Bando per l’erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative
Sommario
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando 3
Art. 2 Dotazione Finanziaria 3
Art. 3 Localizzazione 3
Art. 4 Soggetti ammissibili 3
Art. 5 Interventi ammissibili 4
Art. 6 Spese ammissibili 5
Art. 7 Spese non ammissibili 6
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno 7
Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche 8
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda 8
Art. 11 Valutazione delle domande 9
Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario 11
Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno 12
Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno 15
Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno 16
Art. 16 Informazioni generali 17
Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 17
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando
1. Con il presente Bando la Regione del Veneto intende sostenere gli investimenti delle imprese titolari di emittenti televisive locali volti al passaggio alla tv digitale terrestre di nuova generazione, attese le rilevanti ricadute sociali, culturali ed economiche che derivano da tale importante innovazione tecnologica e considerato altresì il ruolo svolto dall’emittenza locale nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali investimenti sono resi necessari, in particolare, dalla liberazione delle frequenze 700 MHz, già assegnate agli operatori mobili per la fornitura dei servizi 5G.
2. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 2 Dotazione Finanziaria
1. Il Bando ha una dotazione finanziaria pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). È possibile
l’assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità finanziaria.
2. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57, una quota pari al dieci per cento delle risorse disponibili è riservata alle domande di contributo presentate dalle imprese beneficiarie che sono in possesso del rating di legalità1 e che pertanto rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera 12 novembre 2012, n. 13779 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (come da ultimo modificata dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).
Art. 3 Localizzazione
1. Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati e localizzati nel territorio della Regione del Veneto.
2. La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.
Art. 4 Soggetti ammissibili
1. Sono ammesse alle agevolazioni le imprese titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti tramite autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi nel territorio della Regione del Veneto ed interessate dallo spostamento delle frequenze conseguente al passaggio al nuovo digitale terrestre ai sensi dell’articolo 1, commi da 1026 a 1046 della legge n. 205/2017 e dell’articolo 1, commi da 1101 a 1110 della legge n. 145/2018.
2. L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio alla data del 1° gennaio 2021. A tal fine faranno fede le date risultanti dalla visura camerale;
b) esercitare con codice primario un’attività economica classificata con uno dei seguenti codici ISTAT ATECO 2007: 60, 60.2, 60.20, 60.20.00. Al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice della/e unità operativa/e (sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale;
c) avere la/le unità operativa/e in cui realizza l'intervento in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale;
1 L’articolo 1 della delibera 12 novembre 2012, n. 13779 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, debbano avere le seguenti caratteristiche:
− sede operativa nel territorio nazionale;
− raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
− alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni.
d) essere iscritta, ai sensi dell'art. 2 della delibera Agcom 666/08/CONS, al registro di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Registro degli Operatori di comunicazione ROC);
e) essere titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
f) essere assegnataria della numerazione LCN attribuita nella regione Veneto;
g) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
h) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
i) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018,
n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di
sostegno pubblico di competenza regionale”;2
j) trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora venga previsto un contributo superiore a euro 150.000,00;
k) non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) 3 al 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio 4 o aiuti per la ristrutturazione5.
3. Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento, che può riferirsi a più marchi/palinsesti.
Art. 5 Interventi ammissibili
1. Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati all’innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature per la messa in onda, archiviazione, distribuzione e la transcodifica di contenuti televisivi sia software che hardware.
2 1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno
pubblico ricevuto.
3 In base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
4 Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti con il presente bando.
5 Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti con il presente bando.
2. Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il termine perentorio del
30 novembre 2022. Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute6;
- l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato.
Entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 13 dicembre 2022 deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
Art. 6 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:
a) impianti, hardware, software, strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche nuovi di fabbrica7 finalizzati e funzionali all’implementazione del processo di trasmissione in digitale di nuova generazione;
b) brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione.
2. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
a) spese relative all'acquisto di impianti, hardware, software, strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche. I beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto.
Non sono ammesse le spese per l’acquisto di telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop e altri mobile devices.
