CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COS.MO S.r.l. Rel. 2014
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO XXX.XX S.r.l. Rel. 2014
Xxx.Xx S.r.l., corrente in Pianezza – xxx Xxxxxx 00/00/00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. TO900585 - P.IVA 07521400015
di seguito semplicemente detto “Committente” Premesso che:
• Tutti i contratti di acquisto di materiali, componenti od accessori effettuati dal Committente, stipulati con decorrenza dalla data di effetto sotto indicata, sono soggetti alle seguenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) rese disponibili al Fornitore, eccetto ove modificato con pattuizioni specifiche scritte.
• Nel presente contratto con il termine “Fornitore” viene indicata la Persona, Ditta o Società che, in forza dell’accettazione di un ordine di acquisto emesso dal Committente, fornisce materiali, componenti, accessori o servizi alla Committente stessa, od a terzi da questi indicati, in relazione alla produzione di Modelli, Stampi e Stampate, in vetroresina e/o carbonio, od altri beni con marchio “Xxx.Xx” ovvero con altri marchi ma, comunque, riferibili all’attività svolta dal Committente.
• Con l’accettazione della proposta d’ordine su cui siano richiamate le presenti CGA, ovvero mediante la semplice esecuzione dell’ordine stesso, il Fornitore accetta integralmente le presenti CGA mentre le eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal Fornitore medesimo sono da considerarsi integralmente superate dalle presenti pattuizioni.
• Le presenti CGA si applicano a tutti i contratti di fornitura stipulati da oggi e fintanto che non venga emessa una nuova versione delle stesse. Le versioni successive delle CGA Xxx.Xx riporteranno la data dalla quale le stesse diverranno efficaci e quindi applicabili ai contratti di fornitura da tale momento stipulati.
Premesso altresì che:
1. Il Committente è impresa che opera nel settore nautico e industriale realizzando, nel comprensorio di Pianezza, particolari in vetroresina e carbonio con le diverse tecnologie esistenti, attraverso un processo a matrice industriale;
2. E’ primario interesse del Committente garantire che il proprio prodotto abbia elevati livelli di sicurezza, qualità, affidabilità, aggiornamento tecnico, servizio a costi altamente competitivi;
3. Il Fornitore, con riferimento alla sua specifica attività, ritiene di essere in grado di contribuire alla realizzazione di tale essenziale interesse del Committente, ponendo le condizioni per la instaurazione e lo sviluppo di rapporti di fornitura tra le Parti;
4. Il Committente ed il Fornitore si danno altresì reciprocamente atto della importanza del ricorso a meccanismi di integrazione organizzativa (just in time, auto-certificazione, auto- qualificazione, ecc.), cosa che richiede l’instaurazione tra di essi di un elevato livello di cooperazione;
5. Su tali presupposti, il Committente intende acquistare, per l’utilizzo per il primo impianto e quali parti di ricambio, prodotti dal Fornitore, il quale accetta;
6. Il Committente ed il Fornitore intendono quindi stabilire con le presenti CGA la disciplina applicabile ai rapporti di fornitura che si costituiranno tra il Committente, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra, rinviando al singolo ordine ovvero all’accordo di Gruppo eventualmente vigente, i prezzi e le condizioni di pagamento dei prodotti stessi.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il Committente ed il Fornitore si obbligano a tutto quanto segue:
I - DEFINIZIONI ED OGGETTO 1 - DEFINIZIONI
Nelle Condizioni Generali la terminologia utilizzata avrà il significato loro attribuito in Allegato 1.
2 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali, le quali fissano i termini e le condizioni che disciplinano i Contratti di Fornitura come definiti all’art. 12.
Ai Contratti di Fornitura non si applicano le eventuali condizioni generali di vendita standard o meno predisposte dal Fornitore.
II - PRODOTTI CONTRATTUALI
3 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CONTRATTUALI
Le caratteristiche dei Prodotti Contrattuali sono indicate nell’Ordine e/o nella Documentazione di Prodotto e risultano altresì dalle eventuali Norme Tecniche del Committente richiamate.
4 - QUALITÀ DEI PRODOTTI CONTRATTUALI
Il Fornitore si obbliga a porre in essere le attività necessarie a garantire la qualità dei Prodotti Contrattuali.
In particolare, il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere in esercizio mezzi e processi produttivi e di controllo tali da garantire in maniera permanente ed affidabile la consegna al Committente di Prodotti Contrattuali esenti da Difetti.
5 - TRACEABILITY
Il Fornitore adotterà ed applicherà procedure idonee a garantire la traceability di tutti i Prodotti Contrattuali forniti, utilizzando la marchiatura a lotto (settimana /mese/anno ovvero mese/anno) ovvero per singolo numero di serie. Il Fornitore comunicherà al Committente, dietro semplice richiesta, le registrazioni relative ai prodotti forniti, in modo tale da permettere al Committente un idoneo controllo.
6 - NUMERI DI CODICE
I Prodotti Contrattuali potranno dover venire identificati dal Fornitore con il numero di codice ad essi attribuito dal Committente, a richiesta del Committente stesso e senza alcun sovrapprezzo.
Il Fornitore riconosce che tali numeri di codice fanno parte di un sistema numerico complesso predisposto dal Committente per la catalogazione, l’identificazione e la gestione dei Prodotti Contrattuali.
7 - MARCHI
Il Fornitore si obbliga ad apporre sui Prodotti Contrattuali e sulle confezioni dei Prodotti Contrattuali destinati al Committente i marchi indicati dal Committente, in conformità alle istruzioni a lui di volta in volta impartite.
L’applicazione sui Prodotti Contrattuali dei Marchi del Committente, da soli o in combinazione con il marchio del Fornitore, non potrà in nessun caso intendersi come concessione di licenza d’uso dei suddetti marchi al Fornitore.
I Prodotti Contrattuali contrassegnati in tale modo con marchi del Committente potranno essere forniti esclusivamente al Committente stesso.
Quanto qui previsto non pregiudica la facoltà del Fornitore di immettere sul mercato i suoi Prodotti con il proprio marchio, ma senza Marchi del Committente, purché tali Prodotti non costituiscano oggetto di brevetto od altro titolo di proprietà industriale del Committente o di terzi che abbiano concesso licenza al Committente.
8 - DOCUMENTAZIONE
Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano soggetti a Normative, il Fornitore predisporrà e farà predisporre dai suoi sub-fornitori la documentazione specifica relativa alla qualificazione, certificazione e/o omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l’altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate, certificate od omologate le caratteristiche interessate.
Tale documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 anni dalla data di cessazione della produzione del singolo Prodotto Contrattuale e dovrà essere consegnata in copia al Committente all’atto della prima fornitura ovvero, nel caso di prodotti destinati ad essere collaudati o certificati per lotti, all’atto della fornitura dei singoli lotti.
Detta documentazione costituisce parte integrante della Fornitura del Prodotto Contrattuale e, pertanto, eventuali omissioni o difformità verranno considerate e trattate quali non conformità del prodotto contrattuale stesso o del lotto di prodotti contrattuali forniti.
Laddove le autorità competenti decidano di effettuare controlli od ispezioni presso il Committente sui metodi di produzione e di collaudo dei Prodotti Contrattuali e sulla relativa documentazione, il Fornitore accetta che tali controlli ed ispezioni possano essere effettuati anche presso la propria Azienda e presso quelle dei propri subfornitori.
9 - ASSISTENZA POST-INSTALLAZIONE
Il Fornitore fornirà al Committente, se da questi richiesto, con congruo anticipo rispetto all’inizio della fornitura dei Prodotti Contrattuali:
I. le informazioni e la collaborazione tecnica necessarie alla definizione tecnica dei ricambi, della scomposizione dei Prodotti Contrattuali e dei relativi cicli di diagnosi e riparativi.
II. le procedure di diagnosi e riparazione in sede assistenziale dei Prodotti Contrattuali di proprietà industriale del Fornitore o sviluppati dal Fornitore in Codesign con il Committente.
10 - DURATA FORNITURA RICAMBI
Il Fornitore fornirà al Committente i ricambi dei Prodotti Contrattuali, nei quantitativi e nei tempi necessari per permettere al Committente di soddisfare le esigenze di garanzia e di assistenza postvendita di Modelli, Stampi e Stampate prodotte dal Committente medesimo, in conformità con i migliori standard di soddisfazione del Cliente finale, fino alla scadenza del decimo anno dalla data di cessazione dell’impiego dei Prodotti Contrattuali da parte del Committente.
I relativi prezzi di fornitura saranno concordati sulla base dell’ultimo prezzo pagato per i Prodotti Contrattuali destinati al primo equipaggiamento, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti dal Committente.
III – QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE E DELLE FORNITURE
11 – PRESCRIZIONI QUALITATIVE PER IL FORNITORE E LA FORNITURA
Il Committente ha la facoltà di ammettere il Fornitore al regime di Auto qualificazione in funzione alla implementazione presso quest’ultimo di un Sistema Qualità certificato da terzi ovvero giudicato idoneo dal Committente stesso.
Il Fornitore si impegna a rispettare le pattuizioni indicate nell’Allegato 3 e negli Allegati 3/a, 3/b e
3/c con riferimento alla qualificazione del Fornitore e della sua produzione. Il rispetto di quanto sopra costituisce elemento essenziale per il Committente.
IV - SVILUPPO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA 12 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Il Contratto di Fornitura si perfeziona attraverso l’emissione da parte del Committente e l’accettazione da parte del Fornitore di un Ordine o mediante scambio di corrispondenza commerciale avente il medesimo contenuto.
L’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore può avvenire sia in forma espressa, mediante dichiarazione di accettazione in calce all’Ordine stesso o con atto autonomo, ovvero in forma implicita mediante principio di esecuzione dell’Ordine medesimo.
Con l’accettazione dell’Ordine il Fornitore dichiara implicitamente di accettare incondizionatamente le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA), compresi i suoi allegati. Le presenti CGA sono preventivamente conoscibili al Fornitore in quanto presenti sulla pagina web del sito del Committente.
Il Contratto di Fornitura è costituito dall’Ordine, dalle Condizioni Generali ed allegati come eventualmente derogati dalle Pattuizioni Specifiche ed integrati dallo Specifico Prodotto.
13 -PERSONE AUTORIZZATE
Il Fornitore deve definire e comunicare al Committente i nominativi delle persone, all’interno della propria organizzazione, incaricate di tenere i rapporti con il Committente in relazione alle seguenti funzioni:
• Funzione Acquisti;
• Funzione Tecnica;
• Funzione Produzione/Stabilimenti;
• Funzione Sviluppo Prodotto (quando applicabile);
• Funzione Amministrativa/Contabile;
• Funzione Qualità;
Qualsiasi problematica di natura commerciale e/o economica, affrontata e definita con gli Enti competenti del Committente, deve essere concordata per scritto esclusivamente con le persone autorizzate della Funzione Acquisti del Committente. Qualsiasi accordo raggiunto non seguendo questa disposizione sarà ritenuto nullo dalle parti in mancanza di specifica convalida scritta.
