MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2015/
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
[Nome ufficiale per esteso dell’Istituto di appartenenza e Codice Erasmus, se richiesto]
[Indirizzo ufficiale per esteso]
In seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da:
Nome:
Cognome:
Funzione del rappresentante legale:
CODICE FISCALE: Data di nascita: Sesso: 🞏 M | 🞏 F | |
Nazionalità: Indirizzo per esteso: Indirizzo di posta elettronica: Telefono: Anno Accademico: Ciclo di Studi: 🞏 I Ciclo | 🞏 II Ciclo | 🞏 III Ciclo 🞏 Ciclo breve |
Da una parte , e
1
Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:
Codice/ Codice ISCED:
Anno di corso:
Lo studente gode di:
🞏 Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero Grant”) Il contributo finanziario include:
🞏 Un contributo finanziario per bisogni speciali
🞏 Un contributo finanziario diverso dai fondi Erasmus + UE
[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Xxxxxxxx, ad eccezione di quelli senza contributo]:
– Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
– Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
– Nome della Banca:
– Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
– IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for Erasmus + mobility for studies Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus +
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio, come descritto nell’Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ 2
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La durata minima del periodo di mobilità è di 3 mesi o un trimestre accademico. La durata complessiva del periodo di mobilità, non deve superare i 12 mesi, compreso un periodo a zero- grant, che dovrà essere utilizzato solo in casi eccezionali.
2.3 La mobilità:
Inizierà il | |
E si concluderà il |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante. [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale caso, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante]; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante | |
Codice ERASMUS (se del caso) | |
Paese |
2.4 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per mesi e giorni.
Se il Partecipante:
– Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
– Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
– Percepisce un contributo finanziario diverso dai fondi Erasmus + UE, per una durata di giorni:
di mobilità.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of 3
Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro al mese e Euro per i giorni extra. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell’articolo 2.4), moltiplicato per l’importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
In caso di un contributo finanziario diverso dai fondi Erasmus + UE per il periodo di mobilità, il contributo è pari a Euro: .
3.2 Opzione 1: Inoltre, il partecipante riceverà Euro [.......] come contributo per il viaggio. Per i partecipanti a zero grant, il contributo per il viaggio dovrebbe essere 0.
Opzione 2: Inoltre, l'istituto fornisce al partecipante sotto forma di fornitura diretta di servizi, il supporto necessario per il viaggio. In tal caso, l'istituto deve assicurare che la fornitura dei servizi sia conforme agli standard qualitativi e di sicurezza necessarie.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.3. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante entro e non oltre (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
a. 30 giorni di calendario dopo la firma dell’accordo da entrambe le parti;
4
b. la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del Partecipante]
Tale prefinanziamento rappresenta [indicare una percentuale compresa tra il 50%, 70% e il 100%] dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è pari al 100% del contributo complessivo, l’Istituto dovrà eliminare il presente Articolo 4.2. Se il pagamento copre il 50% o il 70 % del totale dovuto, l’Istituto deve selezionare l’opzione seguente applicabile ed eliminare le restante opzione.
Se il primo pre finanziamento è pari al 70% del contributo totale: L’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 15 giorni di tempo per emettere il pagamento del restante 30% dalla presentazione del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
Se il primo pre finanziamento è pari al 50% del contributo totale: una seconda rata pari al 30 % del totale verrà versato dall’Istituto al partecipante il [data]. L’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 15 giorni di tempo per emettere il pagamento del restante 20% dalla presentazione del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
4.3 Se il partecipante riceve un contributo finanziario diverso dai fondi Erasmus + EU: l’Istituto deve completare con le modalità di pagamento applicabili.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Il Partecipante dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa. [L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
5.2 Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. Il sistema sanitario nazionale del Partecipante potrebbe prevedere copertura sanitaria. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È la responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il partecipante sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
ARTICOLO 6 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
6.1 Il Partecipante, riceverà un invito a compilare il Rapporto Narrativo on-line 30 giorni prima della
fine del periodo di mobilità. Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo 5
debitamente compilato entro e non oltre i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
6.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
7.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
7.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante Per l’Istituto
Nome/cognome/ Nome/cognome/funzione
Firma Firma
Luogo e data Luogo e data
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ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx- framework_en.htm#learning_agreement
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ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta,
accedere ai propri dati personali e apportare 8
correzioni alle informazioni inesatte o
incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.