REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI BENEFICI ECONOMICI, PATROCINI E SPAZI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2015
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1. Principi
1. Il Comune di Casalecchio di Reno, di seguito denominato semplicemente “Comune”, riconosce e promuove l’applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione italiana, dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto comunale, favorendo l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione delle libere forme associative locali.
2. In ottemperanza alla legge 12 agosto 1990 n. 241 e allo Statuto comunale, il Comune impronta la propria azione politico-amministrativa ai principi dell’imparzialità, della trasparenza e della partecipazione democratica, promuovendo il diritto dei cittadini, singoli o associati, a partecipare alla formazione delle scelte degli organi di governo e alla loro attuazione.
3. In base ai principi del proprio Statuto e dei Regolamenti dedicati alle attività di associazionismo e volontariato, il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative presenti sul territorio e collabora con esse, rispettandone appieno l’autonomia di progettualità e di azione e favorendone la partecipazione alle scelte dell’ente tramite organi consultivi deputati che costituiscano un momento istituzionale di confronto fra istituzioni pubbliche e mondo associativo.
4. In base al proprio Statuto, il Comune altresì riconosce, valorizza e promuove le forme di solidarietà che abbiano come finalità la prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili da parte di cittadini, singoli o associati.
Art. 2. Oggetto
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241, il Comune di Casalecchio di Reno stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici e vantaggi economici di qualunque genere, inclusa la concessione di spazi, a persone e soggetti pubblici e privati, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità.
Art. 3. Casi di esclusione
1. Restano esclusi dal presente regolamento i benefici e i vantaggi economici per i quali esiste un’apposita disciplina legislativa o regolamentare; qualora tali regolamenti lascino margini di discrezionalità, si farà riferimento, in via integrativa, ai principi e criteri fissati nel presente regolamento.
2. In specifico, non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:
a) gli interventi finanziari o di contenuto materiale che non abbiano i caratteri della liberalità e sussidiarietà; gli interventi socio-assistenziali di rapporto convenzionale; gli interventi socio-assistenziali realizzati attraverso specifiche regolamentazioni da parte del Comune o di ASC Insieme (Azienda sociale consortile per la gestione dei servizi sociali);
b) la concessione degli impianti sportivi, realizzata secondo specifici regolamenti;
c) la concessione dei locali dei centri sociali, sottoposta a regolamentazioni specifiche;
d) la concessione dei locali della Casa della Solidarietà, definita da uno specifico Regolamento e dagli atti conseguenti;
e) i contributi, i rimborsi e i vantaggi economici concessi sulla base di convenzioni;
f) le agevolazioni e i casi di esonero dal pagamento del Canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico (COSAP) previsti dal relativo regolamento;
g) le agevolazioni per l’utilizzo di spazi culturali previste dal relativo regolamento e atti collegati;
h) l’utilizzo di spazi pubblici affidati a terzi mediante convenzioni e contratti;
i) tutte le agevolazioni ed esoneri o esenzioni concernenti l'applicazione dei tributi, direttamente stabilite dalla legge o recepite o dettagliate in atti a contenuti regolamentare o nelle delibere di disciplina dei singoli tributi, in ragione del criterio di specialità;
l) i rimborsi in materia di tributi, in quanto restituzione di somme non dovute all'Ente ed in quanto regolati da autonoma normativa a contenuto regolamentare.
Art. 4. Osservanza delle norme regolamentari
L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative cui gli stessi si riferiscono.
Art. 5. Tipologia e natura dei benefici economici
I benefici economici di cui al presente regolamento possono articolarsi in forma di:
• Sovvenzioni, allorquando il Comune di Casalecchio di Reno si faccia carico interamente dell’onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
• Contributi, allorquando i benefici, occasionali o continuativi, siano diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere complessivo.
• Vantaggi economici, allorquando ci si riferisca alla concessione gratuita o a tariffa agevolata di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché all’erogazione gratuita di prestazioni o servizi da parte del Comune o a carico di esso, alla riduzione di canoni o tariffe, al conferimento di beni di modico valore e in generale a qualsiasi tipologia di sostegno equiparabile a un valore economico, anche in termini di riduzione di spesa.
CAPO II
PIANO DEI PATROCINI E BENEFICI
Art. 6. Modalità di determinazione
1. Annualmente la Giunta comunale stabilisce con proprio atto deliberativo criteri, risorse, procedure, tempi per la formazione del Piano dei patrocini e benefici e il suo periodo di riferimento. In tale atto vengono elencati i criteri per la concessione dei patrocini di cui
all’art 15 e dei benefici e vantaggi economici, eventualmente precisando o integrando quelli esplicitati al capo III del presente Regolamento, nel PEG o negli altri documenti di programmazione dell’ente, anche di natura pluriennale. Tale atto definisce anche le risorse disponibili e i tempi di svolgimento del procedimento: apertura, scadenza per la presentazione delle domande, tempi per l’istruttoria e data entro la quale adottare il provvedimento finale.
