CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Tra:
EUROPROGRESS SRL con sede in Santa Croce Sull’Arno ( PI ), Cf e P.Iva 01704990504 nonché iscritta all'Elenco dei mediatori creditizi istituito presso OAM al n° M266, in persona del suo legale rappresentante di seguito in breve “MEDIATORE CREDITIZIO”.
da una parte e:
Sig. |
Residente in Via n° |
Codice fiscale |
di seguito in breve, “CLIENTE”, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
OGGETTO del MANDATO
Il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta, di :
- effettuare consulenza creditizia: cioè fornire al CLIENTE informazioni, finalizzate o meno all’erogazione di una forma di finanziamento, affinché possa analizzare le operazioni di credito in essere e da intraprendere e le esigenze di tutela personali e famigliari, allo scopo di prendere decisioni razionali e pianificare consapevolmente gli interventi.
- mettere in contatto il Cliente – direttamente o indirettamente tramite altro mediatore creditizio – con le banche o le finanziarie disponibili a concedere uno o più contratti di finanziamento a favore del Cliente stesso e comunque in qualsiasi forma tecnica.
1. PRINCIPALI CONDIZIONI del FINANZIAMENTO
IL CLIENTE RICHIEDE :
a) un finanziamento pari ad euro : dichiara che i fondi rivenienti dal finanziamento richiesto saranno da lui destinati a
Il CLIENTE richiede inoltre che la durata del finanziamento sia di mesi e sia rimborsabile in rate con cadenza
b) una polizza assicurativa a copertura di un rischio pari a
2. DURATA e RECESSO
Il presente incarico viene conferito per la durata di 12 mesi e si intenderà tacitamente rinnovato per pari durata alla scadenza. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni inviato dalla Parte che intenda esercitarlo all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La cessazione del presente incarico – da qualsiasi causa determinata – non pregiudicherà il diritto del Mediatore creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.
3. OBBLIGHI del MEDIATORE CREDITIZIO
Nello svolgimento del presente incarico il Mediatore creditizio s’impegna a :
3.1. selezionare e comunicare preliminarmente per iscritto al Cliente – sulla base della propria esperienza e conoscenza del mercato creditizio – gli estremi delle banche o delle finanziarie (orientativamente fino a un massimo di tre, per ciascuna ipotesi negoziale proposta) tra i quali ricercare i finanziamenti;
3.2. individuare la banca / finanziaria che possa concedere le migliori condizioni per i finanziamenti nell’interesse del Cliente;
3.3. comunicare gli estremi della banca / finanziariadisponibile a concedere i finanziamenti richiesti dal Cliente, specificando l’ufficio o l’ente della banca / finanziaria in questione al quale indirizzare le corrispondenti domande;
3.4. fornire al Cliente l’eventuale ulteriore supporto consulenziale occorrente per la definizione dei contratti di finanziamento;
3.5. adempiere agli obblighi di identificazione, adeguata verifica e di conservazione delle informazioni e di segnalazione di operazioni ai sensi della normativa antiriciclaggio;
3.6. mantenere riservate le informazioni e/o la documentazione ricevute dal Cliente e utilizzarle esclusivamente per la finalità oggetto del presente incarico.
4. OBBLIGHI del CLIENTE
Il Cliente s’impegna a :
4.1 fornire tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste per consentire la selezione e l’individuazione della banca / finanziaria disponibile a concedere i finanziamenti / locazioni finanziarie / finanziamenti a consumatori;
4.2 comunicare con compiutezza e correttezza tutti i dati necessari per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ecc.;
4.3 comunicare e/o confermare per iscritto il proprio interesse ad acquisire i finanziamenti / locazioni finanziarie segnalati dal
Mediatore creditizio, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla segnalazione stessa;
4.4 pagare il corrispettivo di cui al successivo articolo 5.
5. CORRISPETTIVO
5.1 Per i contratti di finanziamento ottenuti dal Cliente a seguito della segnalazione del Mediatore creditizio, quest’ultimo avrà diritto a percepire i seguenti compensi:
a)
b)
Euro quale corrispettivo per apertura pratica
Compenso pari al ( per cento) dell’importo accordato dall’istituto erogante.
5.2 Salvo quanto stabilito negli ultimi due paragrafi del presente articolo, il diritto del Mediatore creditizio a percepire il corrispettivo di cui al precedente paragrafo sorgerà con l’accettazione della delibera di finanziamento e sarà esigibile dalla data di prima erogazione del finanziamento .
5.3 Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in un’unica soluzione, dietro presentazione di corrispondente fattura fiscale o progetto di notula da parte del Mediatore creditizio.
5.4 Qualora, dopo la prima erogazione del finanziamento questi si rifiuti di procedere con il perfezionamento della operazione senza giustificato motivo il Mediatore creditizio avrà comunque diritto a un compenso per l’attività espletata nella misura del 100% (cento per cento) di quello previsto nel paragrafo 5.1. che precede.
5.5 Qualora, dopo la positiva delibera del finanziamento la sussistenza di circostanze ostative riferibili al Cliente e da questi non precedentemente comunicate, portino all’impossibilità di perfezionare le suddette operazioni, il Mediatore creditizio avrà comunque diritto di ricevere un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto nel paragrafo 5.1. Resta, altresì, intesto che il Mediatore creditizio non può ritenersi in alcun modo responsabile per la mancata accettazione della domanda od erogazione del finanziamento né è tenuto a comunicare il motivo dell'eventuale declino della domanda di finanziamento.
Fatto e sottoscritto in 2 (due) esemplari originali
Luogo, Data
IL MEDIATORE IL CLIENTE
Le Parti sottoscrivono ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341 c.2 c.c. i seguenti articoli del presente contratto:art. 5 c. 4 (…) Corrispettivo dovuto per rinuncia cliente senza giustificato motivo art. 5 c.5 (…) Corrispettivo dovuto in caso di circostanze ostative riferibili al cliente
IL MEDIATORE IL CLIENTE