14 - ATTREZZATURE SPECIFICHE DI PROPRIETÀ DEL CANTIERE
Le attrezzature specifiche (attrezzature specifiche, attrezzature di controllo etc.), ordinate dal Committente al Fornitore o messe a sua disposizione dal Committente per l’esecuzione dell’ordine, sono di esclusiva proprietà del Committente.
Il Fornitore è responsabile di custodire e utilizzare tali attrezzature con la massima attenzione e cura ed in ottemperanza ai vincoli legislativi in materia di sicurezza.
In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:
a) Xxxxxxxxxxxxx, registrarle e contrassegnarle come di proprietà del Committente (od eventualmente del soggetto indicato dal Committente);
b) Provvedere alla loro copertura assicurativa contro l’incendio, il furto, il vandalismo, la manomissione, i disastri naturali ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili, a spese del Fornitore e a beneficio del Committente;
c) Provvedere a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria;
d) Segnalare tempestivamente al Committente, nei casi diversi da quelli richiamati dal precedente paragrafo le eventuali modifiche, riparazioni straordinarie, le sostituzioni, i rifacimenti che si ritengano necessari, con la massima urgenza, restando inteso che spetterà al Committente ogni decisione circa l’attuazione di tali riparazioni, sostituzioni o rifacimenti. Tali modifiche, riparazioni straordinarie, sostituzioni e rifacimenti si intenderanno a carico del Committente medesimo sempre che non siano dovuti a incidenti, a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest’ultimo;
e) Non trasferirle al di fuori dei propri stabilimenti, anche se presso un sub-fornitore, in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente;
f) Consentire agli incaricati del Committente di controllare il registro di inventario, nonché le modalità della loro conservazione e utilizzazione ed il loro stato di uso;
g) Non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie, fideiussioni e/o ipoteche;
h) Non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione di ordini del Committente senza il preventivo assenso scritto del Committente stesso;
i) Curare che le stesse non siano visibili e/o ispezionabili da terzi specialmente se trattasi di persone direttamente od indirettamente in contatto od in relazione con concorrenti attuali o potenziali del Committente;
j) Conformarsi alle istruzioni del Committente in ordine alla loro riconsegna, rottamazione o conservazione per eventuali ulteriori forniture destinate al Committente stesso al momento della cessazione o saldo della fornitura per la quale vengono impiegate.
15 - ATTREZZATURE SPECIFICHE ACQUISTATE CON CONTRIBUTO DEL COMMITTENTE
Alla cessazione, per qualsivoglia ragione, della fornitura dei Prodotti Contrattuali, il Committente avrà opzione per l’acquisto, ad un prezzo pari al residuo ammortamento, delle Attrezzature Specifiche per le quali lo stesso Committente abbia riconosciuto e corrisposto al Fornitore, in quota sul prezzo dei Prodotti Contrattuali, l’ammortamento, mediante assegnazione al Fornitore di una parte dei propri fabbisogni di Prodotti Contrattuali.
Tale opzione potrà essere esercitata dal Committente, mediante semplice comunicazione scritta che dovrà pervenire a destinazione entro novanta giorni dalla cessazione della fornitura.
Il Fornitore si obbliga altresì a:
a) Non trasferire le Attrezzature Specifiche di cui al precedente paragrafo fuori dai propri Stabilimenti, se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente consentito per iscritto dal Committente;
b) Permettere agli incaricati del Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità di conservazione ed utilizzazione delle Attrezzature Specifiche di cui al precedente paragrafo nonché il loro stato d’uso;
c) Non cedere a terzi a qualsiasi titolo tali attrezzature e non costituire su di esse garanzie di qualsiasi tipo;
d) Conformarsi alle istruzioni che verranno fornite dal Committente in ordine alla cessione e consegna al Committente stesso e/o alla conservazione per eventuali forniture di ricambi delle Attrezzature Specifiche di cui al precedente paragrafo al momento della cessazione della fornitura dei Prodotti Contrattuali per i quali vengono impiegate;
e) Provvedere, a sue spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali attrezzature.
16 - ATTREZZATURE SPECIFICHE NON DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Nel caso di attrezzature non di proprietà del Committente, ma che realizzano presso il Fornitore una fornitura per il Committente su suo disegno, è fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzarle per forniture a terzi, a meno di diversa pattuizione scritta.
Al momento della cessazione della fornitura, il Committente avrà il diritto di chiedere la proprietà dell’attrezzatura in oggetto, dietro compenso da versarsi al Fornitore secondo contratto appositamente stipulato.
17 - SEMILAVORATI E ALTRI MATERIALI
Le disposizioni dell’articolo 14 si intendono applicabili, per quanto compatibile, anche ai semilavorati e altri materiali di proprietà del Committente e che questi abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l’esecuzione dell’ordine.
18 - AFFIDABILITÀ, QUALITÀ E CONTROLLI
Il Fornitore si obbliga ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l’affidabilità e l’idoneità delle forniture all’impiego previsto nonché la loro conformità alle prescrizioni normative e qualitative.
I risultati di tali controlli e prove non vincoleranno il Committente, che si riserva di dare il benestare di fornitura a suo giudizio e comunque al termine del processo di validazione prodotto, la cui finalità è quella di certificare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità ed affidabilità.
Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione solo dopo aver ricevuto il benestare del Committente, secondo quanto disposto dall’Allegato3.
E’ comunque inteso che il benestare di fornitura del Committente non esonera né diminuisce le responsabilità e le garanzie del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a porre in essere e mantenere i mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che le forniture siano in ogni momento affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche del Committente.
Ferme restando le responsabilità e gli obblighi derivanti da quanto sopra, il Fornitore si obbliga a conformarsi alle prescrizioni contenute nel citato Allegato3.
19 - GESTIONE DELLE MODIFICHE
Nessuna modifica sulle forniture o sul processo può essere introdotta dal Fornitore nella realizzazione delle forniture se non a seguito di autorizzazione scritta del Committente.
Nel caso di modifiche richieste dal Committente, il Fornitore si impegna a modificare prontamente e correttamente le caratteristiche delle forniture ordinate nei limiti delle proprie capacità produttive e nel rispetto delle esigenze concordate con il Committente.
Il Fornitore è tenuto a segnalare al Committente le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche funzionali delle forniture, nonché le innovazioni tecnologiche che possono influire sul rapporto qualità/prezzo.
20 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
Il Fornitore si impegna a consegnare solo forniture la cui conformità alle richieste del Committente sia stata dal primo controllata, nelle quantità richieste dal Committente e dichiarate dal Fornitore stesso.
La consegna delle forniture, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento della proprietà delle forniture dal Fornitore al Committente, avviene all’atto della consegna delle forniture stesse presso lo stabilimento di destinazione del Committente come indicato nell’Ordine, salvo diverso specifico preventivo accordo.
La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione e, ove del caso, la spedizione ed il trasporto delle forniture devono avvenire in conformità con le istruzioni del Committente, contenute nel Allegato2.
Il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento causati dal mancato rispetto delle suddette istruzioni.
Il Fornitore si impegna a fornire le quantità ordinate alle date richieste.
I termini e i programmi di consegna, se non indicati nell’ordine di acquisto, sono definiti secondo le disposizioni contenute nel Allegato2 e sono da considerarsi essenziali nell’interesse del Committente, senza ammissibilità di ritardi o consegne anticipate, se non nei casi di forza maggiore. In caso di forniture pervenute prima del termine pattuito, il Committente si riserva il diritto di respingere la parte di fornitura risultata eccedente, con facoltà di rispedirla a spese e rischio del Fornitore.
In caso di ritardi nella consegna ed indipendentemente dal numero dei giorni di ritardo, ovvero in caso di mancate consegne purché non imputabili a forza maggiore, inclusi i casi di consegna quantitativamente non conforme, il Committente si riserva il diritto di esercitare, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti, una o più di una delle seguenti facoltà:
a) Pretendere che il Fornitore rispetti il termine di consegna ricorrendo, a suo carico, ai mezzi di trasporto ritenuti dal Committente più idonei, quali aereo, corriere espresso, ecc.;
b) Approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, le forniture ordinate, con l’unico onere di darne comunicazione al Fornitore;
c) Annullare l’ordine in corso relativamente alle parti oggetto di ritardo o di mancata consegna;
d) Imporre una penale contrattuale irriducibile pari al 30 % del valore della merce consegnata in ritardo o non consegnata.
21 - DOCUMENTAZIONE
Il Fornitore dovrà allegare ai Prodotti Contrattuali la documentazione necessaria alla installazione e/o all’uso e/o manutenzione dei Prodotti stessi.
Il Committente si riserva di richiedere al Fornitore che detta documentazione sia fornita, oltre che in italiano ed in inglese, anche in altre lingue.
La ulteriore documentazione di accompagnamento delle forniture dovrà essere preparata dal Fornitore secondo le prescrizioni degli Allegati 2 e 3 a questo documento.
22 - FATTURAZIONE
Il Fornitore si impegna a fatturare seguendo le modalità previste dagli ordini e/o relative varianti, rispettando l’indirizzo di fatturazione di cui all’ordine di acquisto.
Sulle fatture devono essere riportate tutte le indicazioni figuranti nell’ordine e nella bolla di spedizione del Fornitore, tali da consentire l’identificazione e il controllo delle forniture utilizzando allo scopo i codici di cui all’art. 6.
Nel caso in cui risulti la non conformità alle condizioni di ordine del prezzo fatturato e/o degli altri elementi commerciali, delle quantità e della qualità delle forniture, il Committente avrà la facoltà di respingere la fattura del Fornitore od addebitare al Fornitore stesso il valore in contestazione della fornitura, ovvero concordare con questi le modalità di recupero del credito.
Il prezzo delle eventuali attrezzature ordinate dal Committente sarà fatturato secondo le modalità previste nell’ordine.
23 - PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi e le modalità di pagamento delle forniture, incluse le eventuali attrezzature, sono concordati per periodi definiti dal Fornitore e dal Committente, nel caso di Ordini Aperti, ovvero concordati di volta in volta tra Fornitore e Committente in caso di Xxxxxx Xxxxxx.
In ogni caso i prezzi e le modalità di pagamento sono indicati o richiamati nell’ordine di acquisto e sono fissi e bloccati nei termini indicati nell’ordine stesso e comprendono il costo della documentazione di cui all’art. 21 nella doppia lingua italiano ed inglese.
Detti prezzi compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, che il Fornitore deve sostenere per effettuare le forniture oggetto dell’ordine, a perfetta regola d’arte ed in piena conformità con la prescrizione di questo documento, dei suoi allegati e dei documenti in esso richiamati, nonché per consegnarle nei termini stabiliti complete e ultimate per assolvere tutti gli obblighi assunti con l’ordine.
Eventuali variazioni di prezzo dovute a qualsiasi titolo (modifiche costruttive, variazioni di condizioni di fornitura, variazione dei prezzi delle materie prime astrattamente legittimanti una azione di recesso per eccessiva onerosità sopravvenuta, etc.) devono essere concordate per scritto con il Committente.