2. Prima dell’approvazione di tale atto, i suoi contenuti vengono sottoposti alla Conferenza comunale permanente del volontariato e dell’associazionismo, la quale esprime un parere obbligatorio non vincolante.
3. L’atto deliberativo di cui al comma 1 e gli atti conseguenti vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.
Art. 7. Formazione del Piano dei patrocini e benefici
1. Le richieste di benefici economici sono assegnati per l’istruttoria ai settori competenti per materia, che vi provvedono nei tempi stabiliti.
2. Le istanze istruite sono trasmesse alla Giunta comunale la quale, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili, forma e approva, con apposito atto deliberativo, il Piano dei patrocini e benefici e determina i benefici economici assegnati ai richiedenti.
3. Una volta approvato, il Piano dei patrocini e benefici viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e l’invio al presidente della Conferenza comunale permanente del volontariato e dell’associazionismo.
4. Il Piano dei patrocini e benefici non esenta i soggetti terzi concessionari di patrocini e benefici dagli oneri amministrativi collegati all’organizzazione degli eventi inseriti nel Piano, come la richiesta di autorizzazioni o le comunicazioni previste da Regolamenti comunali o altre normative in vigore.
Art. 8. Destinatari dei benefici economici
1. La concessione di benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore di:
a) enti pubblici
b) associazioni, fondazioni, comitati e altri soggetti di carattere privato, dotati o meno di personalità giuridica, operanti senza fini di lucro;
c) soggetti privati di natura commerciale ove l’iniziativa proposta sia senza finalità di lucro e gli eventuali proventi dell’evento, una volta coperte le spese, vengano totalmente impiegati per la realizzazione dello stesso o devoluti in beneficenza;
d) persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico o ambientale di proprietà pubblica o privata, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l’utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale o della promozione del territorio.
2. Non possono essere concessi benefici economici a partiti e movimenti politici, fatte salve le specifiche regolamentazioni e agevolazioni riguardanti i periodi di propaganda elettorale.
3. Non possono essere concessi benefici economici a organizzazioni sindacali per iniziative che abbiano come fine la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della struttura organizzativa del richiedente.
Art. 9 Richieste di ammissione ai benefici economici
1. Le richieste di ammissione ai benefici economici devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare, delle loro finalità e obiettivi, dei loro destinatari e fruitori e della loro rilevanza socio-culturale e territoriale, nonché esplicitare come verranno impiegati eventuali proventi. Le richieste dovranno altresì contenere la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciascun soggetto pubblico o privato, associazione ed altri organismi le istanze presentate dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell’ente e forma associativa o similare;
b) la sede legale;
c) il numero di codice fiscale o partita IVA, se svolge attività commerciale;
d) i recapiti;
e) solo per le richieste di sovvenzione o contributo: preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
E la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
a) all’assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici;
b) alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
c) all’attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.
Art. 10. Modalità di erogazione dei benefici
1. L’erogazione dei benefici avviene a seguito della presentazione di relazione qualitativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, e di rendicontazione economica delle spese sostenute e delle entrate accertate, corredate dalla copia dei documenti di spesa. Nella rendicontazione delle spese sostenute, non possono essere computati: la valorizzazione del lavoro volontario e gratuito e l’uso della strumentazione di proprietà o nelle disponibilità del richiedente il beneficio. I singoli atti di concessione possono specificare ulteriormente la tipologia di spese ammissibili o non ammissibili.
2. In casi del tutto eccezionali, debitamente documentati, e nei limiti delle risorse disponibili ed effettivamente erogabili, è consentita la possibilità di erogare un’anticipazione fino al 50% del beneficio se specificamente richiesto e motivato nella domanda, fermo restando l’obbligo poi della presentazione di relazione consuntiva sull’attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.
3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 entro 180 giorni dall’ultimazione dell’attività o iniziativa e, in ogni caso, non potrà essere superiore all’assegnazione iniziale di benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine fissato comporta la decadenza del beneficio; nel caso di erogazione dell’anticipo di cui al comma 2, comporta l’obbligo di restituire lo stesso.
4. L’erogazione del beneficio è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato, fatta comunque salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
5. Nel caso in cui l’organizzatore modifichi il programma per il quale era stato concesso il beneficio e dalla modifica derivi un danno all’immagine del Comune, questi si riserva di procedere nelle sedi opportune e di sospendere per l’anno successivo le richieste di beneficio del medesimo richiedente.
