CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
La Regione Abruzzo con sede in L’Aquila (C.F. 8003170661), in persona del Dirigente del Servizio Pianificazione Territorio e Paesaggio, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx (C.F ) di
seguito denominata anche “COMMITTENTE”;
E
Il sig. Pierfrancesco D’Incecco nato a ----------il ------------ e residente a -----------in via ------------
(C.F.DNCPFR98R16G482V e P.I.02361530682), di seguito denominato “PROFESSIONISTA” PREMESSO CHE
- il progetto “Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL”, acronimo FIRESPILL, è un progetto europeo finanziato dal secondo bando per Progetti Strategici del programma Interreg V-A Italia-Croazia CBC 2014- 2020, sull’Asse prioritario 2 – Sicurezza e Resilienza, OS 2.2 (aumentare la sicurezza dell'Area di Programma da calamità naturali e artificiali), Tema Strategico 2.2.2 “Sversamenti di petrolio e altri rischi marini, incendi e terremoti” ( CUP: B39D19000150007)
- la Regione Abruzzo è partner del progetto (PP1), con un budget assegnato di € 603.438,00 (quota UE-FESR (85%) € 512.922,30, quota nazionale (15%) € 90.515,70) su un budget totale di progetto pari ad € 16.492.799,60;
- il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, afferente al Dipartimento Territorio- Ambiente della Regione Abruzzo, è impegnato nelle attività di partenariato di progetti comunitari nell’ambito delle Programmazioni 2014-2020 e dei regolamenti comunitari vigenti, ed è Partner del Progetto in oggetto;
- a seguito di espletamento di procedura di selezione pubblica, indetta con determina dirigenziale n. DPC032/73 del 02.08.2022 del Servizio pianificazione territoriale e paesaggio
– Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx - è stato individuato, giusto verbale redatto dal RUP in data
14.10.2022, il sig. Pierfrancesco D’Incecco quale soggetto cui affidare l’incarico di assistenza tecnica per l’attività di Xxxxxxx in rendicontazione CIG Z4D34A6258 in conformità alle fonti comunitarie, nazionali, regionali nonché le fonti tecniche del Programma Interreg V-A Italia
– Croazia CBC Programme.
Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano e convengono quanto segue:
Articolo 1 – Durata
1. L’incarico in oggetto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino alla data del 30.06.2023, salvo proroghe, e comunque sino al termine ultimo per il compimento delle attività di competenza ossia fino alla notifica di chiusura formale del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del Programma;
Articolo 2 - Oggetto dell’incarico di collaborazione professionale
1. La prestazione richiesta per le attività della figura esterna di Esperto in rendicontazione prevista nel progetto FIRESPIL consiste nella preparazione ed esecuzione della rendicontazione sul sistema del Programma Italia Croazia e nello svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie alla imputazione delle spese del progetto e della documentazione accessoria.
Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell’incarico
1. Il rapporto ha natura di prestazione d’opera, ai sensi degli art. 2222 e 2230 del codice civile.
2. Tra l’Amministrazione e il Professionista si instaura un rapporto di collaborazione autonoma senza qualsivoglia vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa in quanto il professionista, nell’ambito delle direttive generali, degli obiettivi assegnati e delle indicazioni impartitegli coerentemente con le attività progettuali previste e le relative scadenze e budget, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le
modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati ed, in ogni caso, nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
3. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dalla Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo, individuato come competente sul progetto giusta DGR 255-2021;
4. Il professionista è chiamato ad operare con propri mezzi, fermo restando che la propria attività dovrà essere svolta in coordinamento con le strutture regionali.
5. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
6. Al fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, il professionista potrà avvalersi di tutti gli atti e documenti necessari predisposti dall’Amministrazione e di qualsiasi altro materiale dalla stessa messo a sua disposizione.
7. Nell’espletamento dell’attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto e non potrà delegare l’esecuzione di quanto affidatogli, in tutto o in parte.
8. Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il professionista risponde per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte, fino alla chiusura delle attività progettuali e alla validazione delle stesse. È tenuto a produrre relazioni trimestrali, oltre ad una relazione finale, contenenti il dettaglio delle attività svolte ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, così come eventuali criticità riscontrate, nel rispetto delle regole stabilite dai documenti del Programma del progetto FIRESPILL. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal Coordinatore del progetto consentiranno di autorizzare l’erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto all’art. 5 del presente contratto.
9. La Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente, monitora periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, anche in accordo alle tempistiche progettuali e al budget, oltre al rispetto degli obiettivi assegnati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti o non rispondenti
ai suddetti requisiti, il Servizio potrà richiedere una implementazione dell’attività svolta, da eseguirsi entro il termine di giorni 30. Decorso tale termine, in caso di evidente compromissione delle attività progettuali, il contratto potrà essere risolto, ai sensi del punto 8 del successivo art. 8.
10. Il Professionista, pur nell’autonomia suddetta, è chiamato a coordinarsi con il Coordinatore Regionale del Progetto e a svolgere la prestazione anche presso gli Uffici della Regione, laddove necessario.
11. Il professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R.
n. 983 del 20 dicembre 2018, nonché rispettando il Codice civile e ogni altra norma vigente in materia di prestazioni d’opera e di affidamento di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, compatibilmente con la natura e le finalità delle prestazioni da espletare
Articolo 4 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Il professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. È, altresì, tenuto all’osservanza del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il professionista carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
3. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Giunta della Regione Abruzzo. Pertanto il professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo neanche in parte con pubblicazioni o con altri mezzi, se non con espressa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
Articolo 5 - compenso professionale
1. Per le attività oggetto dell’incarico, l’Amministrazione regionale si obbliga a corrispondere al professionista, a titolo di corrispettivo, un compenso lordo totale, comprensivo di qualsivoglia onere previdenziale ed assistenziale sia a carico del professionista che del committente e comprensivo di IVA, se dovuta, nella misura prevista dalla Legge vigente, pari a 10.000,00 Euro (diecimila/00) riferito a tutta la durata del contratto.
2. Il pagamento del corrispettivo convenuto sarà erogato con le seguenti modalità previa presentazione di una relazione delle attività, accettata dal responsabile del procedimento, attestante l’avvenuta effettuazione della prestazione nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto:
30% al 31.12.2022
30% al 31.03.2023
40% al 30.06.2023
In ogni caso l’incaricato è tenuto a svolgere la propria attività fino alla ricezione della notifica di chiusura formale del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del Programma;
3. Il compenso sarà liquidato all’incaricato entro 30 gg. decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica su cui devono essere obbligatoriamente riportati il CUP ed il CIG.
4. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato comunicato dall’incaricato.
5. Il professionista prende atto e riconosce che i corrispettivi sono adeguati all’importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233, comma 2, del Codice civile.
Articolo 6 - Forza maggiore
1. Nel caso in cui l’incarico debba essere sospeso per cause di forza maggiore imputabili ad eventi naturali o eventi conseguenti a fatti dell’uomo, nessuna delle parti sarà ritenuto inadempiente rispetto al presente atto.
Articolo 7 - Responsabilità
1. Il professionista esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione. Tutti gli eventuali oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti al rapporto di prestazione d’opera disciplinato dal presente contratto, sono a carico del professionista, il quale assume altresì tutti i rischi derivanti dagli infortuni propri o da responsabilità civile verso terzi che derivasse dallo svolgimento dell’attività.
Articolo 8 – Xxxxxx, recesso e revoca dell’incarico. Penali
1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 30.06.2023 salvo proroghe concesse dalla Autorità di gestione del programma.
2. Il professionista è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia, anche parziale, che comporti la mancata esecuzione del servizio o documentata insufficienza qualitativa dello stesso, ovvero per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Amministrazione Regionale. È fatta salva in capo al Committente la facoltà di agire, qualora ne ricorrano i presupposti, per il risarcimento degli eventuali danni subìti. In tal caso, l’Amministrazione può recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta nella quale siano evidenziate le motivazioni, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Il professionista può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, per giusta causa, con comunicazione scritta nella quale siano evidenziate le motivazioni, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
4. In caso di recesso senza preavviso, il professionista sarà tenuto a corrispondere all’Ente una penale pari al 25% dell’importo totale del compenso pattuito.
