Contract
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI PRESSO GLI IMMOBILI DI COMPETENZA
COMUNALE CIG 7243840DDC
CAPITOLATO TECNICO - PRESTAZIONALE
Aspetti generali
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL SERVIZIO – NORME APPLICABILI – SCELTA DELLA PROCEDURA
Il Capitolato ha per oggetto l’affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgere mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici presso le sedi dell’Amministrazione Comunale.
La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dall’Amministrazione per la collocazione dei distributori e prevede le seguenti attività da parte del Concessionario:
▪ fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all’inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall’Amministrazione;
▪ realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l’alimentazione dei distributori;
▪ gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
▪ disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall’Amministrazione, e contestuale ripristino degli spazi.
Per l’elenco delle sedi comprese nella Concessione, l’individuazione degli spazi per di collocazione dei distributori, le caratteristiche dei prodotti da distribuire, le specifiche tecniche relative ai distributori e le prestazioni da garantire nel corso del Contratto, si rinvia agli articoli descrittivi nel seguito del Capitolato e agli Allegati elencati nell’articolo seguente.
Ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
ARTICOLO 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici avrà la durata di anni 5 (cinque), solari, consecutivi, con decorrenza dalla data di redazione degli appositi verbali di inizio servizio redatti in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente.
L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse abbandonare i servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra società.
ARTICOLO 3
VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore annuale presunto della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, in circa € 177.600,00 (euro centosettantasettemilaseicento/00), corrispondente ad un valore complessivo presunto per l'intera durata quinquennale della Concessione di circa € 888.000,00 (euro ottocentoottantottomila/00).
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici.
I costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 7.630,00 (euro settemilaseicentotrenta/00).
L’Amministrazione non ha ritenuto, in un’ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l’omogeneità del servizio in parola, di suddividere la presente Concessione in due o più lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 4 CANONE DI CONCESSIONE
Il Concessionario corrisponde all’Amministrazione un canone di concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede id gara.
Il canone complessivo annuo di concessione minimo, soggetto a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica) è pari a € 65.500,00. (Iva esclusa).
L’impresa concorrente, nella determinazione del rialzo, dovrà tenere conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri di sicurezza ed eventuali allacci.
I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stimati € 7.630,00 (euro settemilaseicentotrenta/00).
Il canone annuo di concessione sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate a seguito di emissione di relativa fattura con scadenza rispettivamente 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno.
Il canone complessivo potrà variare in seguito a comunicazione da parte dell’Ente a causa dell’installazione o del ritiro di distributori automatici, secondo gli importi offerti in sede di gara per ogni tipologia di macchina (automatici bevande calde, automatici bevande fredde e snack e semiautomatici.
Il canone di concessione, trascorsi 12 mesi dalla data della stipula della convenzione, verrà aggiornato alla conclusione del primo anno sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati previa richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.
Il concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Ente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione.
ARTICOLO 5
DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nella fase di esecuzione del Contratto, l’Amministrazione si avvale di un DEC, nominato su proposta del RUP.
Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede Gara.
A titolo esemplificativo, il DEC provvede a:
- curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il CS;
- redigere processi verbali di accertamento dei fatti connessi con l’esecuzione del Contratto (es.: consegna o avvio del servizio, contestazioni inerenti le attività esecutive, ultimazione dell’esecuzione);
- verificare che l’installazione iniziale del parco macchine siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori;
- autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
- verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- autorizzare o richiedere l’introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione dei prodotti già distribuiti;
- verificare l’andamento dell’attività, eventualmente anche tramite acquisizione di dati quantitativi, statistici e contabili, forniti o resi accessibili dal Concessionario;
- verificare il grado di soddisfazione dell’utenza, la qualità dei servizi erogati e la loro conformità al Capitolato, agli Allegati e all’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, anche avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara;
- concordare con il CS eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o migliorare l’efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario;
- presentare periodicamente al RUP un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
- proporre modifiche e varianti del Contratto, indicandone i motivi in apposita relazione al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario, e dare avvio alla procedura per l’applicazione delle penali da parte del RUP, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato e dall’Allegato B;
- rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato e dall’Allegato C, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell’art.108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 6
CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO
Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato.
Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS.
I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all’Amministrazione e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio, pena la revoca della Concessione.
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell’arco della giornata lavorativa.
A titolo esemplificativo, Il CS (o il suo sostituto) provvede a:
• organizzare e coordinare tutte le attività previste per l’installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell’Amministrazione;
• coordinare il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività;
• garantire il rispetto e l’osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano le attività connesse con la Concessione;
• trasmettere o rendere accessibili al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone;
• informare costantemente il DEC sull’andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
• trasmettere o rendere accessibile al DEC l’elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato, conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;
• produrre o rendere accessibili al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte.
Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall’Amministrazione e/o al RUP e/o dal DEC si intendono fatte al Concessionario.
Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all’Amministrazione e motivando la nuova nomina.
L’Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.
In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 7
UTENTI AUTORIZZATI A FRUIRE DEI SERVIZI E BACINO D’UTENZA
Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti dell’Amministrazione in servizio presso le varie sedi, degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno delle sedi comunali, compreso eventuali dipendenti in servizio presso altre sedi decentrate e periferiche.
