CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i dirigenti dipendenti
da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e Società partecipate
19 dicembre 2008
Testo coordinato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i dirigenti dipendenti
da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e Società partecipate
19 dicembre 2008
Testo coordinato
Il 19 dicembre 2008, in Roma tra
EQUITALIA SpA, RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. e SOCIETA’
PARTECIPATE rappresentate dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxx Xxx- cagna, dal Vice Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Responsa- bile Risorse Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per Equitalia SpA, dal Con- sigliere Delegato Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, dal Direttore Generale Xx- xxxxx Xxxxxxx e dal Responsabile Comparto Personale Xxxxx Xxxxxx- no per Riscossione Sicilia S.p.A. e dalla Commissione Sindacale com- posta da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx- di, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal Respon- sabile Relazioni Industriali Xxxxxxx Xxxxxxxx con la collaborazione di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx
e
L’ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DELL’AREA DI- RETTIVA E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ DEL CREDI- TO, DELLA FINANZA, DELLE ATTIVITA’ SIMILARI E STRU- MENTALI, DELLE FONDAZIONI BANCARIE E DELLE AU- THORITIES O AGENZIE NAZIONALI COMUNQUE DENO-
MINATE (DIRCREDITO-FD), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxxxxx, dai Mem- bri del Coordinamento Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx- xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxx- xxxxxxx;
nonché, per adesione
la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.),
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx; dal Se- gretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxxx, At-
xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx e dai Membri del Comi- tato Direttivo Centrale Xxxxxx Xxxxxxxx (Presidente), Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx- xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- sini, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx- xxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx- xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx- xx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx- xx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Ales- xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, e dal Coordinamento Nazionale Esattoriali formato dal Coordinatore Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dai Membri del Coordinamento: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx- no; Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxx;
la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI ASSICURATIVI
(F.I.B.A. - C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx- ci, assistiti dal Segretario Responsabile della Sas di Gruppo Alessan- dro Xxxxxxx e dai componenti la Segreteria Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx- xxxx, Xxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO (F.I.S.A.C. - C.G.I.L.), rappresentata
dal Segretario Generale Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxx, dal Segretario Na- zionale Xxxxxx Xxxxxxxxx, dai Coordinatori del settore: Xxxxxxx Xxxxx- xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx e dalla Delegazione Nazionale composta da: Ales- xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
il SINDACATO UNIONE GENERALE DEL LAVORO (U.G.L.
Esattoriali), rappresentata dal Segretario Nazionale Xxxxxx Xxxxxxxx- ni e dai Dirigenti Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx- xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx;
la UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI (U.I.L.C.A.),
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxx, dai Segretari Na- zionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xx- xxxx Xxxxx, e Xxxxxxxxxx Xxxxx;
si è convenuto
di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i di- rigenti dipendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia S.p.A. e Società Partecipate.
La redazione del testo coordinato del contratto 19 dicembre 2008 è sta- ta completata il 4 agosto 2010.
PREMESSA
Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale viene stipulato al termine di un iter negoziale complessivo che ha visto la sottoscrizione del “Protocollo identificativo del settore della Riscossione” frutto del nuovo as- setto societario, volto a dare unitarietà e omogeneità a tutte le società che costituiscono il Gruppo Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A.
Le trasformazioni che coinvolgono il Gruppo sono state generate dal pro- cesso di trasformazione del sistema di riscossione dei tributi e, pertanto, la sua ristrutturazione globale e la sua riorganizzazione, in una logica di efficienza, tende a realizzare obiettivi di maggiore efficacia del sistema. Ciò nello spirito condiviso delle disposizioni dettate dalla riforma del ser- vizio di riscossione di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Re- gione Siciliana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19.
In questo contesto, le Parti hanno definito il Protocollo identificati- vo del settore della riscossione e il Verbale di accordo sottoscritti il 28 febbraio 2008 che viene di seguito integralmente richiamato.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad as- sicurare l’efficacia del sistema tributario, il contenimento degli oneri a ca- rico dello Stato, l’equità fiscale nei confronti dei cittadini e, anche nella ri- cerca di una puntuale valorizzazione delle professionalità e delle esigen- ze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale proprio fine isti- tuzionale primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per ga- rantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
• un forte effetto deterrente all’evasione fiscale nazionale, regionale e locale;
• un deciso miglioramento del rapporto con i cittadini e gli Enti.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneiz- zare ed armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tut- to il territorio nazionale, realizzando un governo unitario nell’azione del- la riscossione che garantisca uniformità di indirizzi.
In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di forma- zione sia in termini di valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite.
Le Parti concordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso ap- posita autonoma negoziazione di settore, le prassi e le consuetudini adot- tate nel passato, che hanno realizzato rinnovi contrattuali in coerenza con i complessivi contenuti della contrattazione nazionale del tradizionale Settore di riferimento e ritengono indispensabile con la stipula del Pro- tocollo del 28 febbraio 2008 identificare il Settore della Riscossione.
Le Parti convengono altresì che il sistema delle relazioni sindacali sia ba- sato su principi di responsabilità, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, improntato all’esigenza di contemperare l’interesse dei dipenden- ti al miglioramento delle condizioni di lavoro con la necessità di incremen- tare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi erogati ai contribuenti.
Le Parti, nell’assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla po- litica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle poli- tiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 nonché del “Protocollo sul welfare” del 23 luglio 2007, concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le pro- cedure specificamente indicati dal Protocollo del 28 febbraio 2008.
A tal fine, le Parti ribadiscono che il più volte citato Protocollo uni- tamente al CCNL costituiscono un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a regolamentare il rapporto di lavoro delle la- voratrici e dei lavoratori del Settore Riscossione Tributi.
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In tale rinnovato scenario, l’intervento del Fondo di sostegno al red- dito ed all’occupazione di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 2003,
n. 375, rappresenta la opportunità di conferire al riformato sistema, mag- giore efficienza ed efficacia anche determinata dal costituirsi di nuovi equilibri nell’ambito della dirigenza.
