ASPETTI OPERATIVI PER LA CREAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE
ASPETTI OPERATIVI PER LA CREAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE
QUADERNI KNOS
AREA SOCIETARIA
QUADERNO N°6 a cura della
Commissione di Studio UNGDCEC “Reti di Imprese”
Settembre 2017
ASPETTI OPERATIVI PER LA CREAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE
a cura della
Commissione di Studio UNGDCEC “Reti di imprese”
Delegato Giunta UNGDCEC
Xxxxxx XXXXXXX
Presidente Commissione
Xxxxx XXXXXXXXXXXX
Segretario Commissione
Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX
Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti componenti:
Xxxxx XXXXXXXXXXXX, Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxx Xxxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxx XXXXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX
INDICE
PREMESSA
Di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 6
IL CONTRATTO DI RETE, CARATTERISTICHE, LIMITI E OPPORTUNITÀ
Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 7
LA RETE CONTRATTO E LA RETE SOGGETTO
Di Xxxxxx Xxxxxx 10
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE
Di Xxxxxx Xxxxxx 11
CAPITOLO 3.1 Il programma di rete e il progetto delle attività condivise
Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 12
CAPITOLO 3.2 I modelli di gestione della rete di impresa: l’organo comune
Di Xxxxxx Xxxxxx 13
CAPITOLO 3.3 Il fondo patrimoniale comune
Di Xxxxxxx Xxxxxxx 15
IL DISTACCO DEI DIPENDENTI
TRA AZIENDE APPARTENENTI ALLA STESSA RETE
Di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 17
I PROFILI DI RESPONSABILITÀ NEL CONTRATTO DI RETE
Di Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 22
CAPITOLO 5.1 Il profilo della “responsabilità civilistica” nel contratto di rete
Di Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 22
CAPITOLO 5.2 Il regime della “responsabilità tributaria” nel contratto di rete
Di Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 25
IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA NEL PROCESSO DI NASCITA E NELLA GESTIONE DELLA RETE: LA FIGURA DEL “MANAGER DI RETE”
di Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 27
LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI IMPRESE
Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 32
CAPITOLO 7.1 La creazione della rete contratto con lo strumento Comunica
Di Xxxxxxxx Xxxxxx 33
PREMESSA
Di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Le collaborazioni interaziendali rappresentano un fenomeno naturale nell’ambito dell’attività del sistema-impresa poiché questo si caratterizza per la presenza di relazioni interattive con altre realtà imprenditoriali dalle quali si acquisiscono fattori produttivi e verso le quali si collocano i beni e i servizi frutto del processo di trasformazione.
Nell’ambito di tali collaborazioni, il legislatore italiano ha ravvisato la necessità, fin a partire dal 2009, di fornire alle aziende un nuovo strumento di aggregazione e di cooperazione destinato a sup- portare la crescita e la competitività: il contratto di rete di imprese. Gli studiosi del mondo aziendale e i professionisti si sono interrogati sulla reale necessità di introdurre una nuova modalità aggregativa. In realtà il contratto di rete rappresenta un’opportunità che, pur inserita in uno specifico quadro nor- mativo, consente agli aderenti un elevato grado di flessibilità nella determinazione del contenuto della collaborazione e della regolazione dei rapporti, operativi e di natura economico-finanziaria, tra i part- ner di rete. Proprio la flessibilità rappresenta l’elemento di pregio che contraddistingue il contratto di rete insieme alla possibilità per gli attori del nostro tessuto produttivo di porre in essere un processo di crescita razionale che si fonda sulle risorse interne ma si avvale anche delle risorse messe a dispo- sizione da parte degli altri partner. Si ha la possibilità di crescere sotto il profilo operativo, produttivo e tecnologico senza che necessariamente vi sia anche una crescita dimensionale. L’obiettivo che ci si prefigge è, dunque, migliorare le singole performance grazie alla collaborazione, condivisione e all’interazione tra i partner.
L’introduzione del contratto di rete nel sistema normativo italiano non rappresenta solamente un elemento di novità per le aziende italiane ma è da considerarsi anche come una nuova opportunità di crescita professionale per i giovani professionisti i quali attraverso le reti possono specializzarsi nella predisposizioni degli accordi di collaborazione (contratti di rete) piuttosto che svolgere funzioni di natura gestionale e strategica rivestendo la figura del Manager di rete.
Il presente contributo rappresenta il risultato conclusivo delle attività della Commissione Nazionale Reti di Imprese nel triennio 2015-2017. Tra queste attività si ricordano, inoltre, la partecipazione a numerosi convegni sul tema delle collaborazioni interaziendali ed una serie di contributi di carattere professionale e scientifico realizzati ad opera dei suoi componenti.
In particolare, la presente guida si propone di inquadrare le caratteristiche, i limiti e le opportunità dei contratti di rete (capitolo 1) distinguendo le diverse tipologie di reti (capitolo 2) e specificando gli elementi necessari e facoltativi del contratto (capitolo 3). Successivamente si affrontano i temi del distacco dei dipendenti tra aziende appartenenti alla stessa rete (capitolo 4), i profili di responsabilità nel contratto di rete (capitolo 5) e, infine, il ruolo del Dottore commercialista quale manager di rete (capitolo 6). L’ultima parte del contributo è dedicato all’analisi delle modalità di costituzione della rete di imprese attraverso la stipulazione del relativo contratto (capitolo 7).
CAPITOLO 1
IL CONTRATTO DI RETE, CARATTERISTICHE, LIMITI E OPPORTUNITÀ
Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Inquadramento giuridico-aziendale
La crisi economica; la necessità di contenere i costi di ricerca e sviluppo, di processo e di natura commerciale nonché l’ampliamento della clientela rappresentano elementi che, da sempre, spingono le aziende a ricercare una crescente collaborazione ed integrazione.
Il nostro sistema economico, da sempre incentrato sulla piccola e media impresa, con compagini aziendali non troppo strutturate e specializzate ha, purtroppo, subito passivamente, in molti casi, gli effetti derivanti dal processo di globalizzazione.
I tempi, gli spazi, i clienti, il mercato del lavoro sono elementi completamente nuovi rispetto a quanto gli imprenditori erano abituati; i cambiamenti nella storia ci sono sempre stati ma la velocità con cui si sono susseguiti è diventata una criticità devastante.
Da qui è nata la necessità di mantenere, da un lato, la propria indipendenza, la propria flessibilità e la propria capacità produttiva ma si è avvertita anche l’esigenza di fronteggiare le spinte competitive sempre più forti provenienti dal mercato.
Il contratto di rete rappresenta una delle tante recenti risposte a queste nuove esigenze imprenditoriali. Si tratta, infatti, di uno strumento giuridico relativamente recente disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, modificata poi dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Il contratto di rete sinteticamente si definisce come un accordo, tra due o più imprenditori, mediante il quale si assume l’impegno a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamen- te, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato.
Da un lato, il contratto di rete concede una notevole flessibilità nei rapporti interaziendali per contro richiede, invece, una predisposizione mentale e strutturale del management e/o degli imprenditori verso la collaborazione con altri soggetti economici.
La volontà di collaborare per raggiungere traguardi comuni - uscendo dal proprio “orticello” e svilup- pando, insieme ad altri soggetti, in alcuni casi facenti parte della stessa filiera produttiva, le fasi del ciclo economico - rappresenta il fattore chiave per il successo di tale fattispecie contrattuale.
Per il perseguimento di tali obiettivi, attraverso il contratto di rete, le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:
1. collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;
2. scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale (di processo), commerciale o tecnologica;
3. esercitare una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La differenza più evidente rispetto ad altre forme di aggregazioni imprenditoriali consiste nella tota- le autonomia aziendale con una forte focalizzazione sul perseguimento e la condivisione di scopi e obiettivi strategici comuni di crescita e di sviluppo spostando l’attenzione da obiettivi di scopo e di semplice risultato.
Gli elementi cardine della forma negoziale
I soggetti stipulanti
Il contratto può essere stipulato da più imprenditori, indipendentemente dalla natura giuridica, in- cludendo quindi imprenditori individuali o collettivi (società di persone, società di capitali, società cooperative), enti pubblici anche non commerciali, non precludendo la possibilità di realizzare reti miste in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro.
Dalla lettura della norma emerge la necessità che nel soggetto contraente ricorra sia un requisito di natura sostanziale – la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 Codice Civile – sia un requisito formale ovvero l’iscrizione dei partecipanti al Registro delle Imprese, tenuto conto della prescrizione normativa di iscrizione del contratto di rete presso il Registro delle Imprese in cui è iscritto ciascun partecipante, ai fini dell’efficacia del contratto stesso.
Per sua natura la struttura della rete è aperta, caratterizzata dalla possibilità di nuovi ingressi subor- dinati, eventualmente, al rispetto di taluni requisiti soggettivi oppure di determinate caratteristiche oggettive ovvero subordinata a deliberazioni di maggioranze qualificate dei membri della rete stessa.
Gli obiettivi
La disciplina normativa prevede espressamente, con riferimento all’oggetto del contratto, che “più imprenditori, allo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innova- tiva e la propria competitività sul mercato”, si obblighino “a collaborare in forme e ambiti predeter- minati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientrati nell’oggetto della propria impresa”. Come peraltro già puntualizzato in preceden- za, è evidente l’intento collaborativo della norma volto a promuovere la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati, a scambiare informazioni o prestazioni di natura processuale o commerciale ed a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto di ciascuna impresa.
L’aspetto collaborativo si può concretizzare:
• nell’attività di coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni o migliora- mento delle varie fasi produttive dell’intera filiera (controllo qualità, migliore politica di prezzi, riduzione dei costi di transazione);
• nell’attività strumentale per raggiungere migliori risultati di gestione (gruppi di acquisto, gestione della logistica, promozione di beni e marchi, sviluppo di laboratori di ricerca);
• nello sviluppo di attività complementari che, individualmente, sarebbero di difficile realizzabilità (partecipazioni ad appalti o gare).
Lo scambio di informazioni si concretizza intuitivamente con la condivisione e lo scambio di tutte le banche dati che possono essere ricondotte al contratto di rete ed allo scopo del negozio giuridico stes- so. Oggetto della condivisione, pertanto, possono essere nozioni e conoscenze del sistema produttivo o delle fasi di esso, della filiera di approvvigionamento delle materie prime e dei servizi, dell’area di mercato di riferimento.
Il Contenuto
Il contratto deve indicare alcuni elementi obbligatori, qui di seguito sintetizzati:
- la denominazione sociale di ogni singolo partecipante per consentire la precisa individuazione delle parti contraenti in regime di pubblicità del contratto;
- l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e sviluppo delle capacità competitive.
