Contract
Il presente contratto, sconta una imposta di bollo |
pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 |
assolta in sede di registrazione. |
Il presente contratto è comprensivo di n. 6 allegati |
in Pdf di cui n. 2 allegati soggetti a bollo sin |
dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad |
Euro 368,00 (autorizza- zione I. di F. di Roma n. |
100363/73 REP 2/T) |
REPERTORIO N. 12946
Contratto relativo all’accordo quadro, con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite utilizzo di distributori di bevande e snack per le strutture dell’Amministrazione capitolina. Lotto n. 5: Municipio Roma XIII, Municipio Roma XIV e Municipio Roma XV.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio, avanti a me, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx XXXXXX, Segretario Generale di “ROMA CAPITALE”, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) “ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, in persona dell’Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX, nata a Foggia il giorno 4 gennaio 1967, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - incaricata con Ordinanza della Sindaca n. 61 del 21 aprile 2017 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013.
“ROMA CAPITALE” ha codice fiscale n. 02438750586;
2) “SUPERMATIC S.p.A.” con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxxx Xxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, numero di iscrizione 04817720487, corrispondente al codice fiscale, nella persona del Sig. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Novara (NO) il 17 novembre 1970 e domiciliato per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Amministratore delegato della Società, in forza della nomina e dei poteri a Lui conferiti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2016, giusta copia conforme della deliberazione trascritta alle pagine nn. 2011/334, 2011/335, 2011/336, 2011/337, 2011/338, 2011/339, 2011/340, 2011/341, 2011/342, 2011/343 e 2011/344 del “Libro Verbali Assemblea” della Società, certificata dal Dott. Xxxxxxxxx X’XXXXXXX, Notaio in Prato (PO), in data 20 dicembre 2017, repertorio n. 50129, che in copia informatica certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo in data 21 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si allega sub A).
“SUPERMATIC S.p.A.” che d’ora innanzi sarà indicato come
CONCESSIONARIO, elegge domicilio, ai fini del presente contratto in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxxxxx n. 50, presso la Casa Comunale.
I Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche, idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di firma digitale io Segretario Generale sono certo,
premettono:
che ROMA CAPITALE, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi – Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi (di seguito: Dipartimento) n. 22 del 17 gennaio 2017 e n. 160 del 27 marzo 2017, conservate in atti, stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta, all’accordo quadro - con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. - per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro tramite utilizzo di distributori di bevande e snack per le strutture dell’Amministrazione capitolina, per il periodo di 37 mesi (comprensivo del tempo necessario per la fase di start-up), suddiviso in cinque lotti territoriali, per un importo presunto per l’intero periodo, limitatamente al lotto n. 5, di € 797.837,30 (settecentonovantasettemilaottocentotrentasette e centesimi trenta) soggetti a ribasso d’asta e per oneri della sicurezza stimati in € 1,72 (uno e centesimi settantadue) per ciascun distributore, come indicato nella Stima Conto Economico per distributore – seconda parte del Piano Economico Finanziario, approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 22/2017, che si allega sub B);
che a seguito della gara espletata nei giorni 24 e 29 maggio 2017,
giusta verbale repertorio n. 12890, pari data e della formulazione della graduatoria provvisoria, avvenuta nella seduta pubblica del 14 luglio 2017, giusta verbale repertorio n. 12898, pari data, che si allegano rispettivamente sub C) e sub D), è stata proposta
provvisoriamente prima in graduatoria, limitatamente al lotto n. 5, “GRUPPO ILLIRIA S.p.A.”;
che, successivamente, con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. 325 del 25 luglio 2017, conservata in atti, si è proceduto, tra l’altro, per le motivazioni ivi indicate, all’esclusione della suddetta impresa dalla procedura aperta e di conseguenza all’aggiornamento della graduatoria provvisoria risultando provvisoriamente primo in graduatoria, limitatamente al lotto n. 5, “IVS ITALIA S.p.A.”;
