Situazione in cui PVA Italy s.r.l. compra da tutti: PVA cliente Condizioni generali di fornitura (CGF)
Situazione in cui PVA Italy s.r.l. compra da tutti: PVA cliente Condizioni generali di fornitura (CGF)
§1. Ambito di applicazione
(1) Per tutte le forniture di prodotti e servizi di qualsiasi tipo da PVA TePla AG e dalle sue consocia- te PVA Industrial Vacuum Systems GmbH, PVA Metrology & Plasma Solutions GmbH, PVA Crystal Growing Systems GmbH, PVA TePla Analytical Systems GmbH, PVA Löt - und Werkstoff- technik GmbH, PVA Control GmbH, PVA SPA Software Entwicklungs GmbH, PVA Vacuum Xxxxxxxxxx Xxxx GmbH, PVA Italy s.r.l. (di seguito denominato "Cliente"), si applicano esclusiva- mente le seguenti condizioni di fornitura.
(2) Le forniture, i servizi e le offerte del fornitore vengono effettuati esclusivamente sulla base delle presenti condizioni, se il Cliente è un imprenditore, una società di persone e di capitali, un ente pubblico o una società partecipata da ente pubblico, una corsorziata, un gruppo temporarneo di imprese. Si applicano anche a tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non nuovamente espres- samente concordate. Termini e condizioni generali divergenti, diversi, contrastanti o supplementari alle presenti condizioni, proposti dal Cliente, diventano parte integrante delle presenti condizioni di contratto, solo se il Fornitore ha espressamente accettato per iscritto la loro validità. Il requisito di espressa approvazione si applica in ogni caso, ad esempio anche se il Fornitore, pur a conoscen- za di eventuali termini e condizioni generali del Cliente, provvede incondizionatamente alla fornitu- ra.
(3) Eventuali accordi (individuali) specifici stipulati con il Cliente in singoli casi, che disciplinino termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi offerti dal Fornitore, incluse clausole accessorie, aggiunte e/o modifiche, prevarranno sulle CGF del Fornitore, purchè non contrarie a norme imperative di legge.
Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione, rettifica alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta da parte del Fornitore e saranno limitate al particolare acquisto e o fornitura per il quale vengono pattuite.
§2. Offerta e stipula del contratto
(1) Le offerte del Fornitore sono soggette a conferma da parte del Cliente e, in ogni caso, non sono vincolanti, a meno che la natura vincolante non sia stata espressamente indicata dal Fornitore nell'offerta. Ciò vale anche se il Fornitore ha fornito in anticipo al Cliente descrizioni dei prodotti o altri documenti. Un contratto è validamente stipulato solo quando il Fornitore conferma l'ordine per iscritto (accusa ricezione del PO (Purchase Order = ordine di acquisto).
(2) Disegni, illustrazioni, dimensioni, pesi o altri dati relativi alle prestazioni sono vincolanti per le parti, solo se espressamente concordati per iscritto e accettati per iscritto dal Fornitore.
(3) Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore in merito alla documentazione dell’offerta, ad illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; terzi non possono accedervi senza il previo consenso scritto del Fornitore.
(4) I documenti indicati come "riservati" non possono essere divulgati. In particolare, ma non esclusivamente, questo si riferisce alle offerte del Fornitore. Prima di trasmettere le offerte ricevute dal Fornitore a terzi, quando queste sono qualificate come “riservate”, il Cliente deve richiedere l'espresso consenso scritto del Fornitore.
In assenza di ordine, tutti i documenti secondo i punti 2.3 e 2.4 devono essere restituiti immediata- mente.
§3. Prezzi, condizioni di pagamento, compensazione, ritenzione
(1) Se non diversamente concordato, i prezzi si intendono franco fabbrica del Fornitore, escluso l'imballaggio.
(2) Salvo diversa indicazione, il Fornitore mantiene fermi i prezzi contenuti nelle offerte, contrasse- gnate come vincolanti per quattro settimane dalla data di invio dell'offerta.
(3) I prezzi indicati dal Fornitore non includono L'IVA; è indicata separatamente sulla fattura l’aliquota IVA applicabile il giorno della fatturazione.
