Deliberazione del Direttore Generale n.
Deliberazione del Direttore Generale n.
0001063
del
22/11/2019
Oggetto:
REGOLAMENTO ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA POLICLINICO XXXXXXX X
Struttura proponente:
DIRETTORE SANITARIO
A cura della struttura proponente
Il Responsabile della UOC/Ufficio e/o il Responsabile della proposta sotto riportati con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 1218 attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico
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L’Estensore: Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile della proposta: Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile della Struttura proponente: Xxxxxxxxxx Xxxxxx
A cura della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
Il Responsabile della UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e/o il Responsabile della verifica contabile sotto riportati con la sottoscrizione della proposta di delibera di di pari oggetto num. Provv. 1218 attestano:
Il presente atto: Comporta Spesa
NON comporta scostamenti dal BEP
Il Responsabile della verifica contabile: Xxxxx Xxxxxxxxx
Il Dirigente: Xxxxx Xxxxxx
PARERE del Direttore Amministrativo: Xxxxxxxx Xxxxx
Parere DA: Favorevole
PARERE del Direttore Sanitario: Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Parere DS: Favorevole
IL DIRETTORE GENERALE (*)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera n. 1273 dell’11 dicembre 2017 con la quale il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, in pari data, ha formalmente assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X, a seguito della nomina con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 7 dicembre 2017 n. T00231, avvenuta d’intesa con il Rettore di Sapienza Università di Roma;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 3 Agosto 2007, n. 120 recante “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”, come modificata e integrata dagli artt.10, c. 2 e 3, Decreto Legge n. 216/2011 convertito in legge n. 14/2012, dall’art. 1, c. 1, Decreto Legge n. 89/2012, convertito in Legge n. 132/2012, e dall’art. 2 Decreto Legge n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale dell’8 maggio 2008, n. 342 avente ad oggetto “Approvazione linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio”;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta 4 luglio 2012, n. U00114 avente ad oggetto “Nuove linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio”;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta 18 dicembre 2014, n. U00440 avente ad oggetto “Nuove linee guida regionali sull’attività libero professionale intramuraria” che annullano e sostituiscono, per la parte non compatibile, le disposizioni di cui al D.C.A.
n. 114/2012 e alla D.G.R. 342/2008 e ogni altra disposizione regionale in contrasto con le medesime;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 1 luglio 2015, n. U00299 avente ad oggetto
“Riformulazione art. 12 comma 4 delle “Nuove Linee Guida Regionali sull’Attività Libero Professionale Intramuraria” approvate con Decreto del Commissario ad Acta n. U00440 del 18 dicembre 2014”;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medica Veterinaria, della Dirigenza SPTA, del Comparto Sanità e del Comparto Istruzione e Ricerca;
RILEVATO il mancato adeguamento della regolamentazione aziendale a seguito dell’evoluzione normativa intervenuta in materia;
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 619 del 16.7.2018 avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti in materia di attività libero professionale intramuraria” con la quale veniva istituita, in via del tutto eccezionale e temporanea, la Struttura Tecnica ALPI, alla quale veniva assegnato, tra gli altri, l’obiettivo di predisporre il Regolamento aziendale dell’attività libero professionale intramuraria in linea con la vigente normativa nazionale e regionale;
VISTA la nota prot. n. 0021278 del 10.6.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 6 delle “Nuove linee guida regionali sull’attività libero professionale intramuraria” di cui al Decreto del Commissario ad acta 18 dicembre 2014, n. U00440, è stato trasmesso alla Regione Lazio il “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X”;
CONSIDERATO che la proposta di “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X” è stata esaminata ed approvata all’unanimità, con emendamento dell’art. 8, dal Collegio di Direzione nella seduta del 18.6.2019;
VISTA la trasmissione a tutte le XX.XX. del “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx I” con mail del 24 giugno u.s.;
VISTI gli incontri con le XX.XX. della Dirigenza dell’Area Medico Veterinaria, della Dirigenza dell’Area SPTA, della Dirigenza dell’Area VII Universitaria sul “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X” che hanno avuto luogo nei giorni 3/07/2019 e 30/07/2019;
VISTI gli incontri con le XX.XX. del Comparto Sanità e del Comparto Istruzione e Ricerca sul “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X” che hanno avuto luogo nei giorni 4/07/2019 e 29/07/2019;
CONSIDERATE le osservazioni alla proposta di “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X” formulate dalle XX.XX. di cui ai documenti agli atti della UOC Amministrazione del Personale;
CONSIDERATO che sono state recepite diverse osservazioni formulate dalle XX.XX.;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta del 4 luglio 2019, n. U00259 - Approvazione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X;
TENUTO CONTO del parere espresso dal Rettore di Sapienza Università di Roma, e acquisito al protocollo aziendale in data 05.11.2019 al n. 0039766, con il quale il medesimo prende atto dell’ampia discussione svoltasi con le XX.XX., e, sentiti i Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria nonché il Consigliere alle Politiche del Personale, esprime il proprio parere favorevole subordinatamente all’accoglimento di due osservazioni che riguardano:
a) l’art. 30 secondo capoverso dove vengono eliminate le parole “e sulla qualità” Pertanto la frase è così modificata: “il controllo sulle modalità di effettuazione dell’ALPI…”;
b) l’art. 32, alla fine dell’ultimo capoverso, in cui si aggiunge: “per i professori e i ricercatori universitari si applica il relativo regolamento di Sapienza Università di Roma.”;
RITENUTO da parte della Direzione Aziendale, di accogliere le osservazioni del Rettore, apportando le suddette modifiche al Regolamento ALPI;
ATTESTATO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) recepito con il D.Lgs. 101/2018 per quanto concerne la pubblicazione sull’Albo Pretorio Online;
IL DIRETTORE GENERALE
PER EFFETTO dei poteri previsti:
- dal D.Lgs. n. 517/1999 in combinato disposto con l’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e xx.xx. e ii.;
- dall’articolo 8, comma 3 e 7 della L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e xx.xx. e ii.;
VISTA l’allegata proposta “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X”;
PRESO ATTO di tutto quanto esposto in narrativa;
VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;
DELIBERA
di adottare la presente deliberazione avente per oggetto: “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx I” e, conseguentemente di:
a) approvare il “Regolamento Attività libero Professionale Intramuraria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) annullare e sostituire, per la parte non compatibile, ogni altra disposizione aziendale in materia e in contrasto con il Regolamento medesimo;
c) iniziare la programmazione dell’internalizzazione dell’attività libero professionale intramuraria a far data dal 2 gennaio 2020 sulla base delle rilevazioni ispettive e delle azioni poste in essere
da questa Amministrazione in ordine alla verifica della disponibilità di spazi interni ed alla loro funzionalizzazione allo scopo;
d) disporre che tutti i professionisti che desiderano esercitare la libera professione intramuraria debbano produrre domanda per una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di cui alla presente delibera entro e non oltre il 28 febbraio 2020;
e) trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria per le verifiche di competenza sul Regolamento in allegato, previste dall’art. 6 comma 2 del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00440 del 18.12.2014.