Tale aspetto riguarda la necessaria specificazione degli obiettivi strategici che le parti si prefiggono con l’esecuzione del contratto e l’indicazione delle modalità con cui misureranno l’avanzamento verso tali obiettivi. Si tratta di meccanismi di non facile definizione ma che consentono una costante verifica dell’avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi stessi;
- la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del contratto, poiché questo non può essere stipulato a tempo indeterminato richiedendo pertanto l’indicazione di una durata che potrà essere rinnovata;
- la facoltà di disdetta dal contratto di rete;
- le modalità di adesione di altri imprenditori successivamente alla data di costituzione, fermo re- stando che tale facoltà deve essere disciplinata dai retisti;
- le regole di assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia. Esso può, inoltre, prevedere elementi di carattere facoltativo, quali:
• l’istituzione di un fondo patrimoniale comune finalizzato al perseguimento degli obiettivi strate- gici. Al momento della sua istituzione il contratto deve prevedere la misura ed i criteri di valuta- zione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi;
• la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto indicando il sog- getto prescelto a svolgere tale incarico nonché i poteri di gestione e di rappresentanza ad esso conferiti;
• la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.
La definizione del programma di rete in sede di stipula non impedisce alle parti la sua eventuale modi- fica successiva che può essere decisa all’unanimità oppure in base alle maggioranze prestabilite. Ove tali eventuali modifiche riguardino elementi determinanti del contratto sarebbe opportuno parimenti prevedere la facoltà del recesso da parte dei contraenti.
Conclusioni
Gli analizzati aspetti del contratto di rete fanno emergere come tale fattispecie negoziale sia un’op- portunità di crescita e sviluppo per le imprese che sono alla ricerca di una soluzione alle proprie criticità legate alla ricerca, allo sviluppo, all’analisi di mercato, all’incremento della clientela, allo sfruttamento delle risorse produttive.
La flessibilità ascrivibile al contratto di rete, consente, infatti, ai soggetti partecipanti di crearsi un “vestito su misura” rispondente alle singole esigenze dei retisti senza che questi ultimi possano in qualche modo perdere i propri tratti distintivi e peculiari, nonché la propria autonomia giuridica, economica ed imprenditoriale.
La maggiore consapevolezza di questa tipologia di negozio giuridico, la curiosità per uno strumen- to gestionale nuovo, quantomeno per diffusione, e la volontà di dare una svolta più collaborativa al propri modus operandi, sono gli elementi che hanno contribuito e contribuiranno nel futuro alla diffusione di tale strumento. Accantonati i timori e superate le perplessità iniziali verso gli elementi di novità stiamo assistendo ad una svolta nel sistema imprenditoriale orientata a nuove sinergie di processo e conoscenza che portano ad una maggiore capacità competitiva cambiando, ma allo stesso tempo ottimizzando, la prospettiva del risultato finale.
CAPITOLO 2
LA RETE CONTRATTO E LA RETE SOGGETTO
Di Xxxxxx Xxxxxx
Il contratto di rete è un modello contrattuale attraverso il quale le imprese si aggregano, condividendo attività, risorse e competenze per conseguire degli obiettivi comuni (per esempio una maggiore com- petitività sul mercato, conseguire innovazioni o economie di scala).
Il contratto di rete può assumere due diverse forme1:
1. rete contratto: è priva di soggettività giuridica, ma può avere (se previsto nel contratto di rete) la rappresentanza delle imprese delle rete;
2. rete soggetto: è dotata di soggettività giuridica e dà luogo a un soggetto distinto, autonomo e nuo- vo rispetto ai soggetti che appartengono alla rete.
La rete contratto
La rete contratto non è dotata di un’autonoma soggettività giuridica rispetto alle imprese che fanno parte della rete stessa, con la conseguenza che gli obblighi e i diritti assunti in relazione allo svol- gimento del programma comune, vengono ripartiti fra le imprese retiste in base alla loro quota di partecipazione alle attività del contratto.
La rete contratto può assumere le seguenti configurazioni, a seconda della presenza o meno del fondo patrimoniale e dell’organo comune:
a) reti contratto senza fondo patrimoniale ed organo comune (reti leggere) le quali coinvolgono solo le aziende della rete senza gestire i rapporti con i terzi (non può mai assumere soggettività giuri- dica). Si tratta, ad esempio, di una rete creata con il solo scopo di scambiarsi di informazioni fra le imprese della rete;
b) reti contratto senza fondo patrimoniale ma con organo comune (reti pesanti) svolgono attività con l’esterno. Si può considerare, ad esempio, l’ipotesi di una rete creata per accrescere la competiti- vità nel mercato delle imprese appartenenti alla rete;
c) reti contratto con fondo patrimoniale ed organo comune (reti a regime speciale)2. Tali reti scelgo- no di non dotarsi della soggettività giuridica altrimenti si trasformerebbero in reti soggetto.
La rete soggetto
La rete soggetto è invece un soggetto giuridico autonomo e distinto dai soggetti che ne fanno parte attraverso la sottoscrizione del relativo contratto. Al fine di dotare la rete di soggettività giuridica devono però essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) istituzione di un fondo patrimoniale comune;
b) presenza di un soggetto esecutore o dell’organo comune;
c) iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale dove si trova la sede della rete;
d) indicazione della sede e della denominazione delle rete (necessaria al fine del punto c).
La rete soggetto, oltre ad essere un centro autonomo di imputazione di interessi e rapporti giuridici, è anche (di conseguenza) un autonomo soggetto passivo ai fini tributari.
1 Come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2013, n. 20/E.
CAPITOLO 3
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI RETE
Di Xxxxxx Xxxxxx
Il contratto di rete, a prescindere dalla soggettività giuridica della rete, deve contenere i seguenti ele- menti obbligatori (la cui assenza potrebbe portare alla nullità del contratto):
- identificazione delle imprese che aderiscono al contratto di rete;
- obiettivi della rete (quali, ad esempio, creazione o incremento del know-how, realizzazione di collaborazioni con enti pubblici, acquisizione di una maggiore competitività sul mercato, ecc.);
- modalità per il raggiungimento degli obiettivi della rete;
- programma di rete che, deve inoltre definire, anche i diritti e gli obblighi delle imprese della rete;
- durata del contratto (è a tempo determinato in quanto gli obiettivi devono essere perseguiti se- guendo le tempistiche del programma di rete, anche se può essere previsto il rinnovo tacito;
- modalità di adesione al contratto da parte di ulteriori imprese (rispetto a quelle originarie);
- modalità attraverso le quali vengono assunte le decisioni di interesse comune. Il contratto di rete può presentare anche alcuni elementi facoltativi:
- istituzione del fondo comune destinato esclusivamente a raggiungere gli obiettivi di rete;
- presenza di un organo comune di rete specificando le modalità di nomina, la durata dell’incarico, le maggioranze richieste per le decisioni in caso di organo collegiale, i casi di revoca e sostituzio- ne dell’organo stesso);
- previsione di un organo di controllo;
- modalità di possibile risoluzione dei conflitti tra i retisti (arbitrato, ecc.).
In particolare, qui di seguito si approfondiranno i seguenti temi relativi al contenuto del contratto di rete:
- il programma di rete e il progetto delle attività condivise;
- la governance dell’organo comune;
- il fondo patrimoniale comune.
2 In caso di contratto di rete a regime speciale, le imprese retiste godono della limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte dall’organo comune in relazione al programma di rete. Se l’organo, invece, agisce nell’interesse di uno dei retisti si applica l’art. 2615, comma 2, c.c., che disciplina i consorzi con attività esterna, il quale stabilisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile; in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote.
CAPITOLO 3.1 Il programma di rete e il progetto delle attività condivise
Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Spesso nelle aziende sottoposte a sequestro si deve agire e raffrontarsi con non pochi dipendenti siaSi tratta dell’elemento chiave di questa fattispecie negoziale, nel quale vanno specificati i diritti e gli obblighi di ogni singolo partecipante, le modalità specifiche che permettono l’esecuzione di tali ob- blighi ed, infine, la realizzazione degli scopi comuni a tutti i contraenti. È il punto cardine della rete, rappresenta una sorta di “regole del gioco” prestabilite dai retisti i quali fissano obiettivi comuni e modalità con cui gli stessi possono essere raggiunti. Tali obiettivi comuni si possono così sintetizzare:
- definizione delle modalità di scambio delle informazioni o prestazioni di natura industriale, com- merciale, tecnica o tecnologica (ad esempio condivisione degli esiti della ricerca, scambio di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera, ecc.) prevedendone i modi con cui queste possono essere recepite e successivamente utilizzate dai soggetti aderenti;
- -individuazione delle modalità di collaborazione tra gli stessi soggetti al fine di raggiungere lo scopo comune (ad esempio creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prez- zi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.);
- determinazione delle attività da svolgere in comune illustrando anche i limiti entro cui i partner di rete potranno operare (si cita a titolo di esempio l’attività ricerca e sviluppo, la gestione di labo- ratori di analisi, la condivisione di piattaforme logistiche, ecc.);
- collaborazione in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese (ad esempio creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi, creazione di gruppi di acquisto, ecc.);
- enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante;
- definizione, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, delle modalità di costituzione e gestione dello stesso (conferimenti iniziali e successivi e le regole di gestione del fondo medesimo);
Il programma di rete rappresenta la visione imprenditoriale congiunta dei partner rispetto alla colla- borazione e può essere ulteriormente supportata da documenti strategici come budget e business plan che quantificano i risultati che la rete si propone di raggiungere.
La definizione del programma di rete in sede di stipula non impedisce alle parti la sua eventuale mo- difica successiva che potrà essere decisa secondo le maggioranze indicate nel contratto stesso. Ove tali eventuali modifiche riguardino elementi determinanti del contratto sarebbe opportuno prevedere la facoltà del recesso da parte dei contraenti.
CAPITOLO 3.2 I modelli di gestione della rete di impresa: l’organo comune
Di Xxxxxx Xxxxxx
La disciplina del contratto di rete lascia ampia liberta ai partner relativamente alla definizione del modello di gestione3 più adatto alle attività della rete.
In realtà, la scelta del modello gestionale e, dunque, del soggetto a cui affidare la gestione delle atti- vità comuni va assunta in relazione al programma di rete, al tipo di relazione e collaborazione fra le aziende della rete, alle caratteristiche e alle “personalità” delle imprese che prendono parte alla rete. La gestione può configurarsi collegiale o monocratica. Il soggetto esecutore ovvero l’organo preposto a porre in essere le attività comuni di rete (amministratore della rete) - nell’ipotesi di organo monocra- tico - può essere un’impresa della rete, un professionista, una società esterna già esistente oppure una società creata ad hoc dalle imprese della rete. Qualora il soggetto esecutore sia un organo collegiale questo può configurarsi in maniera molto diversificata in base alle scelte compiute dai partner di rete. Si potrebbero, inoltre, prevedere più modalità di gestione, in relazione al numero delle fasi di attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi comuni.
La rappresentanza assume connotati diversi tra rete contratto e rete soggetto.
Soggettività e rappresentanza nella rete contratto
La rete contratto, priva di soggettività giuridica, può assumere la rappresentanza delle imprese appar- tenenti alla rete. La rete contratto può, dunque, configurarsi come4:
a) rete con soggetto esecutore dotato di rappresentanza dei partner in cui l’organo comune è dotato del potere di rappresentanza delle imprese della rete;
b) rete contratto con soggetto esecutore senza rappresentanza dei partner di rete nella quale l’organo comune non detiene la rappresentanza delle imprese della rete ed agisce in proprio nome ma per conto delle imprese della rete.