Art. 11. Condizioni generali di concessione
1. Il Comune di Casalecchio di Reno in ogni caso resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari e soggetti terzi.
2. Il Comune di Casalecchio di Reno non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in
merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha concesso benefici e/o il patrocinio di cui all’art. 15
3. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare attraverso tutti i mezzi promozionali utilizzati che le iniziative o attività organizzate si realizzano con il sostegno del Comune. In particolare, il materiale comunicativo prodotto, cartaceo o digitale, deve contenere lo stemma del Comune preceduto dalla dicitura: “Con il sostegno di” e deve essere approvato dai Servizi di comunicazione del Comune prima della sua stampa e diffusione.
4. In caso di violazione del comma precedente, il Comune si riserva di valutare per il soggetto la sospensione dai benefici per l’anno seguente.
Art. 12. Utilizzo delle sale comunali
1. La concessione delle sale di proprietà o nelle disponibilità del Comune per attività o iniziative avviene di norma a titolo oneroso . Eventuali gratuità o tariffe agevolate vengono definite dalla Giunta comunale nell’atto di cui all’art 6 o sono previsti negli eventuali atti che regolano l’utilizzo di specifiche strutture.
2. La concessione delle sale avviene di norma all’interno del Piano dei patrocini e benefici di cui al capo II. Eventuali altri utilizzi verranno concessi solo in xxx xxxxxxxxx.
0. Le sale vengono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e le iniziative programmate dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
4. L’utilizzo di tali sale è subordinato all’osservanza delle norme previste dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali disposizioni di settore. La titolarità dell’iniziativa rimane in capo al soggetto concessionario, che si assume tutti gli obblighi e gli oneri della stessa dal punto di vista giuridico, amministrativo, organizzativo.
5. Il soggetto concessionario è tenuto a risarcire al Comune eventuali danni di cui si fosse reso responsabile. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di danni verso terzi imputabili al concessionario.
6. È facoltà del Comune ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell’alternativa.
CAPO III
CRITERI DI CONCESSIONE
Art. 13. Criteri di concessione
La Giunta comunale approva il Piano dei patrocini e benefici secondo le risorse disponibili e con riferimento ai seguenti criteri:
a) grado di corrispondenza dell’attività e/o iniziativa con gli obiettivi contenuti nel PEG e negli altri documenti di programmazione dell’ente, anche di natura pluriennale;
b) appartenenza dell’attività o iniziativa alle aree d’intervento di cui al successivo art. 14;
c) valenza e ripercussione territoriale dell’attività o iniziativa, in ambito comunale o sovra- comunale (ricaduta sulla Città metropolitana o sull’unione dei Comuni cui il presente Comune partecipa)
d) grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere soggetti diversi nell’attività o iniziativa, garantendo però che ogni introito o sostegno all’iniziativa non derivi da attività in contrasto con l’interesse collettivo e giudicate eticamente sensibili.
e) eventuali altri criteri stabiliti dalla Giunta comunale nell’ambito dell’atto di cui all’art. 6.
Art. 14. Aree di intervento
Le aree di intervento, per le quali il Comune può disporre la concessione di benefici, sono riferite:
a) all’attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché alla protezione e salvaguardia del territorio e della comunità;
d) alla ricerca e promozione culturale, etica, spirituale e scientifica;
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo economico, commerciale e turistico del territorio;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti anche in caso di class action;
h) al conseguimento di altri scopi di coesione e utilità sociale.
CAPO IV
FORME DI RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO
Art. 15. Patrocinio
1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento formale da parte dell’Amministrazione del particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o di promozione del territorio di un’iniziativa e non comporta automaticamente la concessione di contributi o vantaggi economici, salvo che ciò non venga previsto in particolari atti del
Comune (Regolamenti, tariffari, convenzioni) o nei criteri del Piano dei patrocini e benefici di cui al capo II.
2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei soggetti richiedenti e specificare l’eventuale richiesta di benefici economici, compreso l’utilizzo di spazi e attrezzature, collegata allo svolgimento dell’iniziativa.
3. I patrocini formali vengono di norma richiesti e concessi contestualmente al Piano dei patrocini e benefici secondo le procedure di cui al capo II.