Il suddetto processo evolutivo potrà essere, inoltre, favorito dalla rea- lizzazione degli interventi formativi previsti, in un’ottica di riconver- sione e riqualificazione professionale, dall’art. 5, comma 1, lett. a) del citato Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375.
Le Parti, infine, concordano di individuare strumenti idonei ad ac- crescere l’efficienza e la competitività complessiva del sistema.
Art. 1 - Area contrattuale
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai di- rigenti delle aziende del Gruppo Equitalia SpA (già Riscossione SpA) e di Riscossione Sicilia S.p.A. e Società controllata ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Regione Siciliana con propria Leg- ge 22 dicembre 2005, n. 19, che svolgono attività di riscossione sulla base delle disposizioni contenute nel citato art. 3.
2. Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del di- rigente, alle previsioni di cui al Cap. I del CCNL 9 aprile 2008 per i qua- dri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª).
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3. È escluso dall’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
a) il dirigente espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni non aventi una diretta relazione con la funzione di riscos- sione svolta ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005
n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dal- la Regione Siciliana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19.
Nota a verbale
Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. a) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio: le mense, le colonie, ecc.
Art. 2 - Distacco
Laddove lo richiedano specifiche situazioni l’azienda potrà disporre il distacco di propri dirigenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad esse- re disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l’azienda distaccante.
Note a verbale
1) Le Parti precisano che il distacco verrà utilizzato nell’ambito del- le esigenze aziendali tenendo conto dell’esperienza professionale e dei precedenti lavorativi del dirigente distaccato.
2) Le Parti in merito ai criteri di applicazione dell’art. 2, alla luce del- le disposizioni legislative portate dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, nonché dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, conver- tito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepita dalla Regione Sici- liana con propria Legge 22 dicembre 2005, n. 19, stabiliscono di esa- minare congiuntamente in sede aziendale le situazioni conseguenti al- l’applicazione del predetto art. 2 ritenute dalle XX.XX. tali da xxxxxx- dere una verifica. Qualora nella predetta sede aziendale non si addivenisse ad una interpretazione univoca di detti criteri si darà luogo ad una riu- nione in sede Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A. ove l’argomento verrà esaminato da Equitalia SpA stessa o Riscossione Sicilia S.p.A e dalle Segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL, con la partecipazione delle Parti aziendali.
Le Parti firmatarie del presente contratto convengono, comunque, di incontrarsi successivamente alla stipula del presente contratto per ef- fettuare una verifica, in sede nazionale, dell’utilizzo del distacco al fine di trovare, al riguardo, idonee soluzioni.
Art. 3 - Inquadramento
1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti i lavoratori/lavoratri- ci subordinati, ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, come tali qua- lificati dall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed
esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione ge- nerale al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda.
2. Nell’ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l’azienda in- dividua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabili- tà, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nelle sedi periferiche, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche com- portare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
3. Fermo quanto sopra, è riconosciuto l’inquadramento a dirigente al preposto alla direzione di più ambiti territoriali provinciali.
4. L’azienda informa gli organismi sindacali aziendali della catego- ria circa gli effetti conseguenti all’applicazione del secondo comma del presente articolo.
Art. 4 - Prova
L’effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell’art. 2096 cod. civ., può essere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore ai sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all’uopo intervenga accordo fra le parti.
Art. 5 - Doveri e diritti
1. Il dirigente ha il dovere di dare all’azienda, nell’esplicazione del- la propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell’azienda e le nor- me del presente contratto.
2. Il dirigente ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nel- l’espletamento della propria attività lavorativa.
3. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di uffi- cio e svolgere attività contraria agli interessi dell’azienda o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare parte, a qualunque titolo, di organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge.
4. I dirigenti, la cui presenza è necessaria per la estrazione dei va- lori, possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione alla azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazio- ne, dando all’azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso del- la loro assenza.
5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello.
6. Per l’assunzione l’azienda può chiedere all’interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il cer- tificato dei carichi pendenti.
Art. 6 - Dirigenti sottoposti a procedimento penale
1. Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giu- diziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azio- ne penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva an- che in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia al- l’azienda. Analogo obbligo incombe sul dirigente che abbia soltanto ri- cevuto informazione di garanzia.
2. Qualora l’azienda in relazione a quanto previsto dall’art. 27 com- ma 1, 1° e 2° alinea intenda rinviare alle risultanze anche non defini- tive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luo- go al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscrit- to al dirigente interessato.
3. L’azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento pe- nale in atto, l’allontanamento dal servizio del dirigente interessato per motivi cautelari.
4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al dirigente interessato e può essere mantenuto dall’azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
5. La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’azienda, pendenti le indagini pre- liminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.
6. Il dirigente allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che pre- cedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
7. Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servi- zio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’azienda che per il la- voratore medesimo le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 27.
Nota a verbale
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’art. 6 del CCNL 28 febbraio 2002.
Art. 7 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spe- se giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico del- l’azienda, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà per- sonale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzio- ne fermi restando i xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx- xx diversa.
3. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’azienda.
4. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità del- le disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 6 che precede.
5. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’azienda.
6. Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del pre- sente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla ces- sazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto com- patibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Nota a verbale
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’art. 7 del CCNL 28 febbraio 2002.
Art. 8 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985,
n. 190, le aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura del- la responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connes- se spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrat- tuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, del dirigente particolarmente esposto al rischio medesimo.
Art. 9 - Struttura della retribuzione
1. La struttura del trattamento economico del dirigente - che viene fis- sato dall’azienda - si determina di massima secondo quanto previsto dal- le norme seguenti.
2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall’ “importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità e viene suddiviso in 13 mensilità; la tre- dicesima mensilità, o gratificazione di Natale, viene corrisposta nel mese di dicembre.
3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicem- bre 2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. tabella allegata in All. n.1).
Tale importo:
- è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio re- tribuito prestato dall’interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento di- sciplinanti i trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calco- lo del trattamento di fine rapporto;
- viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2008 ed è utile dalla medesima data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che precede.