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l’Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.
Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
ARTICOLO 8
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
Prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio il Concessionario deve costituire una garanzia a favore dell’Amministrazione, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore complessivo della Concessione.
La cauzione o fideiussione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito.
Il documento di garanzia deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto o all’atto della consegna del servizio.
La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:
_ la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
_ la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
_ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
_ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
_ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata AR o con PEC (Posta Elettronica Certificata).
Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
Nel caso di mancato reintegro l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.
La cauzione è svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al
completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori.
L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 9 ASSICURAZIONI
Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte, con espressa previsione del vincolo a favore del Comune di Perugia;
b) Danno per incendio, scoppio, allagamento: con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro, con espressa previsione del vincolo a favore del Comune di Perugia;
c) Rischi da tossinfenzione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.
Si precisa che le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze.
In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:
in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa
mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso.
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.
ARTICOLO 10
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvederà all’aggiudicazione e, ai fini della sua efficacia, alle verifiche, ai sensi del comma 7 del citato articolo 32, del possesso dei prescritti requisiti.
A conclusione di tutte le necessarie verifiche, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata, a produrre - entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione - la seguente documentazione per la stipula del Contratto (secondo lo schema di Contratto allegato):
Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 8 del presente Capitolato Tecnico;
Polizze assicurative ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 9 del presente Capitolato Tecnico.
I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente:
i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;
i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione. Ove tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.
La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o l’accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, nonché la mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
La comunicazione dell'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'Amministrazione diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni.
L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è regolato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto al paragrafo "Accesso agli atti all'esito della procedura di gara" del Disciplinare di Gara.
Il contratto non sarà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dai successivi commi 10 e 11 del citato art. 32.
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.
Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 provvederà, altresì, a comunicare la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 ( cinque) giorni ai medesimi soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 76.
L’amministrazione nelle more della stipulazione del contratto, si riserva la facoltà, ove ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza, di richiedere all’operatore economico, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del X.X.xx n. 50/2016, l’avvio anticipato del servizio, anche in pendenza della stipula contrattuale e/o dell’acquisizione dell’esito della verifica dei requisiti autodichiarati al fine di partecipare alla gara. L’avvio anticipato potrà avvenire anche durante il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del X.X.xx n. 50/2016 e anche durante il periodo di sospensione obbligatoria di cui all’art. 32, comma 11, del X.X.xx n. 50/2016.
L’affidamento del servizio, in questi casi, avverrà sotto la condizione che l’operatore non sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del X.X.xx 159/2011 e xx.xx. e ii..
ARTICOLO 11
REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'Amministrazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs.
n. 50/2016), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE);
b) qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
c) violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012), allegato ai documenti di gara;
d) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l’espletamento del servizio;
e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
f) ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
h) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 22 novembre 2002, n. 266;
i) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
j) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
k) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
l) subconcessione o cessione, anche parziale, del contratto;
m) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
n) mancata corresponsione del Canone annuo entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal Concessionario per l'esercizio dell’attività;
p) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
p) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo quadriennale del Contratto;
q) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
r) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
s) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
t) reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità;
u) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
v) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del Concessionario;
w) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione:
✓ la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
✓ il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l’Amministrazione dovesse sostenere per il
rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 comma 2° X.X., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione del Contratto (pubblico interesse).
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
L’Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d’interruzione.
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.
Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, entro cinque giorni dall’inizio dell’evento, giusta comunicazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.
Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.
ARTICOLO 12
PENALITA' E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI
Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica, su segnalazione del DEC, le penali esplicitamente indicate nel testo del Capitolato e, relativamente agli interventi e alle attività operative, in Allegato B.
Il DEC rileva i casi sanzionabili con le suddette penali, anche a seguito di segnalazioni degli utenti e/o dei Responsabili di sede oppure avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti dal Concessionario in sede di Gara.
Il RUP procede all’applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite mail.
Inoltre, nel caso riscontri irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato o in Allegato B, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l’adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente.
Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la seguente penale:
▪ Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 15 gg. lavorativi, oltre i quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente per ogni semestre, tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell’Amministrazione.
I versamenti devono essere effettuati entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del semestre di riferimento.
Il CS provvede a trasmettere al DEC, tramite mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 7 (sette) giorni solari dall’avvenuto versamento.
A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida.
In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di
15 (giorni) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.
Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, comporta la risoluzione del Contratto.
L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell’Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.
Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale (due semestri), entro il limite massimo del 10% del valore annuale della Concessione.
Qualora sia superato nel corso dell’annualità il suddetto limite massimo, l'Amministrazione, su segnalazione del DEC, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.
Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
ARTICOLO 13
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell’Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione.
Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.
In particolare, il Concessionario deve:
_ mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l’esecuzione del Contratto;
_ non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l’Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
_ adottare, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l’obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell’esecuzione del Contratto.
Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.
ARTICOLO 14 DIVIETO DI CESSIONE
Salvo quanto previsto dall’art. 106, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte.
Qualsiasi atto del Concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione di diritto del Contratto.