che con determinazione dirigenziale del Dipartimento n. 526 del 22 novembre 2017, conservata in atti, è stata disposta, per le motivazioni in essa contenute e limitatamente al lotto n. 5, l’aggiudicazione definitiva al CONCESSIONARIO - che ha ottenuto il punteggio complessivo di 82,324 (ottantadue e millesimi trecentoventiquattro), offrendo il ribasso del 28,600% (ventotto e millesimi seicento per cento) sui prezzi della lista dei prodotti a base di gara della Tabella 1 e il ribasso del 20,800% (venti e millesimi ottocento per cento) sui prezzi della lista dei prodotti a base di gara della Tabella 2 – valore a base d’asta al netto del ribasso del 28,60% (ventotto e centesimi sessanta per cento) pari ad € 569.655,83 (cinquecentosessantanovemilaseicentocinquan- tacinque e centesimi ottantatre) secondo i prezzi in dettaglio contenuti nella Tabella 1 e nella Tabella 2 - ed è stata, altresì, disposta l’approvazione integrale delle soluzioni migliorative proposte dal CONCESSIONARIO medesimo e l’approvazione del
nuovo Schema di contratto integrato dalle suddette offerte migliorative;
che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONCESSIONARIO di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che le parti dichiarano espressamente l’urgenza della sottoscrizione del presente contratto;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, il CONCESSIONARIO dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione conservata in atti.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1
ROMA CAPITALE, come sopra rappresentato, stipula con il CONCESSIONARIO l’accordo quadro relativo all’affidamento in concessione del servizio indicato in premessa.
Le prestazioni e gli interventi complessivamente oggetto del presente accordo quadro, indicati nel relativo Schema di accordo
quadro e Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno affidati al CONCESSIONARIO, che accetta, con eventuali contratti applicativi secondo la periodicità e le condizioni presuntivamente individuate nell’art. 4 dello Schema di accordo quadro medesimo, secondo i prezzi posti a base di gara diminuiti del ribasso d’asta proposto dal CONCESSIONARIO medesimo. Le condizioni e i termini prestazionali, già individuati nello Schema di accordo quadro e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno specificati negli eventuali singoli contratti applicativi sottoscritti a cura delle singole Strutture capitoline ricadenti nel lotto n. 5 – come individuate nell’allegato sub 1) dello schema di accordo quadro, nonché in ulteriori obblighi prestazionali di seguito individuati, che il CONCESSIONARIO si impegna a sottoscrivere, con i contenuti minimi individuati nel successivo art. 12 del presente contratto.
Il presente contratto di accordo quadro relativo
all’affidamento in concessione del servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di accordo quadro corredato dagli Allegati sub 1)-sub 2)- sub 3) e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che in un unico inserto si allega sub E), nell’offerta economica prodotta dal CONCESSIONARIO composta dalla Tabella 1 – ribasso offerto sui prezzi della lista dei prodotti, dalla Tabella 2 – ribasso offerto sui prezzi della lista dei prodotti con utilizzo di chiavetta e dal
Piano economico-finanziario della gestione relativo al periodo di durata della concessione, che in un unico inserto si allega sub F), nell’offerta tecnica prodotta dal CONCESSIONARIO e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dal CONCESSIONARIO medesimo, costituiscono parte integrante del presente contratto di accordo quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto di accordo quadro, in quanto in esso richiamati e pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna:
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008
n. 81 e ss.mm.ii;
gli atti della gara, il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983, del quale il CONCESSIONARIO dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni.
ART. 2
La durata dell’accordo quadro è di trentasette mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto tenuto conto dei tempi necessari per l’avvio dei conseguenti contratti applicativi, come indicato e secondo le specifiche modalità e decorrenze
individuate nell’art. 2 e nell’art. 4 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
ROMA CAPITALE, nell’ambito delle diverse Strutture capitoline ricadenti nel lotto n. 5, si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., ROMA CAPITALE si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che il CONCESSIONARIO possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze non consentano di rispettare la periodicità riportata all’art. 4 dello Schema di
accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di stabilire decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che il CONCESSIONARIO possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
ART. 3
Il CONCESSIONARIO si impegna a comunicare tempestivamente a ROMA CAPITALE, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
ART. 4
Con la stipula del presente contratto di accordo quadro non è dovuto da parte di ROMA CAPITALE al CONCESSIONARIO alcun corrispettivo.