(4) Salvo diverso accordo, le fatture del Fornitore sono pagabili entro 14 giorni dalla data di fatturazione senza alcuna detrazione da parte del Cliente e senza spese postali e altre spese a carico del Fornitore.
Tuttavia, il Fornitore si riserva la possibilità in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, di dare corso ad una fornitura, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. Il fornitore dichiara di riservarsi tale diritto al più tardi al momento nella conferma dell'or- dine. Vale a tal fine la data di ricezione del pagamento da parte del Fornitore.
Nonostante indicazioni diverse del Cliente, il Fornitore, che a sua volta avesse debiti precedenti nei confronti del Cliente, ha il diritto di compensare tali debiti precedenti con i pagamenti effettuati e informa il Cliente in merito alla compensazione effettuata. Ove fossero già maturati costi e interessi, il Fornitore ha il diritto di compensare un pagamento prima con i costi, quindi con gli interessi e infine con il servizio principale.
(5) Forniture parziali danno diritto al Fornitore di fatturare la relativa parte della fornitura.
(6) La detrazione di sconti e pagamenti a rate richiedono un accordo scritto speciale.
(7) Alla scadenza del suddetto termine di pagamento (3.4), il Cliente è inadempiente. Se il cliente è inadempiente, il Fornitore ha il diritto di richiedere interessi di mora per l'anno secondo il tasso legale vigente. È fatto salvo il diritto del Fornitore a un risarcimento per il maggiore danno, qualora provato e documentato.
(8) Se il Fornitore viene a conoscenza di circostanze che pregiudicano l’affidabilità creditizia del Cliente, in particolare se un assegno e/o una cambiale non vengono incassati o se pagamenti vengono interrotti o sospesi, o se viene presentata una domanda giudiziale per l’accertamento dello stato di insolvenza e procedure similari e affini, il Fornitore ha il diritto di esigere il pagamento dell’intero debito residuo.
(9) Il Cliente ha il diritto alla compensazione, per crediti maturati nei confronti del Fornitore, solo se le sue contropretese, risultano da titolo irrevocabile o sono incontestate o riconosciute per iscritto dal Fornitore.
Inoltre, il Cliente è autorizzato a esercitare il diritto di ritenzione, su beni che a sua volta il Fornitore ha acquistato dal Cliente, solo se la sua contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale e l’eventuale decisione sulla questione è divenuta irrevocabile o è incontestata o riconosciuta per iscritto dal Fornitore.
È esclusa la cessione di crediti esistenti o altri diritti nei confronti del Fornitore, è fatto salvo il § 354a del codice commerciale tedesco.
§4. Tempi di consegna, forniture parziali, ritardo nell'accettazione
(1) Per essere vincolanti, date o termini di fornitura richiedono la conferma scritta da parte del Fornitore. In tutti gli altri casi, date o termini di fornitura non sono vincolanti. La decorrenza dei tempi di consegna indicati dal Fornitore richiede il chiarimento e l'adempimento di tutte le condizioni tecniche, commerciali e ufficiali.
(2) Il rispetto del termine di consegna è soggetto all’approvvigionamento dei materiali. Il Fornitore si impegna a rispettare il termine di consegna, a condizione che non sopraggiungano eventi e situazioni, che determino un ritardo, al medesimo non imputabile. Il Fornitore informa il prima possibile il Cliente di eventuali ritardi che dovessero delinearsi.
(3) Il Fornitore ha diritto a procedere a consegne parziali di prodotti ed all’erogazione di servizi parziali, a condizione che:
− la fornitura parziale possa essere utilizzata dal Cliente nell'ambito della finalità contrattuale,
− sia garantita la consegna delle rimanenti merci ordinate,
− ciò non comporti oneri aggiuntivi significativi o costi aggiuntivi per il Cliente (a meno che il Fornitore non accetti per iscritto di assumersi tali costi).
La restituzione dell'imballaggio richiede un accordo separato.
(4) Il rispetto degli obblighi di fornitura e di prestazione del Fornitore presuppone l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi da parte del Cliente.