Sono ammesse le spese per servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software.
b) spese per l’acquisto di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, sono agevolabili nel limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. Ai fini della relativa ammissibilità:
a) le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere:
a.1) sostenute esclusivamente8 dal beneficiario e pertinenti al progetto proposto. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
6 Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel presente Bando.
7 Impianti, hardware, software, strumentazione tecnica e attrezzature tecnologiche nuovi di fabbrica: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
8 Sono pertanto da escludersi anche i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitino sul conto corrente del beneficiario.
a.2) sostenute e pagate interamente9 dall’impresa richiedente il contributo a partire dal 1° gennaio 2021. A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
a.3) strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’impresa richiedente il contributo;
a.4) sostenute e pagate interamente entro il 30 novembre 2022. Non sono consentite proroghe a detto termine;
a.5) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
b) i beni devono:
b.1) essere ammortizzabili;
b.2) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di impianti che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del sistema di erogazione del servizio dell’impresa;
b.3) essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
b.4) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’attività svolta (codice attività Istat ATECO
2007) dal fornitore;
b.5) non essere destinati al noleggio.
Art. 7 Spese non ammissibili
1. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In
particolare:
a) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti,10 nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti;
b) non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che abbiano e/o abbiano avuto - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10 – una partecipazione reciproca a livello societario, ovvero siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, da medesimi altri soggetti.
2. A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, non sono ammesse le spese:
a) relative all'I.V.A., anche se indetraibile;
b) per l’acquisto di arredi;
c) singoli beni di importo inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) al netto dell’IVA;
d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
9 Laddove una fattura non sia interamente pagata, non potrà essere richiesta nemmeno l’ammissione parziale della stessa.
10 Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e xxxxxxx), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).
e) per interessi debitori e altri oneri finanziari;
f) relative a imposte, xxxxx, oneri previdenziali ed assistenziali;
g) relative a scorte;
h) relative ad xxxxxxx, penali e controversie legali;
i) forfettarie;
j) consulenze di qualsiasi tipo;
k) di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche,
prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE, etc.);
l) di trasferta, viaggio, vitto, etc.;
m) di avviamento;
n) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
o) relative a beni usati;
p) correlate all’istanza di contributo;
q) di pubblicità (insegne, vetrofanie, stampe con loghi);
r) per beni acquisiti in noleggio;
s) riferite al personale dipendente o assimilato del soggetto proponente.
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 90% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento, nei limiti di seguito riportati:
Punteggio di cui all’art. 11.3 del bando | Spesa ammissibile minima | Spesa ammissibile massima | Contributo massimo |
Punteggio superiore a 13 punti | 45.000,00 euro | 450.000,00 euro | 405.000,00 euro |
Punteggio compreso tra 13 e 12 punti | 300.000,00 euro | 270.000,00 euro | |
Punteggio compreso tra 11 e 10 punti | 200.000,00 euro | 180.000,00 euro | |
Punteggio compreso tra 9 e 5 punti | 150.000,00 euro | 135.000,00 euro | |
Punteggio inferiore a 5 punti | 60.000,00 euro | 54.000,00 euro |
2. Non sono ammesse le domande di partecipazione in cui l'investimento previsto comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
3. In fase di rendicontazione, la spesa rendicontata dovrà essere almeno pari al 50% dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e, in ogni caso, non inferiore a euro 45.000,00 (quarantacinquemila /00).
4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della sezione 3.1. (“Aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (Regime SA.62495).
5. L’agevolazione è concessa fino al massimale complessivo di euro 1.800.000,00 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
6. Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale, di cui al paragrafo 5, di euro 1.800.000,00, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale, fino al raggiungimento del limite minimo del contributo.
Art. 9 Cumulo con altre agevolazioni pubbliche
1. Le agevolazioni previste dal presente Bando, concesse ai sensi della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e s.m.i., sono cumulabili con le altre misure di cui al medesimo “Quadro Temporaneo” nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle specifiche Sezioni dello stesso. Inoltre, le citate agevolazioni possono essere cumulate con aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013), ovvero nell’ambito del Regolamento generale d’esenzione per categoria (Reg. (UE) n. 651/2014), a patto che siano rispettate le prescrizioni e le regole sulla cumulabilità degli aiuti di cui ai suddetti Regolamenti.
2. Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese. Non è ammissibile il cumulo sulle spese relative a investimenti in tecnologie innovative che hanno beneficiato degli aiuti del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda
1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le imprese presentano alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese le domande di contributo, redatte secondo lo schema di cui all’Allegato B al presente Bando e reso disponibile nell'apposita sezione del sito Internet della Regione xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxx.
La domanda deve essere inoltrata alla Regione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx seguendo le indicazioni operative di cui alla pagina del sito Internet della Regione xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxx-xxxxxxx-xxxxxx
L’oggetto della mail deve essere “Domanda per la concessione di contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative"; la documentazione deve essere in formato PDF (Si ricorda che non è ammesso il formato “.zip”, i file devono avere estensione “pdf.p7m” e dimensione massima di 40 Mb).
La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda corredata da copia di documento di identità del beneficiario, pena l’irricevibilità della stessa. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 13 ottobre 2021, fino alle ore 13.00 di venerdì 29 ottobre 2021. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e ora di ricezione da parte del Server Unico Regionale della e-mail certificata.
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 euro. La marca da bollo dovrà essere applicata alla domanda di partecipazione ed annullata mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro e conservata per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione. In alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato.
5. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4, la domanda è irricevibile quando:
• non risulta firmata digitalmente ovvero risulta firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
• non è presentata nei termini di cui al paragrafo 2;
• è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Xxxxx;
• non è corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al successivo paragrafo 6.
6. A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi da 1 a 5, la seguente documentazione:
a) scheda tecnica di sintesi del progetto (Allegato C al presente Bando), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda, contenente la descrizione dettagliata e puntuale del progetto proposto, con particolare riferimento alle “caratteristiche tecniche” e alla “funzionalità al progetto” dei beni oggetto di investimento;
b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato D al presente Bando), firmato digitalmente;
c) scheda dati anagrafici (Allegato E al presente Bando) firmata dal legale rappresentante esclusivamente con firma autografa allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
d) dichiarazione sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora il contributo previsto sia superiore a euro 150.000,00 (Allegato I al presente Bando) sottoscritta con firma autografa o digitale;
e) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c. (Allegato F al presente Bando), firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Art. 11 Valutazione delle domande
1. Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR n. 445/2000. La PMI
beneficiaria è tenuta a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
3. Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte ad una valutazione effettuata sulla base dei seguenti criteri:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE | ||
Criteri di valutazione | Elementi di valutazione | Attribuzione punteggio |
A – Pluralismo e innovazione | A) Impresa inserita nelle graduatorie definitive per l’annualità 2020 approvate con decreto direttoriale del 4 agosto 2021 dal Ministero dello Sviluppo economico ai fini dell’erogazione dei contributi del Fondo statale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 198/2016. L’impresa deve aver presentato domanda di contributo con riferimento al territorio della Regione del Veneto. | • Impresa inserita in graduatoria 8 punti • Impresa non inserita in graduatoria 0 punti |
B – Diffusione delle trasmissioni: copertura | B) Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 risultanti dai dati di ascolto di cui all’Allegato M al presente Bando (elaborazione da fonte Auditel). Per le domande presentate con riferimento a più marchi/palinsesti (indicati al punto 2 dell’Allegato B al presente Bando), il valore è calcolato sommando i valori di ciascun marchio/palinsesto. Per i marchi non presenti in elenco non viene assegnato alcun punteggio. | • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 superiori a 500.000 7 punti • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 compresi tra 400.001 e 500.000 6 punti • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 compresi tra 300.001 e 400.000 5 punti • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 compresi tra 200.001 e 300.000 4 punti • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 compresi tra 100.001 e 200.000 3 punti • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 compresi tra 50.000 e 100.000 2 punti • Contatti netti (CO) del giorno medi annuali 2020 inferiori a 50.000 1 punti |
4. A parità di punteggio in corrispondenza dell’ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base del valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data di chiusura di presentazione delle domande, secondo l’ordine decrescente. Il valore è ricavato facendo esclusivo riferimento ai dati presenti nel Registro delle Imprese.