Il CONCESSIONARIO percepisce come corrispettivo contrattuale esclusivamente i ricavi derivanti dalla gestione della concessione e ne assume il relativo rischio operativo.
Il CONCESSIONARIO si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri
- ogni qual volta richiesti dalle singole Strutture capitoline interessate ed a eseguire per tutta la durata dei singoli contratti applicativi le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
L’importo complessivo presunto del presente accordo quadro, successivamente alla sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi, è fissato, limitatamente al lotto n. 5, al netto del predetto ribasso e per il periodo innanzi indicato - giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento n. 526/2017, innanzi citata - in € 569.655,83 (cinquecentosessantanovemilaseicento- cinquantacinque e centesimi ottantatre) al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente.
Il valore sopra indicato, che si affida con il presente accordo quadro, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni contenute nello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
In particolare il numero dei distributori automatici presuntivamente individuato sulla base delle indicazioni delle singole Strutture capitoline ricadenti nel lotto n. 5, potrà variare, laddove giustificato, in funzione delle diverse esigenze delle Strutture capitoline medesime derivanti da accorpamenti, diverse dislocazioni di Uffici, modifiche della macrostruttura di Roma Capitale ovvero implementazioni/decrementi dell’utenza.
In ogni caso il numero dei distributori automatici dovrà essere preventivamente individuato nel singolo contratto applicativo, salvo ulteriori motivate esigenze da formalizzare con apposito atto integrativo.
Con la partecipazione alla gara i prezzi proposti vengono riconosciuti tutti remunerativi dal CONCESSIONARIO aggiudicatario.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dallo Schema di accordo quadro medesimo.
L’importo complessivo del rimborso spese nei confronti dell’Amministrazione (rimborso per i consumi di acqua, smaltimento rifiuti e pulizia delle aree attigue ai distributori), quale canone fisso annuo forfettario, è per ciascun distributore automatico pari ad € 137,37, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente
Ogni distributore automatico dovrà essere fornito di rilevatore dei consumi di energia elettrica consumata dalle macchine erogatrici sulla cui base verrà richiesto un canone variabile, corrispondente al rimborso nei confronti
dell’Amministrazione dei costi sostenuti per i consumi energetici di ciascun distributore automatico, da corrispondere con cadenza semestrale sulla base del consumo effettivo pari ad € 0,17 per KWh, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente, quale costo medio comprensivo di tutte le voci variabili e fisse.
I suddetti canoni dovuti a ROMA CAPITALE dal CONCESSIONARIO per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo e per i periodi presuntivamente indicati verranno determinati, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo, secondo le modalità e le periodicità indicate all’art. 9 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
Sono a carico del CONCESSIONARIO i costi per gli oneri della sicurezza - indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., parte integrante del presente contratto di accordo quadro - che sono stati stimati in
€ 1,72 (uno e centesimi settantadue) per ciascun distributore nella Stima Conto Economico per distributore – seconda parte del Piano Economico Finanziario, che trovasi allegato sub B) al presente atto.
ART. 5
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONCESSIONARIO si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro.
Il Codice identificativo di gara (CIG) è 6920590B86.
Il CONCESSIONARIO si impegna, inoltre, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONCESSIONARIO si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione della Giunta Capitolina medesima n. 18 del 31 gennaio 2018 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONCESSIONARIO dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso il Dipartimento, Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice civile ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente atto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. .
ART. 6
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. e dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 7
Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario Generale rogante il presente atto, anche per mezzo dei propri Uffici, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. Pertanto, in relazione agli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.
ART. 8
Il CONCESSIONARIO, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente accordo quadro, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n. 280199224710000, prestata da HCC
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC – Rappresentanza
Generale per l’Italia – Agenzia di Genova ID 1 - in data 20 dicembre 2017 e successiva appendice del 30 gennaio 2018, nell’interesse del CONCESSIONARIO ed a favore di “ROMA CAPITALE”, fino alla concorrenza di € 84.764,79 (ottantaquattro- milasettecentosessantaquattro e centesimi settantanove), corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale dovuto - ridotto del cinquanta per cento e di un ulteriore venti per cento - ex art. 93, comma 7 del D. X.xx n. 50/2016.