(5) Il termine di consegna è rispettato, se il bene oggetto della fornitura è stato consegnato al primo corriere o il Cliente è stato informato che la merce è pronta per la spedizione, qualora il Cliente scelga una modalità di spedizione propria o alternativa a quella proposta dal Fornitore.
(6) Se la consegna è soggetta a ritardi, a causa di forza maggiore, scioperi, calamità naturali o sanitarie, o di altri eventi non controllabili e imputabili al Fornitore, il termine di consegna è prorogato in modo adeguato, e, comunque in misura non superiore a sei mesi. La comunicazione deve essere data per iscritto al Cliente.
(7) Se il Cliente ritarda l'accettazione della merce o viola altri obblighi di collaborazione, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni subiti, oltre che alla rifusione delle eventuali spese e costi aggiuntivi. In questo caso, il rischio di perimento accidentale o deterioramento del bene acquistato si trasferisce al Cliente, nel momento in cui questi si rende inadempiente nell'accettazione del bene stesso.
(8) La messa in mora del Fornitore, mediante sollecito o contestazione scritta, può avvenire non prima di quattro settimane dopo la scadenza dell'obbligo del Fornitore di fornire una prestazione.
(9) Se il Cliente subisce un danno, a causa del ritardo nella consegna di beni per causa ascrivibile, anche colposamente, al Fornitore, il Cliente ha diritto a chiedere un risarcimento per tale ritardo.
Il risarcimento ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore di fornitura) per ogni intera settimana di ritardo, ma complessivamente non può superare il 5% del valore di del bene oggetto di contratto.
Le parti convengono che al Cliente non sia riconsciuto il diritto al risarimento all’eventuale maggior danno, derivante da consegna effettuata in ritardo bei beni oggetto di contratto.
§5. Montaggio, messa in servizio, assistenza
Nella misura in cui devono essere effettuati il montaggio, la messa in servizio o servizi di assisten- za, si applicano le condizioni corrispondenti che il Fornitore su richiesta mette a disposizione.
§6. Trasferimento di rischio
Il rischio si trasferisce in capo al Cliente non appena la merce sia stata consegnata al corriere che effettua il trasporto o abbia lasciato il magazzino del Fornitore, ai fini della spedizione (data di consegna).
Se la spedizione subisce un ritardo o diventa impossibile per cause non imputabili al Fornitore, il rischio viene trasferito in capo al Cliente, dopo la comunicazione scritta a questi che la merce è comunque pronta per la spedizione.
Al più tardi il rischio è trasferito al Cliente al momento della consegna della merce:
§7. Reclami e contestazioni per vizi
(1) Per i diritti del Cliente, in caso di difetti materiali, vizi di conformità a normative tecniche legali della merce (comprese forniture errate e in quantità minore, nonché montaggio non appropriato, istruzioni di montaggio insufficienti), si applicano le disposizioni di legge, se di seguito non diversa- mente specificato.
Se un difetto o un vizio si manifesta entro 6 mesi dal trasferimento del rischio di cui all’art. 6, si presume che l’oggetto fosse già difettoso o viziato al momento del trasferimento del rischio, a meno che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura dell’oggetto o del difetto.
Il Cliente, nei cui confronti viene esercitata un’azione di vizio da parte del consumatore/cliente finale o eccepito un vizio o un difetto, può esercitare a sua volta un’azione di regresso nei confronti del Fornitore.
In caso di vendita di un bene di nuova fabbricazione, il Cliente può chiedere al Fornitore che gli ha venduto il bene il ristoro delle spese che ha dovuto sostenere nei confronti del consumatore /cliente finale, se il difetto rivendicato da quest’ultimo era già presente quando il rischio è passato al Cliente.
Le richieste e le azioni di regresso di nei confronti del Fornitore sono escluse se la merce difettosa è stata trasformata da parte del Cliente o di un altro imprenditore, ad es. mediante dall'installazione in un altro prodotto.
(2) L'oggetto o il bene è privo di difetti materiali se ha la qualità concordata al momento del trasfe- rimento del rischio. Se la qualità non è stata concordata, l'articolo o il bene è privo di difetti di materiale, se è idoneo all'uso previsto dal contratto, altrimenti, o se è adatto ad un uso normale o all’uso convenuto e ha una qualità pari ad articoli dello stesso genere e tipo.