Gli eventuali dati mancanti vengono fissati d'ufficio in misura pari a 0. In caso di ulteriore parità, è data
priorità sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Non sono comunque ammissibili a contributo i progetti per i quali, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, non risulti adeguatamente compilato l’Allegato C al presente bando, con riferimento ai punti “A - Descrizione della proposta progettuale” e “B - Descrizione delle spese e contenuto tecnologico dell’investimento”.
6. L'istruttoria delle domande si concluderà entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande medesime.
7. Le proposte progettuali sono inserite in graduatoria sulla base dei punteggi di cui al precedente paragrafo 3 e dell’attribuzione delle priorità di cui al paragrafo 4. La procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese che approva:
a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno;
b) l’elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità.
8. L’esito dell’istruttoria verrà comunicato tramite PEC dal Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ai soggetti che hanno presentato domanda. L’esito dell’istruttoria è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx/.
9. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). È previsto il “sostegno parziale” per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all’interno della dotazione finanziaria.
Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si obbliga a:
a) concludere il progetto ammesso all’agevolazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2022;
b) presentare il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l’erogazione del contributo (nel seguito: richiesta di erogazione), Allegato G al presente bando, entro il termine perentorio delle ore
17.00 del 13 dicembre 2022;
c) mantenere i requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) per un periodo di 3 anni
decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione;
e) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;
f) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque
variazione della sede, dell’attività e della compagine sociale;
g) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
h) fornire le informazioni e la documentazione afferente al progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
i) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all’intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o in copia conforme all’originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo, tramite modello F24; nel caso di acquisto della marca da bollo, la stessa dovrà essere applicata alla stampa della domanda di partecipazione ed annullata. Per l'annullamento della marca di bollo si fa
riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
j) comunicare alla Regione l’eventuale rinuncia al contributo;
k) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.
Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno
1. La richiesta di erogazione del contributo (Allegato G al presente bando) deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine perentorio del 13 dicembre 2022 alle ore 17.00 con le medesime modalità previste per la domanda di ammissione a contributo, di cui all’articolo 10, paragrafo 2. L’oggetto della mail PEC deve essere “Richiesta di erogazione contributi alle imprese titolari di emittenti televisive locali per investimenti in tecnologie innovative". L’Allegato G deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda corredata da copia di documento di identità del beneficiario, pena l’irricevibilità della stessa.
2. In allegato alla richiesta di erogazione di cui al paragrafo 1, il beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
a) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura “Bando per emittenti locali Veneto 2021”; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un’apposita dichiarazione in tal senso inserita nella richiesta di erogazione del contributo;
b) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera a) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 3;
c) in caso di brevetti, licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate: copia del contratto di licenza o di cessione da cui si evinca la tipologia e le caratteristiche delle tecnologie di cui si è acquisito l’uso o la titolarità, le eventuali condizioni di utilizzo e il costo; se del caso, copia della registrazione o dell’istanza di trascrizione all’UIBM della cessione della titolarità del brevetto;
d) scheda dati anagrafici (Allegato E al presente Bando) firmata dal legale rappresentante esclusivamente con firma autografa allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
e) scheda posizione fiscale (Allegato H al presente bando), firmata dal legale rappresentante esclusivamente con firma autografa allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
f) copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa, in corso di validità;
g) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c., firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità (Allegato F al presente Bando);
h) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento.
3. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:
Modalità di pagamento | Documentazione probatoria da allegare | Note |
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking) | 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; | Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della contabile bancaria/postale, |
• il numero identificativo dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.). | ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*) | |
Ricevuta bancaria | 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell’operazione. | Qualora l’estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all’originale della distinta bancaria, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*) |
Ricevuta bancaria cumulativa | 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell’operazione. 2) copia conforme all’originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella xx.xx. cumulativa, al fine di riscontrare l’addebito corretto nell’estratto conto corrente/lista movimenti. | Qualora nella xx.xx. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’avvenuta transazione nonché i suoi estremi. (*) |
Assegno non trasferibile | 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell’assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l’esito positivo dell’operazione. | • Non è sufficiente la sola matrice; • Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. |
Carta di credito (intestata all’impresa beneficiaria) | 1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • l’addebito delle operazioni. 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l’avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.(*) |
Carta di debito (intestata all’impresa beneficiaria) | 1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto corrente; • l’addebito delle operazioni. 2) scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l’avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. (*) |
Acquisti on-line | 1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: • l’intestatario del conto; • l’addebito delle operazioni. 2) copia dell’ordine; 3) eventuale ricevuta. |
(*) Nel caso sia necessario produrre la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore, si rimanda allo schema previsto dall’Allegato L al presente Bando.
4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del 30 novembre 2022.
5. L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale, ad eccezione delle royalty versate per l’uso o la titolarità di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
6. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato11. Qualora il beneficiario sia un’impresa individuale e non disponga di un conto dedicato, le spese antecedenti l’ammissione a contributo potranno essere addebitate anche su un conto cointestato, purché nello stesso figuri il titolare dell’impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, xx.xx. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega ad operare sul conto dell’impresa.
7. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio/lavoro acquistato/commissionato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione con il dettaglio della spesa, resa dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
8. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, si concluderà l’istruttoria con la documentazione agli atti.
9. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
10.Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa, individuate all'articolo 6, paragrafo 1, fino ad un
massimo del 10% del costo totale dell’investimento ammesso a contributo. Dovrà comunque essere
11 Per “conto dedicato” si intende un conto intestato al soggetto beneficiario.
garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno
1. In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese adotta il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al paragrafo 4) l’eventuale beneficio già erogato.
2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca totale
nei seguenti casi:
a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del 30 novembre 2022;
b) mancata presentazione della richiesta di erogazione del contributo entro il termine perentorio delle
ore 17.00 del 13 dicembre 2022;
c) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al 50% dell’importo ammesso in sede di concessione
del contributo o inferiore ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell’importo ammesso in sede di concessione del contributo o inferiore ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
e) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
f) qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all’intervento ammesso a contributo;
g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.
3. Si procede a revoca parziale del contributo nei seguenti casi:
a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo inizialmente concesso
in fase di ammissione a contributo, xxxxx restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3;
b) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando, entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
c) mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato l’intervento nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
d) cessazione dell’attività, affitto d’azienda o del ramo d’azienda connesso al progetto, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo 6;
e) mancato mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettere d), e) e f) per un periodo di 3
anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
g) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
Nelle fattispecie di cui alle lettere da b) a g) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.
5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
6. In caso di cessione, conferimento o affitto d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 4, continui ad esercitare l’impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 3, lettera d).
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.
Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno
1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, approfondimenti istruttori e documentali, nonché controlli e sopralluoghi ispettivi, al fine di verificare e accertare quanto segue:
• il rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
• che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
• che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici;
• la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati per 3 anni dall’erogazione
del contributo.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
3. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.
Art. 16 Informazioni generali
1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: xxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxx?Xxxxx0.
2. Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
3. Informazioni e chiarimenti relativi allo specifico Bando potranno essere chiesti alla Regione del Veneto
– Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5847-5879.
4. Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con sede in Venezia, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx x. 00.
5. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, con sede in Venezia, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx x. 00. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.
Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
1. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Veneto a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
− il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
− i dati forniti sono trattati dalla Regione Veneto per l’espletamento degli adempimenti connessi alla
procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
− i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
− i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
− la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
− i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Veneto, e sul sito internet della Regione Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
Titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx, 0000. I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali sono: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxxx (dati di contatto: Telefono: 041/279. 2498 / 2044
/ 2602 e-mail: xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx).
Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il direttore pro tempore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio
generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (xxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx). Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/x-xxxx-xxxxxxx