La rappresentanza in capo al soggetto esecutore deve essere espressa attraverso una clausola inserita espressamente nel contratto. Il potere di rappresentanza dell’organo comune è assimilabile alla figura del mandato con rappresentanza ed implica che le azioni poste in essere dall’organo comune produ- xxxx effetti giuridici direttamente in capo ai retisti i quali rispondono per tali obbligazioni anche con i loro patrimoni. In altre parole, tutte le attività che vengono poste in essere dall’organo comune pro- ducono effetti giuridici e tributari direttamente nella sfera giuridica delle singole imprese contraenti, che operano come imprese mandanti.
La scelta relativa all’entità dei poteri da attribuire all’organo comune di rete è da valutare con par- ticolare attenzione poiché l’attribuzione al soggetto attuatore del potere di rappresentanza si riflette sulla possibilità di quest’ultimo di assumere impegni vincolanti in nome e per conto delle imprese retiste. In particolare, se l’organo comune è dotato del potere di rappresentanza dei retisti questo può assumere impegni che si riflettono direttamente nella sfera giuridica dei partner della rete. Nell’ipo- tesi in cui, invece, l’organo comune non sia dotato di rappresentanza dei partner di rete gli effetti che scaturiscono dalle operazioni poste in essere dal soggetto esecutore saranno imputati alle imprese
3 Per un maggiore approfondimento, si rinvia al gruppo di lavoro Reti di Impresa - ODCEC Padova, Le reti di impresa.
4 Per un approfondimento si veda la Nota Operativa n. 11/2013 del 2 ottobre 2013, Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Xxxxxxx di Xxxxxx Xxxxx, La gestione contabile e fiscale di un rete di Imprese, in Fisconline.
della rete secondo le regole stabile dal contratto.
La scelta del modello gestionale in tema di rappresentanza giuridica attribuita alla rete può anche configurarsi in maniera mista: l’organo comune effettua autonomamente atti di “ordinaria” ammini- strazione lasciando le decisioni di natura strategica alla volontà maggioritaria dei soggetti che fanno parte della rete.
Soggettività e rappresentanza nella rete soggetto
Nella rete soggetto i rapporti fra la rete e le imprese assumono una configurazione diversa rispetto alla rete contratto. La rete soggetto, attraverso i conferimenti delle imprese retiste, realizza il programma di rete, spendendo direttamente il proprio nome ed assumendo la propria la responsabilità degli atti compiuti5.
La garanzia patrimoniale della rete soggetto è limitata al fondo comune e non si riversa sul patrimonio delle singole imprese.
5 A titolo esemplificativo, le fatture di vendita e di acquisto saranno intestate direttamente alla rete, questo vale anche per i contratti che saranno intestati alla rete e non “personalmente” a ogni singola impresa della rete.
CAPITOLO 3.3 Il fondo patrimoniale comune
Di Xxxxxxx Xxxxxxx
Il comma 4 ter dell’art. 3 del D.L. 5/2009 recita: “il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune...”. Il fondo patrimoniale rappresenta la dotazione patrimoniale delle rete ed è costituito dai conferimenti (in denaro o in natura) eseguiti dalle imprese partecipanti. Il loro apporto è trattato come un conferimento6.
Il fondo patrimoniale comune è, quindi, elemento facoltativo nell’ambito della rete-contratto ma di- viene obbligatorio qualora si intenda fare acquisire alla rete personalità giuridica ai sensi dell’art.3 comma 4 quater del D.L. 2009 n. 5 e successive modifiche e introduzioni. Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Crescita 2012 (art. 45 del citato D.L. n. 83/2012), infatti, la rete, se munita di un fondo patrimoniale comune, può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la rete acquisisce soggettività giuridica7.
Al fondo patrimoniale si applicano gli artt. 2614 e 2615, comma 2, del cod. civ. e, come specificato dall’art. 3, comma 4-ter, lettera c) D.L. 5/2009 “…per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nel fondo comune…”, ne consegue che le imprese della rete non rispondono con i propri patrimoni alle obbli- gazioni contratte in nome e per conto dalla rete. Ciò significa, in particolare, che - analogamente alle regole relative al fondo consortile - vi è il divieto di riparto anticipato dello stesso fra i partecipanti alla rete.
Ugualmente, i creditori particolari dei singoli aderenti non potranno aggredire il fondo per far valere i propri diritti ma se l’organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto - in nome e per conto dei partecipanti - ha assunto la rappresentanza della rete e assume obbligazioni, i terzi possono valersi solo sul fondo patrimoniale comune. Se, invece, l’organo comune contrae obbligazioni per conto dei singoli retisti, i terzi possono rivalersi sia su questi ultimi, sia sul fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale potrà essere costituito da conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, mate- riali ed immateriali e anche da servizi. Si pensi, ad esempio, a significativi brevetti industriali oppure a contratti di locazione di immobili strategici. In ogni caso i conferimenti devono essere quantificabili e soggetti a valutazione economica. La norma, infatti, non indica l’ammontare di ogni quota di par- tecipazione dei singoli aderenti alla rete, né impone tagli minimi o massimi alla stessa. La quota di partecipazione, su decisione dei partner, può essere uguale per tutti oppure proporzionata alla quantità e/o qualità del contributo dato alla realizzazione dello scopo comune.
Decisioni di questa natura sono determinanti poiché da queste conseguono le modalità di riparto dei costi e dei ricavi fra i retisti.
Fin dalla costituzione della rete occorre definire le modalità di valutazione di elementi diversi dal denaro e stabilire come effettuare la stima dei conferimenti provenienti da nuove adesioni8.
6 Circolare Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2013 n. 20/E.
7 Come precisato anche dal Decreto crescita bis (art. 36 del D.L. n. 179/2012), l’acquisizione della soggettività giuridica da parte della rete di imprese non avviene mai in modo automatico, ma solo su base opzionale, essendo subordinata all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
8 Si pensi anche all’apporto di imprese straniere nell’ambito di reti finalizzate all’internazionalizzazione.
Sotto il profilo operativo, un’oggettiva valutazione del conferimento iniziale potrebbe essere costi- tuita dalla presentazione, da parte dell’impresa apportante, di una relazione di stima redatta da un esperto. È opportuno, quindi, che il contratto di rete già definisca i criteri di nomina del perito fondati sul requisito di adeguata e comprovata professionalità. Lo statuto della rete potrebbe stabilire il con- tenuto minimo della valutazione dell’esperto, contenuto ravvisabile nella descrizione degli elementi costituenti il conferimento, nella definizione dei criteri di valutazione adottati nonché nell’attestazio- ne che l’esito della perizia non sia inferiore al valore nominale per il quale l’impresa si è impegnata ad effettuare l’apporto iniziale alla rete.
Oltre al conferimento di beni o denaro, il legislatore ha previsto la possibilità che il conferimento pos- sa avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui all’art 2447 bis c.1 lett.a), facoltà rimessa solo alle eventuali imprese partecipanti che abbiano la forma giuridica di società per azioni9.
E’ evidente, quindi, come le norme istitutive e modificative del contratto di rete, pur avendo introdot- to il fondo patrimoniale come elemento facoltativo del contratto, ne abbiano sottolineato l’importanza sotto molteplici aspetti quali la gestione economica della rete, l’acquisizione della personalità giuridi- ca oppure l’eventuale ottenimento di agevolazioni.
9 La scelta del patrimonio destinato, operando all’interno di uno schema regolato normativamente, impone alle imprese di rispettarne modi e confini, in qualche modo comprimendo oppure indirizzando la libera iniziativa negoziale e gestoria delle imprese. Tuttavia, proprio questa soluzione offerta dal legislatore, offre spunti di riflessione per quelle imprese che non sono società per azioni e che desiderino, comunque, godere dei medesimi benefici offerti dai patrimoni di destinazione. Parte della dottrina, infatti, ritiene che per quanto riguarda i patrimoni destinati, visto che la normativa di riferimento è quella delle società per azioni e che alla rete partecipa- no anche imprenditori individuali e società di persone, potrebbe essere possibile, per aggirare le norme di legge, costituire un trust destinato allo scopo capace di ottenere un risultato similare.
CAPITOLO 4
IL DISTACCO DEI DIPENDENTI
TRA AZIENDE APPARTENENTI ALLA STESSA RETE
Di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Introduzione
Il distacco del lavoratore è un istituto giuslavoristico tipizzato nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs. n. 276/2003 e si realizza quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un interesse proprio, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa10.
Il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione. Il Ministero del lavoro, con l’inter- pello n. 1/2011, ha altresì precisato che il distacco è ammissibile anche quando lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga in un luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Si noti che il distacco è ammesso anche per i lavoratori a termine, fermo restando il limite temporale di validità del rapporto con il distaccante11.
Nel caso in cui un’azienda appartenente ad un gruppo si trovi dinnanzi ad una contrazione dell’attività produttiva, è possibile il distacco dei lavoratori presso un’altra azienda del suddetto gruppo. In questo caso può manifestarsi, in capo al datore di lavoro distaccante, la convenienza a mantenere in forza il proprio personale temporaneamente sospeso, attraverso lo scambio con dipendenti del gruppo12.
Gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore rimangono a carico dell’effet- tivo datore di lavoro13, tuttavia appare ormai ammessa la possibilità di un “ribaltamento” dei costi sostenuti per il lavoratore dal distaccante sul distaccatario14. È importante segnalare che la contribu- zione INAIL va calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
In generale, il distacco si considera legittimo a condizione che sussista l’interesse del datore di lavoro distaccante e che il lavoratore sia temporaneamente a disposizione del distaccante. Questo in ragione del fatto che il distacco rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro e non necessita di particolari condizioni, tranne che nelle due seguenti ipotesi:
- è necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del distacco, xxxxx xxxx- xxxx mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto;
- se il distacco comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa presso un’unità lavorativa che dista oltre 50 km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive (art. 2103 c.c.).
I requisiti di legittimità del distacco ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come pre- cisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 gennaio 2004, n. 3, e
10 Art. 30, c. 1, D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276.
11 Min. Lav., risposta ad interpello 12 Aprile 2005, n. 387.
12 Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 giugno 2005, n. 28.
13 Art. 30, c. 2, D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276.
14 Cfr. Cass. SU 13 aprile 1989, n. 1751.
da ultimo con la risposta dello stesso all’Interpello 1/2011, sono:
- l’interesse del distaccante: come precisato dal Ministero del lavoro con Circolare n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, da accertare caso per caso, in base alla natu- ra dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, che tuttavia non può mai coincidere con l’interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro;
- la temporaneità del distacco: il distacco deve essere necessariamente temporaneo. Tale previsione non incide sulla durata del distacco, breve o lunga che sia, ma sul presupposto che, qualunque sia la durata del distacco, non può trattarsi di passaggio definitivo. Il concetto di temporaneità coin- cide con quello di non definitività pertanto non sono stati stabiliti dei tempi massimi di durata del distacco ed essa dipende, quindi, dalla persistenza dell’interesse del distaccante;
- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante. Ne consegue che il provvedimento di distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e, quindi, senza predeterminazione di mansioni.