ARTICOLO 15 SUBCONCESSIONE
È consentita la subconcessione per le parti del Contratto indicate nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, secondo quanto previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 16 MODIFICA DEL CONTRATTO
La Concessione può essere modificata, nel periodo di efficacia del Contratto, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dall’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Restano in ogni caso fermi i principi, sanciti dallo stesso X.Xxx. 50/2016, inerenti il rischio operativo, che permane in capo al Concessionario.
ARTICOLO 17
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Dopo l’aggiudicazione della Gara e ad esito positivo dei controlli di legge sul Concessionario, l’Amministrazione procede alla stipula del Contratto.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione della Gara e la stipula del Contratto (imposte di bollo e di registro, spese pubblicazione bando).
ARTICOLO 18 FORO
Per ogni eventuale controversia fra l’Amministrazione e il Concessionario la competenza è del foro di Perugia.
ARTICOLO19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. specificando le generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso.
Inoltre dovrà dichiarare di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta Legge n. 136/2010 impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Disposizioni relative al servizio di erogazione di bevande calde, fredde ed altri generi alimentari mediante distributori automatici
ARTICOLO 20
TIPOLOGIA E QUALITA’ DEI PRODOTTI
20.1 Prodotti da erogare
I distributori automatici dovranno erogare, obbligatoriamente, i prodotti di cui al seguente elenco:
BEVANDE CALDE
• Caffè espresso
• Caffè decaffeinato
• Caffè macchiato
• Latte
• Cappuccino
• Tè
• Cioccolato
• Caffè d’orzo
BEVANDE FREDDE
• Acqua Minerale Naturale: capacità 50 cl.
• Acqua Minerale Frizzante: capacità 50 cl.
• Succhi di frutta in cartone da 200 ml
• Bevande in lattina 330 ml
SNACK DOLCI E SALATI (MONOPORZIONE)
• schiacciatine
• crackers
• barrette di cioccolato
• brioches confezionate
• biscotti
SNACK FRESCHI (confezionati singolarmente)
• almeno 2 prodotti freschi (frutta, yogurt , tramezzini, panini farciti etc)
SNACK PER CELIACI
• almeno 2 prodotti per celiaci (1 snack salato e 1 snack dolce)
SNACK DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
• almeno 1 prodotto da agricoltura biologica
SNACK SENZA ZUCCHERO
• almeno 1 prodotto senza zucchero
20.2 Specifiche dei prodotti
I prodotti da erogare attraverso i distributori automatici dovranno avere le seguenti
caratteristiche minime:
a) BEVANDE CALDE:
Prodotti dei distributori automatici:
Caffè: almeno di “prima miscela bar”, macinato all'istante e con grammatura minima di gr.7 di caffè per ogni erogazione.
Caffè macchiato: almeno gr. 5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè
Latte: grammatura minima gr.10 di latte in polvere per ogni erogazione;
Latte macchiato: grammatura minima gr.8 di latte in polvere e gr. 7 di caffè
Cappuccino: almeno gr. 7 di latte in polvere e gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
Cioccolato: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
Caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,8;
Cappuccino decaffeinato: grammatura minima gr. 1,5 di caffè e gr. 9 di latte in polvere per erogazione
Orzo : grammatura minima gr. 2,4;
Caffè al Ginseng: almeno gr. 7 di preparato solubile per ogni erogazione;
Tè: almeno gr. 14 di tè in polvere per ogni erogazione
Sarà possibile prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato, cioccolato + latte, cioccolato extra-forte, orzo + latte, ecc.
Prodotti dei distributori semiautomatici
Cialde (o similari) di caffè (normale o decaffeinato), orzo, tè e altri prodotti fruibili con questo genere di distributori.
Dovrà essere sempre consentita la scelta tra prodotti provenienti dalla rete commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti certificati con ingredienti biologici.
b) BEVANDE FREDDE:
bibite in lattina: da cl. 0,33
bibite in bottiglia (tè, integratori, succhi di frutta, ecc.): cl. 0,50
acqua minerale naturale e frizzante: in bottiglia PET da lt 0,50;
Succhi di frutta, tè e drink-pack in genere: da cl. 020 e 0,33;
Yogurt in bottiglia o PET: da cl. 0,20
c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI MONOPORZIONE
□ Snack dolci e salati
Alimenti preconfezionati dolci, salati provenienti da rete commerciale tradizionale, dalla rete del commercio equosolidale, nonché prodotti biologici e per celiaci, delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza, quali biscotti, wafer croissant, patatine, cracker/schiacciatine;
Alimenti freschi
Alimenti freschi preconfezionati con conservazione a +4° quali yougurt, panini farciti, tramezzini cestelli di frutta fresca, etc.
Snack per celiaci
I prodotti dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia
20.3 Indicazioni generali e rispetto della normativa
Ogni prodotto dovrà essere di prima qualità a lunga conservazione, e proveniente da primarie ditte produttrici nazionali o, ove previsto, anche dal mercato equosolidale e dovrà riportare la composizione e data di scadenza e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.
Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità . Nel caso di distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine monodose.
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.
20.4 HACCP
Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:
- qualità dei prodotti in vendita;
- procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.
In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale HACCP adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l’insorgere di problemi igienici.
Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale addetto:
- il rispetto del D.Lgs n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare;
- l’applicazione delle modalità operative previste dalla standard UNI EN ISO 22000/2005 e dal proprio Manuale HACCP;
- l’adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto ai fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.
Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.
L’Amministrazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall’ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.
Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli specifici, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso controlli specifici, anche avvalendosi dell’intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.
Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l’adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l’Amministrazione addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.
ARTICOLO 21
O.G.M. - ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell’Amministrazione esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
ARTICOLO 22 INTOLLERANZE ED ALLERGIE
Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio:mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l’applicazione delle penali previste all’art. 16 del presente Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 23 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono:
▪ essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
▪ rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
▪ rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
▪ essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.
In particolare, riguardo all’ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:
▪ impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
▪ sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
▪ adeguata protezione dell’apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelevamento del prodotto da parte dell’utente).
Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso le sedi dell’Amministrazione:
• essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
• essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente, non anteriore al 2012, e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
• la classe energetica minima dei distributori refrigerati installati deve essere la A;
• possedere una capacità di erogazione adeguata all’utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
• riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
• segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
• essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
• essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di monete, compreso il taglio minimo di € 0,05, e dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
• segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
• consentire anche il pagamento con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante con chiave ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare;
Ciascuno strumento elettronico dovrà permettere di utilizzare indistintamente tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi dell’Amministrazione, in modo da favorirne l’utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture. La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici.
Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di €
5,00 (tre/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto.
Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:
• denominazione sociale del Concessionario;
• numero o codice identificativo della macchina;
• recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso (v. ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI).
L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all’interno delle varie sedi. La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.
ARTICOLO 25
PREZZI DEI PRODOTTI E LORO ADEGUAMENTO
I prezzi di vendita dei prodotti saranno quelli derivanti dall’offerta economica presentata in sede di gara. I prezzi di vendita all’utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato.
I prezzi di vendita devono essere esposti in modo visibile dall’utenza.
I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori semi-automatici saranno effettuati dal referente dell’ufficio dove è installata l’apparecchiatura.
I prezzi all’utenza offerti per le tipologie di prodotti base riportati nella tabella seguente non dovranno essere superiori a quelli sotto indicati:
Prodotti Base | Prezzo max per l’utente (Iva compresa al 22%) | ||
1 | Caffè | € | 0,55 |
2 | Caffè/orzo in cialde | € | 0,45 |
3 | Altre bevande calde (caffè decaffeinato, caffè macchiato, latte, cioccolata, orzo, the) | € | 0,55 |
4 | Acqua 50 cl | € | 0,55 |
5 | Snack dolci/salati (crackers, schiacciatine, biscotti, wafer gr. 40-50) | € | 0,65 |
Per i generi non specificati nella precedente tabella, considerando gli stessi voluttuari, il Concessionario potrà applicare i prezzi correnti di mercato, previa verifica da parte del Concedente della conformità del prezzo proposto con quello di mercato per prodotti tipologicamente corrispondente o assimilabile. In caso di non conformità l’Amministrazione potrà richiedere la riduzione del prezzo o la sostituzione del prodotto.
Il Concessionario, 10 giorni prima dell’inizio del servizio, dovrà trasmettere all’Amministrazione il Listino Ufficiale della Concessione, nel quale dovranno essere indicati tutti i prodotti in vendita (prodotti base e altri prodotti) e i relativi prezzi in moneta e chiave.
I prezzi dei Prodotti base sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.
I prezzi di tutti gli altri prodotti sono fissi ed invariabili almeno per il primo anno di Contratto. Dopo i suddetti periodi, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico. Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.
Per l’eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l’arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di Euro.
La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal CS al DEC, corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e da una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.
L’Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.
Solo a seguito della formale autorizzazione dell’Amministrazione il Listino aggiornato con i prezzi oggetto di revisione è applicabile dal Concessionario.
In caso di eventuali variazioni dell’aliquota Iva sui prezzi dei prodotti, il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione il Listino Ufficiale della Concessione aggiornato che potrà essere adottato solo dopo verifica e autorizzazione dell’Ente
ARTICOLO 26
GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE
Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel Capitolato e dando piena attuazione a quanto proposto in offerta in sede di Gara.
Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività elencate di seguito.
✓ Installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori
✓ Rifornimento e gestione dei distributori
✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria
✓ Disinstallazioni dei distributori e ripristino degli spazi
✓ Attività di Gestione dati e Reportistica
✓ Assistenza agli utenti e gestione reclami
Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori presso l’Amministrazione devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, fra le ore 8.00 e le ore 17.30. Nello specifico, le fasce orarie per la programmazione e l’esecuzione delle singole attività operative devono essere concordate con il DEC e con i Responsabili di sede, in modo da evitare o ridurre al minimo l’interferenza con le attività proprie delle strutture universitarie e in relazione agli orari di apertura delle stesse strutture.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, l’intensificazione o l’estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc.. Inoltre, per gli eventi di maggior rilievo, caratterizzati da un elevato incremento dell’utenza, l’Amministrazione può richiedere l’adozione del Piano operativo di installazioni temporanee delineato dal Concessionario in offerta in sede di Gara, con modalità attuative concordate fra il CS e il DEC.
Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione. La sospensione o il rallentamento o l’interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto, previa formale diffida ad adempiere da parte dell’Amministrazione.