Il Committente si riserva il diritto di compensazione tra quanto dovuto al Fornitore e le eventuali somme dovute dal Fornitore stesso alla Committente a qualsiasi titolo.
Il Fornitore non potrà cedere a terzi il proprio credito nei confronti del Committente, se non previo consenso scritto del Committente.
24 - ASSISTENZA
Il Fornitore accetta di fornire, su richiesta del Committente, tutta la necessaria assistenza tecnica, nelle sedi necessarie, per verificare, indagare e risolvere eventuali problemi di natura tecnica sorti in merito alle proprie forniture.
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità del Fornitore in merito ai problemi riscontrati, le spese, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni effettivamente subiti, rimarranno a carico del Fornitore. Nel caso contrario, il Committente e il Fornitore definiranno le modalità di fatturazione e pagamento di tali spese.
Il Fornitore, inoltre, aggiornerà ogni sei mesi il Committente circa la propria rete di assistenza sul territorio, fornendo, tra l’altro, le generalità, i numeri di telefono e gli indirizzi mail dei responsabili delle singole officine.
25 - FORNITURA DI RICAMBI
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Fornitore si impegna a non produrre e commercializzare forniture sviluppate appositamente per il Committente ed utilizzanti o meno il marchio del Committente per scopi diversi da quelli di fornitura dei ricambi al Committente stesso.
26 - SCORTE
Il Fornitore è tenuto a mantenere scorte di Prodotti Contrattuali, in misura e con modalità tali da assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi.
Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da poter essere efficacemente individuate, gestite e controllate, anche sotto il profilo quantitativo.
Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, potrà attingere dalle scorte le quantità necessarie, dandone immediata comunicazione al Committente.
V - GARANZIA E PRODUCT LIABILITY
27 - NON CONFORMITÀ AL PATTUITO E BUON FUNZIONAMENTO
Il Fornitore garantisce la Conformità al Pattuito dei Prodotti Contrattuali ed il loro buon funzionamento (congiuntamente detta “Garanzia”):
• Fino alla scadenza del periodo di garanzia offerta al Cliente/Utilizzatore finale pari a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna effettiva, estesi a 60 mesi per quanto riguarda l’osmosi ed i difetti strutturali;
• Nel caso di difetti suscettibili di interessare la sicurezza dei manufatti prodotti, salva la minore durata eventualmente pattuita per iscritto con riguardo ai materiali di rapida usura.
28 - CONTENUTO DELLA GARANZIA
La Garanzia consiste nella fornitura, da parte del Fornitore del materiale necessario all’intervento oltre al rimborso di tutti gli oneri ed i costi necessari per la rimozione del difetto o della non conformità, nonché al rimborso di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti o sostenenti dal Committente a ragione della non conformità dei Prodotti Contrattuali stessi.
Più specificatamente, ma non esaustivamente, la Garanzia copre:
- O il materiale, inclusivo di tutti gli oneri di trasporto e sdoganamento, fino al punto di esecuzione dei lavori; inclusi i costi di trasporto celere, per materiali che compromettano la sicurezza o l’operatività’ di base del Committente;
- O il lavoro di intervento, inclusivo di tutti gli oneri di trasferta fino al punto di esecuzione dei lavori.
- O nel caso di impossibilità di esecuzione diretta da parte del Fornitore o non opportunità di detta esecuzione a scelta del Committente, il lavoro sarà svolto da un operatore scelto dal Committente stesso con addebito del costo a consuntivo al Fornitore;
- O gli eventuali lavori di predisposizione all’intervento per accedere alla sostituzione e/o riparazione del prodotto non conforme o difettoso quali, ad esempio, la sostituzione di componenti danneggiati dal Prodotto Contrattuale non conforme, ecc. così come gli eventuali costi di materiali accessori.
- O gli eventuali costi di trasferimento al più vicino punto di assistenza o, comunque, al luogo ove le riparazioni dovranno essere eseguite;
- O gli eventuali costi legali e/o peritali.
Una volta effettuato l’intervento di riparazione e/o sostituzione, sullo stesso scatterà un ulteriore periodo di Garanzia a carico del Fornitore pari a 12 mesi decorrenti dal completamento dell’intervento stesso.
29 - MISURE ULTERIORI NEL CASO DI DIFETTOSITÀ DEI PRODOTTI CONTRATTUALI
Qualora i Prodotti Contrattuali consegnati dal Fornitore dovessero rivelarsi Difettosi, il Committente avrà a sua scelta, oltre ai diritti di cui all’articolo precedente, la facoltà di:
a) Sospendere il Fornitore dalla procedura di Autocertificazione ed esigere che il Fornitore provveda, senza aggravio per il Committente, a collaudare il 100% dei Prodotti Contrattuali prima della loro spedizione;
b) Provvedere direttamente, o far provvedere, a spese e rischio del Fornitore, o presso il Fornitore medesimo o presso il Committente o presso terzi, al collaudo del 100% dei Prodotti Contrattuali provenienti dal Fornitore.
Quanto sopra sino a quando il Fornitore non abbia dimostrato, a soddisfazione del Committente, di avere ricondotto sotto controllo il suo processo di produzione/collaudo.
Sino a tale momento, il Fornitore dovrà emettere un CQC per ogni lotto di Prodotti Contrattuali consegnati.
Tali provvedimenti sono senza pregiudizio degli altri diritti del Committente ivi compreso quello al risarcimento dei danni subiti e subenti anche a seguito di eventuale fermo della produzione.
30 - DIFETTI RILEVATI NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
Nel caso in cui il Difetto sia rilevato prima dell’impiego in produzione dei Prodotti Contrattuali, salva l’applicazione di quanto stabilito dagli articoli precedenti, il Committente avrà una o più delle seguenti facoltà:
i) Ottenere a spese del Fornitore, l’immediata selezione e sostituzione dei Prodotti Contrattuali interessati o, a scelta del Committente, dell’intero lotto di cui fanno parte;
ii) Respingere, a spese e rischio del Fornitore, l’intero lotto dei Prodotti Contrattuali interessati, senza richiederne la sostituzione quando essa non abbia utilità per il Committente;
iii) Xxxxxxxxxxx e recuperare, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti Contrattuali interessati, con lavorazioni supplementari, nei casi di urgenza o nei casi in cui il Fornitore non sia in grado di provvedere alla immediata sostituzione o nei casi concordati con il Fornitore.
Nel caso in cui il Difetto sia rilevato, presso lo stabilimento di produzione, durante o dopo l’impiego in produzione o montaggio dei Prodotti Contrattuali, il Committente, oltre ai diritti e ai rimedi applicabili in conformità con l’articolo precedente, avrà il diritto di addebitare al Fornitore il costo dell’operazione di sostituzione (montaggio e smontaggio) dei Prodotti Contrattuali, unitamente al costo dei materiali eventualmente danneggiati in conseguenza dei Prodotti Contrattuali Difettosi.
31 - MONTAGGIO E COSTRUZIONE DI MANUFATTI DA PARTE DI TERZI
Per i Prodotti Contrattuali destinati all’impiego nella produzione o montaggio dei manufatti eventualmente fabbricati da terzi, su licenza o per conto del Committente, il Committente avrà il diritto di addebitare al Fornitore anche i danni che il Committente sia obbligato a risarcire a detti terzi a causa della difettosità dei suddetti Prodotti Contrattuali.
32 - MATERIALE DIFETTOSO FORNITO DAL COMMITTENTE AL FORNITORE
Nel caso in cui il materiale per la produzione dei Prodotti Contrattuali risultati Difettosi sia stato fornito al Fornitore dal Committente, oppure da un subfornitore scelto autonomamente dal
Committente, si applicherà quanto segue:
i) Se si tratta di Difetto del materiale fornito dal Committente non rilevabile da parte del Fornitore in base alle norme di collaudo del Committente o, in mancanza delle medesime, in base alle norme di collaudo del Fornitore od in base all’ordinaria diligenza (difetto occulto), il Fornitore non sarà tenuto alla Garanzia con riferimento a quello specifico Difetto;
ii) Se si tratta di Difetto del materiale non occulto o comunque rilevabile in base alle norme sopra citate e/o di Difetto derivante dalla lavorazione, il Fornitore sarà comunque tenuto alla Garanzia, fatto salvo che per il materiale sostitutivo che dovrà essere fornito dal Committente.
33 - DENUNCIA RECLAMI E TEMPISTICA DI INTERVENTO DEL FORNITORE
I reclami per l’esercizio dei diritti derivanti dalla Garanzia dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni dalla data di effettivo accertamento del Difetto dei Prodotti Contrattuali da parte del Committente.
L’inosservanza di tale termine non comporterà, tuttavia, decadenza alcuna, ma il Fornitore avrà diritto a detrarre dalla prestazione di garanzia dovuta, gli eventuali maggiori oneri ad esso derivati dalla colpevole ritardata comunicazione del reclamo.
Una volta ricevuta la comunicazione del reclamo, il Committente potrà richiedere al Fornitore di intervenire direttamente per risolvere la problematica insorta. In tal caso, il Fornitore dovrà rispettare le seguenti tempistiche:
i) Nel caso di difetti e/o non conformità che interessino la sicurezza o l’operatività’ di base del prodotto dovrà intervenire entro 24 ore in Italia ed entro 72 ore fuori dall’Italia, dalla notifica del difetto;
ii) Nel caso di difetti e/o non conformità diverse da quelle di cui sopra, dovrà intervenire entro 72 ore in Italia ed entro 5 gg. lavorativi fuori dall’Italia.
Il mancato rispetto di tali termini comporterà la necessità per il Committente di provvedere direttamente, addebitando al Fornitore tutti i relativi costi, oltre ad una penale pari al 30% per cento di tali costi, fatto salvo il maggior danno.
34 - PRODUCTS LIABILITY
Il Fornitore è responsabile per ogni eventuale danno sofferto da terze persone o da cose, diverse dal Prodotto Contrattuale, di proprietà di terzi a causa della difettosità del Prodotto Contrattuale stesso. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a tenere indenne il Committente da qualsivoglia onere o pregiudizio possa a quest’ultimo derivare a causa dei danni di cui sopra, nonché a risarcire il Committente stesso per gli eventuali danni di immagine e da sviamento commerciale derivanti dall’essere coinvolto da terzi in azioni risarcitorie, anche stragiudiziali.
Inoltre, nel caso in cui Clienti finali, soggetti terzi od autorità italiane, estere o sopranazionali contestino al Committente il mancato rispetto di Normative inerenti la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e/o di norme costruttive e/o certificative, ecc. in conseguenza di asserita difettosità, non conformità con prescrizioni normative o regolamentari, non affidabilità o mancanza di sicurezza riferite ai manufatti prodotti dal Committente causate dai Prodotti Contrattuali, il Fornitore, oltre, ove del caso, alle sue responsabilità verso la parte danneggiata e verso le autorità, sarà obbligato a tenere indenne il Committente nei confronti dell’autorità competente e/o dal terzo presunto danneggiato.