4. Per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, relativamen- te alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle allegate.
5. L’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 9 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 2002 è rivalutabi- le sulla base degli incrementi di seguito indicati:
- 1° gennaio 2008: 3,84%;
- 1° luglio 2008: 0,85%;
- 1° dicembre 2008: 0,85%;
- 1° luglio 2009: 0,75%;
- 1° dicembre 2009: 0,75%;
- 1° luglio 2010: 0,75%;
- 1° dicembre 2010: 0,75%.
6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a:
- € 61.722,83 dal 1° gennaio 2008;
- € 62.247,51 dal 1° luglio 2008;
- € 62.776,61 dal 1° dicembre 2008;
- € 63.247,47 dal 1° luglio 2009;
- € 63.879,92 dal 1° ottobre 2009;
- € 64.358,97 dal 1° dicembre 2009;
- € 64.841,66 dal 1° luglio 2010;
- € 65.327,99 dal 1° dicembre 2010.
7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.
Norma transitoria
Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2006 e la data di stipulazione del presente contratto 19 dicembre 2008, gli effet- ti economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta cau- sa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375.
* * *
La struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 28 feb- braio 2002 - confermata nel CCNL 15 novembre 2005 e nel presente contratto - è stata improntata a criteri di semplificazione e razionaliz- zazione ed è stata realizzata a “costo zero” tanto per quel che concer- ne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.
Art. 10 - Stipendio
La misura mensile dello stipendio è indicata nella tabella in Allegato n.1.
Art. 11 - Scatti di anzianità
1. La misura mensile dello scatto di anzianità e la misura mensile, per ciascuno scatto di anzianità, dell’importo ex ristrutturazione tabellare sono indicati nella tabella in Allegato n. 1; tali emolumenti vengono ri- conosciuti al dirigente con cadenza triennale (30 mesi per quello in cor- so di maturazione); 4 anni per il primo scatto nei casi di assunzione.
2. Il numero massimo complessivo di scatti e di importi ex ristrutturazio- ne tabellare maturabili dal dirigente è pari a 9 se si tratta di dirigente (o fun-
zionario) tali alla data del 1° luglio 1995; è, invece, pari a 7 se l’interessato è stato assunto (o nominato funzionario o dirigente) successivamente al 1° luglio 1995. Ogni scatto ed importo ex ristrutturazione tabellare decorre dal primo giorno del mese in cui matura (cfr. tabelle in Allegato n. 1).
3. Nel passaggio da quadro direttivo di 3° o 4° livello a dirigente si mantiene l’anzianità maturata con detto inquadramento.
Art. 12 - Tredicesima mensilità
1. Ai dirigenti viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gra- tificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per 13 mensilità.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di ser- vizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto di trattamento eco- nomico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quan- ti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del dirigente già destinatario del- le Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio di cui al CCNL 17 luglio 1995, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via men- sile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 13 - Premio aziendale
L’azienda stabilisce i criteri per l’attribuzione di un premio azienda- le ai dirigenti, informandone gli organismi sindacali della categoria.
Art. 14 - Sistema incentivante
Le Parti stipulanti avvieranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto i lavori di una Commissione di studio per esamina-
re tutte le problematiche connesse alla materia, anche alla luce delle espe- rienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa.
Art. 15 - Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.
2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni la- vorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svol- ge la propria attività presso unità operante il sabato.
3. Ai dirigenti assunti direttamente dall’azienda con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è dovuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spet- tano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avve- nuta nel corso del primo o del secondo semestre.
5. L’azienda può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quan- do urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del diri- gente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto al- tresì al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il dirigen- te dimostri di avere sostenuto.
6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vit- to e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’azienda, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il diri- gente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo sposta- mento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non
abbia già usufruito delle ferie relative all’anno in corso, viene liquida- to il trattamento economico corrispondente a tanti dodicesimi del pe- riodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno, quanti sono i mesi in- xxxx di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’as- senza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal dirigente immediatamente denunciati all’azienda.
Art. 16 - Festività e semifestività
1. Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la vigilia di Xxxxx- gosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre e la vigilia di Pasqua nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono.
2. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coin- cidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’azienda ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permes- so, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 17 - Permessi per ex festività
1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalie- ri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260) non sia- no più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la presta- zione lavorativa per l’interessato;
- che il dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrisponden- te retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
3. Ai fini di cui al 1 comma del presente articolo, vengono conven- zionalmente considerate come date di cadenza per le festività del- l’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della Legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
Art. 18 - Congedi per motivi personali
1. Su richiesta del dirigente l’azienda può concedere un congedo stra- ordinario per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari.
2. Durante tale periodo non è dovuto il trattamento economico.
Art. 19 - Malattie e infortuni
1. In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l’azienda con- serva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 6 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;
d) mesi 15 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;
e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni;
f) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no di assenza considerato.
In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento eco- nomico sono i seguenti:
a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni
b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni
c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni
d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni
e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni
f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento meno favorevole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 secondo la comune interpretazione ripor- tata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia en- trato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia suc- cessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i li- miti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio presta- to, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il tratta- mento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuote- re da parte dell’Istituto assicuratore.
9. Le aziende segnaleranno con un mese di anticipo ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindica- ti il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di es- sere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia su- perare i 12 mesi in un quinquennio.
11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal diri- gente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere dirit- to alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia ma- turato i requisiti in parola.
Chiarimento a verbale
Le Parti hanno chiarito che la garanzia prevista dal Regio Decreto Leg- ge di cui al 3° comma del presente articolo per l’ultimo periodo di ma- lattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unica- mente al trattamento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto pre- visto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusiva- mente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale
1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del pre- sente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di com- porto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo,
ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50 % e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.
2.Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspet- tativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con re- tribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
Raccomandazione
Equitalia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. raccomandano alle azien- de di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previ- sto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti af- fetti da patologie di analoga gravità.