(3) Si considera sussiste un difetto o vizio materiale anche quando è stata concordata l’installazione ad opera del Fornitore e l'installazione stessa non sia stata eseguita in modo corretto dal Fornitore o dai suoi ausiliari.
Inoltre, integra un difetto o vizio materiale anche quando, un articolo sia destinato al montaggio e le istruzioni di montaggio siano difettose e/o imprecise, a meno che l'articolo non sia stato, in ogni caso, montato correttamente.
(4) Il Fornitore consegna al Cliente il bene o l’oggetto concordato, nella quantità richiesta e concor- data.
(5) Il Cliente ha l’obbligo di ispezionare la merce immediatamente dopo la consegna da parte del venditore e, se viene riscontrato un difetto o un vizio, deve informare per iscritto immediatamente il Fornitore
Se il Cliente non lo comunica al venditore, la merce o i beni si considerano approvati, a meno che il difetto o il vizio non fosse riconoscibile durante l'ispezione.
Se un tale difetto o vizio si manifesta in un momento successivo, la contestazione deve essere effettuata senza indugio dopo la scoperta e per iscritto; in caso contrario le merci si considerano approvate anche in considerazione di tale difetto.
Se il Fornitore ha nascosto il difetto o il vizio in modo fraudolento, non può invocare l’applicazione delle disposizioni precedenti.
Se il Cliente omette di ispezionare e/o contestare i difetti immediatamente riscontrabili e riconoscibi- li, secondo l'ordinaria diligenza, o li contesti in modo errato, la responsabilità del Fornitore per i vizi è esclusa, a meno che il Fornitore abbia dichiarato che la cosa ne era esente.
Il Fornitore ha il diritto di subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento da parte del Cliente del prezzo di acquisto dovuto. Tuttavia, il Cliente ha il diritto di trattenere una parte ragione- vole del prezzo di acquisto, in relazione al difetto al vizio riscontrati.
(6) Se il bene fornito è difettoso, il Fornitore può scegliere se adempiere ai suoi obblighi eliminando il difetto o il vizio (riparazione) o fornendo un bene privo di difetti (sostituzione). È fatto salvo il diritto del Fornitore di rifiutare l’adempimento, mediante eliminazione dei difetti, quando per le modalità, la tipologia dell’adempimento o per altre circostanze sopravvenute, ciò risulti eccessivamente onero- so e sproporzionato.
(7) Il Cliente non ha diritto di compensare il proprio debito con il Fornitore con le spese sostenute nell’ambito dell’esecuzione dell’adempimento successivo, in particolare per i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiali, se le spese aumentano, quando il bene è stato trasferito in un luogo diverso dal luogo di adempimento, a meno che il trasferimento sia imposto dall'uso previsto del bene.
(8) Il Cliente deve garantire al Fornitore il tempo necessario e l’opportunità concreta di provvedere all’adempimento successivo, quando chieda la rimozione e/o l’eliminazione del difetto dovuto, in particolare deve consegnare e/o mettere a disposizione dell Fornitore il bene contestato, a fini dell’ispezione e dei successivi adempimenti, per sanare il vizio o il difetto.
(9) Nel caso di richiesta di sostituzione del bene, il Cliente deve restituire il bene difettoso al Fornitore, comprensivo di imballaggio. La sostituzione del bene non comporta a carico del Fornito- re né lo smontaggio del bene difettoso, né la nuova installazione, se il Fornitore non era in origine obbligato a installarlo.
(10) La riparazione è considerata fallita dopo il secondo tentativo infruttuoso.
Se la seconda riparazione fallisce dopo un ragionevole termine e/o la sostituzione del bene non è possibile o non può essere pretesa, il Cliente può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzio- ne del contratto. La richiesta di risarcimento è ammessa solo se si verificano le condizioni di cui all’art. 9.
(11) In caso di naturale usura, l’eventuale reclamo o contestazione per difetti e vizi è escluso.
Il Cliente non può domandare la risoluzione del contratto, se il difetto è insignificante e se non risulta che la cosa o il bene non abbiano le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso cui è destinata.