Per la descrizione dettagliata delle singole attività operative si rinvia agli articoli specifici del Capitolato.
ARTICOLO 27
UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA
Gli spazi concessi dall’Amministrazione per l’installazione e la gestione dei distributori sono all’interno sedi dell’Amministrazione Comunale.
Per l’elenco delle sedi e degli spazi destinati alle installazioni del parco macchine iniziale si rinvia all’Allegato A.
Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, con opportuni accorgimenti, quali, a titolo di esempio: rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti e degli intonaci, etc..
Gli impianti per gli allacciamenti elettrici e idrici delle macchine devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni degli uffici competenti.
Se previsto dalle norme o richiesto dagli Uffici competenti, immediatamente a monte delle macchine
devono essere installati un interruttore differenziale, sulla linea di alimentazione elettrica, ed un rubinetto di arresto, sulla linea di alimentazione idrica.
Nella realizzazione degli impianti deve essere salvaguardata anche l’estetica degli spazi, evitando allacci volanti e mantenendo, per quanto possibile occultati cavi, prese, interruttori e rubinetti.
Il Concessionario deve inoltre prevedere l’installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, con serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulti impossibile la realizzazione di idoneo allaccio idrico.
Se lo ritengono opportuno, il DEC e/o i Responsabili di sede e/o gli Uffici competenti possono richiedere che le installazioni e la predisposizione degli impianti di allaccio siano eseguite alla presenza e/o sotto la supervisione di un tecnico competente per l’Amministrazione.
Il Concessionario si obbliga a:
a) utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in Concessione e delle attività connesse;
b) eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati;
c) mantenere i distributori e gli spazi concessi in condizioni ottimali di decoro, provvedendo con regolarità allo svuotamento dei portarifiuti a servizio delle macchine, al ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti della distribuzione, e, qualora necessario (ossia in presenza di macchie e/o sporcizia derivanti dall’uso dei distributori), alla pulizia delle superfici esterne delle macchine e dello spazio circostante (pavimento e pareti);
d) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL e Autorità Sanitarie, etc.) o degli uffici dell’Amministrazione con competenze tecniche (Uffici Tecnici,);
e) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, nonché di ripristino degli spazi.
Riguardo al suddetto punto a), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell’uso degli spazi può determinare la risoluzione di diritto del Contratto.
Riguardo al suddetto punto d): i contenitori devono essere posizionati a corredo di tutte le macchine e, se previsto dai regolamenti vigenti, predisposti per la raccolta differenziata.
Riguardo al suddetto punto e), gli interventi di adeguamento o sostituzione devono essere eseguiti dal Concessionario in osservanza di norme e/o disposizioni presenti e future, attinenti
l’esercizio delle attività connesse con la Concessione e le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti di allaccio.
Gli spazi per la collocazione dei distributori e le aree di svolgimento delle attività operative svolte dal Concessionario presso le sedi dell’Amministrazione, devono, al termine di ogni intervento, essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (scatole, imballaggi, cellophane, etc.). Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l’Amministrazione, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative (installazioni, rifornimenti, manutenzioni, etc.).
ARTICOLO 28
INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI
I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori necessari a soddisfare l’esigenza iniziale dell’Amministrazione sono ricavabili dall’elenco in Allegato A.
Il parco macchine iniziale, richiesto all’avvio della Concessione è quello descritto nello stesso
Allegato A e non è suscettibile di variazioni su iniziativa del Concessionario.
Il Concessionario deve ricostituire lo stesso parco macchine descritto in Allegato, installando tutti i distributori ivi elencati, della stessa tipologia (tre tipologie generali: bevande calde / bevande fredde / misto bevande-snack) e con la stessa dislocazione nelle sedi, a meno di eventuali diverse disposizioni impartite dal DEC per mutamenti, nella disponibilità degli spazi o nelle esigenze delle strutture, intervenuti successivamente alla redazione degli atti di gara, o conseguenti ad adeguamenti tecnologici delle macchine di distribuzione.
Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto o la consegna del servizio ed essere eseguite entro il termine massimo di 30giorni, secondo un calendario concordato fra il CS e il DEC, eventualmente dopo aver sentito i Responsabili delle sedi interessate.
Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società concessionaria uscente, secondo le direttive del DEC, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l’utenza.
La sospensione del servizio dovuta al cambio di gestione deve comunque essere contenuta, con riferimento alla funzionalità di singoli distributori o punto di distribuzione (distributori aggregati in gruppi) entro il tempo massimo indicato in Allegato B.
La consistenza del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto. L’Amministrazione ha infatti la facoltà, a proprio giudizio e in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori.
Inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell’Amministrazione e/o delle strutture interessate, quali, a titolo d’esempio: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l’agibilità dei percorsi d’esodo, etc..
In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco macchine iniziale possono essere soggette, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, a verifiche.
Pertanto, l’Amministrazione può richiedere o autorizzare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto:
▪ l’aumento dei distributori elencati in Allegato A, con nuove installazioni ed eventuale estensione del servizio ad altre sedi non comprese in elenco;
▪ la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro di quelli dismessi;
▪ lo spostamento dei distributori, nell’ambito delle stesse sedi elencate in Allegato A, o anche in sedi diverse da quelle in elenco;
▪ la sostituzione dei distributori, in relazione ad esigenze di adeguamento del parco macchine.