Art. 20 - Maternità
1. Durante il congedo di maternità per gravidanza e puerperio al di- rigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribu- zione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui dovesse essere, per legge, posta a carico di Enti pre- videnziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quel- la di cui al comma che precede, le prestazioni in parola verranno inte- grate dall’azienda per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia si applicano le disposizioni dell’art. 19 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. I dirigenti che sono stati assenti dal servizio per periodi significati- vi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rien-
tro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove atti- vità nel frattempo intervenuti a forme di aggiornamento professionale che
- nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinse- rimento nell’attività lavorativa e ne salvaguardino la professionalità.
Art. 21 - Richiamo alle armi
1. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di an- zianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la deter- minazione dei trattamenti di malattia e di preavviso.
3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventual- mente fosse attribuito allo stesso fine dall’azienda al dirigente anche per effetto di leggi o di accordi in materia.
4. Il dirigente deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
5. Non riprendendo servizio entro tale termine, il dirigente è consi- derato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.
Art. 22 - Missioni e trasferimenti
1. L’azienda può inviare il dirigente in missione nonché trasferirlo ad altra sede di lavoro.
2. I relativi trattamenti vengono determinati dall’azienda sulla base dei criteri generali previsti per i quadri direttivi dal contratto naziona- le del 9 aprile 2008.
Art. 23 - Formazione e aggiornamento professionale
Premessa
Alla luce dei processi di evoluzione e di aggregazione e della inno- vazione tecnologica in atto all’interno del Gruppo, le Parti riconosco-
no il ruolo strategico e la centralità della formazione e dell’aggiorna- mento professionale dei dirigenti.
Ai fini di cui sopra le aziende si avvarranno anche delle risorse de- rivanti dai Fondi interprofessionali e delle altre fonti - europee, nazio- nali e regionali - di finanziamento della formazione manageriale.
1. L’azienda favorisce in maniera continua e permanente la formazione manageriale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con iniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte ed adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dal- le responsabilità affidate.
2. Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei confronti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in mi- sura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui con- fronti, per esigenze rilevanti di ristrutturazione e/o riorganizzazione, oc- corra favorire l’occupabilità.
3. L’azienda informa annualmente gli organismi sindacali della categoria in merito ai criteri adottati in materia.
4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie in- dicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.
5. La partecipazione alle singole iniziative formative viene concor- data fra l’azienda ed il dirigente interessato e non comporta alcun one- re per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.
Art. 24 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
I dirigenti hanno diritto ad agevolazioni e provvidenze per motivi di studio corrispondenti a quelle riconosciute aziendalmente al restante per- sonale ai sensi del CCNL 9 aprile 2008.
Art. 25 - Assistenza sanitaria
1. La spesa annua complessiva a carico dell’azienda per misure a carat-
xxxx assistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), ol- tre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 9 del CCNL 28 febbraio 2002. L’utilizzo della predetta misura viene effet- tuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.
2. I trattamenti di cui sopra - salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 - non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto pres- so singole aziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destina- to ove inferiore.
3. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamen- to di fine rapporto.
Norma transitoria
In considerazione dei processi di omogeneizzazione e uniformità di trat- tamenti all’interno del Gruppo Equitalia, nonché in relazione all’accordo del 30 luglio 2008 istitutivo di una polizza sanitaria unica di Gruppo, i trattamenti di assistenza sanitaria di cui al primo comma del presente ar- ticolo devono considerarsi assorbiti fino a concorrenza e sono pertanto da ricondursi esclusivamente a quanto previsto nell’accordo citato, non- ché ai trattamenti che saranno tempo per tempo vigenti.
Nota a verbale
Per quanto concerne la polizza sanitaria relativa ai dirigenti di Ri- scossione Sicilia S.p.A. la stessa provvederà tramite la sua partecipa- ta alla stipula di una polizza sanitaria collettiva.
Art. 26 - Long term care
1. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre una copertura assicurativa per Long term care, in relazione all’insor- genza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura verrà garantita per il personale dipendente del set- tore della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad € 200,00 pro capite a carico dell’azienda, da versare entro il mese di gen- naio di ogni anno.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto precede, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, si avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario al funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio: inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazio- ni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; mo- dalità anche temporali del versamento e l’individuazione del soggetto gestore).
Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire:
- ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.;
- per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod.civ.;
- per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia;
- per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti;
- per dimissioni;
- per morte.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
Art. 28 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’azienda
1. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’azienda ex art. 2118 cod.civ. il dirigente può chiedere entro 15 giorni da quello in cui ha notizia del licenziamento, la relativa motivazione che l’azienda è tenuta a comu- nicare per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
2. Il dirigente medesimo, ove non ritenga giustificata la motiva- zione addotta dall’azienda, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 31.
3. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospen- dere la corresponsione al dirigente delle indennità di preavviso, del TFR e delle competenze di fine rapporto.
4. Il ricorso al Collegio arbitrale è escluso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei re- quisiti per la pensione di vecchiaia, o comunque che abbia superato, se uomo, i 65 anni di età e, se donna, i 60 anni di età.
* * *
5. Le Parti si danno atto che quanto convenuto in materia di cessa- zione del rapporto ha tenuto conto della previsione (art. 7, comma 4) contenuta nel Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 - recan- te la disciplina del Fondo per il sostegno al reddito ed all’occupazio- ne, secondo la quale “alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e lett. b), nell’ambito dei processi di cui all’art. 2”, del mede- simo decreto, “possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le nor- me di legge e di contratto applicabili alla categoria”.
6. Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il ricorso al Collegio arbitrale.
Nota a verbale
Le Parti potranno esaminare, alla luce delle modifiche introdotte dal re- cente Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha regolamentato per le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver accesso alla pensione di vec- chiaia, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino agli stessi li- miti di età previsti per gli uomini, il comma 4 del presente articolo.
Art. 29 - Preavviso
1. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’azienda non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trat- tamento di previdenza aziendale migliorativo”:
- mesi 5 se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore ai due anni;
- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso;
in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra do- vuto non può, comunque, essere superiore a 12 mesi;
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”:
- nella misura fissa di 6 mesi.
2. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del di- rigente, questi è tenuto a dare all’azienda, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’azienda un ac- cordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti com- mi, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rappor- to, sia all’inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi al- cun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico, fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta ad iniziativa dell’azienda.
6. L’indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui al primo comma, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano dirit- to a percepire il “trattamento di previdenza aziendale migliorativo”.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.
8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di
previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sul- le assicurazioni sociali obbligatorie.
9. Per trattamento migliorativo si intende, altresì, il trattamento pen- sionistico integrativo corrisposto dal Fondo di previdenza per gli im- piegati esattoriali nonché la restituzione dei contributi ai sensi degli artt. 32 e 33 della Legge 2 aprile 1958, n. 377 e art. 7 della Legge 29 luglio 1971, n. 587.
10. Qualora l’importo di cui agli articoli citati nel precedente com- ma risulti inferiore all’importo dell’indennità di preavviso che sareb- be spettata, l’azienda corrisponderà al dirigente, a titolo di indennità una tantum, una somma pari alla differenza tra gli importi suindicati.
Chiarimento a verbale all’art. 29
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al rico- noscimento della invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dal Gruppo Equitalia SpA e da Riscossione Sicilia S.p.A. si intende avvenuta ad iniziativa del dirigente che, per tale fattispecie, è esonerato dall’obbligo del preavviso.
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dallo sti- pendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere ec- cezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche par- ziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi dell’art. 22 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione.
2. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giu- sta causa, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano pro- vocato danno materiale all’azienda si conviene che è ammissibile, ai sen- si dell’art. 1252 cod.civ., la compensazione tra quanto dovuto al diri- gente e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull’am- montare del danno, la compensazione può essere effettuata in sede giu- diziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’azienda stessa.
Art. 31 - Collegio arbitrale e tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudi- ziale, una soluzione più rapida e meno onerosa, delle controversie in- dividuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure fa- coltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione delle vigenti di- sposizioni di legge in materia
Conciliazione
2. In caso di controversie individuali di lavoro, le Parti interessate, an- ziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbliga- torio di conciliazione in sede sindacale secondo le modalità e le pro- cedure sottoindicate.
3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica nazio- nale di conciliazione.
4. La segreteria della Commissione può riunirsi su accordo delle par- ti presso Equitalia SpA o presso Riscossione Sicilia S.p.A.
5. La predetta Commissione è composta:
a) per le aziende, da un rappresentante di Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A.;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sin- dacali stipulanti il presente contratto.
6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di aziende, anche tramite Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A.
7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
8. La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l’azienda interessata;
b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di con- ciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la par- te ricorrente sia il dirigente; ad Equitalia SpA o Riscossione Sicilia
S.p.A. qualora la parte ricorrente sia l’azienda;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l’oggetto della vertenza.
9. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevu- ta la comunicazione, informa tutte le parti, tempestivamente, cir- ca data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conci- liazione.
10. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascor- so inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera co- munque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c.
11. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche li- mitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessa- ta, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di con- ciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e de- gli artt. 410 e 411 c.p.c..
12. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura del- la segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tri- bunale competente per territorio.
13. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni del- l’art. 412 c.p.c..
Arbitrato
14. È costituito, in via sperimentale, ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c., a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pro- nunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le Parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.
1. Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati ri- spettivamente da Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A. e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal la- voratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Pre- sidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sin- dacale e da Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A.
2. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, vie- ne designato, su richiesta di Equitalia SpA o Riscossione Sicilia X.xX. o dell’Organizzazione sindacale stipulante il presente Contratto, dal Pre- sidente del Tribunale competente per territorio (Roma o Palermo).
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4. Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto na- zionale ed è rinnovabile.
5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può es- sere sostituito di volta in volta.
6. Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura di Equitalia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A..
7. Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensio- ne previste dall’art. 51 c.p.c.
8. Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di concilia- zione, le parti interessate possono concordare di deferire la controver- sia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccoman- data a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto 6 che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
9. Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della Orga- nizzazione sindacale. Detta Organizzazione inoltra al Collegio, a
mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro i quin- dici giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
10. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo racco- mandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Or- ganizzazione di cui al precedente comma, ad Equitalia SpA o Riscos- sione Sicilia S.p.A. ed al datore di lavoro interessato.
11. I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il mo- mento dell’eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono deci- si indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
12. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
13. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessa- te il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’even- tuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
14. Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l’eventuale pre- sentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per even- tuali repliche.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della pri- ma riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
15. Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
16. Ove il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equi- tà, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità sup- plementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto da corrispon- dersi in aggiunta a quest’ultime.
17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che carat- terizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l’indennità supplementare nella misura graduabile tra:
- un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiun- ta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto;
- un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto.
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di ser-
vizio globalmente prestato in azienda o nel Gruppo, in qualsiasi qua- lifica, superiore a dieci anni, l’indennità supplementare è automatica- mente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, ove que- sta risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i cri- xxxx di cui al comma precedente:
- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto.
19. Le norme di cui al presente articolo si applicano ai licenzia- menti intimati successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
20. Le spese della procedura arbitrale vengono ripartite al 50% fra le Parti stipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.
Nota a verbale
Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quanti- tativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riser- vano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili mo- difiche legislative.
Chiarimento a verbale
Per garantire la necessaria terzietà e autonomia decisionale e nel- l’esperimento delle procedure di conciliazione e di arbitrato riportate nei commi che precedono, la composizione delle commissioni di con- ciliazione e dei collegi arbitrali dovrà evitare che membri designati da parte datoriale si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi per la risoluzione delle controversie in argomento.