La fidejussione prestata con detta polizza, corredata dalle certificazioni di sistema di gestione della qualità della serie ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 e di Sistema di Gestione Ambientale della serie EN ISO 14001:2015, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale secondo le modalità indicate nell’art. 13 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
Il CONCESSIONARIO, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi.
ART. 9
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente
xxxx, sono a carico del CONCESSIONARIO che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
ART. 10
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi è esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.
ART. 11
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONCESSIONARIO, derivanti dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi, si procederà all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati nell’art. 8 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei contratti.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione dell’accordo quadro.
Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile i seguenti articoli contenuti nello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto, portante:
art. 5 “Oneri a carico del concessionario”, comma 8 (responsabilità del concessionario come detentore/produttore dei rifiuti con conseguente esonero di responsabilità dell’Amministrazione); art. 14 “Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo”, comma 1 (responsabilità esclusiva del concessionario in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa); comma 2 (obbligo del concessionario di adottare nella esecuzione delle relative prestazioni tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi con conseguente esonero da responsabilià di Roma Capitale); art. 22 “Recesso del contratto”, comma 1 (facoltà di Roma Capitale di recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi per motivi di interesse pubblico).
ART. 12
Tutti gli interventi e le prestazioni relativi alla presente concessione, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta al CONCESSIONARIO con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno
sottoscritti con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente, a cura del Dirigente competente delle singole Strutture capitoline ricadenti nel lotto n. 5, come individuate nell’allegato sub 1) dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto.
L’eventuale installazione di ulteriori distributori automatici rispetto a quelli individuati in ciascun contratto applicativo dovrà essere formalizzata con apposito atto integrativo da redigere con la stessa forma dell’atto cui si riferisce.
Prima di sottoscrivere i relativi contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’X.X.XX., la singola Struttura capitolina interessata procederà a richiedere l’emissione del CIG derivato.
Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire con l’indicazione analitica del numero complessivo dei distributori automatici da installare presso le sedi per le quali è richiesta l’installazione degli stessi;
b. la descrizione e consistenza delle ulteriori prestazioni
accessorie come individuate nell’art. 5 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto;
c. l’indicazione analitica delle sedi per le quali è richiesta l’installazione di uno o più distributori automatici;
d. la data di decorrenza del pagamento dei canoni, fisso e variabile, da corrispondere all’Amministrazione;
e. l’importo presunto del canone fisso che il CONCESSIONARIO corrisponderà a Roma Capitale in funzione dell’effettivo numero dei distributori automatici che il CONCESSIONARIO medesimo si impegna ad installare nelle Strutture capitoline ricadenti nel lotto n. 5 in funzione del singolo contratto applicativo, salvo conguaglio, e l’obbligo di corrispondere il canone variabile per il rimborso dei consumi energetici;
f. i termini utili per l’esecuzione delle prestazioni principali ed accessorie e le penalità;
g. i massimali della polizza di garanzia che dovrà essere stipulata per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo, in conformità all’art. 14 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto;
h. il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i. i documenti previsti per la sicurezza (il D.U.V.R.I. esecutivo del singolo contratto applicativo).
Il Responsabile Unico del Procedimento di ciascuna
Struttura capitolina ricadente nel lotto n. 5 nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni e degli interventi oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
Il CONCESSIONARIO risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione degli interventi e delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto di cui all’ art. 19 dello Schema di accordo quadro, che trovasi allegato sub E) al presente atto, e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Il CONCESSIONARIO riconosce che tutti i ricavi derivanti dalla gestione conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri e i costi derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
Ogni Struttura capitolina ricadente nel lotto n. 5 si obbliga a comunicare al CONCESSIONARIO, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, la data di sottoscrizione dei relativi contratti applicativi.
Ogni Struttura capitolina ricadente nel lotto n. 5 si obbliga a trasmettere entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione al Responsabile Unico del Procedimento presso il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi copia di ciascun contratto applicativo sottoscritto.
ART. 13
Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in pagine ventitre e viene letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore
10 e minuti 25 circa, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me Segretario Generale, è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale. Immediatamente dopo di ciò io Segretario Generale ho apposto la
mia firma digitale, in presenza delle parti suddette. Firmato digitalmente da:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx