COMUNE DI SARROCH
Allegato "C” al Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici
COMUNE DI SARROCH
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
REGOLAMENTO per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma | ||
(stralcio del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 31.01.2018)
INDICE
CAPO I
PRINCIPI E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Contenuto del regolamento
CAPO II
TIPOLOGIA, LIMITI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO
Articolo 3 - Tipologia di incarichi Articolo 4 - Programma annuale
Articolo 5 - Limite massimo della spesa annua Articolo 6 - Limiti per l’affidamento
Articolo 7 - Criteri generali per il conferimento
CAPO III
MODALITÀ DI CONFERIMENTO
Articolo 8 - Individuazione del fabbisogno e della professionalità
Articolo 9 - Procedimento per l’individuazione del soggetto da incaricare mediante valutazione comparativa Articolo 10 - Elenco di esperti
Articolo 11 - Procedimento per l’individuazione del soggetto da incaricare mediante affidamento diretto Articolo 12 - Forma, contenuto, efficacia del contratto, pubblicità
Articolo 13 - Modalità di svolgimento dell’incarico
Articolo 14 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico Articolo 15 - Pubblicità degli incarichi
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 - Controlli dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti Articolo 17 – Esclusioni
CAPO I
PRINCIPI E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 1 - Principi generali
1. È regola generale rispettare il principio dell’autosufficienza dell’organizzazione del Comune, principio per cui il Comune, per l’assolvimento dei compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto, residuando la possibilità di ricorrere al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma solo per eventi straordinari, non sopperibili con la struttura burocratica del Comune, come rimedio eccezionale nel caso di prestazioni altamente qualificate e nel rispetto di tutti i limiti, criteri e modalità di cui al presente regolamento.
2. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali che attengono alle ordinarie mansioni di funzionamento delle proprie strutture, è possibile utilizzare forme contrattuali d’impiego temporaneo del personale disciplinate all’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, sempreché ricorrano le condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Nel caso in cui perduri la necessità di far fronte ad esigenze organizzative che attengono alle ordinarie mansioni, esulandosi dalla eccezionalità e temporaneità ed assumendo carattere permanente, il Comune deve individuare i fabbisogni duraturi o frequenti nell’ambito di provvedimenti di analisi e programmazione triennale dei fabbisogni, nonché tramite l’aggiornamento periodo dei profili professionali in relazione ai mutamenti istituzionali ed ai nuovi bisogni da soddisfare.
Articolo 2 - Contenuto del regolamento
1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della Legge n. 244/2006, come modificati e sostituiti dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 disciplina l’affidamento a soggetti esterni al Comune di incarichi di collaborazione autonoma per prestazioni altamente qualificate, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 78 del 25.09.2017.
3. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all’Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce nella materia ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
CAPO II TIPOLOGIA, LIMITI E CRITERI
PER IL CONFERIMENTO
Articolo 3 - Tipologia di incarichi
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da
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svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. c.c. o d’opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c. secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, consulenze, altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (xx.xx.xx./occasionali) ove:
a) per incarichi di studio, si intendono le attività di studio svolte nell’interesse del Comune, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività del Comune;
b) per incarichi di ricerca, si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Comune;
c) per incarichi di consulenza, si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
1) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
2) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio del Comune;
3) studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
2. L’incarico è di natura occasionale, quando la prestazione richiesta si esaurisce in una attività di breve durata, una attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, in cui mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine ed in cui il contatto sociale con il Comune è sporadico.
3. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa quando non si limita ad una prestazione che si esaurisce con l’emanazione di uno o più atti conseguenti a specifiche richieste bensì è relativo ad un disegno coordinato di interventi nell’ambito di una complessa e prolungata procedura.
4. In ogni caso gli incarichi di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa per tutte le tipologie di prestazioni devono essere affidati dai Responsabili di Area per prestazioni rientranti nella loro competenza per lo svolgimento di finalità istituzionali stabilite dalla legge e/o previste nel programma annuale del Consiglio Comunale di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento. Gli incarichi di collaborazione autonoma non possono avere ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo della particolare ed elevata professionalità.
Articolo 4 - Programma annuale
1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al presente regolamento affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La deliberazione consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente deve essere approvata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nel DUP e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
3. Ogni anno, dopo l’approvazione e l’esecutività del programma di cui al punto 1 ciascuna Area rende noto mediante un avviso di preinformazione, pubblicato sul sito web del Comune, l’elenco degli incarichi di cui al presente regolamento che il Comune intende conferire nell’anno.
5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 nel testo vigente. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere redatto un analitico rapporto informativo sugli incarichi esterni affidati. Tale analisi andrà trasmessa entro il successivo 31 gennaio al Nucleo di Valutazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Al responsabile di irregolarità nell'utilizzo dell’istituto degli incarichi esterni non può essere erogata la retribuzione di risultato.
Articolo 5 - Limite massimo della spesa annua
1. Il limite massimo della spesa annua sostenibile per gli incarichi di cui al presente regolamento è fissato ogni anno nel bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 3 comma 56 della Legge n. 244/07 come sostituito dall’articolo 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008.
Articolo 6 - Limiti per l’affidamento
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente a soggetti esperti muniti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, in possesso della laurea specialistica rilasciata da nuovo ordinamento universitario, ferma restando l’equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Sono ammesse altresì altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull’esame di documentati curricula.
2. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente regolamento se non sono stati previamente inseriti nel programma annuale approvato dal Consiglio comunale di cui sopra all’articolo 4. La preventiva programmazione Consiliare non è necessaria nel caso di incarichi relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge. In tal caso, detta circostanza deve essere attestata dal Responsabile competente e risultare espressamente dagli atti di conferimento degli incarichi.
3. Non possono altresì essere conferiti gli incarichi di cui al presente regolamento nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità, sussistendone l’obbligo, nell’anno precedente.
4. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere attribuiti ai soggetti di cui al comma 1 ove:
a) trattasi di ex dipendenti del Comune, cessati volontariamente dal servizio con diritto all’ottenimento della pensione anticipata di anzianità, previsto dai rispettivi ordinamenti per pensionamento come individuati e nei casi stabiliti dall’art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994;
b) trattasi di ex-dipendenti del Comune, collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso il Comune;
d) abbiano in corso un contenzioso con il Comune, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
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e) non siano in possesso, ove trattasi di prestazione d’opera diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale dei dipendenti dell’Ente, dei requisiti di cui all’art. 1, comma 583 della Legge n. 269/2006 (Legge Finanziaria 2007);
f) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
g) siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della Legge n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;
h) si tratti di soggetti che, considerato anche il compenso erogando a carico del Comune di Sarroch a fronte dell’attribuendo incarico, computate in modo cumulativo le somme erogate ed erogande in loro favore a carico del medesimo o di più organismi pubblici, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo, percepirebbero complessivamente in ragione d’anno a carico delle finanze dell’Erario un compenso complessivo superiore a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
i) si tratti di soggetti per i quali sussistono le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’articolo 51 del codice di procedura civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico;
j) si tratti di soggetti per i quali sussistono le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
k) limitatamente agli incarichi per la partecipazione ad organismi collegiali del Comune, come previsto dall’art. 52, comma 67 – periodo II della Legge n. 448/2001, manchi il possesso dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell’articolo 2, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Sebbene l’incarico conferito non comporti per l’incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune, tuttavia non si può conferire alcun incarico di cui al presente regolamento a soggetti che, per l’attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune rispetto alla prestazione da svolgere: a tal fine tale conflitto è valutato dal soggetto che deve conferire l’incarico e comunicato all’interessato.
6. Nel caso in cui gli incarichi di cui al presente regolamento siano conferiti a soggetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ciò non potrà essere effettuato prima di aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
7. L’accertamento dei limiti di cui sopra allo svolgimento dell’incarico è svolto dal Responsabile competente che assegna l’incarico il quale altresì verifica gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione e la tipologia di incarico, avendo cura di conoscere lo stato previdenziale e il reddito del soggetto da incaricare, predisponendo moduli e attestazioni all’uopo aggiornate, con l’ausilio del Servizio personale così come previsto nel prosieguo del presente regolamento.