Nel corso del rapporto contrattuale il Concessionario può richiedere di modificare in diminuzione il numero di distributori installati previa richiesta scritta all’Amministrazione che, valutata l’opportunità e l’interesse dell’utenza, autorizzerà o meno la riduzione.
Le installazioni successive, per i distributori non compresi nel parco macchine iniziale, sono disposte o autorizzate dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS.
Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica, in merito alla collocazione individuata, che deve essere rispondente alla norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.
Inoltre, se lo ritengono necessario, il DEC e/o i Responsabili di sede possono richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri e/o verifiche agli Uffici Tecnici, in particolare per quanto attiene la realizzazione degli impianti elettrici e idrici a cui sono allacciati i distributori.
Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal DEC, previa valutazione di specifiche richieste pervenute dai Responsabili delle sedi interessate o di proposte formulate dal CS, e può essere soggetto a pareri e/o verifiche da parte degli Uffici competenti.
La sostituzione dei distributori può essere concordata fra i Responsabili di sede e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell’utenza).
La sostituzione deve essere comunque avallata e autorizzata dal DEC, mentre è soggetta a verifica solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e/o degli ingombri dei distributori.
Il DEC, inoltre, può disporre la sostituzione delle macchine nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all’inefficienza e/o obsolescenza di uno o più distributori.
In tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione.
Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni), trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in Allegato A, con i relativi aggiornamenti.
Gli interventi sopra descritti (installazioni successive, spostamenti e sostituzioni) devono essere eseguiti entro il termine massimo previsto in Allegato B o il termine minore offerto dal Concessionario in sede di Gara.
ARTICOLO 29
RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI
Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all’utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti.
Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare, anche per le sedi decentrate o con minore utenza, le frequenze minime di passaggi per verifica e rifornimento delle macchine stabilite in Allegato B.
Il DEC può richiedere l’aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (a titolo di esempio: per aumento dell’utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi; in occasione di eventi che comportano un maggiore afflusso di utenti esterni etc.), concordando con il CS piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario, anche nel rispetto delle frequenze concordate.
Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il tempo massimo previsto in Allegato B.
Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:
▪ verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
▪ rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
▪ verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l’addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
▪ verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
▪ verifica dell’igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti.
Per la determinazione dei termini di esecuzione nonché delle relative penali e sanzioni inerenti le attività descritte nel presente articolo (verifica, rifornimento e pulizia) si rinvia all’Allegato B.
ARTICOLO 30
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:
▪ controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
▪ eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
▪ ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell’intervento di manutenzione.
Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata in Allegato B.
Inoltre, il DEC può concordare con il CS un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi.
Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata.
I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l’officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti.
In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in Allegato B.
La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l’esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell’efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:
▪ su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
▪ su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti della distribuzione;
▪ su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni;
Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia, o tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti e completati entro il termine massimo indicato in Allegato B.
Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:
▪ con la soluzione del guasto e il ripristino completo della funzionalità della macchina;
▪ con la constatazione dell’impossibilità di riparare il guasto in loco e l’avvio della procedura di sostituzione della macchina; in tal caso la sostituzione, con riattivazione del servizio, deve essere effettuata entro il tempo massimo indicato nello stesso Allegato B.
Se richiesto dal DEC il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati e/o riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.
ARTICOLO 31 DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI
Al termine del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della Concessione presso le sedi dell’Amministrazione.
Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori o gruppi di distributori, a seguito di richiesta del DEC o di richiesta dei Responsabili di Sede e autorizzazione del DEC.
Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:
a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori
b) rimozione degli impianti elettrico e idrico precedentemente realizzati dal Concessionario per l’alimentazione e l’allaccio dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC e/o dei Responsabili di Sede;
c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
d) ripristino e pulizia degli spazi.
Riguardo al suddetto punto b), nel caso di esplicita richiesta del DEC e/o dei Responsabili di sede, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell’Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.
Riguardo al suddetto punto d), il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.
Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all’uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell’utenza.
Pertanto, escludendo l’obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):
▪ la rimozione di eventuali viti, stop e canaline, utilizzati per l’installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio degli stessi;
▪ la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all’installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
▪ la pulizia delle pareti e del pavimento.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.
Il CS documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del Contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in Allegato A, con i relativi aggiornamenti.
Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati in
Allegato B, al quale si rinvia anche per le relative penali.
In particolare, la disinstallazione e il ritiro globale del parco macchine deve essere completato entro 30 giorni solari dalla scadenza o dall’eventuale risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione.
Decorso inutilmente il suddetto termine, l’Amministrazione provvede direttamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito delle relative spese al Concessionario.
Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l’Amministrazione può fissare un termine diverso, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova Concessione e con le modalità attuative per relativo il passaggio di gestione
ARTICOLO 32
CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Il Concessionario è obbligato a dare attuazione agli strumenti di controllo e monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara, nonché a fornire o rendere accessibili al DEC informazioni e dati inerenti il servizio in Concessione.
L’Amministrazione può verificare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del Capitolato da parte del Concessionario, nonché l’attuazione degli strumenti di monitoraggio offerti in Gara e il mantenimento di un elevato livello di qualità del servizio.