4. Le richieste di patrocinio presentate al di fuori delle scadenze del Piano dei patrocini e benefici vengono istruite dai settori comunali competenti per materia. Qualora non comporti benefici o vantaggi economici, il patrocinio è concesso entro 30 giorni dal Sindaco, che ne informa la Giunta comunale. Qualora al patrocinio formale si colleghino dei benefici o vantaggi economici, nell’istruttoria si dovranno applicare i medesimi criteri fissati per il Piano dei patrocini e benefici e i benefici o i vantaggi verranno concessi solo in via residuale, sulla base delle risorse ancora disponibili.
5. La concessione del patrocinio formale implica l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune che deve essere inserito nel materiale promozionale dell’iniziativa preceduto dalla dicitura: “Con il patrocinio di”. Il materiale promozionale deve essere approvato dai Servizi di comunicazione del Comune prima della sua stampa e diffusione.
6. In caso di iniziativa non conforme al progetto presentato, di violazione del comma precedente o del punto d) dell’art. 13 o di utilizzo improprio dello stemma comunale, e qualora da ciò derivi un danno all’immagine del Comune, questi si riserva di procedere nelle sedi opportune e di valutare la sospensione per l’anno successivo delle richieste di patrocinio del medesimo richiedente.
7. In caso di violazione del punto d) dell’art. 13 e qualora le fonti di finanziamento ritenute non ammissibili non siano state rese note nella richiesta di patrocinio, il Comune ha la facoltà di revocare il patrocinio formale all’attività o iniziativa prima del suo svolgimento.
8. L’eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
9. Non possono essere concessi patrocini a partiti e movimenti politici.
10. Non possono essere concessi patrocini a organizzazioni sindacali per iniziative che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il finanziamento della struttura organizzativa del richiedente.
Art. 16. Co-progettazione
1. Al fine di ottemperare al principio di sussidiarietà e stimolarne ulteriormente l’applicazione, il Comune può avviare con soggetti pubblici e privati, principalmente ma non esclusivamente di tipo associativo, modalità di co-progettazione che prevedono una partnership fra Comune e soggetto terzo fin dalla fase progettuale e possono comportare l’assunzione diretta da parte del Comune di alcune spese per la realizzazione del progetto o la concessione di contributi e vantaggi economici.
2. La Giunta comunale fissa i programmi e i progetti e i relativi criteri e risorse disponibili per la co-progettazione contestualmente all’atto deliberativo di cui all’art.6 o, quando ciò non sia possibile, contestualmente all’approvazione del PEG.
3. Gli avvisi relativi a programmi, progetti, criteri e risorse disponibili per la co-progettazione vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune e su altri strumenti di comunicazione istituzionale. Tale procedura può essere assolta integrando l’avviso in quello relativo all’apertura del Piano dei patrocini e benefici.
4. L’istruttoria viene eseguita dai settori comunali competenti per materia.
5. I provvedimenti finali sono adottati dai relativi dirigenti e pubblicati secondo le procedure di cui al capo VI.
6. Nel materiale promozionale delle iniziative co-progettate, il Comune e i soggetti terzi coinvolti dovranno risultare attori comprimari nell’organizzazione degli eventi.
7. La co-progettazione potrà avvenire su istanza comunale o su istanza di parte, muovendo da cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali.
8. Gli ambiti della co-progettazione, a titolo esemplificativo, possono riguardare i progetti culturali, celebrativi, educativo-formativi, di integrazione sociale, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di valorizzazione turistica e commerciale del territorio, di promozione e divulgazione dell’attività motorio-sportiva, di promozione della salute e della cultura della prevenzione.
9. Tra gli ambiti di co-progettazione sono previsti anche progetti di cura e rigenerazione di spazi ed edifici pubblici da realizzare su istanza del Comune o di cittadini in forma privata e/o associata. Per «cura» si intendono gli interventi di protezione, conservazione e manutenzione, per «rigenerazione» gli interventi di recupero, trasformazione e innovazione su spazi ed edifici pubblici, al fine di migliorarne la qualità complessiva e ampliarne la fruibilità da parte dei cittadini. Sono possibili progetti di cura e rigenerazione urbana su spazi o edifici di proprietà privata qualora ne venga garantita la fruizione pubblica.
Art. 17. Interventi straordinari
1. Per iniziative e manifestazioni a finalità solidaristica aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può disporre l’assegnazione di benefici straordinari con prelievo dalle riserve all’uopo previste nel PEG.
2. Sono altresì concedibili benefici a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali,sociali, culturali presenti nella comunità cittadina e attuazione degli obiettivi previsti nei documenti di programmazione.
CAPO V ASSEGNAZIONE DI SEDI
Art. 18. Finalità dell’assegnazione
Al fine di dare attuazione al principio di sussidiarietà, il Comune di Casalecchio può concedere spazi a soggetti pubblici e privati quali sedi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 19. Procedure per la concessione di sedi
1. Con cadenza annuale gli uffici dell’Area Risorse coordinano una ricognizione degli immobili di proprietà o nelle disponibilità del Comune da concedere quale sede istituzionale.