Articolo 7 - Criteri generali per il conferimento
1. I criteri generali legittimanti il conferimento di incarichi di cui al presente regolamento sono i seguenti:
a) i conferimenti di incarichi di cui al presente regolamento possono essere attribuiti ove i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo;
b) l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa e generica, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto espresso;
c) l’incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità, dovendosi altresì dimostrare l’impossibilità di adeguato assolvimento dell’incarico da parte delle strutture del Comune per mancanza di personale idoneo. Occorre evitare il rinnovo degli incarichi di cui al presente regolamento senza alcuna rinnovata valutazione dell’interesse pubblico da perseguire, anche alla lue dei diversi o nuovi obiettivi del Comune;
d) l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici del Comune al di fuori di quanto consentito dalla legge;
e) il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionato all’attività da svolgere e occorre che vi sia congruità tra il compenso da corrispondere e l’utilità derivante per il Comune, evitando una liquidazione del compenso in maniera forfetaria;
f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso degli incarichi;
g) l’atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire l’accertamento della sussistenza dei criteri generali previsti;
h) l’incarico non deve essere generico o indeterminato, bensì corredato di obiettivi specifici e ben definiti, al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici del Comune, il che presuppone la previa ricognizione e certificazione dell’assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste;
i) l’oggetto dell’incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune e occorre che vi sia una rispondenza agli obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione e strategici del comune, quali prioritariamente nel programma annuale di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune.
CAPO III MODALITÀ DI CONFERIMENTO
Articolo 8 - Individuazione del fabbisogno e della professionalità
1. L’avvio della procedura per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto da un reale accertamento e conseguente attestazione da parte del Responsabile competente dell’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il Comune attraverso anche interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili. A tal fine viene seguita la seguente procedura:
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a) il Responsabile competente certifica la carenza della necessaria professionalità nell’ambito del proprio settore
/servizio mediante una relazione contenete la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l’apporto di un soggetto esterno, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell’incarico ed il relativo compenso;
b) il Responsabile dell'Area Personale, verificata la congruenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale e con le funzioni istituzionali, accerta che la tipologia dell’incarico risponda ai requisiti essenziali di temporaneità e di elevata professionalità nonché ai criteri generali di cui al presente regolamento. Accerta inoltre l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il Comune, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. Il Responsabile competente definisce in maniera circostanziata:
a) l’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa del Comune;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) la durata dell’incarico;
d) il luogo dell’incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) il compenso per la prestazione, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
Il compenso per l’incarico da conferire, è determinato tenuto conto della disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della qualità e quantità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del soggetto incaricato di mezzi e strumenti propri. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dal Comune. Relativamente al prezzo occorre operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e rispetto ai valori di mercato, considerato il livello di specializzazione della prestazione da acquisirsi e, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile in ogni caso la misura dello stesso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione. Può essere previsto in via preventiva un rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate per l’espletamento della prestazione pattuita nonché per missioni/trasferte espletate su ordine del Comune. Il pagamento del corrispettivo stabilito dal contratto viene effettuato di norma al termine dell’incarico. L’atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell’espletamento dell’incarico.
3. Anche il Responsabile competente verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti, accerta la rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 relativamente al programma approvato dal Consiglio di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento nonché verifica la sussistenza dei limiti e dei criteri generali di cui al presente regolamento.
Articolo 9 - Procedimento per l’individuazione del soggetto da incaricare mediante valutazione comparativa
1. Il Comune affida gli incarichi di cui al presente regolamento di norma individuando i soggetti cui affidare l’esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita in base ad una procedura
selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.
2. A tal fine il Responsabile competente predispone un apposito avviso, approvato unitamente allo schema di disciplinare di incarico con la determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Nell’avviso sono evidenziati tutti gli elementi identificativi dell’incarico di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 del precedente articolo 8.
4. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
5. Fatte salve più ampie forme di pubblicità decise dal Responsabile competente e tenuto conto della pubblicità preventiva effettuata ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del presente regolamento, l’avviso dovrà essere pubblicato:
a) nel caso di incarichi di importo preventivato fino ad euro 19.999,00 al netto di Iva e oneri di qualsiasi genere, per un termine minimo di 15 giorni all’Albo pretorio telematico del Comune e in un’apposita sezione del sito Internet del Comune;
b) nel caso di incarichi di importo preventivato pari o superiore ad euro 20.000,00 al netto di Iva e oneri di qualsiasi genere e fino ad euro 100.000,00 al netto di Iva e oneri di qualsiasi genere, per un termine minimo di 15 giorni all’Albo pretorio telematico del Comune e in un’apposita sezione del sito Internet del Comune e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale;
c) nel caso di incarichi di importo preventivato superiore ad euro 100.000,00 al netto di Iva e oneri di qualsiasi genere e fino alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 per forniture e servizi, per un termine minimo di 15 giorni all’Albo pretorio telematico del Comune e in un’apposita sezione del sito Internet del Comune e per estratto su un quotidiano con diffusione in ambito regionale;
d) nel caso di incarichi di importo preventivato superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 per forniture e servizi, per un termine minimo non inferiore a 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune all’Albo pretorio telematico del Comune e in un’apposita sezione del sito Internet del Comune, e per estratto su un quotidiano con diffusione in ambito regionale e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.
6. Nessun incarico di cui al presente regolamento può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo ad un regime di pubblicità inferiore rispetto a quello previsto e/o per ricondurlo alle ipotesi di cui al successivo paragrafo del presente articolo.
7. Il Responsabile competente procede alla valutazione dei curricula e delle offerte presentate anche attraverso commissioni appositamente costituite mediante suo atto e dallo stesso presiedute. Qualora la commissione sia composta da soggetti in servizio presso il Comune l’attività viene prestata a titolo gratuito.
8. Ad ogni singolo curriculum e ad ogni offerta presentata viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico.
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9. È principio indefettibile che l’offerta riguardante il compenso sia contenuta in una busta separata rispetto al curriculum ed alla altra documentazione relativa all’offerta tecnica e l’apertura della busta contenente il curriculum e l’altra documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà sempre precedere l’apertura della busta contenente l’offerta riguardante il compenso.
10. All’esito della selezione viene data la pubblicità sul sito internet del Comune ed all’Albo pretorio telematico
, oltre che la pubblicità prevista all’articolo 15 del presente regolamento.
11. Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di durata superiore a 12 mesi l’avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell’incarico.
12. In particolare, nel caso di ricorso al colloquio, il colloquio individuale valutativo deve garantire il principio di par condicio dei concorrenti ed essere impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze professionali, la capacità di adeguarsi al contesto, l’affidabilità, la capacità relazionale e le altre attitudini specifiche richieste dall'incarico.
13. Il colloquio può essere condotto dal singolo Responsabile competente ovvero da una commissione appositamente costituita. Nel verbale deve essere riportato per sommi capi l’andamento del colloquio, nonché il giudizio espresso dal soggetto/i valutatori. Lo strumento del colloquio individuale potrà essere utilizzato quando ritenuto pertinente, secondo una delle seguenti modalità:
a) colloquio integrativo della valutazione del curriculum e dell’offerta (in tal caso, preventivamente, si rende nota la ripartizione di punteggio tra curriculum e offerta e colloquio);
b) colloquio successivo alla valutazione dei curricula e dell’offerta: in tal caso verrà interpellata per il colloquio la rosa dei candidati con il curriculum più qualificato.
14. Per le esigenze di flessibilità e celerità, debitamente motivate, ed in ogni caso solo per il conferimento di incarichi di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006 per forniture e servizi, il Comune può invitare alla procedura selettiva i soggetti individuati mediante indagine di mercato o estrazione dall’elenco di esperti appositamente formato dal Comune.
In questi casi il Responsabile competente assicura l’adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di un avviso sintetico sullo svolgimento della valutazione comparativa. In queste ipotesi il Responsabile competente individua i soggetti da coinvolgere nelle procedure di affidamento mediante:
a) indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni necessitanti al Comune, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali;
b) selezione da un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico – professionale prevista per la realizzazione delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze del Comune, predisposto dal Comune.
15. L’indagine di mercato può essere realizzata:
a) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato incarichi analoghi a quelli che il Comune intende affidare;
b) verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici oppure sollecitando gli esperti a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione, acquisendo in ogni caso preventivi di offerta della prestazione richiesta.
16. Le informazioni acquisite nell’indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile competente al fine di individuare almeno cinque soggetti con requisiti di capacità tecnico-professionale tali da poter essere consultati per l’affidamento di incarichi necessitanti a far fronte alle esigenze del Comune.