35 - CAMPAGNE DI RICHIAMO
Nel caso in cui, in qualsiasi momento, il Committente, a suo insindacabile giudizio, decida di attuare una campagna di richiamo dei propri prodotti per sostituire o riparare Prodotti Contrattuali interessati da un Difetto suscettibile di pregiudicare la sicurezza dei prodotti stessi, o comunque la loro conformità a Normative, il Fornitore sarà tenuto a:
i) Consegnare al Committente, con la massima urgenza, senza oneri aggiuntivi per il Committente e
senza sospendere o ritardare i programmi di consegna delle forniture ordinarie, i Prodotti Contrattuali necessari per attuare la campagna di richiamo;
ii) Rimborsare al Committente il costo di movimentazione, imballo, spedizione e trasporto dei Prodotti Contrattuali di sostituzione, così come il costo delle operazioni necessarie per la sostituzione e/o riparazione dei Prodotti Contrattuali, nonché gli altri costi necessari all’attuazione della campagna, ivi compresi il compenso a terzi incaricati delle operazioni di montaggio e smontaggio.
Nel caso in cui il Fornitore decida di attuare una propria Campagna di Richiamo che interessi i Prodotti Contrattuali forniti al Committente, dovrà comunicare al Committente stesso, a mezzo raccomandata, con congruo anticipo, tale sua intenzione, spiegandone le ragioni e proponendo i termini e le modalità dell’intervento.
Il Committente avrà il diritto di effettuare, a spese del Fornitore, detta Campagna di Richiamo direttamente nei confronti dei propri Clienti.
36 - CAMPAGNE DI SERVIZIO
L’articolo precedente sarà applicabile anche nel caso di campagne di servizio o di risanamento dei prodotti interessati da Difetti dei Prodotti Contrattuali che, sebbene rilevati dopo la scadenza della garanzia post-vendita e non coinvolgenti la sicurezza dei manufatti stessi o la loro conformità a normative, siano comunque tali da risultare inaccettabili per il Committente secondo criteri di misurazione e standard di soddisfazione del Cliente finale elevati.
37 - ROTTAMAZIONE PRODOTTI CONTRATTUALI DIFETTOSI
Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio ed a rottamare i Prodotti Contrattuali Difettosi restituiti dal Committente e per i quali non sia stato concordato per iscritto il relativo recupero con lavorazioni supplementari.
Previo accordo con il Fornitore sulle modalità di attuazione, il Committente potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione e ciò per conto e a spese del Fornitore.
38 - CONTROLLI, VERIFICHE ED APPROVAZIONI
L’adempimento da parte del Fornitore di quanto previsto dalle presenti CGA in materia di Auto- Qualificazione ed Auto-Certificazione, l’effettuazione di prove o verifiche da parte del “Committente, il rilascio di eventuali dichiarazioni e/o certificazioni tecniche da parte del Committente” (quali, a titolo esemplificativo: delibera tecnica, delibera a produrre, qualificazione o benestare di fornitura, ecc.) non pregiudicheranno le responsabilità ed obbligazioni del Fornitore ai sensi della presente Sezione.
VI - PROPRIETÀ INDUSTRIALE 39 - DIRITTI DI TERZI
Il Fornitore garantisce che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti Contrattuali non comportano violazione di titoli di privativa industriale e/o intellettuale di terzi.
Il Fornitore si obbliga a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita, circolazione o uso dei Prodotti contrattuali e/o dei relativi ricambi (obbligandosi a provvedere alla loro pronta definizione) e da qualsiasi costo o danno in cui il Committente incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia.
Il Committente darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta da terzi al riguardo.
40 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEL FORNITORE
Il Fornitore indicherà per iscritto eventuali titoli di privativa industriale di cui sia titolare o licenziatario e di cui si avvalga per la produzione dei Prodotti Contrattuali o che interferiscano con il loro uso o commercializzazione.
Il Fornitore indicherà sul disegno originale consegnato al Committente gli estremi (numero, data e tipo di privativa) dei titoli di privativa industriale di cui sopra.
41 - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Il Committente provvederà ad indicare al Fornitore eventuali standard cui il Fornitore dovrà attenersi per l’elaborazione e gestione della documentazione progettuale.
Il Fornitore autorizza il Committente ad utilizzare, nell’ambito della progettazione dei prodotti, per la rappresentazione dei Prodotti Contrattuali, i disegni del Fornitore.
42 - PERFEZIONAMENTI
Il Fornitore eserciterà i suoi migliori sforzi nella ricerca di perfezionamenti e/o innovazioni tecniche e/o tecnologiche suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei Prodotti Contrattuali e/o a ridurre il costo di produzione e il prezzo di fornitura e comunicherà tempestivamente al Committente tali perfezionamenti e/o innovazioni.
Nell’ipotesi in cui tali perfezionamenti tecnici o processi diano vita ad invenzioni o modelli, brevettabili o meno, il Fornitore concederà al Committente, dietro richiesta di quest’ultimo, una licenza non esclusiva per la fabbricazione, diretta o tramite terzi, relativa a tali invenzioni o modelli, e per la rivendita, senza limiti di spazio né di tempo (salvo il limite temporale della durata del brevetto, nel caso di invenzione o modello brevettato).
43 - KNOW-HOW E ATTREZZATURE SPECIFICHE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Qualora l’esecuzione del Contratto di Fornitura presupponga l’utilizzazione da parte del Fornitore di Know-How o di Attrezzature Specifiche di proprietà del Committente:
i) Il Know-How e le Attrezzature Specifiche di proprietà del Committente non potranno essere utilizzati a fini diversi dall’esecuzione del Contratto di Fornitura neppure successivamente al suo scioglimento o rivelati a terzi od essere messi a loro disposizione;
ii) I Prodotti Contrattuali realizzati utilizzando il Know-How e le Attrezzature Specifiche di proprietà del Committente, potranno essere realizzati esclusivamente per conto del Committente e potranno essere forniti esclusivamente a questo;
iii) Nella misura in cui i perfezionamenti fatti o le invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso della durata del Contratto di Fornitura non possano essere utilizzati al di fuori del Know-How o del diritto di privativa del Committente, il Fornitore concederà al Committente stesso, su richiesta di quest’ultimo, la licenza di cui al precedente Articolo 42.
Il Fornitore non acquisirà sul Know-How del Committente altro diritto che quello di utilizzarlo per l’adempimento delle proprie obbligazioni di fornitura nei confronti del Committente stesso.
In particolare, il Fornitore si obbliga, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di fornitura, a:
i) Mantenere il Know-How riservato, non riprodurlo o copiarlo se non nei limiti per iscritto consentiti dal Committente e non trasmetterla a terzi o rivelarne loro il contenuto;
ii) Non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale o intellettuale in relazione a detto Know-How.
Il Fornitore imporrà, garantendone l’adempimento, obbligazioni di contenuto corrispondente a quelle previste dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale debba trasmettere il Know-How e le
Attrezzature Specifiche di proprietà del Committente nell’ambito della esecuzione del Contratto di Fornitura.
VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
44 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Ogni Parte avrà facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso in cui l’altra Parte si sia resa inadempiente a taluna delle sue obbligazioni da esso derivanti, l’altra Parte gli abbia contestato per iscritto tale inadempimento assegnandogli un termine per rimediare e questi non abbia posto rimedio all’inadempimento contestatogli nel termine così assegnato.
45 - FACOLTÀ DI RECESSO
Ogni Parte avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto di Fornitura mediante semplice comunicazione scritta, qualora:
i) Intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità dell’altra Parte di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, di richiesta di concordato preventivo o stragiudiziale o amministrazione controllata o giudiziaria, di fallimento, ecc.);
ii) L’esecuzione del Contratto di Fornitura sia interrotta per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi a causa della interruzione, per qualsivoglia ragione, della normale attività dell’altra Parte.
Qualora le situazioni di cui al precedente paragrafo non cessino nel termine di dieci giorni dalla ricezione da parte della Parte inadempiente della comunicazione di cui allo stesso paragrafo, la Parte adempiente avrà facoltà di recedere dal Contratto di Fornitura, mediante semplice comunicazione scritta.
46 - CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Qualora il Contratto di Fornitura cessi per causa diversa dall’inadempimento del Committente, il Fornitore assisterà il Committente nella definizione e attuazione dei provvedimenti necessari ad evitare che lo scioglimento del Contratto di Fornitura diventi causa di sospensione o di interruzione della produzione dei manufatti (messa a disposizione di attrezzature specifiche e di altri simili elementi necessari per la continuazione della produzione dei Prodotti Contrattuali, ecc.).
VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE 47 - SUBFORNITURE
Nel caso in cui il Fornitore affidi ad un terzo la sub-fornitura di Particolari, Componenti, Moduli o Sistemi destinati ad essere inclusi nei Prodotti Contrattuali, il Fornitore:
i) Converrà per iscritto con tale terzo una disciplina contrattuale di contenuto corrispondente a quella prevista dalle Condizioni Generali;
ii) Eserciterà per conto del Committente i diritti derivanti da tale disciplina contrattuale ovvero, su richiesta scritta del Committente, cederà al Committente i diritti che gli derivano da tale disciplina contrattuale.
48 - ESTENSIONE DELLA PRODUZIONE DEI MANUFATTI IN NUOVI PAESI
Qualora il Committente decida di produrre i propri prodotti in un Paese diverso da quelli in cui tali prodotti sono eseguiti al momento della formulazione dell’Ordine o di concedere ad un terzo la licenza di produzione dei propri prodotti in tale nuovo Paese, il Fornitore eserciterà i suoi migliori sforzi per facilitare l’iniziativa del Committente con riferimento alla produzione in loco dei Prodotti Contrattuali, o attraverso una produzione diretta o in joint venture con partners locali o attraverso la concessione di una idonea licenza di produzione o attraverso altre idonee modalità che permettano al Committente di realizzare la produzione dei propri manufatti nel nuovo Paese con un costo ed una qualità dei Prodotti Contrattuali simile a quella prevista per le forniture dirette del Fornitore.
49 - ASSICURAZIONE
Il Fornitore dichiara di avere in corso, presso primaria compagnia di assicurazione, una polizza di RC Prodotti e Recall a copertura dei danni causati al Committente ed a terzi dai Prodotti Contrattuali valida per tutti i prodotti consegnati al Committente stesso nel periodo di validità della stessa, con massimale non inferiore a Euro 5 milioni “unico” per sinistro RC e Euro 1 milione per la garanzia Recall.
La copertura assicurativa sopra descritta deve prendere atto e accettare che i Prodotti Contrattuali possono essere installati e/o utilizzati su prodotti commercializzati direttamente o indirettamente dal Committente anche, seppur non esaustivamente, in USA, Canada e Messico nonché che i Prodotti Contrattuali stessi possono essere commercializzati direttamente dal Committente, come prodotto autonomo o come ricambio, anche, seppur non esaustivamente, in USA, Canada e Messico.
L’eventuale mancata operatività totale e/o parziale della suddetta copertura assicurativa non solleva il Fornitore dalla propria responsabilità, così come eventuali scoperti e/o franchigie e/o limiti di risarcimento presenti in polizza non potranno essere opposti al Committente.