(12) Per il software valgono le seguenti disposizioni: il Fornitore garantisce che il software fornito al Cliente corrisponda alle specifiche del programma richieste dal Fornitore, a condizione che il software sia installato sui dispositivi previsti dal Fornitore, in conformità con le linee guida indicate dal Fornitore.
Inoltre, il reclamo e/o le contestazioni sono ammessi solo per difetti del software, che possono ripetersi in qualsiasi momento.
Il Fornitore si impegna a rimediare a tutti i difetti non insignificanti, al ricorrere delle condizioni di cui al comma precedente, per l'uso previsto dal contratto, riservandosi il diritto di provvedere, a sua discrezione, a seconda dell’incidenza e natura del difetto, o installando una nuova versione software, migliorata e implementata, o impartendo istruzioni su come rimediare o aggirare l’effetto del difetto.
Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile del non corretto funzionamento del software o di parte delle sue funzioni, quando dette funzioni non sono state espressamente concordate per iscritto con il Fornitore.
(13) Qualsiasi pretesa legata al reclamo o denuncia di vizi e difetti è nulla, se non sono rispettate le istruzioni d’uso o di manutenzione del Fornitore, se vengono apportate modifiche ai beni o alle prestazioni fornite, se vengono sostituiti componenti o utilizzati materiali di consumo che non soddisfano le specifiche originali, oppure se vi sono influssi inadeguati di tipo chimico, elettrochimi- co o elettrico, in presenza di uso inadatto o improprio, montaggio o messa in servizio non corretti da parte del Cliente o di terzi.
(14) L’azione di denunzia di vizi al Fornitore si prescrive in un anno dalla consegna del bene o del materiale o dal collaudo finale dell’intero impianto da parte del Cliente finale.
§8. Diritti di proprietà industriale e d'autore
(1) Se entro un anno dalla consegna del bene acquistato, nei confronti del Cliente vengono presentati reclami e/o azioni in merito all'utilizzo del bene acquistato, a causa della violazione del diritto di proprietà industriale o d’autore, il Fornitore, laddove possibile, si impegna a porre rimedio a tale situazione trasferendo o facendo acquisire al Cliente i diritti per poter continuare a utilizzare il bene.
Xxxxxxxxxxx è che il Cliente informi immediatamente il Fornitore per iscritto di tali reclami da parte di terzi, fatte salve al Fornitore tutte le contromisure e azioni stragiudiziali esperibili.
Se al ricorre delle condizioni di cui ai commi precedenti, non sia possibile per il Cliente continuare a utilizzare il bene acquistato, a condizioni economicamente giustificabili, si concorda che il Fornitore, per rimediare alla violazione, può, a sua discrezione, modificare o sostituire il bene acquistato o ritirarlo rimborsando il prezzo di acquisto corrisposto dal Cliente, detratto un importo che tenga conto dell’usura del bene.
(2) Sono esclusi reclami o contestazioni nei confronti del Fornitore, se le violazioni della legge sono causate dall’utilizzo non conforme al contratto del bene acquistato. Per il resto si applicano le norme di cui all’art. 9.
(3) Il Fornitore non è responsabile per le violazioni di legge causate dal bene acquistato, se questo è stato realizzato sulla base di documenti di costruzione o altre specifiche, anche tecniche, fornite dal Cliente. In questo caso, il Cliente manleva fin da ora il Fornitore da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni.
§9. Limitazione di responsabilità
(1) In tutti i casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il Fornitore è tenuto al risarcimen- to dei danni e/o al rimborso di spese sostenute dal Cliente solo nei termini e nella misura di seguito indicati:
a) in caso di dolo e colpa grave nella fornitura di beni e materiali attinti da vizi e difetti, per lesioni personali derivanti da difetti del prodotto o del bene;
La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.
b) In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale che conferisce al contratto il suo carattere tipico, il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contrat- to o la cui violazione compromette il raggiungimento dello scopo del contratto, il Forni- tore risponde solo per l'importo del danno prevedibile al momento della conclusione del contratto, che si sarebbe potuto prevenire in assenza di violazione; danno che viene comunque limitato a 200.000 EUR per sinistro, in totale fino a un massimo di
500.000 EUR dal presente contratto o nel caso in cui la limitazione di responsabilità non sia commisurata al rischio tipico del contratto, limitato al tipico, ragionevole danno prevedibile.