Il provvedimento è posto in pubblicazione sull’Albo on line aziendale per n. 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 della L.R. 31 ottobre 1996 n. 45 e ss.mm.ii.
Il provvedimento è trasmesso al Collegio dei Sindaci ai sensi del comma 2, articolo 11 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.
REGOLAMENTO
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO XXXXXXX X
Indice dei contenuti
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 7
Articolo 2 - Personale interessato 7
Articolo 3 - Principi generali 8
Articolo 4 – Diritti dell’assistito 8
TITOLO II – TIPOLOGIE E MODALITA’ 8
Articolo 5 - Tipologie di attività libero professionale intramuraria 8
Articolo 6 - Forme di esercizio dell’ALPI 9
Articolo 7 - Prestazioni sanitarie non erogabili in regime di ALPI 10
Articolo 8 - Attività che non rientrano nella libera professione intramuraria 10
Articolo 9 – Requisiti e limitazioni all’esercizio dell’ALPI 11
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ALPI 12
Articolo 10 - Criteri generali per l’esercizio dell’ALPI 12
Articolo 11 - Rapporto tra attività istituzionale e ALPI 12
Articolo 12 - Corretta individuazione delle prestazioni rese in ALPI 13
Articolo 13 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione e adempimenti del Professionista 13
Articolo 15 - Modalità di accesso e prenotazione delle prestazioni libero professionali 14
Articolo 16 - Sistemi e modalità di pagamento e fatturazione per prestazioni in ALPI 15
Articolo 17 - Spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria 16
Articolo 18 - Comfort alberghiero presso le strutture aziendali 16
Articolo 19 - Personale di supporto diretto 16
Articolo 20 - Personale di collaborazione 16
Articolo 21 – Gestione contabile ALPI 16
TITOLO III – ORGANI E UFFICI 17
Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx di Direzione 17
Articolo 24 - Commissione Paritetica 18
TITOLO IV – TARIFFE E RIPARTO DEI PROVENTI 19
Articolo 25 - Criteri generali di determinazione delle tariffe 19
Articolo 26 - Parametri generali per la determinazione delle tariffe ALPI in regime ambulatoriale 19
Articolo 27 - Parametri generali per la determinazione delle tariffe ALPI in regime di ricovero 20
Articolo 28 - Fondo di perequazione 20
Articolo 29 - Corresponsione degli emolumenti derivanti dall’ALPI 21
TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI 21
Articolo 30 - Attività di vigilanza e controllo 21
TITOLO VI – NORME DI TUTELA 22
Articolo 33 - Tutele assicurative 22
Articolo 34 - Trattamento dei Dati Personali 23
TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE 23
Articolo 35 – Norme finali e transitorie 23
COMPOSIZIONE TARIFFA PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI 1
COMPOSIZIONE TARIFFA PER PRESTAZIONI DI RICOVERO 2
Normativa di riferimento
Il presente regolamento è emanato in attuazione delle seguenti principali norme:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi” (art.52 “Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente lett.a-bis)
- Legge del 30 dicembre 1991 n.412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica” (Capo II -Disposizioni in materia sanitaria, art.4 -Assistenza sanitaria, comma 7)
- Decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” (art.15 quinquies)
- Legge del 23 dicembre 1994 n.724 “Razionalizzazione della finanza pubblica” (artt.3 -Ospedali e 6 - Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)
- Legge del 23 dicembre 1996 n.662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (art.1 – Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)
- Decreto del Ministro della Sanità del 28 febbraio 1997 “Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”
- Decreto del Ministro della Sanità del 31 luglio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”
- Decreto Legislativo del 29 aprile 1998 n.124 “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”
- Legge del 23 dicembre 1998 n.448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” (artt. 28 -Patto di stabilità interno e 72 -Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria)
- Legge del 23 dicembre 1999 n.488 art.28 “Riqualificazione dell’assistenza sanitaria e attività libero professionale
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del SSN”
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge del 26 maggio 2004 n.138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica"
- Agenzia delle Entrate Circolare del 28 gennaio 2005 n.4/E dell’Agenzia delle Entrate “Prestazioni mediche esenti”
- Legge del 4 agosto 2006 n.248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” (art. 22 - bis)
- Legge del 3 agosto 2007 n.120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” (prorogata ed integrata dagli artt. 10, c. 2 e 3, Decreto Legge n. 216/2011 convertito in legge n.14/2012, dall’art.1, c. 1, Decreto Legge n.89/2012, convertito in Legge n.°132/2012, e dall’art. 2 Decreto Legge n. 158/2012, convertito in Legge n.189/2012)
- Testo Unico del 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione all’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- D.G.R. Lazio dell’8 maggio 2008 n.342 recante "Linee guida per l'esercizio dell'attività libero- professionale intramuraria"
- Intesa Conferenza Stato Regioni del 28 ottobre 2010 n.189, sul “Governo delle liste d’attesa”
- Conferenza Stato Regioni del 18 novembre 2010 n.198, “Accordo concernente l’attività libero- professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN
- Decreto Legge del 6 luglio 2012 n.95 convertito in legge n.135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza.” Art. 15 “Disposizioni urgente per l’equilibrio del settore Sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”.