Il Fornitore si impegna a mantenere in essere detta polizza od altra equivalente per l’intera durata del rapporto contrattuale con il Committente esteso sino allo spirare del periodo di garanzia ed a fornire al Committente, a semplice richiesta dello stesso, copia di detta polizza e delle quietanze di pagamento delle rate di premio scadute.
50 - RISERVATEZZA
Il Fornitore si obbliga a trattare come riservate le informazioni di qualsivoglia natura non di pubblico dominio, di cui venga a conoscenza in connessione con la negoziazione o l’esecuzione dei Contratti di Fornitura.
Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con il Committente senza il preventivo consenso scritto del Committente.
51 - FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine sia impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra Committente e Fornitore in relazione all’impedimento, ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente il Committente, a mezzo telefax confermato da lettera raccomandata, dell’insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto.
E’ precisato, inoltre che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi sono stati causati da forza maggiore.
Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive del Committente, quest’ultimo avrà il diritto di
approvvigionare i Prodotti Contrattuali presso terzi.
La responsabilità del Committente è esclusa nel caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo del Committente che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti Contrattuali ordinati.
52 - INCEDIBILITÀ
Senza il consenso scritto del Committente, il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
Il Contratto di Fornitura non potrà essere ceduto dalle Parti, neppure parzialmente.
In caso di inadempimento della predetta obbligazione la Parte adempiente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura.
53 - COMPORTAMENTI IN DEROGA
Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due Parti non corrispondente alle CGA o ad una o più delle eventuali Pattuizioni Specifiche, non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell’altra Parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.
54 - ALLEGATI
I seguenti Allegati costituiscono parte integrante delle presenti CGA:
• ALLEGATO 1: DEFINIZIONI
• ALLEGATO 2: LOGISTICA DI FORNITURA
• ALLEGATO 3: PRESCRIZIONI QUALITATIVE PER I FORNITORI
• ALLEGATO 3/A: CERTIFICATO QUALITA’ E CONFORMITA’ CQC
• ALLEGATO 3/B: RAPPORTO DI AZIONE CORRETTIVA
• ALLEGATO 3/C: INTERVENTO TECNICO IN CANTIERE
55 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti saranno di competenza esclusiva del tribunale di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti.
56 - LEGGE APPLICABILE
Le Condizioni Generali ed i Contratti di Fornitura sono regolati dalla legge italiana.
57 - EFFETTO
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti gli ordini effettuati dal Committente a decorrere dal giorno 01/10/2016 e fino a successiva eventuale modifica delle presenti.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO XXX.XX S.r.l. Rel. 2014
ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI
Nelle Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito attribuito: Attrezzature Specifiche del Committente: matrici, stampi, attrezzi, calibri di controllo e loro accessori che, pur non essendo oggetto di un diritto di proprietà industriale o non presentando carattere di segretezza, consentono di fabbricare un prodotto di forma, funzione o composizione che lo distingua dagli altri prodotti fabbricati o forniti sul mercato.
Conformità al Pattuito: con riferimento ai Prodotti Contrattuali:
i) La conformità dei Prodotti Contrattuali alle Normative;
ii) La conformità dei Prodotti Contrattuali a:
1. eventuali Norme Tecniche del Cantiere;
2. specifiche indicate nell’Ordine e/o nella Documentazione di Prodotto;
3. ogni altra disposizione contenuta nel Contratto di Fornitura (ivi incluse le disposizioni in materia di documentazione di accompagnamento e consegna dei Prodotti Contrattuali), nonché:
iii) La immunità dei Prodotti Contrattuali da vizi o difetti e la loro affidabilità ed idoneità ad espletare le funzioni e rendere le prestazioni necessarie al sicuro e corretto funzionamento dei prodotti realizzati dal Committente, con particolare riferimento alla circostanza che i Prodotti Contrattuali, anche in assenza di specifiche istruzioni da parte del Committente, dovranno essere idonei ad espletare le funzionalità proprie di prodotti analoghi utilizzati sotto gli aspetti della qualità e del livello di finiture superiori.
Difetto: la non Conformità al Pattuito dei Prodotti Contrattuali, quale che sia il tipo di non Conformità. Per Non Conformità s'intende anche il mancato soddisfacimento, o il sospetto di un mancato soddisfacimento, di un requisito applicabile ad un prodotto. In altre parole il prodotto o il servizio risultano essere Non Conformi anche nel momento in cui vi sia uno scostamento o l'assenza di una o più caratteristiche relative alla sua qualità (o il sospetto di ciò) rispetto a quanto definito nelle specifiche tecniche ad esso applicabili.
Know-How del Committente:
i) Diritti di proprietà industriale detenuti dal “Committente” o dei quali il “Committente” sia licenziatario (quali brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli depositati o meno), oppure
ii) Procedimenti di fabbricazione o conoscenze tecniche o tecnologiche non di pubblico dominio (ancorché non coperte da titoli di privativa industriale e/o intellettuale) in qualsiasi forma o qualsivoglia supporto disponibili (inclusi, a titolo meramente esemplificativo: capitolati, norme, disegni, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti, banche dati, specifiche tecniche), detenuti dal Committente o dei quali il Committente sia licenziatario, oppure
iii) Progetti, studi, piani, documenti specifici elaborati dal Committente o per suo conto.
Marchio: collettivamente e/o individualmente, il marchio Xxx.Xx e/o qualsiasi altro marchio o segno distintivo di titolarità del Committente o usato dallo stesso in virtù di licenza o ad altro titolo. Modulo: un insieme di Componenti contigui e pre-assemblati, suscettibile di montaggio sul prodotto.
Normativa: ogni disposizione di legge, regolamentare, tecnica, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei Paesi nei quali i prodotti venduti siano immessi in commercio alla data della consegna al Committente stesso del singolo Prodotto Contrattuale oppure siano destinati ad essere immessi in commercio in futuro, secondo quanto noto o conoscibile con la ordinaria diligenza al Fornitore.
Norme Tecniche del Committente: le eventuali disposizioni tecniche relative, di volta in volta emanate dal Committente stesso e conosciute o rese conoscibili al Fornitore, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Committente od altrimenti, ivi espressamente inclusi eventuali disegni, capitolati, specifiche, prescrizioni, campioni omologati o depositati.
Omologazione: Atto ufficiale con cui si riconosce la conformità delle qualità e delle prestazioni di un prodotto industriale a particolari norme di settore che specificano i requisiti di progettazione e di costruzione.
Pattuizioni Specifiche: l’insieme delle pattuizioni stipulate per iscritto tra il Committente ed il Fornitore al fine di regolare l’oggetto e le altre condizioni della fornitura (ad esempio: prezzi, quantitativi, specifiche tecniche ecc.) e/o con l’espressa volontà di derogare ad una o più delle Condizioni Generali. Le Pattuizioni Specifiche sono generalmente indicate nel frontespizio o nella parte iniziale dell’Ordine e/o in specifici accordi sottoscritti tra il Committente ed il
Fornitore.
Prodotto Contrattuale: Componenti e/o Gruppi e/o Particolari e/o Moduli e/o Sistemi e/o Materiali costituenti oggetto del Contratto di Fornitura. Costituisce parte del Prodotto Contrattuale la manualistica di prodotto e la documentazione necessaria all’installazione del Prodotto
Contrattuale stesso nonché ogni altro documento necessario ai fini delle leggi vigenti in tema di immatricolazione, certificazione, omologazione del prodotto stesso.
Qualificazione: Insieme delle verifiche e delle prove messe in atto per dimostrare in forma preliminare la presenza e l’idoneità delle condizioni che assicurano la conformità di un processo o di un prodotto.
Qualificazione di processo: Insieme di attività atte a garantire l’idoneità di tutti i fattori di produzione, prima di avviare la produzione stessa, quali ad esempio:
• disponibilità di tutti i mezzi di produzione ed utensili previsti in coerenza con la documentazione di produzione;
• adeguatezza del piano di manutenzione macchinari;
• adeguatezza dei materiali d’acquisto;
• personale adeguatamente formato;
• disponibilità di tutta la documentazione di lavoro necessaria (piani di fabbricazione, check-list di controllo, documenti di registrazione etc.).
Specifica Prodotto: documento del Committente che definisce le caratteristiche tecniche, funzionali, di qualità ed affidabilità di uno specifico Prodotto Contrattuale.
Sistema Gestione Qualità: Insieme delle attività di pianificazione, controllo, assicurazione e miglioramento della Qualità messe in atto dall’Organizzazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi di Qualità.
Abbreviazioni: Nel presente documento e nei suoi allegati le seguenti abbreviazioni avranno il seguente significato:
• DIR Direzione
• RSGQ Responsabile Sistema Gestione Qualità
• SGQ Sistema Gestione Qualità
• AQL Livello di Qualità Accettabile
• ACQ Ufficio Acquisti
• NC Non Conforme
• RCQ Responsabile Controllo Qualità
• CQ Controllo Qualità
• CQC Certificato Controllo Qualità
• PFC Piano di Fabbricazione e Controllo
• CQC Certificato di Qualità e Conformità
• D.d.T. Documento di Trasporto
• OA e ODA Ordine di Acquisto
• DAQP Dossier Assicurazione Qualità Prodotto
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO XXX.XX S.r.l. Rel. 2014
ALLEGATO 2 - LOGISTICA DI FORNITURA A1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Lo scopo del presente documento, che costituisce parte integrante delle “Condizioni Generali di Acquisto Xxx.Xx”, è di definire le condizioni logistiche per l’esecuzione delle forniture al Committente individuato nel frontespizio, dei Prodotti Contrattuali destinati direttamente alla produzione dei prodotti eseguiti direttamente od indirettamente dal Committente, ovvero ad essere commercializzati dal Committente separatamente o come parti di ricambio.
A1.2. PROCEDURA DI ORDINAZIONE
A1.2.1. ORDINI APERTI E ORDINI CHIUSI
Il rapporto contrattuale di fornitura può essere perfezionato tramite l’emissione di vari tipi di ordini d’acquisto, tutti aventi carattere vincolante per il Committente ed il Fornitore:
a) Ordini Aperti, vengono emessi per forniture con caratteristiche di ripetitività di rifornimento. Nell’ordine aperto vengono identificate tutte le informazioni riportate nell’ordine chiuso, fatta eccezione della quantità da corrispondere e del programma di consegna, che il Committente si riserva il diritto di definire esecutivamente nell’ambito delle metodologie di programmazione della produzione di serie.
I lotti da consegnare e le date di consegna allo stabilimento sono comunicate al Fornitore dal Committente, tramite i propri Enti competenti (ACQ), secondo le modalità descritte negli articoli seguenti.
L’ordine aperto ha valenza d’ordine a tutti gli effetti ed impegna sia il Fornitore che il Committente al rispetto delle condizioni di fornitura espresse negli articoli seguenti.
b) Ordini Chiusi, vengono emessi per forniture che non vengono gestite come ordine aperto. Nell’ordine chiuso vengono identificate tutte le condizioni specifiche della fornitura, quali:
- O lo scopo della fornitura (codice, numero di disegno/indice di revisione, la descrizione e le specifiche applicabili);
- O le quantità richieste;
- O il programma di consegna;
- O i prezzi e le relative condizioni di pagamento
- O le condizioni di resa e di imballo.