In assenza di tali requisiti di legittimità, il lavoratore interessato può fare ricorso in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, cioè il datore di lavoro presso cui è stato distaccato.
Si noti inoltre che, in occasione del distacco di un lavoratore, il distaccante può stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore, qualora sussistano le esigenze che legittimano l’apposizione del termine15. Altresì, non si applica nell’ipotesi del distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina sul trasferimento del lavoratore.
La Legge non richiede il requisito della forma scritta per l’assegnazione in distacco; È consigliabile, tuttavia, predisporre una lettera di comunicazione del distacco al lavoratore oltreché formalizzare i termini e le condizioni del distacco tra distaccante e distaccatario.
A livello di adempimenti, infine, il distacco del lavoratore è oggetto di comunicazione obbligatoria on line16. Deve essere comunicato dal datore di lavoro distaccante utilizzando il Modulo Unilav (quadro Trasformazione) entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, come indicato nella Circolare del Mini- stero del Lavoro 21 dicembre 2007, n. 8371. La comunicazione deve essere inviata anche se si tratta di distacco parziale o distacco presso azienda estera. In particolare, secondo la nuova disciplina del Decreto Legislativo n. 136/2016, è previsto il Modello_UNI_Distacco_UE, che trova applicazione solo per i distacchi “in entrata” ossia per il distacco di lavoratori da parte di una azienda straniera di altro Stato membro verso l’Italia. Per i distacchi “in uscita” dovrà essere verificata la legislazione di recepimento della Direttiva 2014/67/UE dello specifico Stato membro ospitante, ovvero, la normativa del Paese extraUE sulla materia. Tale modello dovrà essere inviato preventivamente entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco17.
15 Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 gennaio 2004, n. 3.
16 Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.
17 Decreto del Ministero del Lavoro del 10 agosto 2016; Circolare INL n. 3/2016; Circolare INL n. 1/2017.
Il distacco nel caso di reti d’impresa
Con un recente intervento modificativo della disciplina del distacco, essa risulta essere applicabile con maggior facilità da parte delle imprese “in rete”. Il legislatore ha infatti stabilito che l’interesse del distaccante che di norma deve essere accertato, si verifica automaticamente allorché il distacco avvenga tra quest’ultime18.
Il D.L. 76/2013 (c.d. Xxxxxxxxx Xxxxxx) ha introdotto all’art. 30 del sopracitato D.Lgs. 276/2003 il comma 4-ter, il quale stabilisce che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, «l’interesse della parte distaccante sorge automaticamen- te in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipen- denti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso».
La tesi dell’applicazione automatica è ribadita dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013, nella quali di afferma che ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco è sufficiente limitarsi a verificare l’esistenza del contratto di rete19.
A tale riguardo, inoltre, è intervenuta anche la sentenza della Cassazione n. 8068 del 21 aprile 2016, mediante la quale la Corte si pronuncia anche in materia contratto di rete (probabilmente per la prima volta)20. Attraverso tale sentenza, in armonia con l’interpello Ministero del Lavoro n. 1/2016 relativo al distacco all’interno dei gruppi d’impresa, la Cassazione:
- motiva la legittimità del distacco infragruppo alla luce dell’evoluzione normativa che ha interes- xxxx l’istituto del distacco, in particolare con la previsione del distacco nella rete di imprese (art. 30 ex D.Lgs. n. 276/2003 modificato dal D.L. n. 76/2013 convertito in L. n. 99/2013);
- ricostruisce l’automaticità dell’interesse del distaccante nella rete (art. 30, comma 4-ter, primo periodo) come “presunzione assoluta” di sussistenza di tale interesse;
- ricostruisce la “codatorialità” di cui all’art. 30, comma 4-ter, secondo periodo, alla stregua di “assunzione congiunta” (tecnicamente prevista dall’art. 31, comma 3-bis e 3-ter, con riferimento ad altra fattispecie);
- assimila gli scopi economici unificanti della rete a quelli che si riscontrano nel gruppo di imprese (dove si rinvengono secondo la Cassazione legami ancora “più condizionanti” di quelli che lega- no le imprese della rete);
- considera legittima e ragionevole la creazione nel gruppo di un “unico polo per l’amministrazio- ne del personale dipendente dalle società” facente parte del gruppo e la rispondenza del distacco infragruppo ad una “comune esigenza di razionalità e economicità del servizio”.
Il Legislatore, come visto nel testo dell’art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, soprariportato, ha in- dividuato l’esercizio del potere direttivo congiunto con il termine “codatorialità”; non risulta però es- sere pienamente chiaro se essa sia da ritenersi distinta dalla vera e propria “contitolarità” del rapporto di lavoro oppure se si considerino le due espressioni equivalenti, e sistematicamente riconducibili alla figura delle obbligazioni soggettivamente complesse (quindi un rapporto di lavoro unico, ma con pluralità di datori di lavoro)21.
18 X. XXXXXXX, Xxx contratti di rete interesse al distacco automatico, in Il Sole 24 Ore, 14 agosto 2013.
19 A. XXXXX, Il contatto di rete - Profili giuslavoristici, in X. XXXX, a cura di, Contratto di rete - Trasformazioni del lavoro e reti di imprese, Xxxxxxx Kluwer, 2015, p. 117.
20 M. DELLE DONNE, X. XXXXX, X. XXXXXXXX, Le reti di impresa nel diritto del lavoro, della previdenza e delle discipline sociali: dalla teoria alla pratica, Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2016, p. 15.
21 A. XXXXX, Il contatto di rete - Profili giuslavoristici, cit., p. 119.
La codatorialità e gli aspetti problematici
Proprio la previsione sulla codatorialità crea i maggiori problemi interpretativi. Tale disposizione ha, da un lato, trovato il favore delle imprese ma, dall’altro, ha sollevato gli interrogativi della dottrina22. Occorre sottolineare che quando la legge parla di dipendenti “ingaggiati” fa riferimento non solo ai lavoratori specificamente assunti per l’attuazione del programma, ma anche ai dipendenti delle im- prese della rete che vengano destinati a svolgere la loro prestazione a favore della rete. Sembra quindi possibile ritenere che sia lo stesso contratto di rete a prevedere che i “retisti” mettano a disposizione, per l’attuazione del programma di rete, l’attività di alcuni dei propri dipendenti23.
Diviene quindi importante capire quali regole risultano applicabili nelle ipotesi di utilizzo condiviso di una prestazione di lavoro. Le questioni aperte sono molte, dall’esercizio del potere direttivo alla ripartizione degli obblighi tra i co-datori. Alcune risposte si possono trovare nella contrattazione collettiva, in particolare di livello aziendale, anche utilizzando gli spazi aperti dall’art. 8 del D.L. 138/200124.
Sull’importanza dell’intervento della contrattazione collettiva in relazione a questi specifici profili non sembrano esserci dubbi; la dottrina ha segnalato ormai da tempo come proprio da questo inter- vento possano scaturire le soluzioni più innovative25. Permane però il problema di capire quale sia il contratto collettivo al quale fare riferimento nel caso in cui le imprese “retiste” appartengano a settori diversi e, di conseguenze, adottino anche contratti diversi. Il rimando, poi, alla contrattazione azien- dale può anch’esso riscontrare problemi perché, da un lato, non tutte le imprese li adottano, dall’altro, non sarebbe comunque facile quale contratto aziendale applicare nel caso di lavoratori assunti da imprese diverse.
Al riguardo, la questione più delicata riguarda però il ruolo che la legge sembra voler affidare al contratto di rete che, secondo l’art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, può fissare le “regole” in materia di ingaggio dei lavoratori. Il contratto di rete, come si ricava dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. in L. n. 33/2009), è stipulato da più imprenditori, senza che sia richiesto espressamente il coin- volgimento, neppure per questo specifico profilo, delle rappresentanze dei lavoratori.
La dottrina, che richiede l’accettazione delle “regole d’ingaggio” stabilite dal contratto di rete da par- te del lavoratore, ha ragione a sottolineare come, in assenza del consenso del lavoratore, le previsioni specifiche relative alla disciplina del contratto di lavoro non possono considerarsi ad esso opponibili (mentre la destinazione della prestazione a beneficio del contratto di rete non richiede il consenso del lavoratore)26.
In sostanza, gli accordi assunti dalle parti nel contratto di rete in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro sono ammissibili qualora riguardino la ripartizione tra i retisti delle funzioni relative alla
22 X. XXXXXXX, Il distacco di personale tra imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete. Nozione di codatorialità e questioni aperte, paper del Convegno internazionale di studio “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro)”, Milano - 26 giugno 2014, p. 1.
23 X. XXXXXX, Reti di imprese e fonti di regolazione dei rapporti di lavoro, paper del Convegno internazionale di studio “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro)”, Milano - 26 giugno 2014, p. 9.
24 A. PERULLI, Gruppi di imprese, reti di imprese e codatorialità: una prospettiva comparata, in Riv. Giur. Lav., 2013, I, p. 86.
24 X. XXXXXXXXX, Diritto del lavoro e regolazione delle reti, in X. XXXXXXX, a cura di, Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, Il Mulino, 2004, p. 312.
26 X. XXXXX, Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in X. XXXXX GRANDI, X. XXXXX, a cura di, Contratto di rete e diritto del lavoro, Cedam, 2014, p. 25.
gestione dei rapporti di lavoro e le relative responsabilità, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro27.
La regolazione delle responsabilità dei co-datori circa gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, compresi quelli legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e gli obblighi previdenziali, sembra essere materia ancor più delicata. La responsabilità in solido dei datori di lavoro nei confronti del prestato è un effetto da ritenersi automatico della xxxxx“codatorialità”, intesa come contitolarità del rapporto di lavoro28. Si noti, però, che il contratto di rete potrebbe comunque prevedere la limitazione di detta responsabilità per alcuni dei retisti e, quindi, l’esclusione della responsabilità solidale che, al contrario, deve considerarsi un effetto naturale dell’operare della codatorialità29.
Brevemente, inoltre, si può osservare come il co-datore di lavoro “retista” si possa slegare dal vincolo contrattuale della rete in modo unilaterale, attraverso il recesso, che implica anche la perdita della qualità di co-datore30. In questo caso, il recedente resterà solidalmente responsabile nei confronti dei lavoratori per tutti i diritti e i crediti assunti prima del recesso.
Ruolo ancora maggiore potrebbe avere, però, il contratto di rete in relazione ai lavoratori apposita- mente “ingaggiati” per la realizzazione del programma. In questo caso, secondo la dottrina, il con- tratto di rete potrebbe «fungere da contratto quadro o normativo rispetto alla stipulazione di contratti esecutivi […] da stipularsi poi tra gli aderenti alla rete o tra questi e soggetti terzi»31. Anche in questo caso, le determinazioni dei co-datori potrebbero, al più, fungere da proposta contrattuale, ovvero sog- getta all’approvazione dei lavoratori “ingaggiati” per la realizzazione del programma di rete.
27 X. XXXXXX, Reti di imprese e fonti di regolazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 11.
28 A. XXXXX, Il contatto di rete - Profili giuslavoristici, cit., p. 127.
29 X. XXXXXX, Reti di imprese e fonti di regolazione dei rapporti di lavoro, cit., p. 12; A. XXXXX, Il contatto di rete - Profili giuslavo- ristici, cit., p. 127.