Chiarimento delle Parti
Le Parti convengono che, in ordine alla procedura di attivazione del- la Commissione di conciliazione sindacale di cui al combinato dispo-
sto dell’art. 30 (Collegio arbitrale e tentativo obbligatorio di concilia- zione) dell’Accordo di rinnovo del CCNL 19 dicembre 2008 e del Ver- bale di Accordo del 5 novembre 2008, qualora nel tradizionale settore di riferimento fossero concordate modifiche alla procedura di conci- liazione sindacale delle vertenze di lavoro nelle sedi aziendali, le me- desime Parti si incontreranno al fine di esaminare congiuntamente le modifiche apportate per recepirle, in quanto compatibili, all’interno del- la procedura sopramenzionata.
Chiarimento delle Parti
Le Parti convengono che in relazione alla nota esplicativa in calce al- l’art. 30 dell’Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2008, con il verba- le di Accordo del 5 novembre 2008 sono state definite le modalità ope- rative della procedura relativa all’art. 31 del presente CCNL e in par- ticolare viene chiarito che la Commissione nazionale di conciliazione può essere convocata a Roma (per Equitalia SpA) o Palermo (per Ri- scossione Sicilia S.p.A.).
Art. 32 - Outplacement
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del- l’azienda ex art. 2118 cod. civ., questa è tenuta ad attivare una proce- dura di outplacement, su richiesta dell’interessato e sempreché lo stes- so non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 28 e 31.
2. L’azienda terrà a proprio carico, per 6 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’azien- da ed il dirigente interessato.
Art. 33 - Rappresentanza sindacale
1. Le Parti stipulanti il presente contratto definiranno i criteri e le mo- dalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi dei dirigenti, esaminando, altresì, criteri e modalità di coinvolgimen- to a livello di Gruppo.
2. Le medesime Parti stipulanti riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguardante i dirigenti sia a livello nazionale che in azienda, specie nell’attuale fase di trasformazione strutturale del settore della ri- scossione.
3. Le stesse Parti ritengono che il rapporto con i dirigenti si debba ispi- rare ad un modello partecipativo e che gli interventi degli organismi sin- dacali di cui al primo comma dovranno essere effettuati coerentemen- te al ruolo e alla funzione in azienda del personale destinatario del pre- sente contratto.
4. A tal fine, le Parti costituiranno entro 90 giorni dalla stipula del pre- sente contratto una commissione paritetica per definire i criteri e le mo- dalità per il riconoscimento di organismi sindacali aziendali autonomi per i dirigenti.
Nota a verbale
Ciascuna azienda comunica all’organismo sindacale aziendale dei di- rigenti il numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Dichiarazione delle Parti
1. Le Parti costituiranno antro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di rece- pire nel contratto nazionale l’art. 5 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 25, in tema di informazioni riservate.
2. Le Parti convengono di convocare entro il 31 dicembre 2010 la Con- ferenza congiunta prevista all’ultimo comma della parte B del Proto- collo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della stra- tegia di Lisbona.
Art. 34 - Procedura di rinnovo
1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a presentare la piat- taforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l’aper-
xxxx delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
2. Durante i tre mesi precedenti la scadenza del contratto e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a ca- rico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamen- to di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di va- canza contrattuale di cui all’articolo che segue.
Art. 35 - Indennità di vacanza contrattuale
1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferi- mento a quanto stabilito all’articolo che precede, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piat- taforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, ver- rà corrisposto ai dirigenti un apposito elemento provvisorio della retribu- zione denominato indennità di vacanza contrattuale.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazio- ne programmato, applicato alla voce stipendio.
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
4. Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto na- zionale l’indennità cessa di essere erogata.
Art. 36 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce in- tegralmente per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o re- golamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favore- voli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una norma- zione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che pre- cede.
3. È comunque impegno delle Parti stipulanti il presente contratto na- zionale operare ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulan- ti può chiedere un incontro da tenere in sede Equitalia SpA e Riscos- sione Sicilia S.p.A. entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare con- troversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l’obiettivo di ri- cercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti del- l’azienda interessata e delle relative strutture sindacali.
Art. 37 - Decorrenze e scadenze
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte normativa e per quella economica.
2. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008, salvo quanto pre- visto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quel- la normativa, il 31 dicembre 2010.
3. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qua- lora non venga disdetto almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza.
Art. 38 - Disposizioni finali
Le Parti si danno atto che l’accordo stipulato il 4 novembre 2005 in tema di trattamento di fine rapporto e Fondi di previdenza aziendali si applica anche alla categoria dei dirigenti.
ALLEGATI
ALLEGATO 1 TABELLE ECONOMICHE (VALORI IN EURO)
Per il dirigente di livello minimo | |||
PARAMETRAZIONE dal 1° gennaio 2008 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.747,91 | 94,04 | 14,11 | |
dal 1° luglio 2008 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.788,27 | 94,84 | 14,23 | |
dal 1° dicembre 2008 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.828,97 | 95,65 | 14,35 | |
dal 1° luglio 2009 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.865,19 | 96,37 | 14,46 | |
dal 1° ottobre 2009 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.913,84 | 97,33 | 14,60 | |
dal 1° dicembre 2009 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.950,69 | 98,06 | 14,71 | |
dal 1° luglio 2010 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
4.987,82 | 98,80 | 14,82 | |
dal 1° dicembre 2010 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
5.025,23 | 99,54 | 14,93 |
IMPORTO UNA TANTUM valore complessivo, biennio 2006/2007 | |||
a copertura dal 1.1.2006 al 31.12.2007 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
2.883,85 | 57,69 | 8,66 |
Periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 | |||
a copertura dal 1.1.2006 al 31.12.2006 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
1.383,07 | 27,67 | 4,15 | |
Periodo 0.0.0000 - 00.00.0000 | |||
a copertura dal 1.1.2007 al 31.12.2007 | STIPENDIO | SCATTO di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
1.500,78 | 30,02 | 4,51 |
44
APPENDICI
APPENDICE 1 PROVVIDENZE PER I DISABILI
1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la indivi- duazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini del- l'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.