- D.C.A. Regione Lazio del 4 luglio 2012 n.114 recante "Nuove linee guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio"
- Decreto Legislativo 06 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Legge del 30 ottobre 2014 n.161 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE” (artt. 14 su riposi giornalieri e turni di lavoro)
- D.C.A Regione Lazio del 18 dicembre 2014 n.U00440 avente ad oggetto le “Nuove linee guida regionali sull’attività libero-professionale intramuraria”
- D.C.A. Regione Lazio del 1 luglio 2015 n.U00299 Riformulazione art. 12 comma 4 delle "Nuove linee guida regionali sull'attività libero-professionale intramuraria" di cui al D.C.A. n.°U00440 del 18 dicembre 2014”
- Legge dell’8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
- D.C.A. Regione Lazio dell’11 aprile 2017 n.110 “Piano regionale per il governo delle liste di attesa”
- D.G.R. Lazio del 13 marzo 2001 n. 376 recante "Linee-guida regionali in materia di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria del personale medico, chirurgo, odontoiatra, veterinario e del personale della dirigenza de! ruolo sanitario, dipendente dalle aziende ed enti del S.S.R"
- CCNL 1994-1997 area Dirigenza Medica e Veterinaria SSN (Titolo I: La libera professione, Capo I: La libera professione, art.67–Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici, art.69- Prestazioni di consulenza e consulti)
- CCNL 1994-1997 area Dirigenza SPTA del SSN (Titolo I: La libera professione, art.66–Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario, art.67 -Prestazioni di consulenza)
- CCNL 1998-2001 stipulato 08 giugno 2000 area Dirigenza Medica e Veterinaria SSN (Parte Terza, Titolo I, Capo I: La libera professione intramuraria dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo artt. da 54 a 61)
- CCNL 1998-2001 stipulato 08 giugno 2000 area Dirigenza SPTA (Parte Terza, Titolo I, Capo I: La libera professione dei dirigenti del ruolo sanitario, artt. da 54 a 61, Capo II: Attività aziendali, art. 62)
- XXXX 0000-0000 Comparto Sanità stipulato il 19 aprile 2014 art. 30 “Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”
- XXXX 0000-0000 area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN (Titolo III: Rapporto di lavoro, Capo III: Istituti di peculiare interesse, art.21 - Copertura assicurativa) (Titolo III: Rapporto di lavoro, Capo II:
Orario di lavoro, art.15 -Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa)
- XXXX 0000-0000 stipulato il 23 settembre 2004 area Dirigenza SPTA del SSN (Titolo III: Rapporto di lavoro, Capo III: Istituti di peculiare interesse, art.21 - Copertura assicurativa) (Titolo III: Rapporto di lavoro, Capo II: Orario di lavoro, art.15 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa)
- XXXX 0000-0000 area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN (Titolo III: Rapporto di lavoro, Capo I: Incarichi dirigenziali, art.6 -Sistema degli incarichi e sviluppo professionale; Capo II: Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti, art.7 - Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero)
- XXXX 0000-0000 area Dirigenza SPTA del SSN (Titolo III: Rapporto di lavoro Capo I: Incarichi dirigenziali, art.6 -Sistema degli incarichi e sviluppo professionale; Capo II: Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti, art.7 - Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero)
- CCNL 2016-2018 personale comparto Sanità 21 maggio 2018
- General Data Protection Regulation, GDPR U.E. 679 /2016 recepito con Decreto legislativo 101/2018
Tutti i suddetti provvedimenti si intendono richiamati nel loro testo attualmente vigente per effetto di modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla data della loro prima promulgazione o approvazione.
TITOLO I – ASPETTI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Per Attività Libero Professionale Intramuraria (o regime di intramoenia), ai sensi del DCA Regione Lazio 18 dicembre 2014, n. U00440, art. 2, comma 1, si intende “l'attività svolta dal personale appartenente alle categorie professionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria esercitata, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro e delle connesse attività previste dall’impegno ordinario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery, di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso, o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.”.
Il presente atto regolamentare definisce le tipologie e le modalità organizzative per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria (ALPI) dei Dirigenti Medici e Sanitari dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Xxxxxxx X.
Sono individuati:
a) il personale interessato, le finalità e i principi generali;
b) le tipologie di attività e le forme di esercizio;
c) i limiti, i vincoli e requisiti all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria;
d) gli aspetti strutturali, organizzativi, procedurali e funzionali;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe e per il riparto dei proventi;
f) le attività di vigilanza e controllo e le eventuali sanzioni da applicare.
ARTICOLO 2 - PERSONALE INTERESSATO
Ai fini del presente regolamento il personale che può svolgere l’attività libero professionale intramuraria è il seguente:
a) dirigenti medici e sanitari (o professionisti) alle dipendenze dell’Azienda o di Sapienza Università di Roma, giuridicamente inquadrati nell’ambito della Dirigenza del ruolo medico e sanitario e riconducibili alle seguenti professionalità:
− per l’area medica: il Medico chirurgo e l’Odontoiatra (CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001 artt. 54-61);
− per l’area non medica: lo Psicologo, il Biologo, il Farmacista, il Chimico e il Fisico (CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001 artt. 54-61).
− personale del profilo medico “ex prefettato” con funzioni assistenziali di dirigente medico;
b) dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (o professionisti) dipendenti dell’Azienda (art. 62 CCNL SPTA 8 giugno 2000);
c) dipendenti assunti ai sensi degli articoli 15 septies e 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., se individuati quali professionisti afferenti al ruolo sanitario o PTA;
d) specialisti ambulatoriali ai sensi dell’art. 40 ACN 30/07/2015 purché non svolgano attività professionale esterna in nessuna forma e non siano titolari di partita IVA;
e) il medico in formazione specialistica, in coerenza con i titoli posseduti.
Altro personale interessato dal presente regolamento è:
- il personale di supporto diretto, ossia personale infermieristico, tecnico, ostetrico, della riabilitazione o di altri ruoli, dipendente dell’Azienda o di Sapienza Università di Roma chiamato a prestare attività per lo svolgimento dell’ALPI fuori dall’orario di servizio;
- il personale di collaborazione, ossia il personale dipendente dell’Azienda o di Sapienza Università di Roma che, seppur non direttamente coinvolto nell’erogazione delle prestazioni libero professionali, rende possibile la realizzazione della libera professione ed è, quindi, di supporto al funzionamento dell’ALPI.
ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI
L'Azienda garantisce l'esercizio dell’attività libero professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:
a) non essere in contrasto con le finalità istituzionali;
b) non ostacolare l’integrale l’assolvimento dei compiti istituzionali, ponendosi come offerta aggiuntiva all’utenza;
c) salvaguardare il ruolo del servizio pubblico, che ha lo scopo di garantire a tutti gli assistiti l’accesso universale alle prestazioni sanitarie e la parità di trattamento;
d) erogare in ALPI le prestazioni erogate dall'Azienda in regime istituzionale;
e) valorizzare il personale dipendente dell'Azienda;
f) ridurre progressivamente le liste di attesa per l'attività istituzionale;
g) garantire, attraverso il sistema tariffario, la copertura di tutti i costi di produzione sostenuti dall’Azienda per l’attività libero professionale.
ARTICOLO 4 – DIRITTI DELL’ASSISTITO
L'attività libero professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto dell’assistito a scegliere in piena libertà il Professionista o l'équipe di fiducia.
L’Azienda deve fornire adeguata informazione sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sia in regime istituzionale sia in regime libero professionale nelle strutture a disposizione dell'Azienda.
L’assistito deve essere informato sulla spesa chedovràsostenere e, in fase di erogazione, di tutti gli aspetti clinici e organizzativi.
In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizio possono essere effettuate presso l'U. R. P, che provvederà alla gestione del reclamo.
TITOLO II – TIPOLOGIE E MODALITA’
ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
Le tipologie di attività libero professionale sono le seguenti:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo
Professionista cui viene richiesta la prestazione;
b) attività libero professionale caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all’equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati.
ARTICOLO 6 - FORME DI ESERCIZIO DELL’ALPI
L'ALPI si attua nelle forme e regimi di erogazione di seguito riportati:
a) attività ambulatoriale individuale e di équipe: viene esercitata dai professionisti in forma individuale o di équipe nelle strutture ambulatoriali interne all'Azienda.
Le prestazioni possono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
- visite specialistiche e certificazioni;
- prestazioni terapeutiche, diagnostiche, di laboratorio e strumentali;
- interventi di chirurgia ambulatoriale.
b) attività di degenza: viene esercitata in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery con contestuale scelta del Professionista o dell'équipe che deve erogare la prestazione.
Tale forma di attività libero professionale può essere esercitata in regime di ricovero ordinario o di day hospital, con oneri a carico dell’assistito relativamente alle tariffe del Professionista e dell’équipe nonché dei costi aggiuntivi, anche riferibili al comfort alberghiero.
c) attività domiciliare: viene esercitata tramite prestazioni sanitarie erogate dal dirigente sanitario al domicilio dell'assistito fuori dell'orario di servizio, a favore e su esplicita richiesta dell'assistito, quando ciò sia reso necessario dal quadro clinico del paziente purché la prestazione abbia per sua natura carattere occasionale e straordinario.
L'attività a domicilio:
- è svolta fuori dell’orario di servizio ed in fasce orarie che non contrastino con l’attività ordinaria;
- è effettuata, di norma, nell’ambito del territorio regionale e deve essere espressamente autorizzata ai sensi dell’art. 13.
d) attività di consulenza e consulto: prestazioni professionali individuali o in équipe che vengono erogate dall’Azienda a favore di enti terzi, pubblici e privati, che ne abbiano fatto richiesta oppure a favore di singoli assistiti.
Le attività di consulenza sono regolate da appositi accordi e convenzioni, approvate con provvedimento deliberativo. L'attività di consulenza è consentita anche ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo alle dipendenze dell’Azienda.
La convenzione deve disciplinare:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento della sede, compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
- il compenso e le modalità di svolgimento;
- la durata della convenzione;
- la natura delle prestazioni, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e continuativo ma deve essere a carattere occasionale;
- le motivazioni e i fini della consulenza allo scopo di accertarne la compatibilità con le attività di istituto.
Il consulto è la prestazione professionale consistente in un giudizio o parere straordinario reso in favore dell'utente su richiesta del medico curante o di altro sanitario. Il consulto deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 13.
Altre prestazioni che possono essere eseguite in ALPI, non riconducibili alle precedenti forme, sono:
- le relazioni tecnico-sanitarie e le prestazioni (perizie, pareri medico-legali, consulenza) afferenti alle discipline di Medicina Legale, di Igiene e di Medicina del Lavoro, esercitate su richiesta di enti terzi, anche direttamente sul luogo di lavoro del committente;
- le prestazioni mediche e/o psicologiche finalizzate al rilascio di certificazioni per la Medicina Legale non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, e come tali non comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (XXX), anche quando sono richieste da disposizioni di legge;
- la certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli lnfortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'attività di cui al presente comma è svolta nell'orario normale di lavoro. Il personale che percepisce i relativi compensi è tenuto al recupero orario sulla base di un tempo standard di esecuzione della prestazione.
ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGABILI IN REGIME DI XXXX
Non sono erogabili in regime libero professionale le prestazioni di seguito elencate:
a) prestazioni non erogate dall’Azienda in regime istituzionale;
b) prestazioni connesse con i ricoveri, nei servizi di terapia intensiva e sub-intensiva, unità coronariche e rianimazione;
c) trattamento sanitario obbligatorio (TSO);
d) pronto soccorso ed emergenza;
e) dialisi;
f) attività certificatoria esclusivamente attribuita al SSN e ogni attività riservata in via esclusiva al SSN;
g) prestazioni di cui alla Legge 22 maggio 1978, n. 194;
h) terapia farmacologica SERT;
i) prestazioni non riconosciute dal SSN;
In ogni caso non sono erogabili in regime di A.L.P.I. le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.
Non è inquadrabile né autorizzabile, in nessuna forma, l'assunzione di funzioni di responsabilità gestionali-organizzative per conto terzi in strutture sanitarie extraziendali.
ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
Non rientrano fra le attività libero professionali e non sono disciplinate dal presente Regolamento,
ancorché comportino corresponsione di emolumenti e vada comunque richiesta formale autorizzazione all’Amministrazione secondo la disciplina aziendale, fatto salvo quanto previsto per i professori e i ricercatori universitari ai quali si applica il relativo regolamento di Sapienza Università di Roma, le seguenti attività:
a) la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
b) la collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti pubblici e Ministeri;
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) la partecipazione a comitati scientifici;
f) la partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
g) l’attività professionale occasionale resa in qualità di perito o consulente tecnico di parte (CTP) o di consulente tecnico di ufficio (CTU) presso i Tribunali;
h) l’attività professionale sanitaria resa, al di fuori dell’orario di servizio, a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni senza fini di lucro e associazioni di volontariato, previa comunicazione all’Azienda della dichiarazione, da parte dell’organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni.
Non rientrano comunque fra le attività libero professionali tutte le attività previste dall’articolo dall’art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 9 – REQUISITI E LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ALPI
1. Per poter esercitare l’ALPI, i dirigenti di cui all’articolo 2, devono:
a) avere in essere un rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
b) prestare servizio a tempo pieno;
c) aver assolto il proprio debito orario contrattuale.
2. Gli specialisti ambulatoriali possono svolgere l’ALPI purché non svolgano attività professionale esterna in nessuna forma e non siano titolari di partita IVA.
3. L’attività libero professionale intramuraria non può essere esercitata dal personale:
a) durante normali turni di servizio;
b) durante turni di pronta disponibilità o di guardia;
c) con rapporto di lavoro ad orario ridotto (part-time);
d) in caso di assenze dal servizio effettuate per:
- malattia e infortunio;
- ferie;
- astensione obbligatoria dal servizio, congedi parentali e riduzione oraria per allattamento;
- sciopero;
- assenze retribuite;
- congedo collegato ai rischi professionali;
- aspettative non retribuite e retribuite;
- permessi orari o giornalieri ex legge 104/92;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari o sospensioni per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa;
- ogni assenza e permesso a qualunque titolo registrato nel sistema di rilevazione delle presenze, ad eccezione dei giorni richiesti per recupero ore.
4. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito:
a) l'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale o della ricetta dematerializzata;
b) l'attivazione di percorsi preferenziali di accesso ai servizi garantiti in ambito istituzionale (per esempio esami strumentali o ricovero).
Il Direttore Generale, in quanto "datore di lavoro", in ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non può concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale ai professionisti oggetto di una prescrizione medico legale o emessa dal medico competente/autorizzato ex D.Lgs. 81/2008 in tema di idoneità condizionata al lavoro istituzionale per i quali l’esercizio della libera professione costituisca pregiudizio per le condizioni psico-fisiche e nel caso in cui la prescrizione lavorativa sia in contrasto con l’esercizio dell’ALPI.
L'attività libero-professionale prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate comporta violazione disciplinare e non dà luogo alla corresponsione del relativo compenso.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ALPI
ARTICOLO 10 - CRITERI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’ALPI
L’attività libero professionale intramuraria deve essere svolta:
a) al di fuori dell'orario di servizio, in appositi orari e turni separati e distinti dai turni ordinari di lavoro istituzionale;
b) in prolungamento dell’orario istituzionale per le attività diagnostico-strumentali che non consentono la separazione temporale tra le due tipologie di attività (istituzionale e libero professionale), attraverso il recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero attraverso distinta e apposita timbratura;
c) in ogni caso è esclusa la possibilità di interruzione del turno ordinario di servizio, ancorché registrata con apposita timbratura, per svolgere attività libero professionale intramuraria.
ARTICOLO 11 - RAPPORTO TRA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ALPI
L’attività libero professionale deve essere erogata nel rispetto di un corretto ed equilibrato rapporto con l’attività istituzionale.
L'attività istituzionale deve essere prevalente rispetto all’attività libero professionale intramuraria e devono essere salvaguardate le esigenze del servizio e la prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali.
Le prestazioni che costituiscono il volume di attività istituzionale, comprensivo della attività e dei relativi monti orari, da comparare con il volume di prestazioni rese in ALPI, sono quelle complessivamente rese sia per il regime di ricovero che ambulatoriale.
ARTICOLO 12 - CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE IN ALPI
Le prestazioni professionali connesse al ricovero sono identificate mediante l’attribuzione dei codici della Classificazione internazionale degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche (ICD9-CM), prevista dal Decreto Ministeriale 26 luglio 1993 per la codifica delle schede di dimissione ospedaliera, e del relativo DRG.
ARTICOLO 13 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA
L’istanza per ottenere l’autorizzazione, redatta su modulistica reperibile sul sito aziendale, deve essere inoltrata all'Ufficio ALPI tramite protocollo aziendale.
L’istanza del Professionista deve recare le seguenti informazioni:
a) il cognome, il nome, numero di matricola;
b) il numero di iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e/o ad altro Ordine di appartenenza per le altre categorie;
c) la disciplina nella quale si intende esercitare;
d) la tipologia di attività, individuale o di équipe; in quest’ultimo caso occorre specificare la qualifica di ogni singolo componente;
e) l’eventuale necessità di personale di supporto;
f) la forma di esercizio dell’attività ALPI
g) la descrizione delle singole prestazioni, comprensiva del relativo codice identificativo del Tariffario Nomenclatore o dell’ICD9-CM con relativo DRG e della durata media stimata;
h) l’onorario;
i) il numero di prestazioni erogabili per ciascuna seduta/settimana/mese;
j) le eventuali preferenze circa i giorni, gli orari e i locali in cui sarà svolta l’attività;
k) le eventuali attrezzature da utilizzare;
l) l’utilizzo del materiale di consumo;
m) copia della polizza assicurativa personale e relativa quietanza di pagamento.
La libera professione intramuraria è prestata dal Professionista nella propria disciplina di appartenenza.
Il personale che non può esercitare l’attività libero professionale nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e parere tecnico preventivo della Commissione Paritetica, ad esercitare l’attività in altra unica disciplina, sempre che il Dirigente sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa e di idoneo curriculum.
L’Ufficio ALPI istruisce la pratica procedendo agli opportuni accertamenti, in coerenza con il presente Regolamento.
Completata l’istruttoria ed accertata l’insussistenza di vincoli ostativi, il Direttore Generale autorizza il Professionista all’espletamento della libera professione intramuraria.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione deve concludersi di norma entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato.
L’autorizzazione deve contenere:
a) i dati anagrafici e professionali del Professionista di cui all’istanza;
b) l’elenco delle prestazioni erogabili e, per ciascuna, il relativo codice identificativo del Tariffario Nomenclatore o ICD9-CM e DRG, la durata media stimata e la tariffa;
c) il volume di attività previsto;
d) i locali, i giorni e gli orari di esercizio dell’attività;
e) la designazione del Professionista quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
L’autorizzazione può essere oggetto di successive modifiche, su richiesta del Professionista interessato o del capo dell’équipe, una sola volta l’anno, con le stesse modalità di cui sopra.
In caso di rinuncia all’esercizio della libera professione, il Professionista o il personale di supporto comunicano con nota protocollata detta rinuncia all’Ufficio ALPI con un preavviso di almeno 30 giorni e comunque solo dopo aver erogato tutte le prestazioni già prenotate in Agenda, salvo gravi e imprevedibili situazioni.
ARTICOLO 14 – AGENDE ALPI
L’Ufficio ALPI ha la responsabilità della gestione, dell’aggiornamento e del controllo di tutte le agende dei professionisti.
L’Azienda, per il tramite dell’Ufficio ALPI, assicura una adeguata informazione all’utenza, anche attraverso il sito web aziendale, relativamente alle agende, all’accesso alle prestazioni, alla tipologia delle stesse, ai professionisti che le erogano, alle tariffe, alle modalità di prenotazione, ai sistemi di pagamento accettati dall’Azienda.
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI ACCESSO E PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI
La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali avviene per il tramite di sportelli dedicati aziendali.
Al momento della prenotazione, l'utente sceglie il Professionista o l'équipe cui intende rivolgersi e riceve dall’operatore informazioni sulla disponibilità e sulle tariffe.
L'utente, con la conferma della prenotazione, accetta le tariffe fissate.
La prenotazione per l’ALPI in regime di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery) viene effettuata dall’utente, mediante una richiesta scritta all’Ufficio ALPI.
La gestione delle relative liste di attesa in coerenza con l’utilizzo dei posti letto, delle sale operatorie e delle apparecchiature sono assicurate dall’Ufficio ALPI in raccordo con la Direzione Sanitaria.
La richiesta di ricovero effettuata dall’utente deve contenere:
- la dichiarazione di essere a conoscenza delle modalità di ricovero e della tariffa relativa alla prestazione richiesta;
- l’obbligazione al pagamento e le modalità di pagamento, anche in caso di copertura assicurativa;
- il nominativo del Professionista prescelto ed eventualmente dell’equipe;
- il giorno fissato per il ricovero;
Nel caso di modifica rispetto alle previsioni, il preventivo deve essere aggiornato dall’Ufficio ALPI sentito il Professionista prescelto e portato tempestivamente a conoscenza del paziente.
L’utente deve firmare per accettazione il preventivo del ricovero.
Viene quindi effettuata la registrazione della prenotazione e l’utente deve provvedere al pagamento in acconto, secondo quanto previsto al successivo art. 16.
È riconosciuta all'utente la possibilità di scegliere le prestazioni sanitarie complementari ad attività principali, comprese eventuali consulenze eseguite da:
- professionisti scelti direttamente dall'utente stesso (sceltadiretta);
- professionisti individuati dal Professionista prescelto in prima istanza (scelta mediata).
ARTICOLO 16 - SISTEMI E MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE PER PRESTAZIONI IN ALPI
Sono consentite le forme di pagamento sotto indicate:
a) Pagamento on line, collegandosi al portale regionale “Regione Lazio – pagaonline”;
b) Bonifico bancario intestato a Policlinico Xxxxxxx X, IBAN XX00X0000000000000000000000, riportando la causale indicata sul preventivo o quella indicata dallo sportello aziendale ALPI;
c) Bancomat;
d) Carta di credito;
e) Denaro contante (fino a un massimo di € 150).