- O eventuali note che possono essere di ausilio nella miglior gestione della fornitura
Tali ordini sono immediatamente esecutivi e si esauriscono (fatte salve le prescrizioni di garanzia, affidabilità etc.) all’avvenuta consegna dei prodotti alle date richieste.
c) Ordini a Programma, possono essere emessi alternativamente agli Ordini Aperti, per forniture con caratteristiche di ripetitività di rifornimento ed ove può esistere un flusso continuo dal Fornitore al Committente.1
L’Ordine a Programma è regolato con lotti stabiliti, generati, a seconda dell’andamento produttivo, dai consumi dei mesi precedenti, comunicati mensilmente al Fornitore. Si differenzia inoltre dall’O.A. per l’assenza di quantità complessive e lunghi tempi di schedulazione.
A1.2.2. IMPEGNI DEL FORNITORE: XXXXXXXXX PRONTO CONSEGNA, FLESSIBILITÀ E POTENZIALITÀ, VERIFICA REVISIONE ESPONENTE DISEGNO
Al fine di consentire al Committente di rispondere efficacemente alla dinamica del mercato, il Fornitore si impegna a garantire la massima flessibilità nell’esecuzione delle forniture e ad istituire e rendere operativi tutti gli strumenti necessari a tale scopo.
In particolare il Fornitore, salva diversa indicazione del Committente, si impegna a:
1. Garantire per tutti gli articoli gestiti mediante Ordine Aperto il mantenimento nel proprio magazzino di scorte di sicurezza “pronto consegna” pari all’intero ammontare dell’ordine aperto sul codice del finito, gestite con modalità FIFO e che abbiano superato con esito positivo i controlli qualitativi previsti e quindi pronte ad essere ritirate ed utilizzate in produzione;
2. Garantire per tutti gli articoli gestiti mediante Ordine Aperto la conservazione e la disponibilità alla resa opportunamente imballati, e che automaticamente identifichino codice e quantità della merce;
3. Garantire per tutti gli articoli gestiti mediante Ordine Chiuso una “adeguata” scorta di sicurezza di materia prima o semilavorato;
4. Confermare per scritto al Committente, al momento della ricezione, la fattibilità del programma e delle previsioni di consegna riportate nell’Ordine Aperto;
5. Verificare la corrispondenza tra l’indice di revisione esponente della documentazione tecnica in proprio possesso (disegni e/o specifiche di lavorazione e montaggio) e quanto espressamente indicato nell’Ordine Acquisto (sia esso aperto o chiuso);
6. Installare all’occorrenza nella sua organizzazione la capacità produttiva massima dichiarata dallo stesso al Committente e garantirne la disponibilità;
7. Informare immediatamente il Committente e rendersi disponibile a sviluppare congiuntamente appositi piani di recupero nel caso in cui la programmazione del Committente sul mix di prodotti forniti dal Fornitore sia incongruente con le sue capacità massime dichiarate;
8. Rispettare strettamente le cadenze di consegna richieste dai programmi ricevuti.
In merito alle scorte di sicurezza “pronto consegna”, vista l’importanza che ricopre nel sistema produttivo, sarà facoltà del Committente effettuare controlli a campione presso i magazzini del Fornitore, per verificare la reale giacenza.
In mancanza della scorta concordata, verrà applicato uno sconto del 20% sul prezzo riportato sull’ordine aperto, salvo il diritto del Committente di risolvere il rapporto in essere con il Fornitore annullando gli ordini non ancora eseguiti.
A1.2.3. IMPEGNI DEL COMMITTENTE
A fronte degli impegni del Fornitore il Committente, nel caso di forte rallentamento del programma di consegna previsto dall’Ordine Aperto, si impegna al ritiro delle forniture per le quali si sia effettivamente obbligato, entro I 24 mesi successivi alla scadenza dell’ultima data di consegna prevista nel piano di consegna allegato all’ordine stesso.
Il Committente potrà, comunque, richiedere al Fornitore la dilazione di detto termine di resa dietro disponibilità ad anticipare gli eventuali maggiori oneri finanziari calcolati sulla base del valore delle rimanenti scorte rapportate al periodo di dilazione richiesta.
Nel caso di annullamento dell’Ordine per cessazione di rapporto o per altre cause contemplate da contratto, l’impegno e le modalità di ritiro saranno di volta in volta specificatamente concordate.
A1.3. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA
A1.3.1. CONSEGNE
Il Fornitore si impegna a consegnare solo forniture la cui conformità sia stata controllata nella quantità e nei modi richiesti dal Committente e dichiarata dallo stesso Fornitore.
La messa a disposizione delle forniture da parte del Fornitore deve quindi essere in linea con quanto indicato dall’ordine esecutivo descritto nel paragrafo A1.2.2.2, salvo quanto espressamente concordato per iscritto con il Committente di volta in volta.
Il mancato rispetto della messa a disposizione delle quantità concordate nel periodo, comporterà le conseguenze stabilite nell’art. 20 (CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ) delle “Condizioni Generali di Acquisto Xxx.Xx”.
Il Fornitore provvederà a sue spese e sotto la sua responsabilità a imballare, caricare e stivare le forniture secondo quanto richiesto dagli ordini d’acquisto e in modo adeguato al tipo di trasporto definito dagli ordini stessi.
In caso di assenza di indicazioni in proposito negli ordini, il Fornitore si impegna a rispettare comunque gli standard più restrittivi generalmente accettati dal settore.
In caso di ritardi di consegna non imputabili a forza maggiore, poiché il Committente si riserva il diritto di esercitare, fatto salvo il diritto alla penale ed al risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente subiti, anche la facoltà di pretendere che il Fornitore rispetti il termine di consegna ricorrendo, a suo carico, ai mezzi di trasporto ritenuti dal Committente più idonei, quali aereo, corriere espresso, ecc., sarà responsabilità del Fornitore di provvedere alle modalità di preparazione e imballo delle forniture adeguate al tipo di trasporto ritenuto più idoneo.
Le forniture dovranno essere identificate tramite il codice dell’articolo ed il riferimento al numero
d’OA del Committente o, in alternativa, come da Istruzioni Operative appositamente realizzate e ciò al fine di ottimizzare le operazioni interne del Committente stesso.
A1.3.2. CERTIFICATO DI QUALITÀ E CONFORMITÀ
Le forniture messe a disposizione di Xxx.Xx devono aver superato con esito positivo i controlli qualitativi previsti, secondo le metodologie definite nell’Allegato 3 (PRESCRIZIONI QUALITATIVE PER I FORNITORI), e devono essere considerate direttamente utilizzabili sulla linea di produzione del Committente stesso.
Per ciascuna consegna il Fornitore emetterà un Certificato di Qualità e Conformità (CQC), secondo le modalità previste nel citato Allegato 3.
A1.3.3. FORNITURE NON CONFORMI O NON RISPONDENTI A SPECIFICHE
Qualora venga riscontrata la consegna da parte del Fornitore di forniture difettose o non conformi o comunque non rispondenti alle specifiche del Committente, si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolo 5 (GARANZIA E PRODUCT LIABILITY) delle “Condizioni Generali di Acquisto Xxx.Xx”.
A1.3.4. SPEDIZIONI INCOMPLETE
Tutti i reclami per spedizioni incomplete devono essere comunicati in forma scritta al Fornitore entro (30) giorni dalla data di effettivo ricevimento delle forniture stesse presso gli stabilimenti di utilizzo del Committente.
A questi casi si applicheranno le disposizioni contenute nel capitolo 5 (GARANZIA E PRODUCT LIABILITY) delle presenti “Condizioni Generali di Acquisto Xxx.Xx”.
A1.4. ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO
Il Fornitore deve rispettare le istruzioni per la spedizione e il trasporto contenute negli ordini di acquisto.
In ogni caso il metodo e i materiali di imballaggio devono essere in grado di mantenere le forniture indenni da danni e deterioramenti eventualmente causati da stoccaggio, maneggio e trasporto (vedi Par. A1.3.1.).
A1.5. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Il Fornitore deve accompagnare la merce con tutti i documenti previsti dalle vigenti normative ed eventualmente richiesti dal Committente e, in materia di qualità, previsti da questo documento, i suoi allegati e i documenti in essi richiamati.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO XXX.XX S.r.l. Rel. 2016
ALLEGATO 3 – PRESCRIZIONI QUALITATIVE PER FORNITORI A2.1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Lo scopo del presente documento, che costituisce parte integrante delle “Condizioni Generali di Acquisto Xxx.Xx” è di definire i principi che regolano i rapporti fra il Committente individuato in frontespizio ed il suo Fornitore in materia di Qualità per la fornitura dei Prodotti Contrattuali destinati direttamente alla produzione dei prodotti eseguiti direttamente od indirettamente dal Committente, ovvero ad essere commercializzati dal Committente separatamente o come parti di ricambio.
A2.2. PREMESSE
A2.2.1. SISTEMA QUALITÀ - REGIME DI AUTOQUALIFICAZIONE
In linea di principio il Committente intende avere rapporti di fornitura con Fornitori che abbiano un Sistema Qualità certificato ISO 9001 da un Organismo di certificazione (parte terza) o che dimostri di avere un sistema di organizzazione per la Qualità di livello adeguato agli Standard qualitativi XXX.XX.
Se il Fornitore ha già rapporti di fornitura con il Committente ma ancora non dispone di un tale Sistema Qualità certificato, deve impegnarsi a seguire gli eventuali Piani di Miglioramento o le necessarie Azioni correttive che il Committente riterrà opportuno, finalizzati alla riduzione della difettosità delle forniture.
Per l’accertamento della adeguatezza o meno del Sistema Qualità, il Fornitore potrà ricevere da parte dell’ufficio acquisti del Committente un apposito questionario che è tenuto a compilare e rispedire indietro al Committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
Sulla base della risposta, il Responsabile Sistema Gestione Qualità del Committente potrà valutare in via preliminare se il Sistema Qualità del Fornitore ha i requisiti per poter essere considerato adeguato, senza che si renda necessario intervenire in prima persona per accertarlo.
Qualora ciò avvenga, il Responsabile SGQ XXX.XX emetterà verso l’Ufficio Acquisti un giudizio di idoneità alla fornitura.
Qualora invece il Sistema Qualità del Fornitore non abbia tali requisiti, o per motivazioni diverse, il Responsabile SGQ XXX.XX potrà accertarne il livello in prima persona svolgendo un Audit di Sistema in una data concordata con il Fornitore stesso.
A2.2.2. AUDIT DI SISTEMA, DI PROCESSO E DI PRODOTTO
Il Fornitore si impegna ad accettare l’attività di auditing di Sistema, di Processo e di Prodotto che il Committente ritenga necessario svolgere presso la sua Azienda in date concordate.