2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di cia- scun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interes- sati, di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corre- sponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
APPENDICE 2 COMMISSIONI NAZIONALI DI STUDIO
1. Le Parti stipulanti si incontreranno ad esito dei lavori della Com- missione nazionale di studio di cui all’appendice n. 2 dell’Accordo di rinnovo 9 aprile 2008 del CCNL per i quadri direttivi e le aree profes- sionali, per una valutazione congiunta in tema di scala parametrale.
2. Le Parti stipulanti attiveranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di stu- dio per verificare l’attualità dell’Accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
APPENDICE 3 NORMA TRANSITORIA PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA
Il giorno 12 dicembre 2001 in Roma omissis
NORMA TRANSITORIA PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA
La nuova dirigenza sarà ricompresa fra lo (0,80% e l’1,60%) rispetto al totale del personale dipendente dell'Azienda/Concessionario: a tal fine l'inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli at- tuali funzionari con grado più elevato. Il dipendente che venga preposto alla direzione di più ambiti territoriali provinciali sarà inquadrato nel- la nuova dirigenza.
La cessazione del rapporto dei dirigenti ad iniziativa dell’Azienda/Con- cessionario sarà regolata esclusivamente dalle norme del codice civile, pre- vedendo l’introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in ma- teria e troveranno applicazione, trascorso un anno dal riconoscimento, nei confronti di coloro ai quali verrà attribuito dall'Azienda/Concessionario tale inquadramento ai sensi del comma che precede.
Ciascuna Azienda/Concessionario, pertanto, individuerà - tra i fun- zionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado su- periore a 9 - quelli ai quali attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell'azienda stessa, l'inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.
Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la quota di re- tribuzione eccedente i 100 milioni annui. Tale assegno non sarà rias- sorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
L'applicazione dei commi che precedono è connessa temporalmen- te all'espletamento della procedura prevista dal presente contratto in materia di quadri direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente per l'applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il per- sonale direttivo (CCNL 17 luglio 1995 Parte generale e Disposizioni particolari per le Casse di Risparmio).
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che l'assegno ad personam di cui al 4° comma della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza azien- dali.
52
APPENDICE 4 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA
Il giorno 4 novembre 2005, in Roma
- ASCOTRIBUTI
e
- (OMISSIS)
si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle aziende ai fon- di di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei com- plessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento di trattamenti pre- videnziali riconosciuti al personale delle aziende concessionarie.
APPENDICE 5 DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti si danno atto che il distacco di personale dirigente presso le aziende del Gruppo avverrà nel rispetto della salvaguardia delle pro- fessionalità acquisite e in maniera da non pregiudicare gli sviluppi di carriera del personale direttivo in servizio presso tali società.
APPENDICE 6 ACCORDO FORMAZIONE DEL 23 LUGLIO 2010
VERBALE DI ACCORDO
del giorno 23 luglio 2010, stipulato in Roma tra
la Capogruppo EQUITALIA SpA e
le Segreterie Nazionali delle XX.XX. DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL e UILCA
premesso che:
- le Parti ribadiscono l’assoluta importanza della Formazione azienda- le ed interaziendale come strumento di sviluppo e qualificazione pro- fessionale; in tal senso condividono la volontà di cogliere ogni op- portunità di finanziamento che possa essere offerta dai Fondi a cui sia possibile accedere nell’ambito del settore di riferimento;
- in merito a quanto precede, le stesse Parti richiamano il reciproco in- tendimento sancito in occasione della stipula del vigente CCNL del 9 aprile 2008 che, nell’art. 15 comma 2, prevede in particolare per l’ac- cesso ai finanziamenti del fondo paritetico Interprofessionale Nazio- nale per la formazione continua di riferimento, la necessità di un for- te impegno comune per il rilancio della bilateralità;
- nel medesimo indirizzo, intendono attribuire all’organismo previsto dall’art. 15 del CCNL il compito di esprimere la propria preventiva valutazione anche in ordine ad eventuali interventi di formazione fi- nanziata a carico del Fondo Esuberi, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto Ministeriale del 24 novembre 2003 n. 375.
Ciò premesso le Parti, dopo ampia e approfondita discussione hanno convenuto quanto segue.
1) Con il presente accordo viene istituito l’organismo paritetico sul- la formazione previsto dall’art. 15, comma 1 del vigente CCNL, con i compiti e le finalità ivi indicati, così come integrati nelle premesse.
2) La composizione di tale organismo prevede per le XX.XX. un mem- bro espresso da ciascuna delle sigle firmatarie del presente accordo, men- tre Equitalia SpA designa un pari numero di propri delegati.
3) L’organismo paritetico sulla formazione così composto, essendo costituito allo scopo contrattualmente previsto di attivare le procedu- re di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali, è chiamato ad esaminare e valutare i fabbisogni formativi, nonché i piani formativi pre- disposti da Capogruppo.
4) Nell’esercizio delle proprie funzioni e nel perseguimento delle re- lative finalità come sopra indicate, tale organismo ha facoltà di acqui- sire elementi e chiarimenti dai competenti uffici aziendali sui Piani For- mativi presentati, di proporre e condividere correttivi su obiettivi e mo- dalità di attuazione dei contenuti formativi.
5) Allo stesso è conferita infine la prerogativa di predisporre propo- ste di accordi finalizzati alla sottoscrizione delle Parti per la presenta- zione dei suddetti Piani ai Fondi di riferimento, al fine di concorrere al- l’ottenimento dei previsti finanziamenti.