L’utente riceverà quietanza dell’avvenuto pagamento:
- dalle postazioni aziendali dedicate (casse e Ufficio ALPI);
- sulla propria email nel caso in cui abbia pagato tramite la piattaforma “Regione Lazio – pagaonline”.
In caso di prestazioni libero professionali rese in regime di ricovero:
- all'atto della prenotazione l’utente versa all’Azienda un acconto pari al 50% del preventivo ottenendo la relativa ricevuta;
- all'atto della dimissione, l’utente provvede a versare il saldo di quanto dovuto;
- eventuali ritardi nel pagamento delle prestazioni rese daranno seguito alla legittima richiesta da parte dell’Azienda degli interessi legali e del rimborso delle spese di recupero del credito;
- in caso di rinuncia dell’utente alla prestazione in corso di degenza o in caso di dimissione volontaria contro il parere dei sanitari, l'Azienda trattiene l'intero acconto già introitato e richiede comunque il saldo dell’intera tariffa, come da preventivo;
- nessuna somma ulteriore è dovuta dall’assistito ricoverato quando, per l'insorgenza di complicanze del quadro clinico, il medesimo debba essere trasferito in reparto di maggiore intensità assistenziale ovvero necessiti di prestazioni non preventivate e non legate alle cause del ricovero, posto che in conseguenza di tale situazione si determina la risoluzione del regime libero professionale del ricovero.
L’Ufficio ALPI è tenuto a verificare, in raccordo con la UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, l’avvenuto pagamento delle prestazioni erogate dai professionisti.
In caso di attività di consulenza a enti terzi, disciplinata da apposita convenzione, quest’ultima prevedrà le modalità di pagamento, fatturazione e incasso.
L’Azienda può stipulare convenzioni con le maggiori compagnie di assicurazione e con i fondi integrativi nei settori dell’assistenza sanitaria e dei servizi socio-assistenziali.
ARTICOLO 17 - SPAZI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
L'Azienda mette a disposizione dei professionisti gli spazi necessari per l'erogazione delle prestazioni in regime ambulatoriale e di ricovero.
Gli spazi aziendali si dividono in:
a) spazi esclusivamente dedicati con diverse tipologie di comfort;
b) spazi utilizzati per attività istituzionale ma fruibili anche per l’esercizio della libera professione intramuraria, garantendo la separazione delle relative attività (istituzionale e libero-professionale) in termini di giorni e orari.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 120/2007 e ss.mm.ii., l’Azienda, previa autorizzazione regionale e acquisito il parere del Collegio di Direzione, può acquisire spazi esterni nei casi in cui, effettuata una ricognitiva degli spazi, ne dimostri adeguatamente la necessità.
ARTICOLO 18 - COMFORT ALBERGHIERO PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI
Il comfort alberghiero è assicurato in camera singola o a due letti fornite di TV, letto/divano/poltrona per eventuale accompagnatore e climatizzazione.
ARTICOLO 19 - PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO
Il personale di supporto diretto di cui all’art.2 deve essere impiegato sulla base dei seguenti criteri:
- partecipazione su base volontaria;
- rotazione del personale compatibilmente con l’organizzazione della struttura e con le competenze specifiche dei singoli dipendenti.
Il personale di supporto diretto svolge attività esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e attesta detta attività mediante distinta timbratura e codice dedicato.
Nell’ambito dell’ordinario orario di servizio il personale di supporto diretto è tenuto a prestare assistenza nei confronti degli assistiti, siano essi in regime di ricovero ordinario che in regime ALPI, senza ulteriori compensi.
Il personale di supporto diretto è soggetto alle limitazioni di cui all’art. 9. L’azienda provvede ad istituire un albo del personale di supporto diretto.
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie (DAPS), in raccordo con l’Ufficio ALPI, gestisce gli aspetti organizzativi del personale di supporto diretto.
ARTICOLO 20 - PERSONALE DI COLLABORAZIONE
L’Azienda può attivare forme di incentivazione finanziate con risorse provenienti dall’attività libero professionale, secondo le modalità previste dal CCNL comparto sanità stipulato il 21/05/2018 e dal CCNL istruzione e ricerca stipulato il 19/4/2018, per il personale di collaborazione di cui all’art. 2.
ARTICOLO 21 – GESTIONE CONTABILE ALPI
La UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie predispone apposita contabilità separata e definisce i modelli di contabilità analitica, comprese le modalità di imputazione dei costi indiretti.
La UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie accerta, in raccordo con l’Ufficio ALPI, l’avvenuto pagamento delle prestazioni rese e provvede a segnalare inadempienze agli uffici competenti ai fini della predisposizione di eventuali diffide e messe in mora.
TITOLO III – ORGANI E UFFICI
ARTICOLO 22 – UFFICIO ALPI
L’Ufficio ALPI svolge istituzionalmente gli adempimenti amministrativi e contabili correlati alla libera professione intramuraria:
- istruisce la pratica di autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria;
- aggiorna le autorizzazioni con codici, descrizione delle prestazioni, tariffe, spazi, giorni e onorari;
- gestisce ed ha il controllo di tutte le Agende di prenotazione sia ambulatoriali che di ricovero;
- gestisce la procedura dei Piani di lavoro e verifica la chiusura degli stessi;
- gestisce le strutture aziendali dedicate all’attività intramoenia per quanto attiene gli aspetti amministrativo, contabile ed alberghiero;
- gestisce gli aspetti organizzativi, in raccordo con il DAPS, e remunerativi del personale di supporto;
- supporta la Direzione Sanitaria nelle attività periodiche di ricognizione e di verifica della disponibilità degli spazi aziendali, dei posti letto e delle attrezzature, e del possesso dei relativi requisiti e criteri di idoneità e congruità richiesti per l’esercizio della libera professione;
- gestisce i rapporti con le altre strutture aziendali per garantire l’espletamento delle attività;
- gestisce i rapporti convenzionali con enti terzi;
- effettua il raffronto tra volumi prestazionali in ALPI e corrispondenti volumi prestazionali istituzionali;
- istruisce eventuali aggiornamenti del regolamento sull’attività libero professionale intramuraria aziendale, delle tariffe, degli onorari;
- predispone relazioni trimestrali sulle attività di vigilanza e controllo;
- assicura una adeguata informazione all'utenza, anche attraverso il sito web istituzionale: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx0.xx circa l'accesso alle prestazioni in regime di libera professione intramuraria, la tipologia delle stesse, i professionisti che le erogano, la disciplina di attività, gli spazi dedicati, giorni orari e tariffe, le modalità di prenotazione e i sistemi di pagamento accettati;
- supporta la Commissione Paritetica;
- monitora periodicamente l’attività intramoenia, anche ai fini dei debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lazio;
- gestisce i reclami e le segnalazioni di disservizio.