Il DEC e gli altri soggetti eventualmente incaricati dall’Amministrazione possono effettuare verifiche in loco, in relazione alla qualità dei prodotti distribuiti, del servizio offerto e della gestione delle attività operative, senza che il Concessionario possa impedirlo.
Il Concessionario dovrà prevedere un sistema di monitoraggio annuale dei servizi e di rilevazione della customer satisfaction, i cui risultati dovranno essere resi noti all’Amministrazione entro 30 giorni dalla restituzione della documentazione da parte della stessa. In base all’esito dell’indagine effettuata l’impresa dovrà adottare gli eventuali interventi correttivi finalizzati a migliorare la qualità del servizio. In ogni caso il Concessionario, a richiesta del DEC o degli altri soggetti eventualmente incaricati, deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, tutte le informazioni inerenti:
▪ la tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;
▪ le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;
▪ i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
▪ le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la Concessione. L’Amministrazione, sulla base delle verifiche e indagini in argomento, si riserva di chiedere modifiche migliorative al servizio, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché le richieste non siano in contrasto con quanto stabilito dalla normativa e/o dal Capitolato e non alterino in modo sostanziale i contenuti dell’offerta presentata in sede di Gara.
Nel caso in cui il Concessionario non fornisca i dati e le informazioni di cui sopra e/o non ottemperi alle richieste di modifiche migliorative, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere.
ARTICOLO 33
ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI
Alla data di stipula del Contratto o del verbale di consegna, il Concessionario deve avere attivo o attivare un recapito telefonico dedicato all’assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.
Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell’Amministrazione e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, per:
▪ segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
▪ segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
▪ segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
Se richiesto del DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.
Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso
gli utenti, può richiedere l’adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del Capitolato e/o della normativa vigente e non alterino i contenuti sostanziali dell’offerta presentata in sede di Gara.
ARTICOLO 34 GESTIONE DATI E REPORTISTICA
Le informazioni inerenti le attività operative devono essere memorizzate e trattate tramite uno specifico Sistema informatico di gestione dati, già in dotazione o da realizzare.
La realizzazione o l’adeguamento del software applicativo, è a totale carico del Concessionario e deve essere completata entro lo stesso termine globale previsto per l’installazione iniziale del parco macchine (v. Allegato B).
Il sistema deve prevedere l’aggiornamento e la gestione di informazioni inerenti i distributori installati nelle sedi dell’Amministrazione (identificazione, dislocazione, spostamenti, stato funzionale,etc.), le attività operative svolte sulle macchine presso le stesse sedi (rifornimento, manutenzione, riparazioni, etc.), altri dati quantitativi e contabili inerenti la Concessione, con le finalità di (elenco a titolo esemplificativo):
• monitorare e verificare i passaggi di rifornimento degli operatori addetti;
• gestire le richieste di riparazione e manutenzione;
• monitorare i tempi di esecuzione e completamento degli interventi di manutenzione, riparazione e sanificazione;
• quantificare e monitorare i consumi e gli incassi;
• ottenere report statistici di riepilogo e analisi dei dati indicati ai punti precedenti.
In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il DEC può richiedere al CS, in formato cartaceo o digitale, schede o report con dati tecnici e statistici relativi a (elenco a titolo esemplificativo):
• ogni intervento di rifornimento o manutenzione;
• rifornimento e manutenzione di tutti i distributori, con possibilità di filtro in relazione alle sedi (esempio: tutti i distributori presenti in una determinata sede o in un edificio);
• interventi effettuati in determinati archi temporali e/o in determinate sedi (esempi: interventi del giorno, della settimana, del mese; interventi eseguiti fra due date definibili, in una o più sedi).
Il Concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione, su base annuale, entro 60 giorni solari successivi a ciascun anno di riferimento, ovvero su richiesta dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B, un report in formato cartaceo o elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
• numero di erogazioni nell’anno per tipologia di prodotto, suddivise per punti di ristoro;
• numero di erogazioni totali nell’anno suddivise per punti di ristoro;
• incasso annuale per tipologia di prodotto, suddivise per punti di ristoro e distinte per vendite per contanti e vendite con forme diverse (“chiavetta”);
• incasso totale annuale suddiviso per punto di ristoro e distinte per vendite per contanti e vendite con forme diverse (“chiavetta”).
Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come
previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.
ARTICOLO 35
OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l’esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell’Amministrazione che regolano le attività delle sedi e della comunità universitaria.
Il Concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc..
Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all’eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.
Il Concessionario deve inoltre essere dotato di Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, da produrre alla stipula del Contratto o alla data del verbale di consegna del servizio.
L’Amministrazione, in qualsiasi momento nel periodo di durata del Contratto, può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni e/o abilitazioni e al Manuale HACCP.
La mancanza delle suddette autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP e/o la mancata produzione della relativa documentazione comporta la revoca della Concessione.
Il Concessionario è altresì obbligato a:
• comunicare all’Amministrazione, all’inizio della Concessione, i riferimenti (numeri telefonici e indirizzi e-mail), utilizzabili dal DEC per le attività di coordinamento e verifica;
• far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati;
• dare piena attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il CS nell’ambito delle attività di coordinamento e verifica, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del Capitolato.