A2.2.3. OBIETTIVI DI QUALITA’ ED AFFIDABILITA’
A richiesta del Committente, il Fornitore condividerà con XXX.XX un Piano di sviluppo in cui il Fornitore si impegna a predisporre ed a dar seguito ad un programma di Miglioramento degli standard qualitativi in cui siano ben specificati gli obiettivi di Qualità e Affidabilità del prodotto. Tale Piano di sviluppo potrà richiedere la formalizzazione di:
i) Per il processo di sviluppo prodotto, tutte le attività che influenzano la Qualità e
l’Affidabilità del prodotto, descrivendo il programma di verifiche, prove e collaudi che portano alla validazione della progettazione;
ii) Per il processo produttivo, tutte le attività che influenzano la Qualità del processo di industrializzazione e montaggio, tramite la descrizione del Piano di fabbricazione e
Controllo relativo al prodotto in tutte le fasi del processo produttivo (Istruzioni di montaggio, Control Plan, Check-list di controllo, Scheda di collaudo, test report etc.)
A2.2.4. INTERFACCE ORGANIZZATIVE
Il Fornitore deve definire e comunicare al Committente le persone autorizzate interne per il rapporto con il Committente, come definito al § 4.2 della presente procedura.
A2.3. CONSIDERAZIONI GENERALI
A2.3.1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Il Fornitore ha la più ampia autonomia nella scelta e lo sviluppo del proprio sistema industriale e dei mezzi produttivi necessari, ma deve comunque studiare la disposizione delle attrezzature per evitare contro flussi di materiale in lavorazione e per garantire l’operatività in condizioni di sicurezza.
Il Fornitore deve dimostrare di essere in grado di garantire il livello di Qualità ed Affidabilità richiesto, in particolare per i prodotti critici e quindi che i processi produttivi che intende impiegare siano idonei a realizzare tutte le caratteristiche (in particolare, le caratteristiche critiche) entro la tolleranza di disegno e/o le specifiche di progetto.
Per i processi “speciali” (tra i quali, a titolo di esempio, rientrano le attività di laminazione, gelcottatura, saldatura, lucidatura, trattamenti termici, superficiali etc.) caso per caso saranno concordate le modalità di controllo con il Fornitore stesso.
A2.3.2. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI
Il Fornitore deve dimostrare di svolgere attività di qualificazione dei propri processi produttivi, ovvero deve possedere ed applicare specifiche procedure valide per i processi normali nonché per quelli "speciali".
Il Fornitore in particolare possiede ed applica un'adeguata procedura per l’approvazione dei campioni iniziali.
A2.3.3. SUB FORNITORI
Il Fornitore deve avere un adeguato controllo dei sub fornitori che utilizza per i propri prodotti/servizi. Deve essere organizzato per:
- svolgere attività di valutazione e selezione dei sub fornitori con un Sistema di Gestione per la Qualità di livello adeguato agli Standard qualitativi XXX.XX;
- concordare con loro opportuni controlli da compiere durante i processi produttivi e/o finali per quanto riguarda il prodotto di sub fornitura, in modo da garantirne a sua volta la conformità.
Deve inoltre possedere un sistema di reazione efficace per intervenire sui propri sub fornitori in caso di non conformità registrate.
Il Fornitore ha la completa responsabilità dei propri sub fornitori.
Pertanto, se durante il rapporto di fornitura ravvisa la necessità di sostituire uno o più sub fornitori, lo fa sotto la propria responsabilità.
Qualora il Fornitore si avvalga di sub fornitori che non corrispondano alle caratteristiche richieste per periodi limitati o questioni contingenti o altro, deve garantire comunque la conformità delle forniture tramite opportuni controlli in accettazione o finali presso il sub fornitore.
Il Fornitore inoltre garantisce al Committente opportuni e tempestivi interventi correttivi di ripristino e/o di rilavorazione presso il sub fornitore qualora se ne presenti la necessità allo scopo di riportare la situazione alla condizioni di conformità. I criteri di valutazione adottati per ogni singolo caso, e le relative azioni correttive, sono di completa responsabilità del Fornitore stesso.
Su richiesta del Committente, il Fornitore è tenuto a fornire la lista dei sub fornitori utilizzati per evadere le commesse di lavoro affidate da XXX.XX.
A2.3.4. MEZZI E RISORSE DI CONTROLLO
Il Fornitore deve disporre di mezzi di controllo e attrezzature di prova adeguati e in quantità tale da garantire in ogni fase del processo produttivo il rispetto delle caratteristiche di prodotto previste ed attese.
Tali mezzi devono essere periodicamente sottoposti a verifiche di efficienza e a taratura secondo un adeguato programma scritto e in accordo con istruzioni specifiche di controllo/taratura previste dalla normativa di riferimento (ISO 17195) e/o previste dal produttore della strumentazione di misura e controllo.
Se per qualcuna delle prove necessarie non dispone della strumentazione idonea, il Fornitore deve segnalare al RSGQ del Cantiere quali caratteristiche non è in grado di verificare autonomamente ed il laboratorio esterno (che deve essere accreditato SINAL oppure selezionato dal Fornitore stesso in modo opportuno per avere la garanzia che sia in grado di eseguire i controlli desiderati nella quantità e con l’accuratezza voluta) presso cui intende far eseguire i controlli a proprie spese.
Il Committente si riserva il diritto di non accettare tale laboratorio qualora i criteri di selezione adottati dal Fornitore non siano ritenuti idonei.
Il Fornitore, quando richiesto, deve trasmettere copia del rapporto di prova del laboratorio esterno al Committente.
La documentazione relativa ai controlli di caratteristiche critiche o riguardanti la sicurezza eseguiti per la manutenzione e la taratura delle attrezzature, compresa quella comprovante le prove eseguite presso laboratori esterni per indisponibilità di mezzi idonei presso lo stesso Fornitore, deve essere conservata per almeno 10 anni.
Il personale addetto a controlli e prove deve essere in possesso delle opportune qualifiche o della necessaria esperienza.
Il Committente potrà richiedere in qualsiasi momento l’evidenza delle qualifiche possedute dal personale addetto ai controlli utilizzato dal Fornitore.
A2.3.5. RACCOLTA, IMBALLO E TRASPORTO DELLE FORNITURE
Proprio perché le modalità di raccolta e imballo, nonché di trasporto del prodotto possono avere effetti significativi sulla qualità delle forniture, si sottolinea che è responsabilità del Fornitore concordare con il Committente un imballo e tutte le modalità più idonee per garantire che le forniture arrivino al punto di utilizzo senza danno alcuno.
Nel caso che non venga richiesto un imballo specifico da parte del Committente, è di completa responsabilità del Fornitore che quello prescelto garantisca le forniture da eventuali danni connessi al trasporto stesso.
A2.3.6. IDENTIFICAZIONE/ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
Il Fornitore deve aver predisposto opportune procedure e sistemi che gli consentano di identificare le materie prime e i semilavorati giacenti a magazzino, di distinguere fra forniture CONFORMI e forniture NON CONFORMI durante tutto il flusso produttivo e di individuare inequivocabilmente le forniture finite e deliberate.
In particolare le forniture NON CONFORMI, in qualsiasi fase del ciclo produttivo siano state identificate, devono essere segregate opportunamente, in modo che sia evitato il loro utilizzo anche accidentale.
Al Fornitore viene inoltre richiesto di evidenziare con opportuni dispositivi visivi (bollini, etichette, avvertenze adesive) i prodotti che vengono consegnati al Committente a seguito di un intervento di riparazione richiesto dal Committente stesso (prodotto rilavorato).
A2.3.7. RINTRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO
Il Fornitore deve dimostrare di:
i) disporre di un sistema apposito che consenta in ogni momento di risalire per ogni lotto di
produzione fornito alla data di fabbricazione, agli esiti e i rapporti di controllo e di prova cui è stato sottoposto il prodotto stesso e alle eventuali azioni correttive.
ii) garantire un sistema analogo e uguali comportamenti da parte dei propri sub fornitori.
A2.3.8. GARANZIA DELLA FATTIBILITÀ DEL PRODOTTO
Nel caso di prodotti sviluppati dal Fornitore su richiesta del Committente ovvero in codesign, è necessario che il Fornitore dimostri preventivamente al Committente di poter realizzare e industrializzare il prodotto richiesto in conformità alle specifiche tecnico-qualitative e secondo i volumi produttivi richiesti, mostrando documenti opportuni oppure tramite audits specifici da parte del Committente.
A2.4. DOCUMENTAZIONE TECNICA
A2.4.1. CONSIDERAZIONI DI VALIDITÀ GENERALE
Il Fornitore deve essere in possesso di una procedura codificata in grado di assicurare l’ottenimento degli obiettivi di Qualità ed Affidabilità per il prodotto finito richiesti dal Committente od, in mancanza, dalla buona tecnica costruttiva.
Laddove il Committente fornisca al Fornitore disegni costruttivi, vuoi esecutivi che di massima, il Fornitore è tenuto ad esaminarli ed interpretarli in maniera corretta. Nel caso in cui il Fornitore abbia dubbi circa la correttezza tecnica dei disegni forniti dal Committente, dovrà richiedere chiarimenti o informazioni ulteriori al Committente stesso prima di procedere oltre.
Con la formalizzazione di un preventivo, si intende che il Fornitore abbia recepito tutte le informazioni tecniche che gli consentano di soddisfare le richieste oggetto della richiesta d’offerta (dati iniziali, profilo di missione del prodotto, campo di applicazione, tipo di utilizzo, condizioni di idoneità all’uso etc.).
A2.6. CAMPIONATURE
L’omologazione, laddove prevista dal sistema normativo di riferimento, e la qualificazione di una nuova fornitura, sono momenti sequenziali che consentono di autorizzarne la produzione in serie.
A2.6.1. OMOLOGAZIONE E QUALIFICAZIONE
L’omologazione e la qualificazione del nuovo prodotto/fornitura rappresentano le fasi di approvazione del progetto. Queste fasi si concludono con l’emissione del disegno di serie che porta all’indicazione, per ogni componente d'acquisto, del Fornitore prescelto.
In questa fase il Fornitore deve fornire un numero definito di pezzi (siano essi prodotti finiti o semilavorati) o lotto minimo di materia prima entro tempi fissati con l’Ufficio Acquisti del Committente (Campionatura per Omologazione e Qualificazione).
La Campionatura deve essere accompagnata dal Certificato di Qualità e Conformità (vedasi allegato 3/A), ed alla Scheda tecnica di prodotto.
Nel caso di prodotti chimici (vernici, sigillanti, resine, stucchi etc.) viene altresì richiesto al Fornitore l’invio al Committente, in anticipo rispetto alla campionatura vera e propria, della Scheda Tecnica e della Scheda di Sicurezza.
I pezzi che costituiscono la Campionatura per Omologazione e Qualificazione possono essere realizzati dal Fornitore con mezzi e attrezzature diversi da quelli previsti per la produzione in serie. Per queste campionature il Certificato di Qualità e Conformità dovrà riportare chiaramente che sono state realizzate con attrezzature non definitive.