58
RIFERIMENTI CONTRATTUALI E LEGISLATIVI
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
- CCNL Dirigenti 28 febbraio 2002;
- CCNL Dirigenti 15 novembre 2005;
- Protocollo Identificativo del Settore della Riscossione e Verbale di Accordo del 28 febbraio 2008;
- Commissioni di Conciliazione Sindacale e Verbale di Accordo del 5 novembre 2008.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI DEI CCNL 9 APRILE 2008
E 19 DICEMBRE 2008
- Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 (Disposizioni re- lative al contratto di impiego privato)
- Legge 10 giugno 1940, n. 653 (Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi)
- Legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive)
- Legge 31 marzo 1954, n. 90 (Modificazioni alla Legge 27 maggio
1949, n. 260, sulle ricorrenze festive)
- Legge 3 maggio 1955, n. 370 (Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi)
- Legge 2 aprile 1958, n. 377 (Fondo di Previdenza esattoriali)
- Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e di- gnità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
- Legge 29 luglio 1971, n. 587 (Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ri- cevitorie delle imposte dirette)
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri)
- Legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi)
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)
- Legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modi- ficazioni, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463 - Misure ur- genti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica ammini- strazione e proroga di taluni termini - Art. 13 - Cure termali)
- Legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)
- Legge 13 maggio 1985, n. 190 (Riconoscimento giuridico dei qua-
dri intermedi)
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 (Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determi- nate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede)
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mer- cato del lavoro).
- Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti indivi- duali)
- Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integra- zione)
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato)
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’in- tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
- Decreto Ministeriale 12 agosto 1992 (Patologie che possono tro- vare reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi)
- Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421)
- Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della Di- rettiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di in- formare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione del- l’occupazione)
- Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane)
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in ma- teria di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdi- zione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59)
- Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti con- tenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti)
- Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni in- tegrative e correttive del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e suc- cessive modificazioni e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
- Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della Disci- plina della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge
28 settembre 1998, n. 337)
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disa- bili)
- Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337)
- Decreto Ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti)
- Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento re- cante ordinamenti atenei) - Borse di studio
- Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della Di- rettiva 97/81 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo par- ziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces)
- Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della ma- ternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle di- sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53)
- Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disci- plinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in pro- fessionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della Legge 14 novembre 2000, n. 331)
- Decreto Ministeriale 30 dicembre 2002 - Art.1- (Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la sti- pula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché dei contratti di loca- zione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’art. 5, commi 1,2, 3, della medesima Legge)
- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della Direttiva 93/104/CE e della Direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro )
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendente- mente dalla razza e dall’origine etnica)
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della Direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 23, 24, 26, art. 49 comma 5 e art. 53, comma 1 e altri artt.) (Attuazione delle dele- ghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30)
- Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, del- l’occupazione e della riconversione e della riqualificazione profes- sionale del personale addetto alla riscossione dei tributi erariali)
- Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30)
- Legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma pre- fissata, nonché Delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore)
- Legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modifi- cazioni, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)
- Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’eva- sione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)
- Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modifi- cazioni, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, recante mi- sure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.)
- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)
- Legge 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e varia- zioni al bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2005. Di- sposizioni varie - Art.2 - Riforma del servizio regionale di riscossione
- Regione Siciliana)
- Legge 24 febbraio 2006, n. 104 (Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti)
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari op- portunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 no- vembre 2005, n. 246)
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 (Attuazione della Diret- tiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’infor- mazione e alla consultazione dei lavoratori)
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2008 - Art. 3, comma 59)
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Proto- collo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per fa- vorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale)
- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabiliz- zazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria)
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della Diret- tiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).
INDICE GENERALE
INDICE GENERALE
Costituzione delle Parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » pag 3
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 dicembre 2008 per i Dirigenti di- pendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia S.p.A. e Società partecipate
Premessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | pag 7 |
Art. 1 - Area contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 9 |
Art. 2 - Distacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 10 |
Art. 3 - Inquadramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 10 |
Art. 4 - Prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 11 |
Art. 5 - Doveri e diritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 11 |
Art. 6 - Dirigenti sottoposti a procedimento penale . . . . . . . . . . . . . . | » | 12 |
Art. 7 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni . . . . . | » | 13 |
Art. 8 - Responsabilità civile verso terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 14 |
Art. 9 - Struttura della retribuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 14 |
Art. 10 - Stipendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 16 |
Art. 11 - Scatti di anzianità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 16 |
Art. 12 - Tredicesima mensilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 17 |
Art. 13 - Premio aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 17 |
Art. 14 - Sistema incentivante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 17 |
Art. 15 - Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 18 |
Art. 16 - Festività e semifestività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 19 |
Art. 17 - Permessi per ex festività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 19 |
Art. 18 - Congedi per motivi personali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 20 |
Art. 19 - Malattie ed infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 20 |
Art. 20 - Maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 23 |
Art. 21 - Richiamo alle armi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
Art. 22 - Missioni e trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
Art. 23 - Formazione e aggiornamento professionale . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
Art. 24 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio . . . . . . . . . | » | 25 |
Art. 25 - Assistenza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 25 |
Art. 26 - Long term care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 26 |
Art. 27 - Cessazione del rapporto di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 27 |
Art. 28 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’azienda. . . . . . . . | » | 27 |
Art. 29 - Preavviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 28 |
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 30 |
Art. 31 - Collegio arbitrale e tentativo obbligatorio di conciliazione. . | » | 31 |
Art. 32 - Outplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 36 |
Art. 33 - Rappresentanza sindacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 36 |
Art. 34 - Procedura di rinnovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 37 |
Art. 35 - Indennità di vacanza contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 38 |
Art. 36 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti . | » | 38 |
Art. 37 - Decorrenze e scadenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 39 |
Art. 38 - Disposizioni finali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 39 |
ALLEGATI | ||
Allegato 1 - Tabelle economiche e Una tantum | ||
(1°gennaio 2006 - 31 dicembre 2007) . . . . . . . . . . . . . . . | » | 43 |
APPENDICI | ||
Appendice 1 - Provvidenze per i disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 47 |
Appendice 2 - Commissioni nazionali di studio . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 49 |
Appendice 3 - Passaggio alla dirigenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 51 |
Appendice 4 - Trattamento di fine rapporto e Previdenza . . . . . . . . . . | » | 53 |
Appendice 5 - Dichiarazione delle Parti sul distacco. . . . . . . . . . . . . . Appendice 6 - Accordo formazione del 23 luglio 2010 | » | 55 |
tra Equitalia e XX.XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 57 |
RIFERIMENTI CONTRATTUALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 61 |