Contract
Contratto di prestazione d’opera occasionale intellettuale ex art.2222 del codice civile, per incarico di medico competente e prestazioni in materia di medicina del lavoro da rendersi ai sensi di quanto disposto e regolato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra le parti,
tra
l’Istituto scolastico l’Istituto comprensivo con sede in Rombiolo (VV) alla via I° maggio 151 C.F.: 96012580799 nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dirigente scolastico pro-tempore, nato a Vibo Valentia (VV) il 14/03/1954 C.F.: SRVPQL54C54F537P domiciliato per la carica presso l’Istituto Comprensivo di Rombiolo per brevità di seguito indicato quale “committente”
e
Il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Vibo Valentia (VV) il 03/01/1950 C.F.: FLRRFL50A03F537C P.IVA: 00334590791 residente in Vibo Valentia (VV) Frazione Marina – C/da X. Xxxxxx n.13 telefono: 0000000000 cellulare: 0000000000 PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx recapiti professionali: Vibo Valentia (VV) Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x.00 - Xxxx Xxxxxxxx (XX) via Gentile
n.2 specialista in “medicina del lavoro” già “medico competente”, per brevità di seguito indicato quale “medico competente”
premesso che
- il datore di lavoro ai sensi del D.M. 292/1996 e art. 18, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, deve conferire l’incarico per lo svolgimento delle mansioni di medico competente;
- l’articolo 15, D.Lgs. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;
- l’articolo 25, D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
- l’articolo 29, D.Lgs. 81/2008 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi;
- l’articolo 38, D.Lgs. 81/2008 stabilisce i titoli ed i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni;
- l’articolo 41, D.Lgs. 81/2008 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria;
- non esistono professionalità interne all’istituzione scolastica specifiche per l’attività richiesta;
- l’esperto è stato individuato a seguito di procedura comparativa promossa dalla “Rete Scuola Sicura”, Prot. n. 4994 del 27 maggio 2020, ad opera della Scuola Polo, Liceo Statale Capialbi” di Vibo Valentia;
- è stato individuato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, previo accertamento ed acquisizione agli atti della scuola Polo della documentazione attestante il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 81/2008;
Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Oggetto e durata della prestazione)
Il medico competente s’impegna a svolgere le sotto indicate prestazioni professionali dalla data della stipula del presente contratto e per la durata di 12 mesi per i seguenti lavoratori sottoposti a “sorveglianza sanitaria”:
1) personale amministrativo, e/o d’ufficio: cartella sanitaria, visita medica, test posturale, test “astenopia”, visio-test, eventuale visita oculistica;
2) personale collaboratore scolastico: cartella sanitaria, visita medica, esami di laboratorio (glicemia, sideremia, got, gpt, emocromo completo, colesterolo), test posturale e di “movimentazione di carichi”, spirometria;
3) visita agli ambienti di lavoro - riunione periodica;
4) attività di informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
5) predisposizione protocollo del servizio di primo soccorso;
6) valutazione dei rischi e stesura del documento in collaborazione con il RSPP;
7) formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna copia al lavoratore e datore di lavoro;
8) valutazione dei rischi correlati all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID-19, con relativa predisposizione del documento di valutazione e controllo sanitario per il personale ATA e docente componente delle commissioni per gli esami di Stato nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari specifici attualmente in vigore e di quelli che potranno intervenire in itinere fino al termine del periodo emergenziale.
I lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario sono i docenti e il personale ATA in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Rombiolo
Art. 2 (attività)
Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e più precisamente:
1. la collaborazione nell’effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione delle misure di attuazione per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di sua competenza; l’organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008);
2. la partecipazione alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, così come previsto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
3. l’impegno ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
▪ preventive, intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
▪ periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all’anno qualora non prevista dalla relativa normativa o con cadenza diversa stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da lui indicati;
▪ su richiesta dei lavoratori, qualora siano da lui ritenute correlate ai rischi professionali o alle loro condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
▪ in occasione del cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
▪ alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
▪ a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio da lui ritenuti necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4. l’impegno a non effettuare visite mediche:
▪ in fase preassuntiva;
▪ per accertare stati di gravidanza;
▪ negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
5. l’impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
▪ idoneità;
▪ idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e/o limitazioni;
▪ inidoneità temporanea;
▪ inidoneità permanente.