30 X. XXXXXXX, I contratti di distribuzione come contratti di “rete”, in P. XXXXXXXX, in Ead, a cura di, Le reti di imprese e i contratti di rete, Xxxxxxxxxxxx, 2009, p. 255 ss.; X. XXXXXX, Doveri di collaborazione e libertà di uscita dalla rete: il recesso nei contratti di rete, in Contratti, 2013, p. 827 ss.
31 P. IAMICELI, Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto, in Ead., a cura di, Le reti di imprese e i contratti di rete, Xxxxxxxxxxxx, 2009, p. 22.
CAPITOLO 5
I PROFILI DI RESPONSABILITÀ NEL CONTRATTO DI RETE
Di Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
Nell’ambito del contratto di rete si possono distinguere due differenti profili di responsabilità:
1. il profilo della responsabilità civilistica;
2. il profilo della responsabilità tributaria.
CAPITOLO 5.1 Il profilo della “responsabilità civilistica” nel contratto di rete
Di Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
Nell’ambito del contratto di rete è possibile distinguere tre diverse declinazioni della responsabilità contrattuale:
(i) la responsabilità nei rapporti interni tra le imprese aderenti alla rete;
(ii) la responsabilità verso i terzi con i quali si intrattengono rapporti contrattuali per l’attuazione del programma di rete;
(iii) la responsabilità dell’organo comune.
La responsabilità nei rapporti interni.
Tra i contenuti obbligatori del contratto di rete vi è la definizione del programma di rete con l’indica- zione non solo dei diritti, ma anche degli obblighi assunti dalle imprese aderenti.
Altri obblighi possono derivare dall’attività svolta dall’organo comune e dai contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi.
L’inadempimento da parte di un’impresa degli obblighi su di essa gravanti in ragione dell’appartenen- za alla rete, fa sorgere la responsabilità dell’impresa inadempiente nei confronti delle altre imprese. In tal caso, trovano applicazione le regole dettate dal codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo. Pertanto, a fronte dell’inadempimento che non sia di scarsa im- portanza, le altre imprese possono chiedere la risoluzione del contratto limitatamente alla posizione dell’impresa inadempiente, oltre al risarcimento dei danni. Se però la prestazione che l’impresa ina- dempiente avrebbe dovuto eseguire, deve considerarsi essenziale, la conseguenza sarà la risoluzione dell’intero contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno a carico dell’impresa inadempiente. Per evitare il giudizio sull’importanza dell’inadempimento, è possibile inserire nel contratto di rete una clausola risolutiva espressa che preveda, per il caso di inadempimento di una o più obbligazioni, la risoluzione del contratto nella sua interezza o limitatamente alla impresa inadempiente.
Altro rimedio finalizzato ad estromettere dalla rete l’impresa inadempiente è l’esclusione. Perché sia azionabile, l’esclusione deve essere prevista nel contratto di rete con specifica indicazione delle cause che ne legittimano l’adozione e attribuzione del relativo potere deliberativo all’organo comune ovvero alle stesse imprese partecipanti alla rete che decidono a maggioranza (semplice o qualificata). L’esclusione, una volta deliberata, determina l’uscita dalla rete dell’impresa senza necessità di inter- vento giudiziale, fatta salva la possibilità per l’escluso di opporsi alla delibera.
Al fine di garantire la stabilità della rete e disincentivare manovre di inadempimento, è possibile pre- vedere nel contratto di rete determinate penali a carico dell’impresa che si rendesse inadempiente o
comunque ritardasse l’adempimento.
La responsabilità verso i terzi.
L’attuazione del programma di rete determina l’instaurazione di rapporti contrattuali con i terzi. Salvo il caso di rete soggetto dove si configura un’entità autonoma, dotata di una propria soggettività, nel caso invece di rete contratto i rapporti contrattuali con i terzi coinvolgono direttamente la pluralità delle imprese aderenti alla rete rappresentate unitariamente dall’organo comune, che interviene come interlocutore unico semplificando la stipula dei contratti con i terzi.
L’organo comune può agire in forza di un mandato con rappresentanza e in tal caso può stipulare contratti con i terzi in nome e per conto delle imprese aderenti.
All’organo comune potrebbe anche conferirsi un mandato senza rappresentanza che gli imporrebbe di agire in nome proprio e per conto delle imprese aderenti alla rete.
Nel primo caso (mandato con rappresentanza), i contratti stipulati produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica delle imprese aderenti che saranno responsabili dell’adempimento delle obbliga- zioni assunte.
Nel secondo caso (mandato senza rappresentanza), l’organo comune sarà tenuto a trasferire gli effetti giuridici degli atti compiuti in capo ai mandanti per conto dei quali abbia agito, con la conseguenza che prima di detto trasferimento, sarà l’organo comune a rispondere verso i terzi degli impegni assun- ti, salvo poi rivalersi nei confronti dei mandanti.
Laddove l’organo comune agisca in forza di un mandato con rappresentanza che comporta l’im- putazione degli effetti degli atti negoziali direttamente in capo alle imprese mandanti, il rapporto contrattuale è unico e vede come parti, da un lato, le imprese aderenti alla rete e, dall’altro, il terzo contraente.
In presenza invece di un fondo patrimoniale comune, il regime della responsabilità verso i terzi si atteggerebbe in termini del tutto differenti ove si ritenesse che la rete integri un autonomo centro di imputazione di rapporti e di effetti giuridici.
In tal caso, l’organo comune ben potrebbe agire in nome della rete e, in forza del primo comma dell’art. 2615 c.c. e, pertanto, delle obbligazioni assunte sarebbe chiamata a rispondere esclusivamen- te la rete con il proprio fondo patrimoniale.
Quand’anche non si dovesse riconoscere una responsabilità esclusiva della rete, potrebbe sostenersi che la responsabilità delle imprese aderenti sia sussidiaria rispetto a quella offerta dal fondo patrimo- niale.
In ragione della riferita sussidiarietà, i terzi dovrebbero far valere i loro diritti sul fondo patrimoniale e, solo successivamente, sarebbero chiamate a rispondere le imprese aderenti.
La responsabilità dell’organo comune.
All’organo comune può essere conferito un mandato con rappresentanza che gli permette di agire in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete, con imputazione diretta a queste ultime degli effetti degli atti negoziali posti in essere.
L’organo comune può anche agire in forza di un mandato senza rappresentanza, operando in nome proprio ma per conto delle imprese aderenti alla rete. In tale eventualità, gli effetti degli atti compiuti si producono in capo all’organo comune che, in ragione del mandato conferitogli, è tenuto a trasferirli nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali abbia agito. Prima di detto trasferimento, l’or- gano comune resta responsabile verso i terzi degli impegni assunti, salvo poi rivalersi nei confronti
dei mandanti.
Agendo, invece, quale mandatario con rappresentanza, l’organo comune non è responsabile verso i terzi dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, producendosi gli effetti di quest’ul- timo direttamente in capo alle imprese mandanti.
Quanto alla responsabilità nei confronti delle imprese mandanti, l’organo comune quale mandatario resta soggetto alla disciplina propria del mandato: ciò significa che è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; deve senza ritardo comunicare ai mandanti l’esecuzione del mandato; non deve eccedere i limiti fissati nel mandato; deve attenersi alle istruzioni ricevute; deve rendere conto del suo operato e rimettere ai mandanti quanto ricevuto in ragione del mandato. In caso di violazione di detti obblighi l’organo comune è direttamente responsabile nei confronti dei mandanti partecipanti alla rete ed è tenuto a risarcire i danni che a questi ultimi siano derivati in con- seguenza della sua condotta non rispettosa delle regole del mandato.
Nel caso vengano superati i limiti del mandato, l’atto compiuto resta a carico dell’organo comune nel senso che gli effetti giuridici che ne derivano rimangano in capo a quest’ultimo, salvo ratifica da parte delle imprese mandanti.
A ciò si può aggiungere che in mancanza di patto contrario, l’organo comune in quanto mandatario senza rappresentanza non risponde verso i mandanti dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne che l’insolvenza di queste gli fosse nota o dovesse essergli nota all’atto della conclusione del contratto.
I profili di maggior rilievo in relazione all’operato dell’organo comune in veste di mandatario con rappresentanza riguardano le fattispecie tipiche dell’eccesso di potere e del conflitto d’interessi.
Qualora l’organo comune agisca in rappresentanza delle imprese aderenti alla rete senza averne i po- xxxx o eccedendo i limiti di quelli conferitigli, l’atto compiuto è inefficace, improduttivo cioè di effetti in capo alle imprese aderenti alla rete che, tuttavia, possono ratificarlo sanando con effetto retroattivo il vizio originario.
In caso di conflitto di interessi, qualora l’organo comune agisca perseguendo un interesse proprio o di terzi in conflitto con l’interesse dei imprese aderenti alla rete ovvero privilegiando l’interessi di alcune di esse in danno di altre, l’atto compiuto può essere annullato su domanda delle imprese rap- presentate.
CAPITOLO 5.2 Il regime della “responsabilità tributaria” nel contratto di rete
Di Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
La responsabilità tributaria nell’ambito del contratto di rete presenta elementi di distinzione tra reti soggetto e reti contratto.
Soggettività tributaria per la rete soggetto.
Attraverso l’iscrizione del contratto della rete soggetto nella sezione ordinaria del Registro delle Im- prese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, la rete acquisisce soggettività giuridica divenendo un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questo nuovo soggetto acquista rilevanza anche ai fini fiscali, poi- ché esprime una propria forza economica, autonoma rispetto a quella delle imprese contraenti, che è in grado di realizzare fattispecie impositive indipendenti.
La rete soggetto, al contrario della rete contratto, è un soggetto passivo tributario autonomo rispetto alle imprese aderenti. Le operazioni compiute sono imputate esclusivamente in capo alla rete sogget- to, senza alcun riflesso sulle singole imprese che ne fanno parte.
Alla luce di ciò, il trattamento fiscale può essere sintetizzato come segue.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, secondo l’Agenzia delle Entrate, le reti soggetto sono as- soggettate ad IRES e rientrano tra gli enti commerciali o non commerciali “diversi dalle società” di cui alle lett. b) o c) dell’art. 73 del T.U.I.R., a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Esse, infatti, per effetto dell’acquisto della soggettività giuridica, realizza- no autonomamente il presupposto impositivo non essendo riconducibili a soggetti terzi.
Per quanto riguarda l’IRAP la distinzione tra reti soggetto commerciali e reti soggetto non commer- ciali è valevole anche ai fini di questa imposta.
Infine per quanto riguardo l’IVA, l’Agenzia delle Entrate conferma che la rete soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, fermo restando che l’applicabilità della stessa imposta dipende anche dal verificarsi degli altri due presupposti, ossia il presupposto oggettivo e territoriale. La rete soggetto dovrà quindi acquisire un numero di partita IVA ed adempiere a tutti gli specifici obblighi contabili e dichiarativi previsti da questa imposta32.
Responsabilità tributaria per la rete contratto.