17. Il Responsabile competente può individuare gli esperti da selezionare ricorrendo ad elenchi predisposti dal Comune come strumenti di pre-qualificazione generale secondo quanto di seguito indicato. In tal caso l’individuazione dei soggetti avviene mediante selezione di blocchi di almeno cinque esperti, se in tal numero o superiore qualificati, procedendo progressivamente secondo l’ordine dell’elenco ovvero con estrazione a sorte ovvero nel rispetto dei principi di rotazione.
18. Il Responsabile competente a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell’affidamento o alla situazione di mercato, può invitare alla selezione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all’indagine di mercato o estratti dall’elenco degli esperti, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico da affidare.
19. Ai fini dell’ottimizzazione dell’attività amministrativa e del contenimento dei costi, per il conferimento di incarichi il cui valore unitario sia limitato e comunque non superiore ad euro 5.000,00, la valutazione comparativa potrà svolgersi attraverso la consultazione di tre soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico da affidare, prescindendo da quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.
Articolo 10 - Elenco di esperti
1. È possibile istituire uno o più elenchi di esperti ai quali affidare gli incarichi di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto nel precedente articolo.
2. L’elenco deve essere ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di esperti idonei alla resa di prestazioni per tipologie rispondenti alle esigenze operative del Comune. Il provvedimento approvativo dell’elenco ne stabilisce anche il periodo di validità, che comunque non può mai essere inferiore ad un anno.
3. L’elenco è formato e aggiornato a cura di ciascun Responsabile competente nella cui sfera afferisce l’incarico.
4. Gli esperti interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre richiesta di inserimento a mezzo di avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’Albo pretorio telematico del Comune e in un’apposita sezione del sito Internet del Comune.
5. Allo stesso avviso possono essere applicate ulteriori forme di pubblicità, qualora ritenute opportune per un’efficace sollecitazione dell’interesse degli esperti.
6. L’avviso specifica i requisiti di carattere generale, anche secondo quanto previsto dal precedente articolo relativamente ai limiti ostativi al conferimento di incarichi e di capacità tecnico professionale che devono essere posseduti dagli aspiranti.
7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento annuale, a tal fine viene predisposto apposito avviso da pubblicarsi, per almeno trenta giorni consecutivi, all’Albo pretorio telematico del Comune e in un’apposita sezione del sito Internet del Comune.
8. Le richieste di inserimento sono valutate dal Responsabile competente, anche attraverso apposita commissione.
9. L’ordine di inserimento degli esperti richiedenti nell’elenco è determinato dall’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
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10. In ogni caso l’iscrizione agli elenchi non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento di incarichi.
11. È fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche esperti non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale richiesti per l’affidamento dell’incarico.
12. In sede di affidamento gli esperti sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale verificati al momento dell’inserimento nell’elenco.
13. Ai fini della permanenza degli esperti negli elenchi formati, il Comune valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.
14. La cancellazione dall’elenco può essere disposta dal Comune nei seguenti casi:
a) qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’esperto o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
b) quando ricorra, per l’esperto, l’applicazione della normativa antimafia;
c) su richiesta scritta dell’esperto.
15. Il Comune, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di esperti, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre Amministrazioni o da soggetti gestori di servizi pubblici.
Articolo 11 - Procedimento per l’individuazione del soggetto da incaricare mediante affidamento diretto
1. Il Comune può affidare incarichi di cui al presente regolamento ad esperti individuati direttamente, senza procedere all’esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa prevista sopra qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti determinate dalla imprevedibile necessità dell’incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all’interno del Comune;
b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall’Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l’individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l’esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l’originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare, essendo strettamente connesse alle abilità del prestatore o a sue particolari o comunque per l’infungibilità della prestazione richiesta per la non standardizzabilità della stessa ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
d) necessità di prestazioni professionali altamente qualificate dirette alla formazione e all’aggiornamento professionale dei dipendenti del Comune nel rispetti di quanto disposto dall’articolo 1 comma 583 della Legge
n. 269/2006 ovvero degli Amministratori Locali così come individuati dall’articolo 77 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
e) attività o prestazioni particolari che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione dell’attività in analogo incarico, possano recare grave pregiudizio al Comune, per documentate problematiche tecniche e/o operative da evidenziare adeguatamente;
f) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto al fine di evitare al Comune di incorrere in un disservizio o di subire un pregiudizio economico;
g) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo, a condizione che l’importo del compenso ulteriore non ecceda il 20% della spesa per l’esecuzione dell’originario contratto;
h) nel caso in cui siano state infruttuosamente esperite le procedure di individuazione del contraente incaricando, purché non siano modificate in maniera sostanziale le condizioni dell’iniziale proposta di incarico.
Articolo 12 - Forma, contenuto, efficacia del contratto, pubblicità
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti in forma scritta e stipulati di norma per scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da approvare contestualmente alla determinazione a contrattare assunta dal Responsabile competente ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000.
2. Di norma i contenuti essenziali del contratto di cui sopra sono i seguenti, salve ulteriori prescrizioni particolari del singolo incarico:
a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
b) la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
c) i tempi previsti e le eventuali penalità nonché la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione e/o clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dal Comune, con la previsione, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dal Comune nel disciplinare di incarico o siano del tutto insoddisfacenti, della fissazione di un termine per l’integrazione del risultato o la possibilità per il Comune di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per il Comune;
d) le responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
f) i profili economici. Il corrispettivo deve essere quantificato secondo criteri di mercato o tariffe prestabilite e comunque deve essere proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggior utilità per il Comune. La modalità di pagamento deve essere comunque condizionata all’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico;
g) le attività esterne presso terzi committenti incompatibili con l’espletamento dell’incarico.
3. Nei contratti di cui sopra è vietato inserire clausole compromissorie e in riferimento agli stessi contratti è altresì vietato sottoscrivere successivamente compromessi.
4. Il Comune ed il soggetto incaricato curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione e la tipologia del rapporto. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia discrezionale e delle responsabilità in capo agli organi Politici e ai responsabili competenti che programmano e conferiscono gli incarichi di cui al presente regolamento, al Servizio personale possono essere demandate funzioni di supporto e di presidio centralizzato, in particolare riguardanti la gestione dei pagamenti
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e degli adempimenti previdenziali e fiscali nei casi in cui l’incarico sia soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS (Legge n. 335/1995) e all’INAIL, previa acquisizione dei relativi provvedimenti di liquidazione da parte del Responsabile competente.
5. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non specificano termini essenziali di orario o vincoli di subordinazione con l’Amministrazione. L’esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.
6. Parimenti i contratti devono prevedere l’esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fatta salva l’ammissibilità della proroga quando, però, essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al soggetto incaricato.
7. I soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente Regolamento sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni pattuite nel contratto.
8. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ed in sede contrattuale deve essere espressamente esclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 118 comma 12 lett. a) D.Lgs. n. 163/2006.
9. Il contratto di collaborazione autonoma si estingue per scadenza del termine.
10. I soggetti incaricati sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi assunti per prestazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi al netto dell’IVA. Per importi superiori l’esecutore del contratto è tenuto a costituire e rendere una garanzia fidejussoria in conformità alla disciplina di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
11. Tutti i contratti relativi agli incarichi di cui al presente Regolamento, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. n. 167/2001 e dell’art. 1 comma 127 della Legge n. 662/1996, del provvedimento di conferimento dell’incarico con indicazione sintetica del/dei soggetto/i percettore/i, della ragione e durata dell’incarico e del compenso/i erogando/i.
Articolo 13 - Modalità di svolgimento dell’incarico
1. L’incarico è svolto dal soggetto incaricato con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvo il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell’attività esercitata. Entrambe le parti, durante l’esecuzione del contratto devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
2. Il Comune in particolare è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato tutti i dati e le notizie utile al corretto svolgimento della prestazione.
3. Il soggetto incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell’espletamento dell’incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento delle attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
4. In nessun caso al soggetto incaricato potranno essere conferiti poteri di rappresentanza del Comune verso l’esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato.
5. È ammessa qualora prevista nel contratto la relazione diretta del soggetto incaricato con cittadini e utenti.
6. Al soggetto incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all’attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.lgs. n. 196/2003. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell’espletamento dell’incarico, e deve trattare i dati
personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l’integrità.
7. La durata dell’incarico è specificata nel contratto. In caso di incarico occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l’incaricato deve svolgere la propria prestazione; In caso di incarico di collaborazione coordinata e continuativa è indicata la scadenza della collaborazione.
8. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Per motivato interesse attestato dal Responsabile competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell’obiettivo. In tal caso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per gli incarichi occasionali l’adeguamento del compenso è soltanto ove la proroga non sia dovuta a cause imputabili all’incaricato.
9. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell’importo inizialmente determinato.
10. Per gravi motivi e su richiesta dell’incaricato o del Comune il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell’incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell’obiettivo da parte del Comune.
11. Se previsto nel contratto, il Comune ed il soggetto incaricato possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo di importo da pattuirsi preventivamente tra le parti in base alla tipologia di corrispettivo pattuito considerata la tipologia della prestazione da eseguirsi. Ove sia il Comune a recedere il soggetto incaricato deve essere tenuto indenne delle spese e del lavoro eseguito, fatta salvo l’eventuale indennizzo dovuto ai sensi del precedente periodo.
12. Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune prima del termine nei seguenti casi:
a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Responsabile competente cui la prestazione è diretta;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a n. 60 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o che configurino una delle fattispecie previste nell’articolo 6 del presente regolamento;
d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
13. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il soggetto incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d’interesse con il Comune.
Articolo 14 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Comune esercita un’attività di controllo dell’operato dell’incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo i necessari indirizzi ove previsto nel contratto.
2. A tal fine il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, dandone notizia alla Giunta Comunale per la
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redazione della relazione finale da presentare al Consiglio Comunale di cui al comma 4 all’articolo 4 del presente regolamento.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può prevedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il Responsabile competente, di concerto con il soggetto incaricato, verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spesa diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Articolo 15 - Pubblicità degli incarichi
1. Oltre a quanto già previsto in merito alla pubblicazione dell’avviso e dell’esito della procedura di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento, il Responsabile competente cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. In particolare:
a) cura la pubblicazione sul sito web del Comune adempiendo agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e dagli articoli 2 comma 54 e 3 comma 18 della Legge n. 244/2007 per il tramite dell’Ufficio Ced che fornisce il necessario supporto tecnico – operativo;
b) comunica al Servizio Personale i dati necessari per la trasmissione semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione in adempimento a quanto previsto dall’articolo 53 comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001. Per il tramite del Servizio Personale provvede altresì a dare comunicazione al competente Centro per l’impiego della instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, nonché dei rapporti di lavoro autonomo occasionale entro il giorno antecedente ad essa, mediante documentazione avente data certa di comunicazione;
c) trasmette gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro alla Sezione regionale della Corte dei Conti per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali al fine di poter consentire lo svolgimento del controllo di cui al successivo articolo del presente regolamento.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 - Controlli dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti
1. Tutti gli atti afferenti al procedimento di conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento sono trasmessi in via preventiva all’organo di Revisione.
2. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
Articolo 17 - Esclusioni
1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
a) gli incarichi di progettazione e di attività ad essa connessi (quali direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), relative a lavori pubblici;
b) gli incarichi conferiti per adempimenti o resa di servizi obbligatori per legge, a condizione che non vi siano strutture o figure professionali all’interno dell’Ente a ciò deputate;
c) gli incarichi riconducibili alla categoria degli appalti di lavori, servizi e forniture;
d) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio del Comune in mancanza di ufficio legale interno;
e) gli incarichi conferiti ex articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
f) la copertura di posti di Dotazione Organica espressamente individuati come di “Alta specializzazione” ai sensi dell’articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto ivi espressamente disposto da effettuarsi esclusivamente mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con delibera motivata di diritto privato con assoggettamento a trattamento giuridico ed economico previsto – a seconda della scelta operata – dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali ovvero dal codice civile esclusivamente in riferimento a lavoratori subordinati a tempo determinato;
g) gli incarichi per i componenti dell’organo di controllo interno e dell’organismo indipendente di valutazione / del nucleo di valutazione;
h) gli incarichi in qualità di componenti esperti in procedure ad evidenza pubblica o di concorso;
i) l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, rispettivamente in applicazione dell’articolo 30 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (convenzioni tra Enti Locali per l’esercizio di funzioni e servizi a mezzo di delega) e dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero in applicazione dell’articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici);
j) le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.
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