ACCORDO
ACCORDO
Tra
l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese, con sede in xxx Xxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx
- CF 80010720128, in persona del suo Presidente, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx nata a Heredia (Costa Rica) l’8 settembre 1970, domiciliata per la carica in xxx Xxxxx x. 0 - Xxxxxx
e
l’Università degli Studi dell’Insubria - CF 95039180120, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante Professor Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Milano il 20 marzo 1958, domiciliato per la carica in xxx Xxxxxx, 0 - Xxxxxx.
Visto
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 (d’ora in poi D.L. 24 gennaio 2012), secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.
Considerato
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 (d’ora in poi Convenzione Quadro);
- che i percorsi formativi del corso di laurea di primo livello triennali e magistrali attivati presso il Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria di Varese rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
Convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità dell’accordo
Le parti firmatarie si impegnano a:
- collaborare nell’attivazione di percorsi universitari che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l’accesso all’esercizio della professione mediante l’ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell’università.
Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio
Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell’ambito dei seguenti percorsi formativi:
a) laurea triennale in Economia e Management (d’ora in avanti CLEM), classe L-33 - Scienze economiche (ex D.M. 270/04), attivata dall’a.a. 2010/2011;
b) laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese (d’ora in avanti EAI), classe 17 (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe L-18 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 D.M. 386/2007), in disattivazione dall’a.a. 2010/2011;
c) laurea triennale in Economia e Commercio (d’ora in avanti EC), classe 28 (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe L-33 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 D.M. 386/2007), in disattivazione dall’a.a. 2010/2011;
d) laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, curriculum in Economia e Diritto di Impresa (d’ora in avanti CLEDIFI curriculum EDI), classe LM-77 - Scienze Economico- Aziendali, attivata nell’a.a. 2013/2014;
e) laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa (d’ora in avanti CLEDI), classe LM-77 - Scienze Economico-Aziendali, in disattivazione dall’a.a. 2013/2014;
f) laurea specialistica in Economia e Commercio, classe 84/S (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe LM-77 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 D.M. 386/2007), in disattivazione dall’a.a. 2010/2011.
Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea
1. Il Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria garantisce l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro stipulata fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 a coloro che conseguiranno il diploma di laurea triennale L-33 nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:
Area 12 - Scienze giuridiche | CFU Accordo Quadro | CFU offerti dal CLEM |
IUS/01 - Diritto Privato | Almeno 18 CFU | 9 CFU |
IUS/04 - Diritto Commerciale | 9 CFU | |
IUS/07 - Diritto del Lavoro | ||
IUS/10 - Diritto Amministrativo | ||
IUS/12 - Diritto Tributario | 6 CFU | |
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea | ||
Totale | 24 CFU |
Area 13 - Scienze economiche e statistiche | CFU Accordo Quadro | CFU offerti dal CLEM |
SECS-P/01 - Economia Politica | Almeno 12 CFU | 24 CFU |
SECS-P/07 - Economia Aziendale | 24 CFU | |
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese | 6 CFU | |
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale | 6 CFU | |
Totale | 60 CFU |
2. Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, tenuto conto che con decorrenza dall’a.a. 2001/2002 ha attivato un corso di laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese (Classe 17) articolato su tre indirizzi (Management, Economia e Amministrazione d’Impresa, Economia e Diritto di Impresa) e un corso di laurea triennale in Economia e Commercio (classe 28) articolato su tre indirizzi (Economia e Finanza, Economia Impresa e Mercati, Economia Industriale), e che tali corsi di laurea dall’a.a. 2010/2011 sono in via di disattivazione si impegna, nel rispetto della Convenzione Quadro stipulata fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013, a verificare le posizioni individuali di coloro che hanno conseguito il titolo di laurea triennale e, qualora siano rispettati i requisiti minimi richiesti da questo accordo e dalla Convenzione Quadro, a certificare l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convezione Quadro, nei settori scientifico disciplinari ivi indicati.
3. Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria garantisce l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro stipulata in data 24 luglio 2013 a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale LM-77 nei corrispondenti settori scientifico- disciplinari:
Area 12 - Scienze giuridiche | CFU Accordo Quadro | CFU offerti dal CLEDIFI curriculum EDI |
IUS/01 - Diritto Privato | Almeno 18 CFU | 6 CFU |
IUS/04 - Diritto Commerciale | 6 CFU | |
IUS/07 - Diritto del Lavoro | ||
IUS/10 - Diritto Amministrativo | 6 CFU | |
IUS/12 - Diritto Tributario | 12 CFU | |
IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea | ||
Totale | 30 CFU |
Area 13 - Scienze economiche e statistiche | CFU Accordo Quadro | CFU offerti dal CLEDIFI curriculum EDI |
SECS-P/01 - Economia Politica | Almeno 12 CFU | 6 CFU |
SECS-P/07 - Economia Aziendale | 18 CFU | |
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese | ||
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale | ||
Totale | 24 CFU |
Art. 4 -Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all’art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale e del 1° anno per la laurea magistrale/specialistica, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, presentando una dichiarazione di conformità alla convenzione prodotta dal Dipartimento, previo controllo della carriera universitaria, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese firmatario la convenzione.
Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale
1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 1 svolgeranno un periodo di pratica di durata non inferiore a 250 (duecentocinquanta) ore, equivalente a 6 (sei) mesi, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica dell’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore (Regolamento di attuazione D.M. 20/06/2011 praticantato).
Eventuali periodi trascorsi all’estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall’Università degli Studi dell’Insubria determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
2. Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di laurea triennale ex D.M. 270/04 in Economia e Management e dei corsi di laurea triennale ex D.M. 509/99 in Economia e Amministrazione delle Imprese e in Economia e Commercio (in disattivazione dall’a.a. 2010/2011), nel rispetto dell’art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.M. 270/2004, 3 (tre) crediti formativi universitari (corso di laurea CLEM) e 5 (cinque) crediti formativi universitari (corsi di laurea EAI ed EC).
3. Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04 in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, curriculum Economia e Diritto di Impresa, e del corso di laurea magistrale Economia e Diritto di Impresa (in disattivazione dall’a.a. 2013/2014), nel rispetto dell’art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.M. 270/2004, 3 (tre) crediti formativi universitari. Il corso di laurea specialistica ex D.M. 509/99 in Economia e Commercio (in disattivazione dall’a.a. 2010/2011) riconosce 5 (cinque) crediti formativi universitari. Per il riconoscimento di questi 3/5 crediti nei corsi di laurea magistrale/specialistica è necessario che lo studente prosegua il tirocinio, prima del conseguimento del titolo, fino al raggiungimento di almeno 400 (quattrocento) ore.
Art. 6 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l’incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
Entro luglio il referente per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità a ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede a effettuarne comunicazione al referente delle scuole dell’Università.
Art. 7 - Referenti organizzativi
L’ufficio Stage del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria organizza e predispone l’attivazione dei tirocini.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro nomina un referente organizzativo per l’avvio dei tirocini. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
I referenti organizzativi, nell’ambito del contingentamento di cui all’art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
Prima dell’inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 8 - Collaborazione didattica
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria si impegna a informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Economia riporteranno, negli obiettivi formativi specifici, le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro potrà prevedere corsi, testimonianze, seminari durante il periodo di tirocinio al quale gli studenti potranno partecipare. In queste attività potrebbe essere previsto l’insegnamento della deontologia professionale.
Art. 9 - Obblighi e impegni delle parti
Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere tempestivamente l’iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell’Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Art. 10 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata di 5 anni, salvo disdetta da comunicare, con raccomandata A/R o PEC, 3 mesi prima della scadenza.
Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.
La presente Convenzione, in attuazione della Convenzione Quadro siglata il 24 luglio 2013 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.
Art. 11 - Trattamento dei dati
Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell’espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività in
oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all’art. 9 del Regolamento 2016/379/UE.
I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilità l’obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
Art. 12 - Registrazione e spese di bollo
Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L’imposta di bollo è assolta dall’Università in modo virtuale ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972 (Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di € 48,00 e sarà rimborsata per la metà dall’Ente convenzionato.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Varese, lì 12 maggio 2020
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese Il Presidente (Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) | L’Università degli Studi dell’Insubria Il Rettore (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) |