ARTICOLO 23 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DI DIREZIONE
Il Collegio di Direzione concorre alla definizione di soluzioni organizzative per l’attività libero- professionale.
Il Collegio di Direzione propone convenzioni, accordi, protocolli con altre strutture per l'espletamento dell’attività libero professionale intramuraria.
Il Collegio di Direzione propone gli spazi per l'espletamento dell'attività libero-professionale allo scopo di assicurare il regolare ed ottimale svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.
Il Collegio di Direzioneesprime parere in merito alle autorizzazioni a svolgere attività libero professionale in disciplina diversa da quella di appartenenza.
ARTICOLO 24 - COMMISSIONE PARITETICA
In applicazione della vigente normativa, con atto deliberativo del Direttore Generale, viene istituita la Commissione Paritetica per l'attività libero professionale intramuraria.
La Commissione è composta, in forma paritetica, da 8 membri rappresentanti dell’Amministrazione e da dirigenti sanitari indicati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario, che convoca le relative riunioni, e nomina il segretario verbalizzante.
La Commissione è validamente costituita in caso di presenza della maggioranza assoluta dei componenti per ciascuna delle parti (Azienda e OOSS).
La Commissione dura in carica tre anni ed ha le seguenti finalità:
- verificare il mantenimento di un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale;
- fornire pareri in materia di attività libero-professionale;
- esprimere pareri sulla richiesta di modifica delle tariffe;
- formulare proposte di nuove procedure e di modifica del tariffario;
- formulare proposte per il buon andamento dell’attività;
- formulare proposte per la pubblicizzazione dell’attività libero professionale intramuraria;
- esprimere parere tecnico preventivo sull’erogazione di prestazioni sanitarie non ricomprese nei LEA;
- esprimere parere tecnico preventivo sull’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in riferimento all’erogazione di prestazioni in disciplina diversa da quella di appartenenza e per quelle non rese in ambito istituzionale;
- verificare annualmente i volumi di attività attraverso il monitoraggio effettuato dall’Ufficio ALPI;
- esprimere parere in ordine all’applicazione delle sanzioni;
- valutare i dati relativi all’attività libero professionale intramuraria e sui relativi effetti sull’organizzazione complessiva;
- segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime d’intramoenia.
La Commissione Paritetica fornisce i pareri di competenza entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso il termine l’Amministrazione procede d’ufficio.
TITOLO IV – TARIFFE E RIPARTO DEI PROVENTI
ARTICOLO 25 - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
L’Azienda, con atto del Direttore Generale, definisce il Tariffario delle prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria.
Il tariffario aziendale deve assicurare l’integrale copertura di tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione dell’attività intramoenia, garantendo una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite.
La quota dei costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni rese in ALPI e comprensivi di oneri e imposte sostenuti dall’Azienda è calcolata attraverso il sistema di contabilità analitica.
Il tariffario aziendale deve riportare, per ciascuna prestazione:
a) il codice della prestazione previsto dal nomenclatore tariffario in vigore per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, ovvero il codice DRG vigente per le prestazioni di ricovero;
b) la descrizione della prestazione desumibile dal nomenclatore, ovvero dai DRG.
Le tariffe delle singole prestazioni sono determinate dall’Azienda nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non possono essere inferiori a quanto previsto a titolo di partecipazione dell’utente alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni in regime istituzionale.
Le prestazioni non comprese nel tariffario devono essere preventivamente tariffate e autorizzate ai sensi dell’art. 13.
L’Azienda può modificare le tariffe in qualsiasi momento ne ravvisi la necessità.
L'applicazione di nuove tariffe decorre dalla prima prenotazione utile, una volta esaurite tutte quelle in Agenda.
ARTICOLO 26 - PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALPI IN REGIME AMBULATORIALE
Le tariffe per le prestazioni ALPI erogate in regime ambulatoriale (visite/prestazioni strumentali) sono calcolate sulla base dei seguenti parametri generali:
a) onorario del Professionista;
b) costo orario per il personale di supporto diretto. Nel caso in cui il personale svolga attività di supporto diretto per più professionisti contemporaneamente, si procede ad una parametrazione per l’imputazione del costo sulla tariffa della prestazione;
c) quota destinata all’eventuale remunerazione del personale di collaborazione;
d) quota costi aziendali. Tale quota, determinata sulla base della contabilità analitica, fa riferimento ai costi diretti e indiretti sostenuti dall’Azienda;
e) IRAP e contributi;
f) quota del 5% per i fondi di perequazione del personale della dirigenza sanitaria;
g) quota del 5% di cui all’art. 1, comma 4, della Legge 120/07 e ss.mm.ii., vincolata ad interventi di prevenzione oppure interventi volti alla riduzione delle liste di attesa.
La modalità di costruzione della tariffa è allegata nel presente regolamento (allegato 1, tabella 1).
ARTICOLO 27 - PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALPI IN REGIME DI RICOVERO
Le tariffe per le prestazioni ALPI erogate in regime di ricovero tengono conto dei livelli di partecipazione alla spesa definiti dall’articolo 28 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e sono calcolate sulla base dei seguenti parametri generali:
a) onorario del singolo Professionista o dell’equipe medica scelta;
b) onorario dell’eventuale anestesista;
c) costo orario della sala operatoria;
d) costo per eventuali consulenze;
e) quota del 5% per i fondi di perequazione del personale della dirigenza sanitaria;
f) costo orario per il personale di supporto diretto;
g) quota destinata all’eventuale remunerazione del personale di collaborazione;
h) costo del servizio alberghiero;
i) costi per eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al normale percorso diagnostico- terapeutico richieste espressamente dal paziente;
j) quota costi aziendali. Tale quota, determinata sulla base della contabilità analitica, fa riferimento ai costi diretti e indiretti sostenuti dall’Azienda;
k) IRAP e contributi;
l) quota del 5% di cui all’art. 1, comma 4, della Legge 120/07 e ss.mm.ii., vincolata ad interventi di prevenzione oppure interventi volti alla riduzione delle liste di attesa.
La modalità di costruzione della tariffa è allegata nel presente regolamento (allegato 1, tabella 2).
ARTICOLO 28 - FONDO DI PEREQUAZIONE
Il fondo di perequazione è destinato al personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Le discipline sono individuate in sede di contrattazione integrativa.
Il fondo di perequazione si costituisce per accantonamento della percentuale del 5% calcolata sulla massa dei proventi da libera professione, al netto delle quote a favore dell'Azienda, di ogni singola area di contrattazione della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Dall'erogazione dei fondi di perequazione sono esclusi:
a) i dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo;
b) idirigenti a regime di impegno part-time.
Coloro che sono collocati in posizione di comando, aspettativa, distacco sindacale, maternità, mandato elettivo, malattia (superiore ai 30 gg.), sospensioni disciplinari o giudiziarie hanno diritto al fondo in proporzione all’effettiva presenza in Azienda.