La rete contratto, non assumendo soggettività giuridica civilistica, non assume neppure autonoma soggettività passiva ai fini delle imposte dirette ed indirette: l’organizzazione creata attraverso il con- tratto di rete rappresenta un mero strumento, a disposizione dei retisti, per lo svolgimento della loro attività.
Gli atti compiuti in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica (e quindi fiscale) dei partecipanti alla rete.
La titolarità di beni, diritti, obblighi rimane individuale dei singoli retisti ed è imputabile, pro-quota, agli stessi; dove presente, l’organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto agisce come man-
32 La normativa Iva non disciplina in maniera espressa la casistica della rete soggetto, e a tal proposito si richiama la presunzione legale assoluta che la rete fa parte delle “organizzazioni senza personalità giuridica” di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Sul punto, si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2013, n. 20/E.
datario con rappresentanza dei retisti e gli atti che pone in essere producono i propri effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli partecipanti alla rete contratto.
Come confermato dalla circolare n. 20/E/2013 resta sempre possibile individuare un mandatario senza rappresentanza nell’impresa capofila, in una delle partecipanti, in un soggetto terzo, i cui atti avranno effetto solamente in capo al mandatario con la possibilità, per quest’ultimo di imputarli ai retisti.
Ai fini fiscali, pertanto, i costi e i ricavi derivanti dall’attività svolta per mezzo della rete contratto si realizzano in capo ai singoli retisti, e sono deducibili o imponibili secondo le ordinarie regole fiscali; per beneficiare della deducibilità dei costi sostenuti per l’esecuzione del programma di rete, l’impresa retista deve dare dimostrazione della sussistenza del requisito di inerenza.
CAPITOLO 6
IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA NEL PROCESSO DI NASCITA E NELLA GESTIONE DELLA RETE: LA FIGURA DEL “MANAGER DI RETE”
di Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Premessa
In uno scenario professionale che si caratterizza da un crescente grado di specializzazione degli ope- ratori la figura del “Manager di Rete” si sta diffondendo velocemente quale organo ulteriore dei contratti di rete seppur presenti ancora elementi di discussione e confronto connessi con la determi- nazione dei reali benefici che questa figura può apportare al raggiungimento degli obiettivi di rete e al miglioramento delle prestazioni aziendali. Non si tratta di un soggetto che si sostituisce all’imprendi- tore nell’implementazione del lavoro svolto dalla rete: soltanto l’imprenditore possiede il necessario know-how per scegliere quale business sviluppare. Seppur tale concetto sia almeno in teoria condivi- sibile, nell’operatività quotidiana la questione verte sul fatto che una pluralità di figure imprenditoria- li non consente un agevole coordinamento tra loro in assenza di un’unica figura di riferimento; oltre- tutto, l’assenza del manager di rete impedisce anche una chiara definizione degli obiettivi prefissati e dei mezzi idonei per raggiungerli. Addirittura, nella pratica, nonostante si denoti la presenza di un nutrito gruppo di interlocutori professionali dedicati alla rete tra cui notaio, commercialista, avvocato, consulente del lavoro si lamenta la carenza di figure manageriali che mettano a disposizione dei retisti le loro competenze soprattutto nella fare di start up della rete.
Caratteristiche professionali del manager di rete
Con la nascita del contratto di rete e, conseguentemente, di un nuovo modo di fare aggregazione fra le imprese, si rende necessario valutare con attenzione le caratteristiche della figura del “Manager di Rete” valuta alla luce delle interconnessioni professionali con le competenze del dottore commercia- lista.
In questo contesto, il Dottore Commercialista nel suo ruolo di Manager di rete acquisisce nuove op- portunità professionali aggiungendo competenze manageriali, capacità di negoziazione, integrazione e gestione di conflitti.
Il “Manager di Rete”, non partecipa alle decisioni delle singole imprese retiste, ma identifica le più efficaci scelte strategiche della rete atte a consentire loro di crescere come “comunità di attori” con- centrati verso il perseguimento del business comune.
Generalmente, le piccole e medie imprese che decidono di creare una rete si propongono di rispon- dere meglio alle complesse esigenze dei mercati, caratterizzati da periodi di fluttuazioni e da una concorrenza crescente (sia a livello interno, sia internazionale). Questi ultimi fattori impongono, in- fatti, l’implementazione di nuove e più ampie capacità innovative allo scopo di accedere ai mercati attraverso una struttura più adeguata.
Il Dottore Commercialista, per poter svolgere il ruolo di Manager di Rete, dovrebbe assumere com- petenze tali da essere in grado di gestire le seguenti fasi di attività:
• la fase di start-up in cui si definiscono i confini e gli assetti istituzionali della rete, si fissano gli obiettivi e gli impegni ritenuti necessari per raggiungerli;
• la fase di gestione vera e propria in cui il Dottore Commercialista si occupa del funzionamento della rete e del suo sviluppo nel medio-lungo termine. In questa fase è necessario strutturare in
maniera organica i rapporti di collaborazione generando consenso e partecipazione intorno alle iniziative poste in essere. Inoltre, particolare attenzione viene attribuita alle modalità di attribu- zione delle responsabilità fra i vari “nodi” della rete, nel definire la pianificazione strategica, le competenze e il know-how.
Pertanto, spetta al Dottore Commercialista-Manager di Rete un ampliamento delle proprie conoscen- ze professionali attraverso l’acquisizione di specifiche competenze, al fine di sostenere la crescita delle imprese retiste, sia a livello organizzativo, sia a livello economico. A questo punto, ci si chiede quali possano essere, in particolare, tali competenze e se esse appaiono opportune se non necessarie già in fase di creazione della rete oppure quando le attività della rete sono in fase di regolare svolgi- mento.
Allo scopo di definire le competenze del manager di rete, si individuano le seguenti aree di attività:
• gestione delle relazioni fra i soggetti appartenenti alla rete;
• armonizzazione dei diversi interessi e coordinamento delle attività dei singoli;
• progettazione e sviluppo del circuito commerciale della rete;
• controllo su marchi, brevetti e segreti industriali appartenenti alla rete;
• vigilanza sulle attività esternalizzate;
• pianificazione ed elaborazione di strategie organizzative;
• analisi delle necessità degli associati favorendo il raggiungimento dei singoli obiettivi aziendali;
• difesa degli interessi della rete e delle comunità di riferimento nei confronti di soggetti terzi.
Si delinea, dunque, una figura professionale che possiede sia competenze interne (gestione della co- municazione interna, coordinamento delle attività ecc.), sia esterne (rappresentanza nei confronti dei terzi, competenze commerciali, ecc.) diventando un vero è proprio gestore della rete in tutte le sue sfaccettature. In tal modo, il manager di rete affianca i titolari delle aziende retiste. In particolare, que- sta figura si addice particolarmente a quelle aggregazioni di aziende che hanno una costante necessità di coordinamento interno e che perseguono diversi obiettivi più o meno complessi.
Diverso è, invece, il caso di quelle reti che presentano un maggiore coordinamento interno e che ten- denzialmente perseguono obiettivi altamente specifici. In questo caso, compito del manager di rete è la ricerca di possibili alternative per consentire alle aziende di realizzare gli obiettivi in maniera rapida ed efficace, sostenendole nella realizzazione degli stessi. In quest’ultima fattispecie, si delinea una figura professionale più specializzata rispetto alla precedente, per la quale appaiono fondamentali le capacità di mediazione, di relazione, commerciali e di problem solving.
Manager e tipologie di reti
In letteratura, sono state individuate quattro categorie di rete in relazione a due principali variabili strategico-organizzative, vale a dire coesione strategica e grado di integrazione tecnico-economica, secondo il seguente schema:
Tipologie di reti in relazione a coesione strategica ed integrazione tecnico economica | |||
Grado di coesione strategica | ALTO | Reti indipendenti e convergenti | Reti complementari e convergenti |
BASSO | Reti indipendenti e convergenti | Reti complementari e convergenti | |
BASSO | ALTO | ||
Grado di integrazione tecnico/economica |
(Fonte: Reti di impresa nel commercio e nei servizi - UNIONCAMERE - Dicembre 2013)
Nello specifico, le reti che presentano un elevato livello di coesione strategica vengono definite “con- vergenti”, mentre quelle che presentano un elevato livello di integrazione tecnico-economica vengo- no definite “complementari”. E’ chiaro dunque che lo scenario ideale è quello rappresentato da un elevato livello di coesione strategica e di integrazione tecnico-economica. In questo caso ci troviamo di fronte a reti “complementari e convergenti”.
Nel caso opposto, vale a dire in presenza di un basso livello di coesione strategica e di integrazione tecnico-economica, ci troviamo di fronte a reti “indipendenti e divergenti”, dove possono verificarsi maggiori situazioni critiche dovute alla necessità di coordinare aziende che vogliono mantenere la propria autonomia e che sono meno interessate al raggiungimento di sinergie tecnico-economiche o strategiche.
Gli scenari intermedi sono caratterizzati da quelle reti che hanno un elevato livello in almeno una delle variabili strategiche. Le reti che presentano un elevato livello di coesione strategica e un basso livello di integrazione tecnico-economica sono definite “indipendenti e convergenti”, mentre quelle che hanno un elevato livello integrazione tecnico-economica e un basso livello di coesione strategica sono definite “complementari e divergenti”.
Se invece vengono prese in considerazione altre variabili, come ad esempio la “governance” e il set- tore di attività, possiamo individuare altre tipologie di rete. Con riferimento alla governance abbiamo reti paritarie e reti con capofila.
In generale, le reti paritarie sono reti convergenti, che possono avere un maggiore o minore livello di complementarietà, oppure un livello di integrazione tecnico-economica più o meno elevato. La letteratura definisce tali reti come “simmetriche” o “integrate”, poiché sono caratterizzate da inten- se relazioni fra tutti i nodi della rete. Le reti con capofila vengono, invece, definite reti “centrate” o “segregate”, poiché siamo in presenza di un’impresa capofila che svolge un ruolo di coordinamento generale, rappresentando quindi il “perno centrale” della rete.
Con riferimento al settore di attività, si configurano reti a vocazione commerciale e reti a vocazione industriale.
Le reti commerciali, di solito, sono complementari e convergenti, poiché sono costituite da imprese che svolgono attività commerciale, sia sul mercato interno che estero.
Infine, le reti industriali possono essere - da un lato - complementari e convergenti quando sono forte- mente integrate fra di loro (ad esempio, lo sviluppo congiunto di un prodotto), dall’altro indipendenti e convergenti quando pur mantenendo la propria autonomia produttiva, perseguono obiettivi comuni (ad esempio certificazioni di qualità, ampliamento della gamma di prodotti, ecc.).
Si consideri, infine, come le reti sopra delineate, nel raggiungimento dei propri obiettivi possono avvalersi, altresì di aggregazioni ulteriori ed in subordine alla rete principale quali Associazioni Tem- poranee di Imprese e Consortium agreement allargando ulteriormente il perimetro complessivo della rete.