6. l’impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.
7. l’impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs, 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
8. l’obbligo, secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:
▪ consegnare, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d));
▪ consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e));
▪ comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i));
▪ visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l)).
Art. 3 (compenso e oneri)
L’Istituto scolastico, a fronte delle prestazioni rese secondo quanto previsto dall’art. 1 del presente contratto, corrisponderà al Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, conformemente alla sua offerta economica prodotta in sede di procedura comparativa, l’importo di:
1) €0,00 per l’incarico annuale di Medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie;
2) € 25,00 per la formazione ed aggiornamento addetti al primo soccorso organizzati in rete;
3) € 25,00 prima visita medica, comprensivo della contestuale compilazione del libretto sanitario e giudizio di idoneità alle mansioni (costo cadauno), comprensivo eventuale costo per uscita;
4) € 20,00 per le visite mediche periodiche con giudizio di idoneità (costo cadauno) compreso eventuale costo per uscita.
Gli importi così definiti s’intendono omnicomprensivi degli oneri Iva, di quelli per la cassa professionale previsti per legge e bollo.
Il Pagamento sarà effettuato a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del medico competente entro 30 giorni decorrenti dalla data della stessa.
Art.4
(assicurazioni sociali obbligatorie)
La prestazione occasionale di lavoro professionale oggetto del presente contratto non dà luogo a rapporto alcuno di lavoro dipendente né a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Art. 5
(Obblighi dell’Istituto Scolastico)
L’Istituto Scolastico, per quanto di competenza, provvederà:
⮚ ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto e ai rischi connessi all'attività lavorativa svolta, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazioni dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
⮚ a fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine sulle eventuali variazioni;
⮚ a fornire al Medico Competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (infortuni, malattie professionali etc.) e ad informarlo relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale e/o infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra le visite mediche periodiche;
⮚ ad avvisare il Medico Competente sulla riunione periodica sulla sicurezza.
Art. 6 (privacy)
Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni acquisite/ricevute in ragione e per effetto dell’incarico professionale assunto, ai sensi della legge 30 giugno2003 n. 196 e Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 modificato con Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (c.d. G.D.P.R. - General Data Protection Regulation), ufficialmente Regolamento UE n.2016/679 in sigla RGPD.
Garantisce il committente che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Il responsabile del procedimento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari è il DSGA sig.ra Xxxxx Xxxxxxx
Art.7
(clausola risolutiva espressa)
Le parti espressamente concordano che il presente incarico verrà risolto automaticamente, senza alcuna pretesa del committente, se non con il pagamento delle prestazioni già effettuate, determinate sulla quantità di prestazione erogata, qualora lo svolgimento dell'attività professionale divenga impossibile per cause non imputabili ad alcuna di esse.
E’ previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell’eventualità di mancata prestazione d’opera, a causa di cause non ascrivibili alla diretta responsabilità del Committente a (scioperi mezzi pubblici, astensione totale dei dipendenti etc…..)
Art. 8 (Cessione del contratto)
La prestazione d’opera occasionale professionale oggetto del presente contratto dovrà essere svolta personalmente dal medico competente, che non potrà avvalersi di sostituti; essa viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti del c.c..
Art. 9 (diritto di recesso)
In ogni caso, fatta salva la previsione di cui all'art. 2227 del c.c., le parti si concedono reciprocamente la più ampia facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo indicato nel presente contratto.
Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, fatto salvo esclusivamente il compenso maturato rapportato alla quantità di incarico espletato.
Art.10
(foro competente)
Stabiliscono le parti di comune accordo che in caso di insorgenza di controversie relative al presente contratto, il foro competente è quello relativo alla sede ufficiale del committente.
Art.11
(spese di registrazione)
Stabiliscono le parti di comune accordo che le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, in virtù dei DPR 26/4/1986 n. 131, art. 10 della tariffa (PARTE II), cederanno a carico del medico competente.
Art.12 (disposizioni finali)
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente contratto convengono le parti che saranno applicabili le norme in materia del vigente codice civile.
Art. 13 (pubblicazione)
Il presente contratto viene pubblicato sul sito WEB del Committente sezione “amministrazione trasparente - contratti”.
Rombiolo, 27/06/2020
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Medico competente Il Dirigente Scolastico
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 93 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.L 39/93