L’esito delle prove cui il particolare è sottoposto viene, se eseguite, inviato al Fornitore dal Committente (CQ). Rimane comunque nella totale responsabilità del Fornitore accertare la conformità dei pezzi della campionatura alle specifiche del Committente, con opportuni controlli e prove, prima della stessa spedizione, fermo restando che il Committente si riserva il diritto di assistere all’effettuazione di tali prove presso lo stabilimento produttivo del Fornitore.
Il Fornitore è tenuto a certificare i controlli eseguiti riportandoli sul CQC.
Nel caso in cui siano necessarie più di due campionature per ottenere la qualificazione, il Fornitore si impegna a sostenere i costi di qualificazione delle campionature successive alla seconda.
A2.7. AVVIO DELLA FORNITURA
L’autorizzazione alla fornitura di serie viene concessa dal Committente dopo la verifica della Campionatura di serie, sulla base:
• dei controlli eseguiti sulla stessa campionatura da parte del Fornitore e certificati sul CQC;
• degli eventuali controlli eseguiti dal Committente;
• dell’esito della pre-verifica di processo (certificazione dell’installazione), quando prevista.
In caso di esito negativo, il Fornitore è tenuto ad adottare gli opportuni provvedimenti correttivi per ripristinare le condizioni di conformità ed idoneità all’uso, ripercorrendo l’iter di approvazione della campionatura.
A2.8. MONITORAGGIO DEL LIVELLO DI SERVIZIZO DELLA FORNITURA
La fornitura viene monitorata sia con controlli in accettazione che durante il processo di installazione e collaudo finale previsto dal Committente.
Se durante la fornitura si manifestano inconvenienti (Non Conformità) tali da determinare un intervento sul Fornitore (richiamo formale, contestazione o nuova visita), il CQ si riserva il diritto di richiedere al Fornitore un Piano di Miglioramento o la gestione di un’Azione Correttiva specifica mirata alla risoluzione delle problematiche riscontrate entro un tempo definito (vedasi allegato 3B). Il Fornitore deve presentare tale Piano di reazione, approvato dal RSGQ del Committente, indicando quali sono le attività che intende sviluppare al fine di ridurre la difettosità di ogni singolo parametro indicato.
L’esecuzione effettiva di quanto indicato nel Piano sarà verificata ancora dal RSGQ entro i tempi stabiliti.
A2.9. REGOLE PER LA FORNITURA DI SERIE
A2.9.1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il Fornitore deve attenersi in via generale a quanto di seguito indicato: Sub fornitori:
Per i sub fornitori vale quanto riportato al punto A2.3.3 del presente Allegato. Imballo e trasporto:
Per l’imballo ed il trasporto vale quanto riportato al punto A2.3.5 del presente Allegato. Mezzi di controllo:
La documentazione relativa ai controlli eseguiti dovrà essere trattata come riportato al punto A2.3.4 del presente Allegato.
Modifiche sul prodotto:
Il Fornitore che chieda di poter modificare il prodotto fornito per proprie esigenze produttive (relativamente ai materiali impiegati, le lavorazioni o i trattamenti), sia questo di propria progettazione, in codesign oppure di progettazione del Committente, deve allegare alla richiesta stessa i risultati delle prove di qualificazione del prodotto modificato, relativi a tutte le prove già eseguite per la qualificazione del prodotto pre-modifica.
Le modifiche potranno essere eseguite dal Fornitore soltanto dopo che il Committente ha dato il suo benestare, fermo restando che questo non costituisce un giudizio di merito sulle scelte tecniche o tecnologiche del Fornitore, che restano di sua esclusiva competenza e responsabilità.
Per tutte le modifiche sulle forniture, siano queste proposte dal Fornitore e accettate dal Committente, oppure richieste dal Committente stesso, il Fornitore deve aver predisposto un idoneo sistema di identificazione che consente di individuare la data di introduzione della modifica stessa sia sul prodotto che nel ciclo produttivo.
Il Fornitore è tenuto a segnalare al Committente la prima spedizione del prodotto modificato agli Uffici Tecnico e Qualità di XXX.XX.
Indipendentemente dal fatto che la modifica comporti o meno una variazione al numero di disegno, il Fornitore deve riportare la dicitura “PRODOTTO MODIFICATO” su tutti i documenti di accompagnamento del lotto e di spedizione, ovvero sul D.d.T. e sul CQC (sul quale, in particolare, si indicheranno le caratteristiche oggetto di modifica).
Modifiche di processo:
Se per ragioni produttive o per il miglioramento del prodotto fornito il Fornitore decide di effettuare modifiche sul processo produttivo, esso deve comunicarlo al Committente (RSGQ) allegando i risultati delle prove di qualificazione di quanto prodotto col processo modificato, relativi a tutte le prove già eseguite per il prodotto fabbricato con il processo pre-modifica.
Il Fornitore ha la piena responsabilità della modifica dei propri processi, per cui non occorre attendere l’autorizzazione del Committente per attuare la modifica stessa, ma resta inteso che Il Committente si riserva il diritto di ripetere la verifica di processo alla luce delle modifiche quando necessario.
Sia che la modifica di processo sia proposta dal Fornitore, sia che venga richiesta dal Committente, il Fornitore è tenuto a segnalare al Committente, la prima spedizione del prodotto modificato; deve essere riportata la dicitura “MODIFICA PROCESSO” su tutti i documenti di accompagnamento del lotto e di spedizione, ovvero sul D.d.T. e sul CQC.
Collaudo:
Il Fornitore è tenuto a garantire la conformità del collaudo sul prodotto a quanto dichiarato sui cicli/schede di controllo/collaudo, esaminati durante la verifica di processo.
GESTIONE DEL PRODOTTO NON CONFORME
Il Committente inoltrerà formale contestazione al Fornitore qualora si riscontrino forniture non idonee all’utilizzo diretto sulle linee di produzione del Committente, ovvero Non Conformi.
Il Fornitore è tenuto ad elaborare tempestivamente un Piano di reazione (Azioni Correttive) al fine di rimuovere le cause che hanno portato alla non conformità entro i tempi previsti dal Committente e a sottoporlo al Committente per approvazione. Deve poi notificare al Committente stesso l’avvenuta rimozione delle cause, documentandola opportunamente su un apposito documento previsto dal Sistema di Gestione per la Qualità del fornitore o, in alternativa, sul modulo “Gestione Azione correttiva” (allegato 3) messo a disposizione da XXX.XX.
Qualora questo si renda necessario, la notifica dell’avvenuta rimozione delle cause che hanno portato alla non conformità sarà necessariamente seguita da una nuova verifica di processo da parte del Committente stesso.
In generale, i costi aggiuntivi che il Committente dovrà sostenere saranno ribaltati al Fornitore; nel dettaglio saranno a carico del Fornitore:
i) i costi di ripristino, sostituzione o selezione del materiale Non Conforme;
ii) gli eventuali costi dovuti a fermo linea;
iii) gli eventuali costi dovuto alla risalita di processo (rimozione del prodotto difettoso già montato sul prodotto finito);
iv) i costi relativi alla ripetizione della verifica di processo / certificazione dell’installazione (quando necessaria);
v) i costi dei controlli in Accettazione Arrivi che il Committente dovrà sostenere
vi) i costi sostenuti per penali a fronte del mancato rispetto dei tempi di consegna e spedizione al Cliente;
vii) i costi sostenuti per le spedizioni urgenti;
viii) gli eventuali ulteriori costi addebitabili al fornitore ai sensi delle Condizioni Generali di Acquisto Xxx.Xx
In tutti quei casi in cui il Piano di produzione e/o di spedizioni non permetta di ritardare l’intervento
di riparazione, il Fornitore è tenuto ad assicurare la massima celerità d’intervento onde evitare danni maggiori (fermo linea, penali per mancata spedizione).
Tipicamente, tali interventi di riparazione dovranno essere garantiti dal Fornitore nell’arco delle 24 ore dalla chiamata.
Al termine dell’intervento di riparazione, il fornitore è tenuto a compilare uno specifico “Rapporto tecnico di intervento” (allegato 2C) che dettagli la natura dell’intervento, l’efficacia dell’intervento stesso (risolutivo o temporaneo) ed i componenti riparati e/o sostituiti, con l’indicazione del numero di matricola / serial number del componente riparato o sostituito.
Tale Rapporto tecnico costituisce, nel caso di interventi non coperti da garanzia, la relazione comprovante le caratteristiche della riparazione per il riconoscimento della fattura che dovesse essere emessa dal Fornitore.
A2.9.2 CERTIFICAZIONE DELLA PRIMA INSTALLAZIONE
A fronte del positivo esito del Piano di prove e collaudi eseguiti dal fornitore sul prodotto, viene avviata la fase di verifica di processo che prevede la certificazione dell’installazione del prodotto o sistema o materia prima, sul primo prototipo su cui è destinata l’applicazione.
La finalità del processo di certificazione dell’installazione è quella di verificare che il prodotto/sistema/materia prima, risponda ai seguenti obiettivi di montaggio e di corretto funzionamento in applicazione:
- Rispetto dei requisiti geometrici e delle tolleranze di forma (planarità, parallelismo, concentricità etc.) del prodotto;
- Rispetto delle tolleranze di montaggio rispetto ai sistemi confinanti (giochi e profili, distanze minime etc.);
- Rispetto delle quote critiche (interassi, fori correlati, spessori, diametri e quant’altro indicato a disegno);
- Rispetto delle sequenze di montaggio previste in fase di industrializzazione e condivise con il Committente (percorsi di montabilità, cinematismi etc.);
- Rispetto degli obiettivi di manutenibilità (smontabilità, ispezionabilità, accessibilità, manovrabilità, visibilità apparati e dispositivi di controllo etc.);
- Rispetto delle previste condizioni di funzionamento, tra le quali, a titolo di esempio:
a) Fluidità movimenti di apertura/chiusura, sollevamento/discesa;
b) Prove di resistenza al carico;
c) Obiettivi di rigidità e stabilità di fissaggio;
d) Obiettivi di tenuta idrica e/o impermeabilità;
e) Obiettivi di isolamento climatico;
f) Prestazioni in quanto materia prima e prestazioni in quanto manufatto finale;
g) Completezza della documentazione tecnica di supporto all’installazione (indicazione sulla preparazione delle superfici di incollaggio, definizione del tipo di colle e sigillanti, requisiti di fissaggio, requisiti di protezione elettrica, meccanica etc.).
Con il superamento delle verifiche di processo in fase di installazione sul primo prototipo, laddove previsto e concordato con il fornitore, seguono le prove in applicazione previste dal Programma di Validazione Prodotto, la cui finalità è quella di certificare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità nelle previste condizioni d’uso.
Superato positivamente anche il relativo programma di sperimentazione, potrà essere emesso dal cantiere un benestare di fornitura per la produzione in serie.
Diversamente, nel caso di esito negativo o di non completo raggiungimento degli obiettivi di Qualità ed Affidabilità, si adotteranno le necessarie contromisure definite nei paragrafi precedenti per la gestione della campionatura, con l’apertura di una procedura che prevedrà la gestione di una specifica Azione Correttiva che dovrà essere documentata dal fornitore e condivisa dal Committente.