Il ruolo svolto dal Manager di Rete
Quando la rete si pone l’obiettivo di ottenere cospicui vantaggi competitivi e favorire la crescita delle aziende retiste, è importante avere una figura manageriale di riferimento. Il ruolo di “coordination agent” può essere espletato dal Manager di Rete in due modi:
• nelle vesti di “general manager”, il quale si occupa sia del coordinamento interno alla rete (gestio- ne dei rapporti fra partner), sia del coordinamento esterno (sviluppo delle strategie);
• nelle vesti di “manager specialistico” che in via esclusiva si occupa di favorire lo sviluppo delle conoscenze e la realizzazione delle strategie.
Generalmente, nelle reti paritarie, a causa della necessità di un maggiore coordinamento interno ed esterno, appaiono necessarie figure manageriali in grado di gestire sia le relazioni fra i partner della rete, sia i progetti destinati all’esterno. In particolare, nelle reti paritarie senza azienda capofila, la ne- cessità di un coordinamento sia interno che esterno fa propendere per un “general manager”; nelle reti paritarie con azienda capofila, la necessità di un coordinamento esterno e sugli obiettivi fa propendere per un “manager specialistico”.
Sotto il profilo strategico-organizzativo, le reti paritarie potrebbero essere sia “complementari e con- vergenti” che “indipendenti e convergenti”. Abbiamo detto che le reti “complementari e convergenti” sono caratterizzate da un elevato livello di coesione strategica e un elevato livello di integrazione tecnico-economica. La complementarietà dei settori in cui operano consente loro di stabilire e per- seguire obiettivi comuni, aumentando il livello di integrazione di determinati processi o attività (ad esempio, ricerca e innovazione).
Le reti paritarie “indipendenti e convergenti” hanno invece un elevato livello di coesione strategica ed un basso livello di integrazione tecnico-economica. In questo caso le aziende hanno una comune visione strategica di lungo periodo ma non sono interessate ad aumentare l’integrazione fra i rispettivi processi.
Nei modelli di rete con capofila vi è una minore necessità di una figura manageriale, soprattutto se siamo in presenza di un’azienda che gioca un forte ruolo di coordinamento interno ed esterno. È comunque possibile che la presenza di una figura manageriale venga richiesta per lo svolgimento di un’attività di supporto specialistico all’azienda capofila al fine di realizzare specifici progetti di innovazione, internazionalizzazione, ecc. In questo caso l’azienda capofila limiterà il proprio ruolo alla gestione dei rapporti interni. Diverso è il caso in cui un’azienda capofila svolge un ruolo centrale, come - ad esempio - nel caso di rapporti di sub-fornitura, in cui detta impresa, accentrando le attività di coordinamento interno ed esterno, non ha necessità di essere supportata da un manager esterno, se non per l’eventuale realizzazione di specifici progetti.
Sia le reti a vocazione commerciale, sia quelle a vocazione industriale, potranno essere paritarie ed aver bisogno di un supporto manageriale sia interno che esterno, vale a dire di un “general manager”.
In alternativa, si possono avere reti industriali o commerciali con la presenza di un’azienda capofila, che potranno aver bisogno in misura maggiore o minore di un supporto specialistico a seconda del ruolo svolto dalla stessa capofila. Nello specifico, laddove le aziende appartenenti alla rete si confi- gurano come “indipendenti” sotto il profilo dell’integrazione tecnico-economica, nonostante siano convergenti dal punto di vista della visione strategica, dovrebbe essere necessario l’ausilio di un “manager specialistico” il cui compito sarà quello di:
• sostenere il processo di programmazione;
• sostenere la realizzazione di specifici programmi e progetti;
• gestire i contatti e le relazioni.
Conclusioni
Una rete che funziona avvalendosi della collaborazione di un manager di rete rappresenta un modello organizzativo che si propone di massimizzare le aspettative dei retisti, sia dal punto di vista dell’inte- grazione tecnico-economica (orizzontale e verticale), sia dal punto di vista della coesione strategica. Infatti, le reti possono “oscillare” da un livello minimo di collaborazione, finalizzata, ad esempio, allo scambio di informazioni, fino a forme di collaborazioni più intense, nelle quali le interazioni fra i vari soggetti appartenenti alla rete ha per oggetto l’esercizio congiunto di una o più attività. Si sono, altresì, analizzate le caratteristiche e gli obiettivi del Manager di Rete. Le funzioni di “guida” possono essere svolte tanto dall’azienda capofila attraverso il proprio management quanto da un ma- nager esterno quale può essere il dottore commercialista, il cui bagaglio di conoscenze professionali rappresenta una premessa imprescindibile alla configurazione e agli obiettivi che una rete si propone di perseguire.
CAPITOLO 7
LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI IMPRESE
Di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
La normativa originaria sulla costituzione della rete di imprese prevedeva la possibilità di optare per la redazione del contratto di rete con l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata in base a quanto previsto ai fini degli adempimenti pubblicitari del comma 4-quater dell’art. 3 D.L. 10 febbraio 2009. Il D.M. 7 gennaio 2015 ha aggiunto alle originarie modalità di redazione del contratto la possibilità di iscrivere il contratto di rete nel Registro delle Imprese mediante “atto sottoscritto con la firma elet- tronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. n. 82/2005 o atto redatto in conformità al modello standard tipizzato riportato all’allegato A) del D.M. n. 122/2014 del Ministro di Giustizia, con la firma digitale ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005. L’intento del legislatore è stato dare nuovo slancio e impulso a questa fattispecie contrattuale riducendo i costi di creazione del contratto stesso permettendo anche ad altri soggetti - quali ad esempio il dottore commercialista che molto spesso redige il contratto di rete sulla base delle indicazioni dei retisti - di effettuare la procedura di iscrizione del contratto di rete nel Registro delle Imprese.
Le novità del 2015 creano, tuttavia, alcuni problemi interpretativi circa le modalità di costituzione dei contratti di rete, in particolare della rete soggetto. Infatti, come già precedentemente indicato, con le novità introdotte dall’articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si è prevista la possibilità per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica.
Dalla lettura integrata delle norme del 2012 e del 2015 emerge, dunque, la possibilità di creare una rete soggetto dotata di personalità giuridica anche senza ricorrere all’atto pubblico – e, dunque, senza sostenere i correlati oneri notarili – poiché non vi è alcuna norma legislativa contraria a questa inter- pretazione. Il modello standard di contratto di rete, citato in precedenza, può dunque essere impiegato anche per l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dei contratti di rete aventi soggettività giuridica.
Le specifiche tecniche ed informatiche relative al modello standard (analizzate nel successivo par. 8.1) sono state predisposte da Infocamere e approvate dal Ministero per lo Sviluppo Economico con decreto del 7 gennaio 2015. La stessa Infocamere ha confermato che non ci sono ostacoli di ordine informatico all’utilizzo dl modello standard anche da parte delle reti soggetto.
Il Mise ha, tuttavia, sottolineato che per le reti soggetto non è espressamente richiamato l’uso del modello standard. Appare, dunque, evidente che per le reti contratto il modello standard può essere utilizzato sia nelle ipotesi di atto sottoscritto con firma digitale semplice, sia nel caso di atto sotto- scritto con firma digitale autenticata. Quest’ultima modalità di sottoscrizione, invece, rappresenta l’unica utilizzabile per le reti soggetto create avvalendosi del modello standard. Di tale avviso sono sia Inforcamere, sia il Ministero della Giustizia.
Si rinviano al successivo paragrafo le norme relative alle modalità operative di iscrizione del contrat- to di rete al Registro delle Imprese utilizzando il modello standard.
CAPITOLO 7.1 La creazione della rete contratto con lo strumento Comunica
Di Xxxxxxxx Xxxxxx
Come già precedentemente evidenziato, il contratto di rete può essere stipulato per atto pubblico, con l’intervento di un notaio che redige l’atto; con una scrittura privata autenticata, in cui il notaio interviene per l’autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti, nonché mediante un atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 82/2005 (Codice Ammini- strazione Digitale).
Nell’ipotesi in cui si utilizzi il servizio messo a disposizione da InfoCamere si predispone per via telematica il contratto di rete in modo guidato, in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell’allegato A del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia, con la firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).
Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:
• un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
• una casella di posta elettronica certificata.
Il servizio è attivo all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/, accessibile tramite CNS o utilizzando la User-id e la password normalmente utilizzate per le pratiche presso il Registro delle Imprese.
Compilazione del Contratto Tipizzato
Una volta effettuato il Login, si accede alla pagina di compilazione del nuovo contratto.
La compilazione dei dati che costituiranno il contratto è suddivisa in quattro fasi, ciascuna delle quali è direttamente accessibile dal menu posto all’inizio della pagina:
1. contratto di rete;
2. organo comune;
3. fondo patrimoniale;
4. allegati.
Dati Generali del Contratto di Rete
Le prime informazioni richieste sono la data di costituzione del contratto e la sua durata.
Successivamente si aggiungono, utilizzando il menù interattivo, le imprese partecipanti alla rete, in- dicando quali tra esse assume la veste di soggetto di riferimento.
I dati possono essere recuperati dall’archivio del Registro Imprese.
Una volta terminato l’inserimento, la pagina riporta l’elenco delle imprese partecipanti.
Successivamente si procede con l’inserimento, negli appositi campi di testo, delle informazioni rela- tive a:
• oggetto del programma di rete;
• diritti ed obblighi assunti dai partecipanti al programma di rete;
• modalità di realizzazione dello scopo comune;
• obiettivi strategici della rete;
• modalità di misurazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici;
• modalità di successiva adesione al contratto;
• regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse co- mune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.
Se, nell’apposita casella, si indica la possibilità di modificare il programma di rete a maggioranza, andrà compilato il campo di testo riguardante le regole per l’assunzione delle decisioni:
La stessa procedura vale per l’eventuale indicazione delle clausole di recesso anticipato:
Organo Comune
Nel caso in cui il contratto preveda un organo comune, occorre indicare se questo è formato da un singolo soggetto – composizione monocratica – o da più membri in composizione collegiale.
Successivamente vanno inseriti i dati dei componenti l’organo, che devono essere almeno due in caso di composizione collegiale, utilizzando il menù interattivo.
Nei successivi campi di testo, è possibile specificare:
• i poteri di gestione conferiti all’organo comune;
• i poteri di rappresentanza conferiti all’organo comune;
• se il contratto di rete prevede o meno limitazioni dei poteri di rappresentanza dell’organo comune;
• eventuali regole per la sostituzione dell’organo o dei membri dello stesso durante la vigenza del contratto.
Fondo Patrimoniale
In questa sezione vanno indicate la denominazione e la sede della rete.
Nel caso in cui sia stato istituito un fondo patrimoniale comune, nell’apposita sezione vanno indicate:
• ammontare del fondo;
• regole per la gestione;
• scadenza degli esercizi sociali.
Per ogni impresa partecipante, vanno indicati i conferimenti al fondo patrimoniale, indicando:
• oggetto del conferimento;
• valore del conferimento ed eventuale criterio di valutazione;
• il numero di protocollo relativo alla delibera iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell’art. 2447 quater c.c., in caso di conferimento (o contributo successivo) consistente in un patrimonio destinato.
Nel caso in cui il contratto di rete preveda sia l’organo comune, sia il fondo patrimoniale comune, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete. Tale regola generale può essere derogata indi- cando nell’apposito campo eventuali clausole.