2. La Giunta comunale con atto deliberativo individua gli immobili da concedere e ne definisce criteri, modalità e tempistica per le procedure di concessione. A titolo esemplificativo non esaustivo, tali criteri potranno tener conto di: numero dei soci, frequenza degli incontri e numero dei partecipanti, iniziative promosse in rete con altri soggetti pubblici e privati, corrispondenza dell’attività all’interesse generale della comunità.
3. L’atto deliberativo di cui al comma 2 e gli atti conseguenti vengono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.
4. L’istruttoria verrà eseguita dal settore comunale competente per la gestione dei relativi spazi. Il provvedimento di concessione verrà adottato dal relativo dirigente e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune insieme all’importo del vantaggio economico corrispondente.
Art. 20 Requisiti dei beneficiari
1. Gli spazi verranno assegnati in via preferenziale ai soggetti iscritti agli albi comunali del non-profit e altri soggetti senza fini di lucro cui il Comune aderisce come socio e successivamente ad altri soggetti privati non aventi finalità di lucro o, se aventi finalità di lucro, laddove sia di pubblico interesse l’attività da essi svolta.
2. L’ iscrizione agli albi comunali del non-profit è necessaria nel caso in cui lo spazio venga concesso in comodato.
3. Sono comunque esclusi dall’assegnazione i richiedenti che in precedenti occasioni non abbiano rispettato criteri e modalità di concessione di spazi di proprietà del Comune o nelle sue disponibilità.
Art. 21 Condizioni di concessione
1. L’atto di concessione specifica il canone d’uso da corrispondere, calcolato con riferimento al canone corrente per locali similari per tipo e ubicazione, ridotto nella misura percentuale definita dalla Giunta comunale sulla base delle risorse disponibili. Il canone potrà essere ulteriormente ridotto fino al completo azzeramento qualora sussistano ragioni di pubblico interesse e con atto discrezionale della Giunta comunale debitamente motivato da cui risulti l'effettuazione di una valutazione comparativa degli interessi in gioco.
2. La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi assegnati sono a carico del concessionario, mentre la manutenzione straordinaria rimane a carico del proprietario.
3. Qualora, per il tipo di locali e/o le caratteristiche del fabbricato, le utenze non siano intestate direttamente al concessionario, al canone calcolato secondo il precedente comma 1 viene sommata una cifra a titolo di rimborso forfettario delle utenze.
4. I canoni definiti secondo i precedenti commi 1 e 3 vengono soggetti a rideterminazione sulla base degli indici ISTAT.
5. L’atto di concessione può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse o qualora vengano meno le ragioni sociali motivanti la concessione previo congruo preavviso.
6. L’atto di concessione può avere una durata inferiore o pari a 5 anni e può essere rinnovato se ciò concesso dalla normativa vigente.
7. Il concessionario si impegna a non sub-concedere a terzi i locali che gli sono stati concessi.
Art. 22 Interventi di valorizzazione degli spazi
1. In occasione dell’assegnazione di spazi, o nel corso della stessa, possono essere stabiliti accordi per la realizzazione, a cura e spese dell’assegnatario, di interventi di miglioria e innovazione dei locali.
2. La realizzazione degli interventi da parte dell’ente/associazione può avvenire solo col consenso del Comune ed è sottoposta alla sorveglianza del settore competente per le opere pubbliche.
3. Le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 potranno essere riconosciute fino alla concorrenza dell’intero canone dovuto. Le spese eventualmente eccedenti il canone annuo potranno essere riconosciute nelle annualità successive o, qualora il contratto sia giunto a scadenza, potranno determinare una proroga del contratto.
CAPO VI
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 23 Modalità
1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e delle loro successive modificazioni, il Comune pubblica sul proprio sito web istituzionale gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati effettuati ai sensi dell’art.12 della legge 12 agosto 1990,
n. 241 e aventi importo superiore ai mille euro.
2. Tale pubblicazione, da eseguire nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
3. I contributi a persone fisiche devono essere pubblicati anche per importi inferiori ai mille euro, avendo riguardo a non pubblicare i dati identificativi qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico- sociale degli interessati.
4. Le modalità di pubblicazione da seguire e l’attribuzione delle relative responsabilità ai servizi e ai dirigenti competenti vengono specificate dettagliatamente nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune, aggiornato periodicamente.
5. La pubblicazione di cui ai precedenti commi deve assolvere anche alle funzioni dell’Albo beneficiari istituito ai sensi del DPR. 7 aprile 2000, n. 118.