c) Per quanto riguarda la perdita di dati, imputabile ad un viizio o difetto del programma, l’entità del risarcimento danni corrispoonde ai costi di ripristino (restorage) che sareb- be stato necessari, in presenza di regolare attività di backup dei dati da parte del Cliente e in conformità con il rischio da parte del Cliente, secondo una corretta valu- tazione del rischio. La responsabilità del Fornitore è esclusa in assenza di procedure di back up e di disaster recovery o quando le stesse risultano inidonee al rischio, cui sono soggetti i dati del Cliente.
(2) Laddove ne sussistono le conzioni, è ammesso il concorso di colpa.
3) Per tutti i reclami nei confronti del fornitore per danni o rimborsi di spese inutili nel caso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, vale un termine di prescrizione di un anno. Il termine di prescrizione scade al più tardi 5 anni dopo l'insorgere del diritto. Le disposizioni delle frasi da 1 a 3 del presente paragrafo non si applicano alla responsabilità in caso di dolo o colpa grave o in caso di lesioni personali, ai casi riguardanti la legge sulla responsabilità del prodotto o ai casi di violazione degli obblighi di cui al punto 9.1 b). Rimane inalterato dalle disposizioni del presente paragrafo, il diverso termine di prescrizione per i reclami dovuti a difetti materiali e violazioni giuridiche.
§10. Riserva di proprietà
(1) Fino a quando non sono soddisfatti tutti crediti (inclusi tutti i saldi delle partite correnti) vantati dal Fornitore nei confronti del Cliente a qualsiasi titolo, pretesa e/o ragione, al Fornitore sono garantite la seguente garanzie, che saranno svincolate in tutto o in parte su richiesta del Fornitore, nella misura in cui il loro valore di realizzo supera in modo persistente i crediti di oltre il 10.
(2) Il bene acquistato rimane di proprietà del Fornitore (merce riservata).
(3) Anche nell’ipotesi di'elaborazione e trasformazione del bene, ancorché eseguita da xxxxx, essa si ritiene sempre eseguita per il Fornitore in quanto produttore; il Forntiore ha diritto alla comproprie- tà al nuovo bene nella misura del rapporto tra il valore della merce riservata (valore della fattura) e quello del nuovo bene. In questo caso, il Cliente funge gratuitamente da depositario del bene per il Fornitore. Se il Cliente rivende il nuovo bene, si applica il paragrafo 10.3.
(4) Il Cliente ha il diritto di elaborare e vendere la merce riservata nell’ambito della normale attività, purché non sia moroso, ossia non sia decorso il termine di cui all’art. 2.4. Non sono ammessi la costituzione in pegno o cessioni a titolo di garanzia.
Il Cliente è tenuto ad assicurare la merce riservata contro i comuni rischi. A titolo di garanzia, il Cliente cede fin da ora al Fornitore per intero i crediti derivanti dalla rivendita o da altro titolo (assicurazione, azione non autorizzata) della merce oggetto di riserva di proprietà (compresi tutti i crediti a saldo in conto corrente). Il Fornitore accetta la cessione. Il Fornitore autorizza, salvo revoca, il cliente a riscuotere i crediti ceduti al Fornitore per suo conto e a proprio nome. Questa autorizzazione alla riscossione diretta può essere revocata solo se il Cliente non rispetta corretta- mente i suoi obblighi di pagamento.
(5) In caso di rivendicazioni di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare pignoramenti e procedure (preliminari) di insolvenza, il Cliente farà presente la sussistenza del diritto di proprietà del Fornitore e informerà immediatamente il Fornitore, in modo che possa far valere i suoi diritti.
(2) Il Fornitore dichiara che tratta i dati ricevuti dal Cliente in conformità delle normative nazionali ed europea in materia di protezione di dati personali
Il Fornitore deve osservare le disposizioni di legge sulla protezione dei dati. In particolare, i dipen- denti del Fornitore sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati.
(3) I dati personali sono inoltre conservati presso le società del gruppo e gli enti erogatori (art. 6 comma 1-1, lett. f) RGPD in combinato disposto con il considerando 48).