E’ fatto divieto al Concessionario di:
1. installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea all’oggetto della concessione e/o alle attività previste dal Capitolato;
2. distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la Concessione e/o indicati nel Capitolato.
Eventuali infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dal DEC, anche su segnalazione degli utenti del servizio, possono comportare la risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 36
OBBLIGHI GENERALI PER L’AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione assume l'obbligo di:
• mettere a disposizione del Concessionario gli spazi indicati negli Allegati o individuati nel corso del Contratto, per la collocazione e l’installazione dei distributori;
• fornire l’energia elettrica e, ove possibile, l’alimentazione idrica necessarie al funzionamento dei distributori;
• consentire la realizzazione e/o l’adeguamento di impianti ed allacci per l’alimentazione elettrica e idrica, fatta salva la possibilità di impartire disposizioni obbligatorie o fornire indicazioni tecniche sulla tipologia di intervento e le modalità di esecuzione;
• garantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in particolare per il rifornimento e la manutenzione dei distributori;
• far eseguire gli interventi tecnici di manutenzione e riparazione dei distributori esclusivamente dal personale addetto del Concessionario;
• adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato del Concessionario per l'ottimale funzionamento dei distributori e del servizio di distribuzione.
Personale addetto al servizio
ARTICOLO 37 PERSONALE IMPIEGATO
Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto adempimento a tali obblighi.
Il servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l’Amministrazione.
Il Concessionario dovrà produrre o detenere in loco la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
L’Amministrazione si riserva di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo approntato dal Concessionario, stabilendo le modifiche ritenute idonee a garantire un più efficiente espletamento dei servizi.
Eventuali richieste di tale natura saranno comunicate per iscritto al Concessionario che sarà tenuto a darvi attuazione entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
Il personale dipendente del Concessionario dovrà:
• indossare idonee divise che per foggia e qualità dovranno essere omogenee, munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa del Concessionario sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
• essere in possesso del libretto d’idoneità sanitaria di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande") ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo III ("Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto) del citato D.P.R. n. 327/1980;
• osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, di cui all’Art. 30;
• osservare le disposizioni che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita dalla sede dell'Amministrazione;
• adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del servizio;
• tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
• assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
• provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento dei servizi.
L’Amministrazione, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza o anche su richiesta della Commissione di controllo e valutazione sul servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità allo svolgimento del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.
ARTICOLO 38
ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO – VARIAZIONE DELL’ORGANICO E REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE
Il Concessionario, almeno dieci giorni prima dell’attivazione del servizio di gestione distributori automatici, dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale che sarà impegnato nei servizi oggetto della Concessione.
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche nell’organico impiegato.
Il Concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell’organizzazione del proprio personale.
L’organico impiegato per l’espletamento dei servizi dovrà essere, idoneo a garantire un adeguato svolgimento del servizio.
Prevenzione e sicurezza
ARTICOLO 39
PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
E’ fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.
Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Il Concessionario sarà tenuto:
a) all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall’art. 15 (“Misure generali di tutela”), dall’art. 28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”) e dall’art. 77 (“Obblighi del datore di lavoro”); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell’Amministrazione e degli eventuali utenti presenti nella sede, entro 30 giorni dalla data di formale inizio del servizio, pena l’applicazione delle penalità previste all’Art. 16 del presente Capitolato Tecnico, e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell’Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l’Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e stimare i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze (Allegato E);
d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica;
e) a fornire all’Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema dei costi, a proprio carico, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività da svolgersi in riferimento alla Concessione di cui al presente Disciplinare Tecnico; resta infatti immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
f) all'osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
ARTICOLO 40 ONERI SICUREZZA – DUVRI
L’importo relativo agli oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali è stato stimato in € 7.630,00 (euro settemilaseicentotrenta/00) per i complessivi 5 anni.
Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.
ARTICOLO 41 ALLEGATI
Gli Allegati contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e/o quantitativo, necessari per la quantificazione del parco macchine, l’individuazione delle sedi a cui è destinato il servizio, nonché per la definizione di aspetti operativi e di dettaglio delle attività connesse.
Di seguito sono elencati gli Allegati.
• Allegato A – Tipologia, quantità e sede dei distributori, contenente: l’elenco dei distributori automatici, con indicazione delle sedi in cui sono ubicati al momento della redazione del Capitolato (con riferimento alla gestione uscente del servizio), divisi per tipologia (caldo / misto).
• Allegato B – Termini di esecuzione, penali e sanzioni, che riporta i termini di esecuzione e gli adempimenti richiesti per lo svolgimento di singole attività operative e/o singoli interventi, nonché le corrispondenti penali e sanzioni, a carico del Concessionario, per eventuali ritardi, infrazioni o inadempimenti.
• Allegato C1 – DUVRI e Anagrafica Datore di lavoro beneficiario Scuole, contenente i Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze connessi con l’esecuzione delle attività operative, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
• Allegato C2 – DUVRI Uffici Comunali, contenente i Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze connessi con l’esecuzione delle attività operative, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
• Allegato C3 – DUVRI Uffici Giudiziari, contenente i Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze connessi con l’esecuzione delle attività operative, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).