r.l. secondo i tempi e le modalità da concordare tali da non comportare nessun intralcio e/o disagio alle normali attività di VdV.
34. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi macchina, attrezzatura o materiale di proprietà del
cantiere. L’uso di attrezzi e/o macchinari personali va concordata con la direzione VdV.
35. Le aree ed i locali di lavoro e servizio della darsena sono vietati ai non addetti. VdV S.r.l. declina ogni responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare dalla violazione della presente norma.
36. L’Armatore consente che i dati personali comunicati a VdV s.r.l. vengano trattati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto od in relazione ad adempimenti imposti da leggi e regolamenti, ovvero disposizioni legittimamente impartite da pubbliche autorità e di garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il cliente dovrà prendere visione dell’allegata nota informativa sui rischi e sulle prescrizioni in essa contenute.