§13. Legge applicabile, foro competente
(1) Alle presenti condizioni di fornitura e all'intero rapporto tra Fornitore e Cliente, si applicano le leggi della Repubblica Federale Tedesca escludendo il diritto dei conflitti di legge e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.
(2) Se il Cliente è Cliente è un imprenditore (art. 2082 c.c.), una società di persone e di capitali, un ente pubblico o una società partecipata da ente pubblico, una corsorziata, un gruppo temporarneo di imprese, per tuttte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dall’interpretazione e dall’esecuzone de presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello in cui ha sede legale il Fornitore, a meno che non sia obbligatoria la competenza di un diverso foro. Tuttavia, il Cliente ha il diritto di citare in giudizio il Fornitore presso il Foro in cui ha sede il Cliente.
Luogo e data
PVA Italy s.r.l. XXXXX
Il Cliente dichiara di avere approfonditamente esaminato nonché di approvare specifica- tamente il contenuto delle seguenti clausole: 1., 2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4., 6., 7.1,
7.2, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 9., 10., 11., 13.2.
Luogo e data
XXXXX
Qualora la terza parte non sarà in grado di rimborsare al Fornitore le spese giudiziarie o stragiudi- ziali sostenute per l’esercizio dei suoi diritti, dette spese saranno rifuse dal Cliente al Fornotire
stesso.
(6) Se nel paese dove opera il Cliente o dove questi ha la propria sede legale, la validità della riserva di proprietà è legata a requisiti formali speciali o particolari o ad altri requisiti o adempimenti specifici, è onere del Cliente soddisfare tali requisiti.
Le spese per gli oneri di cui al punto 6) e le attività connesse sono interamente a carico del Cliente.
§11. Diritti sul software
(1) Il cliente riceve un diritto non esclusivo e non trasferibile, illimitato all'uso esclusivamente interno del software, nonché le sue modifiche, aggiunte ed estensioni e documentazione associata.
(2) Al Cliente non derivano altri diritti al software e alla documentazione, oltre a quelli menzionati al precedente comma 1, in particolare il Fornitore rimane l'unico proprietario dei diritti d'autore. Il cliente non è autorizzato a mettere a disposizione di terzi il software, a copiare e riprodurre in altro modo il software, la documentazione relativa e eventuali successive modifiche, integrazioni o estensioni, senza il previo consenso scritto del Fornitore, a meno che la riproduzione non sia effettuata allo scopo di creare una copia di backup, che deve essere contrassegnata come tale.
(3) La retroversione del codice di programma fornito in altre forme di codice (decompilazione) è consentita alle condizioni degli artt. 64 bis e ss della Legge 22 aprile 1941 della legge italiana sul diritto d’autore e dell’art. § 69 e) della legge tedesca sul diritto d’autore (UrhG), allo scopo di garantire l'interoperabilità di un software indipendente con il software parte del contratto. Le informazioni di interfaccia necessarie per garantire l'interoperabilità possono essere richieste al Fornitore dietro pagamento di un modesto contributo alle spese.
(4) Fatti salvi accordi diversi, non è consentita la memorizzazione simultanea, la conservazione o l'utilizzo del software su più di un dispositivo hardware. Se il Cliente desidera utilizzare il software su più configurazioni hardware contemporaneamente, ad esempio per consentirne l’uso a più dipendenti, deve acquistare un numero adeguato di pacchetti software e/o licenze.
(5) Il cliente è tenuto a impedire l'accesso non autorizzato al software e alla documentazione relativa da parte di terzi, adottando le opportune precauzioni. I supporti dati originali forniti e la copia di sicurezza devono essere conservati in un luogo protetto contro l'accesso di terzi. Il Cliente manleva il Fornitore dal danno causato dalla violazione di questo dovere. I dipendenti del Cliente devono essere informati sull’obbligo del rispetto delle presenti condizioni contrattuali e delle disposizioni di legge sul diritto d’autore.
§12. Riservatezza
(1) Se non diversamente ed espressamente concordato per iscritto, le informazioni inviate al Fornitore in relazione agli ordini non sono considerate riservate.