5. In caso di recesso senza giusta causa, in assenza di condivisione in tal senso con l’Amministrazione, il professionista sarà tenuto a corrispondere una penale pari al 10% dell’importo totale del compenso.
6. Per effetto delle penali sopra convenute, per le ipotesi stabilite ai commi 4 e 5, è esclusa la risarcibilità da parte del professionista di danni ulteriori subiti dall’Ente.
7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, spetta comunque al professionista il corrispettivo economico in misura proporzionale al periodo di prestazione d’opera effettivamente prestato e al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati.
Articolo 9 – clausola risolutiva espressa
1. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente ai sensi dell’art. 1456 codice civile nelle seguenti ipotesi:
✓ interruzione immotivata dello svolgimento dell’incarico, fatte comunque salve le sanzioni contrattuali;
✓ cessione totale o parziale del contratto;
✓ inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento o di qualsivoglia obbligo previsto dal presente contratto;
✓ mancato rispetto dei termini di esecuzione del presente contratto;
✓ inadempienze e/o gravi negligenze nell’esecuzione dei compiti oggetto dell’affidamento;
✓ danni subìti a seguito di negligenze o inadempienze del professionista;
✓ inosservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro;
✓ conseguimento di risultati inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza amministrativa.
2. In tutte le ipotesi di cui al comma precedente, la risoluzione del contratto opererà con effetto immediato a seguito della dichiarazione formale inoltrata all’indirizzo pec fornito dal professionista.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venissero a mancare le risorse finanziarie destinate al progetto o per qualsiasi altra causa diversa da quanto previsto all’art. 7, ovvero qualora risultasse impossibile portare a completamento le attività connesse al progetto medesimo. In tal caso trova applicazione l’art. 2228 del c.c. con conseguente esclusione, per il professionista di ogni pretesa al di fuori del corrispettivo economico in misura proporzionale all’attività già prestata.
Articolo 10 - Conflitto di interessi e incompatibilità
1. Le Parti danno atto che non ricorrono situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità o inconferibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, giusta dichiarazione resa dall’Incaricato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Articolo 11 - Garanzie
1. Le Parti danno atto che il Professionista svolge una attività non soggetta all’obbligo di sottoscrizione polizza RC professionale, giusta dichiarazione resa dall’Incaricato ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000
Articolo 12 - Obblighi e sanzioni nascenti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
1. Il Professionista dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti prescrittivi di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare di essere a piena conoscenza delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al suddetto art. 6 applicabili nei confronti dei soggetti inadempienti, nonché di essere a piena conoscenza che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 9-bis, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4 del medesimo. L’Affidatario, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente committente il seguente conto corrente dedicato:
BANCA ------------------------------ IBAN Ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si è provveduto a richiedere il seguente Smart C.I.G.: n. Z4D34A6258
Articolo 13 - Controversie e Foro competente
Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di L’Aquila.
articolo 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme stabilite dal Codice civile in materia e dalla legislazione di settore vigenti al momento della stipulazione del contratto.
Il presente contratto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle Parti in modalità elettronica, consistente nell’apposizione della propria firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), previo accertamento della validità dei certificati elettronici utilizzati
Articolo 15 - Spese di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le relative spese saranno a carico del professionista.
L’Aquila/Pescara lì 2022
Letto, confermato e sottoscritto: | ||
Il Responsabile del procedimento | Il Professionista | Il dirigente del servizio DPC032 |
arch. Xxxxx Xxxxxx | (Pierfrancesco D’Incecco) | avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx |
firmato elettronicamente | firmato digitalmente | firmato digitalmente |
Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:
Articolo 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione Articolo 4 - Obblighi di riservatezza
Articolo 7 – Responsabilità
Articolo 8 – Xxxxxx e revoca dell’incarico Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa Articolo 13 – Controversie e Foro competente
Il professionista
Pierfrancesco D’Incecco (x.xx digitalmente)
Il professionista Pierfrancesco D’Incecco nato a ----------- il ------------------
AUTORIZZA
La Giunta della Regione Abruzzo al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation).
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il professionista
Pierfrancesco D’Incecco (x.xx digitalmente)