Infine, è necessario indicare nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che si impegna a presentare il modello standard tipizzato firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare di ciascuna impresa contraente all’Agenzia delle Entrate per la registrazione tramite il Modello 69 “Richiesta di registrazione”.
Allegati
Nell’ultima sezione dell’applicazione è possibile inserire eventuali documenti in formato PDF che saranno allegati al contratto.
Terminata la fase di compilazione, si passa alla fase di firma del contratto.
Firma del Contratto
È possibile procedere con l’apposizione della firma digitale del file XML direttamente on-line, se la stazione di lavoro utilizzata ha i requisiti minimi ed è stato inserito il dispositivo di firma digitale, oppure off-line, salvando il file XML del contratto di rete, firmandolo digitalmente e allegandolo.
Il file deve essere firmato:
• da ogni titolare di impresa individuale partecipante al contratto di rete;
• da almeno un legale rappresentante di ogni società partecipante al contratto di rete;
• dal soggetto indicato per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate.
La pagina dedicata alla firma on-line riporta la lista di tutte le firme necessarie, lasciando temporanea- mente in bianco il cognome e nome dei firmatari, ad eccezione del soggetto indicato per registrazione. Quando viene apposta una firma digitale l’elenco si aggiorna automaticamente riconoscendo auto- maticamente quale “titolo” ha il firmatario (legale rappresentante, titolare o richiedente o entrambe), grazie al collegamento con il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.
Una volta che tutti gli obbligati hanno apposto la firma digitale al file XML, il contratto di rete è pron- to per essere registrato all’Agenzia delle Entrate e trasmesso al Registro delle Imprese.
Al fine di associare una validazione temporale opponibile a terzi, viene apposta una marcatura tem- porale sul file XML firmato digitalmente (cfr. art. 20, comma 3, D.lgs. 82/2005 - Codice dell’Ammi- nistrazione Digitale); la data della marcatura temporale diventa così la data del contratto.
Registrazione del Contratto
Prima di trasmettere il contratto di rete al Registro delle Imprese è necessario provvedere alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto che si è impegnato alla registrazione dell’atto deve presentare:
• il file XML firmato digitalmente (e marcato) nonché la corrispondente rappresentazione a stampa su file PDF, copiati su un supporto informatico non modificabile;
• la stampa cartacea della rappresentazione a stampa dell’atto;
• il Modello 69 - RICHIESTA DI REGISTRAZIONE dell’Agenzia delle Entrate;
• la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro e di bollo, con data di emissione non successiva alla data di stipula.
Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli estremi di registrazione che, assieme agli estremi del contratto, costituiranno gli estremi identificativi del contratto di rete ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Direttamente dall’applicazione Contratti di rete è possibile inviare il file del contratto firmato al ser- vizio ComunicaStarweb, mediante il quale verrà predisposta la Comunicazione Unica. In alternativa si può salvare il file XML firmato e utilizzare un software di terze parti per predisporre la Comunica- zione Unica.
Iscrizione del Contratto al Registro Imprese
Dopo la connessione a ComunicaStarweb, nel menù laterale posto sul lato sinistro della pagina, oc- corre selezionare la voce Iscrizione contratto del menu Comunicazione Rete di Imprese.
Nella prima pagina devono essere indicati, compilando gli appositi campi, i dati relativi alla CCIAA destinataria della pratica e il codice fiscale o il numero REA dell’impresa incaricata dell’iscrizione, oppure il numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede l’impresa; cliccando sul pulsante Dati Impresa viene automaticamente individuata l’impresa presente negli archivi del Registro delle Imprese della provincia selezionata.
Successivamente, è necessario indicare se l’impresa che trasmette il contratto è l’impresa di riferi- mento per il contratto di rete oppure una semplice partecipante, indicando l’eventuale file per l’im- portazione automatica dei dati del contratto (proveniente dall’applicazione Contratti di Rete o da un file XML).
Impresa di Riferimento
Nel caso di predisposizione della pratica di iscrizione di un nuovo contratto di rete da parte dell’im- presa di riferimento, vanno compilate quattro pagine web: Estremi dell’atto, Dati Contratto, Im- prese partecipanti e Dichiarante.
Il codice tipo adempimento sarà valorizzato ad A-ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA RIFE- RIMENTO.
Estremi dell’atto
In questa pagina l’utente deve indicare gli estremi dell’atto A27-CONTRATTO DI RETE:
• la forma scritta se il contratto è stato redatto con il modello standard tipizzato, oppure scrittura privata autenticata e atto pubblico.
• la data dell’atto che può corrispondere alla marcatura temporale del file XML, se presente, oppure alla data di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
• il numero di repertorio dell’atto notarile oppure gli estremi del contratto di rete tipizzato;
• gli estremi di registrazione (data, numero, ufficio) presso l’Agenzia delle Entrate.
Dati Contratto
• In questa pagina l’utente deve indicare obbligatoriamente:
• la denominazione della rete (se non definita, si indicherà la dicitura “Assente”);
• gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti
e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
• il programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune;
• la durata del contratto;
• le modalità per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.
Se il contratto le prevede, vanno compilate ed iscritte anche le seguenti informazioni:
• l’organo comune e il soggetto che ne svolge l’ufficio per l’esecuzione del contratto;
• il fondo patrimoniale;
• la data di scadenza del contratto.
Imprese Partecipanti
In questa pagina l’utente deve indicare se l’impresa di riferimento è stata eventualmente anche nomi- nata nell’atto come soggetto mandatario del contratto di rete; inoltre occorre indicare il numero delle altre imprese partecipanti al contratto.
Cliccando sul pulsante Inserisci Dati, si apre una pagina dove si deve indicare per ciascuna impresa partecipante:
• il codice fiscale;
• la denominazione (che viene recuperata dagli archivi del Registro Imprese tramite il codice fiscale;
• se è soggetto mandatario per il contratto di rete.
Nel caso in cui sia stato importato un atto in formato elaborabile, le imprese partecipanti saranno in- serite automaticamente, e l’utente dovrà soltanto identificare tra di esse il soggetto mandatario.
Dichiarante
Nell’ultima sezione, comune a tutte le tipologie di pratica, vanno inseriti:
• gli estremi del “Dichiarante” (nome, cognome, codice fiscale, qualifica, e-mail o PEC);
• il domicilio elettronico (PEC) che l’impresa assume per ricevere le notifiche della pratica in og- getto;
• la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
Impresa partecipante
Nel caso di predisposizione della pratica da parte dell’impresa partecipante, vanno compilate tre se- zioni: Estremi dell’atto, Dati Contratto e Dichiarante.
Il codice tipo adempimento sarà valorizzato a B-ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA ADE- RENTE.
Estremi dell’atto
Questa sezione è analoga a quella descritta per l’impresa di riferimento; l’utente deve indicare gli estremi dell’atto A27-CONTRATTO DI RETE:
• la forma scritta se il contratto è stato redatto con il modello standard tipizzato, oppure scrittura privata autenticata o atto pubblico;
• la data dell’atto che può corrispondere alla marcatura temporale del file XML, se presente, oppure alla data di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
• il numero di repertorio dell’atto notarile oppure gli estremi del contratto di rete tipizzato;
• gli estremi di registrazione (data, numero, ufficio) presso l’Agenzia delle Entrate.
Dati Contratto
L’impresa partecipante presenta la comunicazione di iscrizione limitandosi ad indicare:
• la denominazione del contratto (nel caso non sia stato definito, va inserita la dicitura “Assente”);
• il codice fiscale dell’impresa di riferimento (eventualmente recuperato dal file XML dell’atto elaborabile);
• la denominazione dell’impresa di riferimento (recuperata tramite il codice fiscale dal Registro delle Imprese oppure dal file XML);
• se l’impresa di riferimento è soggetto mandatario per il contratto di rete.
Allegati
Alla pratica di comunicazione di iscrizione del contratto di rete deve sempre essere allegato il docu- mento che rappresenta l’atto; se il contratto è stato redatto utilizzando il modello standard tipizzato viene automaticamente allegato il file XML firmato con codice B07 e descrizione ATTO XML.
Oltre all’atto, al fine di documentare l’avvenuta registrazione fiscale, deve essere allegata la ricevuta di registrazione dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritta digitalmente, con codice documento Q22 e descrizione RICEVUTA REGISTRAZIONE.
La ricevuta di registrazione dell’Agenzia delle Entrate recante gli estremi (cartacei) di registrazione
fiscale è riconducibile alla rappresentazione a stampa del contratto attraverso il codice atto presente a fondo pagina.
Modifica del Contratto di Rete
Per apportare variazioni ad un contratto di rete depositato, dopo la connessione al servizio Comunica- Starweb, va selezionata l’opzione Modifica contratto del menu Comunicazione Rete di Imprese. Una volta indicata la CCIAA destinataria e recuperati, mediante il codice fiscale o il REA dell’impre- sa che presenta la pratica, è necessario indicare il contratto di rete che si vuole modificare.
Il sistema ComunicaStarweb propone automaticamente i nomi dei contratti di rete registrati. Se il contratto di rete è stato registrato con Modulistica Registro Imprese precedente alla versione 6.6 (in vigore dal 9 marzo 2012) potrebbe non essere possibile recuperare i dati di iscrizione del contratto; in questi casi l’utente deve indicare direttamente i numeri di registrazione e di repertorio dell’ultimo
contratto di rete iscritto al Registro Imprese.
È necessario indicare se il contratto di rete è stato redatto in conformità al modello standard tipizza- to, per permettere il caricamento dei dati definiti nel file XML firmato digitalmente nelle successive pagine web di compilazione.
La scelta del tipo di adempimento, si limita a due possibilità: Modifica del contratto a cura dell’im- presa di riferimento (codice D) oppure Altre comunicazioni (codice H).
In caso di modifica del contratto da parte dell’impresa di riferimento, andranno compilate quattro pagine web: Estremi dell’atto, Dati Contratto, Imprese partecipanti e Dichiarante.
In caso di invio di altre comunicazioni, le pagine da compilare sono soltanto tre: Estremi dell’atto, Altre comunicazioni e Dichiarante.
Cessazione del Contratto di Rete
Dopo la connessione al servizio ComunicaStarweb, va selezionata l’opzione Cessazione contratto del menu Comunicazione Rete di Imprese. Una volta indicata la CCIAA destinataria e recuperati, mediante il codice fiscale o il REA dell’impresa che presenta la pratica, è necessario indicare il con- tratto di rete che si vuole cessare.
L’inserimento della pratica di cancellazione dell’impresa dal contratto di rete di imprese avviene tra- mite la compilazione di due pagine web: Cessazione Contratto e Dichiarante.
Il codice tipo adempimento viene valorizzato a G-CESSAZIONE CONTRATTO.
Firma e invio della pratica
Le pratiche di registrazione, modifica e cancellazione si concludono con la firma digitale della Comu- nicazione Unica e con l’indicazione degli importi dovuti per i diritti di segreteria e per l’imposta di bollo, secondo le indicazioni presenti sulla pagina di spedizione della pratica. Gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC dichiarata.