Il fondo di perequazione è attribuito dalla Direzione Generale su proposta della Commissione Paritetica, tenuto conto dei carichi di lavoro e delle responsabilità degli aventi diritto. Non può derivare per i destinatari un beneficioeconomico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che svolgono attività libero professionale.
Gli eventuali residui del fondo sono utilizzati, previo pareredellaCommissione Paritetica, per:
- miglioramento del servizio ALPI;
- abbattimento liste di attesa;
- acquisto arredi eattrezzature perl’attività istituzionale e per la libera professione;
- aggiornamentoeformazione.
ARTICOLO 29 - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DERIVANTI DALL’ALPI
La liquidazione dei compensi per le prestazioni erogate in regime di attività libero professionale è disposta, ad avvenuto introito dei relativi proventi, nella prima busta paga utile.
Tutti i compensi sono accreditati sullo stipendio e certificati all'interno del Modello CU.
TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 30 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
L’Ufficio ALPI effettua verifiche al fine di accertare eventuali situazioni di potenziale conflitto d’interesse, situazioni che implichino forme di concorrenza sleale, situazioni di incompatibilità, effettuazione di prestazioni non autorizzate, effettuazione di prestazioni in orario di servizio, mancato rispetto delle timbrature orarie previste e ogni altra irregolarità concernente l’esercizio dell’ALPI.
Il controllo sulla modalità di effettuazione dell’ALPI è, invece, articolato secondo la filiera organizzativa aziendale:
a) i Direttori delle UOC e delle UOSD sui dirigenti ad esse afferenti;
b) i Direttori dei DAI sui Direttori UOC e UOSD ad essi afferenti;
c) la Direzione Sanitaria sui Direttori DAI.
I risultati delle attività di vigilanza e controllo dell’ALPI vengono trasmessi al Direttore Sanitario.
ARTICOLO 31 - OBBLIGHI
I professionisti si impegnano a rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e garantiscono il corretto svolgimento dell'attività libero professionale con particolare riferimento a:
a) sede, giorno e orario autorizzato;
b) informativa al paziente sulle prestazioni che saranno erogate ed i compensi, in linea con il provvedimento amministrativo di autorizzazione;
c) equilibrio tra volumi di attività istituzionale e libero professionale.
L'esercizio dell'attività libero professionale comporta l'assunzione diretta ed esclusiva di responsabilità del Professionista nei confronti del paziente in ordine alle scelte cliniche e rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di consenso informato e di trattamento dei dati personali.
È in capo al personale sanitario dirigente, a quello di supporto diretto e a quello di collaborazione la responsabilità professionale in sede civile, penale, contabile e disciplinare derivante dalle violazioni delle norme di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 32 - SANZIONI
In caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, di legge o contrattuali da parte del Professionista, sulla base dei riscontri effettuati dai Responsabili delle funzioni di vigilanza e controllo, è prevista la sospensione dell'esercizio dell'attività libero professionale, da graduarsi temporalmente in relazione alla gravità delle inosservanze, o la revoca, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
Si richiamano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi in cui si applica la sanzione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione intramuraria, graduata a seconda della gravità:
a) volumi istituzionali inferiori ai volumi di attività libero professionale nel periodo di valutazione;
b) inosservanza delle regole relative alle procedure concernenti i pagamenti;
c) ritardi o mancata collaborazione nella definizione delle Agende di libera professione;
d) mancato rispetto delle indicazioni organizzative e procedurali impartite dall’Ufficio ALPI.
Si richiamano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni casi in cui si applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività intramuraria:
- infrazioni o inosservanze riportate ai punti che precedono di particolare gravità o reiterate nel tempo;
- conflitto di interessi, anche potenziale, o situazioni che implichino forme di concorrenza sleale.
L’esecuzione irregolare delle attività come sopra descritte e connesse alla libera professione costituisce violazione del codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ed è pertanto elemento di valutazione del dirigente ai fini del rinnovo dell’incarico, ai sensi dell’art. 32 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8/06/2000 e dell’art. 32 del CCNL della Dirigenza SPTA Del Servizio Sanitario Nazionale dell’8/06/2000, nonché elemento di valutazione per il personale di comparto.
Il Direttore Sanitario, a fronte di notizia di presunta infrazione da parte dei responsabili delle funzioni di vigilanza e controllo, procede formalmente alla contestazione delle irregolarità riscontrate, accerta nel contradditorio la fondatezza del caso, propone la eventuale misura sanzionatoria, dandone comunicazione alla Commissione Paritetica Aziendale per il prescritto parere non vincolante.
Il Direttore Generale provvede alla conclusione del procedimento applicando la sanzione ovvero con l’archiviazione. Per i professori e i ricercatori universitari si applica il relativo regolamento di Sapienza Università di Roma.
TITOLO VI – NORME DI TUTELA
ARTICOLO 33 - TUTELE ASSICURATIVE
L’Azienda, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24, ha l’obbligo di contrarre una polizza assicurativa o di adottare analoga misura per la responsabilità civile sia verso terzi che verso prestatori d’opera che operano in regime di libera professione intramuraria.
L’articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 introduce, altresì, l’obbligo, a carico di ciascun esercente la professione sanitaria, a contrarre, a proprie spese, una adeguata polizza assicurativa personale.
ARTICOLO 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Professionista che svolge attività libero professionale intramuraria è individuato, nell’atto autorizzativo, quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Il Professionista, pertanto, deve acquisire dal paziente, ove applicabile, il consenso al trattamento dei dati e garantirne la conservazione ai sensi del General Data Protection Regulation U.E. 679/2016 (GDPR) recepito con X.Xxx. 101/2018.
Tutti i dati personali pertinenti l'esercizio della libera professione intramuraria formeranno oggetto di trattamento da parte degli organi ed uffici dell'Azienda al fine di consentire l'esercizio delle funzioni istituzionali, organizzative e di controllo ad essi assegnate.
TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 35 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente normativa aziendale in materia. Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa.
In sede di applicazione, tutto quanto non specificamente previsto nel presente atto sarà definito attraverso documenti operativi.
Le autorizzazioni allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria attualmente vigenti saranno oggetto di revoca e verranno sostituite contestualmente con nuovi provvedimenti autorizzativi.
Sino alla revisione e approvazione formale delle nuove tariffe secondo i criteri previsti nel presente documento, continuano ad applicarsi tariffe e modalità di ripartizione delle stesse attualmente in essere.
Nelle more della piena internalizzazione delle attività libero professionali, si procederà ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 4, della Legge 120/07 e ss.mm.ii..
Allegato 1
COMPOSIZIONE TARIFFA PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Tabella 1 – Composizione tariffa per prestazioni ambulatoriali
COMPOSIZIONE TARIFFA PER PRESTAZIONI DI RICOVERO
Tabella 2 – Composizione tariffa per prestazioni di ricovero